Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a L'interessata, dichiaratasi cittadina Etiope, è giunta in Svizzera nell'estate del 2015, depositando la propria domanda d'asilo presso il CRP di Chiasso il 30 giugno. Lo stesso giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso all'interessata il diritto di essere sentita in applicazione dell'art. 36 LAsi sulla base di un riscontro nella banca dati dattiloscopica che avrebbe lasciato intendere ad un occultamento della sua reale identità. Il 27 luglio 2015 la SEM ha quindi emesso una prima decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 4 LAsi. A.b Con ricorso del 25 agosto 2015, l'interessata è insorta contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ella ha in particolare addotto aver fornito una versione dei fatti non corrispondente alla realtà in quanto vittima di tratta di esseri umani. Nella medesima occasione ha parimenti allegato che la diversa identità registrata nella banca dati dattiloscopica sarebbe stata da imputare a dei visti richiesti dalla famiglia saudita presso la quale ella sarebbe stata impiegata come domestica (cfr. atti del procedimento D-5088/2015). Il 20 ottobre del 2016, l'autorità intimata, chiamata ad esprimersi al riguardo dal Tribunale, ha annullato la decisione del 27 luglio 2015 ed ha ripreso la procedura di prima istanza. La procedura ricorsuale è conseguentemente stata stralciata dai ruoli (cfr. decisione di stralcio del 3 novembre 2016, D-5088/2015). A.c Il 27 agosto 2016, l'interessata ha dato alla luce il figlio D._______. A.d Il 13 dicembre 2016, la richiedente è quindi stata ascoltata nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. In tale occasione ella ha allegato provenire da una famiglia umile ed aver perso il padre in tenera età. A seguito delle difficoltà economiche incontrate dalla sua famiglia nel paese natale, l'interessata, ben prima di raggiungere la maggiore età, sarebbe andata a vivere in Arabia Saudita presso la zia materna. Al riguardo ella ha lasciato intendere che seppur la madre fosse contraria a tale soluzione, l'estrema povertà in cui versava la famiglia avrebbe determinato la zia a portarla con sé. Sennonché, una volta giunta nella penisola arabica, la giovane sarebbe rimasta per oltre tre anni a casa della zia, in quanto a suo dire troppo giovane per lavorare. Quest'ultima, di tanto in tanto, avrebbe inviato del denaro alla sorella - e madre della richiedente - rimasta in Etiopia. Nel contempo la zia avrebbe però esatto che l'interessata svolgesse delle mansioni a casa, trattandola come una serva. Una volta la richiedente cresciuta, la zia si sarebbe adoperata per trovarle alcuni impieghi. L'interessata avrebbe conseguentemente iniziato a svolgere le proprie mansioni presso le dimore di alcune famiglie del posto. Quest'ultime avrebbero però spesso approfittato della situazione di irregolarità in cui versava l'interessata, trattandola male e non corrispondendogli il dovuto, il tutto sotto minaccia di rimpatrio. In un'occasione, ella avrebbe inoltre subito un tentativo di stupro. Ciò nonostante, vista la situazione di miseria in cui versava la sua famiglia in Etiopia (madre e sorella sarebbero inoltre gravemente malate), la richiedente avrebbe quantomeno preferito rimanere in Arabia Saudita, pur riuscendo a racimolare solo poco denaro e dovendosi appellare regolarmente a dei mediatori per trovare lavoro. Dopo svariate ulteriori esperienze negative, l'interessata sarebbe giunta alle dipendenze di una famiglia che le avrebbe promesso di regolarizzarla. Anche in tale occasione ella avrebbe però subito numerose angherie vivendo in una condizione comparabile alla schiavitù e sotto minaccia di rimpatrio. La famiglia in questione avrebbe in seguito organizzato un viaggio in Italia, portando con se la richiedente. Anche all'estero, i maltrattamenti non si sarebbero attenuati. Per questa ragione, ella avrebbe approfittato dell'occasione per abbandonare i suoi datori di lavoro e recarsi in Svizzera per depositare la propria domanda d'asilo. La zia materna sarebbe nel frattempo rientrata in Etiopia (cfr. atto A30, pag. 6 e seg.). B. Con decisione del 3 gennaio 2017, la SEM ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, ammettendoli tuttavia provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 3 febbraio 2017, i richiedenti hanno impugnato anche tale decisione dinanzi al Tribunale, postulando la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito alla pertinenza dei suoi motivi d'asilo. Contestualmente hanno depositato un istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Il Tribunale, con ordinanza del 28 marzo 2017, ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame all'autorità inferiore. E. La SEM, con risposta dell'11 aprile 2017, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 9 maggio 2017, i ricorrenti si sono espressi in replica. Il 22 giugno 2017 hanno quindi trasmesso al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova in lingua straniera unitamente ad una loro traduzione. G. Il 27 giugno 2017 la SEM si è espressa a proposito della replica dei ricorrenti. Il 13 luglio 2017 l'autorità intimata ha parimenti fornito le sue valutazioni in merito ai mezzi di prova addotti. H. Con scritti del 5 e del 25 settembre 2017, i ricorrenti hanno esternato le proprie valutazioni a proposito degli argomenti avanzati dall'autorità di prima istanza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 gennaio 2017 e non avendo quest'ultimi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimili i motivi d'asilo dell'interessata. A mente dell'autorità di prime cure, la stessa identità fornita dalla ricorrente in sede di audizione sui motivi d'asilo non sarebbe verosimile, posto l'inferiore valore probatorio del documento rilasciato dal Comune di residenza da lei ottenuto in modo irregolare rispetto ad un documento in corso di validità e già riconosciuto dalla rappresentanza elvetica. Non di meno, la ricorrente avrebbe ammesso aver mentito sui propri motivi d'asilo nel corso dell'audizione sulle generalità riconoscendolo però solo successivamente al riscontro con la banca dati dattiloscopica e nonostante fosse già stata resa edotta in precedenza circa il suo obbligo di collaborare. A ciò si aggiungerebbero inoltre alcune contraddizioni tra quanto da lei dichiarato in sede di audizione ex art. 29 LAsi e le risultanze del rapporto del Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ).
E. 4.2 Nel proprio gravame, l'insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti alla base del procedimento, avversa le argomentazioni della SEM. In particolare, ella è dell'opinione che l'autorità di prima istanza avrebbe ribadito, seppur con considerazioni in parte diverse, quanto già esposto nel precedente provvedimento del 27 luglio 2015, poi annullato. Invero, pur non essendovi alcun riferimento ad una violazione dell'obbligo di collaborare, la conclusione sarebbe da considerarsi la stessa. Del resto, l'interessata non avrebbe in alcun modo sostenuto che il documento del Comune di residenza sarebbe stato ottenuto in modo irregolare, limitandosi al contrario a descrivere in parole semplici i passi necessari al rilascio compiuti dalla madre. Occorrerebbe dunque considerare che l'identità risultante dalla banca dati dattiloscopica sia frutto di un artifizio. Ella conferma invece le generalità deducibili dalla carta d'identità e meglio, di chiamarsi C._______ e di essere nata nel 1990. Invero, la SEM non avrebbe a torto considerato che la ricorrente, identificata dal FIZ come vittima di tratta, avrebbe lasciato l'Etiopia da ragazzina per raggiungere l'Arabia Saudita. Al riguardo, ella avrebbe infatti fornito una descrizione dettagliata delle modalità del viaggio e delle ragioni che la avevano portata alla falsificazione delle generalità: occorreva che apparisse più adulta e che il nome avesse connotazioni musulmane. Non di meno andrebbe anche ritenuto che i visti rilasciati dalla rappresentanza elvetica gli siano stati accordati in ragione delle esigenze di servizio presso la famiglia saudita. Pertanto, pur essendo senz'altro un documento meritevole di considerazioni, l'effettiva veridicità del passaporto andrebbe messa in dubbio in ragione delle dichiarazioni della ricorrente e della sua classificazione da parte del FIZ. L'aspetto fisico sarebbe inoltre più pertinente a quello di una ragazza di 26 anni che a quello di una donna di 36. Da ultimo, anche confrontando le allegazioni rese dall'interessata in corso di procedura con i quesiti della lista di controllo allestita dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, non sarebbe possibile distanziarsi dal convincimento ch'ella sia vittima di tratta. Su tali presupposti, nemmeno potrebbe essere seguito l'argomento della SEM secondo la quale nulla avrebbe potuto impedire all'interessata di dichiarare sin dall'inizio i suoi motivi d'asilo.
E. 4.3 In sede di risposta, l'autorità di prime cure ha anzitutto sottolineato che il gravame non presenterebbe alcun nuovo elemento a favore dell'autenticità della carta d'identità prodotta dall'interessata o rispettivamente della falsità del passaporto con il quale ella aveva ottenuto il visto svizzero. La SEM ha quindi rilevato come le contraddizioni elencate nella decisione impugnata riguarderebbero in ampia parte proprio le dichiarazioni dell'interessata in merito alla sua condizione di vittima di tratta di esseri umani. Tra quanto riportato nel rapporto del FIZ e le dichiarazioni dell'interessata sarebbero constatabili importanti discrepanze. Le allegazioni della richiedente difetterebbero pertanto della necessaria attendibilità.
E. 4.4 Nella propria replica, l'insorgente osserva che nell'ottica di una valutazione complessiva degli atti di causa e nella logica della probabilità preponderante, fermo considerato il rapporto del FIZ ed il fatto che l'interessata sarebbe stata riconosciuta quale vittima di tratta ed avrebbe ad ogni modo fornito dettagli logici, sarebbe necessario ritenere altamente verosimili i suoi motivi d'asilo. Successivamente la ricorrente ha trasmesso al Tribunale il certificato di nascita ed l'estratto dello stato civile a lei relativi.
E. 4.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità intimata ha constatato come le contraddizioni rilevate non sarebbero limitate né tantomeno trascurabili. Si tratterebbe infatti di questioni di importanza centrale, giacché riguarderebbero chi la avrebbe condotta in condizioni di tratta. Circa i mezzi di prova addotti, andrebbe in primo luogo rilevato che il rappresentante dell'interessata non avrebbe specificato in che modo essa ne sia entrata in possesso. Invero, in occasione dell'audizione del 13 dicembre 2016, la ricorrente avrebbe effettivamente dichiarato di possedere un certificato di nascita e di matrimonio. Sennonché, la data figurante sui mezzi di prova prodotti sarebbe il 10 maggio 2017. Pertanto, occorrerebbe concludere che gli stessi non sarebbero stati ottenuti personalmente e regolarmente dall'insorgente, trovandosi ella in Svizzera. Inoltre, i documenti in questione contraddirebbero le stesse allegazioni dell'interessata e quanto riportato nella carta d'identità precedentemente prodotta e non sarebbero nemmeno coerenti tra loro. Per di più, le generalità presenti sui documenti ulteriormente proposti non corrisponderebbero nemmeno con quanto da lei indicato nello stesso atto ricorsuale. Vi sarebbero pertanto dubbi in merito all'autenticità dei mezzi di prova in questione, tanto più che la dicitura in inglese "non martial certificate" lascerebbe perplessi.
E. 4.6 Con ulteriori osservazioni, la ricorrente ha ribadito in primo luogo la non centralità delle contraddizioni constatate dall'autorità di prime cure e l'eccessiva rigidità del metro di giudizio adottato, ferma considerata la prudenza con cui andrebbero valutate le allegazioni delle vittime di tratta. Quanto alle modalità di ottenimento dei mezzi di prova prodotti, occorrerebbe prendere atto del fatto che gli stessi si sarebbero resi necessari per ottemperare alle formalità necessarie alla registrazione allo stato civile del figlio D._______. Come comunicato dal FIZ, la madre dell'insorgente si sarebbe dovuta recare in due occasioni ad D._______, quindi a E._______ e a F._______ per chiedere il rilascio dei documenti. Avrebbe poi atteso la chiamata del Kebele locale per il ritiro. Sarebbe quindi evidente che i documenti in questione non sarebbero stati ottenuti personalmente dall'interessata, che a quel tempo si trovava in Svizzera, ma bensì dalla madre, ed in modo del tutto regolare. Le incongruenze sarebbero inoltre da imputare al fatto che "G._______" coinciderebbe con il cognome del nonno e che sarebbe stato menzionato nei documenti per questo motivo. Le divergenze tra le date si spiegherebbero invece sulla base delle stesse modalità di ottenimento dei documenti e dell'assenza di certezze assolute in merito alla nascita dell'insorgente. Ad ogni buon conto, la data menzionata sul certificato di nascita sarebbe quella più plausibile e non sarebbe in contraddizione con quanto indicato sulla carta d'identità.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.
E. 5.4 Per principio generalmente riconosciuto la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al solo paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). La menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide. Alla luce di ciò, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1).
E. 6.1 Nel caso oggetto del presente gravame il Tribunale giunge a conclusione che la questione di sapere se le dichiarazioni della ricorrente soddisfino o meno i criteri di verosimiglianza possa in specie essere lasciata aperta. Invero, quandanche realmente svoltisi così come esposti dall'interessata in occasione dell'audizione del 13 dicembre 2016, i fatti alla base della sua domanda d'asilo, seppur di indubbia gravità, non risulterebbero ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera.
E. 6.2 Anzitutto, è indubbio che l'espatrio della richiedente verso l'Arabia Saudita, per quanto traumatico - ferma considerata in particolare la sua giovane età e la pressione derivante dalla difficile situazione famigliare nel paese d'origine - sia stato dettato da considerazioni di ordine socio-economico e che come tale non risulti rilevante in materia d'asilo. Secondo le sue stesse dichiarazioni, la ricorrente non ha infatti lasciato il paese per sottrarsi ad una contingenza persecutoria ad opera dello stato Etiope o ad atti pregiudizievoli compiuti da privati, quanto più per tentare di migliorare la propria situazione di sussistenza e per fungere da sostegno ai famigliari, che secondo le sue stesse dichiarazioni vivevano in condizioni di completa povertà ed abbandono (cfr. atto A30, pag. 6).
E. 6.3 Negli stessi termini, anche gli avvenimenti svoltisi in Arabia Saudita e in ulteriori paesi terzi, non permettono una diversa valutazione del caso. Posto che la ricorrente ha a più riprese ribadito essere cittadina etiope (cfr. atto A30, pag. 1-3; risultanze processuali), quanto avvenuto al di fuori di tale paese non può essere considerato pertinente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo. Pertanto tutto quanto accaduto durante il soggiorno dell'insorgente in Arabia Saudita e così come nel corso dei viaggi di servizio in altri paesi, anche qualora risulti effettivamente corrispondente all'increscioso resoconto fornito dalla richiedente, non legittima un risultato diverso da quello di cui all'avversata decisione.
E. 6.4 Invero, è utile rammentare che il solo fatto che la ricorrente sia da qualificare quale vittima (presunta o acclarata) di tratta degli esseri umani, non impone alla Svizzera di riconoscerla automaticamente come rifugiata e di accordarle asilo. In una recente sentenza, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in merito agli obblighi di diritto internazionale in caso di tratta di esseri umani. Oltre all'onere di identificazione, le autorità sono segnatamente tenute ad adottare misure individuali di protezione in favore delle vittime di tratta di esseri umani o di coloro che corrono un rischio concreto e imminente di esserlo. Inoltre l'espulsione non deve essere disposta se è reso verosimile il rischio immediato di nuovo reclutamento (cfr. DTAF2016/27 consid. 5.2.). La concessione dell'asilo soggiace invece a criteri differenti e segnatamente all'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 5). Ora, nel caso in disamina l'interessata risulta essere stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. supra consid. 3), per il che, si può dunque a giusto titolo concludere che non vi sia in specie alcun rischio concreto ed attuale di nuovo reclutamento. Ella è inoltre seguita dal Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne. Pertanto, quandanche l'asserita condizione di vittima di tratta della ricorrente possa contribuire a dissipare i dubbi circa la veridicità delle sue allegazioni, ciò non comporta tuttavia alcuna necessità di modifica dell'esito della decisione impugnata, stante il mancato soddisfacimento in specie delle condizioni di cui all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 6.2 - 6.3).
E. 7 Ne consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-766/2017 Sentenza del 5 aprile 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), e il figlio D._______, nato il (...), Etiopia, entrambi patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 gennaio 2017 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, dichiaratasi cittadina Etiope, è giunta in Svizzera nell'estate del 2015, depositando la propria domanda d'asilo presso il CRP di Chiasso il 30 giugno. Lo stesso giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso all'interessata il diritto di essere sentita in applicazione dell'art. 36 LAsi sulla base di un riscontro nella banca dati dattiloscopica che avrebbe lasciato intendere ad un occultamento della sua reale identità. Il 27 luglio 2015 la SEM ha quindi emesso una prima decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 4 LAsi. A.b Con ricorso del 25 agosto 2015, l'interessata è insorta contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ella ha in particolare addotto aver fornito una versione dei fatti non corrispondente alla realtà in quanto vittima di tratta di esseri umani. Nella medesima occasione ha parimenti allegato che la diversa identità registrata nella banca dati dattiloscopica sarebbe stata da imputare a dei visti richiesti dalla famiglia saudita presso la quale ella sarebbe stata impiegata come domestica (cfr. atti del procedimento D-5088/2015). Il 20 ottobre del 2016, l'autorità intimata, chiamata ad esprimersi al riguardo dal Tribunale, ha annullato la decisione del 27 luglio 2015 ed ha ripreso la procedura di prima istanza. La procedura ricorsuale è conseguentemente stata stralciata dai ruoli (cfr. decisione di stralcio del 3 novembre 2016, D-5088/2015). A.c Il 27 agosto 2016, l'interessata ha dato alla luce il figlio D._______. A.d Il 13 dicembre 2016, la richiedente è quindi stata ascoltata nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. In tale occasione ella ha allegato provenire da una famiglia umile ed aver perso il padre in tenera età. A seguito delle difficoltà economiche incontrate dalla sua famiglia nel paese natale, l'interessata, ben prima di raggiungere la maggiore età, sarebbe andata a vivere in Arabia Saudita presso la zia materna. Al riguardo ella ha lasciato intendere che seppur la madre fosse contraria a tale soluzione, l'estrema povertà in cui versava la famiglia avrebbe determinato la zia a portarla con sé. Sennonché, una volta giunta nella penisola arabica, la giovane sarebbe rimasta per oltre tre anni a casa della zia, in quanto a suo dire troppo giovane per lavorare. Quest'ultima, di tanto in tanto, avrebbe inviato del denaro alla sorella - e madre della richiedente - rimasta in Etiopia. Nel contempo la zia avrebbe però esatto che l'interessata svolgesse delle mansioni a casa, trattandola come una serva. Una volta la richiedente cresciuta, la zia si sarebbe adoperata per trovarle alcuni impieghi. L'interessata avrebbe conseguentemente iniziato a svolgere le proprie mansioni presso le dimore di alcune famiglie del posto. Quest'ultime avrebbero però spesso approfittato della situazione di irregolarità in cui versava l'interessata, trattandola male e non corrispondendogli il dovuto, il tutto sotto minaccia di rimpatrio. In un'occasione, ella avrebbe inoltre subito un tentativo di stupro. Ciò nonostante, vista la situazione di miseria in cui versava la sua famiglia in Etiopia (madre e sorella sarebbero inoltre gravemente malate), la richiedente avrebbe quantomeno preferito rimanere in Arabia Saudita, pur riuscendo a racimolare solo poco denaro e dovendosi appellare regolarmente a dei mediatori per trovare lavoro. Dopo svariate ulteriori esperienze negative, l'interessata sarebbe giunta alle dipendenze di una famiglia che le avrebbe promesso di regolarizzarla. Anche in tale occasione ella avrebbe però subito numerose angherie vivendo in una condizione comparabile alla schiavitù e sotto minaccia di rimpatrio. La famiglia in questione avrebbe in seguito organizzato un viaggio in Italia, portando con se la richiedente. Anche all'estero, i maltrattamenti non si sarebbero attenuati. Per questa ragione, ella avrebbe approfittato dell'occasione per abbandonare i suoi datori di lavoro e recarsi in Svizzera per depositare la propria domanda d'asilo. La zia materna sarebbe nel frattempo rientrata in Etiopia (cfr. atto A30, pag. 6 e seg.). B. Con decisione del 3 gennaio 2017, la SEM ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, ammettendoli tuttavia provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 3 febbraio 2017, i richiedenti hanno impugnato anche tale decisione dinanzi al Tribunale, postulando la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito alla pertinenza dei suoi motivi d'asilo. Contestualmente hanno depositato un istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Il Tribunale, con ordinanza del 28 marzo 2017, ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame all'autorità inferiore. E. La SEM, con risposta dell'11 aprile 2017, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 9 maggio 2017, i ricorrenti si sono espressi in replica. Il 22 giugno 2017 hanno quindi trasmesso al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova in lingua straniera unitamente ad una loro traduzione. G. Il 27 giugno 2017 la SEM si è espressa a proposito della replica dei ricorrenti. Il 13 luglio 2017 l'autorità intimata ha parimenti fornito le sue valutazioni in merito ai mezzi di prova addotti. H. Con scritti del 5 e del 25 settembre 2017, i ricorrenti hanno esternato le proprie valutazioni a proposito degli argomenti avanzati dall'autorità di prima istanza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 gennaio 2017 e non avendo quest'ultimi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimili i motivi d'asilo dell'interessata. A mente dell'autorità di prime cure, la stessa identità fornita dalla ricorrente in sede di audizione sui motivi d'asilo non sarebbe verosimile, posto l'inferiore valore probatorio del documento rilasciato dal Comune di residenza da lei ottenuto in modo irregolare rispetto ad un documento in corso di validità e già riconosciuto dalla rappresentanza elvetica. Non di meno, la ricorrente avrebbe ammesso aver mentito sui propri motivi d'asilo nel corso dell'audizione sulle generalità riconoscendolo però solo successivamente al riscontro con la banca dati dattiloscopica e nonostante fosse già stata resa edotta in precedenza circa il suo obbligo di collaborare. A ciò si aggiungerebbero inoltre alcune contraddizioni tra quanto da lei dichiarato in sede di audizione ex art. 29 LAsi e le risultanze del rapporto del Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ). 4.2 Nel proprio gravame, l'insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti alla base del procedimento, avversa le argomentazioni della SEM. In particolare, ella è dell'opinione che l'autorità di prima istanza avrebbe ribadito, seppur con considerazioni in parte diverse, quanto già esposto nel precedente provvedimento del 27 luglio 2015, poi annullato. Invero, pur non essendovi alcun riferimento ad una violazione dell'obbligo di collaborare, la conclusione sarebbe da considerarsi la stessa. Del resto, l'interessata non avrebbe in alcun modo sostenuto che il documento del Comune di residenza sarebbe stato ottenuto in modo irregolare, limitandosi al contrario a descrivere in parole semplici i passi necessari al rilascio compiuti dalla madre. Occorrerebbe dunque considerare che l'identità risultante dalla banca dati dattiloscopica sia frutto di un artifizio. Ella conferma invece le generalità deducibili dalla carta d'identità e meglio, di chiamarsi C._______ e di essere nata nel 1990. Invero, la SEM non avrebbe a torto considerato che la ricorrente, identificata dal FIZ come vittima di tratta, avrebbe lasciato l'Etiopia da ragazzina per raggiungere l'Arabia Saudita. Al riguardo, ella avrebbe infatti fornito una descrizione dettagliata delle modalità del viaggio e delle ragioni che la avevano portata alla falsificazione delle generalità: occorreva che apparisse più adulta e che il nome avesse connotazioni musulmane. Non di meno andrebbe anche ritenuto che i visti rilasciati dalla rappresentanza elvetica gli siano stati accordati in ragione delle esigenze di servizio presso la famiglia saudita. Pertanto, pur essendo senz'altro un documento meritevole di considerazioni, l'effettiva veridicità del passaporto andrebbe messa in dubbio in ragione delle dichiarazioni della ricorrente e della sua classificazione da parte del FIZ. L'aspetto fisico sarebbe inoltre più pertinente a quello di una ragazza di 26 anni che a quello di una donna di 36. Da ultimo, anche confrontando le allegazioni rese dall'interessata in corso di procedura con i quesiti della lista di controllo allestita dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, non sarebbe possibile distanziarsi dal convincimento ch'ella sia vittima di tratta. Su tali presupposti, nemmeno potrebbe essere seguito l'argomento della SEM secondo la quale nulla avrebbe potuto impedire all'interessata di dichiarare sin dall'inizio i suoi motivi d'asilo. 4.3 In sede di risposta, l'autorità di prime cure ha anzitutto sottolineato che il gravame non presenterebbe alcun nuovo elemento a favore dell'autenticità della carta d'identità prodotta dall'interessata o rispettivamente della falsità del passaporto con il quale ella aveva ottenuto il visto svizzero. La SEM ha quindi rilevato come le contraddizioni elencate nella decisione impugnata riguarderebbero in ampia parte proprio le dichiarazioni dell'interessata in merito alla sua condizione di vittima di tratta di esseri umani. Tra quanto riportato nel rapporto del FIZ e le dichiarazioni dell'interessata sarebbero constatabili importanti discrepanze. Le allegazioni della richiedente difetterebbero pertanto della necessaria attendibilità. 4.4 Nella propria replica, l'insorgente osserva che nell'ottica di una valutazione complessiva degli atti di causa e nella logica della probabilità preponderante, fermo considerato il rapporto del FIZ ed il fatto che l'interessata sarebbe stata riconosciuta quale vittima di tratta ed avrebbe ad ogni modo fornito dettagli logici, sarebbe necessario ritenere altamente verosimili i suoi motivi d'asilo. Successivamente la ricorrente ha trasmesso al Tribunale il certificato di nascita ed l'estratto dello stato civile a lei relativi. 4.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità intimata ha constatato come le contraddizioni rilevate non sarebbero limitate né tantomeno trascurabili. Si tratterebbe infatti di questioni di importanza centrale, giacché riguarderebbero chi la avrebbe condotta in condizioni di tratta. Circa i mezzi di prova addotti, andrebbe in primo luogo rilevato che il rappresentante dell'interessata non avrebbe specificato in che modo essa ne sia entrata in possesso. Invero, in occasione dell'audizione del 13 dicembre 2016, la ricorrente avrebbe effettivamente dichiarato di possedere un certificato di nascita e di matrimonio. Sennonché, la data figurante sui mezzi di prova prodotti sarebbe il 10 maggio 2017. Pertanto, occorrerebbe concludere che gli stessi non sarebbero stati ottenuti personalmente e regolarmente dall'insorgente, trovandosi ella in Svizzera. Inoltre, i documenti in questione contraddirebbero le stesse allegazioni dell'interessata e quanto riportato nella carta d'identità precedentemente prodotta e non sarebbero nemmeno coerenti tra loro. Per di più, le generalità presenti sui documenti ulteriormente proposti non corrisponderebbero nemmeno con quanto da lei indicato nello stesso atto ricorsuale. Vi sarebbero pertanto dubbi in merito all'autenticità dei mezzi di prova in questione, tanto più che la dicitura in inglese "non martial certificate" lascerebbe perplessi. 4.6 Con ulteriori osservazioni, la ricorrente ha ribadito in primo luogo la non centralità delle contraddizioni constatate dall'autorità di prime cure e l'eccessiva rigidità del metro di giudizio adottato, ferma considerata la prudenza con cui andrebbero valutate le allegazioni delle vittime di tratta. Quanto alle modalità di ottenimento dei mezzi di prova prodotti, occorrerebbe prendere atto del fatto che gli stessi si sarebbero resi necessari per ottemperare alle formalità necessarie alla registrazione allo stato civile del figlio D._______. Come comunicato dal FIZ, la madre dell'insorgente si sarebbe dovuta recare in due occasioni ad D._______, quindi a E._______ e a F._______ per chiedere il rilascio dei documenti. Avrebbe poi atteso la chiamata del Kebele locale per il ritiro. Sarebbe quindi evidente che i documenti in questione non sarebbero stati ottenuti personalmente dall'interessata, che a quel tempo si trovava in Svizzera, ma bensì dalla madre, ed in modo del tutto regolare. Le incongruenze sarebbero inoltre da imputare al fatto che "G._______" coinciderebbe con il cognome del nonno e che sarebbe stato menzionato nei documenti per questo motivo. Le divergenze tra le date si spiegherebbero invece sulla base delle stesse modalità di ottenimento dei documenti e dell'assenza di certezze assolute in merito alla nascita dell'insorgente. Ad ogni buon conto, la data menzionata sul certificato di nascita sarebbe quella più plausibile e non sarebbe in contraddizione con quanto indicato sulla carta d'identità. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. 5.4 Per principio generalmente riconosciuto la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al solo paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). La menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide. Alla luce di ciò, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1). 6. 6.1 Nel caso oggetto del presente gravame il Tribunale giunge a conclusione che la questione di sapere se le dichiarazioni della ricorrente soddisfino o meno i criteri di verosimiglianza possa in specie essere lasciata aperta. Invero, quandanche realmente svoltisi così come esposti dall'interessata in occasione dell'audizione del 13 dicembre 2016, i fatti alla base della sua domanda d'asilo, seppur di indubbia gravità, non risulterebbero ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. 6.2 Anzitutto, è indubbio che l'espatrio della richiedente verso l'Arabia Saudita, per quanto traumatico - ferma considerata in particolare la sua giovane età e la pressione derivante dalla difficile situazione famigliare nel paese d'origine - sia stato dettato da considerazioni di ordine socio-economico e che come tale non risulti rilevante in materia d'asilo. Secondo le sue stesse dichiarazioni, la ricorrente non ha infatti lasciato il paese per sottrarsi ad una contingenza persecutoria ad opera dello stato Etiope o ad atti pregiudizievoli compiuti da privati, quanto più per tentare di migliorare la propria situazione di sussistenza e per fungere da sostegno ai famigliari, che secondo le sue stesse dichiarazioni vivevano in condizioni di completa povertà ed abbandono (cfr. atto A30, pag. 6). 6.3 Negli stessi termini, anche gli avvenimenti svoltisi in Arabia Saudita e in ulteriori paesi terzi, non permettono una diversa valutazione del caso. Posto che la ricorrente ha a più riprese ribadito essere cittadina etiope (cfr. atto A30, pag. 1-3; risultanze processuali), quanto avvenuto al di fuori di tale paese non può essere considerato pertinente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo. Pertanto tutto quanto accaduto durante il soggiorno dell'insorgente in Arabia Saudita e così come nel corso dei viaggi di servizio in altri paesi, anche qualora risulti effettivamente corrispondente all'increscioso resoconto fornito dalla richiedente, non legittima un risultato diverso da quello di cui all'avversata decisione. 6.4 Invero, è utile rammentare che il solo fatto che la ricorrente sia da qualificare quale vittima (presunta o acclarata) di tratta degli esseri umani, non impone alla Svizzera di riconoscerla automaticamente come rifugiata e di accordarle asilo. In una recente sentenza, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in merito agli obblighi di diritto internazionale in caso di tratta di esseri umani. Oltre all'onere di identificazione, le autorità sono segnatamente tenute ad adottare misure individuali di protezione in favore delle vittime di tratta di esseri umani o di coloro che corrono un rischio concreto e imminente di esserlo. Inoltre l'espulsione non deve essere disposta se è reso verosimile il rischio immediato di nuovo reclutamento (cfr. DTAF2016/27 consid. 5.2.). La concessione dell'asilo soggiace invece a criteri differenti e segnatamente all'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 5). Ora, nel caso in disamina l'interessata risulta essere stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. supra consid. 3), per il che, si può dunque a giusto titolo concludere che non vi sia in specie alcun rischio concreto ed attuale di nuovo reclutamento. Ella è inoltre seguita dal Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne. Pertanto, quandanche l'asserita condizione di vittima di tratta della ricorrente possa contribuire a dissipare i dubbi circa la veridicità delle sue allegazioni, ciò non comporta tuttavia alcuna necessità di modifica dell'esito della decisione impugnata, stante il mancato soddisfacimento in specie delle condizioni di cui all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 6.2 - 6.3).
7. Ne consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: