Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, non sarebbe giustificata l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, non vi sarebbero problemi medici ostativi al trasferimento.
E. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene anzitutto che la SEM avrebbe violato il suo obbligo di motivazione ed avrebbe inoltre applicato in maniera erronea il Regolamento Dublino III. Invero, nella decisione impugnata sarebbe stato omesso qualsiasi riferimento alla prima domanda d'asilo depositata dal ricorrente in Bulgaria, benché in corso di colloquio personale Dublino egli sarebbe stato interrogato in merito ad una possibile competenza di tale Stato. Dall'indice degli atti inoltre, non risulterebbe che sarebbe stata effettuata una richiesta di ripresa in carico alle autorità bulgare. Non fornendo una spiegazione sul perché sarebbe la Croazia e non la Bulgaria competente, l'autorità inferiore avrebbe violato l'obbligo di motivazione ed il diritto del ricorrente al contraddittorio, da intendersi quale violazione del diritto di essere sentito. Il ragionamento esposto dalla SEM non permetterebbe infatti di concludere, con sicurezza e senza ulteriori accertamenti, che la Croazia sarebbe lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale o lo Stato responsabile della procedura di determinazione dello Stato competente. Benché ci si trovi nell'ambito di una domanda di ripresa in carico, sembrerebbe che la SEM abbia comunque voluto effettuare un esame dei criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III, individuando la Croazia, senza tuttavia motivare in alcun modo tale decisione. Nel caso di specie, la Croazia rispondendo alla richiesta non si sarebbe riconosciuta come lo Stato competente all'esame della domanda, ma erroneamente avrebbe ammesso una sua responsabilità in virtù dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III. L'obbligo del primo Stato membro in cui è stata effettuata la domanda d'asilo potrebbe cessare unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 20 par. 5 comma 2 Regolamento Dublino III. Dalla decisione impugnata non sarebbe tuttavia possibile constatare che la Bulgaria avrebbe voluto espressamente sottrarsi a tale obbligo. Inoltre, persisterebbe l'obbligo dello Stato di prima domanda di riprendere in carico il richiedente. Altresì, l'accettazione della Croazia non consentirebbe di escludere che il ricorrente si vedrebbe nuovamente trasferito verso la Bulgaria e sembrerebbe essere stata rilasciata proprio a tale scopo. Il trasferimento verso la Croazia sarebbe quindi ingiustificato, in quanto privo di basi giuridiche, oltre che contrario agli obiettivi di celerità del Regolamento. La decisione violerebbe inoltre il diritto di essere sentito del ricorrente, in quanto non sarebbe stato reso noto il motivo della mancata proposizione della richiesta di ripresa in carico alla Bulgaria. Inoltre, sarebbe quasi scaduto il termine massimo di due mesi dal ricevimento del riscontro Eurodac per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico nei confronti dello Stato in cui è stata effettuata la prima domanda, motivo per cui sarebbe possibile la competenza della Svizzera giusta l'art. 23 par. 3 Regolamento Dublino III. In seguito, il ricorrente ritiene che la domanda d'asilo presentata in Croazia non gli assicurerebbe alcun tipo di protezione provvisoria rispetto all'allontanamento in Afghanistan, considerato dalla Croazia come ragionevolmente esigibile. Il trasferimento in Croazia e quindi a catena il rinvio in Afghanistan, potrebbe porsi in contrasto con il divieto di non respingimento e in violazione dell'art. 3 CEDU. Vi sarebbero inoltri indizi di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo croato. Infine, vi sarebbero fondati motivi per ritenere che in caso di trasferimento in Croazia il ricorrente possa nuovamente essere vittima di trattamenti inumani e degradanti giusta l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU. L'esame del caso di specie non sarebbe stato né completo né conforme al diritto e sarebbero necessarie ulteriori misure di istruzione.
E. 4.3 In sede di scambio scritti, in merito alle contestazioni sollevate dal ricorrente, la SEM ritiene di aver applicato in modo corretto il Regolamento Dublino III e di non aver svolto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. L'autorità inferiore fa in seguito riferimento all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III e ritiene di aver inoltrato la richiesta di ripresa a carico in modo formalmente corretto. Nella suddetta domanda, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, l'autorità inferiore avrebbe esplicitamente menzionato che l'interessato aveva precedentemente presentato domanda di asilo in Bulgaria, come dimostrato dal riscontro Eurodac allegato. La Croazia avrebbe accettato la ripresa in carico in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, in piena conoscenza del fatto che l'interessato avesse precedentemente chiesto asilo in Bulgaria. Avendo ricevuto una risposta esplicita di accettazione da parte della Croazia, la determinazione dello Stato membro competente sarebbe andata a buon fine senza alcuna necessità di interpellare la Bulgaria. Non sarebbe dato sapere il motivo per il quale la Croazia ha accettato la richiesta di ripresa in carico. In conclusione, la SEM ritiene che la mancata menzione del deposito di una domanda d'asilo in Bulgaria nella decisione impugnata non metterebbe in discussione la determinazione dello Stato membro competente, la quale sarebbe stata effettuata in maniera formalmente corretta e non costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivazione o del diritto al contraddittorio.
E. 4.4 In sede di replica, il ricorrente rileva che la SEM avrebbe quindi pacificamente riconosciuto di non aver fatto menzione della domanda di asilo in Bulgaria, nonostante egli sia stato effettivamente interrogato in merito ad una possibile competenza di tale Stato. L'autorità inferiore si sarebbe inoltre contraddetta nella misura in cui avrebbe affermato in maniera superficiale e generica che le censure ricorsuali non troverebbero alcun riscontro nei fatti ed avrebbe fatto riferimento all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, concernente una richiesta di presa in carico, allorché si tratta di un caso di ripresa in carico. Inoltre, sarebbe errata l'affermazione secondo cui la determinazione della competenza sarebbe andata a buon fine dal momento che la Croazia non si sarebbe riconosciuta come lo Stato membro competente, ma avrebbe ammesso una responsabilità a condurre la procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformità all'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III. Come già rilevato in sede ricorsuale, un'accettazione ai sensi della suddetta disposizione non implicherebbe il riconoscimento della competenza. Con risposta al ricorso la SEM non avrebbe fornito alcuna prova della pretesa competenza della Croazia, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito. Il ricorrente ribadisce poi che l'accettazione della Croazia non consentirebbe di escludere un suo trasferimento in Bulgaria. Infine, egli rileva che la SEM avrebbe omesso di esprimersi in merito al fatto che il termine di due mesi dal ricevimento del riscontro Eurodac per presentare una richiesta di ripresa in carico sarebbe ormai scaduto e la Svizzera potrebbe essere competente.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).
E. 5.4.1 Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 5.4.2 La responsabilità o l'obbligo dello Stato membro di riprendere in carico una persona deriva direttamente dall'art. 18 par. 1 lett. b-d - le cui disposizioni si riferiscono a una persona la quale, da un lato, ha presentato una domanda di protezione internazionale, che è in corso di esame, ha ritirato una domanda siffatta o ha visto la stessa respinta e che, dall'altro lato, ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova, senza titolo di soggiorno, nel territorio di un altro Stato membro - o dall'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea [CGUE] [Grande Sezione] Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro H. e R. del 2 aprile 2019, cause riunite C-582/17 e C-583/17, EU:C:2019:280 [di seguito: sentenza della CGUE H. e R.], punti 61, 67, 80, 84; BVGE 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 con ulteriori riferimenti).
E. 5.4.3 Il Regolamento Dublino III attribuisce un ruolo specifico al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale. In tal senso, in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, tale Stato membro è, in linea di principio, tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro, fintanto che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non sia stata portata a termine. Inoltre, dall'art. 3 par. 2 del suddetto Regolamento risulta che, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri elencati nel medesimo Regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata (sentenza della CGUE [Grande Sezione] Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutsch-land del 26 luglio 2017, C-670/16, EU:C:2017:587 [di seguito: sentenza della CGUE Mengesteab], punto 93).
E. 5.4.4 Il campo di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito agli art. 23 e 24 Regolamento Dublino III. Tali disposizioni prevedono la facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico qualora lo Stato membro richiedente ritenga che un altro Stato membro sia "competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 e dell'art. 18 par. 1 lett. b), c) o d)" di tale regolamento, e non qualora ritenga che un altro Stato membro sia "competente per l'esame della domanda". Ne consegue che il termine "competente" è impiegato agli art. 23 par. 1 e art. 24 par. 1 Regolamento Dublino III in un senso diverso da quello di cui all'art. 21 par. 1 di tale regolamento, in quanto non riguarda specificamente la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Dall'art. 18 par. 2 e dall'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, peraltro, risulta che il trasferimento di una persona verso lo Stato membro tenuto ad un obbligo di ripresa in carico non ha necessariamente lo scopo di portare a termine l'esame di tale domanda (cfr. sentenza della CGUE H. e R. punti 59-60; cfr. anche sentenza della CGUE [Terza Sezione] Bundesrepublik Deutschland contro Aziz Hasan del 25 gennaio 2018, C-360/16, EU:C:2018:35 [di seguito: sentenza della CGUE Hasan], punti 42-44). Inoltre, dal momento che dall'art. 2 lett. d Regolamento Dublino III emerge che l'esame di una domanda di protezione internazionale copre l'insieme delle misure di esame adottate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale, ad eccezione della procedura di determinazione dello Stato membro competente in forza di detto regolamento, si deve ritenere che l'art. 18 par. 1 lett. b-d del suddetto regolamento possa applicarsi solo ove lo Stato membro in cui una domanda sia stata precedentemente presentata abbia condotto a termine tale procedura di determinazione riconoscendo la propria competenza per l'esame di detta domanda ed abbia avviato l'esame della stessa conformemente alla direttiva 2013/32 (cfr. sentenza della CGUE H. e R. punti 52, 59-60; sentenza della CGUE Hasan, punti 42-44 e, tra le tante, le sentenze del Tribunale F-5009/2022 del 21 marzo 2024 consid. 5.3 e 5.4 e relativi riferimenti; F-2431/2022 del 14 giugno 2022 consid. 5.2).
E. 5.4.5 Infine, il fatto che lo Stato membro richiesto abbia esplicitamente o implicitamente accettato la richiesta di presa in carico non può, in linea generale, condurre a limitare la portata del controllo giurisdizionale previsto all'art. 27 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza della CGUE Mengesteab, punti 59-60). Tale disposizione deve infatti essere interpretata nel senso che assicura al richiedente una tutela giurisdizionale effettiva, garantendogli in particolare la possibilità di presentare ricorso avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, ricorso che può avere ad oggetto l'esame dell'applicazione di tale regolamento (cfr. sentenza della CGUE Mengesteab, punti 47-49 e sentenze della CGUE [Grande Sezione] Mehrdad Ghezelbash contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie del 7 giugno 2016, C-63/15, EU:C:2016:409, punto 41 e George Karim contro Migrationsverket del 7 giugno 2016, C-155/15, EU:C:2016:410, punti 22-23; DTAF 2017 VI/9 consid. 5.2.4)
E. 6.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente (violazione dell'obbligo di motivazione e violazione del diritto di essere sentito) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 6.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
E. 6.4 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 7.1 Nel caso in disamina, è necessario determinare se la SEM ha sufficientemente motivato la sua decisione, in particolare per quanto riguarda la presunta competenza della Croazia.
E. 7.2 Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 12 ottobre 2023 è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) agosto 2023 ed in Croazia il (...) settembre 2023 (cfr. atto SEM 8/1).
E. 7.3 In data 23 ottobre 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. In data 6 novembre 2023 le suddette autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il richiedente in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 Regolamento Dublino III.
E. 7.4 Con la decisione impugnata la SEM ha ritenuto la Croazia dunque competente per il prosieguo della procedura di determinazione dello Stato membro competente, mentre in sede di scambio di scritti, l'autorità inferiore ha reputato di aver applicato in modo corretto il Regolamento Dublino III poiché la domanda di ripresa in carico presentata alle autorità croate sarebbe stata formalmente corretta dal momento che sarebbe stato allegato l'estratto Eurodac. La mancata menzione della domanda d'asilo in Bulgaria nella decisione impugnata, a dire dell'autorità inferiore, non permetterebbe di rimettere in discussione la determinazione dello Stato membro competente e non rappresenterebbe una violazione dell'obbligo di motivazione.
E. 7.5 Tale motivazione non può essere seguita dal Tribunale. Innanzitutto, nella decisione impugnata la SEM non ha menzionato il fatto che l'interessato avesse depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria. Contrariamente a quanto ritenuto in sede di scambio scritti, tale omissione risulta essere nella fattispecie decisiva per la determinazione della competenza: Dal provvedimento querelato non risulta essere comprensibile sulla base di quali criteri, rispettivamente di disposizioni legali, sia stata ritenuta la Croazia lo Stato membro competente per il prosieguo della procedura. In primo luogo, non è infatti dato sapere se la SEM, nonostante si tratti di una procedura di ripresa in carico, abbia effettuato un'analisi dei criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III, sulla scorta della quale ha identificato la Croazia. In secondo luogo, qualora non avesse applicato i criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III, non è neppure stato spiegato il motivo per il quale sarebbe competente il secondo Stato in cui è stata depositata una domanda d'asilo e non il primo Stato membro - nella fattispecie la Bulgaria - in conformità all'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Infine, non risulta neppure comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore non abbia presentato una richiesta di ripresa in carico alle autorità bulgare, in ragione del ruolo specifico attribuito al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale dal Regolamento Dublino III (cfr. supra consid. 5.4.3). A ciò va inoltre aggiunto il fatto che, come stabilito dalla CGUE nella sentenza Mengesteab, il consenso dello Stato richiesto - nella fattispecie la Croazia - è irrilevante (cfr. sentenza CGUE Mengesteab punti 59-60, 62 e DTAF 2017 VI/9 consid. 5.3.2) e non può dunque essere ritenuto quale elemento fondante la competenza. Al proposito, va ad ogni modo osservato che la Croazia per il tramite dell'accettazione del 6 novembre 2023 non si è dichiarata competente per il trattamento della domanda d'asilo, bensì per continuare la procedura di determinazione dello Stato membro competente. Infine, nonostante l'autorità inferiore sia stata invitata espressamente ad esprimersi in merito alla mancata menzione nella decisione impugnata del deposito di una domanda d'asilo in Bulgaria ed alla mancata presentazione di una richiesta di ripresa in carico alle autorità bulgare (cfr. decisione incidentale del Tribunale del 12 dicembre 2023, pag. 4), la sua presa di posizione del 18 dicembre 2023 non contiene alcuna osservazione o informazione pertinente a tale riguardo (cfr. supra consid. 4.3).
E. 7.6 Alla luce di quanto sopra dunque, in violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non è stata sufficientemente motivata per quanto riguarda la competenza della Croazia, rispettivamente per la mancata richiesta di ripresa in carico presentata alla Bulgaria. Ciò posto, la SEM è incorsa in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
E. 8.1 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555).
E. 8.2 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave. La violazione inoltre non è stata sanata in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 7.5) e non può neppure essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113).
E. 8.3 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto la decisione della SEM del 29 novembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad effettuare una nuova analisi della competenza, applicando correttamente i criteri stabiliti dal Regolamento Dublino III e a motivare in maniera completa e precisa la sua nuova decisione.
E. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 9.2 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 10 La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6796/2023 Sentenza del 31 maggio 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Susanne Genner, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Salvatore Crisogianni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato il 10 ottobre 2023 una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 12 ottobre 2023 è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) agosto 2023 ed in Croazia il (...) settembre 2023. A.c Il 16 ottobre 2023 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 23 ottobre 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con il richiedente un colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.e Il medesimo giorno, la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. A.f In data 6 novembre 2023 le suddette autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il richiedente in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 Regolamento Dublino III. B. Con decisione del 29 novembre 2023, notificata il 1 dicembre 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia. C. Con ricorso del 7 dicembre 2023 (data d'entrata: 8 dicembre 2023) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo e, in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, con contestuali richieste procedurali di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché di concessione dell'assistenza giudiziaria, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari dell'8 dicembre 2023, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. E. Con decisione incidentale del 12 dicembre 2023 il Tribunale ha accolto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo ed ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Nel contempo ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha trasmesso un esemplare del ricorso alla SEM invitandola ad esprimersi. F. La SEM ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 18 dicembre 2023. Le stesse sono state inoltrate al ricorrente con ordinanza del 21 dicembre 2023 con possibilità di replica. G. Il ricorrente ha presentato la propria replica con scritto del 22 dicembre 2023. H. Con decisione di ripartizione del 5 marzo 2024 l'insorgente è stato attribuito al Cantone B._______. I. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato alla giudice Giulia Marelli in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, non sarebbe giustificata l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, non vi sarebbero problemi medici ostativi al trasferimento. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene anzitutto che la SEM avrebbe violato il suo obbligo di motivazione ed avrebbe inoltre applicato in maniera erronea il Regolamento Dublino III. Invero, nella decisione impugnata sarebbe stato omesso qualsiasi riferimento alla prima domanda d'asilo depositata dal ricorrente in Bulgaria, benché in corso di colloquio personale Dublino egli sarebbe stato interrogato in merito ad una possibile competenza di tale Stato. Dall'indice degli atti inoltre, non risulterebbe che sarebbe stata effettuata una richiesta di ripresa in carico alle autorità bulgare. Non fornendo una spiegazione sul perché sarebbe la Croazia e non la Bulgaria competente, l'autorità inferiore avrebbe violato l'obbligo di motivazione ed il diritto del ricorrente al contraddittorio, da intendersi quale violazione del diritto di essere sentito. Il ragionamento esposto dalla SEM non permetterebbe infatti di concludere, con sicurezza e senza ulteriori accertamenti, che la Croazia sarebbe lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale o lo Stato responsabile della procedura di determinazione dello Stato competente. Benché ci si trovi nell'ambito di una domanda di ripresa in carico, sembrerebbe che la SEM abbia comunque voluto effettuare un esame dei criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III, individuando la Croazia, senza tuttavia motivare in alcun modo tale decisione. Nel caso di specie, la Croazia rispondendo alla richiesta non si sarebbe riconosciuta come lo Stato competente all'esame della domanda, ma erroneamente avrebbe ammesso una sua responsabilità in virtù dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III. L'obbligo del primo Stato membro in cui è stata effettuata la domanda d'asilo potrebbe cessare unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 20 par. 5 comma 2 Regolamento Dublino III. Dalla decisione impugnata non sarebbe tuttavia possibile constatare che la Bulgaria avrebbe voluto espressamente sottrarsi a tale obbligo. Inoltre, persisterebbe l'obbligo dello Stato di prima domanda di riprendere in carico il richiedente. Altresì, l'accettazione della Croazia non consentirebbe di escludere che il ricorrente si vedrebbe nuovamente trasferito verso la Bulgaria e sembrerebbe essere stata rilasciata proprio a tale scopo. Il trasferimento verso la Croazia sarebbe quindi ingiustificato, in quanto privo di basi giuridiche, oltre che contrario agli obiettivi di celerità del Regolamento. La decisione violerebbe inoltre il diritto di essere sentito del ricorrente, in quanto non sarebbe stato reso noto il motivo della mancata proposizione della richiesta di ripresa in carico alla Bulgaria. Inoltre, sarebbe quasi scaduto il termine massimo di due mesi dal ricevimento del riscontro Eurodac per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico nei confronti dello Stato in cui è stata effettuata la prima domanda, motivo per cui sarebbe possibile la competenza della Svizzera giusta l'art. 23 par. 3 Regolamento Dublino III. In seguito, il ricorrente ritiene che la domanda d'asilo presentata in Croazia non gli assicurerebbe alcun tipo di protezione provvisoria rispetto all'allontanamento in Afghanistan, considerato dalla Croazia come ragionevolmente esigibile. Il trasferimento in Croazia e quindi a catena il rinvio in Afghanistan, potrebbe porsi in contrasto con il divieto di non respingimento e in violazione dell'art. 3 CEDU. Vi sarebbero inoltri indizi di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo croato. Infine, vi sarebbero fondati motivi per ritenere che in caso di trasferimento in Croazia il ricorrente possa nuovamente essere vittima di trattamenti inumani e degradanti giusta l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU. L'esame del caso di specie non sarebbe stato né completo né conforme al diritto e sarebbero necessarie ulteriori misure di istruzione. 4.3 In sede di scambio scritti, in merito alle contestazioni sollevate dal ricorrente, la SEM ritiene di aver applicato in modo corretto il Regolamento Dublino III e di non aver svolto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. L'autorità inferiore fa in seguito riferimento all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III e ritiene di aver inoltrato la richiesta di ripresa a carico in modo formalmente corretto. Nella suddetta domanda, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, l'autorità inferiore avrebbe esplicitamente menzionato che l'interessato aveva precedentemente presentato domanda di asilo in Bulgaria, come dimostrato dal riscontro Eurodac allegato. La Croazia avrebbe accettato la ripresa in carico in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, in piena conoscenza del fatto che l'interessato avesse precedentemente chiesto asilo in Bulgaria. Avendo ricevuto una risposta esplicita di accettazione da parte della Croazia, la determinazione dello Stato membro competente sarebbe andata a buon fine senza alcuna necessità di interpellare la Bulgaria. Non sarebbe dato sapere il motivo per il quale la Croazia ha accettato la richiesta di ripresa in carico. In conclusione, la SEM ritiene che la mancata menzione del deposito di una domanda d'asilo in Bulgaria nella decisione impugnata non metterebbe in discussione la determinazione dello Stato membro competente, la quale sarebbe stata effettuata in maniera formalmente corretta e non costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivazione o del diritto al contraddittorio. 4.4 In sede di replica, il ricorrente rileva che la SEM avrebbe quindi pacificamente riconosciuto di non aver fatto menzione della domanda di asilo in Bulgaria, nonostante egli sia stato effettivamente interrogato in merito ad una possibile competenza di tale Stato. L'autorità inferiore si sarebbe inoltre contraddetta nella misura in cui avrebbe affermato in maniera superficiale e generica che le censure ricorsuali non troverebbero alcun riscontro nei fatti ed avrebbe fatto riferimento all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, concernente una richiesta di presa in carico, allorché si tratta di un caso di ripresa in carico. Inoltre, sarebbe errata l'affermazione secondo cui la determinazione della competenza sarebbe andata a buon fine dal momento che la Croazia non si sarebbe riconosciuta come lo Stato membro competente, ma avrebbe ammesso una responsabilità a condurre la procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformità all'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III. Come già rilevato in sede ricorsuale, un'accettazione ai sensi della suddetta disposizione non implicherebbe il riconoscimento della competenza. Con risposta al ricorso la SEM non avrebbe fornito alcuna prova della pretesa competenza della Croazia, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito. Il ricorrente ribadisce poi che l'accettazione della Croazia non consentirebbe di escludere un suo trasferimento in Bulgaria. Infine, egli rileva che la SEM avrebbe omesso di esprimersi in merito al fatto che il termine di due mesi dal ricevimento del riscontro Eurodac per presentare una richiesta di ripresa in carico sarebbe ormai scaduto e la Svizzera potrebbe essere competente. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 5.4 5.4.1 Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4.2 La responsabilità o l'obbligo dello Stato membro di riprendere in carico una persona deriva direttamente dall'art. 18 par. 1 lett. b-d - le cui disposizioni si riferiscono a una persona la quale, da un lato, ha presentato una domanda di protezione internazionale, che è in corso di esame, ha ritirato una domanda siffatta o ha visto la stessa respinta e che, dall'altro lato, ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova, senza titolo di soggiorno, nel territorio di un altro Stato membro - o dall'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea [CGUE] [Grande Sezione] Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro H. e R. del 2 aprile 2019, cause riunite C-582/17 e C-583/17, EU:C:2019:280 [di seguito: sentenza della CGUE H. e R.], punti 61, 67, 80, 84; BVGE 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 con ulteriori riferimenti). 5.4.3 Il Regolamento Dublino III attribuisce un ruolo specifico al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale. In tal senso, in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, tale Stato membro è, in linea di principio, tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro, fintanto che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non sia stata portata a termine. Inoltre, dall'art. 3 par. 2 del suddetto Regolamento risulta che, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri elencati nel medesimo Regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata (sentenza della CGUE [Grande Sezione] Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutsch-land del 26 luglio 2017, C-670/16, EU:C:2017:587 [di seguito: sentenza della CGUE Mengesteab], punto 93). 5.4.4 Il campo di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito agli art. 23 e 24 Regolamento Dublino III. Tali disposizioni prevedono la facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico qualora lo Stato membro richiedente ritenga che un altro Stato membro sia "competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 e dell'art. 18 par. 1 lett. b), c) o d)" di tale regolamento, e non qualora ritenga che un altro Stato membro sia "competente per l'esame della domanda". Ne consegue che il termine "competente" è impiegato agli art. 23 par. 1 e art. 24 par. 1 Regolamento Dublino III in un senso diverso da quello di cui all'art. 21 par. 1 di tale regolamento, in quanto non riguarda specificamente la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Dall'art. 18 par. 2 e dall'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, peraltro, risulta che il trasferimento di una persona verso lo Stato membro tenuto ad un obbligo di ripresa in carico non ha necessariamente lo scopo di portare a termine l'esame di tale domanda (cfr. sentenza della CGUE H. e R. punti 59-60; cfr. anche sentenza della CGUE [Terza Sezione] Bundesrepublik Deutschland contro Aziz Hasan del 25 gennaio 2018, C-360/16, EU:C:2018:35 [di seguito: sentenza della CGUE Hasan], punti 42-44). Inoltre, dal momento che dall'art. 2 lett. d Regolamento Dublino III emerge che l'esame di una domanda di protezione internazionale copre l'insieme delle misure di esame adottate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale, ad eccezione della procedura di determinazione dello Stato membro competente in forza di detto regolamento, si deve ritenere che l'art. 18 par. 1 lett. b-d del suddetto regolamento possa applicarsi solo ove lo Stato membro in cui una domanda sia stata precedentemente presentata abbia condotto a termine tale procedura di determinazione riconoscendo la propria competenza per l'esame di detta domanda ed abbia avviato l'esame della stessa conformemente alla direttiva 2013/32 (cfr. sentenza della CGUE H. e R. punti 52, 59-60; sentenza della CGUE Hasan, punti 42-44 e, tra le tante, le sentenze del Tribunale F-5009/2022 del 21 marzo 2024 consid. 5.3 e 5.4 e relativi riferimenti; F-2431/2022 del 14 giugno 2022 consid. 5.2). 5.4.5 Infine, il fatto che lo Stato membro richiesto abbia esplicitamente o implicitamente accettato la richiesta di presa in carico non può, in linea generale, condurre a limitare la portata del controllo giurisdizionale previsto all'art. 27 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza della CGUE Mengesteab, punti 59-60). Tale disposizione deve infatti essere interpretata nel senso che assicura al richiedente una tutela giurisdizionale effettiva, garantendogli in particolare la possibilità di presentare ricorso avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, ricorso che può avere ad oggetto l'esame dell'applicazione di tale regolamento (cfr. sentenza della CGUE Mengesteab, punti 47-49 e sentenze della CGUE [Grande Sezione] Mehrdad Ghezelbash contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie del 7 giugno 2016, C-63/15, EU:C:2016:409, punto 41 e George Karim contro Migrationsverket del 7 giugno 2016, C-155/15, EU:C:2016:410, punti 22-23; DTAF 2017 VI/9 consid. 5.2.4) 6. 6.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente (violazione dell'obbligo di motivazione e violazione del diritto di essere sentito) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 6.4 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2). 7. 7.1 Nel caso in disamina, è necessario determinare se la SEM ha sufficientemente motivato la sua decisione, in particolare per quanto riguarda la presunta competenza della Croazia. 7.2 Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 12 ottobre 2023 è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) agosto 2023 ed in Croazia il (...) settembre 2023 (cfr. atto SEM 8/1). 7.3 In data 23 ottobre 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. In data 6 novembre 2023 le suddette autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il richiedente in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 Regolamento Dublino III. 7.4 Con la decisione impugnata la SEM ha ritenuto la Croazia dunque competente per il prosieguo della procedura di determinazione dello Stato membro competente, mentre in sede di scambio di scritti, l'autorità inferiore ha reputato di aver applicato in modo corretto il Regolamento Dublino III poiché la domanda di ripresa in carico presentata alle autorità croate sarebbe stata formalmente corretta dal momento che sarebbe stato allegato l'estratto Eurodac. La mancata menzione della domanda d'asilo in Bulgaria nella decisione impugnata, a dire dell'autorità inferiore, non permetterebbe di rimettere in discussione la determinazione dello Stato membro competente e non rappresenterebbe una violazione dell'obbligo di motivazione. 7.5 Tale motivazione non può essere seguita dal Tribunale. Innanzitutto, nella decisione impugnata la SEM non ha menzionato il fatto che l'interessato avesse depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria. Contrariamente a quanto ritenuto in sede di scambio scritti, tale omissione risulta essere nella fattispecie decisiva per la determinazione della competenza: Dal provvedimento querelato non risulta essere comprensibile sulla base di quali criteri, rispettivamente di disposizioni legali, sia stata ritenuta la Croazia lo Stato membro competente per il prosieguo della procedura. In primo luogo, non è infatti dato sapere se la SEM, nonostante si tratti di una procedura di ripresa in carico, abbia effettuato un'analisi dei criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III, sulla scorta della quale ha identificato la Croazia. In secondo luogo, qualora non avesse applicato i criteri di cui al capo III del Regolamento Dublino III, non è neppure stato spiegato il motivo per il quale sarebbe competente il secondo Stato in cui è stata depositata una domanda d'asilo e non il primo Stato membro - nella fattispecie la Bulgaria - in conformità all'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Infine, non risulta neppure comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore non abbia presentato una richiesta di ripresa in carico alle autorità bulgare, in ragione del ruolo specifico attribuito al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale dal Regolamento Dublino III (cfr. supra consid. 5.4.3). A ciò va inoltre aggiunto il fatto che, come stabilito dalla CGUE nella sentenza Mengesteab, il consenso dello Stato richiesto - nella fattispecie la Croazia - è irrilevante (cfr. sentenza CGUE Mengesteab punti 59-60, 62 e DTAF 2017 VI/9 consid. 5.3.2) e non può dunque essere ritenuto quale elemento fondante la competenza. Al proposito, va ad ogni modo osservato che la Croazia per il tramite dell'accettazione del 6 novembre 2023 non si è dichiarata competente per il trattamento della domanda d'asilo, bensì per continuare la procedura di determinazione dello Stato membro competente. Infine, nonostante l'autorità inferiore sia stata invitata espressamente ad esprimersi in merito alla mancata menzione nella decisione impugnata del deposito di una domanda d'asilo in Bulgaria ed alla mancata presentazione di una richiesta di ripresa in carico alle autorità bulgare (cfr. decisione incidentale del Tribunale del 12 dicembre 2023, pag. 4), la sua presa di posizione del 18 dicembre 2023 non contiene alcuna osservazione o informazione pertinente a tale riguardo (cfr. supra consid. 4.3). 7.6 Alla luce di quanto sopra dunque, in violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non è stata sufficientemente motivata per quanto riguarda la competenza della Croazia, rispettivamente per la mancata richiesta di ripresa in carico presentata alla Bulgaria. Ciò posto, la SEM è incorsa in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. 8. 8.1 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 pag. 135). Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del TAF A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555). 8.2 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente risulta essere grave. La violazione inoltre non è stata sanata in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 7.5) e non può neppure essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113). 8.3 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto la decisione della SEM del 29 novembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad effettuare una nuova analisi della competenza, applicando correttamente i criteri stabiliti dal Regolamento Dublino III e a motivare in maniera completa e precisa la sua nuova decisione. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 9.2 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
10. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 29 novembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non sono accordate spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: