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D-7489/2008

D-7489/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 15 marzo 2008, l'interessato - dichiaratosi minorenne e cittadino ruandese di etnia "Hudi" - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 aprile e del 17 luglio 2008), di essere espatriato all'età di dieci o dodici anni - a seconda delle versioni - a causa della guerra nel suo Paese d'origine. Sarebbe andato prima in Tanzania, dove avrebbe trascorso due settimane o tre mesi, per poi recarsi in Uganda per due settimane, in Libano o direttamente in Turchia - a seconda delle versioni - dove avrebbe vissuto per tre anni ad B._______, prima di rientrare in patria, a C._______, nel (...) o nel (...). In tale occasione, sua sorella gli avrebbe detto che i loro genitori erano stati uccisi e di conseguenza, l'interessato avrebbe dovuto lasciare il Paese per essere al sicuro. Sarebbe rimasto a C._______ per sei giorni, o per cinque mesi, rinchiuso in una stanza, prima di intraprendere, a causa delle difficoltà di sopravvivenza e la mancanza di lavoro in patria, il viaggio verso l'Europa. B. L'8 maggio 2008, in seguito alla comunicazione del 10 aprile 2008 da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di D._______, la Commissione di tutoria regionale 4 (sede E._______) ha nominato all'interessato un curatore, al quale è stato assegnato il compito di rappresentare il minorenne nella procedura d'asilo in Svizzera (scritto agli atti; A18/2). C. Il 13 ottobre 2008, è stata effettuata un'analisi Lingua. Nel rapporto del 15 ottobre 2008, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa occidentale rispettivamente dei dialetti inglesi e della lingua francese) ha indicato che l'interessato parla la variante inglese dell'Africa occidentale, in uso in Nigeria ("pidgin english") ed ha escluso come luogo di socializzazione primario il Rwanda. D. Il 22 ottobre 2008, con scritto indirizzato al curatore, l'UFM ha conferito all'interessato il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. E. Il 14 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 24 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Il 27 novembre 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. H. Il 9 dicembre 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame, allegando come mezzo di prova della notifica al curatore del ricorrente dello scritto del 22 ottobre 2008 il documento postale "Track and Trace", mediante il quale figura la distribuzione dello scritto presso la casella postale dell'Ufficio del tutore ufficiale di D._______. I. Il 12 gennaio 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, ribadendo e sottolineando il mancato inoltro da parte del curatore della lettera dell'UFM del 22 ottobre 2008. J. Il 28 gennaio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 13 febbraio 2009 per esprimersi sullo scritto del 22 ottobre 2008 relativo all'esito della perizia sulla sua provenienza. K. Il 13 febbraio 2009, il ricorrente ha inoltrato la sua presa di posizione sulla perizia relativa alla sua provenienza, ribadendo di essere cittadino del Rwanda.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta in francese, lingua peraltro dell'audizione federale. In sede di ricorso, l'insorgente ha però utilizzato la lingua italiana (v. gravame), di modo che giusta l'art. 16 LAsi, la presente sentenza può essere redatta in italiano (anche lingua ufficiale del Cantone di attribuzione del ricorrente).

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Da tale rapporto emergerebbe con certezza che il luogo di socializzazione primario dell'interessato non sarebbe il Rwanda, ma la Nigeria. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'assoluta estraneità della realtà in Rwanda, della lingua nazionale del Paese e della geografia sarebbero un'ulteriore conferma che il ricorrente non è originario di tale Paese. Inoltre, egli non avrebbe risposto alla lettera dell'UFM, la quale lo invitava a prendere posizione sull'esito dell'esame Lingua. Infine, l'autorità inferiore ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine, la Nigeria.

E. 5.1 Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto gli allegati della decisione impugnata e dunque, di non essere in grado di rileggere le proprie dichiarazioni e fare un ricorso con cognizione di causa. Inoltre, ha affermato di non avere mai ricevuto lo scritto dell'UFM del 22 ottobre 2008 e di conseguenza non avere potuto prendere posizione sull'esito dell'esame Lingua. Sarebbe probabile che tale scritto sia stato inviato al suo curatore, il quale, però, non glielo avrebbe trasmesso. Infine, il ricorrente ha sottolineato di essere cittadino del Rwanda, ma di non avere passato molto tempo in tale Paese. Sarebbe dunque verosimile che egli non abbia profonde conoscenze del Paese e che la sua pronuncia sia diversa da quella tradizionalmente parlata. Di conseguenza, l'esame della sua provenienza sarebbe stato troppo frettoloso e la decisione impugnata si fonderebbe su un esame incompleto dei fatti rilevanti per la procedura d'asilo.

E. 5.2 Nella presa di posizione del 13 febbraio 2009, l'insorgente ha ribadito di essere cittadino del Rwanda. Avendo lasciato il suo Paese d'origine in tenera età, recandosi in Uganda, Tanzania, Libano e successivamente in Turchia sarebbe probabile che il suo inglese non suoni come quello di una persona nata e cresciuta in Rwanda. Infine, contesterebbe di essere cittadino nigeriano.

E. 6 Preliminarmente, il TAF osserva che l'articolo 17 cpv. 3 LAsi impone di designare al richiedente l'asilo minorenne non accompagnato una persona di fiducia. Tale obbligo deriva dal diritto d'essere sentito. La regola di cui all'art. 11 cpv. 3 PA - secondo cui, fintanto che la parte non revochi la procura, l'autorità comunica con il rappresentante - vale anche per i rappresentanti legali, quali il curatore del minorenne non accompagnato (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 23).

E. 6.1 Nel caso concreto, l'8 maggio 2008, l'autorità tutoria ha nominato al ricorrente un curatore, persona cognita di diritto ed idonea ad assumere gli interessi del minorenne non accompagnato nella procedura d'asilo (cfr. GICRA 2006 n. 14). Dagli atti di causa emerge che tale curatela non è stata ancora revocata e che quindi l'autorità inferiore era tenuta a comunicare direttamente con il curatore, in caso contrario le comunicazioni sarebbero state difettose (v. anche sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7079/2006 del 13 febbraio 2008 e D-7214/2006 del 24 giugno 2008).

E. 6.2 Nel gravame, il ricorrente fa valere di non avere né ricevuto gli allegati della decisione impugnata, né la lettera del 22 ottobre 2008, tramite la quale l'UFM aveva invitato il ricorrente ad esprimersi sull'esito dell'esame Lingua. Per quanto riguarda i verbali d'audizione allegati alla decisione impugnata e, incontestabilmente, regolarmente notificati al curatore, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto contattare quest'ultimo per farsi inviare ciò che riteneva non gli fosse stato trasmesso dallo stesso curatore. Inoltre, in relazione alla lettera dell'UFM del 22 ottobre 2008 in merito alla provenienza del ricorrente, va rilevato che dagli atti di causa in possesso di questo Tribunale risulta che la stessa sia stata correttamente notificata al curatore del ricorrente con plico raccomandato (cfr. foglio di recapito della Posta; agli atti). Per sovrabbondanza, questo Tribunale, tramite decisione incidentale del del 28 gennaio 2009, ha conferito all'insorgente il diritto di esprimersi sul contenuto dello scritto precedentemente citato. Tale inconveniente non ha comunque causato al ricorrente alcun pregiudizio e non lo ha impedito ad inoltrare un ricorso dinanzi a questo Tribunale nella forma (art. 52 PA) e nel termine (art. 50 PA) previsti dalla legge. In siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'autorità inferiore - come invece espresso nell'atto ricorsuale - di avere basato la propria decisione su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. graveme pag. 2), né di avere leso alcuna norma di diritto federale, né di avere accertato erroneamente i fatti giuridicamente rilevanti. La censura ricorsuale, secondo la quale l'insorgente non avrebbe né ricevuto gli allegati della decisione impugnata, né la lettera del 22 ottobre 2008, tramite la quale l'UFM aveva invitato il ricorrente ad esprimersi sull'esito dell'esame Lingua, non può quindi essere attribuita come errore all'autorità inferiore e va, manifestamente, respinta.

E. 7 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova.

E. 7.1 Questo Tribunale osserva che l'esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell'informazione giusta l'art. 12 lett. c PA (v. GICRA 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo. E' tuttavia consentito ammettere un inganno sull'identità solo allorquando l'esame Lingua consenta d'escludere inequivocabilmente che il richiedente l'asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).

E. 7.2 In merito allo svolgimento dell'esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell'esame ed alla facoltà d'esprimersi al riguardo, come esposto nel considerando 6.2 del presente giudizio, non v'è motivo per un intervento d'ufficio da parte del TAF a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Secondo l'esaminatore, la parlata inglese dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non soccorre l'insorgente la generica argomentazione ricorsuale secondo la quale avrebbe trascorso poco tempo della sua vita in Rwanda (cfr. gravame pag. 2). Vale infatti sottolineare che il ricorrente ha asserito di essere espatriato all'età di dieci o dodici anni (a seconda della versione), di avere frequentato le scuole in patria fino alla terza elementare (cfr. verbale di audizione del 2 aprile 2008 pag. 2) e di essere rientrato in Rwanda nel (...) o (...) per sei giorni (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 5) o per cinque mesi (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 2). Inoltre, considerati i periodi di soggiorno che il ricorrente afferma avere trascorso in Rwanda, la scarsità di conoscenze del Paese e della sua realtà confermano l'inverosimiglianza del suo racconto circa la sua provenienza. Peraltro, nemmeno in occasione del gravame nonché dello scritto del 13 febbraio 2009 il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione plausibile in relazione alle sue scarse conoscenze della lingua, della vita in Rwanda e della geografia locale così come evidenziate nella decisione impugnata. Infatti, le allegazioni di natura vaga e manifestamente generica non convincono questo Tribunale. Non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto Lingua del 15 ottobre 2008.

E. 8 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l'UFM ha considerato adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).

E. 10 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 11 Avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese.

E. 11.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.

E. 11.2 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 11.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 12 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 14 Peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) curatore del ricorrente (in copia) UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7489/2008 {T 0/2} Sentenza dell'11 giugno 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, dichiaratosi nato il (...) e cittadino ruandese, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 novembre 2008 / N (...). Fatti: A. Il 15 marzo 2008, l'interessato - dichiaratosi minorenne e cittadino ruandese di etnia "Hudi" - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 aprile e del 17 luglio 2008), di essere espatriato all'età di dieci o dodici anni - a seconda delle versioni - a causa della guerra nel suo Paese d'origine. Sarebbe andato prima in Tanzania, dove avrebbe trascorso due settimane o tre mesi, per poi recarsi in Uganda per due settimane, in Libano o direttamente in Turchia - a seconda delle versioni - dove avrebbe vissuto per tre anni ad B._______, prima di rientrare in patria, a C._______, nel (...) o nel (...). In tale occasione, sua sorella gli avrebbe detto che i loro genitori erano stati uccisi e di conseguenza, l'interessato avrebbe dovuto lasciare il Paese per essere al sicuro. Sarebbe rimasto a C._______ per sei giorni, o per cinque mesi, rinchiuso in una stanza, prima di intraprendere, a causa delle difficoltà di sopravvivenza e la mancanza di lavoro in patria, il viaggio verso l'Europa. B. L'8 maggio 2008, in seguito alla comunicazione del 10 aprile 2008 da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di D._______, la Commissione di tutoria regionale 4 (sede E._______) ha nominato all'interessato un curatore, al quale è stato assegnato il compito di rappresentare il minorenne nella procedura d'asilo in Svizzera (scritto agli atti; A18/2). C. Il 13 ottobre 2008, è stata effettuata un'analisi Lingua. Nel rapporto del 15 ottobre 2008, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese parlata nell'Africa occidentale rispettivamente dei dialetti inglesi e della lingua francese) ha indicato che l'interessato parla la variante inglese dell'Africa occidentale, in uso in Nigeria ("pidgin english") ed ha escluso come luogo di socializzazione primario il Rwanda. D. Il 22 ottobre 2008, con scritto indirizzato al curatore, l'UFM ha conferito all'interessato il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. E. Il 14 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 24 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Il 27 novembre 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. H. Il 9 dicembre 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame, allegando come mezzo di prova della notifica al curatore del ricorrente dello scritto del 22 ottobre 2008 il documento postale "Track and Trace", mediante il quale figura la distribuzione dello scritto presso la casella postale dell'Ufficio del tutore ufficiale di D._______. I. Il 12 gennaio 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, ribadendo e sottolineando il mancato inoltro da parte del curatore della lettera dell'UFM del 22 ottobre 2008. J. Il 28 gennaio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 13 febbraio 2009 per esprimersi sullo scritto del 22 ottobre 2008 relativo all'esito della perizia sulla sua provenienza. K. Il 13 febbraio 2009, il ricorrente ha inoltrato la sua presa di posizione sulla perizia relativa alla sua provenienza, ribadendo di essere cittadino del Rwanda. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta in francese, lingua peraltro dell'audizione federale. In sede di ricorso, l'insorgente ha però utilizzato la lingua italiana (v. gravame), di modo che giusta l'art. 16 LAsi, la presente sentenza può essere redatta in italiano (anche lingua ufficiale del Cantone di attribuzione del ricorrente). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame Lingua, il ricorrente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Da tale rapporto emergerebbe con certezza che il luogo di socializzazione primario dell'interessato non sarebbe il Rwanda, ma la Nigeria. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'assoluta estraneità della realtà in Rwanda, della lingua nazionale del Paese e della geografia sarebbero un'ulteriore conferma che il ricorrente non è originario di tale Paese. Inoltre, egli non avrebbe risposto alla lettera dell'UFM, la quale lo invitava a prendere posizione sull'esito dell'esame Lingua. Infine, l'autorità inferiore ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine, la Nigeria. 5. 5.1 Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto gli allegati della decisione impugnata e dunque, di non essere in grado di rileggere le proprie dichiarazioni e fare un ricorso con cognizione di causa. Inoltre, ha affermato di non avere mai ricevuto lo scritto dell'UFM del 22 ottobre 2008 e di conseguenza non avere potuto prendere posizione sull'esito dell'esame Lingua. Sarebbe probabile che tale scritto sia stato inviato al suo curatore, il quale, però, non glielo avrebbe trasmesso. Infine, il ricorrente ha sottolineato di essere cittadino del Rwanda, ma di non avere passato molto tempo in tale Paese. Sarebbe dunque verosimile che egli non abbia profonde conoscenze del Paese e che la sua pronuncia sia diversa da quella tradizionalmente parlata. Di conseguenza, l'esame della sua provenienza sarebbe stato troppo frettoloso e la decisione impugnata si fonderebbe su un esame incompleto dei fatti rilevanti per la procedura d'asilo. 5.2 Nella presa di posizione del 13 febbraio 2009, l'insorgente ha ribadito di essere cittadino del Rwanda. Avendo lasciato il suo Paese d'origine in tenera età, recandosi in Uganda, Tanzania, Libano e successivamente in Turchia sarebbe probabile che il suo inglese non suoni come quello di una persona nata e cresciuta in Rwanda. Infine, contesterebbe di essere cittadino nigeriano. 6. Preliminarmente, il TAF osserva che l'articolo 17 cpv. 3 LAsi impone di designare al richiedente l'asilo minorenne non accompagnato una persona di fiducia. Tale obbligo deriva dal diritto d'essere sentito. La regola di cui all'art. 11 cpv. 3 PA - secondo cui, fintanto che la parte non revochi la procura, l'autorità comunica con il rappresentante - vale anche per i rappresentanti legali, quali il curatore del minorenne non accompagnato (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 23). 6.1 Nel caso concreto, l'8 maggio 2008, l'autorità tutoria ha nominato al ricorrente un curatore, persona cognita di diritto ed idonea ad assumere gli interessi del minorenne non accompagnato nella procedura d'asilo (cfr. GICRA 2006 n. 14). Dagli atti di causa emerge che tale curatela non è stata ancora revocata e che quindi l'autorità inferiore era tenuta a comunicare direttamente con il curatore, in caso contrario le comunicazioni sarebbero state difettose (v. anche sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7079/2006 del 13 febbraio 2008 e D-7214/2006 del 24 giugno 2008). 6.2 Nel gravame, il ricorrente fa valere di non avere né ricevuto gli allegati della decisione impugnata, né la lettera del 22 ottobre 2008, tramite la quale l'UFM aveva invitato il ricorrente ad esprimersi sull'esito dell'esame Lingua. Per quanto riguarda i verbali d'audizione allegati alla decisione impugnata e, incontestabilmente, regolarmente notificati al curatore, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto contattare quest'ultimo per farsi inviare ciò che riteneva non gli fosse stato trasmesso dallo stesso curatore. Inoltre, in relazione alla lettera dell'UFM del 22 ottobre 2008 in merito alla provenienza del ricorrente, va rilevato che dagli atti di causa in possesso di questo Tribunale risulta che la stessa sia stata correttamente notificata al curatore del ricorrente con plico raccomandato (cfr. foglio di recapito della Posta; agli atti). Per sovrabbondanza, questo Tribunale, tramite decisione incidentale del del 28 gennaio 2009, ha conferito all'insorgente il diritto di esprimersi sul contenuto dello scritto precedentemente citato. Tale inconveniente non ha comunque causato al ricorrente alcun pregiudizio e non lo ha impedito ad inoltrare un ricorso dinanzi a questo Tribunale nella forma (art. 52 PA) e nel termine (art. 50 PA) previsti dalla legge. In siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'autorità inferiore - come invece espresso nell'atto ricorsuale - di avere basato la propria decisione su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. graveme pag. 2), né di avere leso alcuna norma di diritto federale, né di avere accertato erroneamente i fatti giuridicamente rilevanti. La censura ricorsuale, secondo la quale l'insorgente non avrebbe né ricevuto gli allegati della decisione impugnata, né la lettera del 22 ottobre 2008, tramite la quale l'UFM aveva invitato il ricorrente ad esprimersi sull'esito dell'esame Lingua, non può quindi essere attribuita come errore all'autorità inferiore e va, manifestamente, respinta. 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 7.1 Questo Tribunale osserva che l'esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell'informazione giusta l'art. 12 lett. c PA (v. GICRA 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo. E' tuttavia consentito ammettere un inganno sull'identità solo allorquando l'esame Lingua consenta d'escludere inequivocabilmente che il richiedente l'asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 7.2 In merito allo svolgimento dell'esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell'esame ed alla facoltà d'esprimersi al riguardo, come esposto nel considerando 6.2 del presente giudizio, non v'è motivo per un intervento d'ufficio da parte del TAF a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Secondo l'esaminatore, la parlata inglese dell'interessato presenta le caratteristiche dell'inglese parlato in Africa occidentale e, segnatamente, in Nigeria. In tale ambito, non soccorre l'insorgente la generica argomentazione ricorsuale secondo la quale avrebbe trascorso poco tempo della sua vita in Rwanda (cfr. gravame pag. 2). Vale infatti sottolineare che il ricorrente ha asserito di essere espatriato all'età di dieci o dodici anni (a seconda della versione), di avere frequentato le scuole in patria fino alla terza elementare (cfr. verbale di audizione del 2 aprile 2008 pag. 2) e di essere rientrato in Rwanda nel (...) o (...) per sei giorni (cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2008 pag. 5) o per cinque mesi (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 2). Inoltre, considerati i periodi di soggiorno che il ricorrente afferma avere trascorso in Rwanda, la scarsità di conoscenze del Paese e della sua realtà confermano l'inverosimiglianza del suo racconto circa la sua provenienza. Peraltro, nemmeno in occasione del gravame nonché dello scritto del 13 febbraio 2009 il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione plausibile in relazione alle sue scarse conoscenze della lingua, della vita in Rwanda e della geografia locale così come evidenziate nella decisione impugnata. Infatti, le allegazioni di natura vaga e manifestamente generica non convincono questo Tribunale. Non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto Lingua del 15 ottobre 2008. 8. Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l'UFM ha considerato adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 11. Avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese. 11.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 11.2 In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 11.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) curatore del ricorrente (in copia) UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: