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D-7589/2009

D-7589/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-02 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), la richiedente ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 22 dicembre (...) [di seguito: verbale 1], rispettivamente del 7 e 11 agosto (...) [di seguito: verbale 2]) di essere cittadina eritrea di etnia (...) e religione (...), nata nel (...) da madre etiope e da padre eritreo. Ha affermato di essere vissuta in Etiopia e di aver frequentato le scuole fino all'età di (...) anni, quando, a causa di una gravidanza extraconiugale, sarebbe stata cacciata dalla casa famigliare e si sarebbe trasferita a B._______ (Etiopia), dove si sarebbe prostituita di nascosto per mantenere se stessa e sua figlia, alloggiando presso famigliari o amici. Nel (...), il padre ed i fratelli sarebbero stati espulsi in Eritrea e da allora non ne avrebbe più avuto notizia. Nel (...), a seguito di un ordine di espulsione verso l'Eritrea da parte delle autorità etiopi giacché di nazionalità eritrea, si sarebbe trasferita da sola in C._______ su consiglio dello zio materno, affidando la figlia alla madrina. Il suo soggiorno in detto Paese sarebbe durato (...) anni. Nel (...), a seguito dell'arresto in ragione della sua attività quale prostituta e delle violenze subite in carcere da parte di membri del corpo militare, avrebbe deciso di lasciare il C._______ per la D._______. A causa dell'entrata illegale in detto Paese, sarebbe stata imprigionata per (...) mesi e avrebbe dovuto offrire prestazioni sessuali ai responsabili della struttura carceraria. Approfittando di un'uscita concessale, sarebbe fuggita dal penitenziario ed avrebbe lasciato la D._______ unitamente ad un gruppo di persone a lei sconosciute. Dopo aver raggiunto la E._______ (Italia) in nave, avrebbe varcato illegalmente il confine svizzero il (...). La richiedente ha dichiarato di non volere fare ritorno in Etiopia per il timore di essere dapprima incarcerata e, successivamente, espulsa in Eritrea, rispettivamente di non potersi recare in detto Paese, in quanto vi regnerebbe la guerra e non vi conoscerebbe nessuno. Fino ad oggi, non ha presentato alcun documento di identità. B. Tramite decisione del 29 ottobre 2009, notificata all'interessata il 5 novembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 dicembre 2009, la richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, nonché dell'anticipo a copertura delle stesse. D. Tramite decisione incidentale del 15 dicembre 2009, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. E. Tramite risposta del 22 dicembre 2009, inviata per informazione all'insorgente il giorno seguente, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Con lettera del 18 marzo 2011, la ricorrente ha versato agli atti copia della carta d'identità eritrea del padre, con corrispettiva traduzione in italiano. G. Tramite decisione incidentale del 24 marzo 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità di prime cure a prendere posizione in merito al mezzo di prova inoltrato. H. Con risposta dell'11 aprile 2011, l'UFM ha confermato appieno la decisione impugnata e proposto la reiezione del ricorso.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui contro il richiedente l'asilo è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che lo stesso ha abbandonato in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM non ha contestato che la ricorrente sia nata in Etiopia da madre etiope e vi abbia vissuto prima di spostarsi in C._______. Ha ritenuto altresì che le sue dichiarazioni rilevanti in materia di asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le sue affermazioni in merito alla data in cui avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione ed al contenuto di quest'ultimo sarebbero vaghe e non circostanziate, al punto da lasciar dubitare che abbia personalmente vissuto quanto allegato. Anche per quanto attiene agli allegati problemi avuti con la famiglia a seguito della gravidanza, alla relazione avuta con l'ex-compagno, nonché all'incontro con la madrina di sua figlia ed alle informazioni attuali che ne disporrebbe in merito, le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione sarebbero sprovviste di elementi significativi tipici di un'esperienza vissuta. Ad esempio, sarebbe alquanto sconcertante che la ricorrente non conosca con precisione l'indirizzo preciso della figlia. In aggiunta, la versione secondo cui, nel (...), avrebbe ricevuto un ordine di espulsione, in cui le sarebbe stato intimato di recarsi in Eritrea, sarebbe contraria alla realtà dei fatti, ritenuto che le espulsioni di massa da parte delle autorità etiopi di persone di origine eritrea annunciatesi al "Kebele" sarebbero avvenute nel periodo tra il 1998 ed il 2001. Per quanto riguarda l'allegata nazionalità eritrea, l'UFM ha sottolineato come l'insorgente non abbia corroborato l'invocata origine eritrea del padre, limitandosi ad affermare che lo stesso proverrebbe da F._______ (Eritrea), senza tuttavia essere in grado di descrivere le particolarità della carta d'identità eritrea o del documento rilasciato a rifugiati eritrei. Inoltre, dato che secondo la legge sulla nazionalità etiope per trasmettere la nazionalità è sufficiente che anche solo uno dei genitori sia etiope e ritenuto che la madre dell'insorgente sarebbe, a detta di quest'ultima, etiope, la nazionalità della ricorrente più verosimile sarebbe quella etiope. In merito ai problemi che la richiedente ha preteso di aver vissuto in C._______, poi, l'UFM non ha ritenuto necessario esaminarne la verosimiglianza, non essendo gli stessi stati compiuti dall'autorità del suo Paese di provenienza. Infine, l'autorità di prime cure ha reputato l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 6 Nel gravame, la ricorrente ha ribadito di essere nata da madre etiope e padre eritreo. Ha contestato di essersi contraddetta in merito all'anno in cui avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione: le due date da lei indicate, ovvero il (...) ed il (...), difatti, non sarebbero in contrasto tra loro, ritenuto che il (...) corrisponderebbe al riferimento temporale secondo il calendario etiope. Inoltre, sebbene, da una parte, non abbia effettivamente indicato l'autorità che avrebbe emesso l'ordine di cui parola, dall'altra parte ne avrebbe riferito due volte il contenuto, ragione per cui l'affermazione dell'UFM, secondo cui non sarebbe stata in grado di riferire cosa vi fosse scritto sul documento, sarebbe errata. In aggiunta, non sarebbe contrario alla realtà dei fatti che la ricorrente abbia ricevuto tale ordine nel (...). Infatti, stando a quanto asserito dall'UFM, le espulsioni ordinate tra il 1998 ed il 2001 si sarebbero indirizzate unicamente a persone il cui indirizzo era noto alle autorità. In detto periodo, tuttavia, la ricorrente non avrebbe avuto dimora fissa e non sarebbe stata registrata ufficialmente presso alcun indirizzo. Dunque, l'ordine di espulsione non avrebbe potuto esserle consegnato. Peraltro, come trasparirebbe anche dalla frase citata dal poliziotto che le avrebbe consegnato il documento e riportata durante la seconda audizione, ossia "Jusqu'à présent, on ne t'a pas trouvée car tu n'avais pas d'adresse [...]", le autorità le avrebbero notificato il documento non appena avrebbero appreso il suo indirizzo, ovvero nel (...). Inoltre, sarebbe verosimile che l'autrice del gravame non abbia saputo produrre dettagli sull'Eritrea, ritenuto che non vi avrebbe mai vissuto e non vi intratterrebbe alcun contatto. Pertanto, sarebbe credibile che l'unica informazione che possa fornire sull'origine del padre sia quella relativa al suo luogo di nascita. A causa della lunga assenza dall'Etiopia, sarebbe verosimile che non conosca con esattezza l'indirizzo presso cui sua figlia vivrebbe con la madrina, tanto più che quest'ultima avrebbe costruito una casa in un luogo differente dal precedente domicilio. Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe da considerarsi ragionevolmente inesigibile, considerato che sarebbe una donna sola senza alcuna rete familiare in Patria. Suo padre ed i suoi due fratelli sarebbero stati espulsi in Eritrea. Inoltre, sarebbe poco probabile che possa fare affidamento sulla madre, visto che la stessa l'avrebbe cacciata da casa e vivrebbe ora con un nuovo compagno. Infine, in caso di rinvio in Etiopia, sarebbe esposta ad evidenti rischi, quali trattamenti inumani e degradanti simili a quelli già vissuti in passato e vietati dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

E. 7 A titolo preliminare, il Tribunale rileva che la cittadinanza etiope della madre della ricorrente è incontestata da entrambe le parti e che dagli atti non emergono elementi per dubitare della stessa in questa sede. Inoltre, l'art. 3 cpv. 1 della legge etiope sulla cittadinanza del 23 dicembre 2003 prevede l'acquisizione della nazionalità etiope per filiazione qualora anche solo un genitore sia etiope. Ne consegue che, essendo sua madre etiope, la ricorrente ha diritto a richiedere ed ottenere lei medesima la nazionalità etiope. Tale regola si applica anche per l'eventualità in cui l'insorgente dovesse effettivamente possedere, come pretende (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 pag. 3/D19), la nazionalità eritrea in ragione dell'origine eritrea di suo padre. Anche per tale costellazione, difatti, l'ordinamento giuridico etiope prevede la possibilità di riacquisire la cittadinanza etiope, rinunciando a quella eritrea (cfr. Sentenza D-4494/2006 del 23 settembre 2008 consid. 8.4.1-8.4.2). Non da ultimo, benché la definizione del termine "rifugiato" ai sensi dell'art. 3 LAsi includa non solo seri pregiudizi subiti nel Paese di origine, bensì anche quelli patiti nel Paese "di ultima provenienza", ovvero in cui il richiedente ha da ultimo soggiornato (nel senso di una permanenza di una certa durata e stabilità), detta norma ha l'obiettivo di proteggere e si applica unicamente a persone apolidi che, in altre parole, non dispongono di un Paese di origine a cui potere sollecitare protezione (cfr. Sentenza E-6642/2006 del 29 settembre 2009 consid. 6.4). Ne discende che l'Etiopia può essere considerata il Paese di origine della ricorrente e che l'esame dei motivi di asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento, come correttamente riconosciuto dall'autorità di prime cure, può essere effettuato unicamente con riferimento a detto Paese, escludendo l'Eritrea, il C._______ e la D._______. Pertanto, il mezzo di prova presentato in sede ricorsuale relativo al documento di identità del padre eritreo non è rilevante ai fini della presente procedura.

E. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 9.1 Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito all'allegata notifica da parte delle autorità etiopi di un ordine di espulsione verso l'Eritrea risultano essere inverosimili. Difatti, a prescindere dall'eventuale notifica o meno ancora nel (...) di ordini di espulsione nei confronti di persone di origine eritrea da parte delle autorità etiopi, il racconto dell'insorgente risulta contraddittorio ed estremamente vago su aspetti centrali. A guisa di esempio, l'autrice del gravame ha descritto la notifica dell'ordine da parte di un poliziotto presso il suo domicilio senza alcun dettaglio, limitandosi a riferire: "Mi hanno dato un pezzo di carta [...], ma non so chi me l'ha dato" (cfr. verbale 1 pag. 5), senza essere in grado di precisare quando la stessa sarebbe avvenuta, indicando dapprima un anno preciso, ma affermando poco dopo di non ricordarsene, rispettivamente, in una terza versione, riportando l'anno (...) (cfr. verbale 2 pag. 15/D191). Inoltre, non ha saputo riferire il nome ufficiale del documento consegnatole, descrivendolo quale mero foglio bianco munito di timbro (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 15/D190) e, richiamando quanto le avrebbe comunicato il poliziotto, rispettivamente il contenuto dell'ordine di espulsione, ha utilizzato espressioni stereotipate e non pienamente conformi tra loro, le quali lasciano dubitare, a differenza di quanto preteso nel gravame, che abbia vissuto personalmente quanto raccontato (cfr. ad esempio: "Siccome non sei di cittadinanza nostra, devi lasciare al più presto il Paese", cfr. verbale 1 pag. 5; "Tu dois quitter le pays, ce n'est pas chez toi ici", cfr. verbale 2 pag. 11/D143; "Jusqu'à présent, on ne t'a pas trouvée car tu n'avais pas d'adresse mais à partir de maintenant tu dois rassembler tes affaires, tu vas partir", cfr. ibidem pag. 12/D149). Peraltro, benché ne avesse avuto sia il tempo che la possibilità, durante l'audizione sui fatti non ha menzionato in alcun modo che le autorità l'avrebbero già ricercata in precedenza ma senza esito, come poi addotto durante la seconda audizione. Anche la versione secondo la quale non avrebbe mai letto attentamente l'ordine citato (cfr. ibidem pag. 15/D194), risulta incredibile considerate la portata e le conseguenze per la sua vita, rispettivamente ritenuto che si sarebbe consultata sull'accaduto e sul da farsi con lo zio materno (cfr. ibidem pag. 11/D143). In aggiunta, è del tutto inverosimile, vista l'importanza di tale gesto, che non abbia saputo indicare con precisione quanti giorni o settimane abbia atteso prima di partire per il C._______ ("une semaine, peut-être deux", cfr. ibidem pag. 15/D192). Nondimeno, il fatto di aver chiesto consiglio allo zio è stato sottaciuto completamente in sede di audizione sui fatti, cosa che risulta essere per lo meno sorprendente, giacché sarebbe stato lui a sconsigliarle il trasferimento in Eritrea, convincendola a partire per il C._______, ed organizzarle la prima tappa del viaggio (cfr. ibidem pagg. 12-13/D143 e 160). Anche per quanto attiene agli allegati problemi avuti con la famiglia a seguito della sua gravidanza, le dichiarazioni della ricorrente non sono verosimili. Difatti, a titolo esemplificativo, la versione secondo cui a causa del suo stato gravido sarebbe stata cacciata dalla casa famigliare e, di seguito, si sarebbe trasferita a B._______, dove avrebbe segretamente svolto l'attività di prostituta (cfr. verbale 2 pagg. 4, 7, 9, 11/D30, 72, 75, 82-83, 107, 111, 118-119 e 133), non ha trovato menzione alcuna durante la prima audizione, benché durante la stessa l'auditore avesse a più riprese offerto alla ricorrente la possibilità di esporre in maniera esaustiva i suoi motivi di asilo, rispettivamente i motivi per i quali sarebbe fuggita dall'Etiopia (cfr. verbale 1 pagg. 4-5). In particolare, udita per la prima volta, l'insorgente si è limitata a menzionare di avere interrotto gli studi dopo essere rimasta incinta e di avere successivamente vissuto presso i parenti della madre (cfr. ibidem pag. 2). Inoltre, ha esplicitamente dichiarato di non avere mai lavorato in Etiopia e di avere svolto l'attività di prostituta in C._______ (cfr. ibidem pag. 2). Peraltro, quando interpellata su attuali relazioni famigliari, ha indicato di non avere più reso visita alla madre perché questa, dopo la partenza di suo padre, avrebbe allacciato una relazione con un altro uomo (cfr. ibidem pag. 3), senza menzionare in alcun modo di essere stata cacciata da casa dalla stessa e dal resto della famiglia. Infine, le allegazioni ricorsuali (cfr. ricorso pagg. 3-4) non sono suscettibili di confutare la conclusione di inverosimiglianza.

E. 9.2 In virtù di quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa i presunti problemi sofferti in Etiopia non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi.

E. 9.3 Da ultimo, l'allegato mancato riconoscimento della figlia B. da parte dell'ex-compagno della ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pagg. 6 e 8/D64 e 88), oltre che non essere invocato in sede di ricorso, è palesemente irrilevante in materia di asilo.

E. 9.4 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.

E. 10 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21).

E. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione.

E. 11.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto e a differenza dell'assunto ricorsuale, né dalle dichiarazioni dell'insorgente, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui la medesima possa essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, lo stesso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 11.3 Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea si è, peraltro, conclusa con l'armistizio negoziato nel giugno 2000 per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana e la successiva firma, il 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, è giovane e con una formazione scolastica di (...) anni alle spalle, che ha terminato quando era (...) (cfr. verbale 2 pagg. 3-4/D18 e 28). Al contrario di quanto pretende far credere, non può essere escluso che non disponga di una rete sociale in Patria, ritenuto che vi ha vissuto fino all'età di (...) anni, che vi vivrebbero tuttora la (...), due (...), uno (...) (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 5/D46 e 50) e la (...) attualmente (...) (cfr. verbale 1 pag. 3) con la (...). (cfr. verbale 2 pag. 13/D170). Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la medesima di un adeguato reinserimento sociale nel sua Paese d'origine, tanto più che potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 11.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 12 In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.

E. 13.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente erano sprovviste di esito favorevole già al momento dell'inoltro del ricorso. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è respinto. 2.La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3.Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4.Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7589/2009 Sentenza del 2 agosto 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Gérald Bovier, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nata il (...), dichiaratasi cittadina eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 ottobre 2009 / N (...). Fatti: A. Il (...), la richiedente ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 22 dicembre (...) [di seguito: verbale 1], rispettivamente del 7 e 11 agosto (...) [di seguito: verbale 2]) di essere cittadina eritrea di etnia (...) e religione (...), nata nel (...) da madre etiope e da padre eritreo. Ha affermato di essere vissuta in Etiopia e di aver frequentato le scuole fino all'età di (...) anni, quando, a causa di una gravidanza extraconiugale, sarebbe stata cacciata dalla casa famigliare e si sarebbe trasferita a B._______ (Etiopia), dove si sarebbe prostituita di nascosto per mantenere se stessa e sua figlia, alloggiando presso famigliari o amici. Nel (...), il padre ed i fratelli sarebbero stati espulsi in Eritrea e da allora non ne avrebbe più avuto notizia. Nel (...), a seguito di un ordine di espulsione verso l'Eritrea da parte delle autorità etiopi giacché di nazionalità eritrea, si sarebbe trasferita da sola in C._______ su consiglio dello zio materno, affidando la figlia alla madrina. Il suo soggiorno in detto Paese sarebbe durato (...) anni. Nel (...), a seguito dell'arresto in ragione della sua attività quale prostituta e delle violenze subite in carcere da parte di membri del corpo militare, avrebbe deciso di lasciare il C._______ per la D._______. A causa dell'entrata illegale in detto Paese, sarebbe stata imprigionata per (...) mesi e avrebbe dovuto offrire prestazioni sessuali ai responsabili della struttura carceraria. Approfittando di un'uscita concessale, sarebbe fuggita dal penitenziario ed avrebbe lasciato la D._______ unitamente ad un gruppo di persone a lei sconosciute. Dopo aver raggiunto la E._______ (Italia) in nave, avrebbe varcato illegalmente il confine svizzero il (...). La richiedente ha dichiarato di non volere fare ritorno in Etiopia per il timore di essere dapprima incarcerata e, successivamente, espulsa in Eritrea, rispettivamente di non potersi recare in detto Paese, in quanto vi regnerebbe la guerra e non vi conoscerebbe nessuno. Fino ad oggi, non ha presentato alcun documento di identità. B. Tramite decisione del 29 ottobre 2009, notificata all'interessata il 5 novembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 dicembre 2009, la richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, nonché dell'anticipo a copertura delle stesse. D. Tramite decisione incidentale del 15 dicembre 2009, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. E. Tramite risposta del 22 dicembre 2009, inviata per informazione all'insorgente il giorno seguente, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Con lettera del 18 marzo 2011, la ricorrente ha versato agli atti copia della carta d'identità eritrea del padre, con corrispettiva traduzione in italiano. G. Tramite decisione incidentale del 24 marzo 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità di prime cure a prendere posizione in merito al mezzo di prova inoltrato. H. Con risposta dell'11 aprile 2011, l'UFM ha confermato appieno la decisione impugnata e proposto la reiezione del ricorso. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui contro il richiedente l'asilo è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che lo stesso ha abbandonato in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM non ha contestato che la ricorrente sia nata in Etiopia da madre etiope e vi abbia vissuto prima di spostarsi in C._______. Ha ritenuto altresì che le sue dichiarazioni rilevanti in materia di asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le sue affermazioni in merito alla data in cui avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione ed al contenuto di quest'ultimo sarebbero vaghe e non circostanziate, al punto da lasciar dubitare che abbia personalmente vissuto quanto allegato. Anche per quanto attiene agli allegati problemi avuti con la famiglia a seguito della gravidanza, alla relazione avuta con l'ex-compagno, nonché all'incontro con la madrina di sua figlia ed alle informazioni attuali che ne disporrebbe in merito, le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione sarebbero sprovviste di elementi significativi tipici di un'esperienza vissuta. Ad esempio, sarebbe alquanto sconcertante che la ricorrente non conosca con precisione l'indirizzo preciso della figlia. In aggiunta, la versione secondo cui, nel (...), avrebbe ricevuto un ordine di espulsione, in cui le sarebbe stato intimato di recarsi in Eritrea, sarebbe contraria alla realtà dei fatti, ritenuto che le espulsioni di massa da parte delle autorità etiopi di persone di origine eritrea annunciatesi al "Kebele" sarebbero avvenute nel periodo tra il 1998 ed il 2001. Per quanto riguarda l'allegata nazionalità eritrea, l'UFM ha sottolineato come l'insorgente non abbia corroborato l'invocata origine eritrea del padre, limitandosi ad affermare che lo stesso proverrebbe da F._______ (Eritrea), senza tuttavia essere in grado di descrivere le particolarità della carta d'identità eritrea o del documento rilasciato a rifugiati eritrei. Inoltre, dato che secondo la legge sulla nazionalità etiope per trasmettere la nazionalità è sufficiente che anche solo uno dei genitori sia etiope e ritenuto che la madre dell'insorgente sarebbe, a detta di quest'ultima, etiope, la nazionalità della ricorrente più verosimile sarebbe quella etiope. In merito ai problemi che la richiedente ha preteso di aver vissuto in C._______, poi, l'UFM non ha ritenuto necessario esaminarne la verosimiglianza, non essendo gli stessi stati compiuti dall'autorità del suo Paese di provenienza. Infine, l'autorità di prime cure ha reputato l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

6. Nel gravame, la ricorrente ha ribadito di essere nata da madre etiope e padre eritreo. Ha contestato di essersi contraddetta in merito all'anno in cui avrebbe ricevuto l'ordine di espulsione: le due date da lei indicate, ovvero il (...) ed il (...), difatti, non sarebbero in contrasto tra loro, ritenuto che il (...) corrisponderebbe al riferimento temporale secondo il calendario etiope. Inoltre, sebbene, da una parte, non abbia effettivamente indicato l'autorità che avrebbe emesso l'ordine di cui parola, dall'altra parte ne avrebbe riferito due volte il contenuto, ragione per cui l'affermazione dell'UFM, secondo cui non sarebbe stata in grado di riferire cosa vi fosse scritto sul documento, sarebbe errata. In aggiunta, non sarebbe contrario alla realtà dei fatti che la ricorrente abbia ricevuto tale ordine nel (...). Infatti, stando a quanto asserito dall'UFM, le espulsioni ordinate tra il 1998 ed il 2001 si sarebbero indirizzate unicamente a persone il cui indirizzo era noto alle autorità. In detto periodo, tuttavia, la ricorrente non avrebbe avuto dimora fissa e non sarebbe stata registrata ufficialmente presso alcun indirizzo. Dunque, l'ordine di espulsione non avrebbe potuto esserle consegnato. Peraltro, come trasparirebbe anche dalla frase citata dal poliziotto che le avrebbe consegnato il documento e riportata durante la seconda audizione, ossia "Jusqu'à présent, on ne t'a pas trouvée car tu n'avais pas d'adresse [...]", le autorità le avrebbero notificato il documento non appena avrebbero appreso il suo indirizzo, ovvero nel (...). Inoltre, sarebbe verosimile che l'autrice del gravame non abbia saputo produrre dettagli sull'Eritrea, ritenuto che non vi avrebbe mai vissuto e non vi intratterrebbe alcun contatto. Pertanto, sarebbe credibile che l'unica informazione che possa fornire sull'origine del padre sia quella relativa al suo luogo di nascita. A causa della lunga assenza dall'Etiopia, sarebbe verosimile che non conosca con esattezza l'indirizzo presso cui sua figlia vivrebbe con la madrina, tanto più che quest'ultima avrebbe costruito una casa in un luogo differente dal precedente domicilio. Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe da considerarsi ragionevolmente inesigibile, considerato che sarebbe una donna sola senza alcuna rete familiare in Patria. Suo padre ed i suoi due fratelli sarebbero stati espulsi in Eritrea. Inoltre, sarebbe poco probabile che possa fare affidamento sulla madre, visto che la stessa l'avrebbe cacciata da casa e vivrebbe ora con un nuovo compagno. Infine, in caso di rinvio in Etiopia, sarebbe esposta ad evidenti rischi, quali trattamenti inumani e degradanti simili a quelli già vissuti in passato e vietati dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). 7. A titolo preliminare, il Tribunale rileva che la cittadinanza etiope della madre della ricorrente è incontestata da entrambe le parti e che dagli atti non emergono elementi per dubitare della stessa in questa sede. Inoltre, l'art. 3 cpv. 1 della legge etiope sulla cittadinanza del 23 dicembre 2003 prevede l'acquisizione della nazionalità etiope per filiazione qualora anche solo un genitore sia etiope. Ne consegue che, essendo sua madre etiope, la ricorrente ha diritto a richiedere ed ottenere lei medesima la nazionalità etiope. Tale regola si applica anche per l'eventualità in cui l'insorgente dovesse effettivamente possedere, come pretende (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 pag. 3/D19), la nazionalità eritrea in ragione dell'origine eritrea di suo padre. Anche per tale costellazione, difatti, l'ordinamento giuridico etiope prevede la possibilità di riacquisire la cittadinanza etiope, rinunciando a quella eritrea (cfr. Sentenza D-4494/2006 del 23 settembre 2008 consid. 8.4.1-8.4.2). Non da ultimo, benché la definizione del termine "rifugiato" ai sensi dell'art. 3 LAsi includa non solo seri pregiudizi subiti nel Paese di origine, bensì anche quelli patiti nel Paese "di ultima provenienza", ovvero in cui il richiedente ha da ultimo soggiornato (nel senso di una permanenza di una certa durata e stabilità), detta norma ha l'obiettivo di proteggere e si applica unicamente a persone apolidi che, in altre parole, non dispongono di un Paese di origine a cui potere sollecitare protezione (cfr. Sentenza E-6642/2006 del 29 settembre 2009 consid. 6.4). Ne discende che l'Etiopia può essere considerata il Paese di origine della ricorrente e che l'esame dei motivi di asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento, come correttamente riconosciuto dall'autorità di prime cure, può essere effettuato unicamente con riferimento a detto Paese, escludendo l'Eritrea, il C._______ e la D._______. Pertanto, il mezzo di prova presentato in sede ricorsuale relativo al documento di identità del padre eritreo non è rilevante ai fini della presente procedura. 8. 8.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 8.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 9. 9.1. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito all'allegata notifica da parte delle autorità etiopi di un ordine di espulsione verso l'Eritrea risultano essere inverosimili. Difatti, a prescindere dall'eventuale notifica o meno ancora nel (...) di ordini di espulsione nei confronti di persone di origine eritrea da parte delle autorità etiopi, il racconto dell'insorgente risulta contraddittorio ed estremamente vago su aspetti centrali. A guisa di esempio, l'autrice del gravame ha descritto la notifica dell'ordine da parte di un poliziotto presso il suo domicilio senza alcun dettaglio, limitandosi a riferire: "Mi hanno dato un pezzo di carta [...], ma non so chi me l'ha dato" (cfr. verbale 1 pag. 5), senza essere in grado di precisare quando la stessa sarebbe avvenuta, indicando dapprima un anno preciso, ma affermando poco dopo di non ricordarsene, rispettivamente, in una terza versione, riportando l'anno (...) (cfr. verbale 2 pag. 15/D191). Inoltre, non ha saputo riferire il nome ufficiale del documento consegnatole, descrivendolo quale mero foglio bianco munito di timbro (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 15/D190) e, richiamando quanto le avrebbe comunicato il poliziotto, rispettivamente il contenuto dell'ordine di espulsione, ha utilizzato espressioni stereotipate e non pienamente conformi tra loro, le quali lasciano dubitare, a differenza di quanto preteso nel gravame, che abbia vissuto personalmente quanto raccontato (cfr. ad esempio: "Siccome non sei di cittadinanza nostra, devi lasciare al più presto il Paese", cfr. verbale 1 pag. 5; "Tu dois quitter le pays, ce n'est pas chez toi ici", cfr. verbale 2 pag. 11/D143; "Jusqu'à présent, on ne t'a pas trouvée car tu n'avais pas d'adresse mais à partir de maintenant tu dois rassembler tes affaires, tu vas partir", cfr. ibidem pag. 12/D149). Peraltro, benché ne avesse avuto sia il tempo che la possibilità, durante l'audizione sui fatti non ha menzionato in alcun modo che le autorità l'avrebbero già ricercata in precedenza ma senza esito, come poi addotto durante la seconda audizione. Anche la versione secondo la quale non avrebbe mai letto attentamente l'ordine citato (cfr. ibidem pag. 15/D194), risulta incredibile considerate la portata e le conseguenze per la sua vita, rispettivamente ritenuto che si sarebbe consultata sull'accaduto e sul da farsi con lo zio materno (cfr. ibidem pag. 11/D143). In aggiunta, è del tutto inverosimile, vista l'importanza di tale gesto, che non abbia saputo indicare con precisione quanti giorni o settimane abbia atteso prima di partire per il C._______ ("une semaine, peut-être deux", cfr. ibidem pag. 15/D192). Nondimeno, il fatto di aver chiesto consiglio allo zio è stato sottaciuto completamente in sede di audizione sui fatti, cosa che risulta essere per lo meno sorprendente, giacché sarebbe stato lui a sconsigliarle il trasferimento in Eritrea, convincendola a partire per il C._______, ed organizzarle la prima tappa del viaggio (cfr. ibidem pagg. 12-13/D143 e 160). Anche per quanto attiene agli allegati problemi avuti con la famiglia a seguito della sua gravidanza, le dichiarazioni della ricorrente non sono verosimili. Difatti, a titolo esemplificativo, la versione secondo cui a causa del suo stato gravido sarebbe stata cacciata dalla casa famigliare e, di seguito, si sarebbe trasferita a B._______, dove avrebbe segretamente svolto l'attività di prostituta (cfr. verbale 2 pagg. 4, 7, 9, 11/D30, 72, 75, 82-83, 107, 111, 118-119 e 133), non ha trovato menzione alcuna durante la prima audizione, benché durante la stessa l'auditore avesse a più riprese offerto alla ricorrente la possibilità di esporre in maniera esaustiva i suoi motivi di asilo, rispettivamente i motivi per i quali sarebbe fuggita dall'Etiopia (cfr. verbale 1 pagg. 4-5). In particolare, udita per la prima volta, l'insorgente si è limitata a menzionare di avere interrotto gli studi dopo essere rimasta incinta e di avere successivamente vissuto presso i parenti della madre (cfr. ibidem pag. 2). Inoltre, ha esplicitamente dichiarato di non avere mai lavorato in Etiopia e di avere svolto l'attività di prostituta in C._______ (cfr. ibidem pag. 2). Peraltro, quando interpellata su attuali relazioni famigliari, ha indicato di non avere più reso visita alla madre perché questa, dopo la partenza di suo padre, avrebbe allacciato una relazione con un altro uomo (cfr. ibidem pag. 3), senza menzionare in alcun modo di essere stata cacciata da casa dalla stessa e dal resto della famiglia. Infine, le allegazioni ricorsuali (cfr. ricorso pagg. 3-4) non sono suscettibili di confutare la conclusione di inverosimiglianza. 9.2. In virtù di quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa i presunti problemi sofferti in Etiopia non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi. 9.3. Da ultimo, l'allegato mancato riconoscimento della figlia B. da parte dell'ex-compagno della ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pagg. 6 e 8/D64 e 88), oltre che non essere invocato in sede di ricorso, è palesemente irrilevante in materia di asilo. 9.4. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.

10. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21). 11. 11.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 11.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto e a differenza dell'assunto ricorsuale, né dalle dichiarazioni dell'insorgente, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui la medesima possa essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, lo stesso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 11.3. Per quanto riguarda l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea si è, peraltro, conclusa con l'armistizio negoziato nel giugno 2000 per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana e la successiva firma, il 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, è giovane e con una formazione scolastica di (...) anni alle spalle, che ha terminato quando era (...) (cfr. verbale 2 pagg. 3-4/D18 e 28). Al contrario di quanto pretende far credere, non può essere escluso che non disponga di una rete sociale in Patria, ritenuto che vi ha vissuto fino all'età di (...) anni, che vi vivrebbero tuttora la (...), due (...), uno (...) (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 5/D46 e 50) e la (...) attualmente (...) (cfr. verbale 1 pag. 3) con la (...). (cfr. verbale 2 pag. 13/D170). Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la medesima di un adeguato reinserimento sociale nel sua Paese d'origine, tanto più che potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 11.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

12. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. 13.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 13.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente erano sprovviste di esito favorevole già al momento dell'inoltro del ricorso. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3.Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4.Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: