Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-783/2011 Sentenza dell'8 febbraio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Paese sconosciuto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 gennaio 2011 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (...), il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo (cfr. act. A2), i verbali di audizione del 28 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e 17 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 26 gennaio 2011, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A13), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 31 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 1° febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, nella misura del necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino mauritano di etnia (...) nato a B._______; che egli ha allegato di essere vissuto in detta città fino al decesso del padre avvenuto nel 2007, anno in cui si sarebbe trasferito a C._______, dove avrebbe soggiornato fino al suo espatrio (...), che egli ha affermato di avere lasciato il suo Paese per sfuggire al pericolo di essere ucciso, alla stregua del fratello, da un gruppo di persone di cui ignorerebbe l'identità e che l'avrebbe già aggredito una volta nella primavera 2010, che l'interessato ha dichiarato di essersi dapprima trasferito in D._______ nell'(...), da dove, viaggiando su una piccola imbarcazione, avrebbe raggiunto la E._______; che in detto Paese, grazie all'aiuto di terze persone, avrebbe potuto finanziarsi il viaggio in treno fino in F._______, rispettivamente fino a G._______, dove sarebbe giunto nel dicembre 2010, transitando per l'H._______, che ha dichiarato di avere viaggiato dal D._______ fino alla E._______ sprovvisto di documenti d'identità e di non essere stato controllato all'entrata in E._______; che ha altresì allegato di essere stato controllato durante il viaggio in treno dalle autorità (...) poco prima dell'entrata in F._______; che in tale occasione avrebbe mostrato un documento, procuratogli dal suo compagno di viaggio D., che avrebbe riportato generalità false ed una foto di una persona di colore; che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 26 gennaio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, in particolare, ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessato in merito al suo Paese di provenienza e, pertanto, lo stesso avrebbe violato gravemente il suo dovere di collaborare; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha ritenuto l'esecuzione del rinvio del richiedente nel suo vero Paese di provenienza come lecito, esigibile e possibile, in rispetto della giurisprudenza del Tribunale, secondo cui in assenza di indicazioni da parte del richiedente non spetta all'autorità sondare l'esistenza di eventuali ostacoli al suo rinvio, che, nel ricorso, l'insorgente reputa che esistano motivi validi ed oggettivi che giustificherebbero la mancata presentazione di documenti di identità; che, difatti, egli avrebbe perso i suoi documenti d'identità durante il viaggio d'espatrio e starebbe attualmente cercando di farsi mandare il certificato di nascita dalla Mauritania, per poterlo presentare entro un paio di settimane; che egli avrebbe ignorato la possibilità di rivolgersi alla rappresentanza mauritana in Svizzera, ritenendo che ad ogni richiedente l'asilo fosse precluso ogni contatto con le autorità del suo Paese di origine; che, quindi, non si potrebbe sostenere che egli non abbia fatto il possibile per collaborare, al fine di permettere la verifica della sua identità; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, in tale contesto, egli sostiene di avere fondato timore di rischiare per la vita in caso di rientro in Mauritania e denuncia che l'UFM non si sarebbe espresso sui suoi motivi di asilo, limitandosi a mettere in dubbio la sua provenienza sulla base di impressioni soggettive e non avvalorate da alcuna indagine, quale un esame LINGUA o una perizia; che, del resto, il fatto che ignori alcuni aspetti legati alla Mauritania non ne escluderebbe la sua provenienza, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento delle indagini ed una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dal suo luogo di residenza, il ricorrente non ha saputo fornire indicazioni verosimili; che, difatti, si è contraddetto in merito all'aspetto temporale dei suoi spostamenti, adducendo, ad esempio, di essere arrivato in E._______ nel (...) (cfr. verbale 1 pag. 7), rispettivamente un mese prima (cfr. verbale 2 pag. 3/D19); che, peraltro, l'incertezza in merito al nome della città in detto Paese dove sarebbe giunto ("Forse era I._______, non saprei dire", cfr. verbale 1 pag. 8) sorprende alla luce del fatto che vi sarebbe rimasto 20 giorni-1 mese (cfr. ibidem pag. 8), rispettivamente quasi due mesi (cfr. verbale 2 pag. 3/D21); che, interpellato sul documento che avrebbe mostrato in occasione di un controllo, egli ha dapprima allegato di ignorare di che tipo di carta fosse (cfr. verbale 1 pag. 8), per poi, durante l'audizione sui motivi d'asilo, affermare senza esitazione che si sarebbe trattato di un passaporto francese (cfr. verbale 2 pag. 4/D30-32); che, in aggiunta, è del tutto incredibile che le autorità (...) gli abbiano permesso di proseguire il viaggio, ritenuto che il passaporto che avrebbe mostrato loro sarebbe stato intestato ad una terza persona, portante il nome di R. G. ed avente la carnagione scura (cfr. ibidem pag. 4/D32); che, interrogato su eventuali ulteriori controlli, l'interessato ha dapprima risposto di non essere certo di averne subiti ("Penso di sì, ma non sono sicuro", cfr. verbale 1 pag. 8), per poi, successivamente e senza esitazione alcuna, rispondere negativamente alla domanda (cfr. verbale 2 pag. 4/D34); che, del resto, varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come egli sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha viaggiato nelle circostanze da lui descritte, che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che li avrebbe persi durante il viaggio d'espatrio (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non sono state circostanziate in alcun modo, che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi tre settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti di identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi documenti di identità; che, nonostante egli stesso avesse ammesso di poter contattare i suoi famigliari in Patria al fine di farsi inviare il certificato di nascita (cfr. verbale 1 pag. 5), egli, fino ad oggi, è rimasto del tutto inattivo in tal senso, adducendo, da una parte, di avere tentato invano di contattare la sorella, che avrebbe presumibilmente cambiato il numero telefonico, e, dall'altra parte, di non conoscere altri recapiti telefonici (cfr. verbale 2 pag. 2/D9), rispettivamente di star attualmente cercando di farsi spedire un documento, che spera poter inoltrare alle autorità entro un paio di settimane (cfr. ricorso pag. 2), che l'insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio di espatrio intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna di documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5), che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento consistente, che, a titolo di esempio, per quanto attiene all'allegato pestaggio subito insieme al fratello, benché le due descrizioni fornite dall'insorgente durante le audizioni esperite dall'UFM combacino in sostanza, in merito alla sequenza dello scontro verbale e fisico avuto per strada con un gruppo di cinque persone, le stesse sono entrambe stereotipate, scarne di dettagli, come pure prive di elementi inerenti al suo stato emotivo, dando in tal guisa l'impressione che non abbia vissuto personalmente il tutto (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 pagg. 4-5/D36, 39 e 44); che lo stesso dicasi per il momento in cui avrebbe trovato suo fratello in un bagno di sangue (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pagg. 5-6/D36 e 50); che, peraltro, avendo l'allegata aggressione causato, in ultima analisi, il suo espatrio, risulta per lo meno illogico che il ricorrente non ne ricordi la data esatta, bensì unicamente ed addirittura con qualche esitazione il mese (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 5/D38); che, inoltre, il ricorrente non ha denunciato alle autorità né il pestaggio, né l'uccisione del fratello, adducendo, quale giustificazione per tale passività, di non conoscerne gli autori (cfr. verbale 2 pag. 5-6/D47 e 59), rispettivamente dall'impossibilità, per le autorità, di assegnargli una guardia del corpo (cfr. ibidem pag. 7/D6); che, nondimeno, mal si capisce perché abbia deciso di espatriare, lasciando alle spalle un'attività avviata quale (...), nonché la madre e la sorella, ritenuto che prima dell'aggressione subita e durante il mese successivo alla morte del fratello non gli sarebbe più accorso niente di particolare (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 6/D61) e che l'identità dei suoi aggressori, dai quali avrebbe temuto di essere ucciso alla stregua del fratello, non gli era nota; che, peraltro, egli stesso ammette di non sapere con certezza se le persone che l'avrebbero assaltato fossero le stesse di quelle che avrebbero ucciso suo fratello e che per ammetterlo egli si baserebbe su di una mera supposizione personale (cfr. verbale 2 pag. 9/D101), che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che l'autore del gravame non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione da un eventuale futuro illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che a ciò si aggiunge il fatto che, interrogato su diversi aspetti riguardanti la Mauritania, l'autore del gravame, sebbene sia stato in grado di indicarne correttamente la moneta (l'ouguiya) e diversi gruppi etnici (Toucolour, Peul, Sarakholé e Wolof), nonché a descriverne la bandiera (una luna ed una stella su sfondo verde), vale a dire fornire elementi oggettivi di facile apprendimento per chiunque, non ha invece saputo rendere risposte corrette quando interpellato in merito ad elementi che una persona che vi ha vissuto sin dalla nascita, che vi ha frequentato per lo meno le scuole primarie e vi ha lavorato quale guida turistica dovrebbe essere in grado di conoscere; che, ad esempio, egli ha fornito il nome dell'attuale primo ministro mauritano, quando interpellato sul nome del presidente (cfr. verbale 1 pag. 2); che non ha saputo indicare né il nome ufficiale della Mauritania (ovvero Repubblica Islamica della Mauritania), né il giorno dell'indipendenza (cfr. verbale 2 pag. 8/D84 e 87); che ha indicato in modo erroneo che oltre all'arabo, anche il francese, il wolof e il toucolour sarebbero lingue ufficiali della Mauritania (cfr. ibidem pag, 8/D88); che, interpellato sulla suddivisione amministrativa della Mauritania, egli ha affermato che vi sono città e paesini e di ignorare se vi siano regioni (cfr. ibidem pag. 8/D81-82); che, esortato ad indicare le città site ad ovest di C._______, la città dove avrebbe vissuto e lavorato quale (...) dal 2007 all'espatrio nel 2010, egli ha fornito i nomi di Hodl Ech Zargui e Gorgol (cfr. ibidem pag. 8/D85), ovvero non di due città, bensì di due delle 12 unità regionali del Paese, e quindi contraddicendo la sua stessa affermazione secondo cui non saprebbe se il Paese sia suddiviso in regioni; che egli ha altresì erroneamente allegato che C._______, la sua città di residenza, e L._______, il centro dove avrebbe lavorato come (...), disterebbero 45 minuti in automobile (cfr. ibidem pag. 9/D99), quando, in realtà, le stesse sarebbero distanti più di 1000 chilometri una dall'altra; che dette lacune lasciano dubitare che egli provenga effettivamente dalla Mauritania, che, del resto, il ricorrente non si è espresso circa gli aspetti che l'UFM ha ritenuto decisivi per ritenere che non provenga dalla Mauritania, limitandosi a definire le sue conoscenze linguistiche come coerenti con la sua vera provenienza, che, visto quanto precede, vi è ragione di concludere che l'autorità inferiore ha rettamente considerato inverosimili le dichiarazioni del ricorrente circa la sua provenienza dalla Mauritania, e, di conseguenza, anche le sue dichiarazioni circa i motivi di asilo a monte della sua domanda di asilo, ritenuto che gli stessi sono intrinsecamente legati alla sua allegata (...) svolta nel Paese e, in particolare, nella regione di C._______ e L._______, che, per conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi), che ne consegue che la censura ricorsuale del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore non si sarebbe in alcun modo espressa sui suoi motivi di asilo (cfr. ricorso pag. 3) risulta del tutto infondata e che la sua richiesta di espletare ulteriori indagini in merito alla sua provenienza va respinta; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente, che, benché la questione del carattere ammissibile, esigibile e possibile dell'esecuzione dell'allontanamento debba essere esaminata d'ufficio, detto principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte 1990, pag. 262); che trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione del suo Paese di provenienza, a lui senza dubbio noto, non spetta alle autorità in materia di asilo determinarla ed accertare eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che, pertanto ed alla luce dell'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente, lo stesso non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non vi è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, visto quanto precede, non si giustificano delle misure di istruzione complementari al fine di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8), che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa al questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese di provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo Paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/12 e DTAF 2008/5), che, oltremodo, l'insorgente è in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, difatti, i dolori riscontrati al polso a seguito di una caduta, per i quali è stato visitato da un medico, sono stati definiti quale "bagattella" nel rapporto "Segnalazione di casi medici" del 26 gennaio 2010 (cfr. act. A14), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: