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D-6314/2023

D-6314/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-30 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6314/2023 Sentenza del 30 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 novembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del 30 maggio 2023, dal quale è risultato che il richiedente era titolare di un visto C (CS-VIS) valido dal (...) novembre 2022 al (...) dicembre 2022 per gli stati Schengen rilasciato dal B._______ in rappresentanza della Francia, il verbale del 12 giugno 2023 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 RD III presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità francesi il 12 giugno 2023, l'assenza di risposta da parte delle autorità francesi, la decisione della SEM dell'8 novembre 2023, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 16 novembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la menzionata decisione con il quale il ricorrente ha concluso, in limine alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della precitata decisione ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese il certificato di decesso del padre allegato al gravame, le misure supercautelari del 20 novembre 2023 con cui il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, la documentazione medica agli atti, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi [SR 142.31]), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino l'interessato ha confermato di essere stato in possesso di un visto (...) di tipo "C" rilasciato a C._______ per conto della Francia; che egli sarebbe un (...) e avrebbe ottenuto tale visto turistico grazie all'aiuto di (...); che sarebbe espatriato in data 24 novembre 2022 con un volo verso la Francia con l'intenzione di raggiungere una sorella; che una volta arrivato, avrebbe vissuto presso la stazione ferroviaria poiché gli sarebbe stato impossibile raggiungerla avendo perso i recapiti telefonici (cfr. atto SEM 15/3), che dipoi, posto di fronte alla possibile competenza della Francia per l'analisi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di non volerci fare ritorno in quanto non vi sarebbe stato un clima tranquillo; che inoltre, in Svizzera sarebbero nate due sorelle e vi avrebbero vissuto il padre ed un fratello (cfr. atto SEM 15/3), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Francia ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III; che invero, i problemi medici, sufficientemente acclarati, non sarebbero ostativi al trasferimento, che in sede ricorsuale, l'insorgente non contesta la competenza della Francia ma ritiene che si dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III; che in particolare, egli evidenzia il suo precario stato di salute dovuto sia al suo vissuto in Patria sia ai traumi esperimentati durante il soggiorno in Francia; che proprio per tale motivo, il richiedente afferma di non aver chiesto asilo alla Francia e di essersi trasferito in Svizzera, Paese nel quale a suo dire dovrebbe ancora risiedere una sorella, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che, nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente era titolare di un visto C (CS-VIS) valido dal 16 novembre 2022 al 17 dicembre 2022 per gli stati Schengen rilasciato dal Belgio in rappresentanza della Francia (cfr. atto SEM 10/1), che altresì, l'autorità di prima istanza ha presentato una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 12 par. 4 lett. b RD III alle competenti autorità francesi (cfr. atto SEM 17/7), che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la Francia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo in questione (art. 22 par. 7 RD III), che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE, che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione secondo cui la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che in presenza di motivi umanitari, la SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che a questo proposito, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto al ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità francesi competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-3084/2021 del 14 settembre 2023 consid. 9.3), che inoltre, il suo trasferimento non è contrario all'art. 8 CEDU; che questa disposizione protegge le relazioni esistenti all'interno della famiglia in senso stretto e richiede inoltre una relazione stretta ed effettiva con le persone a cui si riferisce; che altresì l'estensione di questa protezione ai cittadini stranieri maggiorenni presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza paragonabile a quello tra genitori e figli minorenni; che nella fattispecie non sussiste chiaramente un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e la sorella, che oltre a ciò, l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che altresì, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza, che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità francesi, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che dagli atti medici all'incarto, si evince una diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23; cfr. atti SEM 22/2 e 28/2); che inoltre, l'insorgente ha sofferto sia di problemi (...) (cfr. atto SEM 20/3 e 23/3) e disturbi (...) (cfr. atto SEM 26/2); che altresì, in data 3 ottobre 2023 è stato visitato per un trauma (...) e (...) (cfr. atto SEM 37/2) ed il 7 ottobre 2023 ha beneficiato di una prima seduta di fisioterapia (...) (cfr. atto SEM 27/2), che per quanto concerne la situazione medica attuale, il Tribunale riscontra che il ricorrente, successivamente all'emanazione del provvedimento impugnato, è stato visitato in data 12 e 13 novembre 2023 (cfr. atto SEM 40/3 e 41/3) e ha beneficiato di ulteriori consulti psichiatrici di continuità (cfr. atti SEM 33/2 e 42/3); che da quest'ultimo referto medico risulta una terapia a base di Cipralex 10 mg, Stinox 10 mg e Relaxane cpr. che pertanto, i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità; che altresì, non vi sono indizi per ritenere che i problemi di cui soffre siano gravi, rispettivamente che questi non possano essere eventualmente trattati in Francia, che invero, è notorio che la Francia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per l'esame della futura domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: