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D-8842/2010

D-8842/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8842/2010 Sentenza del 3 ottobre 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet e Daniele Cattaneo, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (...), Benin, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 dicembre 2010 / N (...). Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera, i verbali di audizione del 16 maggio 2008 (di seguito: verbale 1) e del 24 novembre 2009 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 16 settembre 2010, in lingua francese, notificata al ricorrente il 21 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il conferimento in data 27 settembre 2010 al signor B._______ del mandato di rappresentanza giuridica nella presente procedura di asilo, il ricorso dell'interessato del 28 settembre 2010, la nuova decisione dell'UFM del 17 dicembre 2010 (notificata all'interessato il 22 dicembre 2010) di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, in lingua italiana, che annulla e rimpiazza la decisione del 16 settembre 2010, il nuovo ricorso inoltrato dal ricorrente il 28 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la nuova decisione dell'UFM di cui sopra, le osservazioni dell'UFM del 28 gennaio 2011, la decisione del Tribunale del 10 maggio 2011, mediante la quale il ricorso dell'interessato del 28 settembre 2010 è stato stralciato dai ruoli, la decisione incidentale del medesimo giorno con la quale il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato alla percezione di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, lo scritto del ricorrente del 25 maggio 2011, lo scritto dell'UFM del 27 giugno 2011, trasmesso per informazione al ricorrente il 29 giugno 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino del Benin, di etnia (...), nato a C._______, dove ha avuto domicilio fino a quando sarebbe espatriato, in giovane età, verso la D._______, che l'interessato sarebbe espatriato insieme a sua madre, dopo che quest'ultima avrebbe appreso dalla televisione che suo marito (il padre dell'interessato), accusato di furto, sarebbe stato ucciso dalla polizia, che il giorno stesso avrebbero viaggiato su un camion fino ad un campo in D._______, senza subire controlli, dove sarebbero rimasti per un periodo indeterminato prima di imbarcarsi per l'Europa; che durante il viaggio la madre dell'interessato sarebbe deceduta, che, nella decisione del 17 dicembre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Benin nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che dall'incarto non emergerebbero indizi atti a confutare la presunzione di assenza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, in quanto il resoconto dell'interessato sarebbe stereotipato, irrealistico, contraddittorio e poco circostanziato e poiché l'insorgente non avrebbe fatto valere un timore attuale di persecuzione nel Paese di origine, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e ne ha ordinato l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che la decisione del 17 dicembre 2010 dovrebbe essere annullata, poiché gli sarebbe stata notificata direttamente e non al suo rappresentante legale ed avrebbe costretto il ricorrente ad aprire una nuova vertenza, avendo l'UFM annullato la decisione del 16 settembre 2010; che invoca, inoltre, l'esistenza indizi di persecuzione tali da capovolgere la presunzione di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi ed afferma che le sue allegazioni dovrebbero essere ritenute verosimili, visto che non emergerebbero contraddizioni; che, in aggiunta, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, il ricorrente rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti proibiti dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, non da ultimo, occorrerebbe prendere in considerazione il fatto che egli non disporrebbe più, nel suo Paese di origine, di una rete familiare; che, pertanto, l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, innanzitutto, la notifica della decisione del 17 dicembre 2010, come pure ha riconosciuto l'UFM (cfr. osservazioni del 28 gennaio 2011), non è avvenuta correttamente, poiché avrebbe dovuto essere effettuata presso il mandatario dell'interessato, conformemente all'art. 11 cpv. 3 PA e all'art. 12 LAsi; che tale errore non ha però arrecato alcun pregiudizio al ricorrente, prova ne è che ha potuto inoltrare tempestivamente ricorso; che, pertanto, tale vizio è da considerarsi sanato, che, peraltro, l'annullamento da parte dell'UFM della decisione del 16 settembre 2010, la sostituzione con una nuova e la notifica direttamente al ricorrente, sulla base della quale il ricorrente si è visto costretto ad inoltrare un nuovo ricorso, non possono essere considerati un motivo di annullamento della decisione del 17 dicembre 2010; che, infatti, tale maniera di procedere non ha impedito al ricorrente di esercitare appieno i suoi diritti nella procedura di ricorso nella fattispecie, che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° gennaio 2007, il Benin nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte talvolta lacunose, talvolta contraddittorie che minano la credibilità del racconto, che, a titolo di esempio, il ricorrente non ha saputo indicare l'anno in cui sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 1), né quanti anni aveva a quell'epoca (cfr. verbale 2, pag. 4, Q33), né il nome della città vicino alla quale avrebbe vissuto in D._______ (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pag. 5, Q47), né il nome del campo in cui avrebbe soggiornato (cfr. verbale 1, pag. 6), né quanto sarebbe durato il suo tragitto dal Benin alla D._______ (cfr. ibidem), né quanto tempo sarebbe rimasto in D._______, adducendo dapprima di esservi stato tre mesi (cfr. verbale 1, pag. 1) e, in seguito, affermando di non saperlo, rispettivamente, di avervi vissuto "a lungo", o non rispondendo alla domanda (cfr. verbale 2, pag. 7, Q76-77); che, l'insorgente, inoltre, non è stato in grado di fornire l'anno dell'allegata uccisione del padre (cfr. verbale 1, pag. 5), né la data in cui il suo genitore sarebbe stato arrestato (cfr. verbale 2, pag. 7, Q70), che, peraltro, nell'ambito delle audizioni, egli non ha fatto valere alcun timore né di persecuzione, né di subire trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU; che, infatti, egli ha affermato di essere espatriato da bambino, su decisione della madre che, a seguito dell'uccisione del marito (e padre del ricorrente) da parte della polizia, avrebbe temuto di essere accusata di complicità (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in aggiunta, il ricorrente stesso ha affermato di non aver avuto, personalmente, problemi in Benin che l'avrebbero spinto ad espatriare (cfr. verbale 2, pag. 7, Q 66), che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Benin possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Benin non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, egli è giovane, celibe senza né figli, né oneri familiari e con una formazione scolastica, seppur elementare; che, inoltre, benché egli adduca di non avere una rete socio-familiare in loco, il ricorrente ha vissuto a C._______ dalla nascita fino al suo espatrio verso la D._______; che, inoltre, può essere richiesto un certo sforzo alle persone di cui l'età e lo stato di salute lo permettono, in caso di ritorno, per sormontare le difficoltà iniziali per trovarsi un alloggio e un lavoro che assicuri loro un minimo vitale (cfr. in particolare DTAF D-4680/2006 del 14 aprile 2010, consid. 6.4.2 e D-5660/2006 del 23 febbraio 2010, consid. 6.3.3 e giurisprudenza citata; cfr. nello stesso senso GICRA 1994 n° 18 consid. 4 p.143); che, infine, il ricorrente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: