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D-8670/2007

D-8670/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 21 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 17 dicembre 2007), d'avere lasciato la Georgia nell'autunno del [...] per il timore d'essere perseguitato, rispettivamente ucciso, a causa di una denuncia da lui sporta presso le autorità locali ai danni di un'organizzazione criminale per traffico illegale di medicinali. Avrebbe quindi vissuto in Russia fino al mese di giugno del [...], con un passaporto per l'estero georgiano (cfr. verbale audizione del 17 dicembre 2007 pag. 5). Secondo la versione, non avrebbe chiesto l'asilo in Austria o l'avrebbe chiesto, ma declinando altre generalità, ossia B._______, Russia (ibidem pag. 6). B. Il 20 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Russia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 16 gennaio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 16 gennaio 2008). E. Il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3 Ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 5 Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non ha saputo, in particolare, indicare le date precise dei fatti decisivi da lui narrati e neppure in modo univoco il periodo nel quale sarebbe stato contattato per il trasporto di medicinali (primavera od autunno del [...]) e il nome della persona "alla testa" del traffico illegale dei medesimi. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 6 Nel ricorso, il ricorrente - che in ingresso nell'indicare le sue generalità si presenta come cittadino russo per poi negare tale cittadinanza in decorso di motivazione dello stesso (non sarebbe né russo né georgiano, ma osseto) - sostiene di non avere mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, ma unicamente un certificato di nascita, che ha però lasciato a casa in Ossezia. Asserisce, altresì, di non essere in grado di produrre alcun documento ufficiale poiché non può contattate né sua madre (che non possiede un telefono) né un suo amico (che terrebbe spento il proprio telefonino). Fa inoltre valere d'essere espatriato per timore d'essere accusato ingiustamente della scomparsa dei medicinali e di subire dei seri pregiudizi da parte di un poliziotto corrotto che non solo farebbe affari con la criminalità organizzata, ma ne sarebbe un esponente "potente".

E. 7 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 8 Il TAF osserva, preliminarmente, che la questione relativa alla cittadinanza del ricorrente può essere lasciata indecisa in questa sede, non solo perché il ricorrente ha fornito versioni divergenti al riguardo e non ha collaborato in modo sufficiente al chiarimento della questione medesima neppure in sede di ricorso, ma anche poiché la sua domanda d'asilo, per le ragioni che seguono, va comunque respinta e pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontana-mento verso il suo vero Paese d'origine, sia esso la Georgia o la Russia. Per completezza, giova tuttavia ancora rilevare che il ricorrente non può pretendere di trarre vantaggio da una manifesta violazione del suo obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, imponendo all'UFM, e poi persino al TAF in sede di ricorso, l'effettuazione di un'indagine d'ufficio al riguardo, fermo restando, altresì, che il nome ed il cognome da lui forniti sono del tutto incerti, in Austria l'insorgente avendo per sua stessa ammissione presentato altri dati in merito.

E. 9 Questo Tribunale osserva, peraltro, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dall'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali non avrebbe mai chiesto il passaporto o la carta d'identità e si sarebbe recato in Russia, poi in Ucraina, Slovacchia, Austria, Germania ed infine Svizzera senza essere in possesso di alcun documento di viaggio o d'identità. Peraltro, egli stesso ha pure dichiarato d'avere vissuto in Russia per circa tre anni con un passaporto estero georgiano. Non v'è, pertanto, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 10 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congettu-re, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità, da un lato, d'essere ucciso dall'indicata organizzazione criminale o dal poliziotto corrotto in caso di rientro in patria, e, dall'altro lato, sull'im-possibilità d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'even-tuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Peraltro, le autorità georgiane gli avrebbero già promesso un intervento a sua tutela (cfr. verbale d'audizione del 3 dicembre 2007 pag. 6). Tanto meno, sono stati forniti, o emergono dalle carte processuali, degli elementi seri e concreti per ritenere che le autorità statali russe rifiuterebbero al ricorrente, per fatti criminali accaduti in Georgia, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo dei succitati terzi nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente non ha fatto valere delle persecuzioni da parte delle autorità russe o di singoli membri delle stesse. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Georgia oppure in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che sia in Georgia sia in Russia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 12.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, sia esso la Georgia o la Russia.

E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

E. 13 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 14 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 15 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 23 gennaio 2008. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 23 gennaio 2008, è computato con le spese processuali.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-8670/2007 {T 0/2} Sentenza del 5 febbraio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Georgia/Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2007 / N Fatti: A. Il 21 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 17 dicembre 2007), d'avere lasciato la Georgia nell'autunno del [...] per il timore d'essere perseguitato, rispettivamente ucciso, a causa di una denuncia da lui sporta presso le autorità locali ai danni di un'organizzazione criminale per traffico illegale di medicinali. Avrebbe quindi vissuto in Russia fino al mese di giugno del [...], con un passaporto per l'estero georgiano (cfr. verbale audizione del 17 dicembre 2007 pag. 5). Secondo la versione, non avrebbe chiesto l'asilo in Austria o l'avrebbe chiesto, ma declinando altre generalità, ossia B._______, Russia (ibidem pag. 6). B. Il 20 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Russia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 16 gennaio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 16 gennaio 2008). E. Il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

3. Ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non ha saputo, in particolare, indicare le date precise dei fatti decisivi da lui narrati e neppure in modo univoco il periodo nel quale sarebbe stato contattato per il trasporto di medicinali (primavera od autunno del [...]) e il nome della persona "alla testa" del traffico illegale dei medesimi. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 6. Nel ricorso, il ricorrente - che in ingresso nell'indicare le sue generalità si presenta come cittadino russo per poi negare tale cittadinanza in decorso di motivazione dello stesso (non sarebbe né russo né georgiano, ma osseto) - sostiene di non avere mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, ma unicamente un certificato di nascita, che ha però lasciato a casa in Ossezia. Asserisce, altresì, di non essere in grado di produrre alcun documento ufficiale poiché non può contattate né sua madre (che non possiede un telefono) né un suo amico (che terrebbe spento il proprio telefonino). Fa inoltre valere d'essere espatriato per timore d'essere accusato ingiustamente della scomparsa dei medicinali e di subire dei seri pregiudizi da parte di un poliziotto corrotto che non solo farebbe affari con la criminalità organizzata, ma ne sarebbe un esponente "potente". 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. Il TAF osserva, preliminarmente, che la questione relativa alla cittadinanza del ricorrente può essere lasciata indecisa in questa sede, non solo perché il ricorrente ha fornito versioni divergenti al riguardo e non ha collaborato in modo sufficiente al chiarimento della questione medesima neppure in sede di ricorso, ma anche poiché la sua domanda d'asilo, per le ragioni che seguono, va comunque respinta e pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontana-mento verso il suo vero Paese d'origine, sia esso la Georgia o la Russia. Per completezza, giova tuttavia ancora rilevare che il ricorrente non può pretendere di trarre vantaggio da una manifesta violazione del suo obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, imponendo all'UFM, e poi persino al TAF in sede di ricorso, l'effettuazione di un'indagine d'ufficio al riguardo, fermo restando, altresì, che il nome ed il cognome da lui forniti sono del tutto incerti, in Austria l'insorgente avendo per sua stessa ammissione presentato altri dati in merito. 9. Questo Tribunale osserva, peraltro, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dall'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali non avrebbe mai chiesto il passaporto o la carta d'identità e si sarebbe recato in Russia, poi in Ucraina, Slovacchia, Austria, Germania ed infine Svizzera senza essere in possesso di alcun documento di viaggio o d'identità. Peraltro, egli stesso ha pure dichiarato d'avere vissuto in Russia per circa tre anni con un passaporto estero georgiano. Non v'è, pertanto, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 10. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congettu-re, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità, da un lato, d'essere ucciso dall'indicata organizzazione criminale o dal poliziotto corrotto in caso di rientro in patria, e, dall'altro lato, sull'im-possibilità d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'even-tuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Peraltro, le autorità georgiane gli avrebbero già promesso un intervento a sua tutela (cfr. verbale d'audizione del 3 dicembre 2007 pag. 6). Tanto meno, sono stati forniti, o emergono dalle carte processuali, degli elementi seri e concreti per ritenere che le autorità statali russe rifiuterebbero al ricorrente, per fatti criminali accaduti in Georgia, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo dei succitati terzi nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente non ha fatto valere delle persecuzioni da parte delle autorità russe o di singoli membri delle stesse. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Georgia oppure in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che sia in Georgia sia in Russia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 12.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, sia esso la Georgia o la Russia. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 13. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 23 gennaio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 23 gennaio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )

- C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Carlo Monti Data di spedizione: