Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 6 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 30 ottobre 2007), d'essere espatriato [...] 2007 per evitare di dover deporre contro il direttore della ditta in cui lavorava, accusato d'evasione fiscale. Siccome avrebbe saputo dei brogli del direttore, avrebbe temuto le conseguenze di una deposizione, ossia d'essere ucciso dal suo direttore, o da persone da lui ingaggiate a tal fine, rispettivamente d'essere costretto dalla polizia a rilasciare dichiarazioni contrarie alla propria volontà. B. Il 7 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3 Ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 4.1 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 5 Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi lo stesso limitato a fornire al riguardo spiegazioni generiche e stereotipate. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti, perché prive di dettagli significativi, le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo ha altresì dichiarato nella prima audizione di non avere partecipato alla registrazione contabile inesatta, effettuata dal direttore della ditta, per poi asserire il contrario nella seconda audizione. L'UFM ha inoltre considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
E. 6 Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che ha consegnato il passaporto al passatore e che ha perso la carta d'identità. Fermo restando che non avrebbe più alcuno in Georgia, non gli sarebbe peraltro consentito, in quanto richiedente l'asilo, di prendere contatto con la rappresentanza del suo Paese d'origine. Fa inoltre valere che nel caso di specie si giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sono meritevoli d'approfondimento. In Georgia la giustizia "fai da te" sarebbe molto diffusa ed egli, per le ragioni indicate in corso di procedura di prima istanza, rischierebbe la sua vita.
E. 7 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).
E. 7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
E. 8 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto del 26 ottobre 2007 concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nella decisione impugnata rispettivamente nell'indice degli atti di causa dell'autorità inferiore che ha ricevuto (è stato peraltro nuovamente menzionato nella decisione incidentale del TAF dell'11 dicembre 2007). In assenza di specifiche censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è in sostanza confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF.
E. 9 Il TAF osserva, altresì, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 6 ottobre 2007. Le dichiarazioni secondo le quali avrebbe dovuto restituire il passaporto al passatore e avrebbe perso la sua carta d'identità risultano generiche e stereotipate. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova ancora rilevare, per sovrabbondanza, che nulla si oppone a che un richiedente l'asilo, contrariamente da quanto preteso dall'insorgente, prenda contatto con le autorità statali del suo Paese d'origine anche dopo l'inoltro della domanda d'asilo allorquando, come in casu, non fa valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
E. 10 Questo Tribunale rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che le autorità statali georgiane non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti rispettivamente che verrebbe forzato dalla polizia a rendere dichiarazioni contro la propria volontà nell'ambito dell'indicata procedura che sarebbe stata promossa contro il direttore della ditta in cui avrebbe lavorato. Peraltro, il ricorrente non ha accennato a un motivo sussumibile all'art. 3 LAsi che avrebbe determinato l'agire nei suoi confronti del direttore della ditta in cui avrebbe lavorato o della polizia. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 12.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.
E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.
E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 14 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 16 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 19 dicembre 2007, è computato con le spese processuali.
- Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte IV D-7536/2007/cac {T 0/2} Sentenza del 5 febbraio 2008 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione della giudice Marianne Teuscher cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 novembre 2007 / N. Fatti: A. Il 6 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 30 ottobre 2007), d'essere espatriato [...] 2007 per evitare di dover deporre contro il direttore della ditta in cui lavorava, accusato d'evasione fiscale. Siccome avrebbe saputo dei brogli del direttore, avrebbe temuto le conseguenze di una deposizione, ossia d'essere ucciso dal suo direttore, o da persone da lui ingaggiate a tal fine, rispettivamente d'essere costretto dalla polizia a rilasciare dichiarazioni contrarie alla propria volontà. B. Il 7 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. Ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 4. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.1 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi lo stesso limitato a fornire al riguardo spiegazioni generiche e stereotipate. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti, perché prive di dettagli significativi, le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo ha altresì dichiarato nella prima audizione di non avere partecipato alla registrazione contabile inesatta, effettuata dal direttore della ditta, per poi asserire il contrario nella seconda audizione. L'UFM ha inoltre considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 6. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che ha consegnato il passaporto al passatore e che ha perso la carta d'identità. Fermo restando che non avrebbe più alcuno in Georgia, non gli sarebbe peraltro consentito, in quanto richiedente l'asilo, di prendere contatto con la rappresentanza del suo Paese d'origine. Fa inoltre valere che nel caso di specie si giustifica l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sono meritevoli d'approfondimento. In Georgia la giustizia "fai da te" sarebbe molto diffusa ed egli, per le ragioni indicate in corso di procedura di prima istanza, rischierebbe la sua vita. 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto del 26 ottobre 2007 concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nella decisione impugnata rispettivamente nell'indice degli atti di causa dell'autorità inferiore che ha ricevuto (è stato peraltro nuovamente menzionato nella decisione incidentale del TAF dell'11 dicembre 2007). In assenza di specifiche censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è in sostanza confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF. 9. Il TAF osserva, altresì, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 6 ottobre 2007. Le dichiarazioni secondo le quali avrebbe dovuto restituire il passaporto al passatore e avrebbe perso la sua carta d'identità risultano generiche e stereotipate. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova ancora rilevare, per sovrabbondanza, che nulla si oppone a che un richiedente l'asilo, contrariamente da quanto preteso dall'insorgente, prenda contatto con le autorità statali del suo Paese d'origine anche dopo l'inoltro della domanda d'asilo allorquando, come in casu, non fa valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 10. Questo Tribunale rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che le autorità statali georgiane non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti rispettivamente che verrebbe forzato dalla polizia a rendere dichiarazioni contro la propria volontà nell'ambito dell'indicata procedura che sarebbe stata promossa contro il direttore della ditta in cui avrebbe lavorato. Peraltro, il ricorrente non ha accennato a un motivo sussumibile all'art. 3 LAsi che avrebbe determinato l'agire nei suoi confronti del direttore della ditta in cui avrebbe lavorato o della polizia. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 12.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 19 dicembre 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: