Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Il 3 dicembre 2003, all'età di (...) anni, l'interessato - d'etnia rom, lingua albanese ed originario del villaggio B._______ (distretto di C._______) - ha inoltrato, unitamente alla propria famiglia, una domanda d'asilo in Svizzera. In sostanza e per quanto è qui di rilievo, essi hanno dichiarato di essere espatriati, perché perseguitati da membri della popolazione albanese. Dal (...) al (...), durante la guerra, si sarebbero, infatti, recati in Serbia e al loro ritorno in Patria, la popolazione albanese li avrebbe percossi nonché sospettati di avere collaborato con le autorità serbe. In seguito, l'interessato si sarebbe trasferito con i familiari a C._______, dove avrebbero vissuto fino all'espatrio, il (...), quando sarebbero partiti, perché delle persone avrebbero voluto acquistare l'appartamento, nel quale avrebbero vissuto. Avrebbero viaggiato in un furgone, arrivando a D._______, senza documenti e senza subire controlli. A.b L'interessato, che era minorenne al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, non ha fin'ora presentato ulteriori motivi d'asilo legati alla propria persona. B. Il 18 febbraio 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo. C. Il 22 marzo 2004, l'interessato, unitamente ai suoi familiari, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento litigioso, la concessione dell'asilo e, in ogni caso, l'esclusione di un rimpatrio forzato, come pure l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. D. Il 31 marzo 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 21 aprile 2004, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 23 novembre 2005, l'UFM ha presentato ulteriori osservazioni al ricorso riportando il contenuto essenziale del rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...) in merito alla situazione dell'interessato e della sua famiglia in Cossovo. G. Il 15 dicembre 2005, il ricorrente ed i suoi familiari hanno inoltrato l'atto di replica, prendendo posizione sull'esito del rapporto del (...). H. In data 4 febbraio 2010, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora annuale B, in ragione del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. Il suo incarto è stato disgiunto da quello della propria famiglia con decisione incidentale del 18 febbraio 2010.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che le aggressioni evocate non sarebbero imputabili alle forze dell'ordine presenti in Cossovo, poiché opera di persone terze. Vi sarebbe, quindi, la possibilità di rivolgersi e chiedere protezione alle forze internazionali della Kosovo Force (KFOR) e dell'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Per di più, dato che il ricorrente non avrebbe mai avuto alcun problema a C._______, ma sarebbe espatriato, poiché non avrebbe potuto rimanere nell'appartamento preso in affitto, non sussisterebbe, agli occhi dell'autorità inferiore, alcun motivo pertinente per la concessione dell'asilo. Infatti, delle situazioni sfavorevoli riconducibili alle condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non costituirebbero persecuzioni ai fini dell'art. 3 LAsi e sarebbero quindi irrilevanti per la concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Cossovo (in particolare verso C._______) come ammissibile, esigibile e possibile.
E. 6 Nel gravame, i genitori del ricorrente rispettivamente il ricorrente, hanno sottolineato, al contrario di quanto asserito dall'UFM, che la sua famiglia avrebbe fatto presente l'aggressione subita alla polizia di C._______, la quale avrebbe risposto di non potere fare nulla per aiutare la famiglia. In merito alle forze KFOR presenti in Cossovo, l'insorgente ha ritenuto inutile commentare l'efficacia dei loro interventi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ricordando gli avvenimenti del 17 marzo 2004, i quali avrebbero visto la caccia ai serbi ed a chi li avrebbe precedentemente aiutati da parte della comunità albanese, con un esito di 31 morti e 500 feriti (allegati due articoli di giornale del 17 e del 18 marzo 2004). Infine, ha sottolineato l'uccisione da parte della popolazione albanese del proprio cugino e la fuga dello zio e della nonna verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, un suo ritorno a C._______ sarebbe attualmente escluso.
E. 7 Nella risposta al ricorso del 21 aprile 2004, l'UFM ha sostenuto che il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso e ribadito l'esigibilità del rinvio del richiedente e della sua famiglia di etnia rom e d'espressione albanese verso C._______. Inoltre, nelle osservazioni del 23 novembre 2005, l'UFM ha rilevato di avere chiesto, in data 11 novembre 2005, informazioni in merito alla situazione della famiglia del ricorrente nel loro Paese d'origine all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina. Detto Ufficio avrebbe confermato l'appartenenza degli interessati alla minoranza rom albanofona del Cossovo e costatato che il padre del ricorrente avrebbe un fratello con moglie e tre figli in Patria, segnatamente a B._______, con i quali vivrebbe anche la nonna dell'interessato (al contrario di quanto esposto dalla sua famiglia nel corso della procedura). Inoltre, i familiari del ricorrente alloggerebbero in una piccola casa costruita con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria e si manterrebbero grazie all'assistenza sociale e, in parte, ai proventi delle attività occasionali dello zio. Inoltre, il ricorrente e la sua famiglia, al contrario di quanto da loro dichiarato, non avrebbero vissuto né a E._______ (Serbia), né a C._______, ma avrebbero lasciato il Cossovo a metà degli anni '90 per recarsi in Germania, dove avrebbero risieduto fino a poco prima della loro domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, ritenuta la rete familiare, l'età, l'esperienza professionale dei genitori del ricorrente e la mancanza di problemi di salute, l'UFM ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8 Nell'atto di replica del 15 dicembre 2005, l'insorgente, unitamente ai propri familiari, ha confermato la presenza dello zio in Patria, asserendo però di non avere alcun contatto con quest'ultimo e di ignorare il domicilio della nonna. Ciò dimostrerebbe la mancanza di un suo legame, sostegno e riferimento familiare in Cossovo. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato quanto sostenuto dall'UFM in merito agli aiuti finanziari dell'assistenza sociale della famiglia dello zio, motivo per ritenere che egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per sostenerli in caso di rientro in Patria.
E. 9 Nelle osservazioni del 9 dicembre 2009, l'UFM ha rilevato che il richiedente e la sua famiglia hanno rilasciato delle dichiarazioni che si sono rilevate inverosimili e che rendono difficile il chiarimento in merito alla cittadinanza cossovara. Essi dovrebbero, però, essere in grado di provare la loro origine e provenienza alle autorità ed ottenere la cittadinanza cossovara o della Serbia. Di conseguenza, niente si opporrebbe ad un loro rinvio in Cossovo o in Serbia.
E. 10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).
E. 10.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18).
E. 11 Questo Tribunale osserva che le allegazioni in merito agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali avrebbero indotto il ricorrente a lasciare il Paese d'origine ed in merito ai timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte a volte contraddittorie e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. A titolo d'esempio va osservato che la madre del ricorrente ha sostenuto di essersi trasferiti a C._______ nel (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 6), mentre il padre ha più volte dichiarato di avere lasciato B._______ nel (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5). Invece, dal rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...), si evince che la famiglia dell'interessato non ha mai vissuto né in Serbia, né a C._______, ma ha lasciato il Cossovo negli anni novanta per recarsi in Germania. Tale informazione non è, del resto, stata in alcun modo contestata nell'ambito dell'atto di replica del 15 dicembre 2005. Di conseguenza, questa contraddizione, peraltro oggettiva e legata direttamente ai motivi del ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo - segnatamente le persecuzioni da parte della popolazione albanese a causa del suo soggiorno in Serbia - è motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto narrato. Per sovrabbondanza, dagli atti di causa e alla luce dell'inverosimiglianza e dell'impertinenza dei fatti addotti nel corso della procedura d'asilo non risultano elementi per ritenere che le autorità presenti in loco, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero all'interessato un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che le autorità cossovare siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini, segnatamente di etnia rom (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6341/2006 del 21 agosto 2008 consid. 4.2.2 pag. 11).
E. 12 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 13.1 Tramite la comunicazione del (...) della Sezione della popolazione del Canton Ticino, questo Tribunale è stato informato che il ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora annuale (permesso B, cfr. risultanze processuali), in seguito al matrimonio contratto con una cittadina svizzera.
E. 13.2 Se le competenti autorità di polizia degli stranieri concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (GICRA 2000 n. 30, pag. 251, consid. 4 e GICRA 2001 n. 21 pag. 178 consid. 11c nonché, tra le tante, la Sentenza del Tribunale amminstrativo federale del 18 ottobre 2009 E-6023/2008 pag. 2).
E. 13.3 Da quanto esposto, discende che in materia di pronuncia e di esecuzione dell'allontanamento (ciff. 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso è divenuto senza oggetto, essendo venuto a meno l'interesse degno di protezione del ricorrente, all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA).
E. 14 Nella fattispecie, sebbene - in considerazione della modifica delle circostanze riguardo all'esecuzione dell'allontanamento - l'insorgente ha potuto essere posto al beneficio di un permesso di soggiorno in seguito al matrimonio contratto con una cittadina svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento nei suoi confronti è stata annullata, le sue allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso devono considerarsi sprovviste d'esito favorevole. Pertanto, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
E. 15.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, esse si possono condonare. Giusta l'art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento renda priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
E. 15.2 Nel caso di specie, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 Inoltre, visto l'esito negativo della procedura in materia d'asilo e considerato, altresì, che il fatto che il ricorso sia divenuto privo d'oggetto è imputabile al ricorrente, non si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 5 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Non si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7875/2006 {T 0/2} Sentenza del 19 marzo 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bruno Huber e Daniel Schmid; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, ex-Serbia e Montenegro, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 febbraio 2004 / N (...). Fatti: A. A.a Il 3 dicembre 2003, all'età di (...) anni, l'interessato - d'etnia rom, lingua albanese ed originario del villaggio B._______ (distretto di C._______) - ha inoltrato, unitamente alla propria famiglia, una domanda d'asilo in Svizzera. In sostanza e per quanto è qui di rilievo, essi hanno dichiarato di essere espatriati, perché perseguitati da membri della popolazione albanese. Dal (...) al (...), durante la guerra, si sarebbero, infatti, recati in Serbia e al loro ritorno in Patria, la popolazione albanese li avrebbe percossi nonché sospettati di avere collaborato con le autorità serbe. In seguito, l'interessato si sarebbe trasferito con i familiari a C._______, dove avrebbero vissuto fino all'espatrio, il (...), quando sarebbero partiti, perché delle persone avrebbero voluto acquistare l'appartamento, nel quale avrebbero vissuto. Avrebbero viaggiato in un furgone, arrivando a D._______, senza documenti e senza subire controlli. A.b L'interessato, che era minorenne al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, non ha fin'ora presentato ulteriori motivi d'asilo legati alla propria persona. B. Il 18 febbraio 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo. C. Il 22 marzo 2004, l'interessato, unitamente ai suoi familiari, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento litigioso, la concessione dell'asilo e, in ogni caso, l'esclusione di un rimpatrio forzato, come pure l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. D. Il 31 marzo 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 21 aprile 2004, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 23 novembre 2005, l'UFM ha presentato ulteriori osservazioni al ricorso riportando il contenuto essenziale del rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...) in merito alla situazione dell'interessato e della sua famiglia in Cossovo. G. Il 15 dicembre 2005, il ricorrente ed i suoi familiari hanno inoltrato l'atto di replica, prendendo posizione sull'esito del rapporto del (...). H. In data 4 febbraio 2010, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora annuale B, in ragione del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. Il suo incarto è stato disgiunto da quello della propria famiglia con decisione incidentale del 18 febbraio 2010. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che le aggressioni evocate non sarebbero imputabili alle forze dell'ordine presenti in Cossovo, poiché opera di persone terze. Vi sarebbe, quindi, la possibilità di rivolgersi e chiedere protezione alle forze internazionali della Kosovo Force (KFOR) e dell'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Per di più, dato che il ricorrente non avrebbe mai avuto alcun problema a C._______, ma sarebbe espatriato, poiché non avrebbe potuto rimanere nell'appartamento preso in affitto, non sussisterebbe, agli occhi dell'autorità inferiore, alcun motivo pertinente per la concessione dell'asilo. Infatti, delle situazioni sfavorevoli riconducibili alle condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non costituirebbero persecuzioni ai fini dell'art. 3 LAsi e sarebbero quindi irrilevanti per la concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Cossovo (in particolare verso C._______) come ammissibile, esigibile e possibile. 6. Nel gravame, i genitori del ricorrente rispettivamente il ricorrente, hanno sottolineato, al contrario di quanto asserito dall'UFM, che la sua famiglia avrebbe fatto presente l'aggressione subita alla polizia di C._______, la quale avrebbe risposto di non potere fare nulla per aiutare la famiglia. In merito alle forze KFOR presenti in Cossovo, l'insorgente ha ritenuto inutile commentare l'efficacia dei loro interventi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ricordando gli avvenimenti del 17 marzo 2004, i quali avrebbero visto la caccia ai serbi ed a chi li avrebbe precedentemente aiutati da parte della comunità albanese, con un esito di 31 morti e 500 feriti (allegati due articoli di giornale del 17 e del 18 marzo 2004). Infine, ha sottolineato l'uccisione da parte della popolazione albanese del proprio cugino e la fuga dello zio e della nonna verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, un suo ritorno a C._______ sarebbe attualmente escluso. 7. Nella risposta al ricorso del 21 aprile 2004, l'UFM ha sostenuto che il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso e ribadito l'esigibilità del rinvio del richiedente e della sua famiglia di etnia rom e d'espressione albanese verso C._______. Inoltre, nelle osservazioni del 23 novembre 2005, l'UFM ha rilevato di avere chiesto, in data 11 novembre 2005, informazioni in merito alla situazione della famiglia del ricorrente nel loro Paese d'origine all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina. Detto Ufficio avrebbe confermato l'appartenenza degli interessati alla minoranza rom albanofona del Cossovo e costatato che il padre del ricorrente avrebbe un fratello con moglie e tre figli in Patria, segnatamente a B._______, con i quali vivrebbe anche la nonna dell'interessato (al contrario di quanto esposto dalla sua famiglia nel corso della procedura). Inoltre, i familiari del ricorrente alloggerebbero in una piccola casa costruita con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria e si manterrebbero grazie all'assistenza sociale e, in parte, ai proventi delle attività occasionali dello zio. Inoltre, il ricorrente e la sua famiglia, al contrario di quanto da loro dichiarato, non avrebbero vissuto né a E._______ (Serbia), né a C._______, ma avrebbero lasciato il Cossovo a metà degli anni '90 per recarsi in Germania, dove avrebbero risieduto fino a poco prima della loro domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, ritenuta la rete familiare, l'età, l'esperienza professionale dei genitori del ricorrente e la mancanza di problemi di salute, l'UFM ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8. Nell'atto di replica del 15 dicembre 2005, l'insorgente, unitamente ai propri familiari, ha confermato la presenza dello zio in Patria, asserendo però di non avere alcun contatto con quest'ultimo e di ignorare il domicilio della nonna. Ciò dimostrerebbe la mancanza di un suo legame, sostegno e riferimento familiare in Cossovo. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato quanto sostenuto dall'UFM in merito agli aiuti finanziari dell'assistenza sociale della famiglia dello zio, motivo per ritenere che egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per sostenerli in caso di rientro in Patria. 9. Nelle osservazioni del 9 dicembre 2009, l'UFM ha rilevato che il richiedente e la sua famiglia hanno rilasciato delle dichiarazioni che si sono rilevate inverosimili e che rendono difficile il chiarimento in merito alla cittadinanza cossovara. Essi dovrebbero, però, essere in grado di provare la loro origine e provenienza alle autorità ed ottenere la cittadinanza cossovara o della Serbia. Di conseguenza, niente si opporrebbe ad un loro rinvio in Cossovo o in Serbia. 10. 10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 10.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). 11. Questo Tribunale osserva che le allegazioni in merito agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali avrebbero indotto il ricorrente a lasciare il Paese d'origine ed in merito ai timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte a volte contraddittorie e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. A titolo d'esempio va osservato che la madre del ricorrente ha sostenuto di essersi trasferiti a C._______ nel (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 6), mentre il padre ha più volte dichiarato di avere lasciato B._______ nel (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5). Invece, dal rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...), si evince che la famiglia dell'interessato non ha mai vissuto né in Serbia, né a C._______, ma ha lasciato il Cossovo negli anni novanta per recarsi in Germania. Tale informazione non è, del resto, stata in alcun modo contestata nell'ambito dell'atto di replica del 15 dicembre 2005. Di conseguenza, questa contraddizione, peraltro oggettiva e legata direttamente ai motivi del ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo - segnatamente le persecuzioni da parte della popolazione albanese a causa del suo soggiorno in Serbia - è motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto narrato. Per sovrabbondanza, dagli atti di causa e alla luce dell'inverosimiglianza e dell'impertinenza dei fatti addotti nel corso della procedura d'asilo non risultano elementi per ritenere che le autorità presenti in loco, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero all'interessato un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che le autorità cossovare siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini, segnatamente di etnia rom (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6341/2006 del 21 agosto 2008 consid. 4.2.2 pag. 11). 12. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1 Tramite la comunicazione del (...) della Sezione della popolazione del Canton Ticino, questo Tribunale è stato informato che il ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora annuale (permesso B, cfr. risultanze processuali), in seguito al matrimonio contratto con una cittadina svizzera. 13.2 Se le competenti autorità di polizia degli stranieri concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (GICRA 2000 n. 30, pag. 251, consid. 4 e GICRA 2001 n. 21 pag. 178 consid. 11c nonché, tra le tante, la Sentenza del Tribunale amminstrativo federale del 18 ottobre 2009 E-6023/2008 pag. 2). 13.3 Da quanto esposto, discende che in materia di pronuncia e di esecuzione dell'allontanamento (ciff. 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso è divenuto senza oggetto, essendo venuto a meno l'interesse degno di protezione del ricorrente, all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA). 14. Nella fattispecie, sebbene - in considerazione della modifica delle circostanze riguardo all'esecuzione dell'allontanamento - l'insorgente ha potuto essere posto al beneficio di un permesso di soggiorno in seguito al matrimonio contratto con una cittadina svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento nei suoi confronti è stata annullata, le sue allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso devono considerarsi sprovviste d'esito favorevole. Pertanto, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 15. 15.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, esse si possono condonare. Giusta l'art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento renda priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. 15.2 Nel caso di specie, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 16. Inoltre, visto l'esito negativo della procedura in materia d'asilo e considerato, altresì, che il fatto che il ricorso sia divenuto privo d'oggetto è imputabile al ricorrente, non si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 5 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: