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D-800/2016

D-800/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-13 · Italiano CH

Ricongiungimento familiare (asilo)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 marzo 2016.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-800/2016 Sentenza del 13 giugno 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, agendo in favore di B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Eritrea, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ricongiungimento famigliare (asilo); decisione della SEM del 26 gennaio 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 19 giugno 2014, i verbali d'audizione del 9 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 21 aprile 2015 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 28 maggio 2015 con la quale la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo all'interessato, la domanda del 13 gennaio 2016 d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._______ e del figlio C._______, la decisione della SEM del 26 gennaio 2016, notificata il 27 gennaio 2016 (cfr. risultanze processuali), tramite la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera agli interessati ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, lo scritto del 3 febbraio 2016 dell'interessato trasmesso dalla SEM (entrato alla SEM il 5 febbraio 2016) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 9 febbraio 2016 sprovvisto di conclusioni, motivi, della decisione impugnata e redatto in lingua inglese, la decisione incidentale del 10 febbraio 2016 che assegnava al ricorrente un termine di sette giorni per regolarizzare e introdurre una traduzione in lingua ufficiale dello scritto del 3 febbraio 2016 con comminatoria di non entrata nel merito del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine di regolarizzazione, la regolarizzazione del ricorso del 16 febbraio 2016, la decisione incidentale del 4 marzo 2016 che invitava il ricorrente a versare, entro il 21 marzo 2016, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo pagamento dell'anticipo avvenuto in data 21 marzo 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sede d'audizione, il richiedente ha dichiarato di essere celibe e di aver avuto un figlio di nome C._______ nato nel (...) 2013 fuori dal matrimonio, dalla sua ragazza di nome B._______ di (...) anni (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5), che avrebbe inoltre fornito il certificato di battesimo di C._______ per dimostrare che era suo figlio (cfr. verbale 2, D4-D5, pag, 2), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che non era adempiuta la condizione inerente all'aver vissuto in comunione familiare con le persone aspiranti al ricongiungimento familiare, che invero, egli sarebbe celibe, in Eritrea avrebbe vissuto a D._______ dalla nascita fino all'espatrio; che avrebbe indicato che a D._______ vivrebbero i genitori, quattro fratelli e una sorella, ciò che significherebbe che B._______ non avrebbe vissuto con lui; che il figlio - nato all'infuori dal matrimonio, dalla sua "ragazza" - avrebbe vissuto ad E._______, che di conseguenza, la SEM giunge alla conclusione che al momento della fuga dall'Eritrea egli non viveva in comunità familiare con B._______ e con il figlio C._______, che pertanto la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera a B._______ e al figlio C._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, che nel ricorso, l'insorgente ha osservato che pur essendo vero che non avrebbe mai vissuto insieme alla sua ragazza, ciò sarebbe dovuto al fatto che non avevano la disponibilità economica per affrontare il matrimonio in quanto era ancora studente; che in accordo con i loro familiari avrebbero deciso di rinviare il matrimonio; che alla nascita del figlio C._______ egli l'avrebbe riconosciuto; che in data 19 gennaio 2014 il figlio sarebbe stato battezzato e dal certificato di battesimo risulterebbe il nome dell'insorgente, che per motivi politici sarebbe purtroppo dovuto fuggire dall'Eritrea ad un mese e qualche giorno dalla nascita del figlio, ragione per cui non avrebbe potuto sposarsi, che la sua ragazza e suo figlio si troverebbero ancora in Eritrea ad E._______ con i genitori di lei, che pertanto chiede che possano raggiungerlo in Svizzera in modo che possano vivere con l'insorgente; che il matrimonio sarebbe al momento impedito poiché egli non potrebbe tornare in Eritrea, che infine, il ricorrente sarebbe pronto ad effettuare degli esami che dimostrino che C._______ è suo figlio, che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari, che giusta l'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera, che quindi, la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e relativi riferimenti; sentenza del TAF del 2 dicembre 2015 E-1715/2012, E-3087/2012 [prevista per la pubblicazione], consid. 3.4.4.3), che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona aspirante al ricongiungimento familiare (cfr. ibidem), che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.4.2 relativi riferimenti; E-1715/2012, E-3087/2012 consid. 3.4.4.7), che inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 consid. 3.2; 2000 n. 11 consid. 3a), che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8 consid. 3.2), che nella fattispecie, dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente, nonché dalle allegazioni ricorsuali, emerge che egli non viveva in comunione domestica con la sua ragazza B._______ (cfr. ricorso; verbale 1, pag. 4); che invero, egli viveva ancora con i genitori a D._______, così come B._______ viveva anch'ella ancora con i genitori a E._______, che il ricorrente non viveva neppure con il figlio C._______; che invero C._______ viveva con la madre ed egli è espatriato un mese dopo la sua nascita (cfr. ricorso), che egli non aveva potuto sposare la sua ragazza poiché, essendo ancora studente, non aveva la disponibilità economica per affrontare il matrimonio, che ciò non toglie che la condizione cumulativa della comunione familiare preesistente non sia adempiuta nella fattispecie, che inoltre, la compagna B._______ non pare rientrare tra gli aventi diritto di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi, che invero, il ricorrente non è sposato con la compagna ed ella non può neppure essere equiparata ad un coniuge ai sensi dell'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in quanto, come visto sopra, non vivevano in unione duratura simile a quella coniugale, che quindi, gli eventuali legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con il figlio e la compagna, non sono sufficienti per ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto d'asilo, il quale mira - come già esposto - a ricostituire una comunità preesistente nel Paese d'origine e non a crearne una nuova, che infine, le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) non conferiscono alcun diritto ad un bambino o ai suoi genitori di entrare e soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento familiare (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d pag. 392; 124 II 361 consid. 3b pag. 367), che in limine, va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto del figlio C._______ e della compagna B._______ di raggiungere il padre, rispettivamente il compagno in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU; che codesto Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare, per il che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 21 marzo 2016, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 marzo 2016.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: