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D-8364/2007

D-8364/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 12 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 19 e del 26 novembre 2007), d'essere espatriato nel settembre 2007 per timore d'essere punito dalle autorità a causa della sua collaborazione con il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Avrebbe, infatti, proceduto ad acquisti per i guerriglieri PKK e venduto loro, tra l'altro, del bestiame affidatogli da terzi per il pascolo. Inoltre, i proprietari, una volta accortisi della mancanza del bestiame, lo avrebbero denunciato alla polizia. quel punto, l'interessato si sarebbe dapprima nascosto nelle montagne, per poi lasciare il paese, per paura d'essere trovato dalle autorità curde. In occasione dell'audizione del 19 novembre 2007, l'interessato ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità. B. Il 3 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 12 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 17 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 18 gennaio 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 18 aprile 2008, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha qualificato come vaghe, contraddittorie e tardive le dichiarazioni dell'insorgente. In particolare, quest'ultimo non sarebbe stato in grado, benché avesse collaborato per ben sette anni con il PKK, di esporre il loro acronimo, di indicare i nomi dei guerriglieri o il numero di servizi svolti a loro favore. Avrebbe altresì reso versioni contraddittorie sulla fuga dai monti, effettuata, a seconda della versione, dopo la denuncia da parte dei proprietari del bestiame o dopo essere stato "rimproverato" dalla polizia. Infine, non sarebbe plausibile che abbia chiesto al fratello di portargli dei soldi ma non la carta d'identità lasciata a casa, a seconda delle versioni, a causa della sua partenza improvvisa o perché avrebbe intrapreso un viaggio da clandestino. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un passaporto. Ribadisce di avere contattato i genitori dopo la prima audizione affinché quest'ultimi gli mandassero l'originale della carta d'identità. Contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - e conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) - non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK, costituirebbe un ulteriore aggravamento della già tragica situazione nella regione. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.

E. 7 Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, il suo racconto sarebbe privo di contraddizioni. Nell'ambito delle audizioni, avrebbe infatti spiegato di avere lasciato la carta d'identità in patria sia per il fatto di essere fuggito da casa improvvisamente, sia per il timore di essere intercettato in possesso di quest'ultima. Inoltre, in merito al passaporto, non si sarebbe mai espresso in modo contraddittorio. Sarebbero infatti due i motivi per la mancata richiesta del passaporto: da un lato la difficoltà di ottenerlo, dall'altro lato l'assenza di necessità. Infine, sarebbe necessario provvedere ad ulteriori accertamenti in relazione alla determinazione dello statuto di rifugiato e all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 19 novembre 2007. Nell'ambito dell'audizione del 26 novembre 2007, il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della carta d'identità, che avrebbe portato con sé nel borsellino, a tal proposito il TAF rileva però, che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 18 aprile 2008, e quindi cinque mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. Secondo le proprie affermazioni, il ricorrente avrebbe infatti contattato i familiari subito dopo l'audizione del 19 novembre 2007 (cfr, verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 4). Mal si capisce dunque, come il documento presentato come originale della carta d'identità sia arrivato solo il 21 aprile 2008. Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un camion dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza subire alcun controllo. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

E. 10 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, il TAF rileva che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui il fratello gli avrebbe detto che tutte le autorità lo starebbero cercando (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 5). Infatti, il timore di essere ricercato dalle autorità curde (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 8) e di essere condannato a quindici o venti anni di prigione (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 9) non costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, non appare motivo per ritenere che il ricorrente, non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. Inoltre, questo Tribunale osserva che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione a causa della sua collaborazione con il PKK, di cui non conosce né il significato dell'acronimo, né i nomi dei guerriglieri con i quali avrebbe collaborato, né con esattezza il numero di lavori svolti in loro favore, in caso di rientro in patria (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 8). Infine, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità e neppure con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6). Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, regione da cui è originario l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).

E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).

E. 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita ad Dohuk (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (dal 1998 fino all'espatrio nel 2007 come pastore). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora due sorelle ed un fratello, come pure i genitori (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 3). In particolare, prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto con i genitori a B._______ (Dohuk). In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai genitori e di lavorare con il padre, come fa anche il fratello, nell'orto. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.

E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 16 Il ricorso, tenuto conto anche della recente giurisprudenza del TAF, risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) - Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8364/2007 {T 0/2} Sentenza del 17 settembre 2008 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 dicembre 2007 / N . Fatti: A. Il 12 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 19 e del 26 novembre 2007), d'essere espatriato nel settembre 2007 per timore d'essere punito dalle autorità a causa della sua collaborazione con il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Avrebbe, infatti, proceduto ad acquisti per i guerriglieri PKK e venduto loro, tra l'altro, del bestiame affidatogli da terzi per il pascolo. Inoltre, i proprietari, una volta accortisi della mancanza del bestiame, lo avrebbero denunciato alla polizia. quel punto, l'interessato si sarebbe dapprima nascosto nelle montagne, per poi lasciare il paese, per paura d'essere trovato dalle autorità curde. In occasione dell'audizione del 19 novembre 2007, l'interessato ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità. B. Il 3 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 12 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 17 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 18 gennaio 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 18 aprile 2008, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha qualificato come vaghe, contraddittorie e tardive le dichiarazioni dell'insorgente. In particolare, quest'ultimo non sarebbe stato in grado, benché avesse collaborato per ben sette anni con il PKK, di esporre il loro acronimo, di indicare i nomi dei guerriglieri o il numero di servizi svolti a loro favore. Avrebbe altresì reso versioni contraddittorie sulla fuga dai monti, effettuata, a seconda della versione, dopo la denuncia da parte dei proprietari del bestiame o dopo essere stato "rimproverato" dalla polizia. Infine, non sarebbe plausibile che abbia chiesto al fratello di portargli dei soldi ma non la carta d'identità lasciata a casa, a seconda delle versioni, a causa della sua partenza improvvisa o perché avrebbe intrapreso un viaggio da clandestino. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un passaporto. Ribadisce di avere contattato i genitori dopo la prima audizione affinché quest'ultimi gli mandassero l'originale della carta d'identità. Contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - e conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) - non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK, costituirebbe un ulteriore aggravamento della già tragica situazione nella regione. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, il suo racconto sarebbe privo di contraddizioni. Nell'ambito delle audizioni, avrebbe infatti spiegato di avere lasciato la carta d'identità in patria sia per il fatto di essere fuggito da casa improvvisamente, sia per il timore di essere intercettato in possesso di quest'ultima. Inoltre, in merito al passaporto, non si sarebbe mai espresso in modo contraddittorio. Sarebbero infatti due i motivi per la mancata richiesta del passaporto: da un lato la difficoltà di ottenerlo, dall'altro lato l'assenza di necessità. Infine, sarebbe necessario provvedere ad ulteriori accertamenti in relazione alla determinazione dello statuto di rifugiato e all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 19 novembre 2007. Nell'ambito dell'audizione del 26 novembre 2007, il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della carta d'identità, che avrebbe portato con sé nel borsellino, a tal proposito il TAF rileva però, che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 18 aprile 2008, e quindi cinque mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. Secondo le proprie affermazioni, il ricorrente avrebbe infatti contattato i familiari subito dopo l'audizione del 19 novembre 2007 (cfr, verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 4). Mal si capisce dunque, come il documento presentato come originale della carta d'identità sia arrivato solo il 21 aprile 2008. Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un camion dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza subire alcun controllo. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, il TAF rileva che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui il fratello gli avrebbe detto che tutte le autorità lo starebbero cercando (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 5). Infatti, il timore di essere ricercato dalle autorità curde (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 8) e di essere condannato a quindici o venti anni di prigione (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 9) non costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, non appare motivo per ritenere che il ricorrente, non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. Inoltre, questo Tribunale osserva che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione a causa della sua collaborazione con il PKK, di cui non conosce né il significato dell'acronimo, né i nomi dei guerriglieri con i quali avrebbe collaborato, né con esattezza il numero di lavori svolti in loro favore, in caso di rientro in patria (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 8). Infine, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità e neppure con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6). Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, regione da cui è originario l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita ad Dohuk (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (dal 1998 fino all'espatrio nel 2007 come pastore). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora due sorelle ed un fratello, come pure i genitori (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 3). In particolare, prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto con i genitori a B._______ (Dohuk). In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai genitori e di lavorare con il padre, come fa anche il fratello, nell'orto. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, tenuto conto anche della recente giurisprudenza del TAF, risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- C._______ (in copia) - Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: