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D-6706/2025

D-6706/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti fondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti, in quanto gli stessi hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia, paese che ha accettato la riammissione degli stessi. La SEM ha inoltre reputato l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 4 In sede di ricorso, i ricorrenti hanno contestato le conclusioni della SEM, in particolare, per quanto qui di rilievo, hanno sollevato una censura formale nel senso di una carente motivazione della decisione impugnata, da un lato in quanto a loro dire famiglie con un profilo simile avrebbero ottenuto l'ammissione provvisoria in Svizzera. Poi, la decisione conterrebbe una serie di dichiarazioni che non risultano agli atti, riportando altresì il nome di una persona non parte della procedura in oggetto. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe illecita e inesigibile e ciò, tra le altre cose, in quanto la SEM non avrebbe analizzato le circostanze particolarmente favorevoli, visto che ella non avrebbe, erroneamente, qualificato la famiglia quale particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. Infine, i ricorrenti sostengono che l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del principio di buona fede nella forma del comportamento contradditorio.

E. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto sono suscettibili di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti;Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA ed art. 6 LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e rif. cit., 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 5.4 Nel caso di specie il Tribunale constata, come indicato dai ricorrenti, che la decisione impugnata contiene elementi non presenti agli atti. Tra le altre cose, la SEM fa riferimento a persone non facenti parte della procedura agli atti e a fatti mai riferiti dagli interessati (cfr. decisione impugnata, pag. 5). La SEM ha anche indicato erroneamente la data del verbale con i richiedenti, riferendosi al 4 aprile 2025 anziché al 24 luglio 2025 (cfr. decisione impugnata, pag. 5 e atto SEM n. [{...}]-43/7), oltre che il 21 marzo 2025 anziché il 12 luglio 2025 quale data della domanda d'asilo (cfr. decisione impugnata, pag. 3). Inoltre, l'autorità inferiore ha fatto riferimento a dichiarazioni dei ricorrenti che gli stessi non hanno mai riferito (cfr. decisione impugnata, pag. 12). In aggiunta a ciò, non risulta in modo chiaro nella decisione se la SEM abbia effettuato un'analisi della situazione di vulnerabilità della famiglia insorgente e delle eventuali circostanze particolarmente favorevoli necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ai sensi della giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E 3427/2021, E 3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.2).

E. 5.5 Di conseguenza, considerati i diversi errori e una analisi non chiara circa il profilo di vulnerabilità dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, vi è da constatare una motivazione inesatta e carente da parte dell'autorità di prime cure. Tali mancanze rendono poco chiaro se la SEM abbia effettivamente analizzato la fattispecie sulla scorta degli elementi agli atti o se abbia utilizzato elementi che nulla hanno a che vedere con la presente procedura. In tal senso, i destinatari e le persone interessate devono essere messi nella condizione di poter impugnare la decisione e pure l'autorità di ricorso deve poter esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Tale violazione non può essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale, in specie troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché gli insorgenti potranno nuovamente contestare la decisione, la quale, per definizione, sarà nuova (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

E. 6 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 26 agosto 2025 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è tenuta a eliminare gli errori di trascrizione di fatti non concernenti l'incarto di cui si tratta e a effettuare un'analisi del profilo di rischio dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale e a valutare eventualmente le circostanze particolarmente favorevoli per l'esecuzione dell'allontanamento.

E. 7 Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie è divenuta senza oggetto.

E. 9 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6706/2025 Sentenza del 17 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Turnherr; cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 26 agosto 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadino afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 12 luglio 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia il 19 marzo 2025. A.c Il 16 luglio 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.d Il 23 luglio 2025 le autorità greche hanno accolto tale richiesta, precisando che essi hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in data 18 giugno 2025 e il relativo permesso di soggiorno valido sino al 17 giugno 2028. A.e Il 24 luglio 2025 la SEM ha svolto con i richiedenti 1 e 2 un colloquio circa il rinvio verso uno Stato terzo. A.f Il 26 agosto 2025 i richiedenti hanno inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 22 agosto 2025. B. Con decisione del 26 agosto 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 2 settembre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, data d'entrata: 4 settembre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per effettuare una nuova motivazione, l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti fondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti, in quanto gli stessi hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia, paese che ha accettato la riammissione degli stessi. La SEM ha inoltre reputato l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

4. In sede di ricorso, i ricorrenti hanno contestato le conclusioni della SEM, in particolare, per quanto qui di rilievo, hanno sollevato una censura formale nel senso di una carente motivazione della decisione impugnata, da un lato in quanto a loro dire famiglie con un profilo simile avrebbero ottenuto l'ammissione provvisoria in Svizzera. Poi, la decisione conterrebbe una serie di dichiarazioni che non risultano agli atti, riportando altresì il nome di una persona non parte della procedura in oggetto. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe illecita e inesigibile e ciò, tra le altre cose, in quanto la SEM non avrebbe analizzato le circostanze particolarmente favorevoli, visto che ella non avrebbe, erroneamente, qualificato la famiglia quale particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. Infine, i ricorrenti sostengono che l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del principio di buona fede nella forma del comportamento contradditorio. 5. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto sono suscettibili di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti;Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA ed art. 6 LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e rif. cit., 2012/23 consid. 6.1.2). 5.4 Nel caso di specie il Tribunale constata, come indicato dai ricorrenti, che la decisione impugnata contiene elementi non presenti agli atti. Tra le altre cose, la SEM fa riferimento a persone non facenti parte della procedura agli atti e a fatti mai riferiti dagli interessati (cfr. decisione impugnata, pag. 5). La SEM ha anche indicato erroneamente la data del verbale con i richiedenti, riferendosi al 4 aprile 2025 anziché al 24 luglio 2025 (cfr. decisione impugnata, pag. 5 e atto SEM n. [{...}]-43/7), oltre che il 21 marzo 2025 anziché il 12 luglio 2025 quale data della domanda d'asilo (cfr. decisione impugnata, pag. 3). Inoltre, l'autorità inferiore ha fatto riferimento a dichiarazioni dei ricorrenti che gli stessi non hanno mai riferito (cfr. decisione impugnata, pag. 12). In aggiunta a ciò, non risulta in modo chiaro nella decisione se la SEM abbia effettuato un'analisi della situazione di vulnerabilità della famiglia insorgente e delle eventuali circostanze particolarmente favorevoli necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ai sensi della giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E 3427/2021, E 3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.2). 5.5 Di conseguenza, considerati i diversi errori e una analisi non chiara circa il profilo di vulnerabilità dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, vi è da constatare una motivazione inesatta e carente da parte dell'autorità di prime cure. Tali mancanze rendono poco chiaro se la SEM abbia effettivamente analizzato la fattispecie sulla scorta degli elementi agli atti o se abbia utilizzato elementi che nulla hanno a che vedere con la presente procedura. In tal senso, i destinatari e le persone interessate devono essere messi nella condizione di poter impugnare la decisione e pure l'autorità di ricorso deve poter esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Tale violazione non può essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale, in specie troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché gli insorgenti potranno nuovamente contestare la decisione, la quale, per definizione, sarà nuova (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

6. Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 26 agosto 2025 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è tenuta a eliminare gli errori di trascrizione di fatti non concernenti l'incarto di cui si tratta e a effettuare un'analisi del profilo di rischio dei ricorrenti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale e a valutare eventualmente le circostanze particolarmente favorevoli per l'esecuzione dell'allontanamento.

7. Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie è divenuta senza oggetto.

9. In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 26 agosto 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: