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D-6817/2007

D-6817/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 27 settembre 2007) d'essere espatriato il [...] per timore d'essere ucciso dai Mullah afghani. Per [...] o [...] anni avrebbe lavorato come guardia del corpo del B._______ di Kunduz, C._______, fino ad un venerdì nel [...] o [...]. Quel giorno l'interessato era a casa con degli amici ed aveva bevuto delle bibite alcoliche, prima d'essere chiamato dal B._______, al fine di farsi accompagnare alla Moschea per la preghiera. Prima di recarsi alla Moschea, l'interessato avrebbe indossato un ciondolo a forma di croce - ignaro del suo significato - regalatogli da un conoscente. Nella Moschea, gli altri credenti avrebbero notato lo stato d'ebrietà dell'interessato ed il ciondolo che portava al collo. Il Generale D._______ l'avrebbe quindi fatto catturare e portare alla sede del E._______. Dopo essere stato interrogato per cinque o sei giorni, l'interessato sarebbe stato condotto al carcere F._______, dove lo avrebbero torturato per conoscere la provenienza del ciondolo. Durante la detenzione sarebbe altresì stato dichiarato infedele e condannato a morte da parte dei Mullah. Dopo [...] anni di detenzione, il B._______ avrebbe ordinato la sua liberazione per poi aiutarlo a lasciare il paese. Ha dichiarato di non avere mai posseduto un passaporto e di aver lasciato la sua carta d'identità a casa, a Kunduz. B. Il 1° ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. L'8 ottobre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità (agli atti; A12/1). E. Il 20 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 22 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 18 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, riguardo al suo viaggio, quest'ultimo non avrebbe saputo indicare alcuna città tra G._______ e H._______, se non I._______ e J._______, e non sarebbe stato in grado di specificare con quale compagnia aerea avrebbe viaggiato da K._______ ad L._______. Detto Ufficio ha altresì qualificato il racconto del ricorrente come contrario alla realtà, generico, stereotipato e privo di qualsiasi elemento in grado di avvalorare i suoi motivi d'asilo. Inoltre, l'insorgente avrebbe risposto in modo impreciso, lapidario ed incoerente a delle domande riguardanti punti essenziali del suo racconto. Infatti, egli sarebbe sì stato in grado di fornire le date precise del suo arresto e del suo rilascio, come anche la data dell'espatrio, tuttavia, non avrebbe saputo determinare né la propria età, né quella dei suoi fratelli. Inoltre, l'insorgente avrebbe dichiarato con insistenza di essere analfabeta, mentre, durante le audizioni, avrebbe corretto le annotazioni dell'interprete. L'UFM ha peraltro ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere di avere consegnato il 27 o 28 settembre 2007, a seconda delle versioni rilasciate dal servizio di sorveglianza del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso, due certificati originali, tra i quali si sarebbe trovata anche la sua carta d'identità. Contesta che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti, al fine di determinare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione di sicurezza decisamente peggiorata negli ultimi mesi nel suo Paese d'origine (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe consentito affermare semplicemente che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, la cronaca quotidiana darebbe atto dell'assenza di sicurezza nell'interno del Paese, come mostrano degli attentati ai danni di convogli militari statunitensi, proprio a Kabul. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente, in data 8 ottobre 2007, il documento presentato come l'originale della sua carta d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.

E. 7 Nella replica, il ricorrente ha sottolineato di avere contattato lo zio subito dopo la prima audizione, pertanto, avrebbe fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, al fine di far giungere la carta d'identità all'UFM. Ha osservato infine che il fatto d'aver dovuto contattare i parenti in patria giustificherebbe la mancata presentazione nel termine di 48 ore.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato invitato a presentare tali documenti già l'11 settembre 2007. Nonostante egli abbia sostenuto di avere contattato lo zio paterno qualche giorno prima dell'audizione federale (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 2), dagli atti di causa risulta che l'originale della carta d'identità è giunto al CRP di Chiasso soltanto in data 8 ottobre 2007 (formulario agli atti; A12/1), ovvero ben quattro settimane dopo l'invito dell'UFM a produrre tali documenti, rispettivamente una settimana dopo l'emanazione da parte dell'UFM della decisione oggetto del presente ricorso. Pertanto, non soccorre la generica affermazione ricorsuale, secondo la quale, in data 27 o 28 settembre 2007, il ricorrente avrebbe consegnato due certificati originali tra i quali dovrebbe essersi trovata anche la carta d'identità (v. gravame pag. 3), visto che dagli atti di causa risulta che, in data 28 settembre 2007, sono state rimesse due fotocopie stampate da Internet, le quali notoriamente non costituiscono dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. Questo Tribunale ha, infatti, già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). In virtù di quanto precedentemente esposto, non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'insorgente si sarebbe impegnato, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Per di più, non può essere rimproverato all'autorità inferiore di non avere menzionato la carta d'identità nel provvedimento litigioso, né di avere leso alcuna norma di diritto federale, né di avere accertato erroneamente o in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole in tempi ragionevoli. Infine, questo Tribunale osserva che, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

E. 10 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, nel corso delle audizioni, il ricorrente ha ripetutamente risposto in modo evasivo, vago e lacunoso alle domande postegli dai collaboratori dell'autorità inferiore. A titolo d'esempio, non ha saputo riferire con esattezza il numero di anni trascorsi come guardia del corpo del B._______ di Kunduz, affermando nell'audizione dell'11 settembre 2007 di avere lavorato per [...] o [...] anni per il B._______, mentre nell'audizione su motivi d'asilo non era più in grado di rispondere a tale domanda (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 4). Inoltre, non ha fornito una versione completa e credibile della propria biografia, non conoscendo l'età dei fratelli (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 3), i dettagli dei presunti spostamenti effettuati dalla propria famiglia verso M._______, N._______ ed il loro ritorno a Kunduz (cfr. ibidem) come pure l'anno approssimativo dell'invasione talebana di Kunduz. Non sembra, altresì, credibile il fatto che l'insorgente, primogenito di un'insegnante ed un alto funzionario del governo, non abbia appreso a leggere ed a scrivere. Il fatto che, durante l'audizione del 27 settembre 2007, egli abbia sbirciato gli appunti dell'interprete e corretto le date esposte difficilmente si sposa con la versione fornita dal ricorrente (pag.5). Infine, se l'insorgente fosse stato, come affermato, la guardia del corpo di fiducia del B._______, mal si comprende come quest'ultimo non l'abbia aiutato più celermente, invece di permettere che scontasse [...] anni di detenzione, prima di farlo rilasciare ed aiutarlo a lasciare il Paese (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 6).

E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente nella provincia di Kunduz, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 12.3.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave problema medico.

E. 12.3.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino afghano di etnia tagica e di avere vissuto sin dalla nascita a Kunduz Egli è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (per circa quattro o cinque anni come guardia del corpo; cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2007 pag. 2). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora i genitori, sei fratelli e tre sorelle (cfr. ibidem pag. 3). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe vissuto con i suoi genitori a Kunduz. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai genitori. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan.

E. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, più precisamente la provincia di Kunduz, è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) O._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6817/2007 {T 0/2} Sentenza del 7 novembre 2008 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Regula Schenker Senn e Gérald Bovier, cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° ottobre 2007 / N . Fatti: A. Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 27 settembre 2007) d'essere espatriato il [...] per timore d'essere ucciso dai Mullah afghani. Per [...] o [...] anni avrebbe lavorato come guardia del corpo del B._______ di Kunduz, C._______, fino ad un venerdì nel [...] o [...]. Quel giorno l'interessato era a casa con degli amici ed aveva bevuto delle bibite alcoliche, prima d'essere chiamato dal B._______, al fine di farsi accompagnare alla Moschea per la preghiera. Prima di recarsi alla Moschea, l'interessato avrebbe indossato un ciondolo a forma di croce - ignaro del suo significato - regalatogli da un conoscente. Nella Moschea, gli altri credenti avrebbero notato lo stato d'ebrietà dell'interessato ed il ciondolo che portava al collo. Il Generale D._______ l'avrebbe quindi fatto catturare e portare alla sede del E._______. Dopo essere stato interrogato per cinque o sei giorni, l'interessato sarebbe stato condotto al carcere F._______, dove lo avrebbero torturato per conoscere la provenienza del ciondolo. Durante la detenzione sarebbe altresì stato dichiarato infedele e condannato a morte da parte dei Mullah. Dopo [...] anni di detenzione, il B._______ avrebbe ordinato la sua liberazione per poi aiutarlo a lasciare il paese. Ha dichiarato di non avere mai posseduto un passaporto e di aver lasciato la sua carta d'identità a casa, a Kunduz. B. Il 1° ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. L'8 ottobre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità (agli atti; A12/1). E. Il 20 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 22 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 18 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, riguardo al suo viaggio, quest'ultimo non avrebbe saputo indicare alcuna città tra G._______ e H._______, se non I._______ e J._______, e non sarebbe stato in grado di specificare con quale compagnia aerea avrebbe viaggiato da K._______ ad L._______. Detto Ufficio ha altresì qualificato il racconto del ricorrente come contrario alla realtà, generico, stereotipato e privo di qualsiasi elemento in grado di avvalorare i suoi motivi d'asilo. Inoltre, l'insorgente avrebbe risposto in modo impreciso, lapidario ed incoerente a delle domande riguardanti punti essenziali del suo racconto. Infatti, egli sarebbe sì stato in grado di fornire le date precise del suo arresto e del suo rilascio, come anche la data dell'espatrio, tuttavia, non avrebbe saputo determinare né la propria età, né quella dei suoi fratelli. Inoltre, l'insorgente avrebbe dichiarato con insistenza di essere analfabeta, mentre, durante le audizioni, avrebbe corretto le annotazioni dell'interprete. L'UFM ha peraltro ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di avere consegnato il 27 o 28 settembre 2007, a seconda delle versioni rilasciate dal servizio di sorveglianza del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso, due certificati originali, tra i quali si sarebbe trovata anche la sua carta d'identità. Contesta che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti, al fine di determinare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione di sicurezza decisamente peggiorata negli ultimi mesi nel suo Paese d'origine (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe consentito affermare semplicemente che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, la cronaca quotidiana darebbe atto dell'assenza di sicurezza nell'interno del Paese, come mostrano degli attentati ai danni di convogli militari statunitensi, proprio a Kabul. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe manifestamente contraria all'art. 3 CEDU. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente, in data 8 ottobre 2007, il documento presentato come l'originale della sua carta d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica, il ricorrente ha sottolineato di avere contattato lo zio subito dopo la prima audizione, pertanto, avrebbe fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, al fine di far giungere la carta d'identità all'UFM. Ha osservato infine che il fatto d'aver dovuto contattare i parenti in patria giustificherebbe la mancata presentazione nel termine di 48 ore. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato invitato a presentare tali documenti già l'11 settembre 2007. Nonostante egli abbia sostenuto di avere contattato lo zio paterno qualche giorno prima dell'audizione federale (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 2), dagli atti di causa risulta che l'originale della carta d'identità è giunto al CRP di Chiasso soltanto in data 8 ottobre 2007 (formulario agli atti; A12/1), ovvero ben quattro settimane dopo l'invito dell'UFM a produrre tali documenti, rispettivamente una settimana dopo l'emanazione da parte dell'UFM della decisione oggetto del presente ricorso. Pertanto, non soccorre la generica affermazione ricorsuale, secondo la quale, in data 27 o 28 settembre 2007, il ricorrente avrebbe consegnato due certificati originali tra i quali dovrebbe essersi trovata anche la carta d'identità (v. gravame pag. 3), visto che dagli atti di causa risulta che, in data 28 settembre 2007, sono state rimesse due fotocopie stampate da Internet, le quali notoriamente non costituiscono dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. Questo Tribunale ha, infatti, già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). In virtù di quanto precedentemente esposto, non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'insorgente si sarebbe impegnato, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Per di più, non può essere rimproverato all'autorità inferiore di non avere menzionato la carta d'identità nel provvedimento litigioso, né di avere leso alcuna norma di diritto federale, né di avere accertato erroneamente o in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole in tempi ragionevoli. Infine, questo Tribunale osserva che, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, nel corso delle audizioni, il ricorrente ha ripetutamente risposto in modo evasivo, vago e lacunoso alle domande postegli dai collaboratori dell'autorità inferiore. A titolo d'esempio, non ha saputo riferire con esattezza il numero di anni trascorsi come guardia del corpo del B._______ di Kunduz, affermando nell'audizione dell'11 settembre 2007 di avere lavorato per [...] o [...] anni per il B._______, mentre nell'audizione su motivi d'asilo non era più in grado di rispondere a tale domanda (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 4). Inoltre, non ha fornito una versione completa e credibile della propria biografia, non conoscendo l'età dei fratelli (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 3), i dettagli dei presunti spostamenti effettuati dalla propria famiglia verso M._______, N._______ ed il loro ritorno a Kunduz (cfr. ibidem) come pure l'anno approssimativo dell'invasione talebana di Kunduz. Non sembra, altresì, credibile il fatto che l'insorgente, primogenito di un'insegnante ed un alto funzionario del governo, non abbia appreso a leggere ed a scrivere. Il fatto che, durante l'audizione del 27 settembre 2007, egli abbia sbirciato gli appunti dell'interprete e corretto le date esposte difficilmente si sposa con la versione fornita dal ricorrente (pag.5). Infine, se l'insorgente fosse stato, come affermato, la guardia del corpo di fiducia del B._______, mal si comprende come quest'ultimo non l'abbia aiutato più celermente, invece di permettere che scontasse [...] anni di detenzione, prima di farlo rilasciare ed aiutarlo a lasciare il Paese (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 6). 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente nella provincia di Kunduz, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 12.3.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave problema medico. 12.3.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino afghano di etnia tagica e di avere vissuto sin dalla nascita a Kunduz Egli è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (per circa quattro o cinque anni come guardia del corpo; cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2007 pag. 2). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora i genitori, sei fratelli e tre sorelle (cfr. ibidem pag. 3). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe vissuto con i suoi genitori a Kunduz. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai genitori. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, più precisamente la provincia di Kunduz, è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) O._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: