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D-6837/2017

D-6837/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6837/2017 Sentenza del 12 dicembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 novembre 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 3 novembre 2017 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'8 novembre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 15 novembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 novembre 2017, notificata personalmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A19/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso del 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 dicembre 2017), nel quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'esame materiale della sua domanda d'asilo da parte della SEM; in subordine ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha altresì depositato, secondo il senso, una domanda d'assistenza giudiziaria, ovvero di dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 dicembre 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino originario di C._______ e di vivere in Italia da 15 anni (cfr. verbale 1, pag. 3); che durante questo soggiorno all'estero avrebbe fatto rientro diverse volte in Tunisia per far visita ai famigliari (cfr. verbale 1, pag. 6); che da ultimo sarebbe ritornato in Patria in settembre 2017 per la morte del fratello (cfr. ibidem), che l'interessato ha addotto di essere stato accoltellato in faccia in Italia a causa della sua intenzione di convertirsi al cristianesimo (cfr. verbale 2, D5, D17); che per il medesimo motivo in Italia si sentirebbe perseguitato (cfr. verbale 2, D5); che invero i suoi compaesani lo avrebbero minacciato (cfr. verbale 2, D14-D16), che il richiedente ha asserito di non aver mai avuto alcun problema con le autorità tunisine, né con terze persone in Patria (cfr. verbale 1, pag. 9), che infine egli sarebbe venuto in Svizzera per cercare lavoro (cfr. verbale 2, D32), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che invero, il richiedente avrebbe asserito di non aver avuto alcun problema in Tunisia e di non aver avuto o avere attualmente problemi né con le autorità del suo Paese d'origine, né con terze persone, che egli avrebbe affermato in modo generico, confuso e non dettagliato di attraversare una fase in cui sarebbe in corso una valutazione per la conversione al cristianesimo; che tuttavia nei fatti tale conversione non sarebbe mai concretamente avvenuta e quindi tale allegazione non risulterebbe corrispondente alla realtà dichiarata, che pertanto rimarrebbe unicamente da considerare la sua volontà di cercare un lavoro; che i suoi motivi d'asilo sarebbero dunque esclusivamente di natura economica ed il richiedente non avrebbe espresso in alcun modo la volontà di cercare protezione contro persecuzioni, che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente fa valere che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, egli avrebbe cercato di spiegare che i suoi motivi d'asilo sarebbero connessi ai timori di persecuzione conseguenti alla sua conversione al cristianesimo e quindi non sarebbero da considerarsi motivi economici, che già nel corso dell'audizione sulle generalità egli avrebbe dichiarato di avere intrapreso il percorso di conversione al cristianesimo; che invero, in Italia sarebbe stato aggredito e ferito con un coltello; che dal 2013 il ricorrente sarebbe stato minacciato tante volte ed il fratello in Tunisia sarebbe stato picchiato essenzialmente a causa sua, che pertanto egli avrebbe richiesto protezione alla Svizzera poiché avrebbe il timore di subire delle persecuzioni sia in Italia, sia in Tunisia a causa della sua conversione al cristianesimo, che pertanto, la sua domanda d'asilo andrebbe esaminata materialmente dalla SEM, che infine, l'insorgente ritiene che rischierebbe di essere esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, rispettivamente che a causa della situazione generale in Tunisia e della sua situazione personale, l'esecuzione dell'allontanamento non dovrebbe essere considerata né ragionevolmente esigibile né ammissibile, che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti), che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che inoltre la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90); che la menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide; che alla luce di ciò, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1), che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che invero, egli ha dichiarato di non avere avuto problemi né con le autorità né con terze persone in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 9), che i problemi avuti in Italia, essendo egli cittadino tunisino, non sono rilevanti nella fattispecie, che neppure il fatto che il fratello sia stato picchiato a causa sua risulta nella fattispecie rilevante essendo la procedura d'asilo una procedura individuale, che inoltre, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, egli non si è ancora convertito al cristianesimo, ma ha semplicemente indicato la sua intenzione di farlo (cfr. verbale 2, D12), che pertanto, le allegazioni del ricorrente non fanno apparire alcun bisogno di protezione contro delle persecuzioni ai sensi dell'art. 18 LAsi, che la sua domanda d'asilo è fondata unicamente su motivi economici (art. 31a cpv. 3 LAsi), ovvero la volontà di trovare un lavoro (cfr. verbale 2, D32), che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che visto quanto precede, l'interessato non rischia di subire delle persecuzioni in Tunisia, che l'interessato non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che per di più, il ricorrente non rischia di essere concretamente in pericolo dal momento che la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che in conclusione dunque, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che per i motivi sopraesposti, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi), che essa risulta inoltre ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), dal momento che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Tunisia, che invero, egli possiede una vasta rete familiare in Patria e dispone di solida esperienza lavorativa in vari settori (cfr. verbale 1, pag. 5 e 6), che inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: