Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6416/2023 Sentenza del 28 novembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Russia, patrocinato da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 novembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) ottobre 2023, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svezia il (...) ottobre 2022, la convocazione per il colloquio Dublino che si sarebbe dovuto tenere il 27 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-16/2), il mancato svolgimento del Colloquio Dublino in data (...) ottobre 2023 visto il rifiuto da parte del richiedente di rispettare le disposizioni del Centro Federale d'Asilo in materia di utilizzo di telefoni cellulari, nonostante egli sia stato edotto a più riprese in merito dal personale presente oltre che dal proprio Rappresentante legale (cfr. atto SEM n. 17/1), la concessione al richiedente, da parte dell'autorità di prime cure, del diritto di essere sentito circa la competenza svedese per lo svolgimento della procedura d'asilo per iscritto entro il (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 18/3), la richiesta del (...) ottobre 2023 da parte della Rappresentante legale all'autorità di prime cure di trasmissione della direttiva che vieta l'utilizzo del telefono cellulare e la risposta del (...) ottobre 2023 della SEM, da cui si evince altresì che al momento della registrazione della domanda d'asilo tali informazioni vengono fornite all'interessato (cfr. atti SEM n. 20/2, 23/1 e 24/1), la risposta al diritto di essere sentito del (...) novembre 2023 da parte della Rappresentante legale (cfr. atto SEM n. 26/2), la richiesta di ripresa in carico del (...) novembre 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità svedesi (cfr. atto SEM n. 27/5) e la risposta positiva da parte di queste ultime dell'8 novembre 2023 sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto SEM n. 30/1), la decisione della SEM del (...) novembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 33/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Svezia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (...) novembre 2023 (data d'entrata: [...] novembre 2023), la decisione del (...) novembre 2023 con cui questo Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che l'autorità inferiore ha escluso che in Svezia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l'insorgente contesta in primo luogo la violazione da parte propria dell'obbligo di collaborare; che egli inoltre solleva una violazione del diritto di essere sentito, tra cui il mancato svolgimento del Colloquio Dublino personale, oltre che un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e una violazione del principio inquisitorio, sia in merito al suo stato di salute, sia in merito ai motivi che hanno condotto le autorità svedesi a non accogliere la sua domanda d'asilo; che inoltre egli rimprovera alla SEM di non aver valutato il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Svezia, che in tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che, se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.), che in primo luogo, il ricorrente lamenta che il diritto di essere sentito sia stato violato, in quanto egli non avrebbe avuto la possibilità di sostenere un colloquio Dublino personale come previsto dall'art. 5 RD III, che il Tribunale rileva, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente nel proprio allegato ricorsuale, oltre che negli scritti della Rappresentante legale del (...) ottobre 2023 e del (...) novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 20/2 e 26/2), che il comportamento adottato dall'interessato rappresenti una chiara violazione dell'obbligo di collaborare; che le disposizioni circa il comportamento da adottare al CFA, tra cui quelle relative all'utilizzo del telefono, sono comunicate ai richiedenti al momento del loro ingresso e che le stesse sono ben conosciute anche dai Rappresentanti legali, tanto che nella nota interna redatta dalla SEM circa l'accaduto (a cui il patrocinatore ha avuto accesso), è chiaramente indicato che uno di loro fosse presente e che abbia spiegato al richiedente che filmare il Colloquio oppure tenere il telefono cellulare non fosse possibile e che i suoi diritti sarebbero in ogni caso stati tutelati in quanto rappresentato (cfr. atto SEM n. 17/1); che sono state concesse quasi 4 ore e più occasioni al richiedente per cambiare idea circa l'utilizzo del proprio telefono cellulare; che nonostante ciò egli non ha desistito, rinunciando così a partecipare al Colloquio Dublino deliberatamente (cfr. atto SEM n. 17/1); che le censure sollevate in sede di ricorso non sono atte ad inficiare tale valutazione; che egli infatti vorrebbe addossare la causa alla propria rinuncia a partecipare al Colloquio Dublino all'autorità inferiore, che non gli avrebbe fornito la base legale secondo cui filmare il Colloquio Dublino oppure tenere il telefono non fosse possibile; che in tal senso l'esposizione dei fatti effettuata dal ricorrente non coincide con quanto indicato dalla SEM, secondo cui un Rappresentante legale presente abbia tentato più volte di convincere il richiedente a desistere e a partecipare al Colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 17/1); che appare inoltre strumentale che il Rappresentante legale chieda all'autorità di prime cure in un secondo momento la base legale secondo cui non sia possibile filmare o tenere un telefono durante il Colloquio Dublino in quanto tali aspetti sono comunicati ai richiedenti al loro arrivo al Centro e ci si può attendere che anche i Rappresentanti legali li conoscano, che pertanto il Tribunale conclude che il richiedente abbia deliberatamente rinunciato a partecipare al Colloquio Dublino, che in sostituzione al Colloquio personale, la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito circa la competenza svedese per lo svolgimento della propria procedura d'asilo oltre che in merito al proprio stato di salute a cui la Rappresentante legale ha risposto in data (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 26/2); che pertanto le censure circa una violazione del diritto di essere sentito vanno recisamente respinte, in quanto il ricorrente ha avuto modo di esprimersi più volte; che non può essere addossata alcuna colpa alla SEM sotto questo punto di vista, infatti il ricorrente e la sua Rappresentante avrebbero potuto esprimersi circa le domande poste perlomeno con lo scritto del (...) novembre 2023, ma non lo hanno fatto; tale aspetto, oltre alla rinuncia del ricorrente a partecipare al Colloquio Dublino, rappresentano una chiara violazione dell'obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi, che pertanto anche la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio va respinta; che viene osservato che il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che nel caso concreto né il richiedente, né la Rappresentante legale hanno fatto uso delle possibilità a loro concesse per esprimersi, violando l'obbligo di collaborare; che pertanto all'autorità inferiore non incombeva un obbligo ulteriore di approfondimento dei fatti, sia per quanto concerne la competenza della Svezia, sia per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente, su cui si tornerà di seguito, che, venendo ora al merito, la SEM nel contesto della procedura Dublino non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che la Svezia ha riconosciuto la propria competenza, che, di conseguenza, la competenza della Svezia è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Svezia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-5908/2022 del 23 dicembre 2022); che la presunzione secondo cui la Svezia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che la Svezia non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità svedesi allontanino l'insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali; che il ricorrente non ha fornito, neppure nel proprio allegato ricorsuale, alcun elemento concreto atto a sovvertire tale presunzione, che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Svezia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico dagli atti emerge che il richiedente soffrirebbe di diabete e che gli sarebbe stato prescritto il farmaco becozyme forte (cfr. atto SEM n. 13/2); che egli ha lamentato problematiche dentarie (cfr. atto SEM n. 36/3); che avrebbe infine riferito di soffrire di stress ed ansia, per cui è stata sospettata una sindrome di Asperger oltre che diagnosticati uno stato ansioso grave e uno stato depressivo; che tuttavia il ricorrente ha rinunciato alla visita psichiatrica specialistica presso SPS Chiasso del 22 novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 37/2, 40/1 e 41/1); che pertanto anche dal punto di vista dell'accertamento del proprio stato di salute il ricorrente non ha ossequiato il proprio obbligo di collaborare, sollevando inoltre problematiche di salute tardivamente ai sensi degli artt. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi; che pertanto alla SEM non incombeva un ulteriore obbligo di indagare lo stato di salute del ricorrente; che dagli atti non emergono problemi di una gravità tale da impedirne il trasferimento; che la Svezia dispone notoriamente di un sistema sanitario paragonabile a quello svizzero, che la Svezia è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che le misure supercautelari statuite dal Tribunale il (...) novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: