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D-6957/2018

D-6957/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-17 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina siriana di etnia curda e confessione sunnita, ha depo- sitato, insieme ai figli, una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2017. B. B.a L’interessata è stata sentita il (…) novembre 2017 nell’ambito di un’au- dizione sulle generalità (cfr. atto SEM A9/16 [di seguito: verbale 1]) e il 17 ottobre 2018 più approfonditamente sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM A25/15 [di seguito: verbale 2]). B.b In sostanza e per quanto è qui di rilievo, A._______ ha riferito di un primo espatrio avvenuto nel (…) e dettato dallo scoppio della guerra civile siriana (cfr. verbale 2, pag. 4, D27). L’interessata ha poi spiegato che a seguito del decesso del padre, avrebbe fatto ritorno nel Paese d’origine – con i figli al seguito ma dividendosi dal marito – per stabilirsi nella capitale a partire dal mese di novembre del (…). Durante il soggiorno ad Aleppo, la richiedente avrebbe integrato un’associazione femminile denominata “(…)”, partecipando ripetutamente a riunioni ed attività organizzate in seno alla stessa. Sennonché, venute a conoscenza delle rispettive identità, le autorità siriane avrebbero posto le partecipanti del gruppo nel collimatore, finanche disponendone la ricerca e ordinando irruzioni presso i loro domi- cili. Allertata da un’amica circa l’incombente pericolo, A._______ sarebbe quindi fuggita dalla città, trovando riparo ad Afrin. Nondimeno, la presenza del “Partîya Karkerén Kurdîstan” (PKK) in loco, così come quella di abitanti in combutta con il regime, avrebbe spinto la richiedente a lasciare definiti- vamente il Paese nell’estate del (…) per rifugiarsi in Turchia. Quivi avrebbe ottenuto dall’ambasciata svizzera i visti necessari per raggiungere – con i figli – il marito K._______, nel frattempo installatosi sul territorio elvetico e a beneficio di un’ammissione provvisoria a seguito di una procedura d’asilo separata (cfr. incarto SEM rubricato allo stesso numero di ruolo). B.c Onde avvalorare la propria versione dei fatti, A._______ ha versato agli atti la sua carta d’identità siriana in originale, oltre a quella del marito (cfr. atto SEM A22). C. Il 20 settembre 2018, A._______ ha dato alla luce il figlio J._______.

D-6957/2018 Pagina 3 D. Con decisione del 7 novembre 2018, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM A33/1), la Segreteria della migrazione (di seguito: SEM) non ha rico- nosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera. L’autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l’esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. E. Il 7 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 10 dicembre 2018), gli interessati sono insorti contro suddetta decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), conclu- dendo all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell’asilo. Sussidiariamente, gli interessati hanno postulato il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Gli insorgenti hanno altresì presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno prodotto un asserito mandato di arresto, redatto in lingua straniera, con il quale la polizia siriana avrebbe disposto le ricerche di A._______. F. Con uno scritto aggiuntivo di data 18 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 21 gennaio 2019), i ricorrenti hanno rimesso al Tribunale la traduzione in lingua italiana del mezzo di prova allegato al gravame in lingua straniera. Facendo fede a quest’ultima trasposizione, si tratterebbe di una sentenza emanata dal tribunale islamico di L._______ il (…), autorità che avrebbe condannato A._______ a sette anni di lavori for- zati in ragione della sua partecipazione a partiti politici non autorizzati e a manifestazioni illecite. G. Con uno scritto indirizzato all’attenzione dell’autorità di prima istanza e ri- cevuto da quest’ultima in data 26 agosto 2019, gli interessati hanno versato agli atti ulteriore documentazione così composta:

– comunicazione di nascita del 23 agosto 2019, emessa dal Servizio circondariale dello stato civile di M._______, e concernente J._______;

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– quattro “ricevute della messa al sicuro di documenti a destinazione della Segreteria di Stato della migrazione” per mezzo delle quali la SEM, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 LAsi, ha messo al sicuro l’atto di nascita di K._______, l’atto di matrimonio fra K._______ e A._______, l’estratto del registro di famiglia dei richiedenti, l’atto di nascita di A._______, l’atto di nascita di F._______ e l’atto di nascita di G._______. H. In data 5 giugno 2020 e 12 agosto 2020, il Tribunale ha richiesto al servizio preposto (Forensisches Institut Zürich) di esprimersi in merito all’autenticità del mezzo di prova prodotto in sede ricorsuale. Le risultanze peritali sono poi state messe a disposizione dei ricorrenti, i quali hanno colto l’occasione

– rispettivamente con scritti del 22 luglio 2020 e dell’11 settembre 2020 – per pronunciarsi in merito, ribadendo l’autenticità del documento accluso al gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

D-6957/2018 Pagina 5 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo gli stessi censurato la pronuncia dell’al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 5 5.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di A._______ circa le relazioni intrecciate con l'associazione "(...)" non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché inconsistenti e finanche tardive. 5.1.1 Anzitutto, a mente dell'autorità inferiore, A._______ avrebbe fornito una descrizione approssimativa dell'attività e dell'orientamento politico dell'associazione, così come delle riunioni organizzate e degli individui che vi avrebbero partecipato. Vieppiù, dal suo narrato non sarebbe possibile desumere un timore di essere esposta a persecuzioni da parte delle autorità siriane. Difatti, al di là del suo effettivo coinvolgimento nelle attività del gruppo, l'asserzione secondo cui una delle astanti avrebbe trasmesso alle autorità statali gli identificativi delle associate - ivi compreso quello dell'insorgente - non sarebbe sostanziata da indizi tangibili, ritenuto che questa sarebbe riconducibile al solo avvertimento formulato da una conoscente. Analogamente, l'allegazione ai sensi della quale le autorità siriane avrebbero condotto ricerche presso il suo domicilio, riposerebbe esclusivamente sulle testimonianze dei vicini. Invero, la richiedente non avrebbe saputo fornire alcun tipo di dettaglio o informazione inerente l'avviso governativo che sarebbe stato emesso nei suoi confronti. Del resto, l'interessata si sarebbe astenuta dall'investigare maggiormente la questione e comprendere così con maggior precisione le intenzioni dello Stato siriano nei suoi confronti. 5.1.2 A ciò, si aggiungerebbe il fatto che, pur avendo avuto modo di esporre il proprio racconto già durante l'audizione sulle generalità, la ricorrente avrebbe riferito di essere stata ricercata dalle autorità unicamente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. A mente dell'autorità inferiore, tale aspetto sarebbe quindi stato addotto tardivamente, tanto più se considerato che quando confrontata sul punto, la richiedente si sarebbe limitata a giustificarsi facendo capo ad una dimenticanza e al fatto che durante il primo colloquio sarebbe stata intimorita. 5.1.3 Conseguentemente, l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile l'esposto di A._______ e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, respingendone la domanda d'asilo.

E. 5.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di A._______ circa le relazioni intrecciate con l’associazione “(…)” non sod- disferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all’art. 7 LAsi, giac- ché inconsistenti e finanche tardive.

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E. 5.1.1 Anzitutto, a mente dell’autorità inferiore, A._______ avrebbe fornito una descrizione approssimativa dell’attività e dell’orientamento politico dell’associazione, così come delle riunioni organizzate e degli individui che vi avrebbero partecipato. Vieppiù, dal suo narrato non sarebbe possibile desumere un timore di essere esposta a persecuzioni da parte delle auto- rità siriane. Difatti, al di là del suo effettivo coinvolgimento nelle attività del gruppo, l’asserzione secondo cui una delle astanti avrebbe trasmesso alle autorità statali gli identificativi delle associate – ivi compreso quello dell’in- sorgente – non sarebbe sostanziata da indizi tangibili, ritenuto che questa sarebbe riconducibile al solo avvertimento formulato da una conoscente. Analogamente, l’allegazione ai sensi della quale le autorità siriane avreb- bero condotto ricerche presso il suo domicilio, riposerebbe esclusivamente sulle testimonianze dei vicini. Invero, la richiedente non avrebbe saputo fornire alcun tipo di dettaglio o informazione inerente l’avviso governativo che sarebbe stato emesso nei suoi confronti. Del resto, l’interessata si sa- rebbe astenuta dall’investigare maggiormente la questione e comprendere così con maggior precisione le intenzioni dello Stato siriano nei suoi con- fronti.

E. 5.1.2 A ciò, si aggiungerebbe il fatto che, pur avendo avuto modo di esporre il proprio racconto già durante l’audizione sulle generalità, la ricorrente avrebbe riferito di essere stata ricercata dalle autorità unicamente nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo. A mente dell’autorità inferiore, tale aspetto sarebbe quindi stato addotto tardivamente, tanto più se considerato che quando confrontata sul punto, la richiedente si sarebbe limitata a giustifi- carsi facendo capo ad una dimenticanza e al fatto che durante il primo col- loquio sarebbe stata intimorita.

E. 5.1.3 Conseguentemente, l’autorità di prima istanza ha ritenuto inverosi- mile l’esposto di A._______ e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, respingendone la domanda d’asilo.

E. 5.2 Con il ricorso, richiamati sommariamente i fatti esposti in corso di pro- cedura, gli insorgenti avversano le valutazioni della SEM.

E. 5.2.1 In primo luogo, A._______ avrebbe sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni. Difatti – benché gli interessati riconoscano ch’ella avrebbe potuto dilungarsi maggiormente su alcuni aspetti di poco conto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 3) – l’esposto presentato da quest’ultima ossequierebbe i disposti di cui all’art. 7 LAsi, avendo in parti- colare dettagliato le informazioni concernenti le attività e la connotazione politica dell’associazione in parola (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto

D-6957/2018 Pagina 7 3). D’altra parte, conto tenuto del contesto socioculturale siriano – partico- larmente ostile alla libertà di espressione delle donne – il solo fatto ch’ella abbia una vaga idea dell’attività esposta comproverebbe un coinvolgi- mento personale e quindi la veridicità di quanto narrato. L’attendibilità del suo narrato sarebbe peraltro comprovata dal nuovo mezzo di prova ac- cluso al gravame, consistente in un’asserita sentenza emanata dal tribu- nale islamico di L._______ l’(…), autorità che avrebbe condannato A._______ a sette anni di lavori forzati in ragione della sua partecipazione a partiti politici non autorizzati e a manifestazioni illecite (cfr. supra con- sid. F). In sunto, a mente degli insorgenti le contestazioni mosse dall’autorità infe- riore nel provvedimento sindacato non parrebbero sufficienti ad inficiare la verosimiglianza di quanto raccontato da A._______ (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 4, punto 5).

E. 5.2.2 Nel prosieguo della loro disamina, gli insorgenti avversano l’argo- mentazione della SEM ai sensi della quale parte delle allegazioni sareb- bero state addotte tardivamente. In effetti, come a loro dire peraltro già spiegato nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, tale mancanza sarebbe riconducibile all’emotività della richiedente durante l’audizione sulle gene- ralità, nonché al fatto che il primo colloquio fosse natura breve (cfr. memo- riale ricorsuale pag. 3, punto 4).

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli- tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte- grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in

D-6957/2018 Pagina 8 tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sogget- tivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnata- mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferi- menti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi con- creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qua- lità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardi- vamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è suf- ficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non

D-6957/2018 Pagina 9 deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque de- terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon- deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 8.1 Ora, a mente di questo Tribunale, occorre ammettere che il resoconto fornito da A._______ non ossequia effettivamente le condizioni di verosi- miglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi.

E. 8.2 In primo luogo, non stupisce che l’autorità inferiore abbia considerato inconsistenti e superficiali le dichiarazioni di A._______ dal momento che nell’esporre i propri motivi d’asilo, quest’ultima ha fornito un narrato assai scarno e vago. È in particolare il caso per quanto concerne l’allegazione secondo cui una delle partecipanti alle riunioni dell’associazione “(…)” avrebbe rimesso al regime siriano informazioni concernenti le altre compo- nenti del gruppo. Nel riferire di tale aspetto, la richiedente non ha infatti fornito dettagli di sorta, limitandosi ad asserire che “Quando facevamo le riunioni, c’era una donna che faceva delle foto e le passava dall’altra parte. Per questo tutti quelli dell’associazioni hanno detto che eravamo in peri- colo, per queste informazioni trasmesse da questa donna” (cfr. verbale 2, pag. 5, D31). Anche quando sollecitata dagli ulteriori quesiti della funziona- ria interrogante, l’interessata è rimasta vaga, dacché ha dichiarato “Era una donna di nome Duaà, non la conoscevo bene. Le altre signore dicevano che era stata lei a passare queste informazioni e le foto dall’altra parte” (cfr. verbale 2, pag. 8, D62), “Dicevano che questa signora aveva passato tutte le informazioni di cui si parlava lì e ci dicevano di non divulgarle. Invece lei le ha divulgate, ma non sappiamo per quale motivo, se aveva magari qual- cuno che voleva far rilasciare” (cfr. verbale 2, pag. 8, D63) oltre che “Lei spesso chiedeva i numeri di telefono di chi era lì o faceva delle foto e ha passato queste informazioni, diceva chi c’era a quella riunione quel giorno. Dava queste informazioni” (cfr. verbale 2, pag. 8, D64). Oltracciò, è doveroso evidenziare che l’insieme del racconto relativo alle traversie ingenerate dalla collaborazione con la menzionata organizza- zione, risulta esclusivamente ancorato a fattualità a loro volta riferite a A._______ (cfr. verbale 2, pag. 8, D62 e D66; pag. 9, D69 e segg.). Così, alla luce delle considerazioni che precedono e conto tenuto del fatto che il solo apprendere da terzi d’essere oggetto di ricerche, minacce o intimida-

D-6957/2018 Pagina 10 zioni, non permette ad esso solo di ammetterne la loro esistenza e di de- durne un rischio di persecuzioni future ex art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tri- bunale D-3586/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-5905/2018 del 17 gennaio 2020 consid. 5.4), il resoconto di A._______ può essere quali- ficato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle espe- rienze vissute in prima persona.

E. 8.3 Proseguendo nella disamina, il Tribunale rileva che le considerazioni che precedono non mutano neppure esaminando il documento allegato al ricorso, consistente in un’asserita sentenza emessa dal tribunale islamico di L._______. In proposito, v’è anzitutto da osservare che la traduzione dell’atto in parola recita segnatamente “Timbri e marca da bollo apposti sul documento originale archiviato nei nostri registri dopo la notifica” (cfr. atto del Tribunale n. 3). Ne discenderebbe dunque, secondo il senso e come anche ipotizzato dai ricorrenti negli scritti del 22 luglio 2020 e dell’11 set- tembre 2020, che l’esemplare originale della sentenza sia conservato negli archivi del tribunale islamico di L._______, mentre lo scritto rimesso al Tri- bunale, sia una copia autenticata per mezzo di timbri e firme. Le conclusioni alle quali è giunto il (…) nell’ambito della perizia allestita il

E. 8.4 Per sovrabbondanza, pur non essendo determinante nel caso in rassegna, non è inopportuno sottolineare che la ragione dell’espatrio sembrerebbe dettata principalmente dalla situazione generale vigente in Siria piuttosto che all’esistenza di un timore di persecuzioni (cfr. verbale 2, pag. 4, D27).

E. 8.5 In definitiva, quandanche tempestive, le dichiarazioni di A._______ non possono essere considerate verosimili, sicché non v’è modo di ritenere – indipendentemente da un’effettiva integrazione della succitata associa- zione – ch’ella sia stata esposta alle autorità siriane, né tantomeno che sia stata oggetto di persecuzioni per i motivi allegati. Pertanto, su tale punto, l’impugnativa dei ricorrenti dev’essere respinta. 9. Per il resto, è doveroso rammentare che le difficili condizioni securitarie e congiunturali causali ad un conflitto in essere non giustificano il riconosci- mento dello statuto di rifugiato, ma possono semmai fungere da discrimi- nante nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6024/2019 del 5 dicembre 2019 con riferimenti ivi citati). Su tali presupposti, ed essendo stati gli insorgenti am- messi provvisoriamente in Svizzera, siffatta questione non ha motivo di es- sere esaminata nel procedimento in rassegna. 10. Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni a fondamento della do- manda d’asilo in esame non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di conces- sione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed

D-6957/2018 Pagina 12 inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). L’impugnativa va quindi respinta. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto

E. 9 Per il resto, è doveroso rammentare che le difficili condizioni securitarie e congiunturali causali ad un conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma possono semmai fungere da discriminante nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6024/2019 del 5 dicembre 2019 con riferimenti ivi citati). Su tali presupposti, ed essendo stati gli insorgenti ammessi provvisoriamente in Svizzera, siffatta questione non ha motivo di essere esaminata nel procedimento in rassegna.

E. 10 Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo in esame non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). L'impugnativa va quindi respinta.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto

E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d’acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-6957/2018 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Il mezzo di prova prodotto con il ricorso (la sentenza del tribunale islamico di L._______ del […]) è confiscato. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6957/2018 Sentenza del 17 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), con i figli D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), alias F._______, nato il (...), G._______, nata il (...), alias H._______, nata il (...), alias I._______, nata il (...), J._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 7 novembre 2018 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina siriana di etnia curda e confessione sunnita, ha depositato, insieme ai figli, una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2017. B. B.a L'interessata è stata sentita il (...) novembre 2017 nell'ambito di un'audizione sulle generalità (cfr. atto SEM A9/16 [di seguito: verbale 1]) e il 17 ottobre 2018 più approfonditamente sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM A25/15 [di seguito: verbale 2]). B.b In sostanza e per quanto è qui di rilievo, A._______ ha riferito di un primo espatrio avvenuto nel (...) e dettato dallo scoppio della guerra civile siriana (cfr. verbale 2, pag. 4, D27). L'interessata ha poi spiegato che a seguito del decesso del padre, avrebbe fatto ritorno nel Paese d'origine - con i figli al seguito ma dividendosi dal marito - per stabilirsi nella capitale a partire dal mese di novembre del (...). Durante il soggiorno ad Aleppo, la richiedente avrebbe integrato un'associazione femminile denominata "(...)", partecipando ripetutamente a riunioni ed attività organizzate in seno alla stessa. Sennonché, venute a conoscenza delle rispettive identità, le autorità siriane avrebbero posto le partecipanti del gruppo nel collimatore, finanche disponendone la ricerca e ordinando irruzioni presso i loro domicili. Allertata da un'amica circa l'incombente pericolo, A._______ sarebbe quindi fuggita dalla città, trovando riparo ad Afrin. Nondimeno, la presenza del "Partîya Karkerén Kurdîstan" (PKK) in loco, così come quella di abitanti in combutta con il regime, avrebbe spinto la richiedente a lasciare definitivamente il Paese nell'estate del (...) per rifugiarsi in Turchia. Quivi avrebbe ottenuto dall'ambasciata svizzera i visti necessari per raggiungere - con i figli - il marito K._______, nel frattempo installatosi sul territorio elvetico e a beneficio di un'ammissione provvisoria a seguito di una procedura d'asilo separata (cfr. incarto SEM rubricato allo stesso numero di ruolo). B.c Onde avvalorare la propria versione dei fatti, A._______ ha versato agli atti la sua carta d'identità siriana in originale, oltre a quella del marito (cfr. atto SEM A22). C. Il 20 settembre 2018, A._______ ha dato alla luce il figlio J._______. D. Con decisione del 7 novembre 2018, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM A33/1), la Segreteria della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. E. Il 7 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 dicembre 2018), gli interessati sono insorti contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla concessione dell'asilo. Sussidiariamente, gli interessati hanno postulato il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Gli insorgenti hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno prodotto un asserito mandato di arresto, redatto in lingua straniera, con il quale la polizia siriana avrebbe disposto le ricerche di A._______. F. Con uno scritto aggiuntivo di data 18 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2019), i ricorrenti hanno rimesso al Tribunale la traduzione in lingua italiana del mezzo di prova allegato al gravame in lingua straniera. Facendo fede a quest'ultima trasposizione, si tratterebbe di una sentenza emanata dal tribunale islamico di L._______ il (...), autorità che avrebbe condannato A._______ a sette anni di lavori forzati in ragione della sua partecipazione a partiti politici non autorizzati e a manifestazioni illecite. G. Con uno scritto indirizzato all'attenzione dell'autorità di prima istanza e ricevuto da quest'ultima in data 26 agosto 2019, gli interessati hanno versato agli atti ulteriore documentazione così composta:

- comunicazione di nascita del 23 agosto 2019, emessa dal Servizio circondariale dello stato civile di M._______, e concernente J._______;

- quattro "ricevute della messa al sicuro di documenti a destinazione della Segreteria di Stato della migrazione" per mezzo delle quali la SEM, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LAsi, ha messo al sicuro l'atto di nascita di K._______, l'atto di matrimonio fra K._______ e A._______, l'estratto del registro di famiglia dei richiedenti, l'atto di nascita di A._______, l'atto di nascita di F._______ e l'atto di nascita di G._______. H. In data 5 giugno 2020 e 12 agosto 2020, il Tribunale ha richiesto al servizio preposto (Forensisches Institut Zürich) di esprimersi in merito all'autenticità del mezzo di prova prodotto in sede ricorsuale. Le risultanze peritali sono poi state messe a disposizione dei ricorrenti, i quali hanno colto l'occasione - rispettivamente con scritti del 22 luglio 2020 e dell'11 settembre 2020 - per pronunciarsi in merito, ribadendo l'autenticità del documento accluso al gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo gli stessi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

5. 5.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni di A._______ circa le relazioni intrecciate con l'associazione "(...)" non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché inconsistenti e finanche tardive. 5.1.1 Anzitutto, a mente dell'autorità inferiore, A._______ avrebbe fornito una descrizione approssimativa dell'attività e dell'orientamento politico dell'associazione, così come delle riunioni organizzate e degli individui che vi avrebbero partecipato. Vieppiù, dal suo narrato non sarebbe possibile desumere un timore di essere esposta a persecuzioni da parte delle autorità siriane. Difatti, al di là del suo effettivo coinvolgimento nelle attività del gruppo, l'asserzione secondo cui una delle astanti avrebbe trasmesso alle autorità statali gli identificativi delle associate - ivi compreso quello dell'insorgente - non sarebbe sostanziata da indizi tangibili, ritenuto che questa sarebbe riconducibile al solo avvertimento formulato da una conoscente. Analogamente, l'allegazione ai sensi della quale le autorità siriane avrebbero condotto ricerche presso il suo domicilio, riposerebbe esclusivamente sulle testimonianze dei vicini. Invero, la richiedente non avrebbe saputo fornire alcun tipo di dettaglio o informazione inerente l'avviso governativo che sarebbe stato emesso nei suoi confronti. Del resto, l'interessata si sarebbe astenuta dall'investigare maggiormente la questione e comprendere così con maggior precisione le intenzioni dello Stato siriano nei suoi confronti. 5.1.2 A ciò, si aggiungerebbe il fatto che, pur avendo avuto modo di esporre il proprio racconto già durante l'audizione sulle generalità, la ricorrente avrebbe riferito di essere stata ricercata dalle autorità unicamente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. A mente dell'autorità inferiore, tale aspetto sarebbe quindi stato addotto tardivamente, tanto più se considerato che quando confrontata sul punto, la richiedente si sarebbe limitata a giustificarsi facendo capo ad una dimenticanza e al fatto che durante il primo colloquio sarebbe stata intimorita. 5.1.3 Conseguentemente, l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile l'esposto di A._______ e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, respingendone la domanda d'asilo. 5.2 Con il ricorso, richiamati sommariamente i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti avversano le valutazioni della SEM. 5.2.1 In primo luogo, A._______ avrebbe sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni. Difatti - benché gli interessati riconoscano ch'ella avrebbe potuto dilungarsi maggiormente su alcuni aspetti di poco conto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 3) - l'esposto presentato da quest'ultima ossequierebbe i disposti di cui all'art. 7 LAsi, avendo in particolare dettagliato le informazioni concernenti le attività e la connotazione politica dell'associazione in parola (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 3). D'altra parte, conto tenuto del contesto socioculturale siriano - particolarmente ostile alla libertà di espressione delle donne - il solo fatto ch'ella abbia una vaga idea dell'attività esposta comproverebbe un coinvolgimento personale e quindi la veridicità di quanto narrato. L'attendibilità del suo narrato sarebbe peraltro comprovata dal nuovo mezzo di prova accluso al gravame, consistente in un'asserita sentenza emanata dal tribunale islamico di L._______ l'(...), autorità che avrebbe condannato A._______ a sette anni di lavori forzati in ragione della sua partecipazione a partiti politici non autorizzati e a manifestazioni illecite (cfr. supra consid. F). In sunto, a mente degli insorgenti le contestazioni mosse dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato non parrebbero sufficienti ad inficiare la verosimiglianza di quanto raccontato da A._______ (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 5). 5.2.2 Nel prosieguo della loro disamina, gli insorgenti avversano l'argomentazione della SEM ai sensi della quale parte delle allegazioni sarebbero state addotte tardivamente. In effetti, come a loro dire peraltro già spiegato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, tale mancanza sarebbe riconducibile all'emotività della richiedente durante l'audizione sulle generalità, nonché al fatto che il primo colloquio fosse natura breve (cfr. memoriale ricorsuale pag. 3, punto 4). 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnata-mente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In-fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

7. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 8. 8.1 Ora, a mente di questo Tribunale, occorre ammettere che il resoconto fornito da A._______ non ossequia effettivamente le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 8.2 In primo luogo, non stupisce che l'autorità inferiore abbia considerato inconsistenti e superficiali le dichiarazioni di A._______ dal momento che nell'esporre i propri motivi d'asilo, quest'ultima ha fornito un narrato assai scarno e vago. È in particolare il caso per quanto concerne l'allegazione secondo cui una delle partecipanti alle riunioni dell'associazione "(...)" avrebbe rimesso al regime siriano informazioni concernenti le altre componenti del gruppo. Nel riferire di tale aspetto, la richiedente non ha infatti fornito dettagli di sorta, limitandosi ad asserire che "Quando facevamo le riunioni, c'era una donna che faceva delle foto e le passava dall'altra parte. Per questo tutti quelli dell'associazioni hanno detto che eravamo in pericolo, per queste informazioni trasmesse da questa donna" (cfr. verbale 2, pag. 5, D31). Anche quando sollecitata dagli ulteriori quesiti della funzionaria interrogante, l'interessata è rimasta vaga, dacché ha dichiarato "Era una donna di nome Duaà, non la conoscevo bene. Le altre signore dicevano che era stata lei a passare queste informazioni e le foto dall'altra parte" (cfr. verbale 2, pag. 8, D62), "Dicevano che questa signora aveva passato tutte le informazioni di cui si parlava lì e ci dicevano di non divulgarle. Invece lei le ha divulgate, ma non sappiamo per quale motivo, se aveva magari qualcuno che voleva far rilasciare" (cfr. verbale 2, pag. 8, D63) oltre che "Lei spesso chiedeva i numeri di telefono di chi era lì o faceva delle foto e ha passato queste informazioni, diceva chi c'era a quella riunione quel giorno. Dava queste informazioni" (cfr. verbale 2, pag. 8, D64). Oltracciò, è doveroso evidenziare che l'insieme del racconto relativo alle traversie ingenerate dalla collaborazione con la menzionata organizzazione, risulta esclusivamente ancorato a fattualità a loro volta riferite a A._______ (cfr. verbale 2, pag. 8, D62 e D66; pag. 9, D69 e segg.). Così, alla luce delle considerazioni che precedono e conto tenuto del fatto che il solo apprendere da terzi d'essere oggetto di ricerche, minacce o intimidazioni, non permette ad esso solo di ammetterne la loro esistenza e di dedurne un rischio di persecuzioni future ex art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3586/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 8.2 e D-5905/2018 del 17 gennaio 2020 consid. 5.4), il resoconto di A._______ può essere qualificato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima persona. 8.3 Proseguendo nella disamina, il Tribunale rileva che le considerazioni che precedono non mutano neppure esaminando il documento allegato al ricorso, consistente in un'asserita sentenza emessa dal tribunale islamico di L._______. In proposito, v'è anzitutto da osservare che la traduzione dell'atto in parola recita segnatamente "Timbri e marca da bollo apposti sul documento originale archiviato nei nostri registri dopo la notifica" (cfr. atto del Tribunale n. 3). Ne discenderebbe dunque, secondo il senso e come anche ipotizzato dai ricorrenti negli scritti del 22 luglio 2020 e dell'11 settembre 2020, che l'esemplare originale della sentenza sia conservato negli archivi del tribunale islamico di L._______, mentre lo scritto rimesso al Tribunale, sia una copia autenticata per mezzo di timbri e firme. Le conclusioni alle quali è giunto il (...) nell'ambito della perizia allestita il 13 agosto 2020, hanno però attestato che: "Zwei der «Stempelabdrücke» - debitamente perimetrati in rosso e riconducibili al summenzionato stralcio di traduzione (cfr. atto del Tribunale n. 12) - wurden mit einem konstengüstigen und leicht erhältlichen Drucksystem (Injekt) hergestellt (siehe Beilage) und nicht wie zu erwarten mit einem Stempelwerkzeug produziert. Dieser Umstand lässt offen, ob es sich hierbei um eine beglaubigte Kopie oder um eine Fälschung handelt". Dalle risultanze peritali emerge pertanto come gli elementi intrinsechi al documento cartaceo, contraddicano chiaramente le indicazioni contenute nella traduzione e ribadite con gli scritti del 22 luglio 2020 e dell'11 settembre 2020. In effetti, i timbri che avrebbero dovuto essere apposti a fresco perché attestanti la natura di copia autenticata del documento, risultano invece essere stati applicati per mezzo di un apparecchio di copiatura di tipo toner. Inversamente, i bolli che avrebbero dovuto essere applicati tramite stampa poiché fotocopie dei timbri apposti sull'atto conservato in originale presso gli archivi dell'autorità siriana risultano in casu essere stati impressi a fresco. Ebbene, tali importanti ed incontrovertibili incoerenze minano irrimediabilmente la fedefacenza del mezzo di prova, tanto più se considerato che essendo notoriamente reperibili nel contesto siriano, simili documenti dispongono di uno scarso valore probatorio, di modo che le esigenze volte ad ammetterne l'autenticità sono particolarmente elevante (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-7271/2018 del 14 marzo 2019). Anzi, a ben vedere, siffatte contraddizioni denotano finanche la contraffazione del mezzo di prova esaminato. Di conseguenza, onde evitarne un ulteriore utilizzo abusivo - e ritenuto che giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente - si giustifica in specie la confisca dell'atto in parola. 8.4 Per sovrabbondanza, pur non essendo determinante nel caso in rassegna, non è inopportuno sottolineare che la ragione dell'espatrio sembrerebbe dettata principalmente dalla situazione generale vigente in Siria piuttosto che all'esistenza di un timore di persecuzioni (cfr. verbale 2, pag. 4, D27). 8.5 In definitiva, quandanche tempestive, le dichiarazioni di A._______ non possono essere considerate verosimili, sicché non v'è modo di ritenere - indipendentemente da un'effettiva integrazione della succitata associazione - ch'ella sia stata esposta alle autorità siriane, né tantomeno che sia stata oggetto di persecuzioni per i motivi allegati. Pertanto, su tale punto, l'impugnativa dei ricorrenti dev'essere respinta.

9. Per il resto, è doveroso rammentare che le difficili condizioni securitarie e congiunturali causali ad un conflitto in essere non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma possono semmai fungere da discriminante nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6024/2019 del 5 dicembre 2019 con riferimenti ivi citati). Su tali presupposti, ed essendo stati gli insorgenti ammessi provvisoriamente in Svizzera, siffatta questione non ha motivo di essere esaminata nel procedimento in rassegna.

10. Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo in esame non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). L'impugnativa va quindi respinta.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Il mezzo di prova prodotto con il ricorso (la sentenza del tribunale islamico di L._______ del [...]) è confiscato.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: