Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7832/2015 Sentenza del 21 dicembre 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 25 novembre 2015 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera in data 28 ottobre 2015, la decisione incidentale di ripartizione al cantone della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 25 novembre 2015, notificata al richiedente il 27 novembre 2015 (cfr. atto A 12/5), tramite la quale il richiedente è stato ripartito al cantone Ticino, il ricorso del 3 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 dicembre 2015) contro la summenzionata decisione della SEM al quale ha allegato la sua Tazkara in originale, una lettera che conferma che E._______ è la sorella del ricorrente, la busta d'invio e una lettera della sorella E._______, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che la decisione d'attribuzione cantonale del richiedente l'asilo, giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, è una decisione incidentale impugnabile con ricorso distinto dinanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 2a frase LAsi), che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che il termine di ricorso di dieci giorni (art. 108 cpv. 1 LAsi), nonché i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti, che ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi - che giusta l'art. 106 cpv. 2 LAsi prevale quale lex specialis sull'art. 106 cpv. 1 LAsi - le decisioni d'attribuzione cantonale possono essere impugnate soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (cfr. DTAF 2008/47 consid. 1.2), che, pertanto, il potere di cognizione del Tribunale è limitato all'analisi di suddetto principio (cfr. DTAF 2008/47 consid. 1.3.3), che nella fattispecie, il richiedente ha innanzitutto invocato il suo legame di parentela con la sorella residente in Svizzera e fa dunque valere una violazione del principio dell'unità della famiglia, per il che tale censura è ricevibile, che contrariamente, le censure ricorsuali tendenti alla modifica della data di nascita nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente al contenuto della Tazkara e al riconoscimento dell'insorgente quale minorenne non accompagnato, sono irricevibili poiché non possono essere sollevate con un ricorso contro una decisione incidentale di ripartizione al cantone, per il che il Tribunale non entra nel merito delle stesse, che nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che giusta gli art. 27 cpv. 3 1a e 2a frase LAsi, la SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti, che l'art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) stabilisce che la SEM ripartisce per quanto possibile equamente tra i Cantoni i richiedenti l'asilo tenendo conto dei membri della loro famiglia, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza, che in principio, rientrano nella nozione di famiglia i coniugi e i figli minorenni; che i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale sono equiparati ai coniugi (art. 1a lett. e OAsi 1), che l'art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi è stato introdotto per rispettare le esigenze degli art. 8 e 13 CEDU e per garantire il diritto di ricorso in eventuali casi di separazione dei membri di una famiglia in Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1, pag. 54), che la nozione di famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi corrisponde alla nozione di "vita familiare" prevista dall'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1), che l'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1), che inoltre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne; che, ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad una relazione stretta, effettiva ed intatta - un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. tra le altre: Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giugno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3), che nella fattispecie, il ricorrente chiede di essere ripartito al cantone Friburgo dove vive la sorella - unico membro della sua famiglia in Svizzera - alla quale è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è stato concesso l'asilo, che tuttavia, la sorella residente a Friburgo non rientra nella nozione di famiglia ai sensi dell'art. 1a lett. e OAsi 1, che pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della stessa permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell'unità della famiglia, che di conseguenza, determinante e rilevante nella fattispecie non è l'età del ricorrente, bensì la presenza di un rapporto di dipendenza particolare con la sorella, che né il ricorrente né la sorella hanno indicato di soffrire di un handicap o di una malattia grave, che dalle carte processuali non risulta neppure che il ricorrente o la sorella necessiterebbero un'assistenza quotidiana indispensabile da parte dell'altro famigliare, che egli è entrato in Svizzera senza famigliari né senza sostegno da parte della sorella in Svizzera (cfr. audizione sulle generalità del 23 novembre 2015 [di seguito: verbale], pag. 7), che pertanto, ha provato non aver bisogno del sostegno della sorella, che dappiù va rilevato che nel corso dell'audizione sulle generalità egli ha sì indicato avere una sorella in Svizzera, tuttavia si è detto indifferente in merito al cantone di attribuzione (cfr. verbale pag. 6), che in limine, va infine osservato che un'eventuale minore età del ricorrente non cambierebbe affatto le circostanze, che pertanto il ricorrente manifestamente non si trova in un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della sorella ai sensi della giurisprudenza precitata relativa all'art. 8 CEDU, che la ripartizione del richiedente al cantone Ticino vale unicamente per la durata della procedura d'asilo, che la situazione non impedisce comunque al richiedente di rendere visita alla sorella e mantenere dei legami affettivi con la stessa, che di conseguenza, visto quanto sopra, la decisione incidentale di ripartizione al cantone Ticino non lede il principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi, per il che, indipendentemente dall'eventuale minore età dell'insorgente, per quanto ammissibile, il ricorso destituito di fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la Tazkara originale allegata al ricorso quale mezzo di prova è trasmessa alla SEM con la presente sentenza, che essendo il ricorso manifestamente infondato, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato alla ricerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: