Asilo (altro)
Sachverhalt
A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 ottobre 2007 ed è stato udito il 15 ed il 23 ottobre 2007. Ha dichiarato, per ciò che qui interessa, d'essere espatriato il [...] 2005 e d'avere soggiornato dapprima in B._______, poi in C._______ ed infine in D._______ (nella E._______ solo per quattro giorni) prima di raggiungere la Svizzera. Per contro, non sarebbe mai stato in Francia. B. Il 18 ottobre 2007, le autorità francesi hanno comunicato a quelle svizzere d'essere disposte a riammettere sul loro territorio l'interessato (atto A8/3 dell'incarto dell'autorità inferiore). Quest'ultimo, interrogato al riguardo, ha affermato di non essere mai stato in Francia, Paese in cui non saprebbe dove potere vivere (cfr. verbale d'audizione del 23 ottobre 2007). C. Il 26 ottobre 2007, l'UFM ha pronunciato una decisione incidentale d'allontanamento preventivo dell'interessato verso la Francia, siccome possibile, ragionevolmente esigibile e lecita (art. 42 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). D. Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato, personalmente, un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione incidentale resa dall'UFM. E. Il 30 ottobre 2007, il TAF ha accolto - il ricorso apparendo manifestamente fondato - la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Inoltre, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. F. Il 2 novembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è pertanto motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
E. 3 Questo Tribunale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem).
E. 4 Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che dalle informazioni in suo possesso risulta che il ricorrente è stato respinto in Francia il 15 giugno 2007 e rimesso alle autorità di detto Paese. La negazione da parte dell'insorgente di un precedente soggiorno in Francia costituisce una mancanza di collaborazione. Ne consegue la presunzione di un soggiorno di qualche tempo nel vicino Paese transalpino. Inoltre, l'esecuzione del menzionato allontanamento preventivo non espone il ricorrente né a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. Infine, la Francia si è dichiarata disposta a riammettere l'interessato sul loro territorio.
E. 5 Nel gravame, il ricorrente contesta d'avere un qualsivoglia rapporto con la Francia e che si possa affermare che egli abbia trascorso un tempo imprecisato in detto Paese. Fa valere che non sussistono le condizioni per un allontanamento preventivo.
E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM reputa che non v'è alcuna valida ragione per ritenere che l'insorgente non abbia soggiornato per un periodo indeterminato in Francia o che non disponga di legami importanti con il suddetto Paese. In particolare, l'inattendibilità dell'insorgente su un precedente soggiorno in Francia "lascia presagire che egli conosca le implicazioni di un suo passaggio in un Paese terzo e le relative conseguenze e che, quindi, ometta delle informazioni per i bisogni della causa". L'UFM considera pertanto che l'insorgente abbia trascorso in Francia perlomeno una ventina di giorni.
E. 7 Il TAF osserva che di principio la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura (art. 42 cpv. 1 LAsi). L'UFM può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAsi) se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se:
a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato;
b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o
c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli.
E. 8 Ai sensi di legge (art. 42 cpv. 2 lett. b LAsi), l'allontanamento preventivo verso un Paese terzo è, di principio, ragionevolmente esigibile se il richiedente l'asilo vi ha soggiornato qualche tempo, di norma almeno 20 giorni (v. GICRA 2000 n. 1 consid. 14a pag. 9 e seg.; art. 40 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). L'allontanamento preventivo verso un Paese terzo può essere considerato siccome ragionevolmente esigibile anche sulla base d'altre circostanze, purché sussista tra il richiedente l'asilo ed il Paese terzo una relazione di una certa qualità. Se quest'ultima condizione è adempita, è consentita una deroga alla regola dei 20 giorni, nel senso che l'allontanamento preventivo è ragionevolmente esigibile anche nel caso di un soggiorno del richiedente l'asilo nel Paese terzo di durata inferiore (v. GICRA 2000 n. 1 consid. 15a pag. 11 e seg. nonché relativi riferimenti).
E. 9 Nel caso di specie, questo Tribunale osserva che l'autorità inferiore si limita a congetture su di un precedente soggiorno di almeno 20 giorni del ricorrente in Francia rispettivamente sull'esistenza di una relazione di una certa qualità tra l'insorgente e detto Paese. Dalle carte processuali (atto A11/3 dell'incarto dell'autorità inferiore) risulta che le impronte messe a disposizione della FEDPOL (Swissafis) per una verifica d'identità con la persona rinviata dalla Svizzera in Francia il 15 giugno 2007 sono di qualità insufficiente e non consentono un raffronto con esito concludente. In siffatta evenienza, risulta fuori luogo sostenere, come ha fatto l'UFM nella decisione impugnata, che il ricorrente, negando un suo precedente soggiorno in Francia, ha violato il suo obbligo di collaborare. Peraltro, e dal profilo processuale, non incombe al ricorrente di dimostrare di non essere stato in un Paese terzo (di principio, negativa non sunt probanda), ma all'autorità giudicante d'accertare detta presenza, fermo restando che non sussiste una presunzione legale o fattuale riguardo alla presenza dell'insorgente in Francia (GICRA 2000 n. 1 consid. 13b e 14a pag. 8 e segg.). Certo, nel caso concreto, la Francia ha dato il suo accordo alla riammissione del ricorrente sul proprio territorio. Sennonché, ai sensi di legge (art. 42 cpv. 2 LAsi; v. sulla questione GICRA 2000 n. 1 consid. consid. 6 pag. 6) l'allontanamento preventivo presuppone l'adempimento cumulativo di tre condizioni, ossia la possibilità, l'esigibilità e la liceità dell'allontanamento preventivo medesimo. Nel caso di specie, e come indicato precedentemente, la condizione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non è però adempi-ta.
E. 10 Da quanto esposto, discende che l'autorità inferiore ha violato il diritto federale, di modo che la decisione impugnata va annullata.
E. 11 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente sentenza di cassazione.
E. 12 Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA). Inoltre, non risulta che il ricorrente - che non è rappresentato in questo sede - abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame inoltrato. Pertanto, non sono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
- Gli atti sono rinviati all'UFM perché proceda al completamento dell'istruttoria e pronunci una nuova decisione rispettosa dei considerandi del presente giudizio.
- Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegata: risposta al ricorso dell'UFM) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte IV D-7282/2007/cac {T 0/2} Sentenza del 7 novembre 2007 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Kurt Gysi e Walter Lang, cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto la decisione incidentale del 26 ottobre 2007 in materia d'allontanamento preventivo / N Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 ottobre 2007 ed è stato udito il 15 ed il 23 ottobre 2007. Ha dichiarato, per ciò che qui interessa, d'essere espatriato il [...] 2005 e d'avere soggiornato dapprima in B._______, poi in C._______ ed infine in D._______ (nella E._______ solo per quattro giorni) prima di raggiungere la Svizzera. Per contro, non sarebbe mai stato in Francia. B. Il 18 ottobre 2007, le autorità francesi hanno comunicato a quelle svizzere d'essere disposte a riammettere sul loro territorio l'interessato (atto A8/3 dell'incarto dell'autorità inferiore). Quest'ultimo, interrogato al riguardo, ha affermato di non essere mai stato in Francia, Paese in cui non saprebbe dove potere vivere (cfr. verbale d'audizione del 23 ottobre 2007). C. Il 26 ottobre 2007, l'UFM ha pronunciato una decisione incidentale d'allontanamento preventivo dell'interessato verso la Francia, siccome possibile, ragionevolmente esigibile e lecita (art. 42 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). D. Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato, personalmente, un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione incidentale resa dall'UFM. E. Il 30 ottobre 2007, il TAF ha accolto - il ricorso apparendo manifestamente fondato - la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Inoltre, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. F. Il 2 novembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è pertanto motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. Questo Tribunale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem). 4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che dalle informazioni in suo possesso risulta che il ricorrente è stato respinto in Francia il 15 giugno 2007 e rimesso alle autorità di detto Paese. La negazione da parte dell'insorgente di un precedente soggiorno in Francia costituisce una mancanza di collaborazione. Ne consegue la presunzione di un soggiorno di qualche tempo nel vicino Paese transalpino. Inoltre, l'esecuzione del menzionato allontanamento preventivo non espone il ricorrente né a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. Infine, la Francia si è dichiarata disposta a riammettere l'interessato sul loro territorio. 5. Nel gravame, il ricorrente contesta d'avere un qualsivoglia rapporto con la Francia e che si possa affermare che egli abbia trascorso un tempo imprecisato in detto Paese. Fa valere che non sussistono le condizioni per un allontanamento preventivo. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM reputa che non v'è alcuna valida ragione per ritenere che l'insorgente non abbia soggiornato per un periodo indeterminato in Francia o che non disponga di legami importanti con il suddetto Paese. In particolare, l'inattendibilità dell'insorgente su un precedente soggiorno in Francia "lascia presagire che egli conosca le implicazioni di un suo passaggio in un Paese terzo e le relative conseguenze e che, quindi, ometta delle informazioni per i bisogni della causa". L'UFM considera pertanto che l'insorgente abbia trascorso in Francia perlomeno una ventina di giorni. 7. Il TAF osserva che di principio la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura (art. 42 cpv. 1 LAsi). L'UFM può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAsi) se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se:
a. tale Stato è competente a trattare la domanda d'asilo in virtù di un trattato;
b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o
c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richiedente ha stretti vincoli. 8. Ai sensi di legge (art. 42 cpv. 2 lett. b LAsi), l'allontanamento preventivo verso un Paese terzo è, di principio, ragionevolmente esigibile se il richiedente l'asilo vi ha soggiornato qualche tempo, di norma almeno 20 giorni (v. GICRA 2000 n. 1 consid. 14a pag. 9 e seg.; art. 40 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). L'allontanamento preventivo verso un Paese terzo può essere considerato siccome ragionevolmente esigibile anche sulla base d'altre circostanze, purché sussista tra il richiedente l'asilo ed il Paese terzo una relazione di una certa qualità. Se quest'ultima condizione è adempita, è consentita una deroga alla regola dei 20 giorni, nel senso che l'allontanamento preventivo è ragionevolmente esigibile anche nel caso di un soggiorno del richiedente l'asilo nel Paese terzo di durata inferiore (v. GICRA 2000 n. 1 consid. 15a pag. 11 e seg. nonché relativi riferimenti). 9. Nel caso di specie, questo Tribunale osserva che l'autorità inferiore si limita a congetture su di un precedente soggiorno di almeno 20 giorni del ricorrente in Francia rispettivamente sull'esistenza di una relazione di una certa qualità tra l'insorgente e detto Paese. Dalle carte processuali (atto A11/3 dell'incarto dell'autorità inferiore) risulta che le impronte messe a disposizione della FEDPOL (Swissafis) per una verifica d'identità con la persona rinviata dalla Svizzera in Francia il 15 giugno 2007 sono di qualità insufficiente e non consentono un raffronto con esito concludente. In siffatta evenienza, risulta fuori luogo sostenere, come ha fatto l'UFM nella decisione impugnata, che il ricorrente, negando un suo precedente soggiorno in Francia, ha violato il suo obbligo di collaborare. Peraltro, e dal profilo processuale, non incombe al ricorrente di dimostrare di non essere stato in un Paese terzo (di principio, negativa non sunt probanda), ma all'autorità giudicante d'accertare detta presenza, fermo restando che non sussiste una presunzione legale o fattuale riguardo alla presenza dell'insorgente in Francia (GICRA 2000 n. 1 consid. 13b e 14a pag. 8 e segg.). Certo, nel caso concreto, la Francia ha dato il suo accordo alla riammissione del ricorrente sul proprio territorio. Sennonché, ai sensi di legge (art. 42 cpv. 2 LAsi; v. sulla questione GICRA 2000 n. 1 consid. consid. 6 pag. 6) l'allontanamento preventivo presuppone l'adempimento cumulativo di tre condizioni, ossia la possibilità, l'esigibilità e la liceità dell'allontanamento preventivo medesimo. Nel caso di specie, e come indicato precedentemente, la condizione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non è però adempi-ta. 10. Da quanto esposto, discende che l'autorità inferiore ha violato il diritto federale, di modo che la decisione impugnata va annullata. 11. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente sentenza di cassazione. 12. Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA). Inoltre, non risulta che il ricorrente - che non è rappresentato in questo sede - abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame inoltrato. Pertanto, non sono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti sono rinviati all'UFM perché proceda al completamento dell'istruttoria e pronunci una nuova decisione rispettosa dei considerandi del presente giudizio. 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegata: risposta al ricorso dell'UFM)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: