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D-6293/2024

D-6293/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-28 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2023. A.b Il (…) marzo 2023 con il richiedente si è svolto il colloquio inerente al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (…) novembre 2023, egli ha sostenuto un’audizione circa i suoi motivi d’asilo. A seguito della deci- sione d’assegnazione alla procedura ampliata della SEM del 16 novem- bre 2023, l’interessato è stato sentito, in data (…) luglio 2024, in un’audi- zione integrativa in merito ai suoi motivi d’asilo. Nei predetti ambiti, il richiedente, di etnia curda ed originario di B._______, ha essenzialmente addotto, di aver lasciato la Siria nell’(…) del (…), a causa del fatto che avrebbe temuto degli atti di ritorsione da parte di per- sone vicine a (…) individui che egli avrebbe (…), in quanto (…) (si tratta della […] che opera nella […], in senso lato dette “[…]”) a C._______. Per- ché egli (…) le (…) persone (…), sarebbe difatti stato messo sotto pres- sione da varie personalità di spicco, segnatamente da un (…), (…), che avrebbe operato in parallelo (…) dell’interessato. Dopo questi fatti, egli avrebbe inoltre subito una tentata aggressione per strada da parte di ignoti, che non avrebbero però potuto essere identificati. Altresì, in un’occasione, egli sarebbe stato inseguito da una vettura in strada. Egli si sarebbe rivolto in entrambe le occasioni ai suoi superiori per poter (…) le (…) persone (…), perché magari avrebbero potuto aiutarlo a risolvere il caso, ma gli sarebbe sempre stato negato. Pertanto, avrebbe deciso di dare le sue dimissioni dal lavoro nel (…) del (…). Su consiglio di suoi conoscenti e famigliari, avrebbe quindi deciso di lasciare il Paese d’origine, onde evitare ulteriori problematiche. In passato, egli sarebbe stato fermato dalle autorità gover- native siriane a (…) riprese allorché aveva (…) e (…) anni, poiché volevano evitare che egli partecipasse alla (…). Il suo ultimo fermo da parte delle autorità governative risalirebbe al (…), allorché ad un posto di blocco sa- rebbe stato fermato, mentre cercava di raggiungere la sua regione d’origine nascosto in un camion merci, e poi condotto in una struttura, dove sarebbe stato interrogato circa il suo comportamento. In seguito, egli sarebbe stato condotto a svolgere il servizio militare quale riservista nella medesima ca- serma dove in precedenza avrebbe svolto il servizio di leva obbligatorio. Nel (…) del (…), allorché avrebbe partecipato alla consegna di (…), l’inte- ressato si sarebbe messo d’accordo con suoi famigliari che lo avrebbero aiutato a fuggire in tale occasione. Nel caso tornasse in Siria, egli ha

D-6293/2024 Pagina 3 allegato di temere di essere messo in prigione a causa della sua diserzione dal servizio quale riservista. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, l’interessato ha presentato, in originale, la sua carta d’identità nonché il libretto del servizio militare; ed in copia: l’atto di prova di matrimonio; il certificato di matrimonio; l’estratto del registro di famiglia; l’estratto del registro civile personale; gli estratti del registro civile di famiglia; il certificato della scuola dell’obbligo del (…); il certificato di laurea in (…) della moglie dell’interessato; l’attestato quale membro (…) del 19 novembre 2017; l’estratto dal registro specifico dei membri (…) del (…); la richiesta di trasferimento all’interno (…) del 27 di- cembre 2018; la tessera (…) valida fino al (…); l’ordine di fermo della so- spensione dell’interessato (…) del (…) e il certificato di martire dell’D._______ ([…]) di E._______ (cfr. mezzi di prova della SEM [di se- guito: MdP] n. 1/4-16/2). A.c Il 23 agosto 2024, l’interessato ha sottoscritto la dichiarazione di con- senso per la comunicazione di dati alle autorità di perseguimento penale, così come richiestogli dalla SEM con scritto del 25 luglio 2024. B. Con decisione del 3 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. [{…}]-44/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, constatando l’attuale inesigi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento in Siria, gli ha concesso l’ammis- sione provvisoria in Svizzera. C. L’interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso datato 3 otto- bre 2024 (ma inviato il 4 ottobre 2024; cfr. risultanze processuali: timbro dell’invio postale), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo in Svizzera. Contestualmente egli ha presen- tato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso sono stati annessi, quali nuovi documenti, un formulario prestampato e compi- lato a mano del PYD (Partito dell’Unione Democratica) datato 5 feb- braio 2024, in lingua straniera e senza traduzione, nonché uno scritto in lingua straniera non tradotto, oltreché copie di due permessi di soggiorno svizzeri inerenti a F._______ rispettivamente a G._______.

D-6293/2024 Pagina 4 D. Nella sua decisione incidentale del 15 ottobre 2024, il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale formulata dal ricorrente e lo ha invitato a versare, entro il 30 ottobre 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con commina- toria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. L’insorgente ha versato l’anticipo spese richiestogli in data 30 ottobre 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 ottobre 2024. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto

D-6293/2024 Pagina 5 al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 3 settembre 2024, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298).

E. 5.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto come le afferma- zioni inerenti al fermo ad un posto di blocco nel (…) del (…), e quanto sa- rebbe successo in seguito, anche nell’ambito della sua coscrizione al ser- vizio quale riservista ed alla sua fuga dallo stesso, siano inverosimili. In- vero, le sue allegazioni si sarebbero distinte per la loro superficialità, incoe- renza ed a tratti implausibilità. Per quanto attiene invece alle pressioni che egli avrebbe subito nell’ambito della sua funzione quale (…), le stesse sa- rebbero riconducibili al fatto che egli avrebbe provveduto al (…) e quindi impedito un (…) delle stesse. In tali eventi non sarebbe tuttavia ravvisabile un motivo di persecuzione legato ad uno dei motivi esposti in modo esau- stivo all’art. 3 LAsi. Anche la sua azione (…), per il quale egli sarebbe stato sospeso per un certo periodo dal posto di lavoro, non avrebbe alcun le- game con l’art. 3 LAsi. Pertanto, tali motivi sarebbero irrilevanti ai sensi dell’asilo. Non sarebbero poi rilevabili nel suo profilo, degli elementi tali da considerare che sussisterebbe un rischio di subire delle persecuzioni rile- vanti, nel caso egli rientrasse in patria. Anche la documentazione a soste- gno delle sue allegazioni non sarebbe atta a modificare l’apprezzamento della SEM precitato.

E. 5.2 Dal canto suo, il ricorrente, in primo luogo prende posizione su alcune contestazioni mossegli nella decisione avversata riguardo al servizio che avrebbe svolto quale riservista nonché alla sua diserzione dallo stesso. Egli giunge in merito alla conclusione che il suo racconto, preso nella sua inte- rezza, risulti sufficiente, logico e coerente. In secondo luogo, egli considera che le pressioni da lui subite per l’attività svolta in seno (…) siano, al con- trario di quanto concluso nel provvedimento impugnato, rilevanti per la con- cessione della qualità di rifugiato. Invero lui, per via del compimento dei suoi doveri, avrebbe subito varie vessazioni ed in più, malgrado le sue ri- chieste di protezione ai suoi superiori, non l’avrebbe mai ricevuta. Quindi, sarebbe da ritenere che egli non disponesse di altre alternative, se non la fuga dal suo Paese d’origine, per evitare le pressioni e le vessazioni, che sarebbero provenute anche da membri dell’organo statale stesso. Altresì,

D-6293/2024 Pagina 6 il suo profilo di rischio andrebbe analizzato nella sua interezza, ovverossia tenendo conto del fatto che egli sarebbe già stato fermato in passato per impedirgli di partecipare alle festività curde, nonché che il padre rivesti- rebbe un ruolo di spicco all’interno della comunità curda. Altresì lui, come sarebbe dimostrato dai documenti annessi al ricorso, sarebbe affiliato al partito curdo PYD.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione, che è a giusto titolo che la SEM ha considerato d’un canto inverosimili e d’altro canto irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L’autorità sindacata ha difatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella de- cisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni dell’insorgente non fossero atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dap- prima su tali punti alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione

D-6293/2024 Pagina 7 avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), e sopra riassunte al consid. 5.1, con i complementi che seguono.

E. 7.2 Per quanto attiene innanzitutto al fermo che il ricorrente avrebbe subito nel (…) del (…) ad un posto di blocco, a seguito del quale egli sarebbe stato portato in una struttura, dove sarebbe dapprima stato picchiato ed interrogato in merito al suo comportamento e poi coscritto a svolgere il ser- vizio militare quale riservista, si rileva che oltre all’estrema vaghezza e alla genericità degli asserti da lui resi in merito, come già descritto sufficiente- mente dall’autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), vi sono ulteriori elementi che ne minano la credibilità. Difatti, se nella prima audizione egli ha descritto che dopo essere stato fermato al posto di blocco, sarebbe stato condotto in un ufficio a H._______, dove lo avrebbero interrogato, ed in seguito trasferito alla caserma a I._______ (cfr.

n. 20/18, D79, pag. 9). Al contrario, nell’audizione successiva, egli ha af- fermato che al posto di blocco lo avrebbero dapprima rinchiuso in una stanza per più di (…) in una casa “quasi abbandonata”, prima di essere trasportato in una macchina per l’interrogatorio a H._______, dove non sol- tanto lo avrebbero interrogato, ma pure picchiato, e lo avrebbero trattenuto per circa (…) (cfr. n. 38/12, D21 seg., pag. 3). Tuttavia, sia della tappa dap- prima in una casa dove egli sarebbe stato trattenuto per più di (…) da parte dei militari, sia del fatto che egli avrebbe subito delle percosse reiterate durante gli interrogatori, o ancora che sarebbe stato trattenuto per un certo tempo presso gli uffici di sicurezza, narrati nell’ambito della seconda audi- zione, non se ne trova alcuna traccia nella prima audizione. Ciò che con- duce alla conclusione di una certa incoerenza tra i suoi asserti, nonché instilla il dubbio che egli – tra l’altro con un passato (…) anche quale (…) ed attivo quale (…) (cfr. n. 20/18, D53, pag. 5 e D103 segg., pag. 11 seg.)

– abbia adattato le sue dichiarazioni via via per renderle maggiormente credibili, giungendo però al risultato contrario. Le allegazioni ricorsuali, per nulla sostanziate, non sono in grado di rimettere in discussione il predetto apprezzamento.

E. 7.3 In merito alla sua fuga dal servizio di leva quale riservista e della rela- tiva diserzione dallo stesso, oltreché alle vaghezze ed incoerenze già de- scritte con precisione dall’autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5), vi sono a tal proposito nella narrazione del ricorrente ulteriori indicatori d’inverosimiglianza. Invero, nel corso della prima audi- zione sui motivi, egli ha descritto i fatti che avrebbero portato alla sua par- tecipazione alla consegna della (…), ben diversamente da quanto affer- mato invece nell’audizione integrativa. Nella prima, egli ha difatti fatto risa- lire la scelta ricaduta su di lui ad un comandante che lo avrebbe selezionato

D-6293/2024 Pagina 8 in una lista di soldati, poiché di etnia curda (cfr. n. 20/18, D93 seg., pag. 10 seg.); allorché invece successivamente ha riferito che sarebbe stato lui ad insistere reiteratamente con un ufficiale perché potesse fungere da accom- pagnatore (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Inoltre, se nella descrizione data nel corso della prima audizione, egli avrebbe svolto un ruolo del tutto marginale d’accompagnatore come tanti altri militari che componevano il gruppo per la consegna della (…) (cfr. n. 20/18, D93 seg., pag. 10 seg.); lo stesso non si può invece desumere dalla sua seconda narrazione di tali eventi, in quanto addirittura egli ha asserito di avere giocato un ruolo di spicco nella vicenda, telefonando al padre perché parlasse con la tribù dove dovevano consegnare la (…), perché non li attaccasse (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Altresì, se in prima battuta egli non ha saputo riportare nulla riguardo al (…) (cfr. n. 20/18, D95, pag. 11); in seconda battuta ha invece riferito che si trattava di (…), di un villaggio vicino al suo d’origine (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Agli occhi del Tribunale appare poi del tutto grottesca la fuga del ricorrente dal (…), che lo avrebbe abbandonato sotto gli occhi dei suoi commilitoni e dell’ufficiale a bordo di una moto, organizzata seduta stante da uno dei suoi zii paterni presenti all’evento, senza che questi facessero di fatto nulla per fermarlo (cfr. n. 38/12, D50 segg., pag. 6 seg.). Peraltro, anche il racconto degli attimi che avrebbero preceduto la sua fuga, sono descritti in modo del tutto vago e senza degli indizi di qualsivoglia sostanza e concretezza che attesterebbero di un reale vissuto (cfr. n. 38/12, D51, pag. 7). Alla luce di quanto precede, gli asserti ricorsuali, del tutto generici, non sono in grado di ribaltare il giudizio che precede. Dipoi la giustifica- zione proposta nel gravame in relazione alle chiamate che avrebbe fatto un comandante dopo la sua fuga (cfr. ricorso, p.to 1, lett. c, pag. 3), appare del tutto pretestuosa e senza alcun fondamento di sorta, in quanto è palese dagli asserti da lui resi nelle due audizioni, che gli stessi sia in merito alla persona ricevente tali chiamate (lui o il padre), sia riguardo al contenuto di quanto avrebbe riferito il comandante in tali frangenti (cfr. n. 20/18, D98 segg., pag. 11; n. 38/12, D53 segg., pag. 7), siano del tutto tra loro discre- panti e non trovino alcuna spiegazione nelle sue allegazioni. Appare poi del tutto implausibile che se egli si fosse realmente sottratto dal servizio quale riservista nel (…) del (…) (cfr. n. 20/18, D71, pag. 9; D80, pag. 9), salvo le suddette comunicazioni con un comandante, non avrebbe subito alcun’altra misura da parte delle autorità governative siriane, considerato come egli abbia continuato la sua vita normalmente, entrando pure a far parte (…), ed avendo per questo contatti anche con autorità del governo siriano (cfr. n. 20/18, D104 segg., pag. 11 segg.), oltreché avere il padre che lavorava quale (…) (cfr. n. 38/12, D77 segg., pag. 9). Si denota poi come nel libretto militare da lui presentato (cfr. MdP n. 13/20), alla pag. 34, risulta che egli si sarebbe dovuto presentare – dopo aver concluso il

D-6293/2024 Pagina 9 servizio di leva obbligatorio il (…) (cfr. pag. 33 del medesimo libretto mili- tare; cfr. anche n. 20/18, D34 segg., pag. 4) – quale riservista il (…), con inizio il (…), ma che il (…), egli è stato congedato dalla stessa unità (cfr. pag. 48 del libretto militare). Quindi, anche la documentazione da lui pre- sentata, non è atta a sostenere i suoi asserti, bensì tende a concludere che egli avesse adempiuto anche quale riservista il suo servizio militare, già ben prima dell’anno (…).

E. 7.4 Ne consegue pertanto che, alla stessa stregua dell’autorità sindacata, anche il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente inerenti alle circostanze che avrebbero condotto dapprima al suo fermo ad un posto di blocco e poi alla sua coscrizione al servizio militare quale riservista, nonché alla sua fuga dallo stesso ed alla conseguente diserzione, del tutto vaghi, incoerenti e poco plausibili, non adempiano alle condizioni di verosimiglianza poste all’art. 7 LAsi.

E. 7.5 A titolo poi del tutto abbondanziale, si rimarca come la coscrizione non risulta più obbligatoria in Siria dopo la caduta del regime di J._______, e che è stata sostituita da un arruolamento volontario in seno all’armata regolare siriana (cfr. sentenza del TAF E-4429/2022 del 9 aprile 2025 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.), ciò che rende ancora meno plausibile che il ricorrente interesserebbe in qualche modo le autorità siriane nel caso di un suo ritorno in patria, anche se si ritenessero i suoi asserti in merito alla diserzione dal servizio quale riservista verosimili. Il timore espresso dal ricorrente di essere posto in detenzione a causa della sua diserzione, nel caso rientrasse nel suo Paese d’origine (cfr. n. 38/12, D101 seg., pag. 11), risulta quindi pure del tutto infondato.

E. 7.6 Per quanto attiene poi alle minacce e pressioni ricevute dall’insorgente ed ai tentativi da parte di ignoti di attentare alla vita del ricorrente, che sa- rebbero seguiti all’(…) da parte del (…) di (…) persone che avrebbero (…) nel loro (…) (cfr. n. 20/18, D63 segg., pag. 6 segg.), anche il Tribunale, come già correttamente motivato nella decisione avversata, non ravvede alcun pregiudizio legato ad uno dei motivi (razza, religione, nazionalità, ap- partenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) esausti- vamente esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Difatti, tali predetti comportamenti, che sia provenienti da personalità di spicco del governo siriano, sia da per- sone rimaste del tutto ignote, risultano essere derivati dall’intento di (…) da parte del ricorrente le (…) persone (…) (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7), rispet- tivamente dei comportamenti criminali, la cui causa non è stata in alcun modo provata (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7 seg.). Altresì, si rimarca come dopo che il ricorrente avrebbe lasciato il suo posto di lavoro nel (…) del

D-6293/2024 Pagina 10 (…), dando le sue dimissioni (cfr. n. 20/18, D47 segg., pag. 5), non gli sa- rebbe più successo nulla di concreto fino al suo espatrio avvenuto nell’(…) dello stesso anno (cfr. n. 20/18, D63, pag.8), né egli ha riportato di essere stato ricercato da chicchessia dopo il suo espatrio, e ciò malgrado la sua famiglia viva tutt’ora nello stesso posto (cfr. n. 38/12, D89 segg., pag. 10). Peraltro, se nella prima audizione sui motivi, egli aveva ricondotto il suo espatrio in primo luogo alle suddette minacce e pressioni ricevute (cfr.

n. 20/18, D63 segg., pag. 6 segg.); nell’ambito dell’audizione integrativa, egli non ha invece più palesato dei timori in tal senso, allegando unica- mente di temere di essere posto in detenzione a causa della sua diserzione (cfr. n. 38/12, D101 seg., pag. 11). Ne discende quindi che, anche se fosse dato un legame di tali fatti con un motivo rilevante ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi – ciò che non risulta nel caso concreto, come visto precedentemente

– non si può riconoscere alcun timore fondato in capo all’insorgente, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, al momento del suo espatrio, né men che meno se in futuro egli ritornasse nel suo Paese d’origine. Visto quanto precede, le argomentazioni dell’insorgente proposte nel ricorso, del tutto inconsistenti, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. In merito, si aggiunge tuttavia che, a differenza di quanto ar- gomentato dal ricorrente nel gravame, dalle sue dichiarazioni rilasciate di- nanzi all’autorità inferiore, non si evince in alcun modo come egli avrebbe richiesto “più volte protezione ai suoi superiori” (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4), bensì che egli avrebbe sollecitato svariate volte dai suoi superiori di poter (…), pensando di poter così chiarire chi volesse attentare alla sua vita, e che essi gli avrebbero negato tale permesso (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7 seg.).

E. 7.7 Da ultimo, il Tribunale, onde evitare inutili ripetizioni, rinvia per quanto attiene alle considerazioni riguardanti il profilo di rischio del ricorrente alle pertinenti, complete e corrette considerazioni presenti nella decisione av- versata (cfr. p.to II/3, pag. 6 seg.). Le stesse non vengono in alcun modo messe in discussione dalle allegazioni ricorsuali dell’insorgente. Difatti, il fatto che egli sarebbe stato fermato in (…) occasioni all’età di (…) e (…) anni da parte delle forze governative per impedirgli di partecipare ai (…) non risulta, per la mancanza di sufficiente intensità di tali episodi (cfr.

n. 20/18, D67 segg., pag. 8; n. 38/12, D63 segg., pag. 8), come pure per il tempo trascorso tra gli stessi e l’espatrio del ricorrente, di alcuna rilevanza e non è pertanto atto a concretizzare un timore fondato di persecuzioni pertinenti per il ricorrente nel caso di un suo rientro in Siria. Neppure poi il fatto che il padre del ricorrente facesse parte di una (…) che si occupava dei (…) affiliata al partito “K._______” (cfr. n. 38/12, D70 segg., pag. 9), è in grado di mutare la predetta conclusione, in quanto non si ravvede come

D-6293/2024 Pagina 11 le autorità governative siriane nutrirebbero un interesse nel ricorrente a causa dell’agito del genitore risalente a diversi anni prima, essendo egli (il padre) nel frattempo pure deceduto, e non avendo avuta il padre altra con- seguenza che di essere interrogato in qualche occasione (cfr. n. 38/12, D76 segg., pag. 9). La circostanza poi che il ricorrente sarebbe affiliato al partito curdo PYD, come sarebbe sostenuto anche dai documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso, non è di per sé sola, in grado di porlo maggior- mente nel mirino delle autorità governative siriane nel caso di un suo ritorno in patria. Le conclusioni che precedono, non mutano nemmeno conside- rando i recenti avvenimenti successi in Siria, che hanno portato alla caduta del regime di L._______ nel dicembre del 2024, essendo in particolare come le regioni nel (…) della Siria – segnatamente la regione d’origine del ricorrente – siano tutt’ora controllate dalle forze dell’YPG. Tali avvenimenti non hanno peraltro alcun influsso sull’apprezzamento d’inverosimiglianza e d’irrilevanza degli asserti resi dal ricorrente e sopra considerati (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-3719/2023 del 20 marzo 2025 consid. 6.3).

E. 7.8 Riassumendo, con le sue allegazioni inverosimili ed irrilevanti, il ricor- rente non è stato in grado, neppure con il ricorso, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del suo espatrio, in Siria, egli fosse esposto a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista per lui un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Paese. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d’asilo.

E. 8 Alla luce di quanto sopra, con la decisione avversata – nella misura in cui essa è stata impugnata (cfr. anche supra consid. 4) – la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 30 ottobre 2024.

D-6293/2024 Pagina 12

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6293/2024 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 ottobre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6293/2024 Sentenza del 28 maggio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Siria, rappresentato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2023. A.b Il (...) marzo 2023 con il richiedente si è svolto il colloquio inerente al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) novembre 2023, egli ha sostenuto un'audizione circa i suoi motivi d'asilo. A seguito della decisione d'assegnazione alla procedura ampliata della SEM del 16 novembre 2023, l'interessato è stato sentito, in data (...) luglio 2024, in un'audizione integrativa in merito ai suoi motivi d'asilo. Nei predetti ambiti, il richiedente, di etnia curda ed originario di B._______, ha essenzialmente addotto, di aver lasciato la Siria nell'(...) del (...), a causa del fatto che avrebbe temuto degli atti di ritorsione da parte di persone vicine a (...) individui che egli avrebbe (...), in quanto (...) (si tratta della [...] che opera nella [...], in senso lato dette "[...]") a C._______. Perché egli (...) le (...) persone (...), sarebbe difatti stato messo sotto pressione da varie personalità di spicco, segnatamente da un (...), (...), che avrebbe operato in parallelo (...) dell'interessato. Dopo questi fatti, egli avrebbe inoltre subito una tentata aggressione per strada da parte di ignoti, che non avrebbero però potuto essere identificati. Altresì, in un'occasione, egli sarebbe stato inseguito da una vettura in strada. Egli si sarebbe rivolto in entrambe le occasioni ai suoi superiori per poter (...) le (...) persone (...), perché magari avrebbero potuto aiutarlo a risolvere il caso, ma gli sarebbe sempre stato negato. Pertanto, avrebbe deciso di dare le sue dimissioni dal lavoro nel (...) del (...). Su consiglio di suoi conoscenti e famigliari, avrebbe quindi deciso di lasciare il Paese d'origine, onde evitare ulteriori problematiche. In passato, egli sarebbe stato fermato dalle autorità governative siriane a (...) riprese allorché aveva (...) e (...) anni, poiché volevano evitare che egli partecipasse alla (...). Il suo ultimo fermo da parte delle autorità governative risalirebbe al (...), allorché ad un posto di blocco sarebbe stato fermato, mentre cercava di raggiungere la sua regione d'origine nascosto in un camion merci, e poi condotto in una struttura, dove sarebbe stato interrogato circa il suo comportamento. In seguito, egli sarebbe stato condotto a svolgere il servizio militare quale riservista nella medesima caserma dove in precedenza avrebbe svolto il servizio di leva obbligatorio. Nel (...) del (...), allorché avrebbe partecipato alla consegna di (...), l'interessato si sarebbe messo d'accordo con suoi famigliari che lo avrebbero aiutato a fuggire in tale occasione. Nel caso tornasse in Siria, egli ha allegato di temere di essere messo in prigione a causa della sua diserzione dal servizio quale riservista. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, l'interessato ha presentato, in originale, la sua carta d'identità nonché il libretto del servizio militare; ed in copia: l'atto di prova di matrimonio; il certificato di matrimonio; l'estratto del registro di famiglia; l'estratto del registro civile personale; gli estratti del registro civile di famiglia; il certificato della scuola dell'obbligo del (...); il certificato di laurea in (...) della moglie dell'interessato; l'attestato quale membro (...) del 19 novembre 2017; l'estratto dal registro specifico dei membri (...) del (...); la richiesta di trasferimento all'interno (...) del 27 dicembre 2018; la tessera (...) valida fino al (...); l'ordine di fermo della sospensione dell'interessato (...) del (...) e il certificato di martire dell'D._______ ([...]) di E._______ (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/4-16/2). A.c Il 23 agosto 2024, l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione di consenso per la comunicazione di dati alle autorità di perseguimento penale, così come richiestogli dalla SEM con scritto del 25 luglio 2024. B. Con decisione del 3 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. [{...}]-44/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, constatando l'attuale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Siria, gli ha concesso l'ammissione provvisoria in Svizzera. C. L'interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso datato 3 ottobre 2024 (ma inviato il 4 ottobre 2024; cfr. risultanze processuali: timbro dell'invio postale), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera. Contestualmente egli ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso sono stati annessi, quali nuovi documenti, un formulario prestampato e compilato a mano del PYD (Partito dell'Unione Democratica) datato 5 febbraio 2024, in lingua straniera e senza traduzione, nonché uno scritto in lingua straniera non tradotto, oltreché copie di due permessi di soggiorno svizzeri inerenti a F._______ rispettivamente a G._______. D. Nella sua decisione incidentale del 15 ottobre 2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale formulata dal ricorrente e lo ha invitato a versare, entro il 30 ottobre 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. L'insorgente ha versato l'anticipo spese richiestogli in data 30 ottobre 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 ottobre 2024. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 3 settembre 2024, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto come le affermazioni inerenti al fermo ad un posto di blocco nel (...) del (...), e quanto sarebbe successo in seguito, anche nell'ambito della sua coscrizione al servizio quale riservista ed alla sua fuga dallo stesso, siano inverosimili. Invero, le sue allegazioni si sarebbero distinte per la loro superficialità, incoerenza ed a tratti implausibilità. Per quanto attiene invece alle pressioni che egli avrebbe subito nell'ambito della sua funzione quale (...), le stesse sarebbero riconducibili al fatto che egli avrebbe provveduto al (...) e quindi impedito un (...) delle stesse. In tali eventi non sarebbe tuttavia ravvisabile un motivo di persecuzione legato ad uno dei motivi esposti in modo esaustivo all'art. 3 LAsi. Anche la sua azione (...), per il quale egli sarebbe stato sospeso per un certo periodo dal posto di lavoro, non avrebbe alcun legame con l'art. 3 LAsi. Pertanto, tali motivi sarebbero irrilevanti ai sensi dell'asilo. Non sarebbero poi rilevabili nel suo profilo, degli elementi tali da considerare che sussisterebbe un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti, nel caso egli rientrasse in patria. Anche la documentazione a sostegno delle sue allegazioni non sarebbe atta a modificare l'apprezzamento della SEM precitato. 5.2 Dal canto suo, il ricorrente, in primo luogo prende posizione su alcune contestazioni mossegli nella decisione avversata riguardo al servizio che avrebbe svolto quale riservista nonché alla sua diserzione dallo stesso. Egli giunge in merito alla conclusione che il suo racconto, preso nella sua interezza, risulti sufficiente, logico e coerente. In secondo luogo, egli considera che le pressioni da lui subite per l'attività svolta in seno (...) siano, al contrario di quanto concluso nel provvedimento impugnato, rilevanti per la concessione della qualità di rifugiato. Invero lui, per via del compimento dei suoi doveri, avrebbe subito varie vessazioni ed in più, malgrado le sue richieste di protezione ai suoi superiori, non l'avrebbe mai ricevuta. Quindi, sarebbe da ritenere che egli non disponesse di altre alternative, se non la fuga dal suo Paese d'origine, per evitare le pressioni e le vessazioni, che sarebbero provenute anche da membri dell'organo statale stesso. Altresì, il suo profilo di rischio andrebbe analizzato nella sua interezza, ovverossia tenendo conto del fatto che egli sarebbe già stato fermato in passato per impedirgli di partecipare alle festività curde, nonché che il padre rivestirebbe un ruolo di spicco all'interno della comunità curda. Altresì lui, come sarebbe dimostrato dai documenti annessi al ricorso, sarebbe affiliato al partito curdo PYD. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione, che è a giusto titolo che la SEM ha considerato d'un canto inverosimili e d'altro canto irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L'autorità sindacata ha difatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni dell'insorgente non fossero atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tali punti alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 4 PA), contenute nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), e sopra riassunte al consid. 5.1, con i complementi che seguono. 7.2 Per quanto attiene innanzitutto al fermo che il ricorrente avrebbe subito nel (...) del (...) ad un posto di blocco, a seguito del quale egli sarebbe stato portato in una struttura, dove sarebbe dapprima stato picchiato ed interrogato in merito al suo comportamento e poi coscritto a svolgere il servizio militare quale riservista, si rileva che oltre all'estrema vaghezza e alla genericità degli asserti da lui resi in merito, come già descritto sufficientemente dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), vi sono ulteriori elementi che ne minano la credibilità. Difatti, se nella prima audizione egli ha descritto che dopo essere stato fermato al posto di blocco, sarebbe stato condotto in un ufficio a H._______, dove lo avrebbero interrogato, ed in seguito trasferito alla caserma a I._______ (cfr. n. 20/18, D79, pag. 9). Al contrario, nell'audizione successiva, egli ha affermato che al posto di blocco lo avrebbero dapprima rinchiuso in una stanza per più di (...) in una casa "quasi abbandonata", prima di essere trasportato in una macchina per l'interrogatorio a H._______, dove non soltanto lo avrebbero interrogato, ma pure picchiato, e lo avrebbero trattenuto per circa (...) (cfr. n. 38/12, D21 seg., pag. 3). Tuttavia, sia della tappa dapprima in una casa dove egli sarebbe stato trattenuto per più di (...) da parte dei militari, sia del fatto che egli avrebbe subito delle percosse reiterate durante gli interrogatori, o ancora che sarebbe stato trattenuto per un certo tempo presso gli uffici di sicurezza, narrati nell'ambito della seconda audizione, non se ne trova alcuna traccia nella prima audizione. Ciò che conduce alla conclusione di una certa incoerenza tra i suoi asserti, nonché instilla il dubbio che egli - tra l'altro con un passato (...) anche quale (...) ed attivo quale (...) (cfr. n. 20/18, D53, pag. 5 e D103 segg., pag. 11 seg.) - abbia adattato le sue dichiarazioni via via per renderle maggiormente credibili, giungendo però al risultato contrario. Le allegazioni ricorsuali, per nulla sostanziate, non sono in grado di rimettere in discussione il predetto apprezzamento. 7.3 In merito alla sua fuga dal servizio di leva quale riservista e della relativa diserzione dallo stesso, oltreché alle vaghezze ed incoerenze già descritte con precisione dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5), vi sono a tal proposito nella narrazione del ricorrente ulteriori indicatori d'inverosimiglianza. Invero, nel corso della prima audizione sui motivi, egli ha descritto i fatti che avrebbero portato alla sua partecipazione alla consegna della (...), ben diversamente da quanto affermato invece nell'audizione integrativa. Nella prima, egli ha difatti fatto risalire la scelta ricaduta su di lui ad un comandante che lo avrebbe selezionato in una lista di soldati, poiché di etnia curda (cfr. n. 20/18, D93 seg., pag. 10 seg.); allorché invece successivamente ha riferito che sarebbe stato lui ad insistere reiteratamente con un ufficiale perché potesse fungere da accompagnatore (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Inoltre, se nella descrizione data nel corso della prima audizione, egli avrebbe svolto un ruolo del tutto marginale d'accompagnatore come tanti altri militari che componevano il gruppo per la consegna della (...) (cfr. n. 20/18, D93 seg., pag. 10 seg.); lo stesso non si può invece desumere dalla sua seconda narrazione di tali eventi, in quanto addirittura egli ha asserito di avere giocato un ruolo di spicco nella vicenda, telefonando al padre perché parlasse con la tribù dove dovevano consegnare la (...), perché non li attaccasse (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Altresì, se in prima battuta egli non ha saputo riportare nulla riguardo al (...) (cfr. n. 20/18, D95, pag. 11); in seconda battuta ha invece riferito che si trattava di (...), di un villaggio vicino al suo d'origine (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Agli occhi del Tribunale appare poi del tutto grottesca la fuga del ricorrente dal (...), che lo avrebbe abbandonato sotto gli occhi dei suoi commilitoni e dell'ufficiale a bordo di una moto, organizzata seduta stante da uno dei suoi zii paterni presenti all'evento, senza che questi facessero di fatto nulla per fermarlo (cfr. n. 38/12, D50 segg., pag. 6 seg.). Peraltro, anche il racconto degli attimi che avrebbero preceduto la sua fuga, sono descritti in modo del tutto vago e senza degli indizi di qualsivoglia sostanza e concretezza che attesterebbero di un reale vissuto (cfr. n. 38/12, D51, pag. 7). Alla luce di quanto precede, gli asserti ricorsuali, del tutto generici, non sono in grado di ribaltare il giudizio che precede. Dipoi la giustificazione proposta nel gravame in relazione alle chiamate che avrebbe fatto un comandante dopo la sua fuga (cfr. ricorso, p.to 1, lett. c, pag. 3), appare del tutto pretestuosa e senza alcun fondamento di sorta, in quanto è palese dagli asserti da lui resi nelle due audizioni, che gli stessi sia in merito alla persona ricevente tali chiamate (lui o il padre), sia riguardo al contenuto di quanto avrebbe riferito il comandante in tali frangenti (cfr. n. 20/18, D98 segg., pag. 11; n. 38/12, D53 segg., pag. 7), siano del tutto tra loro discrepanti e non trovino alcuna spiegazione nelle sue allegazioni. Appare poi del tutto implausibile che se egli si fosse realmente sottratto dal servizio quale riservista nel (...) del (...) (cfr. n. 20/18, D71, pag. 9; D80, pag. 9), salvo le suddette comunicazioni con un comandante, non avrebbe subito alcun'altra misura da parte delle autorità governative siriane, considerato come egli abbia continuato la sua vita normalmente, entrando pure a far parte (...), ed avendo per questo contatti anche con autorità del governo siriano (cfr. n. 20/18, D104 segg., pag. 11 segg.), oltreché avere il padre che lavorava quale (...) (cfr. n. 38/12, D77 segg., pag. 9). Si denota poi come nel libretto militare da lui presentato (cfr. MdP n. 13/20), alla pag. 34, risulta che egli si sarebbe dovuto presentare - dopo aver concluso il servizio di leva obbligatorio il (...) (cfr. pag. 33 del medesimo libretto militare; cfr. anche n. 20/18, D34 segg., pag. 4) - quale riservista il (...), con inizio il (...), ma che il (...), egli è stato congedato dalla stessa unità (cfr. pag. 48 del libretto militare). Quindi, anche la documentazione da lui presentata, non è atta a sostenere i suoi asserti, bensì tende a concludere che egli avesse adempiuto anche quale riservista il suo servizio militare, già ben prima dell'anno (...). 7.4 Ne consegue pertanto che, alla stessa stregua dell'autorità sindacata, anche il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente inerenti alle circostanze che avrebbero condotto dapprima al suo fermo ad un posto di blocco e poi alla sua coscrizione al servizio militare quale riservista, nonché alla sua fuga dallo stesso ed alla conseguente diserzione, del tutto vaghi, incoerenti e poco plausibili, non adempiano alle condizioni di verosimiglianza poste all'art. 7 LAsi. 7.5 A titolo poi del tutto abbondanziale, si rimarca come la coscrizione non risulta più obbligatoria in Siria dopo la caduta del regime di J._______, e che è stata sostituita da un arruolamento volontario in seno all'armata regolare siriana (cfr. sentenza del TAF E-4429/2022 del 9 aprile 2025 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.), ciò che rende ancora meno plausibile che il ricorrente interesserebbe in qualche modo le autorità siriane nel caso di un suo ritorno in patria, anche se si ritenessero i suoi asserti in merito alla diserzione dal servizio quale riservista verosimili. Il timore espresso dal ricorrente di essere posto in detenzione a causa della sua diserzione, nel caso rientrasse nel suo Paese d'origine (cfr. n. 38/12, D101 seg., pag. 11), risulta quindi pure del tutto infondato. 7.6 Per quanto attiene poi alle minacce e pressioni ricevute dall'insorgente ed ai tentativi da parte di ignoti di attentare alla vita del ricorrente, che sarebbero seguiti all'(...) da parte del (...) di (...) persone che avrebbero (...) nel loro (...) (cfr. n. 20/18, D63 segg., pag. 6 segg.), anche il Tribunale, come già correttamente motivato nella decisione avversata, non ravvede alcun pregiudizio legato ad uno dei motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) esaustivamente esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Difatti, tali predetti comportamenti, che sia provenienti da personalità di spicco del governo siriano, sia da persone rimaste del tutto ignote, risultano essere derivati dall'intento di (...) da parte del ricorrente le (...) persone (...) (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7), rispettivamente dei comportamenti criminali, la cui causa non è stata in alcun modo provata (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7 seg.). Altresì, si rimarca come dopo che il ricorrente avrebbe lasciato il suo posto di lavoro nel (...) del (...), dando le sue dimissioni (cfr. n. 20/18, D47 segg., pag. 5), non gli sarebbe più successo nulla di concreto fino al suo espatrio avvenuto nell'(...) dello stesso anno (cfr. n. 20/18, D63, pag.8), né egli ha riportato di essere stato ricercato da chicchessia dopo il suo espatrio, e ciò malgrado la sua famiglia viva tutt'ora nello stesso posto (cfr. n. 38/12, D89 segg., pag. 10). Peraltro, se nella prima audizione sui motivi, egli aveva ricondotto il suo espatrio in primo luogo alle suddette minacce e pressioni ricevute (cfr. n. 20/18, D63 segg., pag. 6 segg.); nell'ambito dell'audizione integrativa, egli non ha invece più palesato dei timori in tal senso, allegando unicamente di temere di essere posto in detenzione a causa della sua diserzione (cfr. n. 38/12, D101 seg., pag. 11). Ne discende quindi che, anche se fosse dato un legame di tali fatti con un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi - ciò che non risulta nel caso concreto, come visto precedentemente - non si può riconoscere alcun timore fondato in capo all'insorgente, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, al momento del suo espatrio, né men che meno se in futuro egli ritornasse nel suo Paese d'origine. Visto quanto precede, le argomentazioni dell'insorgente proposte nel ricorso, del tutto inconsistenti, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. In merito, si aggiunge tuttavia che, a differenza di quanto argomentato dal ricorrente nel gravame, dalle sue dichiarazioni rilasciate dinanzi all'autorità inferiore, non si evince in alcun modo come egli avrebbe richiesto "più volte protezione ai suoi superiori" (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4), bensì che egli avrebbe sollecitato svariate volte dai suoi superiori di poter (...), pensando di poter così chiarire chi volesse attentare alla sua vita, e che essi gli avrebbero negato tale permesso (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7 seg.). 7.7 Da ultimo, il Tribunale, onde evitare inutili ripetizioni, rinvia per quanto attiene alle considerazioni riguardanti il profilo di rischio del ricorrente alle pertinenti, complete e corrette considerazioni presenti nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 6 seg.). Le stesse non vengono in alcun modo messe in discussione dalle allegazioni ricorsuali dell'insorgente. Difatti, il fatto che egli sarebbe stato fermato in (...) occasioni all'età di (...) e (...) anni da parte delle forze governative per impedirgli di partecipare ai (...) non risulta, per la mancanza di sufficiente intensità di tali episodi (cfr. n. 20/18, D67 segg., pag. 8; n. 38/12, D63 segg., pag. 8), come pure per il tempo trascorso tra gli stessi e l'espatrio del ricorrente, di alcuna rilevanza e non è pertanto atto a concretizzare un timore fondato di persecuzioni pertinenti per il ricorrente nel caso di un suo rientro in Siria. Neppure poi il fatto che il padre del ricorrente facesse parte di una (...) che si occupava dei (...) affiliata al partito "K._______" (cfr. n. 38/12, D70 segg., pag. 9), è in grado di mutare la predetta conclusione, in quanto non si ravvede come le autorità governative siriane nutrirebbero un interesse nel ricorrente a causa dell'agito del genitore risalente a diversi anni prima, essendo egli (il padre) nel frattempo pure deceduto, e non avendo avuta il padre altra conseguenza che di essere interrogato in qualche occasione (cfr. n. 38/12, D76 segg., pag. 9). La circostanza poi che il ricorrente sarebbe affiliato al partito curdo PYD, come sarebbe sostenuto anche dai documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso, non è di per sé sola, in grado di porlo maggiormente nel mirino delle autorità governative siriane nel caso di un suo ritorno in patria. Le conclusioni che precedono, non mutano nemmeno considerando i recenti avvenimenti successi in Siria, che hanno portato alla caduta del regime di L._______ nel dicembre del 2024, essendo in particolare come le regioni nel (...) della Siria - segnatamente la regione d'origine del ricorrente - siano tutt'ora controllate dalle forze dell'YPG. Tali avvenimenti non hanno peraltro alcun influsso sull'apprezzamento d'inverosimiglianza e d'irrilevanza degli asserti resi dal ricorrente e sopra considerati (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-3719/2023 del 20 marzo 2025 consid. 6.3). 7.8 Riassumendo, con le sue allegazioni inverosimili ed irrilevanti, il ricorrente non è stato in grado, neppure con il ricorso, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del suo espatrio, in Siria, egli fosse esposto a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell'asilo o che esista per lui un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Paese. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo.

8. Alla luce di quanto sopra, con la decisione avversata - nella misura in cui essa è stata impugnata (cfr. anche supra consid. 4) - la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 ottobre 2024.

10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 ottobre 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: