Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 26 aprile 2003, gli interessati (di etnia rom ed originari della regione di C._______ rispettivamente D._______) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 e del 23 maggio 2006 rispettivamente del 2 e del 30 maggio 2003) di avere lasciato il loro villaggio il (...) a causa della guerra in corso e per le minacce insorte nei confronti dell'interessato dopo che, nel (...), egli avrebbe continuato a svolgere l'attività di poliziotto. Nell'ambito delle audizioni, i ricorrenti hanno, infatti, affermato che il (...) o (...), il partito Lega Democratica del Kosovo (LDK) avrebbe stabilito uno sciopero degli agenti di polizia, in seguito al quale molti agenti, non presentatisi a lavoro, sarebbero stati licenziati e sostituiti da agenti di polizia serbi oppure avrebbero lasciato il loro posto di lavoro per motivi politici. Il ricorrente, vicino all'età di pensionamento, non avrebbe aderito allo sciopero, avrebbe continuato il proprio lavoro e sarebbe stato, per questa ragione, minacciato di morte da suoi ex-colleghi di etnia albanese. Il figlio dei ricorrenti sarebbe, a sua volta, stato allontanato dalla scuola in seguito a sospetti di collaborazionismo con le autorità serbe da parte del padre. Sospetti che poi sarebbero sfociati in pressioni di vario genere. Malgrado le presunte provocazioni, pressioni e minacce da parte di ex-colleghi dell'insorgente in seguito al suo rifiuto d'interrompere il proprio lavoro, il ricorrente sarebbe stato trasferito dalla squadra di pattugliamento ad un compito in ufficio ed avrebbe ottenuto regolarmente il prepensionamento a causa di una sua invalidità di prima categoria in seguito ad un intervento subito al fegato nel (...). Una settimana dopo la fine del conflitto cossovaro, sarebbero poi giunte a casa dei ricorrenti dieci persone d'etnia albanese mascherate ed armate con fucili e pistole, le quali avrebbero ricercato il ricorrente. Dopodiché il ricorrente si sarebbe recato a E._______, mentre la ricorrente avrebbe raggiunto, assieme al figlio, l'abitazione di uno zio paterno del marito a C._______, dove, nuovamente, una decina di persone armate avrebbero cercato il ricorrente. La ricorrente, unitamente al figlio, avrebbe quindi raggiunto il marito a E._______ e si sarebbero recati a F._______, dove sarebbero rimasti all'incirca un mese. In tale periodo, essi avrebbero appreso che delle persone avrebbero nuovamente cercato il ricorrente a casa dello zio a C._______, e, non trovandolo, avrebbero ucciso quest'ultimo. Di conseguenza, i ricorrenti avrebbero intrapreso il viaggio per la Germania, passando da G._______, H._______ e dall'Ungheria. Costretti a lasciare la Germania dopo l'esito negativo della loro domanda d'asilo, sarebbero quindi ripartiti, in data (...), per F._______, dove avrebbero trovato alloggio presso degli zii materni del ricorrente e da dove, su consiglio dei familiari, sarebbero partiti, il (...), per recarsi in Svizzera. B. L'11 luglio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati. Nello stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultimi dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. C. Il 12 agosto 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 agosto 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 23 settembre 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. L'8 aprile 2004, i ricorrenti hanno presentato dei documenti medici (redatti dal Dr. I._______ il [...], dalla Dr.ssa J._______ il [...] e dal Dr. med. K._______ il [...]), attestanti l'infarto di cui è stato vittima il ricorrente nel corso del mese di (...). Essi hanno richiesto che lo stato di salute del richiedente fosse preso in considerazione nel quadro della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento verso il Cossovo. G. Il 18 maggio 2004, invitato ad esprimersi sulla nuova situazione venutasi a creare dopo l'infarto occorso al ricorrente, l'UFM ha concluso che i summenzionati problemi di salute non erano sufficienti per giustificare una diversa valutazione, in quanto al ricorrente veniva garantita la possibilità di curarsi in Patria presso la Clinica universitaria di Pristina. Suddetto Ufficio ha, di conseguenza, pienamente rinviato ai considerandi della sua precedente presa di posizione. H. Il 14 giugno 2004, i ricorrenti hanno contestato le considerazioni dell'UFM, affermando che, contrariamente a quanto asserito dal suddetto Ufficio, le cure di cui necessiterebbe il ricorrente non potevano affatto essere garantite in caso di rientro in Cossovo. I. Il 7 dicembre 2005, la CRA ha invitato l'UFM ad introdurre una determinazione ai sensi dell'art. 57 PA. La Commissione ha altresì richiesto che l'UFM prendesse contatto con l'Ufficio di collegamento svizzero di Pristina (in seguito: Ufficio di collegamento), al fine di ottenere delle informazioni più dettagliate quanto alla situazione dei ricorrenti in Cossovo. J. Il 13 febbraio 2006, dopo aver ottenuto le necessarie informazioni dall'Ufficio di collegamento (rapporto del [...]), l'UFM ha concluso le proprie osservazioni al ricorso, ribadendo la propria opinione di reiezione del gravame. K. Il 2 marzo 2006, i ricorrenti hanno replicato alle ultime osservazioni dell'UFM. Nel loro scritto, essi hanno sottolineato quanto, da un lato, fosse cambiata la situazione in Cossovo rispetto all'inizio della procedura e come, nonostante la presenza delle forze internazionali, non fosse garantita l'effettiva protezione da parte delle autorità per i cittadini di etnia rom, mentre, dall'altro lato, hanno contestato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in relazione ai problemi di salute occorsi al ricorrente. Gli insorgenti hanno quindi concluso le loro osservazioni con la richiesta di accoglimento del gravame ai sensi delle conclusioni precedentemente presentate. L. Il 20 aprile 2006, i ricorrenti hanno inoltrato un documento medico del Dr. med. K._______ datato (...) relativo alla situazione di salute dell'insorgente e hanno richiesto che il suddetto documento fosse assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni del ricorrente. M. Con decisione incidentale del 9 giugno 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente ad inviare dei nuovi certificati medici attuali, in modo da poter statuire nella piena conoscenza della fattispecie. N. Il 6 luglio 2009, gli insorgenti hanno fatto pervenire al TAF gli attestati medici richiesti (rapporto medico del [...] redatto dal Dr. med. K._______, accompagnato da documenti medici datati [...]) e delle nuove considerazioni relative allo stato di salute dell'insorgente. O. Con decisione incidentale del 10 agosto 2009, il TAF ha constatato che i certificati inviati il 6 luglio 2009 non erano sufficientemente dettagliati per permettere una corretta valutazione dello stato di salute del ricorrente. Codesto Tribunale ha quindi invitato gli insorgenti ad inviare dei documenti maggiormente dettagliati entro il 10 settembre 2009. P. Il 3 settembre 2009, i ricorrenti hanno fatto pervenire al TAF un nuovo attestato medico (rapporto medico del Prof. Dr. med. L._______ del [...]), nel quale si concludeva all'impossibilità di viaggiare del ricorrente a causa dello stress fisico e psicologico che il rientro definitivo in Patria avrebbe potuto provocare. Q. Il 9 settembre 2009, gli insorgenti hanno inoltrato un ulteriore rapporto medico del M._______ - redatto dal Prof. Dr. med. L._______ il (...) - presso il quale il ricorrente si sarebbe sottoposto ad una coronarografia ed angioplastica. Hanno, altresì, richiesto che suddetto documento fosse assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni del ricorrente in merito alla valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. R. Il 10 novembre 2009, l'UFM ha osservato che l'insorgente potrebbe seguire le cure mediche attualmente in corso anche in Patria, e concluso che, ritenuta la rete sociale in loco e la possibilità di essere sostenuti dai propri figli presenti in Svizzera ed in Germania, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Cossovo sarebbe ragionevolmente esigibile. S. Il 18 dicembre 2009, gli insorgenti hanno presentato le loro osservazioni in merito all'attuale situazione medica del ricorrente. T. Riassumendo, nel corso di tutta la procedura d'asilo, il ricorrente ha presentato i seguenti certificati medici:
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, M._______
- rapporto medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- rapporto medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. I._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Dr.ssa J._______, M._______
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Decisione del Tribunale Federale [DTF] 126 I 207).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato che le persecuzioni allegate da parte dei ricorrenti, sarebbero state opera di terze persone (ex-colleghi e membri dell'UCK) e quindi non imputabili alle autorità. Inoltre, data la presenza sul territorio delle forze internazionali della Kosovo Force (KFOR), nonché la trasformazione dell'UCK da forza militare in forza politica, nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di ottenere, se opportunamente sollecitata, la protezione necessaria da tali persecuzioni. Il timore invocato dall'interessato, basato unicamente su informazioni riportate da terze persone, sarebbe, quindi da considerare infondato. Per questa ragione, i motivi espressi dai ricorrenti non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e, di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento verso il loro Paese d'origine lecita, esigibile e possibile.
E. 4.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno rilevato che, nonostante la presenza in Cossovo delle forze internazionali, la sicurezza non potrebbe essere sempre garantita. Questa precarietà risulterebbe ancora più marcata per chi, come il ricorrente, verrebbe accusato di avere collaborato con i serbi oppure apparterrebbe ad una minoranza. Facendo il richiedente parte di entrambe queste categorie, egli sarebbe quindi posto in una situazione di reale pericolo in caso di un eventuale rimpatrio. In particolare, per quanto attiene all'accesso delle minoranze ad una reale protezione, egli ha affermato che la KFOR e la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) avrebbero ridotto la loro presenza, e affidato il compito di garantire l'ordine pubblico ad un organismo (Kosovo Police Service, KPS), il quale non godrebbe della piena fiducia delle minoranze etniche. Per questo motivo ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuto lo statuto di rifugiati e dovrebbe essere concesso loro l'asilo. Di conseguenza, tenuto conto dell'assenza in Patria di una rete sociale (la maggior parte dei parenti dei ricorrenti avrebbe infatti abbandonato il Cossovo), l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare non ragionevolmente esigibile. Infine, un rinvio sarebbe altresì da considerarsi come illecito a causa del rischio che correrebbero gli insorgenti di essere esposti, in Patria, a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 4.3 Nelle osservazioni del 23 settembre 2003, l'UFM ha considerato l'atto ricorsuale privo di fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica del provvedimento litigioso.
E. 4.4 Nell'ambito delle osservazioni del 18 maggio 2004, l'autorità inferiore si è espressa in merito al certificato medico del (...), sottolineando che la Clinica universitaria di Pristina disporrebbe di un reparto di cardiologia. Il trattamento prescritto al ricorrente, in data (...), dal M._______ prevederebbe l'assunzione di farmaci in parte (eccetto il P._______, per il quale il ricorrente potrebbe ottenere la quantità necessaria per la terapia prevista di sei mesi ed il medicinale Q._______, per il trattamento di disturbi del metabolismo dovuti alla presenza di grassi e colesterolo nel corpo) disponibili a Pristina a prezzi modici (segnatamente l'R._______, S._______ e T._______). Di conseguenza, l'UFM ha rinviato ai considerandi del provvedimento litigioso.
E. 4.5 Nella replica del 14 giugno 2004, i ricorrenti hanno rilevato la mancanza delle cure mediche necessarie per l'insorgente in Patria e confermato le conclusioni già espresse in sede di ricorso.
E. 4.6 Nelle osservazioni del 13 febbraio 2006, l'UFM ha riportato il contenuto del rapporto del (...) dell'Ufficio di collegamento, sottolineando che a C._______, villaggio in cui avrebbero vissuto i ricorrenti, risiederebbero ancora lo zio ed un nipote del ricorrente, quale rappresentante ufficiale della comunità rom in dettol Comune. L'abitazione dei ricorrenti, poco distante da quella dello zio del ricorrente, sarebbe stata occupata abusivamente da persone di etnia albanese. Ad D._______, villaggio d'origine della ricorrente, vivrebbero, altresì, oltre alla madre di quest'ultima, anche altri sette membri della famiglia. Come lo zio del ricorrente, anch'essi non lamenterebbero difficoltà economiche. Ragione per cui, l'autorità inferiore ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Cossovo. Per quanto concerne la qualità di rifugiato, detto Ufficio ha riferito quanto riportato dal summenzionato rapporto, ovvero, che i problemi dei ricorrenti sarebbero legati alla funzione di agente di polizia esercitata ai tempi dal ricorrente, la quale avrebbe portato all'accusa di avere collaborato con le autorità serbe, nonché alle minacce da parte di membri della comunità albanese. Infine, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata.
E. 4.7 Nella replica del 2 marzo 2006, i ricorrenti hanno preso posizione in merito al rapporto dell'Ufficio di collegamento, sottolineando che, in particolare, anche nel summenzionato rapporto viene rilevato che le persecuzioni subite dai ricorrenti sarebbero da ricollegare alla funzione svolta in passato dall'insorgente. Inoltre, la situazione in Cossovo sarebbe mutata a più riprese, anche se migliorata in merito alle minoranze etniche. Per di più, l'apertura dei negoziati introdurrebbe nuovamente un clima di instabilità. La minoranza rom, temerebbe, infatti, una ripresa degli atti di violenza e delle espulsioni (citato a tal proposito il rapporto dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati [OSAR] del luglio 2005). Pertanto, il ricorrente adempirebbe le condizioni legate alla qualità di rifugiato, in quanto le autorità in Cossovo non sarebbero in grado di garantire un'adeguata protezione dalle minacce e dalle probabili aggressioni di chi lo considera come collaboratore del governo serbo. Infine, gli interessati hanno precisato che il ricorrente non avrebbe parenti in Cossovo e sarebbe figlio unico. La madre della ricorrente, inoltre, vivrebbe in Cossovo con una figlia, la quale presenterebbe un handicap fisico, con mezzi finanziari limitati (EUR [...].-/[...].- al mese). In Svizzera, al contrario, risiederebbero quattro sorelle della ricorrente ed un fratello, i quali rappresenterebbero la parte più numerosa della famiglia e sosterrebbero i familiari rimasti in Cossovo con aiuti finanziari.
E. 4.8 Il 10 novembre 2009, invitato ad esprimersi in merito all'esigibilità del rinvio e prendendo in considerazione lo stato di salute del richiedente, l'UFM ha osservato che l'insorgente, il quale deve essere seguito regolarmente per controllare l'evoluzione della malattia coronarica, può recarsi all'ospedale regionale di Prizren, dove potrebbero essere compiuti i controlli correlati all'introduzione di uno stent. La Clinica universitaria di Pistina, sarebbe, altresì, il migliore ospedale statale in Cossovo e disporrebbe di un reparto cardiologico, dove, però, non potrebbero essere effettuate delle operazioni importanti. Tuttavia, nella Clinica privata Euromed a Poje, sarebbero state compiute nell'anno 2007 almeno 200 operazioni per introdurre uno stent. Per di più, eccetto un medicinale (U._______), le medicine assunte al momento dall'insorgente (V._______, R._______, W._______ e P._______), sarebbero disponibili nella regione. Di conseguenza, ritenuta la rete sociale in loco e la possibilità di essere sostenuti dai propri figli presenti in Svizzera ed in Germania, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati in Cossovo sarebbe ragionevolmente esigibile.
E. 4.9 Con scritto del 18 dicembre 2009, gli insorgenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla situazione medica del ricorrente, rinviando all'abbondante documentazione medica agli atti, la quale dimostrerebbe la necessità del ricorrente di continuare a beneficiare di importanti controlli medici che potrebbero sfociare in nuovi interventi chirurgici e sottolineando l'appartenenza degli interessati alla minoranza etnica rom (citato a tal proposito il rapporto dell'OSAR del 21 ottobre 2009).
E. 5.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 5.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18).
E. 5.4 Nella fattispecie, le allegazioni degli insorgenti in merito agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali li avrebbero indotti a lasciare il loro Paese d'origine, ed in merito ai loro timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, si esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Infatti, mal si comprende che i ricorrenti siano rimasti nel loro Paese d'origine per sette anni, dopo essere stati minacciati la prima volta nel (...), prima di espatriare nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 2 maggio 2003 pag. 4 D/15) e vi siano rientrati in data (...) (a F._______, all'epoca parte della Repubblica di Serbia e Montenegro), dopo l'esito negativo della procedura d'asilo in Germania. Inoltre, a prescindere dal fatto che nel periodo di otto giorni trascorso in Patria nel (...) nulla è accaduto che potrebbe seriamente indurre questo Tribunale a sospettare possibili atti di persecuzione nei confronti dei ricorrenti, vale rilevare come quest'ultimi hanno basato i propri timori su mere affermazioni di parte dei propri familiari, i quali avrebbero sostenuto che sarebbe stato meglio se non tornassero in Cossovo (cfr. verbale d'audizione del 2 maggio 2003 pag. 5). Tali elementi non sono idonei a rendere verosimile una persecuzione da parte delle autorità nei confronti dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine. Peraltro, dagli atti di causa non emergono ragioni per ritenere che le persone che avrebbero minacciato i ricorrenti nel (...) e nel (...) abbiano ancora interesse a vendicare il comportamento dell'insorgente risalente al (...). Inoltre, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai avuto alcuno problema con le autorità in patria (cfr. verbali d'audizione del 22 maggio 2003 pag. 9 e del 26 maggio 2003 pag. 8). Inoltre, nella fattispecie, non soccorre l'insorgente l'allegazione, secondo la quale, non avrebbe chiesto protezione in Patria, in quanto - in ragione della sua appartenenza ad una minoranza etnica - non avrebbe potuto ricevere un'adeguata protezione da parte delle autorità statali o internazionali, (cfr. ricorso pag. 3). Per di più, in Cossovo, a sostegno delle autorità statali, è stata messa in atto la Missione delle Nazioni Unite che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze internazionali di sicurezza, tra cui la KFOR, le quali hanno la volontà e le infrastrutture appropriate per proteggere le persone appartenenti ad una minoranza etnica verso cui non esiste alcuna persecuzione sistematica (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i relativi riferimenti). Di conseguenza, non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente, sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Pertanto, ai ricorrenti non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 5.5 Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione della qualità di rifugiato e dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 7 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
E. 7.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
E. 7.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. Infine, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v., fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-656/2006 del 25 aprile 2008 e GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
E. 7.3.1 Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione economica dei ricorrenti in caso di rinvio in Patria, quest'ultimi hanno già avuto modo di esprimersi al riguardo nel loro scritto del 2 marzo 2006. In quest'occasione non hanno contestato le conclusioni dell'UFM, secondo le quali non sussisterebbero particolari problemi finanziari in caso di rinvio in Patria (grazie segnatamente alla presenza di un'importante rete sociale). Non soccorrono infatti i ricorrenti le allegazioni, del tutto vaghe e generiche, secondo le quali la loro famiglia non "navigherebbe nell'oro", oppure secondo cui "si può immaginare" che il salario del cognato non sia stratosferico. Oltracciò, mal si comprende per quale motivo i parenti residenti in Svizzera, che a dire dei ricorrenti li starebbero aiutando economicamente, dovrebbero cessare il loro supporto in caso di un loro rientro in Cossovo. Infine, come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2003), in Patria egli sarebbe a beneficio di una rendita pensionistica. Visto quanto suesposto, non sembrerebbe quindi che la situazione economica dei ricorrenti, una volta rientrati in Cossovo, possa destare particolari preoccupazioni.
E. 7.3.2 Tuttavia, quanto alla situazione medica degli insorgenti, il TAF constata che il ricorrente ha subito, in data (...), un infarto miocardico acuto inferiore. Dal (...) soffre di una grave ipertensione arteriosa, accompagnata da ipercolesterolemia ed ipertrofia prostatica (cfr. certificati medici del [...] e del [...]). Da quando è stato dimesso dall'Ospedale Regionale di N._______ e O._______ gli è stata prescritta una terapia composta da R._______, S._______, T._______, Q._______ e P._______ per sei mesi (cfr. certificati medici del [...] e del [...] pag. 2). Tale terapia è tuttora valida. Per di più, secondo i certificati medici recenti in possesso di codesto Tribunale (certificati medici del Prof. Dr. med. L._______ del [...] e del [...]) il rischio di una restenosi permane reale e consistente. Nei controlli più recenti, il ricorrente ha presentato il sospetto di una recidiva, rispettivamente una progressione della malattia coronaro-ischemica. Egli deve, infatti, continuare ad essere controllato in maniera stretta, ritenuta la progressione importante della malattia coronarica a livello degli altri vasi coronarici. Per di più, si rileva necessaria la continuazione di una doppia antiaggragazione piastrinica per 12 mesi empiricamente, nonché dell'attuale terapia medicamentosa e profilassi secondaria (trattamento anti-ipertensivo esteso e prevenzione secondaria coronarica). Inoltre, il ricorrente soffre d'ipertensione arteriosa terapia-resistente con cefalee. In tale contesto, due certificati medici separati ed emessi da due medici diversi (certificato del Prof. Dr. med. L._______ del [...] pag. 2 e del Dr. med. K._______ del [...] pag. 2) sottolineano l'inidoneità al viaggio del ricorrente a causa dei problemi cardiaci suesposti, nonché delle pressioni psichiche legate ad un possibile viaggio verso il suo Paese d'origine, ritenuta segnatamente la progressione della malattia coronarica. Pertanto, a prescindere dall'esistenza di infrastrutture mediche adatte al momento in Cossovo e le possibilità del ricorrente di sottoporsi alle cure mediche necessarie in Patria (cfr. scritto dell'UFM del 10 novembre 2009), codesto Tribunale ritiene eccessivi i rischi del viaggio d'espatrio per lo stato di salute del ricorrente e marcatamente incisivi per il percorso delle cure che sta seguendo al momento. Ciò non esclude, altresì, per il futuro, la possibilità per il ricorrente di potere intraprendere il viaggio d'espatrio una volta terminate le summenzionate cure mediche.
E. 7.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non è, al momento, ragionevolmente esigibile.
E. 8 Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio del ricorrente in Cossovo per ragioni mediche.
E. 9.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
E. 9.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 7.3 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In applicazione del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi, v. GICRA 2004 n. 12 pag. 76 seg. e GICRA 1995 n. 24 pag. 224 seg.), anche B._______, moglie del ricorrente, beneficerà di tale provvedimento.
E. 10 Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
E. 11 Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto, è respinto.
- I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
- L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera.
- Non si riscuotono spese processuali.
- L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di questa sede.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) X._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6832/2006 {T 0/2} Sentenza del 15 marzo 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Walter Stöckli e Walter Lang, cancelliera Chiara Piras, Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Cossovo, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore, Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 luglio 2003 / N (...). Fatti: A. Il 26 aprile 2003, gli interessati (di etnia rom ed originari della regione di C._______ rispettivamente D._______) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 e del 23 maggio 2006 rispettivamente del 2 e del 30 maggio 2003) di avere lasciato il loro villaggio il (...) a causa della guerra in corso e per le minacce insorte nei confronti dell'interessato dopo che, nel (...), egli avrebbe continuato a svolgere l'attività di poliziotto. Nell'ambito delle audizioni, i ricorrenti hanno, infatti, affermato che il (...) o (...), il partito Lega Democratica del Kosovo (LDK) avrebbe stabilito uno sciopero degli agenti di polizia, in seguito al quale molti agenti, non presentatisi a lavoro, sarebbero stati licenziati e sostituiti da agenti di polizia serbi oppure avrebbero lasciato il loro posto di lavoro per motivi politici. Il ricorrente, vicino all'età di pensionamento, non avrebbe aderito allo sciopero, avrebbe continuato il proprio lavoro e sarebbe stato, per questa ragione, minacciato di morte da suoi ex-colleghi di etnia albanese. Il figlio dei ricorrenti sarebbe, a sua volta, stato allontanato dalla scuola in seguito a sospetti di collaborazionismo con le autorità serbe da parte del padre. Sospetti che poi sarebbero sfociati in pressioni di vario genere. Malgrado le presunte provocazioni, pressioni e minacce da parte di ex-colleghi dell'insorgente in seguito al suo rifiuto d'interrompere il proprio lavoro, il ricorrente sarebbe stato trasferito dalla squadra di pattugliamento ad un compito in ufficio ed avrebbe ottenuto regolarmente il prepensionamento a causa di una sua invalidità di prima categoria in seguito ad un intervento subito al fegato nel (...). Una settimana dopo la fine del conflitto cossovaro, sarebbero poi giunte a casa dei ricorrenti dieci persone d'etnia albanese mascherate ed armate con fucili e pistole, le quali avrebbero ricercato il ricorrente. Dopodiché il ricorrente si sarebbe recato a E._______, mentre la ricorrente avrebbe raggiunto, assieme al figlio, l'abitazione di uno zio paterno del marito a C._______, dove, nuovamente, una decina di persone armate avrebbero cercato il ricorrente. La ricorrente, unitamente al figlio, avrebbe quindi raggiunto il marito a E._______ e si sarebbero recati a F._______, dove sarebbero rimasti all'incirca un mese. In tale periodo, essi avrebbero appreso che delle persone avrebbero nuovamente cercato il ricorrente a casa dello zio a C._______, e, non trovandolo, avrebbero ucciso quest'ultimo. Di conseguenza, i ricorrenti avrebbero intrapreso il viaggio per la Germania, passando da G._______, H._______ e dall'Ungheria. Costretti a lasciare la Germania dopo l'esito negativo della loro domanda d'asilo, sarebbero quindi ripartiti, in data (...), per F._______, dove avrebbero trovato alloggio presso degli zii materni del ricorrente e da dove, su consiglio dei familiari, sarebbero partiti, il (...), per recarsi in Svizzera. B. L'11 luglio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati. Nello stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultimi dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. C. Il 12 agosto 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 agosto 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 23 settembre 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. L'8 aprile 2004, i ricorrenti hanno presentato dei documenti medici (redatti dal Dr. I._______ il [...], dalla Dr.ssa J._______ il [...] e dal Dr. med. K._______ il [...]), attestanti l'infarto di cui è stato vittima il ricorrente nel corso del mese di (...). Essi hanno richiesto che lo stato di salute del richiedente fosse preso in considerazione nel quadro della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento verso il Cossovo. G. Il 18 maggio 2004, invitato ad esprimersi sulla nuova situazione venutasi a creare dopo l'infarto occorso al ricorrente, l'UFM ha concluso che i summenzionati problemi di salute non erano sufficienti per giustificare una diversa valutazione, in quanto al ricorrente veniva garantita la possibilità di curarsi in Patria presso la Clinica universitaria di Pristina. Suddetto Ufficio ha, di conseguenza, pienamente rinviato ai considerandi della sua precedente presa di posizione. H. Il 14 giugno 2004, i ricorrenti hanno contestato le considerazioni dell'UFM, affermando che, contrariamente a quanto asserito dal suddetto Ufficio, le cure di cui necessiterebbe il ricorrente non potevano affatto essere garantite in caso di rientro in Cossovo. I. Il 7 dicembre 2005, la CRA ha invitato l'UFM ad introdurre una determinazione ai sensi dell'art. 57 PA. La Commissione ha altresì richiesto che l'UFM prendesse contatto con l'Ufficio di collegamento svizzero di Pristina (in seguito: Ufficio di collegamento), al fine di ottenere delle informazioni più dettagliate quanto alla situazione dei ricorrenti in Cossovo. J. Il 13 febbraio 2006, dopo aver ottenuto le necessarie informazioni dall'Ufficio di collegamento (rapporto del [...]), l'UFM ha concluso le proprie osservazioni al ricorso, ribadendo la propria opinione di reiezione del gravame. K. Il 2 marzo 2006, i ricorrenti hanno replicato alle ultime osservazioni dell'UFM. Nel loro scritto, essi hanno sottolineato quanto, da un lato, fosse cambiata la situazione in Cossovo rispetto all'inizio della procedura e come, nonostante la presenza delle forze internazionali, non fosse garantita l'effettiva protezione da parte delle autorità per i cittadini di etnia rom, mentre, dall'altro lato, hanno contestato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in relazione ai problemi di salute occorsi al ricorrente. Gli insorgenti hanno quindi concluso le loro osservazioni con la richiesta di accoglimento del gravame ai sensi delle conclusioni precedentemente presentate. L. Il 20 aprile 2006, i ricorrenti hanno inoltrato un documento medico del Dr. med. K._______ datato (...) relativo alla situazione di salute dell'insorgente e hanno richiesto che il suddetto documento fosse assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni del ricorrente. M. Con decisione incidentale del 9 giugno 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente ad inviare dei nuovi certificati medici attuali, in modo da poter statuire nella piena conoscenza della fattispecie. N. Il 6 luglio 2009, gli insorgenti hanno fatto pervenire al TAF gli attestati medici richiesti (rapporto medico del [...] redatto dal Dr. med. K._______, accompagnato da documenti medici datati [...]) e delle nuove considerazioni relative allo stato di salute dell'insorgente. O. Con decisione incidentale del 10 agosto 2009, il TAF ha constatato che i certificati inviati il 6 luglio 2009 non erano sufficientemente dettagliati per permettere una corretta valutazione dello stato di salute del ricorrente. Codesto Tribunale ha quindi invitato gli insorgenti ad inviare dei documenti maggiormente dettagliati entro il 10 settembre 2009. P. Il 3 settembre 2009, i ricorrenti hanno fatto pervenire al TAF un nuovo attestato medico (rapporto medico del Prof. Dr. med. L._______ del [...]), nel quale si concludeva all'impossibilità di viaggiare del ricorrente a causa dello stress fisico e psicologico che il rientro definitivo in Patria avrebbe potuto provocare. Q. Il 9 settembre 2009, gli insorgenti hanno inoltrato un ulteriore rapporto medico del M._______ - redatto dal Prof. Dr. med. L._______ il (...) - presso il quale il ricorrente si sarebbe sottoposto ad una coronarografia ed angioplastica. Hanno, altresì, richiesto che suddetto documento fosse assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni del ricorrente in merito alla valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. R. Il 10 novembre 2009, l'UFM ha osservato che l'insorgente potrebbe seguire le cure mediche attualmente in corso anche in Patria, e concluso che, ritenuta la rete sociale in loco e la possibilità di essere sostenuti dai propri figli presenti in Svizzera ed in Germania, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Cossovo sarebbe ragionevolmente esigibile. S. Il 18 dicembre 2009, gli insorgenti hanno presentato le loro osservazioni in merito all'attuale situazione medica del ricorrente. T. Riassumendo, nel corso di tutta la procedura d'asilo, il ricorrente ha presentato i seguenti certificati medici:
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, M._______
- rapporto medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- rapporto medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. I._______, Ospedale Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Dr.ssa J._______, M._______ Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Decisione del Tribunale Federale [DTF] 126 I 207). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato che le persecuzioni allegate da parte dei ricorrenti, sarebbero state opera di terze persone (ex-colleghi e membri dell'UCK) e quindi non imputabili alle autorità. Inoltre, data la presenza sul territorio delle forze internazionali della Kosovo Force (KFOR), nonché la trasformazione dell'UCK da forza militare in forza politica, nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di ottenere, se opportunamente sollecitata, la protezione necessaria da tali persecuzioni. Il timore invocato dall'interessato, basato unicamente su informazioni riportate da terze persone, sarebbe, quindi da considerare infondato. Per questa ragione, i motivi espressi dai ricorrenti non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e, di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento verso il loro Paese d'origine lecita, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno rilevato che, nonostante la presenza in Cossovo delle forze internazionali, la sicurezza non potrebbe essere sempre garantita. Questa precarietà risulterebbe ancora più marcata per chi, come il ricorrente, verrebbe accusato di avere collaborato con i serbi oppure apparterrebbe ad una minoranza. Facendo il richiedente parte di entrambe queste categorie, egli sarebbe quindi posto in una situazione di reale pericolo in caso di un eventuale rimpatrio. In particolare, per quanto attiene all'accesso delle minoranze ad una reale protezione, egli ha affermato che la KFOR e la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) avrebbero ridotto la loro presenza, e affidato il compito di garantire l'ordine pubblico ad un organismo (Kosovo Police Service, KPS), il quale non godrebbe della piena fiducia delle minoranze etniche. Per questo motivo ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuto lo statuto di rifugiati e dovrebbe essere concesso loro l'asilo. Di conseguenza, tenuto conto dell'assenza in Patria di una rete sociale (la maggior parte dei parenti dei ricorrenti avrebbe infatti abbandonato il Cossovo), l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare non ragionevolmente esigibile. Infine, un rinvio sarebbe altresì da considerarsi come illecito a causa del rischio che correrebbero gli insorgenti di essere esposti, in Patria, a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 4.3 Nelle osservazioni del 23 settembre 2003, l'UFM ha considerato l'atto ricorsuale privo di fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica del provvedimento litigioso. 4.4 Nell'ambito delle osservazioni del 18 maggio 2004, l'autorità inferiore si è espressa in merito al certificato medico del (...), sottolineando che la Clinica universitaria di Pristina disporrebbe di un reparto di cardiologia. Il trattamento prescritto al ricorrente, in data (...), dal M._______ prevederebbe l'assunzione di farmaci in parte (eccetto il P._______, per il quale il ricorrente potrebbe ottenere la quantità necessaria per la terapia prevista di sei mesi ed il medicinale Q._______, per il trattamento di disturbi del metabolismo dovuti alla presenza di grassi e colesterolo nel corpo) disponibili a Pristina a prezzi modici (segnatamente l'R._______, S._______ e T._______). Di conseguenza, l'UFM ha rinviato ai considerandi del provvedimento litigioso. 4.5 Nella replica del 14 giugno 2004, i ricorrenti hanno rilevato la mancanza delle cure mediche necessarie per l'insorgente in Patria e confermato le conclusioni già espresse in sede di ricorso. 4.6 Nelle osservazioni del 13 febbraio 2006, l'UFM ha riportato il contenuto del rapporto del (...) dell'Ufficio di collegamento, sottolineando che a C._______, villaggio in cui avrebbero vissuto i ricorrenti, risiederebbero ancora lo zio ed un nipote del ricorrente, quale rappresentante ufficiale della comunità rom in dettol Comune. L'abitazione dei ricorrenti, poco distante da quella dello zio del ricorrente, sarebbe stata occupata abusivamente da persone di etnia albanese. Ad D._______, villaggio d'origine della ricorrente, vivrebbero, altresì, oltre alla madre di quest'ultima, anche altri sette membri della famiglia. Come lo zio del ricorrente, anch'essi non lamenterebbero difficoltà economiche. Ragione per cui, l'autorità inferiore ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Cossovo. Per quanto concerne la qualità di rifugiato, detto Ufficio ha riferito quanto riportato dal summenzionato rapporto, ovvero, che i problemi dei ricorrenti sarebbero legati alla funzione di agente di polizia esercitata ai tempi dal ricorrente, la quale avrebbe portato all'accusa di avere collaborato con le autorità serbe, nonché alle minacce da parte di membri della comunità albanese. Infine, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata. 4.7 Nella replica del 2 marzo 2006, i ricorrenti hanno preso posizione in merito al rapporto dell'Ufficio di collegamento, sottolineando che, in particolare, anche nel summenzionato rapporto viene rilevato che le persecuzioni subite dai ricorrenti sarebbero da ricollegare alla funzione svolta in passato dall'insorgente. Inoltre, la situazione in Cossovo sarebbe mutata a più riprese, anche se migliorata in merito alle minoranze etniche. Per di più, l'apertura dei negoziati introdurrebbe nuovamente un clima di instabilità. La minoranza rom, temerebbe, infatti, una ripresa degli atti di violenza e delle espulsioni (citato a tal proposito il rapporto dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati [OSAR] del luglio 2005). Pertanto, il ricorrente adempirebbe le condizioni legate alla qualità di rifugiato, in quanto le autorità in Cossovo non sarebbero in grado di garantire un'adeguata protezione dalle minacce e dalle probabili aggressioni di chi lo considera come collaboratore del governo serbo. Infine, gli interessati hanno precisato che il ricorrente non avrebbe parenti in Cossovo e sarebbe figlio unico. La madre della ricorrente, inoltre, vivrebbe in Cossovo con una figlia, la quale presenterebbe un handicap fisico, con mezzi finanziari limitati (EUR [...].-/[...].- al mese). In Svizzera, al contrario, risiederebbero quattro sorelle della ricorrente ed un fratello, i quali rappresenterebbero la parte più numerosa della famiglia e sosterrebbero i familiari rimasti in Cossovo con aiuti finanziari. 4.8 Il 10 novembre 2009, invitato ad esprimersi in merito all'esigibilità del rinvio e prendendo in considerazione lo stato di salute del richiedente, l'UFM ha osservato che l'insorgente, il quale deve essere seguito regolarmente per controllare l'evoluzione della malattia coronarica, può recarsi all'ospedale regionale di Prizren, dove potrebbero essere compiuti i controlli correlati all'introduzione di uno stent. La Clinica universitaria di Pistina, sarebbe, altresì, il migliore ospedale statale in Cossovo e disporrebbe di un reparto cardiologico, dove, però, non potrebbero essere effettuate delle operazioni importanti. Tuttavia, nella Clinica privata Euromed a Poje, sarebbero state compiute nell'anno 2007 almeno 200 operazioni per introdurre uno stent. Per di più, eccetto un medicinale (U._______), le medicine assunte al momento dall'insorgente (V._______, R._______, W._______ e P._______), sarebbero disponibili nella regione. Di conseguenza, ritenuta la rete sociale in loco e la possibilità di essere sostenuti dai propri figli presenti in Svizzera ed in Germania, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati in Cossovo sarebbe ragionevolmente esigibile. 4.9 Con scritto del 18 dicembre 2009, gli insorgenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla situazione medica del ricorrente, rinviando all'abbondante documentazione medica agli atti, la quale dimostrerebbe la necessità del ricorrente di continuare a beneficiare di importanti controlli medici che potrebbero sfociare in nuovi interventi chirurgici e sottolineando l'appartenenza degli interessati alla minoranza etnica rom (citato a tal proposito il rapporto dell'OSAR del 21 ottobre 2009). 5. 5.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 5.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). 5.4 Nella fattispecie, le allegazioni degli insorgenti in merito agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali li avrebbero indotti a lasciare il loro Paese d'origine, ed in merito ai loro timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, si esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Infatti, mal si comprende che i ricorrenti siano rimasti nel loro Paese d'origine per sette anni, dopo essere stati minacciati la prima volta nel (...), prima di espatriare nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 2 maggio 2003 pag. 4 D/15) e vi siano rientrati in data (...) (a F._______, all'epoca parte della Repubblica di Serbia e Montenegro), dopo l'esito negativo della procedura d'asilo in Germania. Inoltre, a prescindere dal fatto che nel periodo di otto giorni trascorso in Patria nel (...) nulla è accaduto che potrebbe seriamente indurre questo Tribunale a sospettare possibili atti di persecuzione nei confronti dei ricorrenti, vale rilevare come quest'ultimi hanno basato i propri timori su mere affermazioni di parte dei propri familiari, i quali avrebbero sostenuto che sarebbe stato meglio se non tornassero in Cossovo (cfr. verbale d'audizione del 2 maggio 2003 pag. 5). Tali elementi non sono idonei a rendere verosimile una persecuzione da parte delle autorità nei confronti dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine. Peraltro, dagli atti di causa non emergono ragioni per ritenere che le persone che avrebbero minacciato i ricorrenti nel (...) e nel (...) abbiano ancora interesse a vendicare il comportamento dell'insorgente risalente al (...). Inoltre, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai avuto alcuno problema con le autorità in patria (cfr. verbali d'audizione del 22 maggio 2003 pag. 9 e del 26 maggio 2003 pag. 8). Inoltre, nella fattispecie, non soccorre l'insorgente l'allegazione, secondo la quale, non avrebbe chiesto protezione in Patria, in quanto - in ragione della sua appartenenza ad una minoranza etnica - non avrebbe potuto ricevere un'adeguata protezione da parte delle autorità statali o internazionali, (cfr. ricorso pag. 3). Per di più, in Cossovo, a sostegno delle autorità statali, è stata messa in atto la Missione delle Nazioni Unite che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze internazionali di sicurezza, tra cui la KFOR, le quali hanno la volontà e le infrastrutture appropriate per proteggere le persone appartenenti ad una minoranza etnica verso cui non esiste alcuna persecuzione sistematica (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i relativi riferimenti). Di conseguenza, non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente, sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Pertanto, ai ricorrenti non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.5 Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione della qualità di rifugiato e dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 7.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.). 7.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. Infine, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v., fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-656/2006 del 25 aprile 2008 e GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). 7.3 7.3.1 Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione economica dei ricorrenti in caso di rinvio in Patria, quest'ultimi hanno già avuto modo di esprimersi al riguardo nel loro scritto del 2 marzo 2006. In quest'occasione non hanno contestato le conclusioni dell'UFM, secondo le quali non sussisterebbero particolari problemi finanziari in caso di rinvio in Patria (grazie segnatamente alla presenza di un'importante rete sociale). Non soccorrono infatti i ricorrenti le allegazioni, del tutto vaghe e generiche, secondo le quali la loro famiglia non "navigherebbe nell'oro", oppure secondo cui "si può immaginare" che il salario del cognato non sia stratosferico. Oltracciò, mal si comprende per quale motivo i parenti residenti in Svizzera, che a dire dei ricorrenti li starebbero aiutando economicamente, dovrebbero cessare il loro supporto in caso di un loro rientro in Cossovo. Infine, come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2003), in Patria egli sarebbe a beneficio di una rendita pensionistica. Visto quanto suesposto, non sembrerebbe quindi che la situazione economica dei ricorrenti, una volta rientrati in Cossovo, possa destare particolari preoccupazioni. 7.3.2 Tuttavia, quanto alla situazione medica degli insorgenti, il TAF constata che il ricorrente ha subito, in data (...), un infarto miocardico acuto inferiore. Dal (...) soffre di una grave ipertensione arteriosa, accompagnata da ipercolesterolemia ed ipertrofia prostatica (cfr. certificati medici del [...] e del [...]). Da quando è stato dimesso dall'Ospedale Regionale di N._______ e O._______ gli è stata prescritta una terapia composta da R._______, S._______, T._______, Q._______ e P._______ per sei mesi (cfr. certificati medici del [...] e del [...] pag. 2). Tale terapia è tuttora valida. Per di più, secondo i certificati medici recenti in possesso di codesto Tribunale (certificati medici del Prof. Dr. med. L._______ del [...] e del [...]) il rischio di una restenosi permane reale e consistente. Nei controlli più recenti, il ricorrente ha presentato il sospetto di una recidiva, rispettivamente una progressione della malattia coronaro-ischemica. Egli deve, infatti, continuare ad essere controllato in maniera stretta, ritenuta la progressione importante della malattia coronarica a livello degli altri vasi coronarici. Per di più, si rileva necessaria la continuazione di una doppia antiaggragazione piastrinica per 12 mesi empiricamente, nonché dell'attuale terapia medicamentosa e profilassi secondaria (trattamento anti-ipertensivo esteso e prevenzione secondaria coronarica). Inoltre, il ricorrente soffre d'ipertensione arteriosa terapia-resistente con cefalee. In tale contesto, due certificati medici separati ed emessi da due medici diversi (certificato del Prof. Dr. med. L._______ del [...] pag. 2 e del Dr. med. K._______ del [...] pag. 2) sottolineano l'inidoneità al viaggio del ricorrente a causa dei problemi cardiaci suesposti, nonché delle pressioni psichiche legate ad un possibile viaggio verso il suo Paese d'origine, ritenuta segnatamente la progressione della malattia coronarica. Pertanto, a prescindere dall'esistenza di infrastrutture mediche adatte al momento in Cossovo e le possibilità del ricorrente di sottoporsi alle cure mediche necessarie in Patria (cfr. scritto dell'UFM del 10 novembre 2009), codesto Tribunale ritiene eccessivi i rischi del viaggio d'espatrio per lo stato di salute del ricorrente e marcatamente incisivi per il percorso delle cure che sta seguendo al momento. Ciò non esclude, altresì, per il futuro, la possibilità per il ricorrente di potere intraprendere il viaggio d'espatrio una volta terminate le summenzionate cure mediche. 7.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non è, al momento, ragionevolmente esigibile. 8. Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell'esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio del ricorrente in Cossovo per ragioni mediche. 9. 9.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). 9.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 7.3 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In applicazione del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi, v. GICRA 2004 n. 12 pag. 76 seg. e GICRA 1995 n. 24 pag. 224 seg.), anche B._______, moglie del ricorrente, beneficerà di tale provvedimento. 10. Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 11. Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il resto, è respinto. 2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati. 3. L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera. 4. Non si riscuotono spese processuali. 5. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di questa sede. 6. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) X._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: