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D-6806/2024

D-6806/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-01 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6806/2024 Sentenza del 1°novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento(procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 ottobre 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 10 settembre 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 4/2), l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 16 settembre 2024 dal quale risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo sia in Croazia in data (...) marzo 2024, sia in Germania il (...) marzo 2024 (cfr. atto della SEM n. 18/1), la procura del 17 settembre 2024 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale della Regione (...) (cfr. atto della SEM n. 20/1), il colloquio personale del 24 settembre 2024 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (cfr. atto della SEM n. 23/3), la richiesta del 2 ottobre 2024 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 27/5), la mancata accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte delle autorità tedesche dell'(...) ottobre 2024 (cfr. atto della SEM n. 30/2), la richiesta, sempre dell'8 ottobre 2024, di ripresa in carico del richiedente presentata dall'autorità inferiore alle competenti autorità croate fondata anch'essa sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 31/7), l'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte delle autorità croate del (...) ottobre 2024 in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atto della SEM n. 35/2), la documentazione medica presente agli atti (cfr. atti della SEM n. 25/2 e 34/2), la decisione della SEM del 22 ottobre 2024, notificata il 25 ottobre 2024 (cfr. atto della SEM n. 39/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone Lucerna dell'esecuzione della misura; altresì ha disposto la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame ed ha constatato l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso (cfr. atto della SEM n. 38/13), la comunicazione di cessazione del mandato da parte della rappresentanza legale assegnata in data 25 settembre 2024 (cfr. atto della SEM n. 40/1), il ricorso dell'28 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento, dove l'interessato ha concluso, a titolo procedurale, alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, nonché al riconoscimento dell'inammissibilità del suo trasferimento verso la Croazia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino, l'interessato ha segnatamente dichiarato di soffrire d'insonnia e di non voler tornare in Croazia poiché in tale Paese le persone sarebbero pericolose e si sarebbe dovuto far crescere la barba; che egli ha spiegato che tali persone sarebbero dei passatori che stazionerebbero nei pressi dei Centri e chiederebbero soldi, anche 200 euro per dare informazioni sul viaggio; che inoltre la prima volta che è entrato in Croazia i poliziotti gli avrebbero rotto le dita, l'avrebbero malmenato e fatto passare nell'acqua fredda; che egli avrebbe tuttora problemi alla schiena e non riuscirebbe a stare in piedi dritto (cfr. atto della SEM n. 23/3), che nella querelata decisione, in sostanza, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per la conduzione del seguito della procedura di asilo e di allontanamento, ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che la SEM ha altresì rilevato che non vi sarebbero motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III, che nel ricorso, redatto in maniera del tutto generica, il ricorrente sostiene dapprima che a causa della sua situazione di salute avrebbe bisogno accesso a cure psicologiche e mediche; che secondariamente egli temerebbe di subire nuovamente maltrattamenti in Croazia, ciò che a suo dire non farà altro che peggiorare il suo stato di salute; che a ciò aggiunge che egli non avrebbe i soldi per rivolgersi ad un avvocato e far rispettare i propri diritti e che le condizioni in cui viveva in Croazia erano pessime in quanto il posto era sporchissimo e l'interessato avrebbe dovuto pagare per avere cibo, che dunque alla luce di quanto esposto chiede di voler entrare nel merito della domanda d'asilo applicando la clausola di sovranità prevista dall'art. 17 RD III, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c RD III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia in data (...) marzo 2024 (cfr. atto della SEM n. 18/1), che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità croate competenti in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti della SEM n. 31/7 e 35/2), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che proseguendo con l'esame, occorre ora verificare se si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nel caso di specie, che la Croazia è legata alla Carta UE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), che sebbene questo Tribunale abbia ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2), ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento, che il Tribunale ha in tale contesto precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5, confermata da numerose sentenze recenti del Tribunale, cfr. a titolo esemplificativo E-524/2023 del 1° ottobre 2024 consid. 6.4 e D-6080/2024 del 30 settembre 2024 consid. 9.2), che detto ciò, la presunzione secondo cui la Croazia rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente con le censure sollevate in sede di colloquio Dublino e in sede ricorsuale, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che segnatamente, il fatto che le autorità croate abbiano accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 20 par. 5 del RD III non permette una diversa valutazione, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe nel suo caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente non raggiungono un'intensità sufficiente per essere ostativi al trasferimento dell'interessato (cfr. atto della SEM n. 25/2 e 34/2), che in ogni caso la Croazia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che, in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 2 ottobre 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2022, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: