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D-5734/2014

D-5734/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino eritreo, ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera in data 30 novembre 2012. A.b Con decisone del 16 gennaio 2013 l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi (tenore del suddetto articolo: RU 2006 4745). A.c Con sentenza D-734/2013 del 18 febbraio 2013 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso contro la summenzionata decisione dell'UFM. B. Con scritto del 5 giugno 2014, il medesimo ha presentato in forma scritta una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha allegato di essere ritornato in Svizzera e di aver richiesto nuovamente asilo poiché qui vivrebbero la moglie B._______ - sposata con rito religioso il 25 novembre 2012 - e la loro figlia C._______. A suo dire, le stesse - riconosciute quali rifugiate e a beneficio dell'asilo in Svizzera - avrebbero bisogno del sostegno del richiedente a causa del decesso del figlio D._______ avvenuto il 18 maggio 2014 all'età di appena quattro mesi. Con scritto del 17 giugno 2014, B._______ ha affermato che per lei e la loro figlia la presenza ed il sostegno del marito in Svizzera sarebbe fondamentale per superare la morte del figlio e per ricostruire un futuro migliore per tutta la famiglia. Ella ha pure allegato la notifica di nascita dei figli D._______ e C._______, l'atto di morte di D._______, così come i risultati di un test del DNA che attesterebbe che A._______ è con una probabilità del 99.9999722083% il padre di C._______. C. Con scritto del 31 luglio 2014 - ritornato il 20 agosto 2014 all'UFM con la menzione "non ritirato" - l'UFM ha accordato al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31). D. Con decisione del 22 settembre 2014, entrata in possesso del richiedente il 30 settembre 2014 (cfr. allegazione ricorsuale), ma notificata all'interessato dall'autorità competente del cantone E._______ solamente il 9 ottobre 2014 (cfr. atto B21/5), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda di asilo del medesimo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'UFM ha constatato che l'Italia sarebbe stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che da accertamenti eseguiti il richiedente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in tale Paese. Le autorità italiane in data (...) settembre 2014 avrebbero dato il loro consenso alla riammissione del richiedente. Pertanto, giusta l'art. 25 cpv. 2 PA, la Svizzera potrebbe accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o di accertamento dell'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio verso lo Stato di origine o di ultima residenza, soltanto nel caso in cui il richiedente potrebbe far valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non potrebbe essere provato qualora uno Stato terzo abbia già concesso una protezione contro le persecuzioni. Ciò sarebbe il caso nella fattispecie poiché l'interessato in Italia sarebbe al beneficio della protezione sussidiaria e potrebbe dunque farvi rientro senza temere un respingimento nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). Per il che, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo conformemente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per quanto attiene al rinvio dalla Svizzera, l'UFM ha considerato che, come già indicato nella prima domanda d'asilo, l'art. 2 let. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013, [di seguito: Regolamento Dublino III]) preciserebbe che per "familiare" va inteso il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile. Nella fattispecie, il matrimonio con B._______ non sarebbe stato riconosciuto ufficialmente e non sussisterebbero indizi attestanti la presenza di una relazione stabile e duratura avendo essi trascorso insieme unicamente una settimana in Sudan nel settembre 2011. A titolo abbondanziale ha poi rilevato che il riconoscimento della figlia e la prova che lui ne sarebbe il padre biologico, non sarebbero elementi sufficienti, soprattutto poiché vista la sua tenera età quest'ultima dipenderebbe principalmente dalla madre con la quale avrebbe vissuto sin dalla nascita. Infine, il fatto che la compagna e la figlia siano state riconosciute come rifugiate in Svizzera permetterebbe loro di viaggiare e di recarsi in Italia per rendergli visita e pertanto, non sussisterebbe una violazione dell'unità famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 7 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 ottobre 2014) il richiedente è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la domanda d'asilo del ricorrente sia esaminata in Svizzera, nonché ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale ha prodotto un certificato medico dell'Ospedale regionale di F._______ del 2 ottobre 2014 rilasciato dalla Dr.ssa G._______. L'insorgente - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - contesta in primo luogo l'assenza di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA dovuta al fatto ch'egli beneficerebbe già della protezione sussidiaria in Italia. In effetti, il ricorrente potrebbe far legittimamente valere un interesse degno di protezione che sarebbe quello di poter restare in Svizzera accanto alla moglie e alla figlia, considerata soprattutto la particolare circostanza della morte di un figlio. Dal certificato rilasciato dalla Dr.ssa G._______ risulterebbe che, dopo il decesso di D._______, la presenza del ricorrente accanto alla famiglia sarebbe fondamentale per lo sviluppo di C._______ in quanto egli garantirebbe un equilibrio psichico all'intera famiglia e la separazione del padre dalla figlia non potrebbe che nuocere allo sviluppo psicoaffettivo della bambina. Pertanto, contrariamente all'avviso dell'UFM, il ricorrente potrebbe sicuramente far valere un interesse degno di protezione all'accertamento della qualità di rifugiato ovvero all'accertamento di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia. In secondo luogo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento e il richiamo fatto dall'UFM all'art. 2 lett. g del Regolamento Dublino, il ricorrente rileva che, qualora il Regolamento Dublino fosse applicabile nella fattispecie, la relazione tra lui e la moglie sarebbe da considerare come una relazione stabile. La nascita del loro secondo figlio dimostrerebbe che la relazione durerebbe nel tempo malgrado il fatto che il ricorrente non potrebbe vivere stabilmente con la famiglia. Inoltre, occorrerebbe considerare che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM potrebbe decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulterebbe che il trattamento della domanda d'asilo sarebbe di competenza di un altro Stato. Nella fattispecie, tale clausola umanitaria troverebbe applicazione per la necessità del ricorrente di poter restare accanto alla sua famiglia. In conclusione, la decisione avversata si fonderebbe su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per il che andrebbe annullata e gli atti di causa restituiti all'autorità inferiore affinché approfondisca la questione del rinvio in Italia. F. Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. G. Con osservazioni del 23 ottobre 2014, trasmesse al ricorrente con facoltà di esprimersi in merito, l'UFM rileva che l'intenzione del richiedente di venire in Svizzera e depositare una nuova domanda d'asilo, andrebbe collocata prima della morte del figlio D._______ in quanto egli si sarebbe presentato al Centro di registrazione e di procedura di H._______ in data 9 maggio 2014. Egli non potrebbe poi prevalersi dell'art. 8 CEDU poiché la relazione con B._______, non essendo sposati, non potrebbe essere considerata come stabile ed effettivamente vissuta. Per quel che concerne la figlia C._______ inoltre, egli non l'avrebbe ancora riconosciuta ufficialmente e, come confermato dal certificato medico dell'Ospedale regionale di F._______ del 2 ottobre 2014, fino all'età di quasi due anni quest'ultima non avrebbe praticamente mai vissuto con il padre eccetto da novembre 2012 a febbraio 2013. Pertanto, neppure la relazione fra l'interessato e la figlia andrebbe definita come stabile ed effettivamente vissuta. Infine, ribadisce che la compagna e la loro figlia potrebbero viaggiare legalmente all'estero, rendendogli visita in Italia. H. Con replica del 12 novembre 2014, trasmessa all'UFM con possibilità di esprimersi in merito, l'insorgente conferma le conclusioni ricorsuali ed allega l'istanza di accertamento della paternità che il rappresentante legale della figlia avrebbe presentato davanti alla Pretura di F._______. Il mancato riconoscimento della figlia da parte del padre non sarebbe infatti dovuto ad una mancanza di volontà da parte dello stesso, bensì all'impossibilità di presentare la documentazione richiesta dallo stato civile per il riconoscimento di paternità. I. Con duplica del 3 dicembre 2014, trasmessa al ricorrente con facoltà di esprimersi, l'UFM osserva che il riconoscimento della paternità di A._______ sulla figlia C._______ non modificherebbe la situazione in quanto la relazione vissuta dall'interessato con la figlia non potrebbe comunque essere ritenuta stabile ed effettivamente vissuta. J. Con osservazioni del 19 dicembre 2014, trasmesse all'autorità inferiore con facoltà di esprimersi, l'insorgente osserva in primo luogo che la sua paternità sarebbe stata accertata - e non riconosciuta - unicamente con decisione del 19 novembre 2014 e l'autorità parentale su C._______ sarebbe stata attribuita ad entrambi i genitori congiuntamente. Inoltre, il fatto di non aver vissuto ininterrottamente con la figlia non sarebbe dipeso dal ricorrente, ma dall'impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera ed egli, dalla nascita della figlia, non avrebbe peraltro mai mancato di tenere contatti o renderle visita. Infine, l'affermazione secondo cui l'allontanamento del ricorrente sarebbe giustificato dal fatto che la figlia dipenderebbe principalmente dalla madre vista la sua tenera età non sarebbe conforme ai principi espressi dalla Convenzione sui diritti del fanciullo che proteggerebbe l'interesse superiore del fanciullo ed esigerebbe che esso cresca con entrambi i genitori. In conclusione, la relazione con la figlia potrebbe essere definita stabile ed effettivamente vissuta. La moglie sarebbe poi nuovamente incinta di un figlio dell'insorgente. K. Con osservazioni del 22 gennaio 2015, trasmesse al ricorrente con facoltà di esprimersi, l'autorità inferiore rileva che l'accertamento della paternità del ricorrente nei confronti della figlia C._______ e la disposizione dell'autorità parentale congiunta sulla stessa non sarebbero fatti in alcun modo suscettibili di modificare la decisione dell'autorità poiché il ricorrente e la compagna non avrebbero mai vissuto una vita comune nel Paese d'origine e come già anche ritenuto nella sentenza del Tribunale concernente la prima procedura d'asilo del richiedente, la relazione con la compagna non potrebbe essere considerata stabile e la separazione dalla figlia sarebbe ammissibile. L'accertamento della paternità inoltre, non avrebbe nessuna influenza sul fatto che la relazione fra il ricorrente e la figlia sia o meno stabile ed effettivamente vissuta. Pertanto, l'art. 8 CEDU rimarrebbe inapplicabile nella fattispecie. Inoltre, non potrebbe neppure far valere di intrattenere una relazione stabile e vissuta con il figlio che nascerà a marzo. Infine, le regole ordinarie del diritto degli stranieri inerenti al ricongiungimento famigliare non potrebbero essere aggirate tramite l'introduzione di una domanda d'asilo. Nel caso in disamina, egli non avrebbe addotto alcun motivo d'asilo, ma solo la volontà di ricongiungersi con la compagna e la figlia. La SEM propone dunque nuovamente la reiezione del gravame. L. Con scritto del 13 febbraio 2015, l'insorgente riconferma le conclusioni ricorsuali e sottolinea il fatto che per la Convenzione sui diritti del fanciullo in tutte le decisioni rese da autorità amministrative e giudiziarie, l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere salvaguardato. Nella fattispecie, la presenza del ricorrente sarebbe fondamentale per garantire un equilibrio dello sviluppo psichico della figlia C._______, soprattutto dopo i drammatici fatti accaduti alla famiglia. M. In data (...) 2015 è nato il figlio I._______, il quale è stato incluso nella qualità di rifugiato della madre B._______ e al quale è stato concesso asilo in Svizzera. N. Con ordinanza del 30 giugno 2016 il ricorrente è stato invitato, entro il 14 luglio 2016, a fornire al Tribunale delle informazioni dettagliate circa l'educazione dei figli, l'esercizio dell'autorità parentale congiunta, lo svolgimento di un'attività lucrativa e l'alloggio, così come sulla richiesta alle competenti autorità cantonali tendente al rilascio di un permesso di soggiorno. O. Con scritto del 14 luglio 2016 l'insorgente indica che, unitamente alla compagna con la quale eserciterebbe l'autorità parentale, egli si occuperebbe attivamente dell'educazione dei figli accompagnandoli a scuola o al parco. Tutta la famiglia vivrebbe poi congiuntamente nella stessa economia domestica. Né il ricorrente, né la compagna svolgerebbero un'attività lavorativa. L'insorgente parteciperebbe tuttavia ai programmi occupazionali rivolti ai richiedenti l'asilo. Infine, non avrebbe richiesto un permesso di soggiorno alle competenti autorità cantonali in quanto non soddisferebbe le condizioni di ottenimento ai sensi dell'art. 44 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Invero, il ricorrente e la compagna non sarebbero sposati civilmente, ella non eserciterebbe alcuna attività lavorativa ed entrambi beneficerebbero di prestazioni assistenziali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Per questi Stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 3.2 Nel caso che ci riguarda, in data 9 settembre 2014, l'Italia ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto al beneficio della "protezione sussidiaria" con relativo permesso di soggiorno (cfr. atto B15/1). Pertanto, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, non avendo il ricorrente né contestato di essere al beneficio della "protezione sussidiaria" né fatto valere di rischiare di essere rinviato in Eritrea - mettendo quindi in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Italia, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Inoltre, tale interesse non può essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo (cfr. tra le altre: sentenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008 pag. 10, D-6106/2008 del 9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.1.1). Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora, come nel caso di specie, in Svizzera vivano parenti prossimi del richiedente.

E. 3.3 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Su questo punto, il ricorso non merita quindi tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 4 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.

E. 4.1 Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). La suddetta giurisprudenza prevede che seppure gli art. 8 CEDU e 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 3 consid. 3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata).

E. 4.2 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d). Inoltre, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9a). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a).

E. 4.3 Nel caso in disamina, il richiedente non dispone né di un permesso di dimora, né di un permesso di domicilio e non ha neppure un diritto - dedotto dalla legislazione sugli stranieri - al rilascio di un tale permesso. È pertanto necessario esaminare, a titolo pregiudiziale, se il ricorrente ha, di massima, un diritto derivante dall'art. 8 CEDU.

E. 4.3.1 L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per ciò che è della relazione tra i genitori ed i figli, va rilevato che ai sensi della giurisprudenza, un riconoscimento di paternità è un fatto che potrebbe potenzialmente costituire il fondamento di un diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU a titolo di ricongiungimento familiare alla rovescia a condizione che il genitore intrattenga con il figlio che ha il diritto di presenza assicurato in Svizzera una relazione familiare intatta ed effettiva (DTAF 2013/37 consid. 4.5 e relativi riferimenti).

E. 4.3.2 Nel caso che ci occupa, l'insorgente ha conosciuto la compagna B._______ in Sudan a settembre 2011 dove hanno coabitato una settimana. In questa occasione ella è rimasta incinta della loro primogenita C._______. Il ricorrente ha poi fatto ritorno in Italia, mentre B._______ è giunta in Svizzera e ha depositato domanda d'asilo. Con decisione dell'UFM del 1° febbraio 2012 ella ha ricevuto l'asilo e dispone ora di un permesso B. Il (...) 2012 è nata C._______, anch'ella a beneficio dell'asilo e di un permesso di dimora. L'insorgente, venuto a conoscenza della presenza della compagna in Svizzera e della nascita di sua figlia, ha cercato di ristabilire i contatti entrando in Svizzera e depositando una prima domanda d'asilo. Nel corso di tale procedura d'asilo il ricorrente ha coabitato per alcuni mesi con B._______ e C._______ prima di essere trasferito in Italia in applicazione del regolamento Dublino (cfr. sentenza D-734/2013). Nuovamente in stato interessante, ella ha dato alla luce il loro figlio D._______ il (...) 2014. A seguito di questo avvenimento, l'interessato ha nuovamente raggiunto la famiglia in Svizzera e il 5 giungo 2014 ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. Da questo momento coabita con i famigliari. Poco tempo dopo, il figlio D._______ è deceduto. La presenza dell'interessato è stata fondamentale per superare questo tragico avvenimento garantendo l'equilibrio psichico della famiglia e riequilibrando la vita quotidiana (cfr. certificato medico del 2 ottobre 2014 dell'ospedale regionale di F._______). Il (...) 2015 è nato I._______, loro terzo figlio, anch'egli incluso nell'asilo della madre ed al beneficio di un permesso di dimora. Per quanto attiene alla figlia C._______, la paternità dell'insorgente è stata accertata con decisione della Pretura di F._______ del 19 novembre 2014 e l'autorità parentale sulla bambina è stata attribuita ad entrambi i genitori congiuntamente. Inoltre, l'insorgente vive congiuntamente alla figlia (ed alla compagna) e si occupa della bambina e del fratello accompagnandoli a scuola o al parco (cfr. osservazioni del 14 luglio 2016).

E. 4.3.3 Di conseguenza, disponendo la compagna ed i due figli di un permesso di dimora, essi hanno un diritto di residenza certo in Svizzera e, di massima, il ricorrente può prevalersi di un diritto derivante dall'art. 8 CEDU. Tuttavia, l'analisi concreta di questo diritto - compresa l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra l'insorgente, la compagna e i figli - nonché dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, non risulta più essere di competenza dello scrivente Tribunale, bensì delle autorità cantonali di polizia degli stranieri.

E. 4.4 Tuttavia, non avendo ancora il ricorrente sollecitato le autorità cantonali in questo senso, le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera non sono adempiute e la decisione impugnata va, su questo punto, confermata (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9a; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Di conseguenza, può essere preteso dall'insorgente e dalla compagna che si rivolgano alle competenti autorità cantonali di polizia degli stranieri, inoltrino un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora, rispettivamente una procedura di ricongiungimento familiare e che l'interessato attenda l'esito di tale procedura in Italia. Invero, la distanza dalla compagna e dai figli non risulta essere particolarmente grande - essendo l'Italia uno Stato limitrofo - e soltanto momentanea, ammesso che la procedura cantonale si concluda positivamente. Il ricorrente potrà comunque mantenere i contatti con i famigliari in questo lasso di tempo. A ciò si aggiunge inoltre il fatto che le richieste dell'insorgente non tendono al trattamento della sua - per altro già evasa in Italia - domanda d'asilo, bensì al ricongiungimento familiare. L'interessato ha iniziato una seconda procedura d'asilo in Svizzera unicamente con lo scopo di ottenere la riunificazione con la famiglia ed il Tribunale rammenta che la procedura d'asilo non ha come fino quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr (cfr. sentenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1; D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4).

E. 5 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti).

E. 5.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 5.1.1 Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Inoltre, come visto sopra, l'Italia è stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri in cui si ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di non-refoulement ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti.

E. 5.1.2 Come visto sopra (cfr. supra consid. 4), la competenza per determinare se il trasferimento dell'interessato in Italia è compatibile con il diritto derivante dall'art. 8 CEDU non risulta essere dello scrivente Tribunale bensì delle autorità cantonali di polizia degli stranieri, che dovranno essere sollecitate dall'insorgente.

E. 5.1.3 In conclusione, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 5.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 5.3 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 6 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla casa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5734/2014 Sentenza del 7 novembre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 settembre 2014 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino eritreo, ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera in data 30 novembre 2012. A.b Con decisone del 16 gennaio 2013 l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi (tenore del suddetto articolo: RU 2006 4745). A.c Con sentenza D-734/2013 del 18 febbraio 2013 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso contro la summenzionata decisione dell'UFM. B. Con scritto del 5 giugno 2014, il medesimo ha presentato in forma scritta una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha allegato di essere ritornato in Svizzera e di aver richiesto nuovamente asilo poiché qui vivrebbero la moglie B._______ - sposata con rito religioso il 25 novembre 2012 - e la loro figlia C._______. A suo dire, le stesse - riconosciute quali rifugiate e a beneficio dell'asilo in Svizzera - avrebbero bisogno del sostegno del richiedente a causa del decesso del figlio D._______ avvenuto il 18 maggio 2014 all'età di appena quattro mesi. Con scritto del 17 giugno 2014, B._______ ha affermato che per lei e la loro figlia la presenza ed il sostegno del marito in Svizzera sarebbe fondamentale per superare la morte del figlio e per ricostruire un futuro migliore per tutta la famiglia. Ella ha pure allegato la notifica di nascita dei figli D._______ e C._______, l'atto di morte di D._______, così come i risultati di un test del DNA che attesterebbe che A._______ è con una probabilità del 99.9999722083% il padre di C._______. C. Con scritto del 31 luglio 2014 - ritornato il 20 agosto 2014 all'UFM con la menzione "non ritirato" - l'UFM ha accordato al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31). D. Con decisione del 22 settembre 2014, entrata in possesso del richiedente il 30 settembre 2014 (cfr. allegazione ricorsuale), ma notificata all'interessato dall'autorità competente del cantone E._______ solamente il 9 ottobre 2014 (cfr. atto B21/5), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda di asilo del medesimo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'UFM ha constatato che l'Italia sarebbe stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che da accertamenti eseguiti il richiedente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in tale Paese. Le autorità italiane in data (...) settembre 2014 avrebbero dato il loro consenso alla riammissione del richiedente. Pertanto, giusta l'art. 25 cpv. 2 PA, la Svizzera potrebbe accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o di accertamento dell'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio verso lo Stato di origine o di ultima residenza, soltanto nel caso in cui il richiedente potrebbe far valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non potrebbe essere provato qualora uno Stato terzo abbia già concesso una protezione contro le persecuzioni. Ciò sarebbe il caso nella fattispecie poiché l'interessato in Italia sarebbe al beneficio della protezione sussidiaria e potrebbe dunque farvi rientro senza temere un respingimento nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). Per il che, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo conformemente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per quanto attiene al rinvio dalla Svizzera, l'UFM ha considerato che, come già indicato nella prima domanda d'asilo, l'art. 2 let. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013, [di seguito: Regolamento Dublino III]) preciserebbe che per "familiare" va inteso il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile. Nella fattispecie, il matrimonio con B._______ non sarebbe stato riconosciuto ufficialmente e non sussisterebbero indizi attestanti la presenza di una relazione stabile e duratura avendo essi trascorso insieme unicamente una settimana in Sudan nel settembre 2011. A titolo abbondanziale ha poi rilevato che il riconoscimento della figlia e la prova che lui ne sarebbe il padre biologico, non sarebbero elementi sufficienti, soprattutto poiché vista la sua tenera età quest'ultima dipenderebbe principalmente dalla madre con la quale avrebbe vissuto sin dalla nascita. Infine, il fatto che la compagna e la figlia siano state riconosciute come rifugiate in Svizzera permetterebbe loro di viaggiare e di recarsi in Italia per rendergli visita e pertanto, non sussisterebbe una violazione dell'unità famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 7 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 ottobre 2014) il richiedente è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la domanda d'asilo del ricorrente sia esaminata in Svizzera, nonché ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale ha prodotto un certificato medico dell'Ospedale regionale di F._______ del 2 ottobre 2014 rilasciato dalla Dr.ssa G._______. L'insorgente - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - contesta in primo luogo l'assenza di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA dovuta al fatto ch'egli beneficerebbe già della protezione sussidiaria in Italia. In effetti, il ricorrente potrebbe far legittimamente valere un interesse degno di protezione che sarebbe quello di poter restare in Svizzera accanto alla moglie e alla figlia, considerata soprattutto la particolare circostanza della morte di un figlio. Dal certificato rilasciato dalla Dr.ssa G._______ risulterebbe che, dopo il decesso di D._______, la presenza del ricorrente accanto alla famiglia sarebbe fondamentale per lo sviluppo di C._______ in quanto egli garantirebbe un equilibrio psichico all'intera famiglia e la separazione del padre dalla figlia non potrebbe che nuocere allo sviluppo psicoaffettivo della bambina. Pertanto, contrariamente all'avviso dell'UFM, il ricorrente potrebbe sicuramente far valere un interesse degno di protezione all'accertamento della qualità di rifugiato ovvero all'accertamento di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia. In secondo luogo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento e il richiamo fatto dall'UFM all'art. 2 lett. g del Regolamento Dublino, il ricorrente rileva che, qualora il Regolamento Dublino fosse applicabile nella fattispecie, la relazione tra lui e la moglie sarebbe da considerare come una relazione stabile. La nascita del loro secondo figlio dimostrerebbe che la relazione durerebbe nel tempo malgrado il fatto che il ricorrente non potrebbe vivere stabilmente con la famiglia. Inoltre, occorrerebbe considerare che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM potrebbe decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulterebbe che il trattamento della domanda d'asilo sarebbe di competenza di un altro Stato. Nella fattispecie, tale clausola umanitaria troverebbe applicazione per la necessità del ricorrente di poter restare accanto alla sua famiglia. In conclusione, la decisione avversata si fonderebbe su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per il che andrebbe annullata e gli atti di causa restituiti all'autorità inferiore affinché approfondisca la questione del rinvio in Italia. F. Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. G. Con osservazioni del 23 ottobre 2014, trasmesse al ricorrente con facoltà di esprimersi in merito, l'UFM rileva che l'intenzione del richiedente di venire in Svizzera e depositare una nuova domanda d'asilo, andrebbe collocata prima della morte del figlio D._______ in quanto egli si sarebbe presentato al Centro di registrazione e di procedura di H._______ in data 9 maggio 2014. Egli non potrebbe poi prevalersi dell'art. 8 CEDU poiché la relazione con B._______, non essendo sposati, non potrebbe essere considerata come stabile ed effettivamente vissuta. Per quel che concerne la figlia C._______ inoltre, egli non l'avrebbe ancora riconosciuta ufficialmente e, come confermato dal certificato medico dell'Ospedale regionale di F._______ del 2 ottobre 2014, fino all'età di quasi due anni quest'ultima non avrebbe praticamente mai vissuto con il padre eccetto da novembre 2012 a febbraio 2013. Pertanto, neppure la relazione fra l'interessato e la figlia andrebbe definita come stabile ed effettivamente vissuta. Infine, ribadisce che la compagna e la loro figlia potrebbero viaggiare legalmente all'estero, rendendogli visita in Italia. H. Con replica del 12 novembre 2014, trasmessa all'UFM con possibilità di esprimersi in merito, l'insorgente conferma le conclusioni ricorsuali ed allega l'istanza di accertamento della paternità che il rappresentante legale della figlia avrebbe presentato davanti alla Pretura di F._______. Il mancato riconoscimento della figlia da parte del padre non sarebbe infatti dovuto ad una mancanza di volontà da parte dello stesso, bensì all'impossibilità di presentare la documentazione richiesta dallo stato civile per il riconoscimento di paternità. I. Con duplica del 3 dicembre 2014, trasmessa al ricorrente con facoltà di esprimersi, l'UFM osserva che il riconoscimento della paternità di A._______ sulla figlia C._______ non modificherebbe la situazione in quanto la relazione vissuta dall'interessato con la figlia non potrebbe comunque essere ritenuta stabile ed effettivamente vissuta. J. Con osservazioni del 19 dicembre 2014, trasmesse all'autorità inferiore con facoltà di esprimersi, l'insorgente osserva in primo luogo che la sua paternità sarebbe stata accertata - e non riconosciuta - unicamente con decisione del 19 novembre 2014 e l'autorità parentale su C._______ sarebbe stata attribuita ad entrambi i genitori congiuntamente. Inoltre, il fatto di non aver vissuto ininterrottamente con la figlia non sarebbe dipeso dal ricorrente, ma dall'impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera ed egli, dalla nascita della figlia, non avrebbe peraltro mai mancato di tenere contatti o renderle visita. Infine, l'affermazione secondo cui l'allontanamento del ricorrente sarebbe giustificato dal fatto che la figlia dipenderebbe principalmente dalla madre vista la sua tenera età non sarebbe conforme ai principi espressi dalla Convenzione sui diritti del fanciullo che proteggerebbe l'interesse superiore del fanciullo ed esigerebbe che esso cresca con entrambi i genitori. In conclusione, la relazione con la figlia potrebbe essere definita stabile ed effettivamente vissuta. La moglie sarebbe poi nuovamente incinta di un figlio dell'insorgente. K. Con osservazioni del 22 gennaio 2015, trasmesse al ricorrente con facoltà di esprimersi, l'autorità inferiore rileva che l'accertamento della paternità del ricorrente nei confronti della figlia C._______ e la disposizione dell'autorità parentale congiunta sulla stessa non sarebbero fatti in alcun modo suscettibili di modificare la decisione dell'autorità poiché il ricorrente e la compagna non avrebbero mai vissuto una vita comune nel Paese d'origine e come già anche ritenuto nella sentenza del Tribunale concernente la prima procedura d'asilo del richiedente, la relazione con la compagna non potrebbe essere considerata stabile e la separazione dalla figlia sarebbe ammissibile. L'accertamento della paternità inoltre, non avrebbe nessuna influenza sul fatto che la relazione fra il ricorrente e la figlia sia o meno stabile ed effettivamente vissuta. Pertanto, l'art. 8 CEDU rimarrebbe inapplicabile nella fattispecie. Inoltre, non potrebbe neppure far valere di intrattenere una relazione stabile e vissuta con il figlio che nascerà a marzo. Infine, le regole ordinarie del diritto degli stranieri inerenti al ricongiungimento famigliare non potrebbero essere aggirate tramite l'introduzione di una domanda d'asilo. Nel caso in disamina, egli non avrebbe addotto alcun motivo d'asilo, ma solo la volontà di ricongiungersi con la compagna e la figlia. La SEM propone dunque nuovamente la reiezione del gravame. L. Con scritto del 13 febbraio 2015, l'insorgente riconferma le conclusioni ricorsuali e sottolinea il fatto che per la Convenzione sui diritti del fanciullo in tutte le decisioni rese da autorità amministrative e giudiziarie, l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere salvaguardato. Nella fattispecie, la presenza del ricorrente sarebbe fondamentale per garantire un equilibrio dello sviluppo psichico della figlia C._______, soprattutto dopo i drammatici fatti accaduti alla famiglia. M. In data (...) 2015 è nato il figlio I._______, il quale è stato incluso nella qualità di rifugiato della madre B._______ e al quale è stato concesso asilo in Svizzera. N. Con ordinanza del 30 giugno 2016 il ricorrente è stato invitato, entro il 14 luglio 2016, a fornire al Tribunale delle informazioni dettagliate circa l'educazione dei figli, l'esercizio dell'autorità parentale congiunta, lo svolgimento di un'attività lucrativa e l'alloggio, così come sulla richiesta alle competenti autorità cantonali tendente al rilascio di un permesso di soggiorno. O. Con scritto del 14 luglio 2016 l'insorgente indica che, unitamente alla compagna con la quale eserciterebbe l'autorità parentale, egli si occuperebbe attivamente dell'educazione dei figli accompagnandoli a scuola o al parco. Tutta la famiglia vivrebbe poi congiuntamente nella stessa economia domestica. Né il ricorrente, né la compagna svolgerebbero un'attività lavorativa. L'insorgente parteciperebbe tuttavia ai programmi occupazionali rivolti ai richiedenti l'asilo. Infine, non avrebbe richiesto un permesso di soggiorno alle competenti autorità cantonali in quanto non soddisferebbe le condizioni di ottenimento ai sensi dell'art. 44 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Invero, il ricorrente e la compagna non sarebbero sposati civilmente, ella non eserciterebbe alcuna attività lavorativa ed entrambi beneficerebbero di prestazioni assistenziali. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti). 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Per questi Stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi). 3.2 Nel caso che ci riguarda, in data 9 settembre 2014, l'Italia ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto al beneficio della "protezione sussidiaria" con relativo permesso di soggiorno (cfr. atto B15/1). Pertanto, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, non avendo il ricorrente né contestato di essere al beneficio della "protezione sussidiaria" né fatto valere di rischiare di essere rinviato in Eritrea - mettendo quindi in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Italia, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Inoltre, tale interesse non può essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo (cfr. tra le altre: sentenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008 pag. 10, D-6106/2008 del 9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.1.1). Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora, come nel caso di specie, in Svizzera vivano parenti prossimi del richiedente. 3.3 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Su questo punto, il ricorso non merita quindi tutela e la decisione impugnata va confermata.

4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 4.1 Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). La suddetta giurisprudenza prevede che seppure gli art. 8 CEDU e 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 3 consid. 3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). 4.2 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d). Inoltre, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9a). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a). 4.3 Nel caso in disamina, il richiedente non dispone né di un permesso di dimora, né di un permesso di domicilio e non ha neppure un diritto - dedotto dalla legislazione sugli stranieri - al rilascio di un tale permesso. È pertanto necessario esaminare, a titolo pregiudiziale, se il ricorrente ha, di massima, un diritto derivante dall'art. 8 CEDU. 4.3.1 L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per ciò che è della relazione tra i genitori ed i figli, va rilevato che ai sensi della giurisprudenza, un riconoscimento di paternità è un fatto che potrebbe potenzialmente costituire il fondamento di un diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU a titolo di ricongiungimento familiare alla rovescia a condizione che il genitore intrattenga con il figlio che ha il diritto di presenza assicurato in Svizzera una relazione familiare intatta ed effettiva (DTAF 2013/37 consid. 4.5 e relativi riferimenti). 4.3.2 Nel caso che ci occupa, l'insorgente ha conosciuto la compagna B._______ in Sudan a settembre 2011 dove hanno coabitato una settimana. In questa occasione ella è rimasta incinta della loro primogenita C._______. Il ricorrente ha poi fatto ritorno in Italia, mentre B._______ è giunta in Svizzera e ha depositato domanda d'asilo. Con decisione dell'UFM del 1° febbraio 2012 ella ha ricevuto l'asilo e dispone ora di un permesso B. Il (...) 2012 è nata C._______, anch'ella a beneficio dell'asilo e di un permesso di dimora. L'insorgente, venuto a conoscenza della presenza della compagna in Svizzera e della nascita di sua figlia, ha cercato di ristabilire i contatti entrando in Svizzera e depositando una prima domanda d'asilo. Nel corso di tale procedura d'asilo il ricorrente ha coabitato per alcuni mesi con B._______ e C._______ prima di essere trasferito in Italia in applicazione del regolamento Dublino (cfr. sentenza D-734/2013). Nuovamente in stato interessante, ella ha dato alla luce il loro figlio D._______ il (...) 2014. A seguito di questo avvenimento, l'interessato ha nuovamente raggiunto la famiglia in Svizzera e il 5 giungo 2014 ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. Da questo momento coabita con i famigliari. Poco tempo dopo, il figlio D._______ è deceduto. La presenza dell'interessato è stata fondamentale per superare questo tragico avvenimento garantendo l'equilibrio psichico della famiglia e riequilibrando la vita quotidiana (cfr. certificato medico del 2 ottobre 2014 dell'ospedale regionale di F._______). Il (...) 2015 è nato I._______, loro terzo figlio, anch'egli incluso nell'asilo della madre ed al beneficio di un permesso di dimora. Per quanto attiene alla figlia C._______, la paternità dell'insorgente è stata accertata con decisione della Pretura di F._______ del 19 novembre 2014 e l'autorità parentale sulla bambina è stata attribuita ad entrambi i genitori congiuntamente. Inoltre, l'insorgente vive congiuntamente alla figlia (ed alla compagna) e si occupa della bambina e del fratello accompagnandoli a scuola o al parco (cfr. osservazioni del 14 luglio 2016). 4.3.3 Di conseguenza, disponendo la compagna ed i due figli di un permesso di dimora, essi hanno un diritto di residenza certo in Svizzera e, di massima, il ricorrente può prevalersi di un diritto derivante dall'art. 8 CEDU. Tuttavia, l'analisi concreta di questo diritto - compresa l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra l'insorgente, la compagna e i figli - nonché dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, non risulta più essere di competenza dello scrivente Tribunale, bensì delle autorità cantonali di polizia degli stranieri. 4.4 Tuttavia, non avendo ancora il ricorrente sollecitato le autorità cantonali in questo senso, le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera non sono adempiute e la decisione impugnata va, su questo punto, confermata (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9a; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Di conseguenza, può essere preteso dall'insorgente e dalla compagna che si rivolgano alle competenti autorità cantonali di polizia degli stranieri, inoltrino un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora, rispettivamente una procedura di ricongiungimento familiare e che l'interessato attenda l'esito di tale procedura in Italia. Invero, la distanza dalla compagna e dai figli non risulta essere particolarmente grande - essendo l'Italia uno Stato limitrofo - e soltanto momentanea, ammesso che la procedura cantonale si concluda positivamente. Il ricorrente potrà comunque mantenere i contatti con i famigliari in questo lasso di tempo. A ciò si aggiunge inoltre il fatto che le richieste dell'insorgente non tendono al trattamento della sua - per altro già evasa in Italia - domanda d'asilo, bensì al ricongiungimento familiare. L'interessato ha iniziato una seconda procedura d'asilo in Svizzera unicamente con lo scopo di ottenere la riunificazione con la famiglia ed il Tribunale rammenta che la procedura d'asilo non ha come fino quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr (cfr. sentenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1; D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4).

5. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti). 5.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.1.1 Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Inoltre, come visto sopra, l'Italia è stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri in cui si ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di non-refoulement ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti. 5.1.2 Come visto sopra (cfr. supra consid. 4), la competenza per determinare se il trasferimento dell'interessato in Italia è compatibile con il diritto derivante dall'art. 8 CEDU non risulta essere dello scrivente Tribunale bensì delle autorità cantonali di polizia degli stranieri, che dovranno essere sollecitate dall'insorgente. 5.1.3 In conclusione, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr). 5.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 5.3 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

6. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla casa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: