Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-686/2019 Sentenza del 5 novembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 11 gennaio 2019 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 21 novembre 2016, i verbali d'audizione del 29 novembre 2016 (di seguito: verbale 1) e del 12 febbraio 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'11 gennaio 2019, notificata il 13 gennaio 2019 (cfr. avviso di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso dell'8 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 febbraio 2019), per il cui tramite il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla pronuncia dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 13 febbraio 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha dichiarato di aver lasciato il suo paese d'origine a causa di alcuni problemi con il Criminal Investigation Department (CID); che quest'ultimo, lavorando come autista, avrebbe effettuato dei trasporti per persone poi rivelatesi ex combattenti delle "Tigri per la liberazione della patria Tamil" (LTTE), che lo avrebbero esortato a divenire destinatario di alcuni fondi provenienti dall'estero, tra le altre cose onde remunerarlo per le attività svolte in loro favore; che in tale contesto egli sarebbe stato interrogato una prima volta dal CID venendo rilasciato immediatamente; che in un'altra occasione, il richiedente asilo sarebbe stato prelevato da casa da alcuni agenti del CID, i quali lo avrebbero fatto salire su un furgone; che durante una sosta, egli sarebbe però riuscito a dileguarsi, per poi nascondersi sino all'espatrio, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato inverosimile l'integralità delle allegazioni dell'insorgente; che egli si sarebbe segnatamente contraddetto in merito al momento nel quale avrebbe iniziato a collaborare con le LTTE, circa il numero di versamenti bancari ricevuti nonché a proposito del luogo nel quale si sarebbe nascosto e delle successive ricerche da parte delle forze governative; che oltremodo, parte delle circostanze chiave del secondo incontro con il CID sarebbero apparse unicamente nel corso della seconda audizione, nonostante l'insorgente avesse avuto modo di elencarle anche in precedenza, che con ricorso, l'insorgente, dopo aver richiamato i fatti alla base del procedimento, censura un errato ed incompleto accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore; che egli sarebbe stato molto sintetico nel corso dell'audizione sulle generalità, la quale godrebbe di un valore probatorio minimo; che le contraddizioni rimproverategli sarebbero imputabili al lungo tempo trascorso tra le due audizioni; che risulterebbe rilevante il fatto stesso di aver ricevuto versamenti dall'estero e non il numero dei predetti; che i suoi timori sarebbero fondati; che sarebbe notorio come gli impegni dello Sri Lanka nel fornire giustizia e verità in ordine ai crimini di diritto internazionale commessi sarebbero di lenta attuazione, tanto che la legge sulla la prevenzione del terrorismo non sarebbe ancora stata abolita, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che le contraddizioni nel racconto dell'insorgente sono effettivamente molteplici e riguardano aspetti essenziali della sua domanda, che in un primo momento l'insorgente ha infatti asserito di aver aiutato gli ex appartenenti delle LTTE nella primavera del 2016 (cfr. verbale 1, pag. 7) allorché in seguito a collocato la consequenziale proposta di rimborso tramite fondi esteri nella seconda metà del 2015 (cfr. verbale 2, pag. 11), precisando poi, dopo la richiesta di chiarimenti dell'autorità inferiore, di aver iniziato a collaborare con le persone in parola nel settembre 2015 (cfr. verbale 2, pag. 19); che oltremodo, a seconda delle versioni il numero di versamenti di cui avrebbe beneficiato è totalmente incongruente, avendo egli dapprima parlato di 12/13 pagamenti (cfr. verbale 1, pag. 8) e poi di 7/8 trasferimenti di denaro a suo nome (cfr. verbale 2, pag. 9); che la questione non è certo secondaria né tantomeno può essere imputata ad una svista, dal momento che in entrambi i casi l'insorgente ha quantificato in maniera precisa il numero dei medesimi; che pure i diversi resoconti quo al secondo presunto incontro con il CID paiono inconciliabili, stante il fatto che nel corso dell'audizione sulle generalità l'insorgente ha affermato di essere stato prelevato da casa e fatto accomodare su di un furgone bianco, nel quale sarebbe rimasto sino ad una sosta nel corso della quale si sarebbe dato alla fuga (cfr. verbale 1, pag. 8), versione ben diversa da quanto dichiarato in seguito, ossia di essere originariamente stato condotto in una casa disabitata ove avrebbe subito atti vessatori sottraendosi solo in seguito alle autorità, seppur nelle medesime circostanze di cui sopra (cfr. verbale 2, pag. 9); che nemmeno quando addotto a proposito della successiva latitanza risulta concorde, avendo l'interessato dapprima affermato di essersi rifugiato presso un suo amico di nome Ravi a Nallur (Jaffna) per oltre un mese prima di spostarsi a Watale (cfr. verbale 1, pag. 4 e 8) ed in seguito di essersi recato a Watale da un certo Kadhr il giorno stesso della fuga (cfr. verbale 2, pag. 10 e 19); che da ultimo ma non per importanza, si rilevi come anche la collocazione temporale delle successive supposte ricerche presso il domicilio non sia lineare, differendo di diversi giorni rispetto agli eventi a margine (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 20), che su tali presupposti i predetti indicatori di inverosimiglianza non si possono certo imputare alle generiche giustificazioni invocate in sede ricorsuale, che in definitiva, si può partire dall'assunto che la versione dell'insorgente non ossequi i succitati criteri di cui all'art. 7 LAsi, che d'altra parte, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per giustificare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa subordinatamente anche tale conclusione, ritenendo dover far fronte a rischi concreti in caso di rimpatrio, aggravati dalla recente crisi istituzionale che avrebbe colpito il paese, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. sentenze del Tribunale D-4010/2019 del 21 agosto 2019 e D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che nella già citata E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni (per la regione del Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti, l'insorgente può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare nella provincia e su di una pluriennale esperienza professionale corroborata da formazione scolastica, che inoltre, l'interessato gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: