Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-879/2023 Sentenza del 20 febbraio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con le figlie B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Afghanistan, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 febbraio 2023 / N (...). Visto: le domande d'asilo che A._______, e per suo tramite le figlie B._______ e C._______, hanno presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 9 novembre 2022, da cui si evince che A._______ è entrata illegalmente in Italia il (...) e le sono state rilevate le impronte dattiloscopiche il giorno seguente, la richiesta di presa in carico delle richiedenti del 10 novembre 2022, fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il verbale del colloquio Dublino del (...) novembre 2022 di A._______, l'accettazione del 6 febbraio 2023 da parte italiana, sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III, della presa in carico delle interessate, la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del 7 febbraio 2023, notificata il 9 febbraio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-32/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento delle interessate verso l'Italia, la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza sottoscritta dal rappresentante legale designato il 9 febbraio 2023 (cfr. n. 33/1 e 34/1), il ricorso inviato il 14 febbraio 2023 (cfr. risultanze processuali: data della busta del plico raccomandato), presentato in lingua inglese e tedesca, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che le ricorrenti hanno presentato il loro ricorso in lingua inglese e tedesca; allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che ai sensi dei motivi che seguono ed in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, essendo rilevato per queste ultime due disposizioni che anche se l'atto ricorsuale non contiene delle conclusioni esplicite, le stesse risultano essere evincibili alla lettura del medesimo; che per questo motivo, ed in quanto manifestamente infondato, come si vedrà di seguito, il Tribunale si esime in specie dall'accordare un breve termine suppletorio alle insorgenti per rimediare a tali condizioni ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino A._______ ha dichiarato di non voler essere rinviata in Italia, in quanto in Svizzera si sentirebbe più sicura e tranquilla e vorrebbe che le sue figlie possano studiare; che per quanto concerne la figlia B._______, ella avrebbe visto le condizioni di vita nel centro in Italia rispetto a quelle in Svizzera, e vorrebbe quindi rimanere in quest'ultimo Paese; che anche la figlia C._______ si sentirebbe più tranquilla in Svizzera (cfr. n. 22/3), che nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore ha segnatamente escluso la sussistenza in Italia di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la loro domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che nel ricorso, le insorgenti allegano che la situazione in Italia non sarebbe molto buona; che la ricorrente sarebbe preoccupata per le possibilità di lavoro e di presa in carico delle sue due figlie nel predetto Paese; che la sicurezza in Italia non sarebbe la stessa che in Svizzera e che loro apprezzerebbero la cultura presente in quest'ultimo Stato e per questo chiedono di poter rimanere in Svizzera, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che, tacitamente (art. 22 par. 7 RD III), l'Italia ha riconosciuto la propria competenza per la presa in carico delle insorgenti; che poi, in data 6 febbraio 2023, le autorità italiane, hanno esplicitamente accettato tramite il formulario "nucleo familiare" il trasferimento delle insorgenti in questione (cfr. n. 27/1), che tale formulario ed il suo contenuto, risultano essere delle garanzie sufficientemente concrete ed individuali, onde garantire al nucleo famigliare con due bambine minorenni, che verrà alloggiato nel SAI, garantendo l'unità famigliare in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera [GC]) del 4 novembre 2014, n. 29217/12 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3), che peraltro, come già motivato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, le dichiarazioni delle insorgenti rese nel corso del colloquio Dublino così come nell'ambito del ricorso, per opporsi al loro trasferimento in Italia, risultano ininfluenti nell'ambito della determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della loro domanda d'asilo; che in merito si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere, autonomamente, lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale siano in parte deficitarie, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; cfr. le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2; F-6330/2020 succitata consid. 9), che la presunzione secondo cui l'Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dalle ricorrenti; che difatti le loro allegazioni generiche esposte in corso di procedura di prima istanza e con il ricorso circa la situazione d'accoglienza in Italia, non sono in grado di condurre ad una modifica delle conclusioni espresse dal Tribunale in merito nella sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022, al quale hanno accesso i richiedenti l'asilo che non vi hanno ancora depositato una domanda d'asilo, come è il caso delle insorgenti (i cosiddetti "take charge", art. 18 par. 1 lett. a RD III; cfr. sentenza D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2-10.4.3.3), che neppure le clausole discrezionali previste agli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, sono applicabili in specie, che dagli atti all'incarto risulta che il trasferimento in Italia delle insorgenti, non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. n. 23/3, 24/3, 25/2, 26/2, 28/1, 29/1 e 35/2), non essendo le affezioni delle ricorrenti classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC] n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [GC] n. 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che pertanto l'Italia è tenuta a prendere in carico le ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: