opencaselaw.ch

D-6378/2024

D-6378/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-18 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) no- vembre 2022. A.b Con il richiedente si sono svolte le audizioni sul rilevamento dei suoi dati personali il (…) novembre 2022 rispettivamente in merito ai suoi motivi d’asilo il (…) giugno 2024. In tali ambiti egli ha, in particolare e per quanto qui rilevante, asserito di essere nato ed aver vissuto quasi tutta la sua vita a B._______, nel dipartimento di C._______, sito nella regione (…) del Camerun, ma con ultimo domicilio a D._______(sito nel medesimo diparti- mento di C._______). Egli si sarebbe recato spesso da B._______ nel vil- laggio di D._______ per aiutare uno zio della madre, E._______, (…). Il predetto sarebbe stato anche un (…) a D._______. Nell’aiutarlo, l’interes- sato avrebbe spesso effettuato del (…) con delle persone appartenenti ai gruppi secessionisti anglofoni, ciò che sarebbe però stato contrario alla legge camerunense, data la politica d’embargo contro la regione (…) del Camerun. Altresì, su proposta di un suo conoscente, (…) del partito (…) ([…]) a D._______, egli sarebbe diventato un simpatizzante del precitato partito, durante le elezioni presidenziali del (…). Egli avrebbe partecipato in tale contesto ad una manifestazione di protesta avvenuta il (…) a F._______ ed indetta dal partito (…) per contestare l’esito della rielezione del presidente uscente. Le forze dell’ordine sarebbero intervenute, disper- dendo i manifestanti. Successivamente, avrebbe appreso che dei parteci- panti alla manifestazione come pure il (…) di D._______ sarebbero stati arrestati. Pertanto, egli avrebbe deciso di nascondersi a D._______ ma un giorno, lui sarebbe stato arrestato in casa da gendarmi, e condotto alla gendermeria di B._______. Lì lo avrebbero interrogato, con altre persone arrestate, in merito alla sua partecipazione alla manifestazione. Le persone provenienti da D._______ sarebbero state separate dagli altri detenuti pre- senti in una cella, e prima messi in un ufficio della gendarmeria dove avreb- bero trascorso circa (…), per poi essere riportati in cella. In seguito avrebbe appreso che come gli altri detenuti provenienti da D._______ e che erano stati trattenuti alla gendarmeria a differenza degli altri detenuti che sareb- bero stati trasferiti altrove, egli sarebbe stato accusato di complicità al ter- rorismo per collaborazionismo con i secessionisti, nonché per disturbo all’ordine pubblico in relazione al partito (…). Sarebbe quindi stato torturato e costretto a fornire le informazioni che avrebbe avuto sui secessionisti, ciò che egli avrebbe ottemperato. In un’occasione sarebbe pure stato abusato sessualmente da un gendarme (rispettivamente da […] gendarmi). Dopo circa (…) di detenzione, egli sarebbe riuscito a fuggire, grazie alla

D-6378/2024 Pagina 3 complicità di un gendarme (…), amico di E._______ Si sarebbe quindi re- cato presso il (…) di D._______ dove avrebbe appreso che i secessionisti lo avrebbero voluto catturare a causa delle informazioni che egli avrebbe rilasciato in gendarmeria sul loro conto. Pertanto, egli sarebbe stato aiutato a fuggire verso la G._______. Qui avrebbe saputo da E._______ che i se- cessionisti avrebbero attaccato il villaggio, distruggendo tutto e (…), e che anche quest’ultimo con la moglie sarebbero fuggiti. In seguito, non potendo proseguire il viaggio dalla G._______, si sarebbe accordato con lo zio della madre e l’amico gendarme (…), per poter rientrare in Camerun e lasciare il Paese con dei documenti falsi nell’(…) del (…), partendo dall’aeroporto di H._______. A seguito del suo espatrio, avrebbe appreso del decesso di E._______. A supporto dei suoi asserti l’interessato ha presentato, in copia, diverse stampe di fotografie; il verbale di constatazione del (…); il certificato di de- cesso di E._______, nonché varia documentazione medica. A.c Su richiesta della SEM del 5 giugno 2024 l’interessato ha presentato, tramite gli scritti del 19 giugno 2024 rispettivamente del 24 giugno 2024, i rapporti medici dettagliati riguardanti il suo stato di salute. B. Con decisione del 12 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della precitata mi- sura. C. Tramite il ricorso dell’8 ottobre 2024 (ma inviato il 9 ottobre 2024, cfr. risul- tanze processuali), l’interessato ha impugnato la suddetta decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale, alla concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché, sussidiaria- mente, ha chiesto di poter versare le spese processuali effettuando un pa- gamento rateale. Nel merito, in via principale, ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In via sussidiaria, ha invece chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso il Camerun.

D-6378/2024 Pagina 4 D. Nella sua decisione incidentale del 16 ottobre 2024, il giudice istruttore in- caricato della causa, ha osservato come il ricorrente è autorizzato a sog- giornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ed ha respinto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, invitando pari- menti il ricorrente a versare, entro il 31 ottobre 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi pure respinto la domanda di pagamento rateale dell’anticipo formulata dall’in- sorgente nel ricorso. Quest’ultimo ha corrisposto tempestivamente l’anti- cipo spese richiesto il 28 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Con scritto datato 14 novembre 2024, in lingua francese e non sottoscritto, l’insorgente ha formulato delle osservazioni alla decisione incidentale resa dal Tribunale il 16 ottobre 2024, chiedendo la riconsiderazione della stessa e ribadendo di concedergli l’assistenza giudiziaria, nonché di permettergli di esprimersi, anche se a titolo derogatorio. Alla stessa missiva, il ricorrente ha annesso copia di documenti, già presenti agli atti della SEM. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4

D-6378/2024 Pagina 5 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 In limine si denota come il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua italiana. Invece, lo scritto del 14 novembre 2024, è stato presentato in fran- cese. Tuttavia, quest’ultimo è stato presentato dopo la scadenza del ter- mine ricorsuale, e quindi verrà trattato dal Tribunale quale scritto sponta- neo del ricorrente e non come complemento ricorsuale. Inoltre, per i me- desimi motivi, ed in applicazione dell’art. 33a cpv. 2 prima frase PA, appli- cabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5.1 Dapprima, in relazione alle censure sollevate dal ricorrente nel suo scritto del 14 novembre 2024, che in sunto ritiene che la traduttrice pre- sente al momento della sua audizione federale avrebbe tradotto non cor- rettamente dei suoi asserti, nonché avrebbe invertito in modo confusionario l’ordine cronologico dei quesiti postigli – ciò che condurrebbe pure ad un’in- coerenza generale visibile nel verbale d’audizione – ed altresì di non es- sere stato consigliato e difeso a dovere da parte della protezione giuridica che lo rappresentava al momento della presentazione del ricorso, si os- serva quanto segue. In primo luogo, ed a differenza di quanto pretende l’insorgente sollevandolo soltanto nel suo scritto del 14 novembre 2024, egli ha dichiarato all’inizio dell’audizione federale tenutasi il (…) giu- gno 2024, di comprendere bene l’interprete di lingua francese presente du- rante il verbale d’audizione predetta, come pure ha apposto la sua firma su tutte le pagine del verbale, confermando con la stessa che il verbale gli era stato pure riletto alla fine frase per frase e tradottogli in francese, e che il verbale corrispondeva effettivamente alle sue affermazioni (cfr. n. 21/20, in particolare D1, pag. 1 e pag. 20). Altresì, si sottolinea come non si ravvisi alla lettura del verbale d’audizione alcuna supposta incoerenza nell’ordine cronologico dei quesiti e delle risposte, come neppure che il ricorrente – o la rappresentante legale presente durante l’audizione – abbiano sollevato una qualsivoglia incomprensione o traduzione scorretta con

D-6378/2024 Pagina 6 rispettivamente da parte dell’interprete presente. Si può rimarcare soltanto nel verbale come, in più punti, il funzionario interrogante della SEM abbia riposto il quesito pertinente al ricorrente, poiché quest’ultimo non avrebbe risposto – o soltanto parzialmente – allo stesso, o ancora lo avrebbe inter- rotto, riportandolo sul vero oggetto della domanda (cfr. ad esempio,

n. 21/20, D67 seg., pag. 10; D131, pag. 15; D89, pag. 11; D112, pag. 13), ciò che è del tutto lecito. Altresì, nel verbale, si denota come il funzionario competente della SEM, per assicurarsi di aver ben compreso le dichiara- zioni rese dal ricorrente, abbia più volte dato modo allo stesso di confer- mare o smentire quanto ritenuto (cfr. n. 21/20, D77, pag. 10; D103, pag. 13; D107, pag. 13; D120, pag. 14; D124 seg., pag. 15; D140, pag. 17). In se- condo luogo, le presunte informazioni scorrette, che sarebbero contenute nel verbale rispettivamente nella decisione della SEM secondo l’insor- gente, non sussistono. Invero, dal verbale d’audizione del (…) giu- gno 2024, non è in alcun modo evincibile che egli proverrebbe dal “(…)” come preteso dall’insorgente nel suo scritto del 14 novembre 2024 (cfr. pag. 2), bensì viene riportato unicamente che egli proviene dall’(…) del Ca- merun (cfr. n. 21/20, D8, pag. 2). Ciò che è recensito anche nella decisione della SEM “provincia dell’(…)” (cfr. p.to I/3, pag. 3 della decisione impu- gnata). In terzo luogo, dal verbale d’audizione del (…) giugno 2024, si evince chiaramente come il ricorrente abbia descritto di essere stato posto in una cella della gendarmeria di B._______, salvo inizialmente che sa- rebbe stato separato con altri detenuti provenienti da D._______ dalle altre persone arrestate, e posto per (…) in un ufficio della gendarmeria (cfr.

n. 21/20, D52 segg., pag. 6 segg.). Fra l’altro, al ricorrente è stata offerta più volte la possibilità di esprimersi riguardo al posto dove egli sarebbe stato trattenuto, riferendo trattarsi per la maggior parte del tempo di una cella, posta nella gendarmeria di B._______ (cfr. ibidem, D80 segg., pag. 11 segg.). Ciò è quanto si evince pure dai fatti descritti nella decisione impugnata (cfr. p.to I/3, pag. 3).

E. 5.2 Alla luce di quanto precede, non si possono pertanto seguire le consi- derazioni e le allegazioni contrarie rese dal ricorrente nel suo scritto del 14 novembre 2024, a cui non può essere dato alcun credito, per la loro inconsistenza e discrepanza rispetto a quanto da lui stesso asserito in corso d’audizione. Le lamentele sollevate in tal senso nei confronti del la- voro dell’interprete presente all’audizione federale come pure alla deci- sione della SEM, del tutto insussistenti, sono da respingere fermamente.

E. 5.3 Da ultimo, per quanto attiene ai contatti con la protezione giuridica, che si rimarca non ha firmato direttamente il ricorso presentato dall’insorgente, bensì è stato presentato da quest’ultimo a suo nome, le lamentele

D-6378/2024 Pagina 7 espresse nello scritto del 14 novembre 2024, risultano essere del tutto tar- dive ed inconsistenti. Ciò in quanto, se realmente egli non avesse com- preso i motivi avanzati nel ricorso preparatogli dalla protezione giuridica, ma si sottolinea dal solo ricorrente sottoscritto, egli avrebbe dovuto e potuto chiarirlo in tale sede. Egli non allega poi su quali elementi non avrebbe potuto esprimersi o quali errori procedurali non avrebbe potuto segnalare alla protezione giuridica, a parte i punti sollevati nel suo scritto del 14 no- vembre 2024, che come visto risultano essere del tutto insussistenti.

E. 5.4 Ne consegue pertanto che, vista la totale inconsistenza delle censure sollevate dal ricorrente nella sua missiva del 14 novembre 2024 sia alla procedura condotta dalla SEM sia alla decisione resa da quest’ultima, non si ravvedono motivi per accordare al ricorrente ulteriori possibilità di espri- mersi o di essere sentito, come da lui concluso nel predetto scritto, avendo fra l’altro già potuto farlo pienamente nell’ambito del suo ricorso e nella precitata missiva.

E. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).

D-6378/2024 Pagina 8

E. 6.4.1 Il Tribunale condivide la conclusione alla quale è giunta la SEM nella decisione avversata circa l’inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti a seguito della sua partecipazione alla manifestazione, indetta dal partito (…), a causa delle elezioni del (…) e che lo avrebbero condotto all’espatrio. Ciò in quanto gli stessi sono co- stellati da importanti discrepanze e vaghezze.

E. 6.4.2 A titolo esemplificativo, anche il Tribunale ravvisa nella descrizione resa dal ricorrente della cella in cui sarebbe stato detenuto per (…) circa, una descrizione del tutto stereotipata e priva di elementi concreti che pro- verebbero che egli avrebbe effettivamente vissuto i giorni di prigionia ad- dotti. Invero, egli incalzato più volte a descrivere la stessa, ha riferito uni- camente che la cella dove sarebbe stato rinchiuso, si sarebbe situata nel sotterraneo della (…) di B._______, e che egli con gli altri detenuti si sa- rebbe trovato al buio, senza luce, non essendoci nella cella alcuna finestra e l’unica luce che sarebbe filtrata è allorché avrebbero aperto la porta della cella (cfr. n. 21/20, D80 segg., pag. 11 seg.). Soltanto in un secondo mo- mento ha riferito ancora dei dettagli del tutto generici, ovvero la presenza di un secchio per i bisogni e la porta in ferro battuto o ancora una finestrella della porta dalla quale avrebbero fatto entrare il cibo (cfr. n. 21/20, D90 segg., pag. 12), senza tuttavia anche in tale frangente rendere dei dettagli, come delle sensazioni o degli odori, che avrebbe percepito, che rendereb- bero il suo racconto verosimile. La medesima vaghezza e genericità, la si ritrova poi anche nelle sue allegazioni di come avrebbe trascorso il tempo in tale cella, asserendo esclusivamente che avrebbe dormito come altri de- tenuti per terra, e sarebbe uscito dalla cella soltanto per essere interrogato o nell’ufficio dove sarebbe stato condotto, o ancora per incontrare qualcuno (cfr. ibidem, D92 segg., pag. 12), senza anche qui fornire dei dettagli con- creti e sostanziati che potessero rendere il suo vissuto reale, ad esempio non riuscendo a riportare né quante persone ci sarebbero state nella cella, neppure approssimativamente (cfr. ibidem, D93 seg., pag. 12), né quali persone esattamente che lui conosceva si sarebbero trovate in cella (cfr. ibidem, D95, pag. 12), o ancora nessun accenno di sensazioni o del clima che regnava nella cella è stato dato dall’insorgente. Fra l’altro, il ricorrente non ha in alcun modo nominato nella prima parte della sua audizione, che i detenuti si sarebbero pure occupati di lavori al di fuori dell’edificio della gendarmeria, ma tali allegazioni sono giunte soltanto, ed in modo del tutto nuovo e senza alcuna spiegazione maggiore, allorché egli è stato questio- nato circa come sarebbe riuscito a fuggire dall’edificio (cfr. n. 21/20, D113 seg., pag. 13 seg.). Per di più anche i momenti che avrebbero preceduto la sua fuga e la sua fuga stessa, sono stati descritti dall’insorgente con una

D-6378/2024 Pagina 9 brevità e con in più anche delle incoerenze (parla di gendarmi che sareb- bero stati corrotti, quando subitamente poco dopo invece si riferisce ad un solo gendarme che lo avrebbe dovuto sorvegliare, cfr. ibidem, D114, pag. 13 seg.), che lasciano planare maggiormente il dubbio che tali eventi non siano stati da lui effettivamente vissuti, ma anzi che la narrazione sia stata via via adattata ed inventata dal ricorrente, in funzione dei quesiti che gli venivano posti.

E. 6.4.3 Altresì, egli ha reso ulteriori dichiarazioni contraddittorie, che rendono ancora maggiormente inverosimili gli eventi che gli sarebbero successi e che lo avrebbero condotto all’espatrio. In particolare, egli ha in prima bat- tuta descritto che nella sala nella quale sarebbe stato interrogato per (…) volte, si sarebbe trovato anche un (…) (cfr. n. 21/20, D104, pag. 13), salvo invece poco dopo, asserire che il (…) attaccato al (…) sarebbe provenuto dall’esterno, da un (…) nella sala della pausa o dove prenderebbero il caffè i gendarmi (cfr. ibidem, D106, pag. 13). Anche in merito a quest’ultimo as- serto, però, il ricorrente è risultato incoerente, in quanto dapprima ha alle- gato di non sapere da dove provenisse il (…), per poi invece proseguire riferendo addirittura di una sala per la pausa, con la cucina, dove vi sarebbe il (…) al quale sarebbe stato attaccato tale (…) (cfr. ibidem, D106, pag. 13). Tali discrepanze nel suo narrato, su uno degli unici oggetti che si sarebbero trovati nella sala, con cui fra l’altro in un’occasione il ricorrente sarebbe stato torturato secondo i suoi asserti, non risultano in alcun modo insignifi- canti come preteso nel ricorso dall’insorgente, e non possono certo trovare spiegazione con il mero asserto di essersi “confuso” (cfr. ricorso, pag. 3). Proseguendo, ulteriore incoerenza è rilevabile allorché egli ha dapprima fatto riferimento ad un foglio che avrebbero lasciato gli anglofoni quando hanno attaccato il villaggio (cfr. n. 21/20, D126, pag. 15), senza tuttavia spiegare cosa contenesse lo stesso, ma subito dopo invece asserendo che avrebbero inviato soltanto telefonicamente dei messaggi di minaccia a E._______ (cfr. ibidem, D126, pag. 15). Inoltre ha riferito che E._______ non sarebbe più tornato nel suo villaggio dopo essere fuggito (cfr. ibidem, D122, pag. 15), ciò che risulta essere in contrasto totalmente con il MdP

n. 2, dove risulta invece che durante la stesura del verbale di constatazione dei danni che sarebbero occorsi nel villaggio di D._______ ai danni di E._______, quest’ultimo sarebbe stato presente. Altresì, quanto asserito per la prima volta dal ricorrente nel suo scritto del 14 novembre 2024, ov- vero che sarebbe stato rinchiuso in un locale di gendarmeria costituito da quattro muri, e non in una cellula di prigione con più comparti (cfr. pag. 2), ciò che risulta, come anche già sopra evinto (cfr. consid. 5.1), in totale con- trasto con quanto da lui invece descritto nell’audizione sui motivi d’asilo

D-6378/2024 Pagina 10 (cfr. n. 21/20, D51 segg., pag. 5 segg.), offre un ulteriore indizio importante della poca credibilità degli eventi che lo avrebbero condotto all’espatrio.

E. 6.5 Concernente poi la documentazione presentata dal ricorrente in corso di procedura, e rinviata parzialmente dallo stesso anche in allegato al suo scritto del 14 novembre 2024, si osserva come la stessa non è in grado di rendere maggiormente credibili le sue allegazioni circa i fatti da lui posti a fondamento del suo espatrio, ed in particolare, il suo arresto e la sua de- tenzione a seguito della manifestazione alla quale avrebbe preso parte il (…), o ancora la sua fuga dal luogo in cui era detenuto e le ricerche della sua persona da parte dei secessionisti anglofoni, a causa di quanto egli avrebbe rivelato, anche sotto tortura, ai gendarmi nel corso dei suoi inter- rogatori subiti in detenzione. Invero, come già ritenuto a ragione dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6), le fotografie da lui presentate quali mezzi di prova e il rapporto di constatazione dei danni, o ancora il certificato di decesso di E._______, non contenendo alcun riferimento all’insorgente, non sono in grado di attestare alcun legame diretto con i motivi che avrebbero scatenato gli stessi, come sostenuto invece dall’inte- ressato.

E. 6.6 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell’intento di provare, o per lo meno di rendere verosimili in maniera preponderante, ai sensi dell’art. 7 LAsi, i fatti posti alla base del suo espatrio e della sua domanda d’asilo. Di conseguenza anche quanto egli avrebbe appreso che sarebbe avvenuto dopo il suo espatrio, in riferimento alle minacce che avrebbe ricevuto la madre e che quest’ultima sarebbe stata arrestata dalla gendarmeria per (…) o (…) giorni dopo che egli era fuggito (cfr. n. 21/20, D133 segg., pag. 16; D148, pag. 17), non sono in alcun modo credibili. In relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è quindi da confermare il giudizio negativo esposto nella deci- sione impugnata.

E. 7 Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontana- mento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago- sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

D-6378/2024 Pagina 11

E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 8.2.2 Nel provvedimento impugnato, a ragione l’autorità sindacata, ha os- servato che nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dall’insor- gente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.3.4).

E. 8.2.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili.

E. 8.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a

D-6378/2024 Pagina 12 situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, che renda l’esecuzione dell’allontanamento, com- prese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 lu- glio 2022 consid. 6.2).

E. 8.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto con ultimo domicilio a D._______, ma restando per la maggior parte del tempo a B._______, dove viveva in una casa di famiglia, entrambe località site nel distretto di I._______, appartenente alla regione (…) del Camerun (cfr. n. 21/20, D7 segg., pag. 2 seg.; D35 segg., pag. 4), regione che non è direttamente toc- cata dal conflitto vigente nelle regioni anglofone site nel (…) e nel (…) del Paese. Inoltre, il ricorrente, ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica, avendo frequentato anche una formazione quale (…) (anche se queste ultime non le avrebbe terminate), nonché sarebbe stato (…) nel suo Paese, oltreché avrebbe esperienza nella (…) (cfr. n. 21/20, D26 segg., pag. 4; D52, pag. 5). Dalle sue allegazioni si evince poi come suo figlio, la madre, una zia nonché il fratello vivano a J._______ (cfr. n. 21/20, D22 segg., pag. 3; D42 segg. e D51, pag. 5). Con la madre sarebbero inoltre in contatto regolare (cfr. n. 21/20, D70, pag. 10). Il ricorrente dispone per- tanto, in Camerun, di una solida rete sociale che potrà venirgli in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Inoltre, vista in particolare la sua esperienza lavorativa, non v’è da dubitare che egli potrà reperire un’attività lucrativa in patria e reintegrarsi quindi in breve tempo nel tessuto sociale ed economico.

E. 8.3.4 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Invero, dalla documentazione me- dica all’inserto, si evince come a lui siano stati diagnosticati un’ipercoleste- rolemia ed un’ipoacusia, per le quali sono state impostate le terapie farma- cologiche del caso, nonché una lieve ipermetropia, per la quale gli sono stati prescritti degli occhiali (cfr. n. 16/2 e 20/7). Più recentemente sono state poste le diagnosi di condropatia femoro-rotulea bilaterale, cefalea ri- corrente, lombalgia, obesità di 1° grado ed insonnia, e gli sono stati pre- scritti dei farmaci antinfiammatori al bisogno e Dafalgan per la cefalea e al

D-6378/2024 Pagina 13 bisogno, nonché in futuro una visita specialistica presso un ortopedico per la problematica alle ginocchia (cfr. n. 24/6 e MdP n. 5). Inoltre è stata rile- vata un’epatite B positiva (cfr. MdP n. 6), per la quale non risulta che il ri- corrente segua una terapia a tutt’oggi. Dal profilo psichiatrico, sono invece state poste le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress e di disturbi dell’adattamento, con il trattamento impostato di colloqui di psicoterapia e di sostegno psicologico (cfr. n. 27/4), ma senza cure farmacologiche pre- scritte. Sulla scorta di quanto precede, pur non volendo sminuire le proble- matiche di salute dell’insorgente, tuttavia le stesse non risultano essere di tale gravità da risultare ostative all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicem- bre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Anche te- nendo conto che il ricorrente necessiterà nel proseguo di un seguito me- dico e di medicamenti per le patologie succitate, egli potrà senz’altro repe- rire gli stessi a J._______, località non molto distante dai suoi luoghi di domicilio pregresso, e dove vivono anche la maggior parte dei suoi fami- gliari, presso le strutture sanitarie già segnalate nella decisione impugnata, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli, onde evitare ripetizioni (cfr. p.to III/2, pag. 6 seg.). Per quanto poi attiene ai costi di salute, al contrario di quanto sollevato nel ricorso dall’insorgente, non si vede come egli, reintegrandosi nel suo Paese d’origine, se necessario con l’aiuto della sua rete sociale disponibile sul posto, non possa affrontare in futuro i costi derivanti dalle cure delle sue patologie. Inoltre, v’è in tale contesto da rammentare, che il ricorrente, in caso di bisogno, potrà richiedere un aiuto medico al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).

E. 8.3.5 Riassumendo, non v’è da ritenere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esi- stenziale. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è pure ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ri- corrente, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rim- patrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.5 Pertanto, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la deci- sione della SEM va confermata, e la concessione di un’ammissione prov- visoria, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

D-6378/2024 Pagina 14

E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprez- zamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 10.1 Riguardo poi alla richiesta di riconsiderazione della decisione inciden- tale del Tribunale del 16 ottobre 2024, in punto all’assistenza giudiziaria parziale, contenuta nello scritto del ricorrente del 14 novembre 2024, visto quanto già considerato in merito (cfr. supra consid. 5), si respinge la stessa, in quanto non contenente dei fatti nuovi e determinanti che potessero mo- tivare un apprezzamento differente delle possibilità di successo della pre- sente causa.

E. 10.2 Pertanto, e visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor- rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 28 ottobre 2024.

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6378/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta del ricorrente del 14 novembre 2024, tendente alla riconside- razione della decisione incidentale del Tribunale del 16 ottobre 2024, sul punto del respingimento dell’assistenza giudiziaria parziale, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 28 otto- bre 2024. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6378/2024 Sentenza del 18 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Camerun, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) novembre 2022. A.b Con il richiedente si sono svolte le audizioni sul rilevamento dei suoi dati personali il (...) novembre 2022 rispettivamente in merito ai suoi motivi d'asilo il (...) giugno 2024. In tali ambiti egli ha, in particolare e per quanto qui rilevante, asserito di essere nato ed aver vissuto quasi tutta la sua vita a B._______, nel dipartimento di C._______, sito nella regione (...) del Camerun, ma con ultimo domicilio a D._______(sito nel medesimo dipartimento di C._______). Egli si sarebbe recato spesso da B._______ nel villaggio di D._______ per aiutare uno zio della madre, E._______, (...). Il predetto sarebbe stato anche un (...) a D._______. Nell'aiutarlo, l'interessato avrebbe spesso effettuato del (...) con delle persone appartenenti ai gruppi secessionisti anglofoni, ciò che sarebbe però stato contrario alla legge camerunense, data la politica d'embargo contro la regione (...) del Camerun. Altresì, su proposta di un suo conoscente, (...) del partito (...) ([...]) a D._______, egli sarebbe diventato un simpatizzante del precitato partito, durante le elezioni presidenziali del (...). Egli avrebbe partecipato in tale contesto ad una manifestazione di protesta avvenuta il (...) a F._______ ed indetta dal partito (...) per contestare l'esito della rielezione del presidente uscente. Le forze dell'ordine sarebbero intervenute, disperdendo i manifestanti. Successivamente, avrebbe appreso che dei partecipanti alla manifestazione come pure il (...) di D._______ sarebbero stati arrestati. Pertanto, egli avrebbe deciso di nascondersi a D._______ ma un giorno, lui sarebbe stato arrestato in casa da gendarmi, e condotto alla gendermeria di B._______. Lì lo avrebbero interrogato, con altre persone arrestate, in merito alla sua partecipazione alla manifestazione. Le persone provenienti da D._______ sarebbero state separate dagli altri detenuti presenti in una cella, e prima messi in un ufficio della gendarmeria dove avrebbero trascorso circa (...), per poi essere riportati in cella. In seguito avrebbe appreso che come gli altri detenuti provenienti da D._______ e che erano stati trattenuti alla gendarmeria a differenza degli altri detenuti che sarebbero stati trasferiti altrove, egli sarebbe stato accusato di complicità al terrorismo per collaborazionismo con i secessionisti, nonché per disturbo all'ordine pubblico in relazione al partito (...). Sarebbe quindi stato torturato e costretto a fornire le informazioni che avrebbe avuto sui secessionisti, ciò che egli avrebbe ottemperato. In un'occasione sarebbe pure stato abusato sessualmente da un gendarme (rispettivamente da [...] gendarmi). Dopo circa (...) di detenzione, egli sarebbe riuscito a fuggire, grazie alla complicità di un gendarme (...), amico di E._______ Si sarebbe quindi recato presso il (...) di D._______ dove avrebbe appreso che i secessionisti lo avrebbero voluto catturare a causa delle informazioni che egli avrebbe rilasciato in gendarmeria sul loro conto. Pertanto, egli sarebbe stato aiutato a fuggire verso la G._______. Qui avrebbe saputo da E._______ che i secessionisti avrebbero attaccato il villaggio, distruggendo tutto e (...), e che anche quest'ultimo con la moglie sarebbero fuggiti. In seguito, non potendo proseguire il viaggio dalla G._______, si sarebbe accordato con lo zio della madre e l'amico gendarme (...), per poter rientrare in Camerun e lasciare il Paese con dei documenti falsi nell'(...) del (...), partendo dall'aeroporto di H._______. A seguito del suo espatrio, avrebbe appreso del decesso di E._______. A supporto dei suoi asserti l'interessato ha presentato, in copia, diverse stampe di fotografie; il verbale di constatazione del (...); il certificato di decesso di E._______, nonché varia documentazione medica. A.c Su richiesta della SEM del 5 giugno 2024 l'interessato ha presentato, tramite gli scritti del 19 giugno 2024 rispettivamente del 24 giugno 2024, i rapporti medici dettagliati riguardanti il suo stato di salute. B. Con decisione del 12 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della precitata misura. C. Tramite il ricorso dell'8 ottobre 2024 (ma inviato il 9 ottobre 2024, cfr. risultanze processuali), l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale, alla concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché, sussidiariamente, ha chiesto di poter versare le spese processuali effettuando un pagamento rateale. Nel merito, in via principale, ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In via sussidiaria, ha invece chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Camerun. D. Nella sua decisione incidentale del 16 ottobre 2024, il giudice istruttore incaricato della causa, ha osservato come il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ed ha respinto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, invitando parimenti il ricorrente a versare, entro il 31 ottobre 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi pure respinto la domanda di pagamento rateale dell'anticipo formulata dall'insorgente nel ricorso. Quest'ultimo ha corrisposto tempestivamente l'anticipo spese richiesto il 28 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Con scritto datato 14 novembre 2024, in lingua francese e non sottoscritto, l'insorgente ha formulato delle osservazioni alla decisione incidentale resa dal Tribunale il 16 ottobre 2024, chiedendo la riconsiderazione della stessa e ribadendo di concedergli l'assistenza giudiziaria, nonché di permettergli di esprimersi, anche se a titolo derogatorio. Alla stessa missiva, il ricorrente ha annesso copia di documenti, già presenti agli atti della SEM. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. In limine si denota come il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua italiana. Invece, lo scritto del 14 novembre 2024, è stato presentato in francese. Tuttavia, quest'ultimo è stato presentato dopo la scadenza del termine ricorsuale, e quindi verrà trattato dal Tribunale quale scritto spontaneo del ricorrente e non come complemento ricorsuale. Inoltre, per i medesimi motivi, ed in applicazione dell'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Dapprima, in relazione alle censure sollevate dal ricorrente nel suo scritto del 14 novembre 2024, che in sunto ritiene che la traduttrice presente al momento della sua audizione federale avrebbe tradotto non correttamente dei suoi asserti, nonché avrebbe invertito in modo confusionario l'ordine cronologico dei quesiti postigli - ciò che condurrebbe pure ad un'incoerenza generale visibile nel verbale d'audizione - ed altresì di non essere stato consigliato e difeso a dovere da parte della protezione giuridica che lo rappresentava al momento della presentazione del ricorso, si osserva quanto segue. In primo luogo, ed a differenza di quanto pretende l'insorgente sollevandolo soltanto nel suo scritto del 14 novembre 2024, egli ha dichiarato all'inizio dell'audizione federale tenutasi il (...) giugno 2024, di comprendere bene l'interprete di lingua francese presente durante il verbale d'audizione predetta, come pure ha apposto la sua firma su tutte le pagine del verbale, confermando con la stessa che il verbale gli era stato pure riletto alla fine frase per frase e tradottogli in francese, e che il verbale corrispondeva effettivamente alle sue affermazioni (cfr. n. 21/20, in particolare D1, pag. 1 e pag. 20). Altresì, si sottolinea come non si ravvisi alla lettura del verbale d'audizione alcuna supposta incoerenza nell'ordine cronologico dei quesiti e delle risposte, come neppure che il ricorrente - o la rappresentante legale presente durante l'audizione - abbiano sollevato una qualsivoglia incomprensione o traduzione scorretta con rispettivamente da parte dell'interprete presente. Si può rimarcare soltanto nel verbale come, in più punti, il funzionario interrogante della SEM abbia riposto il quesito pertinente al ricorrente, poiché quest'ultimo non avrebbe risposto - o soltanto parzialmente - allo stesso, o ancora lo avrebbe interrotto, riportandolo sul vero oggetto della domanda (cfr. ad esempio, n. 21/20, D67 seg., pag. 10; D131, pag. 15; D89, pag. 11; D112, pag. 13), ciò che è del tutto lecito. Altresì, nel verbale, si denota come il funzionario competente della SEM, per assicurarsi di aver ben compreso le dichiarazioni rese dal ricorrente, abbia più volte dato modo allo stesso di confermare o smentire quanto ritenuto (cfr. n. 21/20, D77, pag. 10; D103, pag. 13; D107, pag. 13; D120, pag. 14; D124 seg., pag. 15; D140, pag. 17). In secondo luogo, le presunte informazioni scorrette, che sarebbero contenute nel verbale rispettivamente nella decisione della SEM secondo l'insorgente, non sussistono. Invero, dal verbale d'audizione del (...) giugno 2024, non è in alcun modo evincibile che egli proverrebbe dal "(...)" come preteso dall'insorgente nel suo scritto del 14 novembre 2024 (cfr. pag. 2), bensì viene riportato unicamente che egli proviene dall'(...) del Camerun (cfr. n. 21/20, D8, pag. 2). Ciò che è recensito anche nella decisione della SEM "provincia dell'(...)" (cfr. p.to I/3, pag. 3 della decisione impugnata). In terzo luogo, dal verbale d'audizione del (...) giugno 2024, si evince chiaramente come il ricorrente abbia descritto di essere stato posto in una cella della gendarmeria di B._______, salvo inizialmente che sarebbe stato separato con altri detenuti provenienti da D._______ dalle altre persone arrestate, e posto per (...) in un ufficio della gendarmeria (cfr. n. 21/20, D52 segg., pag. 6 segg.). Fra l'altro, al ricorrente è stata offerta più volte la possibilità di esprimersi riguardo al posto dove egli sarebbe stato trattenuto, riferendo trattarsi per la maggior parte del tempo di una cella, posta nella gendarmeria di B._______ (cfr. ibidem, D80 segg., pag. 11 segg.). Ciò è quanto si evince pure dai fatti descritti nella decisione impugnata (cfr. p.to I/3, pag. 3). 5.2 Alla luce di quanto precede, non si possono pertanto seguire le considerazioni e le allegazioni contrarie rese dal ricorrente nel suo scritto del 14 novembre 2024, a cui non può essere dato alcun credito, per la loro inconsistenza e discrepanza rispetto a quanto da lui stesso asserito in corso d'audizione. Le lamentele sollevate in tal senso nei confronti del lavoro dell'interprete presente all'audizione federale come pure alla decisione della SEM, del tutto insussistenti, sono da respingere fermamente. 5.3 Da ultimo, per quanto attiene ai contatti con la protezione giuridica, che si rimarca non ha firmato direttamente il ricorso presentato dall'insorgente, bensì è stato presentato da quest'ultimo a suo nome, le lamentele espresse nello scritto del 14 novembre 2024, risultano essere del tutto tardive ed inconsistenti. Ciò in quanto, se realmente egli non avesse compreso i motivi avanzati nel ricorso preparatogli dalla protezione giuridica, ma si sottolinea dal solo ricorrente sottoscritto, egli avrebbe dovuto e potuto chiarirlo in tale sede. Egli non allega poi su quali elementi non avrebbe potuto esprimersi o quali errori procedurali non avrebbe potuto segnalare alla protezione giuridica, a parte i punti sollevati nel suo scritto del 14 novembre 2024, che come visto risultano essere del tutto insussistenti. 5.4 Ne consegue pertanto che, vista la totale inconsistenza delle censure sollevate dal ricorrente nella sua missiva del 14 novembre 2024 sia alla procedura condotta dalla SEM sia alla decisione resa da quest'ultima, non si ravvedono motivi per accordare al ricorrente ulteriori possibilità di esprimersi o di essere sentito, come da lui concluso nel predetto scritto, avendo fra l'altro già potuto farlo pienamente nell'ambito del suo ricorso e nella precitata missiva. 6. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 6.4 6.4.1 Il Tribunale condivide la conclusione alla quale è giunta la SEM nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti a seguito della sua partecipazione alla manifestazione, indetta dal partito (...), a causa delle elezioni del (...) e che lo avrebbero condotto all'espatrio. Ciò in quanto gli stessi sono costellati da importanti discrepanze e vaghezze. 6.4.2 A titolo esemplificativo, anche il Tribunale ravvisa nella descrizione resa dal ricorrente della cella in cui sarebbe stato detenuto per (...) circa, una descrizione del tutto stereotipata e priva di elementi concreti che proverebbero che egli avrebbe effettivamente vissuto i giorni di prigionia addotti. Invero, egli incalzato più volte a descrivere la stessa, ha riferito unicamente che la cella dove sarebbe stato rinchiuso, si sarebbe situata nel sotterraneo della (...) di B._______, e che egli con gli altri detenuti si sarebbe trovato al buio, senza luce, non essendoci nella cella alcuna finestra e l'unica luce che sarebbe filtrata è allorché avrebbero aperto la porta della cella (cfr. n. 21/20, D80 segg., pag. 11 seg.). Soltanto in un secondo momento ha riferito ancora dei dettagli del tutto generici, ovvero la presenza di un secchio per i bisogni e la porta in ferro battuto o ancora una finestrella della porta dalla quale avrebbero fatto entrare il cibo (cfr. n. 21/20, D90 segg., pag. 12), senza tuttavia anche in tale frangente rendere dei dettagli, come delle sensazioni o degli odori, che avrebbe percepito, che renderebbero il suo racconto verosimile. La medesima vaghezza e genericità, la si ritrova poi anche nelle sue allegazioni di come avrebbe trascorso il tempo in tale cella, asserendo esclusivamente che avrebbe dormito come altri detenuti per terra, e sarebbe uscito dalla cella soltanto per essere interrogato o nell'ufficio dove sarebbe stato condotto, o ancora per incontrare qualcuno (cfr. ibidem, D92 segg., pag. 12), senza anche qui fornire dei dettagli concreti e sostanziati che potessero rendere il suo vissuto reale, ad esempio non riuscendo a riportare né quante persone ci sarebbero state nella cella, neppure approssimativamente (cfr. ibidem, D93 seg., pag. 12), né quali persone esattamente che lui conosceva si sarebbero trovate in cella (cfr. ibidem, D95, pag. 12), o ancora nessun accenno di sensazioni o del clima che regnava nella cella è stato dato dall'insorgente. Fra l'altro, il ricorrente non ha in alcun modo nominato nella prima parte della sua audizione, che i detenuti si sarebbero pure occupati di lavori al di fuori dell'edificio della gendarmeria, ma tali allegazioni sono giunte soltanto, ed in modo del tutto nuovo e senza alcuna spiegazione maggiore, allorché egli è stato questionato circa come sarebbe riuscito a fuggire dall'edificio (cfr. n. 21/20, D113 seg., pag. 13 seg.). Per di più anche i momenti che avrebbero preceduto la sua fuga e la sua fuga stessa, sono stati descritti dall'insorgente con una brevità e con in più anche delle incoerenze (parla di gendarmi che sarebbero stati corrotti, quando subitamente poco dopo invece si riferisce ad un solo gendarme che lo avrebbe dovuto sorvegliare, cfr. ibidem, D114, pag. 13 seg.), che lasciano planare maggiormente il dubbio che tali eventi non siano stati da lui effettivamente vissuti, ma anzi che la narrazione sia stata via via adattata ed inventata dal ricorrente, in funzione dei quesiti che gli venivano posti. 6.4.3 Altresì, egli ha reso ulteriori dichiarazioni contraddittorie, che rendono ancora maggiormente inverosimili gli eventi che gli sarebbero successi e che lo avrebbero condotto all'espatrio. In particolare, egli ha in prima battuta descritto che nella sala nella quale sarebbe stato interrogato per (...) volte, si sarebbe trovato anche un (...) (cfr. n. 21/20, D104, pag. 13), salvo invece poco dopo, asserire che il (...) attaccato al (...) sarebbe provenuto dall'esterno, da un (...) nella sala della pausa o dove prenderebbero il caffè i gendarmi (cfr. ibidem, D106, pag. 13). Anche in merito a quest'ultimo asserto, però, il ricorrente è risultato incoerente, in quanto dapprima ha allegato di non sapere da dove provenisse il (...), per poi invece proseguire riferendo addirittura di una sala per la pausa, con la cucina, dove vi sarebbe il (...) al quale sarebbe stato attaccato tale (...) (cfr. ibidem, D106, pag. 13). Tali discrepanze nel suo narrato, su uno degli unici oggetti che si sarebbero trovati nella sala, con cui fra l'altro in un'occasione il ricorrente sarebbe stato torturato secondo i suoi asserti, non risultano in alcun modo insignificanti come preteso nel ricorso dall'insorgente, e non possono certo trovare spiegazione con il mero asserto di essersi "confuso" (cfr. ricorso, pag. 3). Proseguendo, ulteriore incoerenza è rilevabile allorché egli ha dapprima fatto riferimento ad un foglio che avrebbero lasciato gli anglofoni quando hanno attaccato il villaggio (cfr. n. 21/20, D126, pag. 15), senza tuttavia spiegare cosa contenesse lo stesso, ma subito dopo invece asserendo che avrebbero inviato soltanto telefonicamente dei messaggi di minaccia a E._______ (cfr. ibidem, D126, pag. 15). Inoltre ha riferito che E._______ non sarebbe più tornato nel suo villaggio dopo essere fuggito (cfr. ibidem, D122, pag. 15), ciò che risulta essere in contrasto totalmente con il MdP n. 2, dove risulta invece che durante la stesura del verbale di constatazione dei danni che sarebbero occorsi nel villaggio di D._______ ai danni di E._______, quest'ultimo sarebbe stato presente. Altresì, quanto asserito per la prima volta dal ricorrente nel suo scritto del 14 novembre 2024, ovvero che sarebbe stato rinchiuso in un locale di gendarmeria costituito da quattro muri, e non in una cellula di prigione con più comparti (cfr. pag. 2), ciò che risulta, come anche già sopra evinto (cfr. consid. 5.1), in totale contrasto con quanto da lui invece descritto nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 21/20, D51 segg., pag. 5 segg.), offre un ulteriore indizio importante della poca credibilità degli eventi che lo avrebbero condotto all'espatrio. 6.5 Concernente poi la documentazione presentata dal ricorrente in corso di procedura, e rinviata parzialmente dallo stesso anche in allegato al suo scritto del 14 novembre 2024, si osserva come la stessa non è in grado di rendere maggiormente credibili le sue allegazioni circa i fatti da lui posti a fondamento del suo espatrio, ed in particolare, il suo arresto e la sua detenzione a seguito della manifestazione alla quale avrebbe preso parte il (...), o ancora la sua fuga dal luogo in cui era detenuto e le ricerche della sua persona da parte dei secessionisti anglofoni, a causa di quanto egli avrebbe rivelato, anche sotto tortura, ai gendarmi nel corso dei suoi interrogatori subiti in detenzione. Invero, come già ritenuto a ragione dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6), le fotografie da lui presentate quali mezzi di prova e il rapporto di constatazione dei danni, o ancora il certificato di decesso di E._______, non contenendo alcun riferimento all'insorgente, non sono in grado di attestare alcun legame diretto con i motivi che avrebbero scatenato gli stessi, come sostenuto invece dall'interessato. 6.6 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimili in maniera preponderante, ai sensi dell'art. 7 LAsi, i fatti posti alla base del suo espatrio e della sua domanda d'asilo. Di conseguenza anche quanto egli avrebbe appreso che sarebbe avvenuto dopo il suo espatrio, in riferimento alle minacce che avrebbe ricevuto la madre e che quest'ultima sarebbe stata arrestata dalla gendarmeria per (...) o (...) giorni dopo che egli era fuggito (cfr. n. 21/20, D133 segg., pag. 16; D148, pag. 17), non sono in alcun modo credibili. In relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è quindi da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

7. Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 8.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.2.2 Nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità sindacata, ha osservato che nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.3.4). 8.2.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). 8.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto con ultimo domicilio a D._______, ma restando per la maggior parte del tempo a B._______, dove viveva in una casa di famiglia, entrambe località site nel distretto di I._______, appartenente alla regione (...) del Camerun (cfr. n. 21/20, D7 segg., pag. 2 seg.; D35 segg., pag. 4), regione che non è direttamente toccata dal conflitto vigente nelle regioni anglofone site nel (...) e nel (...) del Paese. Inoltre, il ricorrente, ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica, avendo frequentato anche una formazione quale (...) (anche se queste ultime non le avrebbe terminate), nonché sarebbe stato (...) nel suo Paese, oltreché avrebbe esperienza nella (...) (cfr. n. 21/20, D26 segg., pag. 4; D52, pag. 5). Dalle sue allegazioni si evince poi come suo figlio, la madre, una zia nonché il fratello vivano a J._______ (cfr. n. 21/20, D22 segg., pag. 3; D42 segg. e D51, pag. 5). Con la madre sarebbero inoltre in contatto regolare (cfr. n. 21/20, D70, pag. 10). Il ricorrente dispone pertanto, in Camerun, di una solida rete sociale che potrà venirgli in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Inoltre, vista in particolare la sua esperienza lavorativa, non v'è da dubitare che egli potrà reperire un'attività lucrativa in patria e reintegrarsi quindi in breve tempo nel tessuto sociale ed economico. 8.3.4 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Invero, dalla documentazione medica all'inserto, si evince come a lui siano stati diagnosticati un'ipercolesterolemia ed un'ipoacusia, per le quali sono state impostate le terapie farmacologiche del caso, nonché una lieve ipermetropia, per la quale gli sono stati prescritti degli occhiali (cfr. n. 16/2 e 20/7). Più recentemente sono state poste le diagnosi di condropatia femoro-rotulea bilaterale, cefalea ricorrente, lombalgia, obesità di 1° grado ed insonnia, e gli sono stati prescritti dei farmaci antinfiammatori al bisogno e Dafalgan per la cefalea e al bisogno, nonché in futuro una visita specialistica presso un ortopedico per la problematica alle ginocchia (cfr. n. 24/6 e MdP n. 5). Inoltre è stata rilevata un'epatite B positiva (cfr. MdP n. 6), per la quale non risulta che il ricorrente segua una terapia a tutt'oggi. Dal profilo psichiatrico, sono invece state poste le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress e di disturbi dell'adattamento, con il trattamento impostato di colloqui di psicoterapia e di sostegno psicologico (cfr. n. 27/4), ma senza cure farmacologiche prescritte. Sulla scorta di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche di salute dell'insorgente, tuttavia le stesse non risultano essere di tale gravità da risultare ostative all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Anche tenendo conto che il ricorrente necessiterà nel proseguo di un seguito medico e di medicamenti per le patologie succitate, egli potrà senz'altro reperire gli stessi a J._______, località non molto distante dai suoi luoghi di domicilio pregresso, e dove vivono anche la maggior parte dei suoi famigliari, presso le strutture sanitarie già segnalate nella decisione impugnata, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli, onde evitare ripetizioni (cfr. p.to III/2, pag. 6 seg.). Per quanto poi attiene ai costi di salute, al contrario di quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente, non si vede come egli, reintegrandosi nel suo Paese d'origine, se necessario con l'aiuto della sua rete sociale disponibile sul posto, non possa affrontare in futuro i costi derivanti dalle cure delle sue patologie. Inoltre, v'è in tale contesto da rammentare, che il ricorrente, in caso di bisogno, potrà richiedere un aiuto medico al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 8.3.5 Riassumendo, non v'è da ritenere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.5 Pertanto, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione della SEM va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

9. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 10. 10.1 Riguardo poi alla richiesta di riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale del 16 ottobre 2024, in punto all'assistenza giudiziaria parziale, contenuta nello scritto del ricorrente del 14 novembre 2024, visto quanto già considerato in merito (cfr. supra consid. 5), si respinge la stessa, in quanto non contenente dei fatti nuovi e determinanti che potessero motivare un apprezzamento differente delle possibilità di successo della presente causa. 10.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 28 ottobre 2024.

11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta del ricorrente del 14 novembre 2024, tendente alla riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale del 16 ottobre 2024, sul punto del respingimento dell'assistenza giudiziaria parziale, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 28 ottobre 2024.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: