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D-930/2011

D-930/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-930/2011 Sentenza del 15 febbraio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...) Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 febbraio 2011 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non sarebbe entrato nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. act. A2), l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto il 13 dicembre 2010 ed il relativo rapporto (cfr. act. A6), i verbali d'audizione del 10 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 12 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 2 febbraio 2011, notificata al ricorrente lo stesso giorno (cfr. act. A19), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 7 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 8 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, nella misura del necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, lo scritto dell'11 febbraio 2011, col quale l'insorgente ha versato agli atti le copie di due documenti inerenti suo fratello, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino etiope, nato e vissuto a B._______fino al suo espatrio; che egli ha altresì affermato di non avere più rivisto il padre dopo il suo trasferimento in C._______, avvenuto durante la sua infanzia, (...), e di avere vissuto con la madre fino al suo decesso, che egli ha allegato di non avere mai avuto problemi né con terzi, né con le autorità del suo Paese e di essere espatriato poco più di un anno dopo il decesso della madre, al fine di riunirsi col fratellastro e di ritrovare il padre; che nella convinzione che quest'ultimo si fosse spostato dall'C._______ in D._______, egli l'avrebbe dapprima cercato invano in detto Paese per circa dieci mesi insieme al fratellastro, per poi trasferirsi in E._______ per fare altrettanto; che, infine, su consiglio del fratellastro e perché in Etiopia non avrebbe avuto più nessuno, da F._______ egli avrebbe preso un volo per l'G._______ insieme ad un passatore, munito di un passaporto sudanese riportante la sua foto e generalità false; che da H._______, sempre grazie ad una terza persona, avrebbe viaggiato in treno fino a I._______ e, successivamente, in automobile fino a L._______, che l'interessato ha affermato di avere passato senza problemi i controlli aeroportuali a H._______, grazie al fatto che il passatore avrebbe mostrato il suo passaporto alle autorità doganali in sua vece, che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 2 febbraio 2011, l'UFM ha considerato che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a rendere verosimile la sua allegata minore età; che, in tale contesto, l'autorità di prime cure ha ritenuto il mancato inoltro di prove o documenti d'identità a sostegno della stessa, la vaghezza delle sue dichiarazioni circa il suo vissuto ed i suoi familiari, l'assenza di un motivo giustificante la mancata presentazione di documenti, nonché le risultanze dell'esame osseo eseguito; che, di conseguenza, detto Ufficio ha considerato maggiorenne l'interessato ed ha esperito l'audizione sui fatti in assenza di una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità di prime cure ha considerato che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore e che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente denuncia in primis che l'UFM, nella trasposizione sul formulario a caratteri europei dei dati personali da lui forniti nella sua lingua madre, avrebbe omesso la sua cittadinanza eritrea; che egli allega altresì che quanto indicato da detto Ufficio nel protocollo dell'audizione sui fatti sotto la voce "cittadinanza" (ovvero "etiope") non coinciderebbe con quanto avrebbe spiegato durante l'audizione, ovvero che suo padre sarebbe eritreo e che, oltre alla cittadinanza etiope, egli possederebbe la nazionalità eritrea; che egli, tuttavia, non si sarebbe opposto all'incompletezza di detta dicitura perché si sarebbe sentito in soggezione dinanzi all'auditore; che, pertanto, l'UFM avrebbe accertato i fatti rilevanti in maniera incompleta ed inesatta; che, per quanto attiene alla sua età, egli conferma di essere minorenne, mettendo in dubbio il valore probatorio degli elementi che l'UFM ha considerato per concludere alla sua maggiore età; che, comunque, nel caso in cui vi fossero stati degli equivoci di date, gli stessi sarebbero da imputare ad imprecisioni nella conversione tra calendario etiope ed europeo, rispettivamente a suoi problemi di calcolo; che, inoltre, egli sottolinea di avere viaggiato nelle modalità descritte, che gli sarebbe stato oggettivamente impossibile presentare un documento d'identità entro il corto termine di 48 ore e che gli argomenti dell'UFM a sostegno dell'assenza di motivi scusabili per detto comportamento sarebbero inconsistenti ed irrilevanti; che, oltremodo, egli contesta che nel suo caso non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, difatti, egli avrebbe esposto che in ragione della cittadinanza eritrea del padre egli apparterrebbe a due etnie; che, in tale contesto, egli avrebbe altresì fornito la carta d'identità eritrea del fratellastro ed il suo documento di rifugiato rilasciatogli dalle autorità sudanesi; che, tuttavia, l'UFM non avrebbe considerato tali elementi, in particolare le problematiche connesse alla sua nazionalità eritrea, quali l'incertezza di essere riconosciuto quale cittadino etiope dalle autorità etiopi, non avendo più alcun familiare in Etiopia, bensì dedotto la sua cittadinanza etiope unicamente dal fatto che avrebbe vissuto in Etiopa e vi avrebbe frequentato le scuole; che l'esecuzione del rinvio sarebbe inesigibile non solo relativamente all'Etiopia, bensì anche all'Eritrea, dove non avrebbe mai vissuto, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, preliminarmente, la censura del ricorrente, secondo cui l'autorità di prime cure avrebbe omesso di considerarlo, oltre che etiope, anche eritreo in ragione della nazionalità eritrea del padre, trascurando, in tal guisa, di ritenere tutti i fatti rilevanti, in particolare, per quanto attiene all'esecuzione del rinvio, risulta inconferente; che, difatti, egli stesso ha indicato a più riprese di possedere la cittadinanza etiope; che anche nell'evenienza in cui tale non fosse il caso, egli avrebbe ad ogni modo il diritto a richiedere la nazionalità etiope in ragione della cittadinanza etiope della madre (cfr. art. 6 della Costituzione etiope dell'8 dicembre 1994, artt. 3 cpv. 1, 10 cpv. 1, 20 cpv. 2 e 22 della Legge etiope sulla cittadinanza del 23 dicembre 2003 e sentenza del Tribunale D-4494/2006 del 23 settembre 2008); che ne discende che la questione se l'insorgente sia o meno cittadino eritreo, oltre che etiope, può essere lasciata aperta, ritenuto che, come esposto di seguito, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della sua domanda di asilo ed un suo rinvio in Etiopia è da considerarsi eseguibile; che, di conseguenza, non può essere rimproverato all'UFM di non avere esaminato più approfonditamente l'eventuale cittadinanza eritrea dell'insorgente, rispettivamente eventuali implicazioni della stessa per la presente procedura di asilo, che giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha inoltrato alcun mezzo di prova a sostegno dell'allegata minore età e non ha fornito motivazioni giustificanti la mancata presentazione di documenti di identità, limitandosi a dichiarare in maniera stereotipata di non possederne, avendo meno di 18 anni (cfr. verbale 1 pag. 5); che non ha, altresì, rilasciato dichiarazioni suscettibili di rendere verosimile la dichiarata minore età; che, difatti, per quanto attiene alle sue relazioni famigliari, ha allegato di ignorare l'ultima volta che avrebbe visto suo padre, in quanto sarebbe stato troppo piccolo all'epoca dei fatti, come pure la data di nascita di quest'ultimo (cfr. ibidem pagg. 3-4), ha descritto in maniera succinta e vaga il rapporto tra i suoi genitori (cfr. ibidem pag. 3) e non ha saputo indicare quando il fratellastro avrebbe raggiunto la famiglia in Etiopia fuggendo dal D._______ (cfr. ibidem pag. 3); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose, risulta impossibile credere che l'unico aspetto del suo vissuto, che conosce in dettaglio, è proprio quella della sua nascita e che, pertanto, la stessa sia verosimile; che, in siffatte condizioni, l'esame osseo, a cui è stato sottoposto l'insorgente, e le risultanze dello stesso sono superflue ed irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minore età, che, pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pag. 3), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia documento di prova, non vi è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che la versione da lui resa secondo cui ignorerebbe se sul passaporto procuratogli dal passatore vi fossero visti o timbri, rispettivamente se lo stesso fosse sudanese (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 4/D28-29), non convince ritenuto che egli l'avrebbe custodito per diverse ore (cfr. verbale 2 pag. 4/D25); che, oltremodo, risulta assolutamente incredibile che abbia passato i controlli doganali all'aeroporto di H._______ nelle circostanze da lui descritte; che, difatti, è del tutto contrario alla realtà dei fatti che il passatore abbia potuto mostrare il suo passaporto alle autorità al suo posto, ritenuto che i controlli aeroportuali sono, di regola ed eccetto per bambini minorenni accompagnati dai genitori, di natura individuale; che, del resto, non soccorre la giustificazione resa dall'insorgente quando confrontato con l'assurdità della sua asserzione, ossia la mancanza di esperienza in materia (cfr. verbale 2v. pag. 4/D33), in quanto non atta a delucidare alcunché in merito, che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 3), in quanto tale affermazione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, che, peraltro, l'insorgente ha avuto quasi un mese di tempo tra le due audizioni esperite dall'UFM per avviare tentativi concreti al fine di procurarsi documenti d'identità, rimanendo, invece, del tutto inattivo in tal senso, che, quindi, non ha effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti (ad esempio contattando gli [...] presso i quali avrebbe vissuto gli ultimi mesi prima dell'espatrio, cfr. verbale 2 pag. 8/D67), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto al fine di procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento consistente, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, in una prima versione ha dichiarato di avere cercato il padre anche in E._______ (cfr. verbale 1 pag. 5), per successivamente negare di essere stato in detto Paese ed affermare di essere sempre rimasto in D._______ (cfr. ibidem pag. 6); che durante la prima audizione ha allegato di essere venuto in Europa in quanto il fratellastro sarebbe stato dell'avviso che non avrebbe avuto più alcun senso cercare il padre, rispettivamente perché in Etiopia non avrebbe avuto più nessuno (cfr. ibidem pag. 6); che, tuttavia, durante l'audizione sui motivi di asilo egli ha modificato tale versione, indicando di aver raggiunto l'Europa proprio al fine di cercare il padre, il quale, stando ad amici dello stesso residenti a M._______, si sarebbe trasferito dal D._______ alla E._______ ed, infine, in Europa (cfr. verbale 2 pagg. 5-6/D44-45 e 49-53); che, in tale contesto, è totalmente illogico che egli abbia lasciato il suo Paese, rispettivamente abbia viaggiato fino in Svizzera, col solo fine di ritrovare il padre, ritenuto che, come egli stesso ha confermato, le informazioni in suo possesso circa gli spostamenti e l'attuale luogo di soggiorno dello stesso sarebbero estremamente vaghe e proverebbero da fonti a lui sconosciute (cfr. ibidem pag. 6/D49-54); che, del resto, non convincono gli argomenti secondo cui sarebbe partito dal D._______ perché non vi avrebbe potuto proseguire nelle sue ricerche, rispettivamente perché in Svizzera vi sarebbero molti richiedenti che potrebbero dargli informazioni su suo padre (cfr. ibidem pag. 6/D54-55); che, oltremodo, confrontato con l'incoerenza del suo comportamento, egli si è limitato ad allegare che visto che il fratellastro sarebbe in procinto di sposarsi, l'alternativa migliore per lui sarebbe stata di venire in Europa per continuare a studiare (cfr. verbale 2 pag. 7/D57), motivo, questo, del tutto sottaciuto durante la prima audizione espletata dall'UFM, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, in tale contesto, non soccorrono il ricorrente le copie dei documenti inerenti il fratello versate agli atti in fase ricorsuale; che, innanzitutto, trattandosi di mere copie, il loro valore probatorio è ridotto; che, secondariamente, detti documenti non sono atti a rendere verosimili i motivi di asilo invocati dall'insorgente, tantopiù che neanche l'insorgente stesso indica in quale misura gli stessi sarebbero rilevanti nel caso di specie, che, oltretutto, la volontà di riunirsi col fratellastro e di ricercare il padre, rispettivamente il fatto di non avere più nessuno in Patria e di essere intenzionato a proseguire gli studi in Europa, non costituiscono, di per sé, indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, in tale contesto, l'autore del gravame stesso ha esplicitamente dichiarato che in Etiopa non avrebbe avuto alcun problema, né con terzi, né con le autorità (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 2/D10-12), che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pagg. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che non vi vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è tuttora (...) ed ha frequentato la scuola fino alla (...) classe; che, dopo il decesso della (...), egli è stato in grado di mantenersi da solo per oltre un anno, svolgendo diverse attività lavorative, quali il (...) (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 6 e verbale 2 pag. 3/D16-20); che in ragione dell'inverosimiglianza ed irrilevanza del suo racconto, niente induce ad escludere che in Patria non disponga di una rete familiare o sociale, che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile nel caso in disamina; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: