Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Non si attribuiscono spese ripetibili.
E. 5 Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) J._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) J._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7646/2009 {T 0/2} Sentenza del 17 dicembre 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Nigeria, alias B._______, Cuba, alias C._______, Cuba, alias D._______, Cuba, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 23 novembre 2009 / N [...]. Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato l'11 febbraio 2008 in Svizzera, declinando le generalità di D._______, originario e con ultimo domicilio fin dalla nascita a E._______ nell'omonima provincia (Cuba), la decisione del 5 dicembre 2008 dell'UFM, cresciuta in giudicato il 23 dicembre 2008, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 30 settembre 2009 in Svizzera, il verbale d'audizione del 16 ottobre 2009 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro]) in cui il richiedente ha declinato le generalità di D._______, originario e con ultimo domicilio fin dalla nascita a E._______, oppure a F._______, nella provincia di G._______ (Cuba), l'esame dattiloscopico dell'8 settembre 2008 - con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali secondo il sistema AFIS (cfr. risultato AFIS agli atti B 4/3) e le risultanze riportate dalla Germania (cfr. atto A 29/2) - da cui sono emerse le diverse identità declinate dell'interessato, il secondo verbale d'audizione del 16 ottobre 2009, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sui risultati del esame dattiloscopico, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM del 23 novembre 2009, notificata all'interessato il 1° dicembre 2009 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'originale del dossier dell'UFM inoltrato al TAF il 10 dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-ressato ha dichiarato di essersi ripresentato con gli stessi motivi d'asilo già presentati durante la prima procedura d'asilo, ovvero per il timore di essere ucciso dalle autorità statali in loco, in quanto sarebbe fuggito da un carcere dopo esservi stato imprigionato perché avrebbe partecipato ad una manifestazione a l'H._______; che, inoltre, avrebbe chiesto nuovamente asilo in Svizzera, siccome non saprebbe dove andare, che, nella decisione del 23 novembre 2009, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, dalle risultanze dell'esame dattiloscopico, sarebbe emerso che il richiedente si era identificato in Germania come cittadino nigeriano e che a sostegno di tale identità avrebbe presentato un passaporto nigeriano, certificante l'identità di A._______ a I._______, di cui sarebbe stata trasmessa fotocopia alle autorità dell'UFM; che, in occasione del diritto di essere sentito, non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione plausibile limitandosi a negare ogni addebito e a confermare la propria origine cubana, ciò nonostante sarebbe accertata la sua mancanza di conoscenze in merito alla società cubana, l'incapacità di fornire alcun dettaglio in merito alla sua regione di provenienza e la scarsa conoscenza della lingua spagnola già emersa in occasione della prima domanda d'asilo, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigi-bile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la sua identità dichiarata nel corso della presente procedura d'asilo ed ha negato di aver presentato una domanda d'asilo in Germina in data 21 dicembre 2000 declinando le generalità di A._______, originario di I._______ (Nigeria); che, inoltre, l'UFM non gli avrebbe mostrato copia dei relativi documenti; che, infine, ha sostenuto che non potrebbe essere allontanato dalla Svizzera a causa dei suoi problemi agli occhi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul-lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'auto-rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudi-ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces-suali e del relativo anticipo, che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova, che, giusta l'art. 1a let. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210), che ai sensi dell'art. 32 al. 2 let. b LAsi incombe alle autorità svizzere in materia d'asilo di apportare la prova dell'inganno (GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176; GICRA 1996 n. 32 consid. 3a pag. 303); che tale prova, come dispone espressamente la suddetta norma legale, può essere apportata, segnatamente in base all'esame dattiloscopico che consiste nella presa di impronte digitali e di fotografie, che, nella fattispecie, è emerso dalle risultanze del esame dattilo-scopico del ricorrente che egli aveva presentato, in data 21 dicembre 2000, una domanda d'asilo in Germania sotto l'identità di A._______, originario di I._______ (Nigeria) (cfr. atto A 29/2), che, nell'ambito della sua prima e dell'attuale domanda d'asilo, oggetto della procedura in esame, egli si è presentato sotto il nome di D._______, originario e con ultimo domicilio fin dalla nascita a E._______, oppure a F._______, nella provincia di G._______ (Cuba) (cfr. verbali d'audizione del 29 febbraio 2008 pag. 1 e del 16 ottobre 2009 pagg. 1 e 2), che, concessogli il diritto di essere sentito sulle divergenze tra le sue dichiarazioni e la constatazione derivante dall'esame dattiloscopico, il ricorrente ha negato categoricamente di aver percorso una procedura d'asilo in Germania e le sue generalità nigeriane; che, inoltre, confron-tato con il fatto che egli si è identificato presso le autorità tedesce con un regolare passaporto nigeriano, egli ha dichiarato di non avere "nulla da dire"; che, peraltro, ha ribadito l'identità dichiarata e, infine, si è rifiutato di firmare il verbale (cfr. verbale d'audizione circa il diritto di essere sentito del 16 ottobre 2009 pagg. 1 e 2), che non soccorre l'insorgente la censura secondo cui l'UFM non gli avrebbe mostrato copia dei relativi documenti d'identità da lui usati in Germania, considerato che non ne ha mai richiesto la loro edizione; che, d'altronde nulla s'opporrebbe ad una tale richiesta sebbene non scosterebbe codesto Tribunale dal presente giudizio; che egli si è contraddetto dichiarando nella prima procedura d'asilo di essere stato domiciliato per ultimo a E._______, [...], mentre nella presente procedura d'asilo ha indicato di aver vissuto in un villaggio vicino a E._______, di nome F._______, senza fornire alcun indirizzo dettagliato (cfr. audizioni del 29 febbraio 2008 pag. 1 e del 16 ottobre 2009 pagg. 1 e 2); che, inoltre ed a titolo d'esempio, fra le varie domande postegli durante l'audizione del 29 febbraio 2009 sulle sue origini, egli non ha neanche saputo indicare il nome della provincia di cui fa parte E._______, nonostante abbia dichiarato di averci vissuto fin dalla nascita, oppure in un villaggio nelle vicinanze (cfr. verbale d'audizione del 29 febbraio 2009 pag. 2), che, infine, non v'è ragione di credere che l'identità del ricorrente sia quella presentata in questa sede, allorquando egli ha inequivoca-bilmente ingannato sulla sua identità, ritenuto che al di là delle varie contraddizioni, come risulta dagli atti, in occasione della sua proce-dura d'asilo in Germania, egli si era presentato con un passaporto nigeriano - con il nome di A._______ - (cfr. atto A 29/2), che il ricorrente non ha prodotto alcun documento suscettibile di provare l'identità allegata, che, in virtù di quanto precede, ne discende che l'UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come anche art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'inte-ressato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylver-fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecu-zione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'am-bito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-sibile, che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, non ha presentato alcun certificato medico idoneo a dimostrare il contrario circa i suoi problemi agli occhi, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allonta-namento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-teso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive sprovviste di probabi-lità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) J._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: