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D-7832/2007

D-7832/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 12 settembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 24 settembre e dell'8 novembre 2007), d'essere espatriato nel [...] del 2006 o del 2007, su consiglio del fratello. Successivamente si sarebbe recato in B._______ allo scopo d'allenarsi nella C._______. L'allenamento in B._______ non sarebbe però stato di suo gradimento. Pertanto, si sarebbe dapprima recato in D._______, per poi raggiungere la Svizzera. Non avrebbe mai avuto problemi in Georgia né con le autorità statali né con terzi. B. Dal rapporto del 2 ottobre 2007, che concernente i risultati dell'esame Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia. C. Il 16 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 20 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito in funzione della sua minore età ed un'attribuzione cantonale comune a quella del fratello. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Peraltro, l'interessato ha reso dichiarazioni evasive sulla sua biografia e sul percorso scolastico. Inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi egli limitato a fornire al riguardo allegazioni generiche, stereotipate e discordanti, segnatamente sul fatto se avesse mai posseduto il passaporto e sul fatto se abbia perso o meno la carta d'identità (lasciata a casa o smarrita in Turchia). Dall'altro lato, ha ritenuto siccome manifestamente irrilevanti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, quest'ultimo ha dichiarato di non avere mai avuto problemi in patria né con le autorità statali né con terzi. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che non ha mai posseduto il passaporto e che la carta d'identità è rimasta al suo domicilio. Inoltre, non potrebbe farsi spedire il predetto documento poiché i suoi genitori sarebbero deceduti. Contesta altresì la valutazione d'inverosimiglianza dell'allegata minore età basata sull'esame osseo. Fa valere d'avere diritto, come tutti i minorenni, alla nomina di una persona di fiducia. Sostiene, inoltre, che nel caso di specie sono necessari degli ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. L'insorgente ha peraltro chiesto d'essere attribuito al Cantone E._______ per la durata della procedura d'asilo, come suo fratello maggiore.

E. 6 Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di [...] anni. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha presentato - senza valide giustificazioni (cfr. considerando 10 del presente giudizio) - documenti d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. Basti qui rilevare che non sussiste una presunzione a favore della minorità di un richiedente l'asilo, cui compete, per contro, di rendere perlomeno plausibile l'allegata minore età (v. GICRA 2004 n. 30 consid. 5). In simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM.

E. 7.1 Il giudizio in materia di ripartizione cantonale dei richiedenti l'asilo è di competenza delle Corti d'asilo (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 del regolamento del Tribunale amministrativo federale [RTAF, RS173.320.1] e n. 4 cpv. 1 e 3 del relativo allegato).

E. 7.2 Conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale ripartisce fra i Cantoni. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia, fermo restando che delle relazioni con membri della famiglia diversi da quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni restrittive.

E. 7.3 Nel gravame, l'insorgente chiede d'essere attribuito al medesimo Cantone d'attribuzione di suo fratello, ritenuto che in caso contrario il principio dell'unità della famiglia sarebbe violato. A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza dell'evocato rapporto di parentela con F._______, dalle carte processuali non risulta che l'insorgente, che non ha peraltro reso verosimile d'essere minorenne, sia invalido od abbia bisogno per altre ragioni - segnatamente curative, educative, di custodia o d'assistenza - di vivere necessariamente con l'evocato fratello (la cui domanda d'asilo è pure stata evasa con una decisione di non entrata nel merito ed allontanamento verso la Georgia) nel Canton E._______ piuttosto che nel Canton G._______. Va altresì rilevato che dei sufficienti contatti con il fratello maggiore fino al momento dell'esecuzione effettiva dell'allontanamento sono possibili anche vivendo separatamente nei due citati Cantoni.

E. 7.4 Da quanto esposto, discende che, nella misura in cui ammissibile, il ricorso contro l'attribuzione cantonale è respinto.

E. 8 Inoltre, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto del 2 ottobre 2007 concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata l'allegata provenienza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF.

E. 9 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 9.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 9.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 10 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 12 settembre 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 11 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Le stesse sono manifestamente irrilevanti, oltre che inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata. L'insorgente stesso ha in effetti dichiarato in corso di procedura di prima istanza di non avere mai avuto problemi in patria né con le autorità statali né con terzi. Peraltro, egli non sa neppure indicare per quale motivo è espatriato il fratello, fermo restando che a tale riguardo non giovano delle semplici congetture non confortate da alcun elemento serio e concreto. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 12 Ritenuta la manifesta irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 11 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 13.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 13.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 13.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 13.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 13.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.

E. 13.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

E. 14 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento nonché al limite della temerarietà processuale, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 15 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1.

E. 16 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 13 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 17 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso contro l'attribuzione cantonale è respinto.
  2. Il ricorso in materia di non entrata nel merito ed allontanamento è respinto.
  3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-7832/2007/cac {T 0/2} Sentenza dell'8 febbraio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, dichiaratosi cittadino della Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Attribuzione cantonale / Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2007 / N. Fatti: A. Il 12 settembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 24 settembre e dell'8 novembre 2007), d'essere espatriato nel [...] del 2006 o del 2007, su consiglio del fratello. Successivamente si sarebbe recato in B._______ allo scopo d'allenarsi nella C._______. L'allenamento in B._______ non sarebbe però stato di suo gradimento. Pertanto, si sarebbe dapprima recato in D._______, per poi raggiungere la Svizzera. Non avrebbe mai avuto problemi in Georgia né con le autorità statali né con terzi. B. Dal rapporto del 2 ottobre 2007, che concernente i risultati dell'esame Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia. C. Il 16 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 20 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito in funzione della sua minore età ed un'attribuzione cantonale comune a quella del fratello. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Peraltro, l'interessato ha reso dichiarazioni evasive sulla sua biografia e sul percorso scolastico. Inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi egli limitato a fornire al riguardo allegazioni generiche, stereotipate e discordanti, segnatamente sul fatto se avesse mai posseduto il passaporto e sul fatto se abbia perso o meno la carta d'identità (lasciata a casa o smarrita in Turchia). Dall'altro lato, ha ritenuto siccome manifestamente irrilevanti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, quest'ultimo ha dichiarato di non avere mai avuto problemi in patria né con le autorità statali né con terzi. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che non ha mai posseduto il passaporto e che la carta d'identità è rimasta al suo domicilio. Inoltre, non potrebbe farsi spedire il predetto documento poiché i suoi genitori sarebbero deceduti. Contesta altresì la valutazione d'inverosimiglianza dell'allegata minore età basata sull'esame osseo. Fa valere d'avere diritto, come tutti i minorenni, alla nomina di una persona di fiducia. Sostiene, inoltre, che nel caso di specie sono necessari degli ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. L'insorgente ha peraltro chiesto d'essere attribuito al Cantone E._______ per la durata della procedura d'asilo, come suo fratello maggiore. 6. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di [...] anni. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha presentato - senza valide giustificazioni (cfr. considerando 10 del presente giudizio) - documenti d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. Basti qui rilevare che non sussiste una presunzione a favore della minorità di un richiedente l'asilo, cui compete, per contro, di rendere perlomeno plausibile l'allegata minore età (v. GICRA 2004 n. 30 consid. 5). In simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM. 7. 7.1 Il giudizio in materia di ripartizione cantonale dei richiedenti l'asilo è di competenza delle Corti d'asilo (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 del regolamento del Tribunale amministrativo federale [RTAF, RS173.320.1] e n. 4 cpv. 1 e 3 del relativo allegato). 7.2 Conformemente all'art. 27 cpv. 3 LAsi, l'Ufficio federale ripartisce fra i Cantoni. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia, fermo restando che delle relazioni con membri della famiglia diversi da quelli del nucleo fondamentale come definito all'art. 1 lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) sono suscettibili di tutela solo a condizioni restrittive. 7.3 Nel gravame, l'insorgente chiede d'essere attribuito al medesimo Cantone d'attribuzione di suo fratello, ritenuto che in caso contrario il principio dell'unità della famiglia sarebbe violato. A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza dell'evocato rapporto di parentela con F._______, dalle carte processuali non risulta che l'insorgente, che non ha peraltro reso verosimile d'essere minorenne, sia invalido od abbia bisogno per altre ragioni - segnatamente curative, educative, di custodia o d'assistenza - di vivere necessariamente con l'evocato fratello (la cui domanda d'asilo è pure stata evasa con una decisione di non entrata nel merito ed allontanamento verso la Georgia) nel Canton E._______ piuttosto che nel Canton G._______. Va altresì rilevato che dei sufficienti contatti con il fratello maggiore fino al momento dell'esecuzione effettiva dell'allontanamento sono possibili anche vivendo separatamente nei due citati Cantoni. 7.4 Da quanto esposto, discende che, nella misura in cui ammissibile, il ricorso contro l'attribuzione cantonale è respinto. 8. Inoltre, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto del 2 ottobre 2007 concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata l'allegata provenienza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF. 9. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 9.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 9.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 10. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 12 settembre 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 11. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Le stesse sono manifestamente irrilevanti, oltre che inconsistenti, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata. L'insorgente stesso ha in effetti dichiarato in corso di procedura di prima istanza di non avere mai avuto problemi in patria né con le autorità statali né con terzi. Peraltro, egli non sa neppure indicare per quale motivo è espatriato il fratello, fermo restando che a tale riguardo non giovano delle semplici congetture non confortate da alcun elemento serio e concreto. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 12. Ritenuta la manifesta irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 11 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 13. 13.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 13.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 13.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 13.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 13.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 13.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 14. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento nonché al limite della temerarietà processuale, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 15. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1. 16. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 13 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 17. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso contro l'attribuzione cantonale è respinto. 2. Il ricorso in materia di non entrata nel merito ed allontanamento è respinto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: