Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 D'ingresso, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 3.2.1 Per quanto attiene alla problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza d'indizi concreti di TEU, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con rif. cit.). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e/o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno per la cooperazione tra Stati membri (cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre, nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di TEU, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'art. 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 cpv. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di TEU. In tal senso, le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di TEU, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-189/2024 del 16 gennaio 2024 consid. 6.8.1, D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 3.2.2 Nel caso in disamina, a seguito del colloquio Dublino e del rapporto (...) del 24 settembre 2023 trasmesso dalla ricorrente (cfr. n. 26/4), la SEM ha effettuato un'audizione con la predetta al fine d'interrogarla ed individuare se ella fosse una potenziale vittima di TEU (cfr. n. 31/14). Durante la stessa, la funzionaria incaricata della SEM, ha chiaramente informato l'insorgente del fatto che se fossero stati constatati degli indizi concreti di TEU nel corso di tale audizione, ella sarebbe stata obbligata a trasmettere gli atti dell'incarto alle competenti autorità penali, le quali avrebbero potuto aprire un'inchiesta preliminare, tuttavia indicando pure che tale trasmissione d'informazioni non equivarrebbe ad una denuncia (cfr. n. 31/14, D8, pag. 2 seg.). L'interessata è stata effettivamente identificata quale potenziale vittima di TEU durante la suddetta audizione le è quindi stato nuovamente ricordato l'obbligo della SEM di trasmettere le informazioni pertinenti alle autorità competenti, senza tuttavia che ciò equivalesse ad una denuncia penale (cfr. n. 31/14, D98, pag. 11). Alla ricorrente è stata quindi data la possibilità di far valere un periodo di ripresa e di riflessione di almeno 30 giorni conformemente all'art. 13 Conv. tratta, ciò che ella ha rifiutato esplicitamente nel corso dell'audizione (cfr. n. 31/14, D99 seg., pag. 11). A tal proposito, ella a seguito dell'audizione TEU ha pure firmato una dichiarazione, nella quale ha acconsentito ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale, se la sua collaborazione fosse risultata necessaria, anche in tale contesto essendo specificato che tale suo consenso non equivalesse alla presentazione di una denuncia penale e che ella avrebbe partecipato ad un procedimento penale soltanto se vi avrebbe acconsentito espressamente (cfr. n. 32/1). La SEM ha quindi tempestivamente informato le autorità tedesche del fatto che la ricorrente fosse stata riconosciuta in Svizzera quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 33/1), nonché ha trasmesso le pertinenti informazioni a (...) (cfr. n. 37/3, 38/1 e 39/2). Successivamente quest'ultima autorità ha risposto che non vi sarebbe stato alcun seguito da parte loro per il momento, e che alla vittima potenziale rimaneva comunque sempre aperta la possibilità di costituirsi quale vittima di TEU presso la competente polizia cantonale (cfr. n. 44/2). A fronte di tali elementi, l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione, anche tenendo conto e citando adeguatamente le predette circostanze. Ora, sulla scorta di quanto precedentemente enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM abbia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione ed abbia adempiuto agli obblighi di cui alla giurisprudenza citata. In particolare, l'insorgente era stata informata adeguatamente e limpidamente già nel corso dell'audizione TEU del fatto che la sua volontà di essere contattata da parte delle autorità penali competenti come pure l'informazione della SEM circa il suo dossier alle stesse, non rappresentasse alcuna denuncia penale rispettivamente alcuna apertura effettiva di un'indagine, o partecipazione ad una procedura penale da parte sua. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto reiteratamente nel suo ricorso e nelle prese di posizione successive da parte della ricorrente, il Tribunale non può seguire quest'ultima laddove ravvede una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che ella non sarebbe stata informata e questionata in merito all'eventuale apertura di una procedura penale prima dell'emissione della decisione avversata, non essendo in tale momento ancora costituitasi vittima di TEU con una denuncia specifica. Inoltre, per quanto attiene alla comunicazione e-mail tra la SEM e (...) del 18 ottobre 2023 (cfr. n. 44/2) - classificato quale atto segreto da parte dell'autorità inferiore - anche qualora si dovesse considerare che tale documento costituisca un mezzo probatorio ex art. 26 cpv. 1 PA, la SEM ne ha riportato fedelmente il contenuto nella decisione impugnata e, pertanto, la non trasmissione o accesso a suddetto documento all'insorgente, non ha pregiudicato in alcun modo la ricorrente, ma era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte. In una tale circostanza l'accesso a tale atto poteva quindi esserle negato (cfr. art. 27 PA), avendole la SEM comunicato per iscritto il contenuto essenziale e concedendole quindi la possibilità - come del resto ella ha potuto fare abbondantemente nel corso della procedura ricorsuale - di pronunciarsi in merito e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. in merito la sentenza del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4).
E. 3.3 Altresì, nel caso in narrativa, al contrario di quanto asserito dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, sotto l'aspetto dello stato di salute dell'interessata, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione avversata e che l'autorità inferiore disponesse di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Il fatto che nel referto medico del 29 settembre 2023 (cfr. n. 36/1), il medico abbia proposto di ripetere gli esami verso metà novembre 2023 per verificare la situazione dell'infezione da HIV, senza attuale terapia antiretrovirale in quanto il sistema immunitario della ricorrente sarebbe capace di contenere la replicazione virale, non muta tale valutazione. Ciò in quanto lo stesso rappresentava al momento unicamente un normale controllo di decorso. La situazione medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), anche per quanto concerne l'ultimo consulto ginecologico svolto e l'attesa dei risultati afferenti alla colposcopia con biopsia della cervice (cfr. p.to II, pag. 5). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive e l'unico trattamento impostato concernente delle sedute di fisioterapia per contratture cervicali (cfr. n. 35/1, 36/1, 42/5, 43/2, 47/2, 48/2 e 49/2), di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato, quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni o ad attendere l'esito di eventuali esami futuri effettuati dall'insorgente. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione clinica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Germania (cfr. p.to II, pag. 6), nonché che l'accesso alle cure mediche su suolo tedesco, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). Il fatto solo che la ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento, non risulta contrario al principio inquisitorio. Del resto, che dopo le visite mediche effettuate successivamente all'emissione della decisione avversata, alla ricorrente sarebbe stata impostata preventivamente una terapia antiretrovirale (cfr. n. 63/2) e sarebbe stato constatato un disturbo post-traumatico da stress con inizio di una presa a carico psicologica (cfr. n. 67/2, 71/2; certificato medico del [...] del 12 marzo 2024), non poteva essere previsto dall'autorità inferiore al momento dell'emissione della decisione avversata. Non si ravvisa pertanto, anche sotto tale aspetto, alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Inoltre, risulta dalla motivazione presente nel provvedimento impugnato come, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l'autorità inferiore abbia tenuto ampiamente in considerazione lo stato di salute dell'insorgente per quanto attinente all'esame dell'applicazione della clausola di sovranità in specie (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Infine, vista l'argomentazione contenuta nella decisione avversata e gli elementi specifici della causa al momento dell'emissione della stessa, si ritiene che la SEM non dovesse in alcun modo disquisire e pronunciarsi rispetto all'applicazione dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Conv. tratta alla fattispecie, non adempiendone in modo limpido le condizioni.
E. 3.4 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata, nonché che la SEM non ha commesso alcuna negligenza procedurale sotto l'aspetto del suo diritto di essere sentita quale vittima potenziale di TEU. Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte.
E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 4.2 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III).
E. 4.3 Ai sensi dell'art. 12 par. 4 primo comma RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, giusta l'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.
E. 4.4 Inoltre, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 5 Tornando al caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno permesso di constatare che l'insorgente aveva ottenuto dalla Germania un visto in data (...), e valido dal (...) al (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Circostanza che è tra l'altro stata confermata pure dalla ricorrente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/3). Stante tali risultanze, la SEM ha richiesto all'autorità tedesca competente, la presa in carico dell'insorgente, il 16 agosto 2023, fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III. La Germania ha risposto positivamente alla medesima il 23 agosto 2023, pure basandosi sulla succitata norma. A tali condizioni, il predetto Stato, è tenuto, in principio, a prendere in carico la ricorrente, al fine del trattamento della sua domanda d'asilo, ciò che l'insorgente neppure contesta nel suo gravame.
E. 6.1 Dagli atti all'incarto, in particolare dai due rapporti (...) del 24 settembre 2023 (cfr. n. 26/4) rispettivamente del 4 dicembre 2023, come pure dall'audizione TEU del 28 settembre 2023 (cfr. n. 31/14), la ricorrente risulta essere stata vittima di TEU in Svizzera. Anche l'autorità inferiore ritiene che le circostanze narrate dall'insorgente non siano inverosimili e l'ha riconosciuta come potenziale vittima di TEU nel corso di procedura (cfr. n. 31/14), ciò che è stato ripreso e considerato anche nella decisione avversata. Tuttavia, la SEM sia in quest'ultima che nel corso della procedura ricorsuale, ha ritenuto che la presenza fisica della ricorrente su suolo elvetico non risulti necessaria, in quanto a tutt'oggi le autorità cantonali non le avrebbero rilasciato alcun permesso di soggiorno, né ella sarebbe tenuta a rispondere ad ulteriori domande dinnanzi al procuratore pubblico del (...) (cfr. le osservazioni della SEM del 25 aprile 2024).
E. 6.2 Ora, il Tribunale nella sua giurisprudenza ha statuito che ogni Parte firmataria della Conv. tratta, debba esaminare - dopo aver concesso alla potenziale vittima di TEU un termine di ripresa e riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta - se alla medesima debba essere concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, allorché l'autorità competente è dell'opinione che il soggiorno della vittima è necessario a causa della sua situazione personale o della collaborazione con le autorità responsabili per l'inchiesta o per il procedimento penale (cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.1). Nella sua sentenza del 14 febbraio 2019, pubblicata quale DTF 145 I 308, il Tribunale federale ha dapprima rammentato che, in conformità con il principio dell'esclusività della procedura d'asilo, prescritto dall'art. 14 cpv. 1 LAsi, una procedura che ha quale obiettivo la concessione dell'autorizzazione di soggiorno poteva essere iniziata durante la procedura d'asilo, dinnanzi all'autorità cantonale competente, soltanto se esisteva un diritto manifesto all'ottenimento di tale autorizzazione (cfr. DTF 137 I 351 consid. 3.1). Secondo il Tribunale federale, un tale diritto, non può però essere evinto dagli art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). Bensì, lo stesso può derivare dall'art. 4 CEDU come pure dall'art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta, poiché quest'ultima disposizione possiederebbe un carattere "self-executing" (applicabile direttamente); l'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108), non avendo per parte sua una portata più ampia. Il Tribunale federale ha quindi statuito che fosse necessario assicurare alle vittime di TEU un diritto ad un corto soggiorno durante la durata dell'inchiesta e della procedura penale, allorché la loro presenza in Svizzera è richiesta dalle autorità di perseguimento penale, per i loro bisogni derivanti da una pronta ed efficace lotta contro la TEU. In tale contesto, alle autorità di migrazione non resta alcun margine per distanziarsi dalla valutazione effettuata dalle autorità penali, allorché la presenza della vittima di TEU debba essere garantita (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1 seg.). Successivamente, il Tribunale federale ha riconosciuto anche alla lett. a dell'art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, una portata d'applicazione diretta e, alla luce dell'art. 4 CEDU, che obblighi l'autorità competente a concedere un'autorizzazione di soggiorno, se ritiene che la situazione personale della vittima di TEU l'imponga (cfr. sentenza del TF 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3).
E. 6.3 Nel caso in parola, dagli atti all'inserto si evince come attualmente - e soltanto dopo l'emissione della decisione avversata - la seconda denuncia penale che l'insorgente ha presentato il (...) al (...) - a seguito di un primo decreto di non luogo a procedere emesso dal (...) per incompetenza territoriale in data (...) dicembre 2023 - è stata registrata da parte di quest'ultimo sotto il numero: (...), come confermato dal procuratore pubblico incaricato con scritto del 26 febbraio 2024 all'avvocato della ricorrente. In quest'ultima missiva, il procuratore pubblico ha pure posto all'insorgente una serie di quesiti inerenti a come ella avrebbe potuto situare ed identificare l'appartamento dove sarebbe stata costretta alla prostituzione, nonché circa il materiale presentato a supporto (cfr. scritto del 26 febbraio 2024 del [...]). La ricorrente avrebbe risposto alle stesse richieste con scritto del 26 febbraio 2024 (sic), chiedendo al procuratore di procedere ad un suo interrogatorio. Ora, viste tali circostanze, a differenza della fattispecie presente nella DTF 145 I 308, il procuratore pubblico del (...) non si è ancora espresso definitivamente né sulla eventuale competenza territoriale per l'esecuzione di una procedura penale, né circa la necessità o meno della presenza della ricorrente in quanto vittima di TEU sul suolo elvetico per poter partecipare alla stessa. Tuttavia, al contrario delle determinazioni della SEM in particolare contenute nella sua risposta e duplica - peraltro presentanti una ricostruzione in più punti erronea, in quanto non combaciante con gli atti di causa, dell'istoriato procedurale della denuncia penale dell'insorgente - ed altresì nella sua quadruplica e nelle sue osservazioni del 25 aprile 2024, in un caso come quello della fattispecie, non è possibile per la SEM rispondere direttamente e personalmente circa il quesito della necessità della presenza dell'interessata sul suolo elvetico. Invero, soltanto le autorità penali competenti risultano essere in grado di pronunciarsi rispetto alla necessità della presenza della ricorrente per l'eventuale proseguimento del procedimento penale. Pertanto, sarebbe stato compito della SEM, d'indirizzarsi per chiarire tale aspetto al Ministero pubblico del (...) (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3409/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.2). Sulla scorta di tali elementi, e viste le circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale ritiene che, in considerazione del rispetto del principio della separazione tra le procedure d'asilo e quelle relative alle ricerche ed alle procedure di polizia e penali in materia di TEU, non gli appartenga di emettere un giudizio pregiudiziale circa la necessità della presenza della ricorrente sul suolo elvetico, giudizio che compete invece alle autorità cantonali in materia di perseguimento penale preposte. Tale elemento risulta essere però essenziale sia per la valutazione dell'ammissibilità del trasferimento della ricorrente in Germania, sia per esaminare se l'apprezzamento della SEM riguardo la non entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, non ritenendo quindi applicabile la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III, rispetti effettivamente i criteri sopra definiti (cfr. supra consid. 4.4), e quindi pure se l'autorità inferiore abbia esercitato o meno in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La carenza istruttoria sopra constatata non può essere sanata allo stadio ricorsuale, in quanto non solo non appartiene al Tribunale completare l'istruzione, di una certa consistenza, su una fattispecie che spetta alla SEM intraprendere avendo un reale margine d'apprezzamento in specie (cfr. nel senso la DTF 143 III 261 consid. 4.3 e relativi riferimenti), ma pure si proscriverebbe alla ricorrente la possibilità di ricorso su degli elementi giuridicamente rilevanti per la sua causa. In tal senso, l'autorità inferiore è invitata ad intraprendere i dovuti accertamenti, indirizzandosi al Ministero pubblico del (...). Se la presenza della ricorrente dovesse risultare necessaria per i bisogni della procedura penale in Svizzera, l'autorità inferiore dovrà accordarle un termine ragionevole per introdurre presso l'autorità cantonale competente in materia di stranieri una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, conformemente all'art. 36 cpv. 2 OASA, e alla giurisprudenza di cui alla DTF 145 I 308 (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3763/2018 del 27 aprile 2020 consid. 9.8, F-3409/2019 succitata consid. 7.3).
E. 6.4 Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è accolto limitatamente alla conclusione concernente all'annullamento della decisione avversata in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in fine PA ed alla restituzione degli atti alla SEM. Gli atti di causa sono pertanto ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Visto l'esito della vertenza, il Tribunale può per il resto esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure, in particolare quelle afferenti agli ostacoli al trasferimento della ricorrente in Germania a causa della sua situazione personale e di salute che violerebbero l'art. 3 CEDU o all'applicazione della clausola di sovranità in specie.
E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.
E. 7.2 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
E. 8 La presente pronuncia è definitiva e non può quindi essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6353/2023 Sentenza del 18 giugno 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, rappresentata da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2023. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati europea "CS-VIS" del 21 luglio 2023, è risultato che alla richiedente sarebbe stato rilasciato un visto tedesco valido dal (...) al (...) per gli Stati Schengen. A.b Nell'ambito del colloquio Dublino del (...) agosto 2023, l'interessata è stata in particolare sentita riguardo alle sue problematiche mediche, nonché circa i motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Germania. Ella ha segnatamente affermato di essere partita assieme ad un mediatore, via aerea, per il predetto Paese, circa (...) prima. Una volta ivi giunta sarebbe stata condotta a casa del mediatore, dove sarebbe rimasta rinchiusa per (...) e (...) in una stanza, in quanto lo zio che le avrebbe organizzato la trasferta verso l'Europa, avrebbe dovuto ancora versare al passatore il resto del prezzo del viaggio dall'Etiopia. Ella non vorrebbe tornare in Germania, in quanto non era il paese dove voleva recarsi, nonché temerebbe per la sua incolumità, visto che i parenti delle persone che avrebbero (...) e con il quale il fratello avrebbe litigato in un'occasione, si troverebbero su suolo tedesco. A.c Il 16 agosto 2023, l'autorità competente elvetica, ha inviato alla sua omologa tedesca una domanda di presa in carico dell'interessata fondata sull'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Germania ha risposto positivamente alla stessa il 23 agosto 2023. A.d Con scritto del 26 settembre 2023, la rappresentante legale dell'interessata ha trasmesso un rapporto stilato il 24 settembre 2023 dall' (...) sugli asserti resi dalla richiedente, concludendo come dal suo racconto emergerebbero degli elementi di tratta di esseri umani (di seguito anche: TEU). A.e Alla luce dei suddetti elementi, la SEM ha quindi svolto con l'interessata un'audizione TEU in data (...) settembre 2023. Durante la stessa, la richiedente ha essenzialmente riferito che il passatore con il quale sarebbe giunta in Germania, un tale di nome "B._______", l'avrebbe rinchiusa in una stanza di un appartamento per circa (...). Quest'ultimo sarebbe arrivato una volta al giorno a portarle da mangiare. Dopo circa (...) egli le avrebbe detto che le avrebbe fatto svolgere un lavoro, con il quale avrebbe guadagnato in poco tempo. Ella sarebbe così venuta a conoscenza che una parte del debito di (...) del costo del suo viaggio, non era stato ancora versato dallo zio, nonché avrebbe compreso che il lavoro propostole si trattasse in realtà di prostituzione. Lei si sarebbe rifiutata di svolgere lo stesso, riferendo a "B._______" che era sieropositiva nonché che stava male. Quest'ultimo, dopo circa (...), l'avrebbe quindi liberata, riferendole che i soldi sarebbero stati interamente versati dallo zio, depositandola dopo un viaggio di circa (...) vicino ad un centro d'accoglienza per rifugiati, dicendole di consegnarsi lì. A seguito di tale racconto, la funzionaria interrogante della SEM ha constatato che questo contenesse alcuni indizi atti a dimostrare che l'interessata potesse essere stata vittima di un reato connesso alla TEU in Svizzera, e che quindi era obbligata, quale impiegata della SEM, a segnalare il suo caso alle competenti autorità di perseguimento penale. Tuttavia, ha sottolineato come tale trasmissione d'informazioni, non equivalesse ad una denuncia. Alla fine dell'audizione, la richiedente resa attenta ai suoi diritti quale potenziale vittima di TEU, ha rinunciato espressamente a beneficiare del periodo di recupero e di riflessione - sottoscrivendo anche in medesima data la relativa dichiarazione di poter essere contattata, se necessario, dalle autorità di perseguimento penale - nonché le è stata nuovamente offerta la possibilità di essere sentita su eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio in Germania. A.f Con messaggio elettronico del 28 settembre 2023, la SEM ha comunicato alle autorità tedesche, che la richiedente era stata riconosciuta quale vittima potenziale di TEU in Svizzera. Il giorno successivo, la funzionaria incaricata dell'autorità inferiore, ha segnalato il caso al servizio competente dell'(...) ([...]). Quest'ultimo ha risposto con comunicazione del 18 ottobre 2023, che vista la mancanza di elementi precisi sugli autori ed il luogo del reato nelle dichiarazioni della potenziale vittima, non sarebbero stati intrapresi ulteriori passi da parte loro, restando tuttavia sempre aperta per l'interessata la possibilità di costituirsi presso la competente polizia cantonale quale vittima di TEU. B. Con decisione del 10 novembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-52/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento verso la Germania, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento. Nella suddetta decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto osservato come la competenza della Germania sarebbe data e che le ragioni d'ordine personale addotte dalla richiedente, non confuterebbero tale conclusione. In seconda battuta, la SEM ha rilevato come nel precitato Stato membro non sussisterebbero delle carenze sistemiche nel suo sistema d'accoglienza e d'asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, né ella verrebbe esposta in tale Paese ad una violazione dei diritti dell'uomo ex art. 3 CEDU, o ad una situazione esistenziale difficile o ancora ad un trasferimento nel suo paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero nel suo caso neppure delle ragioni per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o delle clausole di sovranità. Riguardo a queste ultime, ha in particolare ritenuto come l'accertamento dei fatti medici rilevanti fosse sufficiente e concluso, nonché che le sue problematiche mediche non fossero di una gravità tale da risultare ostative ad un suo allontanamento verso la Germania. Inoltre, le autorità tedesche sarebbero già state informate del fatto che ella è una potenziale vittima di TEU in Svizzera, ed al momento del suo trasferimento la SEM si premurerà di trasmettere nuovamente tale informazione. Poiché attualmente non sarebbe prevista l'apertura di un'inchiesta penale in Svizzera, la sua presenza su suolo elvetico non sarebbe più richiesta. C. L'interessata, per mezzo del ricorso del 17 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali), è insorta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, postulando, in limine, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ella ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo o per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente la ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso ha annesso quale nuova documentazione: la copia della querela penale del (...) che avrebbe inviato tramite la rappresentante legale al (...), con la ricevuta dell'invio postale in copia. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente ha dapprima lamentato una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità inferiore. Difatti, sarebbe soltanto con la decisione che ella avrebbe appreso che una procedura d'inchiesta penale non sarebbe stata aperta in Svizzera, non essendo mai stata contattata né informata prima dalle autorità penali competenti in merito né dalla SEM. Quest'ultima avrebbe inoltre dovuto richiedere informazioni alla ricorrente circa le azioni che ella avrebbe intrapreso, essendo che era stata informata nel corso dell'audizione TEU che ella avesse preso contatto con un legale per supportarla nella procedura penale. Pertanto, emanando la decisione avversata senza fornire le dovute informazioni alla ricorrente, senza permetterle di partecipare pienamente alla procedura d'inchiesta - eventualmente presentando una denuncia personale - e senza accordarle l'accesso alla documentazione pertinente, la SEM avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e, sul piano sostanziale, l'avrebbe lasciata in una condizione d'inutile attesa, anche con riferimento all'esercizio dei suoi diritti d'informazione e d'azione nell'ambito della procedura penale. Proseguendo, richiamando gli art. 12, 14 e 16 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta), nonché giurisprudenza del Tribunale federale e dello scrivente Tribunale in merito, ella ha ritenuto che nel caso di un suo trasferimento in Germania, la Svizzera verrebbe meno agli obblighi stabiliti nella Conv. tratta. Invero, in primo luogo la situazione personale della ricorrente, imporrebbe che le si permettesse di rimanere in Svizzera per poter continuare a beneficiare del percorso di recupero in essere ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Conv. tratta - norma che non sarebbe stata esaminata a torto dalla SEM, in quanto sarebbe di natura self-executing - e ciò anche se la sua presenza non fosse ritenuta necessaria per l'inchiesta penale secondo la lett. b della medesima norma della Conv. tratta. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe dovuto ottenere delle garanzie dalla Germania circa un alloggio sicuro della ricorrente, nonché in merito alla fornitura per la stessa del necessario supporto medico e legale per continuare la procedura penale introdotta tramite la denuncia. Senza l'ottenimento di tali garanzie, un suo rinvio verso il suddetto Paese, contravverrebbe all'art. 3 CEDU. Altresì, a differenza di quanto sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, l'accertamento della sua situazione valetudinaria non potrebbe dirsi completo, in quanto ella sarebbe in attesa del risultato della colposcopia con biopsia della cervice e dovrebbe ripetere gli esami HIV-RNA ed altre sierologie di base il (...) novembre 2023. Infine, ha ritenuto come nel suo caso sussisterebbero comunque gli elementi - dovuti alla sua condizione psicofisica, all'estrema traumaticità del suo vissuto ed al percorso di riabilitazione iniziato in Svizzera - per applicare la clausola di sovranità. D. Il Tribunale, il 21 novembre 2023, ha sospeso l'esecuzione dell'allontana- mento dell'insorgente, a titolo di misura supercautelare. In seguito, con decisione incidentale del 23 novembre 2023, la medesima autorità ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso e di conseguenza revocato la misura supercautelare succitata, nonché esentato l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, statuendo che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. Il Tribunale ha inoltre invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, prendendo segnatamente posizione ai sensi dei considerandi. E. Nella sua risposta del 29 novembre 2023, ripercorrendo i fatti salienti del caso della ricorrente, l'autorità inferiore ha in particolare sottolineato come: "Il (...) novembre 2023 il Procuratore pubblico ha informato la SEM che la ricorrente è stata interrogata dalla Polizia cantonale il (...) novembre 2023. In tale colloquio, la signora ha riconfermato le dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'audizione TEU del (...) settembre 2023. Aggiungendo solo qualche particolare inerente al suo periodo di detenzione presso il signor B._______ Si ricorda che il (...) ottobre 2023, il Procuratore pubblico aveva già confermato la conclusione del procedimento penale tramite decreto di non luogo a procedere, comunicando l'assenza di un procedimento penale e quindi la non necessità di un ulteriore interrogatorio con la ricorrente, né della sua presenza in Svizzera e quindi neppure del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e dell'art. 36 OASA" (cfr. risposta della SEM, pag. 3). Ha proseguito osservando come sarebbe pretestuoso imputare alla SEM il non aver accordato un termine ragionevole per richiedere un permesso di soggiorno di breve durata, in quanto la ricorrente sarebbe stata informata reiteratamente, in modo trasparente e preciso, circa il fatto che fosse sua responsabilità presentare una denuncia penale. Ciò che avrebbe fatto soltanto dopo il ricevimento della decisione della SEM. Inoltre, rientrerebbe nel mandato della rappresentante legale di fornire la consulenza e le prestazioni alla ricorrente, che assicurino la realizzazione della tutela giurisdizionale. Ad oggi, la presenza della ricorrente in Svizzera, non risulterebbe essere necessaria e quindi il suo allontanamento sarebbe corretto. Altresì, la SEM ha contestato di aver violato il diritto di essere sentito dell'insorgente, in quanto lo scambio d'informazioni tra essa e la (...) non soggiacerebbe al diritto di consultazione, e neppure avrebbe mancato al suo dovere d'informare la ricorrente in maniera trasparente in relazione alle indagini svolte. Successivamente l'autorità resistente ha sottolineato un'incoerenza che vi sarebbe nelle argomentazioni ricorsuali, laddove d'un canto l'insorgente considererebbe che non le si sarebbe dato un tempo ragionevole, e d'altro canto invece che ella avrebbe trascorso un lungo soggiorno in Svizzera, ciò che farebbe addirittura parte degli elementi per i quali la SEM dovrebbe applicare la clausola di sovranità. L'autorità inferiore, nel proseguo ha inoltre ritenuto come, in caso di trasferimento in Germania, ella non sarebbe esposta né a trattamenti contrari agli art. 3 e 4 CEDU, né vi sarebbe un rischio di tratta secondaria di esseri umani o di problemi reali con individui terzi. In seguito, la SEM si è dilungata su delle presunte contestazioni che l'insorgente avrebbe mosso nel gravame circa il fatto che ella sarebbe stata nuovamente sentita nell'audizione TEU riguardo alla competenza della Germania per il trattamento della sua domanda d'asilo, nonché per non averle consegnato l'estratto del verbale TEU relativo al diritto di essere sentito. Da ultimo, anche tenuto conto dei nuovi atti medici prodotti dall'insorgente, il suo stato di salute sarebbe sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti, nonché un'applicazione delle clausole di sovranità non s'imporrebbe in specie. F. In considerazione della risposta al ricorso della SEM il Tribunale, con ordinanza del 6 dicembre 2023, ha concesso un termine alla ricorrente per replicare, chiedendole in particolare di fornire informazioni circostanziate riguardo all'esito della sua denuncia penale datata (...) con l'eventuale documentazione del procedimento penale probante lo stesso. La ricorrente, ha parzialmente dato seguito a quanto richiesto con scritto del 18 dicembre 2023, chiedendo nel medesimo di concederle una proroga perché le fosse possibile attendere ed integrare le informazioni e la documentazione che ella starebbe tentando di recuperare tramite il suo avvocato (avv. V. Nero di cui ha prodotto la relativa procura) che la seguirebbe nella procedura penale. Nella medesima missiva, ella ha tuttavia negato di essere stata interrogata dalla polizia cantonale, addirittura non sarebbe mai stata né contattata né avrebbe ricevuto informazioni da parte delle autorità di perseguimento penale dopo la sua denuncia, in particolare con riferimento ad un decreto di non luogo a procedere del (...) ottobre 2023 che il procuratore avrebbe emanato e di cui ella non ne conoscerebbe l'esistenza. L'insorgente ha inoltre recensito i nuovi elementi che avrebbe rivelato in un secondo incontro con il (...), del quale ha fornito in allegato il nuovo rapporto datato 4 dicembre 2023. Ha quindi ribadito la conclusione di violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore. In un secondo momento, l'insorgente ha contestato di avere sostenuto nel suo ricorso di volerle accordare un termine per richiedere un permesso di soggiorno di breve durata, bensì si sarebbe unicamente limitata ad evidenziare la necessità di acquisire le informazioni necessarie ai complementi istruttori. In seguito, ella ha ritenuto come in ogni caso il rilascio di un permesso di breve durata e l'applicazione della clausola di sovranità in favore di una vittima di tratta, non sarebbero in contraddizione, ma semmai permetterebbero di assicurare il raggiungimento di finalità analoghe di protezione. In tal senso, il fatto che si sia evocato nel ricorso il soggiorno della richiedente in Svizzera, non risulterebbe in ogni caso in contrasto con un auspicabile rilascio di un permesso di breve durata. Inoltre, visto che il vissuto della ricorrente starebbe emergendo gradualmente, non si potrebbe escludere che ella sia tutt'ora in contatto con i suoi aguzzini e che non si ritroverebbe nuovamente in pericolo in caso di ritorno in Germania, dove non vi sarebbero certezze in merito alle condizioni in cui si troverebbe a vivere e al tipo di assistenza che riceverebbe. Ha infine reiterato, producendo un nuovo referto medico del 30 novembre 2023, come l'accertamento del suo stato di salute non potrebbe dirsi completo. G. A seguito della concessione da parte del giudice istruttore della causa della proroga richiesta alla ricorrente con decisione incidentale del 20 dicembre 2023, l'insorgente ha presentato tempestivamente il suo scritto a complemento della replica datato 19 gennaio 2024. Nella stessa missiva l'insorgente ha esposto la documentazione inerente al procedimento penale che avrebbe reperito, nonché ha riferito come grazie ad ulteriori elementi emersi circa la località in cui si sarebbero svolti i fatti di TEU che l'avrebbe vista quale vittima - si tratterebbe di C._______, nel (...) - ella si appresterebbe a presentare una nuova denuncia tramite l'avv. Nero, contenente i nuovi dettagli. Ha quindi concluso che un suo allontanamento allo stato attuale, non soltanto pregiudicherebbe il suo diritto quale vittima di partecipare ad un futuro procedimento penale, bensì sarebbe anche contrario alla Conv. tratta, in particolare al suo art. 14 cpv. 1 lett. b che prevedrebbe la concessione di un permesso di soggiorno alle vittime di tratta perché possano collaborare con le autorità di perseguimento penale. Per il resto ha ribadito quanto concluso già nel suo ricorso, proponendo tuttavia segnatamente il rinvio degli atti alla SEM affinché attenda l'esito delle indagini necessarie nonché la produzione di ulteriore documentazione medica, prima di emanare una nuova decisione. Allo scritto è stata allegata quale nuova documentazione ed in copia: la querela penale del (...) con il timbro del (...) del (...) novembre 2023 apposto sulla prima pagina; lo scritto del 27 novembre 2023 del (...) al (...); la missiva del 30 novembre 2023 del (...) al (...); il decreto di non luogo a procedere del (...) dicembre 2023 del (...); il referto medico del 9 gennaio 2024 del Dr. med. D._______ e l'F2 del 15 gennaio 2024. Tramite la missiva del 31 gennaio 2024, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale la nuova denuncia penale del (...) inoltrata al (...). H. Nella sua duplica del 1° febbraio 2024, l'autorità inferiore ha essenzialmente ribadito come la presenza della ricorrente in Svizzera non risulti essere necessaria e quindi che alla SEM non incombeva l'adozione di provvedimenti di salvaguardia o la fissazione di un termine per richiedere un permesso di soggiorno di breve durata. Al momento, malgrado le considerazioni contenute nella replica della ricorrente, dagli atti non sarebbero evincibili né una denuncia penale in atto né l'emissione di alcun permesso di soggiorno provvisorio. Anche per quanto attiene alla situazione valetudinaria dell'insorgente, i nuovi atti medici all'incarto non attesterebbero di una variazione della situazione medica dell'interessata rispetto a quanto già considerato nella decisione avversata. Per il resto, l'autorità inferiore si è integralmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni. In seguito, su invito del Tribunale del 2 febbraio 2024, l'autorità resistente ha completato la sua duplica con missiva del 7 febbraio 2024 osservando come, malgrado la presentazione della nuova denuncia da parte della ricorrente, dove ella avrebbe indicato maggiori indizi quali l'indirizzo ed il nome della persona denunciata, tuttavia nessuna procedura penale sarebbe in corso in Svizzera che renderebbe necessaria la sua presenza sul territorio nazionale. I. Tramite le sue osservazioni di triplica del 27 febbraio 2024, innanzitutto la ricorrente ha esposto la sua constatazione di come, nella sua duplica, l'autorità inferiore non abbia tenuto minimamente conto delle sue precedenti osservazioni, in merito a degli eventi e a delle censure ricorsuali che non risulterebbero però mai essere avvenute rispettivamente sollevate da parte sua. Pertanto, ha ribadito l'incompletezza e l'erroneità dell'accertamento dei fatti da parte dell'autorità sindacata, segnatamente per quanto concernerebbe le informazioni sulla procedura penale. Inoltre, ha riportato alcune vicende che sarebbero sopraggiunte dopo l'invio della nuova denuncia penale al (...), annettendo a supporto le copie dello scritto inviato al precitato dall'avv. V. Nero in data 19 febbraio 2024; la risposta allo stesso del (...) del 22 febbraio 2024; nonché la missiva del 26 febbraio 2024 a quest'ultimo dell'avv. V. Nero con il tracciamento dell'invio contenente la denuncia penale. Successivamente, con scritto del 4 marzo 2024, l'insorgente ha aggiornato il Tribunale in merito agli ultimi avvicendamenti circa la denuncia presentata, inoltrando copia della lettera del 26 febbraio 2024 del (...) che ha confermato la ricezione della denuncia nonché ha posto dei quesiti alla ricorrente in merito all'identificazione del luogo indicato nella denuncia quale possibile luogo del reato, nonché copia dello scritto di risposta della ricorrente al (...) pure datata 26 febbraio 2024, con cui ha chiesto di procedere ad un suo interrogatorio con un team di genere femminile. J. Nella sua quadruplica del 13 marzo 2024, l'autorità inferiore ha dapprima rilevato come in effetti la ricorrente non sarebbe mai stata interrogata dalla polizia cantonale, ma che sarebbe stata ascoltata in un'audizione TEU nonché una risposta sarebbe giunta da parte di (...) il 18 ottobre 2023. In seguito la SEM ha preso posizione in merito ad alcune contestazioni mosse dalla rappresentante legale della ricorrente nella sua triplica. In conclusione, anche alla luce della nuova documentazione prodotta dall'insorgente, l'autorità inferiore ha ritenuto non esservi alcun cambiamento sostanziale della situazione della ricorrente e ha ribadito che la sua presenza sul suolo elvetico non sarebbe necessaria. K. Nelle sue osservazioni del 5 aprile 2024, allegando un referto medico del (...) di E._______ del 12 marzo 2024, la ricorrente si è essenzialmente riconfermata nei suoi precedenti asserti e conclusioni. Parimenti ha fatto la SEM nella sua presa di posizione del 25 aprile 2024, anche tenuto conto della nuova documentazione medica ed inerente alla denuncia penale presentata dall'insorgente. Quest'ultima è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 2 maggio 2024, nella quale si è pure pronunciata la chiusura dello scambio di scritti. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 D'ingresso, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 3.2 3.2.1 Per quanto attiene alla problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza d'indizi concreti di TEU, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con rif. cit.). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e/o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno per la cooperazione tra Stati membri (cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre, nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di TEU, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'art. 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 cpv. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di TEU. In tal senso, le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di TEU, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-189/2024 del 16 gennaio 2024 consid. 6.8.1, D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2 con ulteriori rif. cit.). 3.2.2 Nel caso in disamina, a seguito del colloquio Dublino e del rapporto (...) del 24 settembre 2023 trasmesso dalla ricorrente (cfr. n. 26/4), la SEM ha effettuato un'audizione con la predetta al fine d'interrogarla ed individuare se ella fosse una potenziale vittima di TEU (cfr. n. 31/14). Durante la stessa, la funzionaria incaricata della SEM, ha chiaramente informato l'insorgente del fatto che se fossero stati constatati degli indizi concreti di TEU nel corso di tale audizione, ella sarebbe stata obbligata a trasmettere gli atti dell'incarto alle competenti autorità penali, le quali avrebbero potuto aprire un'inchiesta preliminare, tuttavia indicando pure che tale trasmissione d'informazioni non equivarrebbe ad una denuncia (cfr. n. 31/14, D8, pag. 2 seg.). L'interessata è stata effettivamente identificata quale potenziale vittima di TEU durante la suddetta audizione le è quindi stato nuovamente ricordato l'obbligo della SEM di trasmettere le informazioni pertinenti alle autorità competenti, senza tuttavia che ciò equivalesse ad una denuncia penale (cfr. n. 31/14, D98, pag. 11). Alla ricorrente è stata quindi data la possibilità di far valere un periodo di ripresa e di riflessione di almeno 30 giorni conformemente all'art. 13 Conv. tratta, ciò che ella ha rifiutato esplicitamente nel corso dell'audizione (cfr. n. 31/14, D99 seg., pag. 11). A tal proposito, ella a seguito dell'audizione TEU ha pure firmato una dichiarazione, nella quale ha acconsentito ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale, se la sua collaborazione fosse risultata necessaria, anche in tale contesto essendo specificato che tale suo consenso non equivalesse alla presentazione di una denuncia penale e che ella avrebbe partecipato ad un procedimento penale soltanto se vi avrebbe acconsentito espressamente (cfr. n. 32/1). La SEM ha quindi tempestivamente informato le autorità tedesche del fatto che la ricorrente fosse stata riconosciuta in Svizzera quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 33/1), nonché ha trasmesso le pertinenti informazioni a (...) (cfr. n. 37/3, 38/1 e 39/2). Successivamente quest'ultima autorità ha risposto che non vi sarebbe stato alcun seguito da parte loro per il momento, e che alla vittima potenziale rimaneva comunque sempre aperta la possibilità di costituirsi quale vittima di TEU presso la competente polizia cantonale (cfr. n. 44/2). A fronte di tali elementi, l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione, anche tenendo conto e citando adeguatamente le predette circostanze. Ora, sulla scorta di quanto precedentemente enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM abbia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione ed abbia adempiuto agli obblighi di cui alla giurisprudenza citata. In particolare, l'insorgente era stata informata adeguatamente e limpidamente già nel corso dell'audizione TEU del fatto che la sua volontà di essere contattata da parte delle autorità penali competenti come pure l'informazione della SEM circa il suo dossier alle stesse, non rappresentasse alcuna denuncia penale rispettivamente alcuna apertura effettiva di un'indagine, o partecipazione ad una procedura penale da parte sua. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto reiteratamente nel suo ricorso e nelle prese di posizione successive da parte della ricorrente, il Tribunale non può seguire quest'ultima laddove ravvede una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che ella non sarebbe stata informata e questionata in merito all'eventuale apertura di una procedura penale prima dell'emissione della decisione avversata, non essendo in tale momento ancora costituitasi vittima di TEU con una denuncia specifica. Inoltre, per quanto attiene alla comunicazione e-mail tra la SEM e (...) del 18 ottobre 2023 (cfr. n. 44/2) - classificato quale atto segreto da parte dell'autorità inferiore - anche qualora si dovesse considerare che tale documento costituisca un mezzo probatorio ex art. 26 cpv. 1 PA, la SEM ne ha riportato fedelmente il contenuto nella decisione impugnata e, pertanto, la non trasmissione o accesso a suddetto documento all'insorgente, non ha pregiudicato in alcun modo la ricorrente, ma era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte. In una tale circostanza l'accesso a tale atto poteva quindi esserle negato (cfr. art. 27 PA), avendole la SEM comunicato per iscritto il contenuto essenziale e concedendole quindi la possibilità - come del resto ella ha potuto fare abbondantemente nel corso della procedura ricorsuale - di pronunciarsi in merito e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. in merito la sentenza del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4). 3.3 Altresì, nel caso in narrativa, al contrario di quanto asserito dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, sotto l'aspetto dello stato di salute dell'interessata, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione avversata e che l'autorità inferiore disponesse di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Il fatto che nel referto medico del 29 settembre 2023 (cfr. n. 36/1), il medico abbia proposto di ripetere gli esami verso metà novembre 2023 per verificare la situazione dell'infezione da HIV, senza attuale terapia antiretrovirale in quanto il sistema immunitario della ricorrente sarebbe capace di contenere la replicazione virale, non muta tale valutazione. Ciò in quanto lo stesso rappresentava al momento unicamente un normale controllo di decorso. La situazione medica dell'insorgente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), anche per quanto concerne l'ultimo consulto ginecologico svolto e l'attesa dei risultati afferenti alla colposcopia con biopsia della cervice (cfr. p.to II, pag. 5). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive e l'unico trattamento impostato concernente delle sedute di fisioterapia per contratture cervicali (cfr. n. 35/1, 36/1, 42/5, 43/2, 47/2, 48/2 e 49/2), di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato, quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni o ad attendere l'esito di eventuali esami futuri effettuati dall'insorgente. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione clinica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Germania (cfr. p.to II, pag. 6), nonché che l'accesso alle cure mediche su suolo tedesco, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). Il fatto solo che la ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento, non risulta contrario al principio inquisitorio. Del resto, che dopo le visite mediche effettuate successivamente all'emissione della decisione avversata, alla ricorrente sarebbe stata impostata preventivamente una terapia antiretrovirale (cfr. n. 63/2) e sarebbe stato constatato un disturbo post-traumatico da stress con inizio di una presa a carico psicologica (cfr. n. 67/2, 71/2; certificato medico del [...] del 12 marzo 2024), non poteva essere previsto dall'autorità inferiore al momento dell'emissione della decisione avversata. Non si ravvisa pertanto, anche sotto tale aspetto, alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Inoltre, risulta dalla motivazione presente nel provvedimento impugnato come, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l'autorità inferiore abbia tenuto ampiamente in considerazione lo stato di salute dell'insorgente per quanto attinente all'esame dell'applicazione della clausola di sovranità in specie (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Infine, vista l'argomentazione contenuta nella decisione avversata e gli elementi specifici della causa al momento dell'emissione della stessa, si ritiene che la SEM non dovesse in alcun modo disquisire e pronunciarsi rispetto all'applicazione dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Conv. tratta alla fattispecie, non adempiendone in modo limpido le condizioni. 3.4 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata, nonché che la SEM non ha commesso alcuna negligenza procedurale sotto l'aspetto del suo diritto di essere sentita quale vittima potenziale di TEU. Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 4.2 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III). 4.3 Ai sensi dell'art. 12 par. 4 primo comma RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, giusta l'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro. 4.4 Inoltre, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
5. Tornando al caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno permesso di constatare che l'insorgente aveva ottenuto dalla Germania un visto in data (...), e valido dal (...) al (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Circostanza che è tra l'altro stata confermata pure dalla ricorrente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/3). Stante tali risultanze, la SEM ha richiesto all'autorità tedesca competente, la presa in carico dell'insorgente, il 16 agosto 2023, fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III. La Germania ha risposto positivamente alla medesima il 23 agosto 2023, pure basandosi sulla succitata norma. A tali condizioni, il predetto Stato, è tenuto, in principio, a prendere in carico la ricorrente, al fine del trattamento della sua domanda d'asilo, ciò che l'insorgente neppure contesta nel suo gravame. 6. 6.1 Dagli atti all'incarto, in particolare dai due rapporti (...) del 24 settembre 2023 (cfr. n. 26/4) rispettivamente del 4 dicembre 2023, come pure dall'audizione TEU del 28 settembre 2023 (cfr. n. 31/14), la ricorrente risulta essere stata vittima di TEU in Svizzera. Anche l'autorità inferiore ritiene che le circostanze narrate dall'insorgente non siano inverosimili e l'ha riconosciuta come potenziale vittima di TEU nel corso di procedura (cfr. n. 31/14), ciò che è stato ripreso e considerato anche nella decisione avversata. Tuttavia, la SEM sia in quest'ultima che nel corso della procedura ricorsuale, ha ritenuto che la presenza fisica della ricorrente su suolo elvetico non risulti necessaria, in quanto a tutt'oggi le autorità cantonali non le avrebbero rilasciato alcun permesso di soggiorno, né ella sarebbe tenuta a rispondere ad ulteriori domande dinnanzi al procuratore pubblico del (...) (cfr. le osservazioni della SEM del 25 aprile 2024). 6.2 Ora, il Tribunale nella sua giurisprudenza ha statuito che ogni Parte firmataria della Conv. tratta, debba esaminare - dopo aver concesso alla potenziale vittima di TEU un termine di ripresa e riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta - se alla medesima debba essere concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, allorché l'autorità competente è dell'opinione che il soggiorno della vittima è necessario a causa della sua situazione personale o della collaborazione con le autorità responsabili per l'inchiesta o per il procedimento penale (cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.1). Nella sua sentenza del 14 febbraio 2019, pubblicata quale DTF 145 I 308, il Tribunale federale ha dapprima rammentato che, in conformità con il principio dell'esclusività della procedura d'asilo, prescritto dall'art. 14 cpv. 1 LAsi, una procedura che ha quale obiettivo la concessione dell'autorizzazione di soggiorno poteva essere iniziata durante la procedura d'asilo, dinnanzi all'autorità cantonale competente, soltanto se esisteva un diritto manifesto all'ottenimento di tale autorizzazione (cfr. DTF 137 I 351 consid. 3.1). Secondo il Tribunale federale, un tale diritto, non può però essere evinto dagli art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). Bensì, lo stesso può derivare dall'art. 4 CEDU come pure dall'art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta, poiché quest'ultima disposizione possiederebbe un carattere "self-executing" (applicabile direttamente); l'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108), non avendo per parte sua una portata più ampia. Il Tribunale federale ha quindi statuito che fosse necessario assicurare alle vittime di TEU un diritto ad un corto soggiorno durante la durata dell'inchiesta e della procedura penale, allorché la loro presenza in Svizzera è richiesta dalle autorità di perseguimento penale, per i loro bisogni derivanti da una pronta ed efficace lotta contro la TEU. In tale contesto, alle autorità di migrazione non resta alcun margine per distanziarsi dalla valutazione effettuata dalle autorità penali, allorché la presenza della vittima di TEU debba essere garantita (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1 seg.). Successivamente, il Tribunale federale ha riconosciuto anche alla lett. a dell'art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, una portata d'applicazione diretta e, alla luce dell'art. 4 CEDU, che obblighi l'autorità competente a concedere un'autorizzazione di soggiorno, se ritiene che la situazione personale della vittima di TEU l'imponga (cfr. sentenza del TF 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3). 6.3 Nel caso in parola, dagli atti all'inserto si evince come attualmente - e soltanto dopo l'emissione della decisione avversata - la seconda denuncia penale che l'insorgente ha presentato il (...) al (...) - a seguito di un primo decreto di non luogo a procedere emesso dal (...) per incompetenza territoriale in data (...) dicembre 2023 - è stata registrata da parte di quest'ultimo sotto il numero: (...), come confermato dal procuratore pubblico incaricato con scritto del 26 febbraio 2024 all'avvocato della ricorrente. In quest'ultima missiva, il procuratore pubblico ha pure posto all'insorgente una serie di quesiti inerenti a come ella avrebbe potuto situare ed identificare l'appartamento dove sarebbe stata costretta alla prostituzione, nonché circa il materiale presentato a supporto (cfr. scritto del 26 febbraio 2024 del [...]). La ricorrente avrebbe risposto alle stesse richieste con scritto del 26 febbraio 2024 (sic), chiedendo al procuratore di procedere ad un suo interrogatorio. Ora, viste tali circostanze, a differenza della fattispecie presente nella DTF 145 I 308, il procuratore pubblico del (...) non si è ancora espresso definitivamente né sulla eventuale competenza territoriale per l'esecuzione di una procedura penale, né circa la necessità o meno della presenza della ricorrente in quanto vittima di TEU sul suolo elvetico per poter partecipare alla stessa. Tuttavia, al contrario delle determinazioni della SEM in particolare contenute nella sua risposta e duplica - peraltro presentanti una ricostruzione in più punti erronea, in quanto non combaciante con gli atti di causa, dell'istoriato procedurale della denuncia penale dell'insorgente - ed altresì nella sua quadruplica e nelle sue osservazioni del 25 aprile 2024, in un caso come quello della fattispecie, non è possibile per la SEM rispondere direttamente e personalmente circa il quesito della necessità della presenza dell'interessata sul suolo elvetico. Invero, soltanto le autorità penali competenti risultano essere in grado di pronunciarsi rispetto alla necessità della presenza della ricorrente per l'eventuale proseguimento del procedimento penale. Pertanto, sarebbe stato compito della SEM, d'indirizzarsi per chiarire tale aspetto al Ministero pubblico del (...) (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3409/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.2). Sulla scorta di tali elementi, e viste le circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale ritiene che, in considerazione del rispetto del principio della separazione tra le procedure d'asilo e quelle relative alle ricerche ed alle procedure di polizia e penali in materia di TEU, non gli appartenga di emettere un giudizio pregiudiziale circa la necessità della presenza della ricorrente sul suolo elvetico, giudizio che compete invece alle autorità cantonali in materia di perseguimento penale preposte. Tale elemento risulta essere però essenziale sia per la valutazione dell'ammissibilità del trasferimento della ricorrente in Germania, sia per esaminare se l'apprezzamento della SEM riguardo la non entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, non ritenendo quindi applicabile la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III, rispetti effettivamente i criteri sopra definiti (cfr. supra consid. 4.4), e quindi pure se l'autorità inferiore abbia esercitato o meno in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La carenza istruttoria sopra constatata non può essere sanata allo stadio ricorsuale, in quanto non solo non appartiene al Tribunale completare l'istruzione, di una certa consistenza, su una fattispecie che spetta alla SEM intraprendere avendo un reale margine d'apprezzamento in specie (cfr. nel senso la DTF 143 III 261 consid. 4.3 e relativi riferimenti), ma pure si proscriverebbe alla ricorrente la possibilità di ricorso su degli elementi giuridicamente rilevanti per la sua causa. In tal senso, l'autorità inferiore è invitata ad intraprendere i dovuti accertamenti, indirizzandosi al Ministero pubblico del (...). Se la presenza della ricorrente dovesse risultare necessaria per i bisogni della procedura penale in Svizzera, l'autorità inferiore dovrà accordarle un termine ragionevole per introdurre presso l'autorità cantonale competente in materia di stranieri una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, conformemente all'art. 36 cpv. 2 OASA, e alla giurisprudenza di cui alla DTF 145 I 308 (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3763/2018 del 27 aprile 2020 consid. 9.8, F-3409/2019 succitata consid. 7.3). 6.4 Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è accolto limitatamente alla conclusione concernente all'annullamento della decisione avversata in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in fine PA ed alla restituzione degli atti alla SEM. Gli atti di causa sono pertanto ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Visto l'esito della vertenza, il Tribunale può per il resto esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure, in particolare quelle afferenti agli ostacoli al trasferimento della ricorrente in Germania a causa della sua situazione personale e di salute che violerebbero l'art. 3 CEDU o all'applicazione della clausola di sovranità in specie. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. 7.2 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
8. La presente pronuncia è definitiva e non può quindi essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 10 novembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non sono accordate spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: