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D-734/2013

D-734/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-734/2013 Sentenza del 18 febbraio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 / N [...]. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione del 16 gennaio 2013, notificata all'interessato il 5 febbraio 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia e costatando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; che con ricorso, inoltrato in data 12 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il ricorrente è insorto contro detta decisione; che il 15 febbraio 2013 l'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribunale; che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di asilo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 15 Regolamento Dublino II, nonché art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che dalle dichiarazioni dell'interessato è emerso che esso sarebbe espatriato dall'Eritrea giungendo in Italia nel marzo del 2003; che in tale Paese avrebbe chiesto asilo; che, a seguito della sua domanda di asilo, avrebbe ottenuto nel 2005 un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari; che avrebbe quindi vissuto in tale Nazione sino al 2012 (cfr. verbale di audizione del 12 dicembre 2012, pag. 4 e 6); che le risultanze ottenute dalla consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" hanno confermato che il ricorrente ha inoltrato domanda di asilo in Italia il 21 marzo 2003 a B._______ (Italia) ed il 23 ottobre 2003 a C._______ (Italia) (cfr. atti A4/1 e A5/2); che, il 28 dicembre 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II, volta alla ripresa a carico del richiedente (cfr. Atti A14/6 e A15/6); che tali autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza (cfr. Atti A16/1 e A17/2); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata; che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250 e sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che nel ricorso l'insorgente sostiene che in Italia non sarebbero garantite, per i richiedenti l'asilo, le condizioni di esistenza degna per un essere umano; che, ancora, vi sarebbe il rischio di trattamenti inumani e degradanti; che, oltretutto, in Svizzera vivrebbero la propria compagna D._______ (di seguito D._______) e la figlia nata il 4 luglio 2012; che quest'ultime avrebbero ottenuto asilo in Svizzera; che, pertanto, l'UFM avrebbe dovuto trattare la propria domanda di asilo per evitare di separarlo dalla propria famiglia; che il ricorrente non ha saputo fornire indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento; che, quindi, il ricorrente non ha potuto inficiare tale presunzione; che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); che, infatti, il Tribunale osserva che in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che, oltretutto, il ricorrente ha affermato di aver vissuto in Italia dal 2003 al 2012; che, inoltre, dal 2005 avrebbe ottenuto un valido permesso di soggiorno; che l'insorgente ha anche ammesso di avere lavorato in Italia tra il 2005 ed il 2010 (cfr. verbale di audizione del 12 dicembre 2012, pag. 6); che, per quanto concerne l'asserita relazione sentimentale, il Tribunale osserva innanzitutto che agli atti non risulta la benché minima prova della stessa; che, oltretutto, nel corso dell'audizione l'insorgente ha affermato che tale relazione sarebbe iniziata nel settembre del 2011 e che avrebbe trascorso una sola settimana con D._______; che, esclusa la citata settimana, esso non avrebbe mai vissuto insieme ad D._______; che, infatti, l'avrebbe rivista unicamente nel giugno del 2012; che, per di più, esso non sarebbe certo di essere il padre della bimba, ritenuto che si sarebbe unicamente fidato di quanto affermato da D._______; che, infine, l'insorgente non avrebbe riconosciuto la bambina (cfr. verbale di audizione del 12 dicembre 2012, pag. 3) che, visto quanto sopra, non vi sono gli estremi per considerare l'asserita relazione sentimentale come stabile ai sensi dell'art. 2 lett. i del Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, non vi sono motivi per cui l'UFM avrebbe dovuto trattare la domanda di asilo dell'insorgente in deroga alla competenza dello Stato italiano; che non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'insorgente, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento in Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM confermata; che le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: