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D-7186/2024

D-7186/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-07-08 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 20 maggio 2022. A.b Con decisione del 26 luglio 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessata e ha ordinato il suo trasferimento dalla Svizzera verso lo Stato Dublino competente (Italia). A.c Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-3366/2022 del 24 agosto 2022 ha respinto il ricorso del 4 agosto 2022 della richiedente contro la menzionata decisione della SEM. A.d Con decisione del 20 luglio 2023, la SEM ha annullato la sua decisione del 26 luglio 2022 e ha ripreso la procedura d'asilo nazionale. A.e In data 29 maggio 2024 la richiedente è stata sentita dalla SEM nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. In tale occasione, l'interessata ha dichiarato di essere originaria di B._______ e di aver lavorato come insegnante di (...). Ella ha riferito quali motivi d'asilo di essere stata costretta dal padre a sposare un uomo che aveva già un'altra moglie e dei figli. Il marito l'avrebbe sottoposta a maltrattamenti e violenze sessuali. La richiedente avrebbe denunciato il coniuge in Tribunale per violenza domestica, ma non sarebbe stata creduta. In seguito, ella avrebbe avuto una relazione extraconiugale, poi scoperta dal marito il quale l'avrebbe denunciata. Le autorità avrebbero quindi aperto un dossier nei suoi confronti. Dopo aver ricevuto la seconda convocazione si sarebbe rifugiata da un'amica a C._______ e poi sarebbe espatriata. A.f Con decisione del 3 giugno 2024, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. A.g In corso di procedura, la richiedente - per il tramite della sua rappresentante legale - ha trasmesso diversi mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo nella presente fattispecie, in seguito nei considerandi in diritto. Ella è inoltre stata sottoposta a diverse visite mediche e a ricoveri ospedalieri di cui si dirà, se del caso e per quanto rilevanti, in seguito nei considerandi in diritto. A.h Con domanda del 13 giugno 2024 la SEM ha sottoposto all'Ambasciata svizzera in Iran i mezzi di prova per un'analisi di autenticità. Il riassunto della risposta dell'Ambasciata del 24 giugno 2024 è stato in seguito trasmesso all'interessata dalla SEM, con contestuale concessione del diritto di essere sentito. Ella ha preso posizione con osservazioni del 27 giugno 2024. B. Con decisione del 22 luglio 2024, notificata il 26 luglio seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo della richiedente. Allo stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della misura, incaricando il cantone D._______ dell'esecuzione. La SEM ha rilevato in particolare diverse contraddizioni e lacune nelle dichiarazioni dell'interessata in merito alla relazione extraconiugale e alla denuncia inoltrata dal marito. Le stesse sono dunque state giudicate inverosimili. In seguito, l'autorità inferiore - dopo analisi dell'Ambasciata svizzera in Iran - ha ritenuto falsi i mezzi di prova presentati dalla richiedente. Infine, sempre secondo informazioni dell'Ambasciata svizzera, non vi sarebbe alcun procedimento pendente o condanna nei confronti della richiedente. C. In data 22 agosto 2024 (invio del 23 agosto 2024), l'interessata è insorta dinanzi alla SEM contro la menzionata decisione. Il ricorso è stato trasmesso per competenza al Tribunale dall'autorità inferiore il 15 novembre 2024. La ricorrente ha dichiarato di non essere d'accordo con la decisione impugnata in quanto la terrebbe lontana dal figlio e ha chiesto che fosse rivista. Ella non potrebbe far ritorno nel suo Paese d'origine. D. La SEM, con lettera del 30 agosto 2024, ha (erroneamente) comunicato all'autorità cantonale competente che la sua decisione del 22 luglio 2024 era cresciuta in giudicato il 26 agosto 2024 E. La richiesta di restituzione del termine di ricorso inoltrata dalla ricorrente per il tramite del suo rappresentante legale il 13 novembre 2024 è stata stralciata dal Tribunale con sentenza D-7132/2024 del 15 novembre 2024. F. Con complemento al ricorso del 19 novembre 2024, l'insorgente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha presentato delle richieste processuali di concessione dell'effetto sospensivo, dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio nella persona del MLaw Michel Brülhart. In seguito, l'insorgente sostiene di aver dimostrato in modo credibile di aver avuto una relazione extraconiugale e che il marito, per questo motivo, avrebbe sporto denuncia nei suoi confronti. In caso di ritorno in Iran, ella rischierebbe di subire gravi conseguenze penali e persino l'applicazione della pena di morte. L'insorgente sottolinea inoltre di essere già stata vittima di gravi episodi di violenza domestica e il fatto che le autorità iraniane non abbiano dato seguito alla sua denuncia indicherebbe che le strutture statali non sarebbero in grado o non sarebbero disposte a garantirle protezione, il che costituirebbe un elemento caratteristico della persecuzione rilevante ai fini del diritto d'asilo.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

E. 4.1 Il Tribunale precisa anzitutto che nel caso in disamina determinanti risultano le conclusioni (materiali) inoltrate dalla ricorrente con ricorso del 22 agosto 2024 e non quelle formulate dal nuovo rappresentante con complemento al ricorso del 19 novembre 2024, presentato dopo la scadenza del termine di ricorso (cfr. in merito anche D-5757/2023 del 20 marzo 2024 consid. 1.4.2 con rif.).

E. 4.2 In secondo luogo, va precisato che nel caso in esame si tratta di un ricorso presentato da una non giurista ("Laienbeschwerde"). Tenuto conto del titolo del ricorso "Ricorso contro la decisione negativa in materia d'asilo del 22.07.2024" ("Beschwerde gegen negativen Asylentscheid vom 22.07.2024") e delle argomentazioni ivi contenute, si può presumere che la ricorrente intenda impugnare il dispositivo della decisione del 22 luglio 2024 e che, di conseguenza, chieda, in sostanza, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria.

E. 4.3 Infine, per quanto riguarda la domanda di concessione dell'effetto sospensivo presentata con complemento al ricorso del 19 novembre 2024, questo Tribunale osserva che nella presente fattispecie lo stesso non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Pertanto, il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Di conseguenza, la richiesta tendente concessione dell'effetto sospensivo del ricorso è inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5).

E. 6.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d'intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 29.06.2026; Schweizerisches Radio und Fernsehen [SRF], Iran-USA-Verständigung auf Bürgenstock - die Ausgangslage, 16 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026).

E. 6.3 L'evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare.

E. 7.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione - sia nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell'esecuzione dell'allontanamento - la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).

E. 7.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 7.3 Ritenuta l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall'autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito della ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

E. 8 Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 22 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 10.2 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10.3 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi.

E. 10.4 Nel caso in disamina, alla ricorrente rappresentata in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 500.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.).

E. 10.5 Visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo del ricorso è inammissibile.
  2. Il ricorso è accolto.
  3. La decisione della SEM del 22 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7186/2024 Sentenza dell'8 luglio 2026 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Iran, patrocinata dal MLaw Michel Brülhart e dall'avv. Lea Hungerbühler, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 20 maggio 2022. A.b Con decisione del 26 luglio 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessata e ha ordinato il suo trasferimento dalla Svizzera verso lo Stato Dublino competente (Italia). A.c Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-3366/2022 del 24 agosto 2022 ha respinto il ricorso del 4 agosto 2022 della richiedente contro la menzionata decisione della SEM. A.d Con decisione del 20 luglio 2023, la SEM ha annullato la sua decisione del 26 luglio 2022 e ha ripreso la procedura d'asilo nazionale. A.e In data 29 maggio 2024 la richiedente è stata sentita dalla SEM nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. In tale occasione, l'interessata ha dichiarato di essere originaria di B._______ e di aver lavorato come insegnante di (...). Ella ha riferito quali motivi d'asilo di essere stata costretta dal padre a sposare un uomo che aveva già un'altra moglie e dei figli. Il marito l'avrebbe sottoposta a maltrattamenti e violenze sessuali. La richiedente avrebbe denunciato il coniuge in Tribunale per violenza domestica, ma non sarebbe stata creduta. In seguito, ella avrebbe avuto una relazione extraconiugale, poi scoperta dal marito il quale l'avrebbe denunciata. Le autorità avrebbero quindi aperto un dossier nei suoi confronti. Dopo aver ricevuto la seconda convocazione si sarebbe rifugiata da un'amica a C._______ e poi sarebbe espatriata. A.f Con decisione del 3 giugno 2024, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. A.g In corso di procedura, la richiedente - per il tramite della sua rappresentante legale - ha trasmesso diversi mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo nella presente fattispecie, in seguito nei considerandi in diritto. Ella è inoltre stata sottoposta a diverse visite mediche e a ricoveri ospedalieri di cui si dirà, se del caso e per quanto rilevanti, in seguito nei considerandi in diritto. A.h Con domanda del 13 giugno 2024 la SEM ha sottoposto all'Ambasciata svizzera in Iran i mezzi di prova per un'analisi di autenticità. Il riassunto della risposta dell'Ambasciata del 24 giugno 2024 è stato in seguito trasmesso all'interessata dalla SEM, con contestuale concessione del diritto di essere sentito. Ella ha preso posizione con osservazioni del 27 giugno 2024. B. Con decisione del 22 luglio 2024, notificata il 26 luglio seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo della richiedente. Allo stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della misura, incaricando il cantone D._______ dell'esecuzione. La SEM ha rilevato in particolare diverse contraddizioni e lacune nelle dichiarazioni dell'interessata in merito alla relazione extraconiugale e alla denuncia inoltrata dal marito. Le stesse sono dunque state giudicate inverosimili. In seguito, l'autorità inferiore - dopo analisi dell'Ambasciata svizzera in Iran - ha ritenuto falsi i mezzi di prova presentati dalla richiedente. Infine, sempre secondo informazioni dell'Ambasciata svizzera, non vi sarebbe alcun procedimento pendente o condanna nei confronti della richiedente. C. In data 22 agosto 2024 (invio del 23 agosto 2024), l'interessata è insorta dinanzi alla SEM contro la menzionata decisione. Il ricorso è stato trasmesso per competenza al Tribunale dall'autorità inferiore il 15 novembre 2024. La ricorrente ha dichiarato di non essere d'accordo con la decisione impugnata in quanto la terrebbe lontana dal figlio e ha chiesto che fosse rivista. Ella non potrebbe far ritorno nel suo Paese d'origine. D. La SEM, con lettera del 30 agosto 2024, ha (erroneamente) comunicato all'autorità cantonale competente che la sua decisione del 22 luglio 2024 era cresciuta in giudicato il 26 agosto 2024 E. La richiesta di restituzione del termine di ricorso inoltrata dalla ricorrente per il tramite del suo rappresentante legale il 13 novembre 2024 è stata stralciata dal Tribunale con sentenza D-7132/2024 del 15 novembre 2024. F. Con complemento al ricorso del 19 novembre 2024, l'insorgente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha presentato delle richieste processuali di concessione dell'effetto sospensivo, dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio nella persona del MLaw Michel Brülhart. In seguito, l'insorgente sostiene di aver dimostrato in modo credibile di aver avuto una relazione extraconiugale e che il marito, per questo motivo, avrebbe sporto denuncia nei suoi confronti. In caso di ritorno in Iran, ella rischierebbe di subire gravi conseguenze penali e persino l'applicazione della pena di morte. L'insorgente sottolinea inoltre di essere già stata vittima di gravi episodi di violenza domestica e il fatto che le autorità iraniane non abbiano dato seguito alla sua denuncia indicherebbe che le strutture statali non sarebbero in grado o non sarebbero disposte a garantirle protezione, il che costituirebbe un elemento caratteristico della persecuzione rilevante ai fini del diritto d'asilo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 4. 4.1 Il Tribunale precisa anzitutto che nel caso in disamina determinanti risultano le conclusioni (materiali) inoltrate dalla ricorrente con ricorso del 22 agosto 2024 e non quelle formulate dal nuovo rappresentante con complemento al ricorso del 19 novembre 2024, presentato dopo la scadenza del termine di ricorso (cfr. in merito anche D-5757/2023 del 20 marzo 2024 consid. 1.4.2 con rif.). 4.2 In secondo luogo, va precisato che nel caso in esame si tratta di un ricorso presentato da una non giurista ("Laienbeschwerde"). Tenuto conto del titolo del ricorso "Ricorso contro la decisione negativa in materia d'asilo del 22.07.2024" ("Beschwerde gegen negativen Asylentscheid vom 22.07.2024") e delle argomentazioni ivi contenute, si può presumere che la ricorrente intenda impugnare il dispositivo della decisione del 22 luglio 2024 e che, di conseguenza, chieda, in sostanza, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. 4.3 Infine, per quanto riguarda la domanda di concessione dell'effetto sospensivo presentata con complemento al ricorso del 19 novembre 2024, questo Tribunale osserva che nella presente fattispecie lo stesso non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Pertanto, il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Di conseguenza, la richiesta tendente concessione dell'effetto sospensivo del ricorso è inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5). 6.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d'intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 29.06.2026; Schweizerisches Radio und Fernsehen [SRF], Iran-USA-Verständigung auf Bürgenstock - die Ausgangslage, 16 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). 6.3 L'evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare. 7. 7.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione - sia nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell'esecuzione dell'allontanamento - la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti). 7.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 7.3 Ritenuta l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall'autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito della ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

8. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 22 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 10.2 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10.3 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. 10.4 Nel caso in disamina, alla ricorrente rappresentata in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 500.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.). 10.5 Visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo del ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso è accolto.

3. La decisione della SEM del 22 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: