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D-1991/2023

D-1991/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1991/2023 Sentenza del 28 aprile 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Iran, tutti patrocinati da Cristina Tosone, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 aprile 2023 / N (...). Visto le domande d'asilo che A._______ e B._______, e per loro tramite i figli C._______ e D._______, hanno presentato in Svizzera il (...) dicembre 2022, il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 5 dicembre 2022, dal quale è risultato che gli interessati erano titolari di un visto C (CS-VIS) valido dal (...) novembre 2022 al (...) dicembre 2022 per gli Stati Schengen rilasciato il (...) ottobre 2022 dalle autorità italiane, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) presentata dalla SEM e trasmessa alle competenti autorità italiane il 7 dicembre 2022, l'accettazione del 20 dicembre 2022 da parte delle autorità italiane, sulla base dell'art. 12 par. 2 RD III, della presa in carico dei richiedenti, i verbali dei colloqui Dublino sostenuti dagli interessati in data 9 gennaio 2023, la documentazione medica all'incarto relativa A._______ e B._______, la decisione della SEM del 3 aprile 2023, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia, il ricorso del 12 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 aprile 2023), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti hanno postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo o in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento d'istruttoria; altresì gli interessati hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, il certificato medico del 27 marzo 2023 relativo a B._______ versato agli atti in sede ricorsuale, le misure supercautelari del 13 aprile 2023 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, il referto medico del 21 aprile 2023 concernente A._______, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso nel colloquio Dublino gli interessati hanno confermato di aver ottenuto un visto Schengen di tipo "C" dalle autorità italiane valido dal (...) novembre 2022 al (...) dicembre 2022; che essi avrebbero volato dall'Iran fino a E._______ muniti di visto italiano, ripartendo immediatamente in treno in direzione di F._______, in quanto nella precitata città svizzera vivrebbero degli amici; che infatti, la loro intenzione sarebbe sempre stata quella di venire in Svizzera, ma sarebbe stato quasi impossibile ottener un visto svizzero, che dipoi, posti di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della loro domanda d'asilo, B._______ ha dichiarato di non volerci fare ritorno in quanto la loro unica speranza sarebbe la famiglia di amici a F._______; che questa sua amica l'avrebbe aiutata e rincuorata molto, come pure tutte le persone incontrate in Svizzera; che qui, si sentirebbe al sicuro a differenza dell'Italia dove non crederebbe di esserlo, che A._______ ha aggiunto di aver visto la situazione in Italia alla stazione di E._______ (...); che sarebbe stato tutto molto sporco ed avrebbe visto delle persone che volevano domandare asilo, ma sarebbero state respinte dalle autorità italiane; che inoltre, egli conoscerebbe una persona che sarebbe stata quattro anni in un centro d'accoglienza in Italia, la quale avrebbe riferito circa l'esistenza di migliori servizi in Svizzera; che infine, egli ha affermato che la moglie avrebbe bisogno di rimanere vicino alla sua amica, che per quanto concerne i motivi che si opporrebbero ad un ritorno in Italia dei figli, i ricorrenti hanno affermato che entrambi possederebbero diversi talenti e che in Svizzera avrebbero più possibilità di sviluppo e successo; che altresì, i paesaggi svizzeri sarebbero di particolare gradimento ai figli in quanto simili al G._______; i figli infine si troverebbero anche molto bene con i figli degli amici di F._______, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza dell'Italia per condurre il seguito della procedura; che in particolare la SEM ha puntualizzato come i motivi personali fatti valere dagli interessati, ossia la presenza di amici a F._______ e il desiderio che i figli si sviluppino e studino in Svizzera, non possono essere presi in considerazione; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, la SEM ha constatato come la situazione medica dei ricorrenti, sufficientemente acclarata, non rappresenterebbe un ostacolo ad un trasferimento in Italia, che nel ricorso, gli insorgenti rimproverano anzitutto alla SEM un accertamento incompleto e inesatto dello stato di salute di B._______; che in particolare, l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione i negativi impatti psicologici che il trasferimento verso l'Italia comporterebbe alla ricorrente e a tutta la famiglia; che in inoltre, gli insorgenti osservano come le garanzie fornite dallo Stato italiano risulterebbero generiche e farebbero riferimento in modo astratto a quanto previsto dalla legge, senza fornire alcuna concreta previsione e personalizzazione per l'accoglienza della famiglia; che ciò sarebbe particolarmente preoccupante a fronte della situazione generale in cui versa il sistema di accoglienza in Italia; che pertanto, la SEM avrebbe dovuto valutare l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III e l'opportunità di rinunciare all'allontanamento, che, nel contesto della procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7 - 15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che in data 20 dicembre 2022, le autorità italiane, hanno esplicitamente accettato tramite il formulario "nucleo familiare" il trasferimento dei ricorrenti in questione (cfr. atto SEM 40/1), che tale formulario ed il suo contenuto, risultano essere delle garanzie sufficientemente concrete ed individuali, onde garantire al nucleo famigliare con due bambini minorenni, che verrà alloggiato nel SAI, garantendo l'unità famigliare in accordo con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera [GC]) del 4 novembre 2014, n. 29217/12 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 11.1-11.3; fra le altre la sentenza del Tribunale D-879/2023 del 20 febbraio 2023), che peraltro, come già motivato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, le dichiarazioni degli insorgenti rese nel corso del colloquio Dublino così come nell'ambito del ricorso, per opporsi al loro trasferimento in Italia, risultano ininfluenti nell'ambito della determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della loro domanda d'asilo; che in merito, si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere, autonomamente, lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale siano in parte deficitarie, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18 dicembre 2000; cfr. le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2; F-6330/2020 succitata consid. 9), che la presunzione secondo cui l'Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dai ricorrenti, che difatti le loro allegazioni generiche esposte in corso di procedura di prima istanza e con il ricorso non sono in grado di condurre ad una modifica delle conclusioni espresse dal Tribunale in merito alle prestazioni assistenziali nella sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022, alle quali hanno accesso i richiedenti l'asilo che non vi hanno ancora depositato una domanda d'asilo, come è il caso degli insorgenti (i cosiddetti "take charge", art. 18 par. 1 lett. a RD III; cfr. sentenza D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.3; D-879/2023 precitata), che resta ancora da stabilire se, come richiesto dai ricorrenti, nel loro caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nella presente disamina, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto ai ricorrenti di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-3135/2022 del 21 luglio 2022), che proseguendo nell'analisi, gli insorgenti non hanno neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese, che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui rammentato come gli insorgenti, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avranno accesso al sistema SAI, comprensivo anche delle prestazioni materiali di vitto ed alloggio (cfr. supra), che per quanto poi riguarda lo stato di salute di B._______, visto la doglianza in tal senso, il Tribunale osserva che non risulta che l'autorità di prima istanza sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù del principio inquisitorio (DTAF 2019 I/6 consid. 5), che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica della ricorrente, che in particolare, quest'ultima in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di aver avuto dei problemi (...) e di essere stata ricoverata per (...) giorni in ospedale, ma di sentirsi già meglio, che dall'incarto emerge che ella soffre di reazione mista asio-depressiva (ICD-10: F43.22) in terapia farmacologica (cfr. atto SEM 53/2); che inoltre, in data 14 dicembre 2022 la richiedente è stata pure ricoverata presso la (...) (cfr. atto SEM 34/3) e che i successivi referti medici attestano un costante miglioramento (cfr. atti SEM 47/1, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2), che pertanto, al momento del provvedimento impugnato, lo stato di salute della ricorrente risultava dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), non risultava ostativo all'esecuzione del trasferimento, né implicava la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre l'interessata non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità (cfr. atto SEM 53/2), che del resto, in specie neppure lo stato di salute di A._______ costituisce un ostacolo al trasferimento in Italia (cfr. atti SEM 36/2; 45/3; 48/2; 66/2), che a tal proposito inoltre, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, nelle procedure di presa in carico come il caso che li riguarda si deve partire dall'assunto che essi potranno accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che del resto pare opportuno rammentare che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute degli interessati (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del loro trasferimento in Italia, che ad ogni modo se, dopo il loro trasferimento nel suddetto Stato membro, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà ai ricorrenti medesimi sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in casu, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che con la presente decisione finale le misure supercautelari del 13 aprile 2023 decadono, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento delle spese processuali, risultano senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini