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D-79/2019

D-79/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-79/2019 Sentenza del 18 gennaio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Algeria, alias C._______, nato il (...), Libia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 dicembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato presentato in Svizzera il 18 ottobre 2018, i verbali d'audizione del 18 ottobre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 20 dicembre 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 dicembre 2018, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A28/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 4 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 gennaio 2019), per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; contestualmente, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 9 gennaio 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede d'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino algerino originario di Annaba, e di essere cresciuto a D._______, nel distretto di E._______, governatorato di Annaba (cfr. verbale 1, pag. 4), che egli ha dichiarato di essere espatriato a causa per l'assenza di un lavoro, di una casa, di una vita (cfr. verbale 2, D26; verbale 1, pag. 8); che senza pagare delle tangenti non sarebbe stato possibile trovare un lavoro (cfr. ibidem); che a seguito della mancanza di un lavoro, le sue condizioni psicologiche si sarebbero deteriorate (cfr. verbale 2, D26); che nel 2010 l'interessato non avrebbe ottenuto una casa comunale, contrariamente a persone che avrebbero depositato la richiesta dopo la data indicata pagando delle tangenti (ibidem); che a seguito di tutte queste ingiustizie, non avrebbe avuto altra soluzione che quella di espatriare e di cercare fortuna altrove (cfr. ibidem; verbale 2, D27), che oltre a questi motivi principali per i quali sarebbe espatriato, il richiedente non avrebbe ottenuto il permesso per creare un'associazione indipendente (cfr. verbale 2, D35 e D36) ed avrebbe avuto di tanto in tanto dei problemi con la gendarmeria; che la gendarmeria l'avrebbe fermato da ultimo nel 2015 nel contesto di una manifestazione; che una volta stabilito che egli non c'entrava nulla con tale manifestazione sarebbe stato rilasciato e non avrebbe più avuto alcun problema (cfr. verbale 2, D39), che se avesse avuto un lavoro, sarebbe rimasto nel suo Paese (cfr. verbale 2, D51), che infine, l'interessato ha allegato di essere apparso in alcuni video pubblicati sul canale Youtube in cui parlava della corruzione dello Stato algerino e nel quale avrebbe criticato il primo ministro; che egli tuttavia non avrebbe avuto conseguenze (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D53 e D55), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, che nel ricorso, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore; che in particolare, egli afferma che a causa della difficoltà di ricordarsi con precisione alcune date, in sede d'audizione avrebbe erroneamente indicato che avrebbe postato alcuni video sul canale Youtube nel 2017, mentre in realtà la pubblicazione sarebbe avvenuta all'incirca due mesi fa; che in tali video egli avrebbe criticato apertamente il governo algerino e sosterrebbe il blogger F._______; che recentemente i famigliari di tale blogger, i giornalisti e altre persone che condividono le critiche da lui espresse, sarebbero state arrestate, che pertanto, egli temerebbe di essere arrestato o di subire maltrattamenti da parte delle autorità algerine a causa delle sue opinioni politiche, gli atti andrebbero pertanto restituiti alla SEM affinché entri nel merito della domanda d'asilo ed esamini la sua qualità di rifugiato, che tale tesi non può essere seguita, che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, che ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (DTAF 2011/8 consid. 4.2); che una decisione di non entrata nel merito si giustifica segnatamente laddove la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici (art. 31a al. 3 LAsi), che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che invero, innanzitutto, per quanto riguarda la pubblicazione di video sul canale Youtube in cui criticherebbe lo stato algerino e sosterrebbe il blogger F._______, egli ha dichiarato di non aver avuto in seguito alcun problema in Patria (cfr. verbale 2, D55); che oltretutto, tali video non costituiscono neppure il motivo d'espatrio, che infatti, egli ha espressamente indicato di essere espatriato a causa dell'assenza di un lavoro e di una casa (cfr. verbale 2, D26; verbale 1, pag. 8); che a seguito della mancanza di un lavoro, le sue condizioni psicologiche si sono deteriorate (cfr. verbale 2, D26); che di conseguenza, non avrebbe avuto altra soluzione che quella di espatriare e di cercare fortuna altrove (cfr. ibidem; verbale 2, D27), che l'insorgente, malgrado abbia avuto alcuni problemi con la gendarmeria, così come non abbia ottenuto il permesso per costituire un'associazione (peraltro avvenuti già nel 2015, rispettivamente nel 2008 o 2009), ha ricondotto la decisione d'espatrio unicamente alla sua situazione economica; che invero, ha allegato che se avesse avuto un lavoro "ovviamente" non sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, D51), che tali motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi, che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che visto quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da parte dell'autorità di prime cure, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata la SEM non ha constatato la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che detto assunto non risulta contestato nel gravame, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che nella fattispecie non risultano inoltre indizi da cui desumere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Algeria (cfr. art. 83 cpv. 4 LStr); che la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che neanche la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione; che, invero, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: