Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4010/2019 Sentenza del 21 agosto 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 luglio 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 25 aprile 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 3 maggio 2019 (cfr. atto [...] 10/6) al colloquio Dublino del 9 maggio 2019 (cfr. atto [...] 14/2) ed alle audizioni del 16 luglio 2019 (cfr. atto [...] 42/23) e del 23 luglio 2019 (cfr. atto [...] 46/9), la bozza di decisione negativa sull'asilo del 25 luglio 2019 ed il parere al riguardo del rappresentante legale, la decisione della SEM del 29 luglio 2019 (notificata il giorno medesimo) per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 7 agosto 2019 (recte: 8 agosto 2019) con cui l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; il tutto con contestuale domanda di assistenza giudiziaria e protesta di spese e ripetibili, la copia di un articolo di giornale in lingua straniera allegato al ricorso, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che l'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil nato e cresciuto a Jaffna, ha ricondotto il suo espatrio ad alcune problematiche derivanti dai presunti legami dei genitori con il gruppo secessionista denominato "Tigri per la liberazione della patria Tamil" (comunemente conosciuto con l'acronimo LTTE); che quest'ultimi, nel 2007, lo avrebbero affidato ai nonni materni disinteressandosi di lui; che nel dicembre 2014, dopo che lo zio avrebbe subito alcune minacce per causa sua, egli si sarebbe trasferito da altri famigliari nella capitale Colombo, salvo poi dover tornare a Jaffna nell'agosto 2015, in quanto la sua presenza - che avrebbe implicato ricorrenti richieste di informazioni sul suo conto da parte di terzi - sarebbe stata dannosa per le attività commerciali dei parenti; che nella primavera del 2017 tre persone, che l'insorgente ritiene essere esponenti del gruppo paramilitare "Special Task Force (STF)", lo avrebbero prelevato presso il domicilio della nonna e condotto in un luogo a lui sconosciuto detenendolo per cinque giorni; che durante la reclusione egli sarebbe stato interrogato in merito ai genitori ed avrebbe subito maltrattamenti; che dopo essere stato rilasciato, avrebbe appreso che alcune persone si sarebbero recate presso il suo posto di lavoro per chiedere di lui, cosa che lo avrebbe costretto ad abbandonare la sua attività; che alcuni mesi dopo, nel settembre 2018, l'insorgente sarebbe stato contattato per un incarico di montaggio video; che una volta giunto nel luogo in cui avrebbe dovuto incontrare il cliente, sarebbe sopraggiunto un furgone dal quale sarebbe scesa una persona che gli avrebbe chiesto s'egli fosse il figlio di Sivanesan; che a seguito della sua risposta affermativa, l'insorgente sarebbe stato invitato a salire sul veicolo; che dopo un richiesta di spiegazioni, il ricorrente sarebbe stato strattonato per poi darsi alla fuga; che in seguito egli avrebbe ricevuto un'ulteriore telefonata da parte del committente, per il cui tramite questi lo informava di essere stato a sua volta minacciato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato inverosimile il fatto che i genitori dell'insorgente fossero membri delle LTTE nonché le vicissitudini da lui vissute a causa di tale circostanza; che il suo racconto al riguardo sarebbe stato estremamente vago e poco dettagliato; che il ricorrente avrebbe esposto la propria biografia in modo poco chiaro e inconsistente; che non avrebbe saputo riferire nulla in merito alla sua infanzia, cosa del tutto inusuale dal momento che avrebbe vissuto con i genitori sino ai 9/10 anni e poco compatibile con le sue stesse affermazioni circa il fatto che in quel periodo non sarebbe stato felice stando sempre da solo in stanza a guardare la tv; che le informazioni fornite relativamente ai genitori sarebbero altresì povere di dettagli concreti, non avendo l'insorgente la minima idea di cosa questi facessero nella vita, ne tantomeno quale fosse il loro legame con le LTTE; che si tratterebbe difatti di informazioni raccolte per "sentito dire" prevalentemente dalla nonna; che oltremodo, il ricorrente si sarebbe pure contraddetto sul momento preciso nel quale sarebbe venuto a sapere del legame dei suoi genitori con le LTTE; che in buona sostanza, dal suo esposto non si evincerebbe nessuna informazione chiara relativamente all'appartenenza dei suoi genitori al gruppo citato; che l'insorgente si sarebbe infatti limitato a ribadire, anche dopo molteplici domande, di non sapere nulla su di loro, esternando espressamente la sua reticenza a riferire in merito, cosa che lascerebbe trasparire un inspiegabile disinteressamento quanto alle sorti dei medesimi; che del resto, anche le allegazioni in merito alle minacce subite dallo zio ed alle ulteriori problematiche avvenute a Colombo sarebbero prive di indicazioni concrete, non sapendo il ricorrente nulla di quanto successo ed ignorando l'identità dei rapitori, cosa che dimostrerebbe ulteriormente il suo disinteresse per la questione; che nemmeno i presunti eventi vissuti personalmente dall'interessato sarebbero stati esposti in maniera convincente; che l'episodio risalente al 2017, sarebbe stato spiegato in maniera stereotipata; che l'insorgente non avrebbe saputo illustrare nulla di concreto in merito al tragitto sino al luogo di detenzione, al decorrere dei giorni nel medesimo e circa lo svolgimento degli interrogatori; che nonostante sarebbe stato invitato a includere il maggior numero di elementi possibili, l'interessato avrebbe dichiarato unicamente che gli sarebbe stato chiesto di dire la verità sui suoi genitori, altrimenti avrebbero aperto un incarico a suo carico e di preferire dimenticare detta esperienza; che pure scarne sarebbero le indicazioni in merito al momento del suo rilascio, del viaggio di ritorno e dell'arrivo a casa nonché circa l'identità dei rapitori; che lo stesso varrebbe per le presunte ricerche presso il suo posto di lavoro, relativamente alle quali egli nemmeno sarebbe stato in misura di identificare gli autori; che da ultimo, pure le circostanze del tentato rapimento sarebbero state oggetto di un'illustrazione poco convincente ed impersonale; che il solo fatto che l'insorgente abbia accettato di incontrarsi a tarda sera con uno sconosciuto mal si sposerebbe col fatto ch'egli temeva per la sua sicurezza; che d'altro canto, l'interessato non avrebbe indicato elementi particolari dell'evento, spiegando sbrigativamente che la persona in questione gli avrebbe chiesto se fosse il figlio di Sivanesan, invitandolo a salire sul veicolo; che parrebbe oltremodo strano che l'insorgente si sia riuscito a liberare così facilmente da tale individuo, da lui stesso descritto di corporatura robusta, che con ricorso, l'insorgente avversa tale valutazione; che verosimiglianza e coerenza andrebbero considerate da un punto di vista globale; che quo all'assenza di indicazioni sulla vita con i genitori, sarebbe necessario rammentare che a seguito di grandi traumi o grandi dolori, la mente tenderebbe a rimuovere, così come confermato dalla letteratura scientifica; che peraltro, dopo la prima audizione, il ricorrente avrebbe richiesto informazioni più concrete in ossequio al suo obbligo di collaborare; che i suoi parenti avrebbero fornito all'insorgente solo poche informazioni in merito ai genitori proprio allo scopo di proteggerlo; che l'unica certezza sarebbe che quest'ultimi facessero parte delle LTTE; che riguardo al rapimento, avendo l'insorgente dichiarato di essere stato bendato nel tragitto, sarebbe ovvio ch'egli non sia stato in misura di descrivere alcunché al riguardo; che altresì, per quanto concerne le ricerche sul luogo di impiego, egli ribadisce aver riportato tutto quanto riferitogli dal datore di lavoro; che del resto, iI secondo tentativo di rapimento sarebbe stato velocissimo e pertanto di difficile rimembranza; che egli contestualizza quindi l'articolo di giornale in lingua straniera allegato al gravame e che, a suo dire, parlerebbe in questi termini del rapimento di suo zio: "a Putalam ieri è stato rapito il Signor Sivaloganadem di 30 anni che lavorava in una business station. II rapitore è arrivato in un furgone", che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'oculata analisi dell'autorità di prima istanza, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che è infatti indubbio che la versione proposta in corso di procedura dall'insorgente sia insufficientemente sostanziata in ogni suo aspetto, sia esso riferibile ad elementi biografici o alle presunte vicissitudini che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. supra pag. 5-6); che oltremodo, le contraddizioni rilevate dalla SEM non lasciano spazio per un'interpretazione diversa da quella del tentativo di avvalersi di circostanze non realmente prodottesi; che è infatti inconcepibile che il richiedente asilo abbia in un primo momento posto l'accento sul fatto di aver appreso del legame dei genitori con le LTTE solo successivamente all'arresto del 2017 (cfr. atto [...] 42/23, D47 e D60) allorché, di seguito, ha affermato di esserne stato al corrente già nel 2014 (cfr. atto [...] 46/9, D10 e seg.); che a ciò si aggiunge l'ulteriore inconciliabilità tra il fatto di non ricordare nulla del periodo vissuto con i genitori (cfr. atto [...] 42/23, D61 e D62) e le successive asserzioni a proposito delle attività ludiche svolte nel corso di tale periodo (cfr. atto [...] 42/23, D67 e D69), che tali rimarchevoli indizi di inverosimiglianza non possono essere certo imputati, come sembra volerlo l'insorgente, a fenomeni dissociativi peraltro non attestati dagli atti e nemmeno sensati, visto che i presunti eventi traumatici avrebbero avuto luogo in un secondo momento; che il fatto che i parenti avrebbero omesso di renderlo partecipe dell'integralità della vicenda per proteggerlo non giustifica d'altro canto il suo completo disinteresse per gli avvenimenti da lui stesso eretti a fondamento della domanda d'asilo; che altresì, quand'anche bendato, l'interessato avrebbe potuto riferire in merito al tragitto sulla base di altre percezioni sensoriali; che oltremodo, egli non può imputare la mancanza di denotazioni concrete a terze persone, quali il datore di lavoro o i famigliari, posta l'assenza di qualsivoglia suo sforzo teso alla ricerca di maggiori dettagli; che da ultimo, il contenuto dell'estratto giornalistico, così come proposto nella breve traduzione integrata nell'allegato ricorsuale, non permette di addivenire ad un diverso esito, dal momento che non contiene alcun accenno agli autori dell'atto in questione, che in definitiva, si può partire dall'assunto che la versione dell'insorgente non ossequi ai succitati criteri di verisimiglianza, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le considerazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l'insorgente possa essere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avversata, pt. 2), che si rammenti infatti che la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi sufficienti per giustificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto, appellandosi in particolare alla crisi istituzionale che avrebbe toccato il paese tra la fine di ottobre e la metà dicembre del 2018, che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. sentenza del Tribunale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5), che nella già citata E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 confermando che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del Vanni (per la regione del Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, nella provincia Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti, l'insorgente può contare sulla presenza di un'ampia rete famigliare nella provincia e su di una pluriennale esperienza professionale corroborata da formazione scolastica (cfr. cfr. atto [...] 42/23, pag. 9), che inoltre, l'interessato gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: