Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 26 ottobre 1998, l'interessato - cittadino cossovaro di etnia Ashkali - ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 28 dicembre 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 27 gennaio 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA), il quale è stato stralciato in data 10 maggio 2001, in seguito ad una dichiarazione di ritiro datata del 7 maggio 2001. B. Il 23 aprile 2001, l'UFM ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria. C. Il 15 settembre 2001, l'interessato si è reso irreperibile. D. In data 4 aprile 2002, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 23 aprile 2001. E. Il 21 novembre 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è cui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 12 dicembre 2007), di essere nuovamente espatriato a causa della pessima situazione per le persone di etnia Ashkali. Ha rilevato di essere rientrato in Cossovo nel (...), per sposare la sua fidanzata. Il fidanzamento sarebbe però stato sciolto pochi mesi dopo il suo rientro in patria. Durante il suo soggiorno, egli avrebbe valutato le condizioni della casa di famiglia, situata a B._______ (Cossovo), dove sarebbe stato avvicinato da vicini di casa e membri del raggruppamento Aksh (Armata kombetare shqiptare) attivi sul posto, i quali lo avrebbero minacciato a causa della sua etnia e della sua presunta affinità con i cittadini serbi. Dopo cinque giorni, l'interessato si sarebbe recato a casa della sorella, a C._______, dove sarebbe rimasto fino al momento dell'espatrio. Non trovando né lavoro, né una sistemazione confortevole, avrebbe infine deciso di tornare in Svizzera nel (...). F. Il 18 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 7 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. I. Il 13 febbraio 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 18 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, sottolineando la situazione volatile nel proprio Paese, la quale necessiterebbe un esame approfondito dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Per di più, i fatti posteriori alla conclusione della precedente procedura d'asilo addotti dal ricorrente, non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinati per la concessione della protezione provvisoria. Inoltre, il racconto del ricorrente sarebbe vago, poco credibile e contraddittorio in punti cruciali, come ad esempio sugli autori delle minacce espresse nel suo Paese d'origine. Infine, le condizioni difficili di vita per gli Ashkali in Cossovo, nonché la situazione personale riguardo ad un posto di lavoro e di alloggio, sono riconducibili alla situazione generale regnante in Cossovo e, quindi, non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 5.1 Nel gravame, il ricorrente ha affermato che una valutazione prima facie del proprio racconto avrebbe dovuto condurre ad un'esame approfondito nell'ambito di una decisione materiale. I motivi d'asilo fatti valere nella presente procedura sarebbero, infatti, completamente diversi da quelli fatti valere nell'ambito della prima. Inoltre, l'UFM accentuerebbe nel provvedimento litigioso una sola contraddizione, per altro già chiarita dal ricorrente stesso.
E. 5.2 Nella replica, l'insorgente ha sottolineato la situazione precaria per le minorità etniche in Cossovo dopo l'indipendenza dalla Serbia proclamata in data 17 gennaio 2008 e ribadito la necessità di approfondire la fattispecie, per lo meno dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 28 dicembre 1999.
E. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato esclusivamente per motivi legati alla sua etnia. Una volta rientrato in Patria, l'insorgente avrebbe tentato di mettere in ordine la casa di famiglia a B._______, dove sarebbe stato minacciato da un gruppo di persone (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 3). Conseguentemente, si sarebbe nascosto dal (...) al (...) a casa di sua sorella, a C._______ (ibidem). Nel (...) sarebbe nuovamente rientrato a B._______ per sistemare la casa di famiglia, e nuovamente minacciato dalle persone del posto, le quali gli avrebbero attestato di avere collaborato con i serbi e l'avrebbero incoraggiato a lasciare il villaggio. Essendo solo, senza la sua famiglia, il ricorrente non si sarebbe rivolto alle autorità (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 5 e 6). Va rilevato che il ricorrente ha presentato un racconto manifestamente carente, inverosimile e quindi poco credibile. Basti sottolineare che egli ha dichiarato di non conoscere le persone che lo avrebbero minacciato, ma di potere solo desumere che si tratti di membri del raggruppamento Aksh (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 5). Per di più, il comportamento del ricorrente, il quale si sarebbe recato di propria volontà in Patria (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 3 e 4), appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine a causa della sua etnia. Inoltre, da un raffronto con le autorità tedesche eseguito il (...) (formulario agli atti), risulta che l'insorgente avrebbe vissuto dal (...) al (...) in Germania come richiedente d'asilo. Il suo soggiorno in tale Paese sarebbe terminato in seguito alla conclusione negativa della sua procedura d'asilo. Tuttavia, durante tale periodo, secondo le summenzionate affermazioni del ricorrente, egli si sarebbe trovato in Cossovo (cfr. verbali d'audizione del 3 dicembre 2007 pag. 1 e del 12 dicembre 2007 pagg. 3 e 4). Tale contraddizione, peraltro palese ed oggettiva, è già da sola motivo sufficiente per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto dell'insorgente.
E. 6.4 In considerazione di quanto precede, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono da considerare inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono in indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti per la concessione provvisoria della protezione.
E. 7 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 9 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
E. 9.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
E. 9.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
E. 9.3 Questo Tribunale osserva che al momento della pronuncia della decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la prassi prima della CRA e poi di questo Tribunale, secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo degli Ashkali è stata considerata di principio come ragionevolmente esigibile nella misura in cui sia stato preventivamente stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte (DTAF 2007/10).
E. 9.4 Per quanto attiene alla presente fattispecie, il TAF osserva, da un lato, che è incontestato in questa sede che il ricorrente appartenga alla minoranza etnica degli Ashkali. Dall'altro lato, giova rilevare che l'UFM non ha effettuato alcuna indagine né per il tramite dell'Ufficio di collegamento in Cossovo, né attraverso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina. Tuttavia, le citate indagini sulla situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Cossovo erano in ogni caso indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (v. anche DTAF 2007/10). Solo una tale misura d'istruzione permetterebbe di assicurare con precisione e certezza l'esistenza di una rete familiale e sociale suscettibile di accoglierlo ed occuparsi del ricorrente, nonché di assicurare le possibilità di reinserimento professionale in Cossovo al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, nulla lascia presumere che l'insorgente avesse, o abbia, dei legami particolarmente stretti con la maggioranza albanese in nel suo Paese d'origine (DTAF 2007/10 consid. 5.3 pag. 111). Non soccorre peraltro l'UFM il fatto che l'insorgente provenga da B._______ (regione di Gjakove), visto che la giurisprudenza sopraccitata non prevede eccezioni alla regola delle indagini complementari a seconda del luogo di provenienza dell'interessato all'interno del Cossovo (neppure la pertinente prassi della CRA prevedeva una siffatta eccezione). Il fatto che l'insorgente abbia vissuto per alcuni mesi presso l'abitazione della sorella a C._______ non assicura, di per sé, che essa lo possa ospitare ulteriormente e possa sostenerlo in modo finanziario in caso di rientro in patria. Il ricorrente ha infatti sostenuto di essere espatriato anche per il fatto che la sorella non lo avrebbe più potuto ospitare (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 6). Per di più, i genitori del ricorrente si trovano in Svizzera (N [...]) e non potrebbero, di conseguenza, sostenere il figlio in un eventuale reinserimento nel Paese d'origine.
E. 9.5 Pertanto, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo - incorre nell'annullamento.
E. 10 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ambasciata di Svizzera presente in Cossovo) e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
E. 11 Visto l'esito del gravame, sono riscosse parzialmente delle spese processuali per un importo di CHF 300.- (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto, è respinto.
- I punti 2, 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati.
- Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili in questa sede.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8672/2007 {T 0/2} Sentenza del 6 maggio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Maurice Brodard e Walter Lang; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 dicembre 2007 / N (...). Fatti: A. Il 26 ottobre 1998, l'interessato - cittadino cossovaro di etnia Ashkali - ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 28 dicembre 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 27 gennaio 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA), il quale è stato stralciato in data 10 maggio 2001, in seguito ad una dichiarazione di ritiro datata del 7 maggio 2001. B. Il 23 aprile 2001, l'UFM ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria. C. Il 15 settembre 2001, l'interessato si è reso irreperibile. D. In data 4 aprile 2002, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 23 aprile 2001. E. Il 21 novembre 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è cui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 12 dicembre 2007), di essere nuovamente espatriato a causa della pessima situazione per le persone di etnia Ashkali. Ha rilevato di essere rientrato in Cossovo nel (...), per sposare la sua fidanzata. Il fidanzamento sarebbe però stato sciolto pochi mesi dopo il suo rientro in patria. Durante il suo soggiorno, egli avrebbe valutato le condizioni della casa di famiglia, situata a B._______ (Cossovo), dove sarebbe stato avvicinato da vicini di casa e membri del raggruppamento Aksh (Armata kombetare shqiptare) attivi sul posto, i quali lo avrebbero minacciato a causa della sua etnia e della sua presunta affinità con i cittadini serbi. Dopo cinque giorni, l'interessato si sarebbe recato a casa della sorella, a C._______, dove sarebbe rimasto fino al momento dell'espatrio. Non trovando né lavoro, né una sistemazione confortevole, avrebbe infine deciso di tornare in Svizzera nel (...). F. Il 18 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 7 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. I. Il 13 febbraio 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 18 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, sottolineando la situazione volatile nel proprio Paese, la quale necessiterebbe un esame approfondito dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Per di più, i fatti posteriori alla conclusione della precedente procedura d'asilo addotti dal ricorrente, non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinati per la concessione della protezione provvisoria. Inoltre, il racconto del ricorrente sarebbe vago, poco credibile e contraddittorio in punti cruciali, come ad esempio sugli autori delle minacce espresse nel suo Paese d'origine. Infine, le condizioni difficili di vita per gli Ashkali in Cossovo, nonché la situazione personale riguardo ad un posto di lavoro e di alloggio, sono riconducibili alla situazione generale regnante in Cossovo e, quindi, non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Nel gravame, il ricorrente ha affermato che una valutazione prima facie del proprio racconto avrebbe dovuto condurre ad un'esame approfondito nell'ambito di una decisione materiale. I motivi d'asilo fatti valere nella presente procedura sarebbero, infatti, completamente diversi da quelli fatti valere nell'ambito della prima. Inoltre, l'UFM accentuerebbe nel provvedimento litigioso una sola contraddizione, per altro già chiarita dal ricorrente stesso. 5.2 Nella replica, l'insorgente ha sottolineato la situazione precaria per le minorità etniche in Cossovo dopo l'indipendenza dalla Serbia proclamata in data 17 gennaio 2008 e ribadito la necessità di approfondire la fattispecie, per lo meno dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 28 dicembre 1999. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato esclusivamente per motivi legati alla sua etnia. Una volta rientrato in Patria, l'insorgente avrebbe tentato di mettere in ordine la casa di famiglia a B._______, dove sarebbe stato minacciato da un gruppo di persone (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 3). Conseguentemente, si sarebbe nascosto dal (...) al (...) a casa di sua sorella, a C._______ (ibidem). Nel (...) sarebbe nuovamente rientrato a B._______ per sistemare la casa di famiglia, e nuovamente minacciato dalle persone del posto, le quali gli avrebbero attestato di avere collaborato con i serbi e l'avrebbero incoraggiato a lasciare il villaggio. Essendo solo, senza la sua famiglia, il ricorrente non si sarebbe rivolto alle autorità (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 5 e 6). Va rilevato che il ricorrente ha presentato un racconto manifestamente carente, inverosimile e quindi poco credibile. Basti sottolineare che egli ha dichiarato di non conoscere le persone che lo avrebbero minacciato, ma di potere solo desumere che si tratti di membri del raggruppamento Aksh (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 5). Per di più, il comportamento del ricorrente, il quale si sarebbe recato di propria volontà in Patria (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 3 e 4), appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine a causa della sua etnia. Inoltre, da un raffronto con le autorità tedesche eseguito il (...) (formulario agli atti), risulta che l'insorgente avrebbe vissuto dal (...) al (...) in Germania come richiedente d'asilo. Il suo soggiorno in tale Paese sarebbe terminato in seguito alla conclusione negativa della sua procedura d'asilo. Tuttavia, durante tale periodo, secondo le summenzionate affermazioni del ricorrente, egli si sarebbe trovato in Cossovo (cfr. verbali d'audizione del 3 dicembre 2007 pag. 1 e del 12 dicembre 2007 pagg. 3 e 4). Tale contraddizione, peraltro palese ed oggettiva, è già da sola motivo sufficiente per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto dell'insorgente. 6.4 In considerazione di quanto precede, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono da considerare inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono in indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti per la concessione provvisoria della protezione. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 9.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.). 9.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. 9.3 Questo Tribunale osserva che al momento della pronuncia della decisione impugnata era nota all'autorità inferiore la prassi prima della CRA e poi di questo Tribunale, secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo degli Ashkali è stata considerata di principio come ragionevolmente esigibile nella misura in cui sia stato preventivamente stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte (DTAF 2007/10). 9.4 Per quanto attiene alla presente fattispecie, il TAF osserva, da un lato, che è incontestato in questa sede che il ricorrente appartenga alla minoranza etnica degli Ashkali. Dall'altro lato, giova rilevare che l'UFM non ha effettuato alcuna indagine né per il tramite dell'Ufficio di collegamento in Cossovo, né attraverso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina. Tuttavia, le citate indagini sulla situazione sanitaria, familiare, sociale e professionale in Cossovo erano in ogni caso indispensabili alla pronuncia di una decisione d'esecuzione dell'allontanamento (v. anche DTAF 2007/10). Solo una tale misura d'istruzione permetterebbe di assicurare con precisione e certezza l'esistenza di una rete familiale e sociale suscettibile di accoglierlo ed occuparsi del ricorrente, nonché di assicurare le possibilità di reinserimento professionale in Cossovo al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, nulla lascia presumere che l'insorgente avesse, o abbia, dei legami particolarmente stretti con la maggioranza albanese in nel suo Paese d'origine (DTAF 2007/10 consid. 5.3 pag. 111). Non soccorre peraltro l'UFM il fatto che l'insorgente provenga da B._______ (regione di Gjakove), visto che la giurisprudenza sopraccitata non prevede eccezioni alla regola delle indagini complementari a seconda del luogo di provenienza dell'interessato all'interno del Cossovo (neppure la pertinente prassi della CRA prevedeva una siffatta eccezione). Il fatto che l'insorgente abbia vissuto per alcuni mesi presso l'abitazione della sorella a C._______ non assicura, di per sé, che essa lo possa ospitare ulteriormente e possa sostenerlo in modo finanziario in caso di rientro in patria. Il ricorrente ha infatti sostenuto di essere espatriato anche per il fatto che la sorella non lo avrebbe più potuto ospitare (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2007 pag. 6). Per di più, i genitori del ricorrente si trovano in Svizzera (N [...]) e non potrebbero, di conseguenza, sostenere il figlio in un eventuale reinserimento nel Paese d'origine. 9.5 Pertanto, la decisione impugnata - nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo - incorre nell'annullamento. 10. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ambasciata di Svizzera presente in Cossovo) e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 11. Visto l'esito del gravame, sono riscosse parzialmente delle spese processuali per un importo di CHF 300.- (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto, è respinto. 2. I punti 2, 3 e 4 della decisione impugnata sono annullati. 3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 4. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili in questa sede. 6. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: