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D-6606/2023

D-6606/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-15 · Italiano CH

Ritardata giustizia/Denegata giustizia

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso per ritardata giustizia è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

E. 3 La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio, è respinta.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6606/2023 Sentenza del 15 dicembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Chiara Piras, Walter Lang, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ritardata giustizia/denegata giustiziaN (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 13 settembre 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. 1108810-4/2), i verbali del rilevamento dei dati personali del 17 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 15/10) e del colloquio personale Dublino del 22 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 18/2), la lettera raccomandata del 23 settembre 2021 con cui l'interessato ha trasmesso alla SEM i seguenti documenti a sostegno delle sue allegazioni, in lingua turca, chiedendone la traduzione (cfr. atto SEM n. 29/2): tre mandati di arresto dell'(...), (...) e (...); una relazione del perito tecnico; un atto di accusa; cinque provvedimenti di tribunale del (...), (...), (...), (...) e (...); otto ordini di arresto del (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...); una denuncia sporta dal suo vicino di casa; una richiesta di rilascio del (...); due ordini di arresto del (...); due atti di accusa del 26 marzo e del (...); due ordini di arresto del (...); due provvedimenti di tribunale del (...) e del (...); una cattura di immagine dello schermo delle date relative alle prossime udienze riguardanti l'interessato; il verbale della prima audizione sui motivi d'asilo del 29 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 21/9), l'avviso di ricevimento del 3 novembre 2021 della copia - presumibilmente tradotta - dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente trasmessagli dalla SEM (cfr. atto SEM n. 28/1), il verbale della seconda audizione sui motivi d'asilo del 5 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 31/11), le decisioni della SEM del 17 novembre 2021 di assegnazione alla procedura ampliata e del 18 novembre 2021 di attribuzione al Cantone Ticino (cfr. atti SEM n. 33/2, 34/1, 36/1, 37/2, 41/3), l'avviso di ricevimento del 26 novembre 2021 della copia della procura della patrocinatrice dell'interessato, sottoscritta dal medesimo il 10 dicembre 2021, relativa alla procedura ampliata (cfr. atti SEM n. 43/1, 44/1, 45/3), le lettere raccomandate del 4 aprile, del 18 agosto, del 13 settembre, del 6 ottobre, dell'8 novembre e del 20 dicembre 2022 come pure del 22 marzo 2023 con cui l'interessato ha formulato delle richieste di informazioni in merito allo stato della propria procedura (cfr. atti SEM n. 46/2, 47/3, 48/3, 49/2, 50/3, 51/2, 52/3), la lettera raccomandata del 14 giugno 2023 con cui egli ha trasmesso alla SEM una lettera del proprio patrocinatore turco la quale conterrebbe una descrizione dello stato attuale delle procedure giudiziarie pendenti in Turchia (cfr. atto SEM n. 53/5), la lettera raccomandata dell'8 agosto 2023 con la quale l'interessato reitera la propria richiesta di informazioni in merito allo stato della procedura (cfr. atto SEM n. 54/3), la risposta del 28 novembre 2023 con cui la SEM accusa ricezione delle richieste di informazioni formulate dall'interessato e comunica a quest'ultimo che "a causa dell'elevato carico di lavoro, attualmente la domanda d'asilo presentata (...) in data 13 settembre 2021 è ancora in sospeso. Attualmente, i numerosi mezzi di prova inoltrati (...) neI corso della procedura sono in fase di analisi presso le sezioni competenti della SEM. II trattamento della domanda d'asilo del suo mandante è prioritario. Prenderemo la decisione in merito il più presto possibile. Preghiamo quindi (...) di portare pazienza (...)" (cfr. atto SEM n. 55/2), il ricorso del 28 novembre 2023, depositato il giorno successivo (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 30 novembre 2023), inoltrato dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con cui l'interessato ha chiesto di constatare la denegata e/o ritardata giustizia da parte della SEM e di invitare quest'ultima a pronunciarsi in tempi ragionevoli in punto al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo; contestualmente, egli formula una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con nomina di Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio, protestando tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che, giusta l'art. 46a PA, può altresì essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile; che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), che, nel caso di specie, il ricorrente non contesta una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nello statuire in merito alla propria domanda d'asilo, depositata il 13 settembre 2021, che, pertanto, il Tribunale è competente per statuire in merito al suddetto ricorso, che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione, ma che tale persona abbia anche un diritto alla pronuncia della medesima (cfr. DTAF 2010/53 consid. 1.2.3); che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che, inoltre, in merito alla sua tempestività, giusta l'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo, che, nel caso di specie, il ricorrente, depositando la propria domanda d'asilo, ha chiesto alla SEM di pronunciarsi nel merito della medesima; che essendo parte alla procedura e vantando un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, il ricorso è dunque ammissibile e il Tribunale deve entrare nel merito dello stesso, che, nel merito, il ricorrente sostiene che la SEM abbia commesso una ritardata giustizia (art. 46a PA) non essendosi pronunciata, in tempi ragionevoli, in merito alla domanda d'asilo da lui presentata il 13 settembre 2021 e ciò in violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che, giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., nei procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che vi è ritardata giustizia nel caso in cui la pronuncia di una decisione non avviene entro il termine legale o - in assenza di disposizioni in merito - entro un termine ragionevole, senza che tale ritardo possa essere oggettivamente giustificato (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.1 e i riferimenti citati), che una durata eccessivamente lunga del procedimento deve dunque innanzitutto essere esaminata tenendo in considerazione i termini legali, che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione dev'essere di principio presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, che tale termine può, tuttavia, essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono maggiore tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, Foglio Federale [FF] 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che, inoltre, nel trattamento delle varie domande d'asilo, la SEM stabilisce, ai sensi dell'art. 37b LAsi, una strategia per il trattamento delle stesse in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento dell'interessato, che, in assenza di un termine legale perentorio, il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, tenendo conto di fattori oggettivi quali il grado di complessità, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che se all'autorità non è possibile rimproverare qualche periodo di inattività, quest'ultima non può invocare un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale a giustificazione della lentezza della procedura (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; DTF 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2); che, tuttavia, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che l'incarto venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che il ricorrente deve, infine, intraprendere i passi necessari al fine di invitare l'autorità a procedere in modo tempestivo, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando un ricorso per ritardata giustizia (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-3828/2023 del 7 agosto 2023; Uhlmann/Wälle-Bär, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG , 3a ed. 2023, art. 46a PA n. 11 con riferimenti giurisprudenziali), che, nella fattispecie, il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo il 13 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 4/2); che, dopo alcuni giorni, egli è stato sentito in merito ai suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 15/10) e al suo viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. 18/2); che, il 23 settembre 2021, ha trasmesso alla SEM una dozzina di documenti a sostegno delle sue allegazioni, chiedendone al contempo la traduzione (cfr. atto SEM n. 29/2); che, il 29 settembre 2021, egli è stato sentito, per la prima volta, in merito ai propri motivi d'asilo; che, in quell'occasione, la SEM lo ha informato che i documenti da lui prodotti erano ancora in fase di traduzione e dovevano ancora essere visionati (cfr. atto SEM n. 21/9, D41); che, il 3 novembre 2021, la SEM ha verosimilmente trasmesso la copia tradotta di tali documenti all'interessato (cfr. atto SEM n. 28/1); che, il 5 novembre 2021, essa ha quindi svolto una seconda audizione durante la quale ha posto al ricorrente alcune domande in merito ai medesimi; che, in tale sede, sebbene inizialmente avesse dichiarato di aver presentato tutti i documenti in suo possesso e scaricabili dal sistema UYAP (National Judiciary Informatics System), è stato riscontrato che alcuni documenti fossero mancanti (cfr. atto SEM n. 31/11, D13 e seg.); che il ricorrente ha dichiarato che avrebbe trasmesso tali documenti in un secondo momento (cfr. atto SEM n. 31/11, D23, D38); che la SEM, con decisione del 17 novembre 2021, ha assegnato il caso alla procedura ampliata al fine di effettuare ulteriori accertamenti in merito ai documenti da lui presentati (cfr. atto SEM n. 33/2, 36/1); che, tuttavia, dagli atti non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio gravame (cfr. ricorso del 28 novembre 2023, pag. 3), che, nei mesi seguenti, egli abbia trasmesso la documentazione mancante; che, nel frattempo, egli ha trasmesso otto richieste di informazioni sullo stato della propria procedura (cfr. atti SEM n. 46/2, 47/3, 48/3, 49/2, 50/3, 51/2, 52/3); che, con lettera raccomandata del 14 giugno 2023, egli ha inoltre inoltrato all'autorità inferiore ulteriore documentazione, in lingua turca, con implicita richiesta di traduzione (cfr. atto SEM n. 54/3); che, sebbene sia passato più di un anno dalla decisione di attribuzione alla procedura ampliata senza che l'autorità inferiore abbia informato il ricorrente sullo stato della procedura e sull'avanzamento dei propri accertamenti, non è possibile ritenere che essa abbia ritardato in modo ingiustificato a prendere la propria decisione; che, infatti, la mancata trasmissione dei summenzionati documenti da parte del ricorrente, la complessità del caso di specie - riconosciuta dal ricorrente medesimo (" ... Il fascicolo nei miei confronti è molto complesso ... "; cfr. atto SEM n. 31/11, D20) - e l'inoltro di nuovi mezzi di prova in corso di causa hanno evidentemente comportato una dilazione delle tempistiche di trattazione della causa; che, infatti, dagli ultimi documenti prodotti dal ricorrente è emerso che vi sarebbero diverse indagini e procedimenti penali pendenti in Turchia nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 53/5); che nonostante ciò, al contrario di quanto ci si poteva attendere, il ricorrente non ha provveduto, nel suo scritto dell'8 agosto 2023, ad informare la SEM in merito al destino di tali procedure (cfr. atto SEM n. 54/3); che, alla luce di quanto sopra, la giustificazione della SEM del 28 novembre 2023 risulta essere comprensibile (cfr. atto SEM n. 55/2); che la SEM ha d'altronde comunicato al ricorrente di essere in procinto di rendere la propria decisione (cfr. atto SEM n. 55/2); che, riassumendo, nonostante l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto informare il ricorrente in merito all'avanzamento degli accertamenti relativi ai documenti da lui prodotti, la lunghezza della procedura non appare, tenuto conto delle circostanze del caso, irragionevole, che, per questi motivi, il Tribunale non constata una ritardata giustizia da parte della SEM ai sensi dell'art. 46a PA nel prendere una decisione in merito alla domanda d'asilo presentata dal ricorrente, che, pertanto, il ricorso dev'essere respinto, che il Tribunale parte nondimeno dal presupposto che la SEM - terminate le necessarie misure istruttorie - deciderà in tempi ragionevoli, come d'altronde anticipato dalla medesima nella propria lettera del 28 novembre 2023, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risulta essere priva d'oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), che, in considerazione dell'assenza, nella fattispecie, di questioni giuridiche complesse, la richiesta di gratuito patrocinio dev'essere tuttavia respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che la sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso per ritardata giustizia è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio, è respinta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: