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D-7688/2025

D-7688/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-23 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino algerino originario della provincia di B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 27 agosto 2025 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore

n. […]-3/2). A.b Il 23 settembre 2025, l’interessato ha sostenuto dinanzi alla SEM un’audizione approfondita sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 16/14). Egli ha sostanzialmente dichiarato che, con la prima moglie — dalla quale risulte- rebbe attualmente separato — avrebbe avuto due figlie, nate rispettiva- mente nel (…) e nel (…). Circa sei mesi prima dell’espatrio, in occasione dell’iscrizione scolastica della figlia minore C._______, l’interessato avrebbe scoperto che, al momento della nascita, quest’ultima era stata re- gistrata priva del cognome paterno. Presso l’ospedale in cui la bambina era nata, gli sarebbe stato riferito che la minore non risultava iscritta in al- cun registro, sebbene alla moglie fosse stato comunque rilasciato un certi- ficato di nascita. A seguito di tale circostanza, il richiedente avrebbe com- preso che l’ex coniuge non aveva voluto registrare la figlia con il suo co- gnome. Egli avrebbe pertanto manifestato l’intenzione di sporgere denun- cia e di adire le vie giudiziarie per regolarizzare la posizione anagrafica della minore. In risposta, la ex moglie lo avrebbe minacciato di farlo ucci- dere, invitandolo a procurarsi dei testimoni poiché ella stessa avrebbe av- viato un procedimento penale per far registrare la figlia a proprio nome. Tale situazione avrebbe determinato ulteriori tensioni anche con la se- conda moglie dell’interessato, la quale avrebbe poi richiesto il divorzio. Successivamente, circa due mesi prima dell’espatrio, un’autovettura da lui noleggiata sarebbe stata oggetto di atti vandalici da parte di soggetti rimasti ignoti. Circa un mese dopo, anche l’automobile appartenente al fratello dell’interessato, parcheggiata nei pressi della loro abitazione, sarebbe stata incendiata. A fine giugno 2024, mentre il richiedente stava conducendo la propria au- tovettura, un veicolo proveniente dal senso opposto avrebbe tentato di in- vestirlo, salvo sterzare all’ultimo momento per evitare l’impatto. L’interes- sato si sarebbe rifugiato a piedi presso l’abitazione di alcuni cugini residenti nelle vicinanze. In seguito, al momento del recupero del veicolo, egli avrebbe constatato la rottura del finestrino lato conducente.

D-7688/2025 Pagina 3 In proposito egli avrebbe ritenuto che tali episodi fossero riconducibili alle minacce provenienti dalla sua ex moglie e avrebbe pertanto deciso di espa- triare illegalmente, in data 1° luglio 2024, per evitare che la vicenda coin- volgesse ulteriormente i propri familiari. B. Con decisione del 30 settembre 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 21/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 20/8). C. Con ricorso del 7 ottobre 2025 (notificato l’8 ottobre seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) avverso la predetta deci- sione concludendo all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell’asilo e, in subordine, all’ammis- sione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestando poi spese e ripetibili. Al gravame non sono stato acclusi nuovi mezzi di prova. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a

D-7688/2025 Pagina 4 cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d’asilo addotti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi. In particolare, le dichiara- zioni del ricorrente non si fonderebbero su alcuno dei motivi d’asilo elencati esaustivamente dall’art. 3 cpv. 1 LAsi. Inoltre, dagli atti non emergerebbero elementi idonei a dimostrare che le autorità algerine si sarebbero rifiutate di perseguire, o quantomeno di indagare, in merito alle presunte molestie e minacce subite dall’interessato.

E. 3.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene che le minacce ricevute dall’ex moglie, gli atti vandalici perpetrati ai danni dell’autovettura da lui noleggiata, l’incendio del veicolo appartenente al fra- tello, nonché il successivo tentativo di investimento subito, dimostrereb- bero la sussistenza di una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi nei suoi confronti. Egli non avrebbe sporto denuncia alle autorità compe- tenti per timore di esporsi a ulteriori rischi e di aggravare la propria situa- zione personale.

E. 3.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.3.2 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

D-7688/2025 Pagina 5

E. 3.3.3 Secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), il riconosci- mento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall’autore della perse- cuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d’origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi – come nel caso in esame – rivestono un carattere determinante per il rico- noscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in que- stione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. In- fatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la per- sona richiedente d’asilo deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibi- lità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’ori- gine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre tuttavia che sus- sista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possi- bile un procedimento penale, come organi di polizia e un ordinamento giu- ridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.4 Il Tribunale osserva anzitutto che le asserite persecuzioni subite dal ricorrente – ovvero le minacce ricevute dall’ex moglie, gli atti di vandalismo ai danni dell’autovettura da lui noleggiata, l’incendio del veicolo apparte- nente al fratello e il tentativo di investimento subito – derivano da proble- matiche di natura puramente famigliare e non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Esse non possono pertanto essere considerate rilevanti ai fini dell’asilo. Ma non solo. Il riconoscimento della qualità di rifugiato deve essere negato anche in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazio- nale rispetto alla protezione nazionale. L’insorgente ha infatti dichiarato, in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo, di non aver sporto denuncia in merito alle minacce ricevute dall’ex moglie, adducendo di temere un ag- gravamento della propria situazione personale. Tale vaga spiegazione ri- sulta tuttavia essere una mera affermazione di parte priva di qualsiasi ri- scontro documentale agli atti. Peraltro, lo stesso ricorrente ha riferito che le autorità algerine avrebbero comunque avviato delle indagini in relazione all’incendio del veicolo appartenente al fratello, circostanza che evidenzia la loro disponibilità ad intervenire in presenza di reati di tale natura. Non emergono, dunque, elementi idonei a far ritenere che le autorità algerine si

D-7688/2025 Pagina 6 sarebbero rifiutate di perseguire o quantomeno di indagare sulle presunte molestie e minacce subite, qualora esse fossero state regolarmente de- nunciate. Infine, per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi).

E. 3.5 Ne discende che le dichiarazioni dell’insorgente non risultano essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. La decisione impugnata va pertanto con- fermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiato e il respingi- mento della domanda d’asilo.

E. 4 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto aste- nersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.

E. 5.1 L’esecuzione dell’allontanamento è invece regolamentata all’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di prove- nienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applica- zione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e con- crete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate di- sposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora,

D-7688/2025 Pagina 7 nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi con- cretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento esclusiva- mente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2).

E. 5.2.1 Il Tribunale osserva anzitutto che il ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento, in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura nel proprio Paese d’origine. Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 5.2.2 Il Tribunale rileva che in Algeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5459/2025 del 27 agosto 2025 consid. 7.3, E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2). Dal profilo personale, l’interessato è un uomo adulto che vanta un’impor- tante esperienza lavorativa nel settore (…) quale (…). Oltre a ciò, egli di- spone di un’ampia rete famigliare ad D._______. Egli potrebbe pertanto tornare a vivere con i propri genitori e reintegrarsi rapidamente nel contesto socio-economico algerino in caso di ritorno in patria. Per quanto concerne invece il suo stato di salute, dagli atti non risulta alcun elemento che per- metta di opporsi al suo allontanamento (cfr. atti SEM n. 12/4, 13/5, 14/4, 17/4, 25/2 e 26/2). Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 5.2.3 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 5.3 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di

D-7688/2025 Pagina 8 allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.

E. 6 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA).

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedu- rale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– sono per- tanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7688/2025 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7688/2025 Sentenza del 23 ottobre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Mathias Lanz; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Algeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 30 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino algerino originario della provincia di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2025 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-3/2). A.b Il 23 settembre 2025, l'interessato ha sostenuto dinanzi alla SEM un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 16/14). Egli ha sostanzialmente dichiarato che, con la prima moglie - dalla quale risulterebbe attualmente separato - avrebbe avuto due figlie, nate rispettivamente nel (...) e nel (...). Circa sei mesi prima dell'espatrio, in occasione dell'iscrizione scolastica della figlia minore C._______, l'interessato avrebbe scoperto che, al momento della nascita, quest'ultima era stata registrata priva del cognome paterno. Presso l'ospedale in cui la bambina era nata, gli sarebbe stato riferito che la minore non risultava iscritta in alcun registro, sebbene alla moglie fosse stato comunque rilasciato un certificato di nascita. A seguito di tale circostanza, il richiedente avrebbe compreso che l'ex coniuge non aveva voluto registrare la figlia con il suo cognome. Egli avrebbe pertanto manifestato l'intenzione di sporgere denuncia e di adire le vie giudiziarie per regolarizzare la posizione anagrafica della minore. In risposta, la ex moglie lo avrebbe minacciato di farlo uccidere, invitandolo a procurarsi dei testimoni poiché ella stessa avrebbe avviato un procedimento penale per far registrare la figlia a proprio nome. Tale situazione avrebbe determinato ulteriori tensioni anche con la seconda moglie dell'interessato, la quale avrebbe poi richiesto il divorzio. Successivamente, circa due mesi prima dell'espatrio, un'autovettura da lui noleggiata sarebbe stata oggetto di atti vandalici da parte di soggetti rimasti ignoti. Circa un mese dopo, anche l'automobile appartenente al fratello dell'interessato, parcheggiata nei pressi della loro abitazione, sarebbe stata incendiata. A fine giugno 2024, mentre il richiedente stava conducendo la propria autovettura, un veicolo proveniente dal senso opposto avrebbe tentato di investirlo, salvo sterzare all'ultimo momento per evitare l'impatto. L'interessato si sarebbe rifugiato a piedi presso l'abitazione di alcuni cugini residenti nelle vicinanze. In seguito, al momento del recupero del veicolo, egli avrebbe constatato la rottura del finestrino lato conducente. In proposito egli avrebbe ritenuto che tali episodi fossero riconducibili alle minacce provenienti dalla sua ex moglie e avrebbe pertanto deciso di espatriare illegalmente, in data 1° luglio 2024, per evitare che la vicenda coinvolgesse ulteriormente i propri familiari. B. Con decisione del 30 settembre 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 21/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 20/8). C. Con ricorso del 7 ottobre 2025 (notificato l'8 ottobre seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione concludendo all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestando poi spese e ripetibili. Al gravame non sono stato acclusi nuovi mezzi di prova. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d'asilo addotti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. In particolare, le dichiarazioni del ricorrente non si fonderebbero su alcuno dei motivi d'asilo elencati esaustivamente dall'art. 3 cpv. 1 LAsi. Inoltre, dagli atti non emergerebbero elementi idonei a dimostrare che le autorità algerine si sarebbero rifiutate di perseguire, o quantomeno di indagare, in merito alle presunte molestie e minacce subite dall'interessato. 3.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene che le minacce ricevute dall'ex moglie, gli atti vandalici perpetrati ai danni dell'autovettura da lui noleggiata, l'incendio del veicolo appartenente al fratello, nonché il successivo tentativo di investimento subito, dimostrerebbero la sussistenza di una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi nei suoi confronti. Egli non avrebbe sporto denuncia alle autorità competenti per timore di esporsi a ulteriori rischi e di aggravare la propria situazione personale. 3.3 3.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.3.2 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3.3 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende inoltre dall'autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere una protezione adeguata contro tale persecuzione nello Stato d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). In questo senso, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi - come nel caso in esame - rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d'asilo deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre tuttavia che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, come organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). 3.4 Il Tribunale osserva anzitutto che le asserite persecuzioni subite dal ricorrente - ovvero le minacce ricevute dall'ex moglie, gli atti di vandalismo ai danni dell'autovettura da lui noleggiata, l'incendio del veicolo appartenente al fratello e il tentativo di investimento subito - derivano da problematiche di natura puramente famigliare e non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Esse non possono pertanto essere considerate rilevanti ai fini dell'asilo. Ma non solo. Il riconoscimento della qualità di rifugiato deve essere negato anche in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale. L'insorgente ha infatti dichiarato, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, di non aver sporto denuncia in merito alle minacce ricevute dall'ex moglie, adducendo di temere un aggravamento della propria situazione personale. Tale vaga spiegazione risulta tuttavia essere una mera affermazione di parte priva di qualsiasi riscontro documentale agli atti. Peraltro, lo stesso ricorrente ha riferito che le autorità algerine avrebbero comunque avviato delle indagini in relazione all'incendio del veicolo appartenente al fratello, circostanza che evidenzia la loro disponibilità ad intervenire in presenza di reati di tale natura. Non emergono, dunque, elementi idonei a far ritenere che le autorità algerine si sarebbero rifiutate di perseguire o quantomeno di indagare sulle presunte molestie e minacce subite, qualora esse fossero state regolarmente denunciate. Infine, per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 3.5 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. La decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 5. 5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 5.2 5.2.1 Il Tribunale osserva anzitutto che il ricorrente non può - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento, in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura nel proprio Paese d'origine. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 5.2.2 Il Tribunale rileva che in Algeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-5459/2025 del 27 agosto 2025 consid. 7.3, E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2). Dal profilo personale, l'interessato è un uomo adulto che vanta un'importante esperienza lavorativa nel settore (...) quale (...). Oltre a ciò, egli dispone di un'ampia rete famigliare ad D._______. Egli potrebbe pertanto tornare a vivere con i propri genitori e reintegrarsi rapidamente nel contesto socio-economico algerino in caso di ritorno in patria. Per quanto concerne invece il suo stato di salute, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di opporsi al suo allontanamento (cfr. atti SEM n. 12/4, 13/5, 14/4, 17/4, 25/2 e 26/2). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 5.2.3 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

6. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA).

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

8. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: