Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia curda, è nato ad al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Nei primi anni novanta si sarebbe trasferito con la famiglia a Tripoli in Libia, per poi fare ritorno ad al-Qamishli nel 2011 ed espatriare nuovamente nella primavera del 2014, giungendo in Svizzera e depositandovi la propria domanda d'asilo il 5 giugno del 2014 (cfr. atto 38, pag. 1 e segg.). Sentito sui motivi, egli ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in quanto avrebbe subito delle detenzioni arbitrarie in patria. In particolare, secondo le sue stesse allegazioni, egli sarebbe stata arrestato in una prima occasione alcuni mesi dopo il suo rientro in Siria nel 2011. In tale primo episodio lui ed il figlio sarebbero stati detenuti per 1 mese a causa di una prima partecipazione a delle manifestazioni contro il regime. Una volta scarcerato, il richiedente avrebbe preso parte ad altre manifestazioni finendo poi per essere prelevato una seconda volta nuovamente in compagnia del figlio, il 29 giugno del 2013, con il quale sarebbe stato detenuto sino all'aprile del 2014 e poi rilasciato previa sottoscrizione di un impegno a votare per Bashar al-Assad (cfr. atto A54, pag. 6 e segg.). A.b La moglie, B._______, cittadina siriana di religione sunnita e di etnia curda con ultimo domicilio a al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka, è espatriata via la Turchia giungendo in Svizzera con le figlie e depositandovi la propria domanda d'asilo il 25 marzo del 2014. Negli anni novanta ella si sarebbe a sua volta trasferita in Libia per raggiungere il marito con il quale avrebbe poi fatto ritorno ad al-Qamishli nel 2011 (cfr. atto A20, pag. 1 e segg.). Sentita sui motivi, ella ha dichiarato di essere espatriata a causa della situazione securitaria in Siria e per paura quanto all'avvenire delle figlie, in particolare dal momento che sarebbe rimasta sola senza avere notizie del marito e del figlio a seguito del loro arresto. A tal proposito ella ha dichiarato a sua volta che quest'ultimi avrebbero subito un primo arresto nel 2011 e che in tale occasione sarebbero stati detenuti per un mese. Successivamente marito e figlio avrebbero subito un ulteriore detenzione a partire dal giugno del 2013, detenzione che al momento dell'espatrio sarebbe stata ancora in essere (cfr. atto A52 pag. 10 e segg.). A.c La figlia minore, D._______, ha confermato la versione fornita dai genitori, ribadendo che il loro espatrio andrebbe ricondotto alla situazione bellica in Siria ed al fatto che il padre ed il fratello si sarebbero fatti arrestare per due volte (cfr. atti A23 pag. 2 e segg. e A54 pag. 2 e segg.). B. A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno versato agli atti della procedura di prima istanza uno scritto in lingua straniera facente data al 29 giugno 2013 e che attesterebbe una condanna pronunciata nei di confronti di A._______ e del figlio a 10 mesi di reclusione scadenti al 30 aprile 2014 ed al pagamento di una multa per aver partecipato ad una manifestazione contro lo stato svoltasi il 28 giugno 2013. C. Con decisione del 9 novembre 2015, notificata ai richiedenti il'11 novembre 2015 (cfr. atto A66), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria, concedendogli l'ammissione provvisoria. D. In data 7 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione del 21 dicembre 2015, il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio, invitando quindi i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. I ricorrenti hanno corrisposto la somma il 4 gennaio 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 novembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. In particolare, A._______ avrebbe dapprima affermato che, durante la ventina d'anni in cui ha vissuto in Libia, non sarebbe mai rientrato in Siria in quanto ricercato dalle autorità siriane e che, una volta ritornato in Siria, sarebbe stato arrestato e detenuto per un mese. Lo stesso avrebbe altresì precisato che, allorquando viveva in Libia, l'ambasciata siriana a Tripoli non gli avrebbe mai rilasciato il passaporto proprio perché sarebbe stato perseguitato dalle autorità siriane. Ciò nonostante, in seguito, avrebbe invece dichiarato che, in questo periodo, non sarebbe stato né ricercato né perseguitato dalle autorità siriane e che, durante il suo soggiorno in Libia, e meglio nel marzo del 1993, sarebbe anche rientrato in Siria per un breve periodo. Per quanto concerne la detenzione di un mese, il ricorrente avrebbe invece affermato di essere stato arrestato unitamente al figlio F._______ nel maggio 2011, a seguito di una loro prima partecipazione a delle manifestazioni e che sarebbero stati liberati dopo avere promesso di non più partecipare. Al contrario, il figlio F._______ avrebbe invece affermato che lui e il padre sarebbero stati arrestati una o due settimane dopo il ritorno in Siria dalla Libia nel febbraio 2011, in quanto il padre sarebbe stato perseguitato dalle autorità siriane per il fatto di essere curdo e di far parte dell'opposizione. In tal senso, quest'ultimo avrebbe altresì precisato che lui ed il qui ricorrente sarebbero stati interrogati in merito sia ai motivi dell'assenza dalla Siria durante una ventina d'anni che in merito al soggiorno in Libia. Per quanto concerne eventuali attività politiche, il ricorrente, avrebbe invece dichiarato di non essersi mai investito in tal senso in quanto in Siria viveva in un quartiere cristiano in cui stava bene e in seguito sarebbe andato a vivere in Libia. In merito all'arresto del 29 giugno 2013, l'insorgente avrebbe inoltre dapprima affermato che sarebbe stato detenuto un mese a Himo e poi a al-Qamishli fino alla scarcerazione avvenuta il 30 aprile 2014 salvo poi dichiarare in seguito di essere rimasto unicamente un giorno a Himo prima di essere trasferito al-Qamishli. Circa la scarcerazione del 30 aprile 2014, egli avrebbe peraltro asserito che, tre giorni prima della liberazione, le autorità lo avrebbero informato in merito, oppure avrebbe invece addotto che le autorità non gli avrebbero detto nulla fino al momento della liberazione. Inoltre, nel corso della prima audizione, l'insorgente avrebbe affermato di aver lasciato la Siria il giorno stesso in cui sarebbe stato scarcerato, ossia il 30 aprile 2014, salvo poi dichiarare che, dopo la scarcerazione sarebbe rimasto ancora un mese in Siria. Secondo l'autorità di prime cure a tal proposito andrebbe parimenti rilevato che, durante la prima audizione, il ricorrente avrebbe sostenuto di avere invece vissuto a casa sua a al-Qamishli fino all'espatrio, cosa che mal si sposa con quanto dichiarato in seguito circa il fatto che dopo la scarcerazione si sarebbe nascosto da dei parenti. Nel corso della seconda audizione avrebbe poi di nuovo ribadito di avere lasciato la Siria il giorno stesso. B._______ circa il periodo libico avrebbe dichiarato di aver vissuto in tale paese illegalmente senza alcun permesso e che le condizioni di vita sarebbero state a tal punto terribili da non poter scolarizzare la figlia G._______, salvo poi affermare in seguito che in Libia le figlie sarebbero state scolarizzate. Tale racconto sarebbe inoltre incompatibile con quanto dichiarato da A._______, secondo la di cui versione in Libia avrebbero beneficiato un'autorizzazione di soggiorno annuale. Proseguendo nella propria analisi, la SEM ricorda inoltre che, per quanto concerne il marito e il figlio F._______, la ricorrente avrebbe dapprima sostenuto che entrambi sarebbero scomparsi mentre partecipavano a una manifestazione, versione rivista in seguito laddove ella avrebbe dichiarato che l'arresto sarebbe avvenuto tra le mura domestiche. La stessa avrebbe altresì affermato di essere espatriata anche perché, quando viveva sola con le figlie, ossia dopo l'arresto del marito, degli sconosciuti si sarebbero presentati presso la loro abitazione chiedendo del marito, salvo poi sostenere che tali persone sarebbero venute a casa loro poco dopo il rientro dalla Libia, rientro avvenuto nel febbraio 2011, versione nuovamente ritrattata in seguito. Sempre secondo la SEM, D._______ avrebbe inoltre dichiarato che il padre e il fratello sarebbero scomparsi 3 o 4 mesi prima dell'audizione svoltasi il 29 marzo 2014, ossia che sarebbero scomparsi entro fine 2013 e inizio 2014 durante la partecipazione ad una manifestazione, per poi asserire, in un secondo momento, che quest'ultimi sarebbero stati arrestati mentre erano a casa loro e che l'arresto sarebbe avvenuto 2 o 3 giorni prima dell'espatrio, ovvero meno di un mese prima dell'audizione del 29 marzo 2014. Queste dichiarazioni non corrisponderebbero inoltre con quanto sostenuto dal padre e dal fratello secondo cui entrambi sarebbero stati arrestati il 29 giugno 2013. Relativamente infine al mezzo di prova addotto in sede di prima istanza, andrebbe rilevato che sulla sentenza figurerebbe la data di scarcerazione del 30 aprile 2014. Nondimeno, il ricorrente avrebbe dichiarato che lui e il figlio sarebbero stati liberati il 30 aprile 2014 affinché potessero partecipare alle elezioni presidenziali, precisando che il giorno della scarcerazione egli sarebbe stato astretto a firmare un foglio secondo il cui tenore egli si sarebbe ingaggiato a votare per Bashar al-Assad e che in tale occasione anche altri prigionieri sarebbero stati liberati. Orbene, secondo la SEM apparrebbe inverosimile che già il 29 giugno 2013, data in cui sarebbe stata emessa la sentenza, le autorità sapessero già che avrebbero liberato i due esattamente il 30 aprile 2014 affinché potessero andare a votare. In ragione di ciò, l'autorità di prime cure conclude che il documento in questione sarebbe stato redatto per soddisfare i bisogni della causa.
E. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo. A tal proprosito, il ricorrente si dice anzitutto molto sorpreso degli argomenti sviluppati dall'autorità di prima istanza in quanto non ricorderebbe di aver rilasciato molte delle dichiarazioni contenute nei verbali. Egli sottolinea dunque in primo luogo che la rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale, avrebbe attestato le difficoltà del ricorrente a delineare temporalmente gli avvenimenti intercorsi, in particolare mischiando elementi del primo del secondo arresto. Oltracciò, quest'ultima figura avrebbe parimenti rilevato una carenza di conoscenze geopolitiche dell'interprete in merito alla regione di provenienza dei ricorrenti, cosa che avrebbe influenzato negativamente il contenuto delle informazioni fornite. Alla luce di ciò, i ricorrenti sostengono che le considerazioni della rappresentante dell'opera assistenziale meriterebbero di essere prese molto seriamente, soprattutto se considerato che il ricorrente, già all'inizio dell'audizione federale, avrebbe indicato delle difficoltà di comprensione con l'interprete. Rileggendo quel verbale, il ricorrente si sarebbe infatti reso conto del fatto che le sue risposte sarebbero risultate effettivamente poco pertinenti alle domande e a volte prive di senso. Egli ritiene vi sarebbero, dunque, molti elementi evidenzianti le lacune ed i malintesi direttamente dipendenti da problemi di comprensione e comunicazione. Questi problemi avrebbero influito in misura decisiva sullo svolgimento dell'audizione, compromettendo anche l'affidabilità dei verbali. Ad esempio, dalla decisione risulterebbe un'incongruenza sul periodo immediatamente successivo alla scarcerazione. Al riguardo, il ricorrente sostiene di aver indicato di essere andato da parenti a Nusaybin, nei pressi di al-Qamishli ma non più in territorio siriano allorché dai verbali apparirebbe che egli si sarebbe rifugiato invece a al-Qamishli, ancora in territorio siriano. Per questi motivi, i ricorrenti ritengono che tutte le incongruenze rilevate dall'autorità in merito alle loro dichiarazioni debbano essere relativizzate. Inoltre, i ricorrenti sono dell'opinione che sia essenziale dare il giusto peso alla sentenza di condanna depositata nel corso della procedura di prima istanza, che essendo un documento originale e autentico, della cui affidabilità non parrebbe lecito dubitare, avrebbe un valore probatorio preponderante. Secondo gli insorgenti, l'affermazione dell'autorità secondo la quale il documento sarebbe stato addirittura manifestamente redatto per soddisfare i bisogni della causa andrebbe considerata irreale. II documento sarebbe infatti autentico e la cosa non parrebbe contestata in quanto risulterebbe inimmaginabile che le autorità siriane abbiano voluto fare un favore ai ricorrenti emettendo una sentenza autentica e ineccepibile nella forma, ma falsa per i suoi contenuti. Al riguardo, in caso di dubbi, la SEM avrebbe potuto e dovuto disporre una perizia o chiedere informazioni per il tramite della rappresentanza svizzera competente per la Siria, ma certamente non poteva sminuire il valore della sentenza sulla base di incongruenze che, per tutti i motivi esposti, non apparrebbero decisive.
E. 6.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto dei ricorrenti sia effettivamente pervaso di elementi incongruenti.
E. 6.2 In primo luogo, quo alle allegazioni circa le cause del primo arresto, le versioni dei ricorrenti e del figlio risultano inconciliabili. A._______ ha infatti dichiarato di essere stato arrestato una prima volta con il figlio nel maggio del 2011 e ciò a causa della loro partecipazione a delle manifestazioni contro il regime siriano (cfr. atto A54, D65). Egli ha confermato a più riprese che si trattava del mese di maggio (cfr. atto A54, D90 e D135) ed ha dichiarato che questa prima detenzione sarebbe durata un mese (cfr. atto A54, D125 e D134). Detta versione è peraltro conforme a quanto dichiarato dalla moglie, la quale ha confermato che il primo arresto sarebbe avvenuto nel mese di maggio del 2011 (cfr. atto A52, D105) a causa delle manifestazioni (cfr. atto A52, D108) e che sarebbe durato un mese (cfr. atto A52, D106). Il figlio, maggiore, oggetto di separata decisione, ha invece addotto che tale primo arresto si sarebbe svolto dopo solo una o due settimane dal loro ritorno dalla Libia (avvenuto nel febbraio del 2011) e che la causa di quest'ultimo non avrebbe nulla a che vedere con la partecipazione alle manifestazioni ma andrebbe invece ricondotta alla loro lunga assenza dalla Siria (cfr. dossier N 621 199, atto A18, D47). A mente del Tribunale, tali prime contraddizioni, che riguardano elementi essenziali del racconto, non possono essere giustificate, come lo vuole il ricorrente, sulla sola base delle sue difficoltà nel delineare temporalmente gli avvenimenti intercorsi o a causa della scarsa conoscenza della regione da parte dell'interprete. Non è infatti la sua versione a risultare incongruente con quelle dei famigliari (si vedano anche le dichiarazioni rilasciate dalla figlia G._______, a sua volta oggetto di una decisione separata, cfr. atto A53, D44) ma è piuttosto quanto asserito del figlio F._______ - che pure avrebbe vissuto gli eventi in prima persona - a non collimare con quanto dichiarato dagli altri membri della famiglia. In tal senso, si necessita altresì di edurre che anche le asserzioni circa la militanza nell'opposizione da parte di A._______ prima del trasferimento della famiglia in Libia appaiono allo stesso modo illineari. Secondo il figlio F._______ l'attitudine del padre nei confronti del partito di maggioranza sarebbe infatti sfociata in delle persecuzioni a suo danno ed avrebbe portato quest'ultimo a recarsi in Libia ed a avere problemi al suo rientro in Siria (cfr. dossier N 621 199 atto A8, 7.02 e A18, D12) sennonché il qui ricorrente ha invece espressamente dichiarato di non essersi mai investito in tal senso (cfr. atto A54, D84).
E. 6.3 Il discorso non differisce nemmeno per quanto concerne il secondo asserito arresto, sono parimenti riscontrabili alcuni elementi contrastanti. Anzitutto la versione di B._______ e del figlio differiscono su un aspetto centrale. Quest'ultimo ha infatti dichiarato in un primo momento di aver ricevuto la visita della madre nel gennaio del 2014, allorché si trovava in detenzione e di averla vista in tale occasione (cfr. dossier N 621 199 atto A8, 1.16.04 e 7.02) salvo poi asserire che tale incontro con la madre si sarebbe risolto in un tentativo infruttuoso (cfr. atto dossier N 621 199 atto A18, D114). Sia quel che sia, B._______ ha invece affermato di non avere idea alcuna circa la localizzazione del marito e del figlio, cosa che mal si sposa con entrambe le versioni fornite da quest'ultimo (cfr. atto A52, D193). Tornando alle dichiarazioni di A._______, va denotato come nella prima audizione egli abbia dichiarato di essere stato informato della scarcerazione 3 giorni prima della liberazione (cfr. atto A38, D1.17.04) mentre in seguito ha asserito di non avere saputo nulla sino alla fine (cfr. atto A54, D160-161). Non di meno, le circostanze in merito al momento nel quale egli avrebbe lasciato la Siria paiono contrastanti, avendo l'insorgente dichiarato di essere espatriato immediatamente dopo il rilascio oppure di essere rimasto ancora un mese in patria (cfr. atto A38, 5.02 e atto A54, D61 e D169).
E. 6.4 Infine, non si può fare a meno di notare che anche le circostanze stesse dell'arresto risultano poco chiare. B._______ ha infatti dapprima asserito che figlio e marito sarebbero scomparsi mentre partecipavano ad una manifestazione (cfr. atto A20 3.04) salvo poi affermare che l'arresto sarebbe avvenuto a casa loro (cfr. atto A52, D102). Inoltre, per quanto valga, la figlia minore, G._______, sentita separatamente, ha dapprima dichiarato che la scomparsa sarebbe avvenuta mentre quest'ultimi partecipavano ad una manifestazione (cfr. atto A23, 1.16.04), salvo poi dichiarare in una seconda occasione che i due sarebbero stati arrestati presso la loro abitazione (cfr. atto A55, D15).
E. 6.5 Ne viene dunque che, senza necessità di ulteriori disamine, si può a diritto considerare che le dichiarazioni dei ricorrenti risultino inverosimili in quanto contraddittorie e ciò pur tenendo conto delle giustificazioni esibite in sede ricorsuale. Va infatti ritenuto che le incongruenze vagliate riguardano aspetti a tal punto fondamentali che quandanche se ne volesse relativizzare la portata la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera.
E. 6.6 Relativamente al mezzo di prova adotto a sostegno delle proprie allegazioni (ossia la presunta sentenza del 29 giugno 2013 prodotta in prima istanza) il discorso non cambia. Va infatti rilevato che il timbro ivi presente risulta d'acchito essere stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Pare inoltre condivisibile l'osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che, considerato il racconto dei ricorrenti, alla data d'emanazione della sentenza, si fosse già saputo che lui ed il padre sarebbero stati liberati esattamente il 30 aprile per andare a votare. Alla luce di tutto quanto precede, il documento in questione non è dunque in alcun modo atto a rendere verosimili motivi d'asilo invocati dagli insorgenti.
E. 6.7 In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati.
E. 7 Essendo i motivi d'asilo avanzati dai ricorrenti da ritenersi inverosimili, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 4 gennaio 2016 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 4 gennaio 2016.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7950/2015 Sentenza del 15 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), Siria, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 9 novembre 2015 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia curda, è nato ad al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Nei primi anni novanta si sarebbe trasferito con la famiglia a Tripoli in Libia, per poi fare ritorno ad al-Qamishli nel 2011 ed espatriare nuovamente nella primavera del 2014, giungendo in Svizzera e depositandovi la propria domanda d'asilo il 5 giugno del 2014 (cfr. atto 38, pag. 1 e segg.). Sentito sui motivi, egli ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in quanto avrebbe subito delle detenzioni arbitrarie in patria. In particolare, secondo le sue stesse allegazioni, egli sarebbe stata arrestato in una prima occasione alcuni mesi dopo il suo rientro in Siria nel 2011. In tale primo episodio lui ed il figlio sarebbero stati detenuti per 1 mese a causa di una prima partecipazione a delle manifestazioni contro il regime. Una volta scarcerato, il richiedente avrebbe preso parte ad altre manifestazioni finendo poi per essere prelevato una seconda volta nuovamente in compagnia del figlio, il 29 giugno del 2013, con il quale sarebbe stato detenuto sino all'aprile del 2014 e poi rilasciato previa sottoscrizione di un impegno a votare per Bashar al-Assad (cfr. atto A54, pag. 6 e segg.). A.b La moglie, B._______, cittadina siriana di religione sunnita e di etnia curda con ultimo domicilio a al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka, è espatriata via la Turchia giungendo in Svizzera con le figlie e depositandovi la propria domanda d'asilo il 25 marzo del 2014. Negli anni novanta ella si sarebbe a sua volta trasferita in Libia per raggiungere il marito con il quale avrebbe poi fatto ritorno ad al-Qamishli nel 2011 (cfr. atto A20, pag. 1 e segg.). Sentita sui motivi, ella ha dichiarato di essere espatriata a causa della situazione securitaria in Siria e per paura quanto all'avvenire delle figlie, in particolare dal momento che sarebbe rimasta sola senza avere notizie del marito e del figlio a seguito del loro arresto. A tal proposito ella ha dichiarato a sua volta che quest'ultimi avrebbero subito un primo arresto nel 2011 e che in tale occasione sarebbero stati detenuti per un mese. Successivamente marito e figlio avrebbero subito un ulteriore detenzione a partire dal giugno del 2013, detenzione che al momento dell'espatrio sarebbe stata ancora in essere (cfr. atto A52 pag. 10 e segg.). A.c La figlia minore, D._______, ha confermato la versione fornita dai genitori, ribadendo che il loro espatrio andrebbe ricondotto alla situazione bellica in Siria ed al fatto che il padre ed il fratello si sarebbero fatti arrestare per due volte (cfr. atti A23 pag. 2 e segg. e A54 pag. 2 e segg.). B. A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno versato agli atti della procedura di prima istanza uno scritto in lingua straniera facente data al 29 giugno 2013 e che attesterebbe una condanna pronunciata nei di confronti di A._______ e del figlio a 10 mesi di reclusione scadenti al 30 aprile 2014 ed al pagamento di una multa per aver partecipato ad una manifestazione contro lo stato svoltasi il 28 giugno 2013. C. Con decisione del 9 novembre 2015, notificata ai richiedenti il'11 novembre 2015 (cfr. atto A66), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria, concedendogli l'ammissione provvisoria. D. In data 7 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione del 21 dicembre 2015, il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio, invitando quindi i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. I ricorrenti hanno corrisposto la somma il 4 gennaio 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 novembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. In particolare, A._______ avrebbe dapprima affermato che, durante la ventina d'anni in cui ha vissuto in Libia, non sarebbe mai rientrato in Siria in quanto ricercato dalle autorità siriane e che, una volta ritornato in Siria, sarebbe stato arrestato e detenuto per un mese. Lo stesso avrebbe altresì precisato che, allorquando viveva in Libia, l'ambasciata siriana a Tripoli non gli avrebbe mai rilasciato il passaporto proprio perché sarebbe stato perseguitato dalle autorità siriane. Ciò nonostante, in seguito, avrebbe invece dichiarato che, in questo periodo, non sarebbe stato né ricercato né perseguitato dalle autorità siriane e che, durante il suo soggiorno in Libia, e meglio nel marzo del 1993, sarebbe anche rientrato in Siria per un breve periodo. Per quanto concerne la detenzione di un mese, il ricorrente avrebbe invece affermato di essere stato arrestato unitamente al figlio F._______ nel maggio 2011, a seguito di una loro prima partecipazione a delle manifestazioni e che sarebbero stati liberati dopo avere promesso di non più partecipare. Al contrario, il figlio F._______ avrebbe invece affermato che lui e il padre sarebbero stati arrestati una o due settimane dopo il ritorno in Siria dalla Libia nel febbraio 2011, in quanto il padre sarebbe stato perseguitato dalle autorità siriane per il fatto di essere curdo e di far parte dell'opposizione. In tal senso, quest'ultimo avrebbe altresì precisato che lui ed il qui ricorrente sarebbero stati interrogati in merito sia ai motivi dell'assenza dalla Siria durante una ventina d'anni che in merito al soggiorno in Libia. Per quanto concerne eventuali attività politiche, il ricorrente, avrebbe invece dichiarato di non essersi mai investito in tal senso in quanto in Siria viveva in un quartiere cristiano in cui stava bene e in seguito sarebbe andato a vivere in Libia. In merito all'arresto del 29 giugno 2013, l'insorgente avrebbe inoltre dapprima affermato che sarebbe stato detenuto un mese a Himo e poi a al-Qamishli fino alla scarcerazione avvenuta il 30 aprile 2014 salvo poi dichiarare in seguito di essere rimasto unicamente un giorno a Himo prima di essere trasferito al-Qamishli. Circa la scarcerazione del 30 aprile 2014, egli avrebbe peraltro asserito che, tre giorni prima della liberazione, le autorità lo avrebbero informato in merito, oppure avrebbe invece addotto che le autorità non gli avrebbero detto nulla fino al momento della liberazione. Inoltre, nel corso della prima audizione, l'insorgente avrebbe affermato di aver lasciato la Siria il giorno stesso in cui sarebbe stato scarcerato, ossia il 30 aprile 2014, salvo poi dichiarare che, dopo la scarcerazione sarebbe rimasto ancora un mese in Siria. Secondo l'autorità di prime cure a tal proposito andrebbe parimenti rilevato che, durante la prima audizione, il ricorrente avrebbe sostenuto di avere invece vissuto a casa sua a al-Qamishli fino all'espatrio, cosa che mal si sposa con quanto dichiarato in seguito circa il fatto che dopo la scarcerazione si sarebbe nascosto da dei parenti. Nel corso della seconda audizione avrebbe poi di nuovo ribadito di avere lasciato la Siria il giorno stesso. B._______ circa il periodo libico avrebbe dichiarato di aver vissuto in tale paese illegalmente senza alcun permesso e che le condizioni di vita sarebbero state a tal punto terribili da non poter scolarizzare la figlia G._______, salvo poi affermare in seguito che in Libia le figlie sarebbero state scolarizzate. Tale racconto sarebbe inoltre incompatibile con quanto dichiarato da A._______, secondo la di cui versione in Libia avrebbero beneficiato un'autorizzazione di soggiorno annuale. Proseguendo nella propria analisi, la SEM ricorda inoltre che, per quanto concerne il marito e il figlio F._______, la ricorrente avrebbe dapprima sostenuto che entrambi sarebbero scomparsi mentre partecipavano a una manifestazione, versione rivista in seguito laddove ella avrebbe dichiarato che l'arresto sarebbe avvenuto tra le mura domestiche. La stessa avrebbe altresì affermato di essere espatriata anche perché, quando viveva sola con le figlie, ossia dopo l'arresto del marito, degli sconosciuti si sarebbero presentati presso la loro abitazione chiedendo del marito, salvo poi sostenere che tali persone sarebbero venute a casa loro poco dopo il rientro dalla Libia, rientro avvenuto nel febbraio 2011, versione nuovamente ritrattata in seguito. Sempre secondo la SEM, D._______ avrebbe inoltre dichiarato che il padre e il fratello sarebbero scomparsi 3 o 4 mesi prima dell'audizione svoltasi il 29 marzo 2014, ossia che sarebbero scomparsi entro fine 2013 e inizio 2014 durante la partecipazione ad una manifestazione, per poi asserire, in un secondo momento, che quest'ultimi sarebbero stati arrestati mentre erano a casa loro e che l'arresto sarebbe avvenuto 2 o 3 giorni prima dell'espatrio, ovvero meno di un mese prima dell'audizione del 29 marzo 2014. Queste dichiarazioni non corrisponderebbero inoltre con quanto sostenuto dal padre e dal fratello secondo cui entrambi sarebbero stati arrestati il 29 giugno 2013. Relativamente infine al mezzo di prova addotto in sede di prima istanza, andrebbe rilevato che sulla sentenza figurerebbe la data di scarcerazione del 30 aprile 2014. Nondimeno, il ricorrente avrebbe dichiarato che lui e il figlio sarebbero stati liberati il 30 aprile 2014 affinché potessero partecipare alle elezioni presidenziali, precisando che il giorno della scarcerazione egli sarebbe stato astretto a firmare un foglio secondo il cui tenore egli si sarebbe ingaggiato a votare per Bashar al-Assad e che in tale occasione anche altri prigionieri sarebbero stati liberati. Orbene, secondo la SEM apparrebbe inverosimile che già il 29 giugno 2013, data in cui sarebbe stata emessa la sentenza, le autorità sapessero già che avrebbero liberato i due esattamente il 30 aprile 2014 affinché potessero andare a votare. In ragione di ciò, l'autorità di prime cure conclude che il documento in questione sarebbe stato redatto per soddisfare i bisogni della causa. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo. A tal proprosito, il ricorrente si dice anzitutto molto sorpreso degli argomenti sviluppati dall'autorità di prima istanza in quanto non ricorderebbe di aver rilasciato molte delle dichiarazioni contenute nei verbali. Egli sottolinea dunque in primo luogo che la rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale, avrebbe attestato le difficoltà del ricorrente a delineare temporalmente gli avvenimenti intercorsi, in particolare mischiando elementi del primo del secondo arresto. Oltracciò, quest'ultima figura avrebbe parimenti rilevato una carenza di conoscenze geopolitiche dell'interprete in merito alla regione di provenienza dei ricorrenti, cosa che avrebbe influenzato negativamente il contenuto delle informazioni fornite. Alla luce di ciò, i ricorrenti sostengono che le considerazioni della rappresentante dell'opera assistenziale meriterebbero di essere prese molto seriamente, soprattutto se considerato che il ricorrente, già all'inizio dell'audizione federale, avrebbe indicato delle difficoltà di comprensione con l'interprete. Rileggendo quel verbale, il ricorrente si sarebbe infatti reso conto del fatto che le sue risposte sarebbero risultate effettivamente poco pertinenti alle domande e a volte prive di senso. Egli ritiene vi sarebbero, dunque, molti elementi evidenzianti le lacune ed i malintesi direttamente dipendenti da problemi di comprensione e comunicazione. Questi problemi avrebbero influito in misura decisiva sullo svolgimento dell'audizione, compromettendo anche l'affidabilità dei verbali. Ad esempio, dalla decisione risulterebbe un'incongruenza sul periodo immediatamente successivo alla scarcerazione. Al riguardo, il ricorrente sostiene di aver indicato di essere andato da parenti a Nusaybin, nei pressi di al-Qamishli ma non più in territorio siriano allorché dai verbali apparirebbe che egli si sarebbe rifugiato invece a al-Qamishli, ancora in territorio siriano. Per questi motivi, i ricorrenti ritengono che tutte le incongruenze rilevate dall'autorità in merito alle loro dichiarazioni debbano essere relativizzate. Inoltre, i ricorrenti sono dell'opinione che sia essenziale dare il giusto peso alla sentenza di condanna depositata nel corso della procedura di prima istanza, che essendo un documento originale e autentico, della cui affidabilità non parrebbe lecito dubitare, avrebbe un valore probatorio preponderante. Secondo gli insorgenti, l'affermazione dell'autorità secondo la quale il documento sarebbe stato addirittura manifestamente redatto per soddisfare i bisogni della causa andrebbe considerata irreale. II documento sarebbe infatti autentico e la cosa non parrebbe contestata in quanto risulterebbe inimmaginabile che le autorità siriane abbiano voluto fare un favore ai ricorrenti emettendo una sentenza autentica e ineccepibile nella forma, ma falsa per i suoi contenuti. Al riguardo, in caso di dubbi, la SEM avrebbe potuto e dovuto disporre una perizia o chiedere informazioni per il tramite della rappresentanza svizzera competente per la Siria, ma certamente non poteva sminuire il valore della sentenza sulla base di incongruenze che, per tutti i motivi esposti, non apparrebbero decisive. 6. 6.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto dei ricorrenti sia effettivamente pervaso di elementi incongruenti. 6.2 In primo luogo, quo alle allegazioni circa le cause del primo arresto, le versioni dei ricorrenti e del figlio risultano inconciliabili. A._______ ha infatti dichiarato di essere stato arrestato una prima volta con il figlio nel maggio del 2011 e ciò a causa della loro partecipazione a delle manifestazioni contro il regime siriano (cfr. atto A54, D65). Egli ha confermato a più riprese che si trattava del mese di maggio (cfr. atto A54, D90 e D135) ed ha dichiarato che questa prima detenzione sarebbe durata un mese (cfr. atto A54, D125 e D134). Detta versione è peraltro conforme a quanto dichiarato dalla moglie, la quale ha confermato che il primo arresto sarebbe avvenuto nel mese di maggio del 2011 (cfr. atto A52, D105) a causa delle manifestazioni (cfr. atto A52, D108) e che sarebbe durato un mese (cfr. atto A52, D106). Il figlio, maggiore, oggetto di separata decisione, ha invece addotto che tale primo arresto si sarebbe svolto dopo solo una o due settimane dal loro ritorno dalla Libia (avvenuto nel febbraio del 2011) e che la causa di quest'ultimo non avrebbe nulla a che vedere con la partecipazione alle manifestazioni ma andrebbe invece ricondotta alla loro lunga assenza dalla Siria (cfr. dossier N 621 199, atto A18, D47). A mente del Tribunale, tali prime contraddizioni, che riguardano elementi essenziali del racconto, non possono essere giustificate, come lo vuole il ricorrente, sulla sola base delle sue difficoltà nel delineare temporalmente gli avvenimenti intercorsi o a causa della scarsa conoscenza della regione da parte dell'interprete. Non è infatti la sua versione a risultare incongruente con quelle dei famigliari (si vedano anche le dichiarazioni rilasciate dalla figlia G._______, a sua volta oggetto di una decisione separata, cfr. atto A53, D44) ma è piuttosto quanto asserito del figlio F._______ - che pure avrebbe vissuto gli eventi in prima persona - a non collimare con quanto dichiarato dagli altri membri della famiglia. In tal senso, si necessita altresì di edurre che anche le asserzioni circa la militanza nell'opposizione da parte di A._______ prima del trasferimento della famiglia in Libia appaiono allo stesso modo illineari. Secondo il figlio F._______ l'attitudine del padre nei confronti del partito di maggioranza sarebbe infatti sfociata in delle persecuzioni a suo danno ed avrebbe portato quest'ultimo a recarsi in Libia ed a avere problemi al suo rientro in Siria (cfr. dossier N 621 199 atto A8, 7.02 e A18, D12) sennonché il qui ricorrente ha invece espressamente dichiarato di non essersi mai investito in tal senso (cfr. atto A54, D84). 6.3 Il discorso non differisce nemmeno per quanto concerne il secondo asserito arresto, sono parimenti riscontrabili alcuni elementi contrastanti. Anzitutto la versione di B._______ e del figlio differiscono su un aspetto centrale. Quest'ultimo ha infatti dichiarato in un primo momento di aver ricevuto la visita della madre nel gennaio del 2014, allorché si trovava in detenzione e di averla vista in tale occasione (cfr. dossier N 621 199 atto A8, 1.16.04 e 7.02) salvo poi asserire che tale incontro con la madre si sarebbe risolto in un tentativo infruttuoso (cfr. atto dossier N 621 199 atto A18, D114). Sia quel che sia, B._______ ha invece affermato di non avere idea alcuna circa la localizzazione del marito e del figlio, cosa che mal si sposa con entrambe le versioni fornite da quest'ultimo (cfr. atto A52, D193). Tornando alle dichiarazioni di A._______, va denotato come nella prima audizione egli abbia dichiarato di essere stato informato della scarcerazione 3 giorni prima della liberazione (cfr. atto A38, D1.17.04) mentre in seguito ha asserito di non avere saputo nulla sino alla fine (cfr. atto A54, D160-161). Non di meno, le circostanze in merito al momento nel quale egli avrebbe lasciato la Siria paiono contrastanti, avendo l'insorgente dichiarato di essere espatriato immediatamente dopo il rilascio oppure di essere rimasto ancora un mese in patria (cfr. atto A38, 5.02 e atto A54, D61 e D169). 6.4 Infine, non si può fare a meno di notare che anche le circostanze stesse dell'arresto risultano poco chiare. B._______ ha infatti dapprima asserito che figlio e marito sarebbero scomparsi mentre partecipavano ad una manifestazione (cfr. atto A20 3.04) salvo poi affermare che l'arresto sarebbe avvenuto a casa loro (cfr. atto A52, D102). Inoltre, per quanto valga, la figlia minore, G._______, sentita separatamente, ha dapprima dichiarato che la scomparsa sarebbe avvenuta mentre quest'ultimi partecipavano ad una manifestazione (cfr. atto A23, 1.16.04), salvo poi dichiarare in una seconda occasione che i due sarebbero stati arrestati presso la loro abitazione (cfr. atto A55, D15). 6.5 Ne viene dunque che, senza necessità di ulteriori disamine, si può a diritto considerare che le dichiarazioni dei ricorrenti risultino inverosimili in quanto contraddittorie e ciò pur tenendo conto delle giustificazioni esibite in sede ricorsuale. Va infatti ritenuto che le incongruenze vagliate riguardano aspetti a tal punto fondamentali che quandanche se ne volesse relativizzare la portata la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera. 6.6 Relativamente al mezzo di prova adotto a sostegno delle proprie allegazioni (ossia la presunta sentenza del 29 giugno 2013 prodotta in prima istanza) il discorso non cambia. Va infatti rilevato che il timbro ivi presente risulta d'acchito essere stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Pare inoltre condivisibile l'osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che, considerato il racconto dei ricorrenti, alla data d'emanazione della sentenza, si fosse già saputo che lui ed il padre sarebbero stati liberati esattamente il 30 aprile per andare a votare. Alla luce di tutto quanto precede, il documento in questione non è dunque in alcun modo atto a rendere verosimili motivi d'asilo invocati dagli insorgenti. 6.7 In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati.
7. Essendo i motivi d'asilo avanzati dai ricorrenti da ritenersi inverosimili, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 4 gennaio 2016 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 4 gennaio 2016.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: