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D-6254/2016

D-6254/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino eritreo, è entrato in Svizzera il 6 giugno 2015 depositandovi domanda d'asilo il giorno seguente. B. Sentito sulle generalità (cfr. verbale d'audizione del 15 giugno 2015 [di seguito: verbale]), egli ha allegato di essere stato interpellato dalle autorità italiane, le quali avrebbero registrato le sue impronte digitali, ma ha tuttavia negato di aver depositato domanda d'asilo in questo Paese (cfr. verbale, pag. 5). In occasione del diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della domanda d'asilo dell'interessato, egli ha indicato di non voler essere trasferito in Italia in quanto la moglie e la figlia vivrebbero in Svizzera e che inoltre in Italia non avrebbe ricevuto nessun tipo di aiuto (cfr. verbale, pag. 10)0. C. In data 14 luglio 2015, le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: regolamento Dublino III). Le competenti autorità italiane hanno quindi respinto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in data 28 luglio 2015 indicando che il maggior numero dei componenti della famiglia risiederebbe in Svizzera (cfr. atto A15/1). D. Il 18 agosto 2015 le autorità svizzere hanno nuovamente sollecitato le autorità italiane con una richiesta di riesame di ripresa in carico dell'interessato. Le stesse, il 12 maggio 2016, hanno nuovamente respinto la richiesta in quanto la procedura d'asilo sarebbe terminata in Italia e al richiedente sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato (cfr. atto A23/1). E. A seguito di ciò, e considerato l'ottenimento della protezione in Italia, in data 19 maggio 2016 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità italiane competenti una richiesta di riammissione (cfr. atto A24/3) questa volta fondata sull'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305). F. In attesa di un riscontro da parte delle autorità italiane, con scritto del 24 maggio 2016 la SEM ha terminato la procedura Dublino ed ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed il suo allontanamento verso l'Italia. G. In data 2 giugno 2016, l'insorgente ha quindi presentato le sue osservazioni, invitando la SEM d'un lato a riconsiderare la sua decisione - non avendo mai ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, avendo vissuto per strada e ritenuta la presenza di moglie e figlie in Svizzera - e dall'altro a trasmettergli la documentazione comprovante un suo eventuale riconoscimento quale rifugiato in Italia. Infine, egli ha chiesto all'autorità inferiore di rinunciare ad un suo allontanamento verso l'Italia per tre motivi: in primo luogo in tale Paese non sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato, in secondo luogo le condizioni di accoglienza sarebbero incompatibili con il diritto internazionale ed infine andrebbe tutelato il suo diritto, quello di sua moglie e delle figlie di poter vivere insieme in Svizzera. H. Le autorità italiane hanno accolto la richiesta di riammissione in data 3 giugno 2016 indicando che all'interessato è stata riconosciuta la protezione internazionale e che egli dispone di un permesso di soggiorno per asilo valido fino al 15 marzo 2020. I. Con decisione del 26 agosto 2016, notificata il 4 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso l'Italia. A tal proposito, la SEM ha constatato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che da accertamenti eseguiti il richiedente vi avrebbe ivi ottenuto lo statuto di rifugiato. In tal senso, le autorità italiane, in data 3 giugno 2016 avrebbero dato il loro consenso alla riammissione del richiedente e pertanto, giusta l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o di accertamento dell'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio verso lo Stato di origine o di ultima residenza, soltanto nel caso in cui il richiedente sarebbe legittimato a far valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non potrebbe però essere ammesso nel caso in cui uno Stato terzo abbia già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso una protezione contro le persecuzioni, ciò che sarebbe il caso nella fattispecie. Egli potrebbe dunque far rientro in Italia senza temere l'allontanamento nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). La SEM ha inoltre precisato che un confronto con la banca dati europea avrebbe rilevato l'inoltro da parte dell'interessato di una domanda d'asilo in Italia il 18 novembre 2013, inoltro che le autorità italiane avrebbero esplicitamente confermato per mezzo della concessione della protezione internazionale. Per il che, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo conformemente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha in seguito negato l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con la moglie e con le figlie giusta l'art. 8 CEDU. In tal senso, benché il richiedente si fosse trovato in Italia dal 5 novembre 2013 e la moglie soggiornasse in Svizzera dal 10 giugno 2014, egli si sarebbe recato in Svizzera e depositato la domanda d'asilo in oggetto solamente il 6 giugno 2015, ovvero appena due mesi dopo la decisione che concedeva l'ammissione provvisoria alla moglie. Inoltre, pur vivendo nello stesso comune, l'indirizzo del richiedente non sarebbe il medesimo di quello della compagna. Di conseguenza, l'effettività della relazione sarebbe alquanto dubbiosa. Relativamente alla relazione con le presunte figlie, la SEM ha pure osservato che il padre avrebbe visto per l'ultima volta la primogenita al momento del suo espatrio dall'Etiopia quand'ella aveva all'incirca 8 mesi. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova della paternità dell'interessato sulla secondogenita, così come non risulterebbe pendente in Svizzera alcuna pratica di riconoscimento della bambina. Per il resto, data la giovane età delle bambine, la loro persona di riferimento principale rimarrebbe la madre. Le stesse non vivrebbero poi al medesimo indirizzo del padre. In ogni caso, la SEM ha ritenuto che la moglie e le figlie non disponessero di un diritto di presenza assicurato in Svizzera in quanto ammesse soltanto provvisoriamente a seguito del riconoscimento quali rifugiate per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In definitiva, l'allontanamento del richiedente verso l'Italia non violerebbe pertanto l'art. 8 CEDU. Fermo considerato che il fatto lo statuto di rifugiato da lui ottenuto in Italia gli permetterebbe di mantenere il contatto con i suoi famigliari. Inoltre, la SEM rileva che la procedura d'asilo non avrebbe come scopo quello di aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri; alla compagna incomberà semmai di introdurre una procedura di ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 85 cpv. 7 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) in favore dell'interessato. Infine, nulla impedirebbe all'interessato di introdurre una tale procedura in Italia. Quo alle condizioni di accoglienza in Italia, la SEM rileva che il richiedente non avrebbe dimostrato in maniera concreta che le sue condizioni di esistenza in Italia, dove vi avrebbe vissuto per più di un anno e mezzo, avrebbero raggiunto una tale gravità da costituire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. In particolare, egli non avrebbe dimostrato di aver fatto invano appello alle autorità competenti o a delle istituzioni statali suscettibili di aiutarlo ed avrebbe inoltre pure ottenuto il sostegno da parte di organizzazioni caritative. Infine, spetterebbe all'interessato fare eventualmente valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe dunque ammissibile e ragionevolmente esigibile. Invero, l'Italia sarebbe vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), il cui art. 29 garantirebbe beneficiari di una protezione internazionale le stesse condizioni d'accesso che i cittadini di uno stato membro all'assistenza sociale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure possibile. J. In data 11 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 ottobre 2016) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'esame materiale, in Svizzera, della domanda d'asilo e in subordine per il completamento dell'istruttoria. In seconda subordinata ha quindi postulato la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. Richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente rileva in primo luogo che le autorità cantonali hanno disposto la sua incarcerazione amministrativa in applicazione dell'art. 76a cpv. 1 LStr ritenendo erroneamente che la decisione impugnata fosse stata pronunciata in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Orbene, la SEM non sarebbe entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, avendo il ricorrente ottenuto la protezione internazionale in Italia. In secondo luogo, dagli atti di causa si evincerebbe che il ricorrente al momento dell'arrivo in Svizzera non aveva ancora ottenuto alcuna protezione da parte dell'Italia, avendo le di cui autorità respinto la domanda di ripresa in carico il 28 luglio 2015 in ragione della presenza in Svizzera del maggior numero di famigliari. Solo il successivo rifiuto, datato 12 maggio 2016, sarebbe invece stato motivato dall'avvenuto riconoscimento dell'interessato quale rifugiato in Italia. Pertanto, il riconoscimento della protezione internazionale sarebbe avvenuto entro questi due avvenimenti, allorché l'interessato si trovava in Svizzera. Il permesso di soggiorno del ricorrente, sarebbe valido cinque anni, ovvero fino al 15 marzo 2020, tuttavia, non sarebbe chiaro come mai le autorità italiane non l'abbiano già indicato nella prima richiesta di ripresa in carico fondata sul regolamento Dublino III. Pertanto, in ragione di tutte le anomalie del caso in esame, il ricorrente postula la trasmissione delle indicazioni di dettaglio sul riconoscimento della protezione internazionale da parte italiana, in particolare in merito alla data di suddetto riconoscimento, a tuttora ignota. Pure inapplicabile sarebbe l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, in quanto egli sarebbe stato riconosciuto come rifugiato solo successivamente alla sua entrata in Svizzera. Quanto all'esistenza in casu di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA egli rileva che al deposito della domanda d'asilo in Svizzera in giugno 2015 - momento determinante per la valutazione della situazione - non disponeva di alcuna protezione in Italia. Per di più in Svizzera soggiornerebbero la moglie e le figlie minorenni ed in Italia le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati sarebbe drammatica. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato violerebbe le norme imperative di diritto internazionale. Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione avversata, il ricorrente vivrebbe con la compagna e le figlie. In secondo luogo, la SEM avrebbe omesso di considerare l'interesse superiore dei bambini sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Il padre avrebbe convissuto con la secondogenita dalla sua nascita e con la primogenita la durata della coabitazione sarebbe superiore alla durata della loro separazione. L'assenza di un riconoscimento di paternità sarebbe poi imputabile all'impossibilità del ricorrente di ottenere i documenti necessari per una siffatta procedura. In seguito, egli è dell'avviso che la compagna e le figlie dispongano di un diritto di presenza assicurato in Svizzera, essendo ivi stati riconosciuti quali rifugiati. Infine, ritenute le pessime condizioni d'accoglienza in Italia, sarebbe inimmaginabile che la vita familiare possa ricomporsi in Italia. A sostegno delle allegazioni ricorsuali l'insorgente ha fornito i seguenti mezzi di prova in copia:

- la decisione d'incarcerazione cantonale (doc. 1);

- il verbale d'interrogatorio cantonale (doc. 2);

- il permesso N valido fino al 4 dicembre 2015 (doc. 3);

- il permesso N valido fino al 4 giugno 2016 (doc. 4);

- la prima pagina del contratto di locazione (doc. 5);

- l'autorizzazione temporanea ad alloggiare presso la moglie (doc. 6);

- la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale (doc. 7);

- la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale della moglie (doc. 8). K. Con provvedimento del 12 ottobre 2016 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. L. L'incarto originale della SEM è pervenuto allo scrivente Tribunale in data 14 ottobre 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che malgrado l'erroneo riferimento nei rimedi giuridici della decisione impugnata all'art. 107a LAsi relativo alla procedura per i casi Dublino - casi in cui il ricorso non ha effetto sospensivo ed il richiedente l'asilo può chiederne la concessione - ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA, i ricorsi contro una decisione di non entrata nel merito in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, hanno effetto sospensivo.

E. 5 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, così come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.

E. 5.1 Nel caso che ci riguarda, il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato in Italia dove beneficia di un permesso di soggiorno valido fino al 15 marzo 2020 (cfr. atto A30/1). Per questi motivi, le autorità italiane hanno dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio in applicazione dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (cfr. ibidem). Pertanto, di principio, egli può fare ritorno in uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Ora, occorre considerare che il Tribunale tiene conto della situazione al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). La censura ricorsuale secondo la quale l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati non sarebbe applicabile, posto che il ricorrente sia legittimato ad avvalersene, risulta dunque essere priva di fondamento essendo egli già stato riconosciuto quale rifugiato al momento della richiesta di riammissione presentata dalle autorità svizzere il 19 maggio 2016. Invero, nell'ipotesi in cui la durata del permesso di soggiorno italiano sia di cinque anni, l'insorgente deve essere stato riconosciuto quale rifugiato dalle autorità italiane il 15 marzo 2015 (cfr. atto A30/1), ovvero prima del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera. Qualora invece il ricorrente sia stato riconosciuto quale rifugiato allorché si trovava in Svizzera, tale riconoscimento deve essere avvenuto al più tardi il 12 maggio 2016, data in cui le autorità italiane hanno respinto la seconda richiesta di ripresa in carico dell'insorgente in ragione proprio del suo ottenimento dello statuto di rifugiato (cfr. atto A23/1).

E. 5.2 Il ricorrente censura in seguito le condizioni di alloggio e di accoglienza in Italia, le quali sarebbero incompatibili con il diritto internazionale. Ragion per cui è necessario analizzare se per l'insorgente, ritenuta la situazione generale in Italia e la sua situazione individuale, vi siano dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Italia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.

E. 5.2.1 Avantutto, come già ritenuto in precedenza, essendo l'Italia stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ritorno dell'insorgente in Italia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 5.2.2 In secondo luogo, lo scrivente Tribunale rileva che l'Italia è legata dalla direttiva qualificazione ed ha trasposto gli obblighi ivi contenuti nel proprio diritto interno con Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, entrato in vigore il 22 marzo 2014. Gli obblighi positivi dell'Italia nei confronti dei rifugiati riconosciuti - accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza) - prevedono in particolare che sia loro garantita la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione).

E. 5.2.3 Oltracciò, dalla giurisprudenza della CorteEDU risulta che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita. Gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del richiedente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). A tal proposito, il Tribunale non dubita del fatto che i beneficiari di protezione in Italia corrano un rischio di vivere in condizioni precarie essendoci ivi pochi posti d'accoglienza e soprattutto di durata limitata (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dan le cadre de Dublin [in seguito: rapporto OSAR], agosto 2016, n. 5.3.6, pag. 48, consultato all'indirizzo http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/160908-sfh-bericht-italien-f.pdf > il 18.10.2016; verbale, pag. 5, 8 e 10). Tuttavia, malgrado la difficile situazione economica prevalente in tale Paese e l'insufficienza del sistema di assistenza sociale - le prestazioni assistenziali versate non sono infatti in grado di coprire i bisogni esistenziali (cfr. rapporto OSAR, n. 6.4, pag. 48) - gli elementi presenti agli atti non lasciano comunque presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento del ricorrente tali da ritenere che l'esecuzione dello stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

E. 5.2.4 In conclusione dunque, non è stato dimostrato che in caso di allontanamento in Italia per il ricorrente via sia un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

E. 5.3 Infine, non permette una diversa valutazione del caso di specie il fatto che in Svizzera risiedano dei famigliari del ricorrente. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e con l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora vivano in Svizzera parenti prossimi del richiedente.

E. 5.4 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra e non avendo inoltre l'insorgente invocato di rischiare di essere rinviato in Eritrea in caso di ritorno in Italia - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - egli non ha alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Tale interesse non può infatti essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo (cfr. tra le altre: sentenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008 pag. 10, D-6106/2008 del 9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.1.1). Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono nel caso di specie soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente. Su questo punto, il ricorso non merita quindi tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia - di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TAF D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) - impone avantutto alle autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati a differenza di altri, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il membro della famiglia ha ottenuto un permesso di soggiorno prima dell'arrivo in Svizzera della persona che si avvale del principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Ammettere il contrario equivarrebbe a svuotare del senso i disposti legali della LStr in materia di ricongiungimento familiare. In effetti, sarebbe sufficiente depositare una domanda d'asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenza del TAF D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3). Nel caso che ci occupa, C._______, moglie del qui ricorrente, è stata riconosciuta quale rifugiata ed ammessa provvisoriamente in Svizzera con decisione della SEM del 10 aprile 2015 mentre l'insorgente ha depositato la domanda d'asilo in oggetto soltanto il 6 giugno 2015. Di conseguenza, egli non può prevalersi del principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Inoltre, egli può eventualmente introdurre una domanda di ricongiungimento familiare in Italia (cfr. infra consid. 7.1.5). La decisione impugnata va dunque su questo punto confermata (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti).

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente (cfr. supra consid. 5), quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Inoltre, come visto sopra (cfr. supra consid. 5), essendo l'Italia stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri e non avendo l'insorgente dimostrato un rischio di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese è sotto tale aspetto pacifica.

E. 7.1.1 L'interessato sostiene dappoi che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia violerebbe d'una parte l'art. 8 CEDU e dall'altra sarebbe contraria all'interesse preminente dei figli a poter crescere con le cure di entrambi i genitori. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti).

E. 7.1.2 In relazione all'esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e C._______ il Tribunale rileva innanzitutto che essi si sono sposati religiosamente il 12 febbraio 2012 in Eritrea. Nel corso della procedura concernente la compagna, ella ha inoltrato all'autorità inferiore il certificato di matrimonio in originale. La validità di tale certificato non è stata né contestata da parte dell'autorità inferiore, né presa in conto nella procedura del qui ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale ha già stabilito che il matrimonio religioso costituisce una forma d'unione valevolmente conclusa in Eritrea e che nulla si oppone al suo riconoscimento in Svizzera (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5.3). Di conseguenza, il Tribunale non ha pertanto motivi di dubitare del matrimonio tra l'insorgente e la compagna, ragione per cui l'esistenza di una relazione stretta tra loro dev'essere ritenuta. Quanto all'effettività della loro relazione, va rilevato che il ricorrente e la moglie hanno convissuto in Eritrea per circa tre mesi dopo il matrimonio ed in Etiopia per circa un anno e mezzo (cfr. verbale, pagg. 3-4). Tuttavia, l'insorgente ha proseguito da solo il viaggio d'espatrio lasciando la moglie e la figlia in Etiopia senza più avere loro notizie (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado egli soggiornasse da novembre 2013 in Italia e la compagna da giugno 2014 in Svizzera, l'ha raggiunta in questo paese e depositato domanda d'asilo soltanto il 6 giugno 2015, ovvero meno di due mesi dopo che alla moglie fosse concessa l'ammissione provvisoria. In sunto, essi coabitano in Svizzera da poco più di un anno benché avessero potuto ricongiungersi prima. Di conseguenza, appare dubbiosa l'effettività della loro relazione, per lo meno al momento dell'entrata del ricorrente in Svizzera. Tuttavia, per i motivi che seguiranno (cfr. infra consid. 7.1.4-7.1.7), la questione può essere nella fattispecie lasciata aperta.

E. 7.1.3 Quo alla relazione tra il ricorrente e le due figlie, la giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che una relazione tra genitore e figlio è intatta ed effettiva se essa può essere ritenuta intatta. Ciò può essere il caso anche qualora il padre non abbia l'autorità parentale sul figlio o la sua custodia (DTF 120 Ib 1 consid. 1d) e relativi riferimenti). Nel caso in disamina, il ricorrente coabita con la secondogenita dalla sua nascita, tuttavia non vi è stato alcun riconoscimento di paternità e l'interessato non ha indicato in che modo si occupa della bambina o intrattiene una relazione con la stessa. Per quanto attiene alla relazione tra l'insorgente e la primogenita, il Tribunale rileva che gli interessati hanno coabitato in Etiopia per circa nove mesi ed in Svizzera per poco più di un anno. Tuttavia, anche in questo caso, il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno dell'effettività della relazione con la figlia. Anche in questo caso comunque la questione può essere lasciata aperta.

E. 7.1.4 Occorre invero ora esaminare se i famigliari del ricorrente dispongono di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera. Ai sensi della giurisprudenza ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti). Nel caso in narrativa, la moglie e le figlie dell'insorgente sono state ammesse provvisoriamente in Svizzera con decisione del 10 aprile 2015. Di conseguenza, non dispongono di un diritto di presenza assicurato. Nulla cambia il fatto che esse siano state ammesse provvisoriamente dopo essere state riconosciute quale rifugiate (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2aa e 2bb). Tuttavia, l'assenza di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non potrebbe comunque, a lei sola, costituire un ostacolo all'applicazione dell'art. 8 CEDU. In effetti, il Tribunale federale, riprendendo la giurisprudenza della CorteEDU (cfr. in particolare sentenze della CorteEDU Gezginci c. Svizzera del 9 dicembre 2010, n. 16327/05; Mengesha Kimfe c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 24404/05 e Agraw c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 3295/06), ha stemperato la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera ritenendo che la stessa, a seconda delle circostanze del caso di specie, non possa fare ostacolo all'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenze del TF 2C_639/2012 del 13 febbraio 2013; DTF 130 II 281; 139 I 37; cfr. anche, tra le altre, sentenza del TAF D-5993/2014 del 6 aprile 2016 consid. 9.3). In alcuni casi, l'applicazione restrittiva di tale condizione deve così cedere il passo ad un esame della situazione famigliare della persona soggiornante in Svizzera, tenendo inoltre conto di eventuali circostanze particolari favorevoli, come ad esempio il grado d'integrazione o la durata del soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3). Nel caso in disamina, dagli atti all'incarto non risultano elementi specifici che permettano di derogare alla condizione del diritto di presenza assicurato. Invero, né l'insorgente, entrato in Svizzera il 6 giugno 2015, né la compagna, entrata il 10 giugno 2014, né le loro figlie, possono avvalersi di un soggiorno di lunga durata in questo Paese o di un'integrazione particolare. Inoltre, per la famiglia esiste un'alternativa di soggiorno in Italia.

E. 7.1.5 Di conseguenza, se C._______ desidera ricongiungersi in Svizzera con il marito, dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in applicazione dell'art. 85 cpv. 7 LStr allorché le condizioni previste dalla disposizione, in particolare la durata dell'ammissione provvisoria, saranno adempiute. Inoltre, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce al ricorrente di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese. Questo diritto è infatti garantito dall'art. 23 direttiva qualificazione ed è stato codificato dall'Italia nella legislazione interna. In effetti gli art. 29 e 29-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", entrato in vigore il 2 settembre 1998 (e le successive modifiche), permettono allo straniero riconosciuto quale rifugiato di richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli minorenni. In ogni caso, prima di introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in Italia o in Svizzera, sarà comunque possibile per il ricorrente mantenere i contatti con la famiglia (cfr. art. 25 direttiva qualificazione). A tal proposito, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse superiore delle figlie, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), di poter intrattenere dei rapporti personali e diretti con il genitore, poiché, questa convenzione non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3). Inoltre, non è necessario che il genitore viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con essi (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a) e il diritto di visita può essere esercitato con dei soggiorni di breve durata (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2). Pertanto, il mantenimento dei contatti tra il ricorrente e le figlie è possibile, anche tenuto conto del fatto che Svizzera e Italia sono paesi limitrofi.

E. 7.1.6 Di conseguenza, dall'insorgente e dalla compagna può essere preteso che si rivolgano alle competenti autorità italiane o svizzere per inoltrare la richiesta di ricongiungimento familiare e che egli attenda l'esito di tale procedura in Italia. Invero, la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr (cfr. sentenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1; D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4).

E. 7.1.7 Visto tutto quanto precede, il ricorrente non può avvalersi del diritto al rispetto della vita famigliare sancito dall'art. 8 CEDU ed ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 7.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 7.3 In sunto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 12 ottobre 2016 sono revocate.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che si può concludere allo stato d'indigenza (cfr. doc. 7), v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
  3. Le misure supercautelari pronunciate il 12 ottobre 2016 sono revocate.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6254/2016 Sentenza del 27 ottobre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 agosto 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo, è entrato in Svizzera il 6 giugno 2015 depositandovi domanda d'asilo il giorno seguente. B. Sentito sulle generalità (cfr. verbale d'audizione del 15 giugno 2015 [di seguito: verbale]), egli ha allegato di essere stato interpellato dalle autorità italiane, le quali avrebbero registrato le sue impronte digitali, ma ha tuttavia negato di aver depositato domanda d'asilo in questo Paese (cfr. verbale, pag. 5). In occasione del diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della domanda d'asilo dell'interessato, egli ha indicato di non voler essere trasferito in Italia in quanto la moglie e la figlia vivrebbero in Svizzera e che inoltre in Italia non avrebbe ricevuto nessun tipo di aiuto (cfr. verbale, pag. 10)0. C. In data 14 luglio 2015, le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: regolamento Dublino III). Le competenti autorità italiane hanno quindi respinto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in data 28 luglio 2015 indicando che il maggior numero dei componenti della famiglia risiederebbe in Svizzera (cfr. atto A15/1). D. Il 18 agosto 2015 le autorità svizzere hanno nuovamente sollecitato le autorità italiane con una richiesta di riesame di ripresa in carico dell'interessato. Le stesse, il 12 maggio 2016, hanno nuovamente respinto la richiesta in quanto la procedura d'asilo sarebbe terminata in Italia e al richiedente sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato (cfr. atto A23/1). E. A seguito di ciò, e considerato l'ottenimento della protezione in Italia, in data 19 maggio 2016 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità italiane competenti una richiesta di riammissione (cfr. atto A24/3) questa volta fondata sull'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305). F. In attesa di un riscontro da parte delle autorità italiane, con scritto del 24 maggio 2016 la SEM ha terminato la procedura Dublino ed ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed il suo allontanamento verso l'Italia. G. In data 2 giugno 2016, l'insorgente ha quindi presentato le sue osservazioni, invitando la SEM d'un lato a riconsiderare la sua decisione - non avendo mai ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, avendo vissuto per strada e ritenuta la presenza di moglie e figlie in Svizzera - e dall'altro a trasmettergli la documentazione comprovante un suo eventuale riconoscimento quale rifugiato in Italia. Infine, egli ha chiesto all'autorità inferiore di rinunciare ad un suo allontanamento verso l'Italia per tre motivi: in primo luogo in tale Paese non sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato, in secondo luogo le condizioni di accoglienza sarebbero incompatibili con il diritto internazionale ed infine andrebbe tutelato il suo diritto, quello di sua moglie e delle figlie di poter vivere insieme in Svizzera. H. Le autorità italiane hanno accolto la richiesta di riammissione in data 3 giugno 2016 indicando che all'interessato è stata riconosciuta la protezione internazionale e che egli dispone di un permesso di soggiorno per asilo valido fino al 15 marzo 2020. I. Con decisione del 26 agosto 2016, notificata il 4 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso l'Italia. A tal proposito, la SEM ha constatato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che da accertamenti eseguiti il richiedente vi avrebbe ivi ottenuto lo statuto di rifugiato. In tal senso, le autorità italiane, in data 3 giugno 2016 avrebbero dato il loro consenso alla riammissione del richiedente e pertanto, giusta l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o di accertamento dell'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio verso lo Stato di origine o di ultima residenza, soltanto nel caso in cui il richiedente sarebbe legittimato a far valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non potrebbe però essere ammesso nel caso in cui uno Stato terzo abbia già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso una protezione contro le persecuzioni, ciò che sarebbe il caso nella fattispecie. Egli potrebbe dunque far rientro in Italia senza temere l'allontanamento nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). La SEM ha inoltre precisato che un confronto con la banca dati europea avrebbe rilevato l'inoltro da parte dell'interessato di una domanda d'asilo in Italia il 18 novembre 2013, inoltro che le autorità italiane avrebbero esplicitamente confermato per mezzo della concessione della protezione internazionale. Per il che, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo conformemente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha in seguito negato l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con la moglie e con le figlie giusta l'art. 8 CEDU. In tal senso, benché il richiedente si fosse trovato in Italia dal 5 novembre 2013 e la moglie soggiornasse in Svizzera dal 10 giugno 2014, egli si sarebbe recato in Svizzera e depositato la domanda d'asilo in oggetto solamente il 6 giugno 2015, ovvero appena due mesi dopo la decisione che concedeva l'ammissione provvisoria alla moglie. Inoltre, pur vivendo nello stesso comune, l'indirizzo del richiedente non sarebbe il medesimo di quello della compagna. Di conseguenza, l'effettività della relazione sarebbe alquanto dubbiosa. Relativamente alla relazione con le presunte figlie, la SEM ha pure osservato che il padre avrebbe visto per l'ultima volta la primogenita al momento del suo espatrio dall'Etiopia quand'ella aveva all'incirca 8 mesi. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova della paternità dell'interessato sulla secondogenita, così come non risulterebbe pendente in Svizzera alcuna pratica di riconoscimento della bambina. Per il resto, data la giovane età delle bambine, la loro persona di riferimento principale rimarrebbe la madre. Le stesse non vivrebbero poi al medesimo indirizzo del padre. In ogni caso, la SEM ha ritenuto che la moglie e le figlie non disponessero di un diritto di presenza assicurato in Svizzera in quanto ammesse soltanto provvisoriamente a seguito del riconoscimento quali rifugiate per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In definitiva, l'allontanamento del richiedente verso l'Italia non violerebbe pertanto l'art. 8 CEDU. Fermo considerato che il fatto lo statuto di rifugiato da lui ottenuto in Italia gli permetterebbe di mantenere il contatto con i suoi famigliari. Inoltre, la SEM rileva che la procedura d'asilo non avrebbe come scopo quello di aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri; alla compagna incomberà semmai di introdurre una procedura di ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 85 cpv. 7 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) in favore dell'interessato. Infine, nulla impedirebbe all'interessato di introdurre una tale procedura in Italia. Quo alle condizioni di accoglienza in Italia, la SEM rileva che il richiedente non avrebbe dimostrato in maniera concreta che le sue condizioni di esistenza in Italia, dove vi avrebbe vissuto per più di un anno e mezzo, avrebbero raggiunto una tale gravità da costituire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. In particolare, egli non avrebbe dimostrato di aver fatto invano appello alle autorità competenti o a delle istituzioni statali suscettibili di aiutarlo ed avrebbe inoltre pure ottenuto il sostegno da parte di organizzazioni caritative. Infine, spetterebbe all'interessato fare eventualmente valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe dunque ammissibile e ragionevolmente esigibile. Invero, l'Italia sarebbe vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), il cui art. 29 garantirebbe beneficiari di una protezione internazionale le stesse condizioni d'accesso che i cittadini di uno stato membro all'assistenza sociale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure possibile. J. In data 11 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 ottobre 2016) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'esame materiale, in Svizzera, della domanda d'asilo e in subordine per il completamento dell'istruttoria. In seconda subordinata ha quindi postulato la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. Richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente rileva in primo luogo che le autorità cantonali hanno disposto la sua incarcerazione amministrativa in applicazione dell'art. 76a cpv. 1 LStr ritenendo erroneamente che la decisione impugnata fosse stata pronunciata in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Orbene, la SEM non sarebbe entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, avendo il ricorrente ottenuto la protezione internazionale in Italia. In secondo luogo, dagli atti di causa si evincerebbe che il ricorrente al momento dell'arrivo in Svizzera non aveva ancora ottenuto alcuna protezione da parte dell'Italia, avendo le di cui autorità respinto la domanda di ripresa in carico il 28 luglio 2015 in ragione della presenza in Svizzera del maggior numero di famigliari. Solo il successivo rifiuto, datato 12 maggio 2016, sarebbe invece stato motivato dall'avvenuto riconoscimento dell'interessato quale rifugiato in Italia. Pertanto, il riconoscimento della protezione internazionale sarebbe avvenuto entro questi due avvenimenti, allorché l'interessato si trovava in Svizzera. Il permesso di soggiorno del ricorrente, sarebbe valido cinque anni, ovvero fino al 15 marzo 2020, tuttavia, non sarebbe chiaro come mai le autorità italiane non l'abbiano già indicato nella prima richiesta di ripresa in carico fondata sul regolamento Dublino III. Pertanto, in ragione di tutte le anomalie del caso in esame, il ricorrente postula la trasmissione delle indicazioni di dettaglio sul riconoscimento della protezione internazionale da parte italiana, in particolare in merito alla data di suddetto riconoscimento, a tuttora ignota. Pure inapplicabile sarebbe l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, in quanto egli sarebbe stato riconosciuto come rifugiato solo successivamente alla sua entrata in Svizzera. Quanto all'esistenza in casu di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA egli rileva che al deposito della domanda d'asilo in Svizzera in giugno 2015 - momento determinante per la valutazione della situazione - non disponeva di alcuna protezione in Italia. Per di più in Svizzera soggiornerebbero la moglie e le figlie minorenni ed in Italia le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati sarebbe drammatica. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato violerebbe le norme imperative di diritto internazionale. Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione avversata, il ricorrente vivrebbe con la compagna e le figlie. In secondo luogo, la SEM avrebbe omesso di considerare l'interesse superiore dei bambini sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Il padre avrebbe convissuto con la secondogenita dalla sua nascita e con la primogenita la durata della coabitazione sarebbe superiore alla durata della loro separazione. L'assenza di un riconoscimento di paternità sarebbe poi imputabile all'impossibilità del ricorrente di ottenere i documenti necessari per una siffatta procedura. In seguito, egli è dell'avviso che la compagna e le figlie dispongano di un diritto di presenza assicurato in Svizzera, essendo ivi stati riconosciuti quali rifugiati. Infine, ritenute le pessime condizioni d'accoglienza in Italia, sarebbe inimmaginabile che la vita familiare possa ricomporsi in Italia. A sostegno delle allegazioni ricorsuali l'insorgente ha fornito i seguenti mezzi di prova in copia:

- la decisione d'incarcerazione cantonale (doc. 1);

- il verbale d'interrogatorio cantonale (doc. 2);

- il permesso N valido fino al 4 dicembre 2015 (doc. 3);

- il permesso N valido fino al 4 giugno 2016 (doc. 4);

- la prima pagina del contratto di locazione (doc. 5);

- l'autorizzazione temporanea ad alloggiare presso la moglie (doc. 6);

- la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale (doc. 7);

- la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale della moglie (doc. 8). K. Con provvedimento del 12 ottobre 2016 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. L. L'incarto originale della SEM è pervenuto allo scrivente Tribunale in data 14 ottobre 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che malgrado l'erroneo riferimento nei rimedi giuridici della decisione impugnata all'art. 107a LAsi relativo alla procedura per i casi Dublino - casi in cui il ricorso non ha effetto sospensivo ed il richiedente l'asilo può chiederne la concessione - ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA, i ricorsi contro una decisione di non entrata nel merito in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, hanno effetto sospensivo.

5. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, così come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 5.1 Nel caso che ci riguarda, il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato in Italia dove beneficia di un permesso di soggiorno valido fino al 15 marzo 2020 (cfr. atto A30/1). Per questi motivi, le autorità italiane hanno dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio in applicazione dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (cfr. ibidem). Pertanto, di principio, egli può fare ritorno in uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Ora, occorre considerare che il Tribunale tiene conto della situazione al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). La censura ricorsuale secondo la quale l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati non sarebbe applicabile, posto che il ricorrente sia legittimato ad avvalersene, risulta dunque essere priva di fondamento essendo egli già stato riconosciuto quale rifugiato al momento della richiesta di riammissione presentata dalle autorità svizzere il 19 maggio 2016. Invero, nell'ipotesi in cui la durata del permesso di soggiorno italiano sia di cinque anni, l'insorgente deve essere stato riconosciuto quale rifugiato dalle autorità italiane il 15 marzo 2015 (cfr. atto A30/1), ovvero prima del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera. Qualora invece il ricorrente sia stato riconosciuto quale rifugiato allorché si trovava in Svizzera, tale riconoscimento deve essere avvenuto al più tardi il 12 maggio 2016, data in cui le autorità italiane hanno respinto la seconda richiesta di ripresa in carico dell'insorgente in ragione proprio del suo ottenimento dello statuto di rifugiato (cfr. atto A23/1). 5.2 Il ricorrente censura in seguito le condizioni di alloggio e di accoglienza in Italia, le quali sarebbero incompatibili con il diritto internazionale. Ragion per cui è necessario analizzare se per l'insorgente, ritenuta la situazione generale in Italia e la sua situazione individuale, vi siano dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Italia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU. 5.2.1 Avantutto, come già ritenuto in precedenza, essendo l'Italia stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ritorno dell'insorgente in Italia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 5.2.2 In secondo luogo, lo scrivente Tribunale rileva che l'Italia è legata dalla direttiva qualificazione ed ha trasposto gli obblighi ivi contenuti nel proprio diritto interno con Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, entrato in vigore il 22 marzo 2014. Gli obblighi positivi dell'Italia nei confronti dei rifugiati riconosciuti - accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza) - prevedono in particolare che sia loro garantita la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). 5.2.3 Oltracciò, dalla giurisprudenza della CorteEDU risulta che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita. Gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del richiedente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). A tal proposito, il Tribunale non dubita del fatto che i beneficiari di protezione in Italia corrano un rischio di vivere in condizioni precarie essendoci ivi pochi posti d'accoglienza e soprattutto di durata limitata (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dan le cadre de Dublin [in seguito: rapporto OSAR], agosto 2016, n. 5.3.6, pag. 48, consultato all'indirizzo http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/160908-sfh-bericht-italien-f.pdf > il 18.10.2016; verbale, pag. 5, 8 e 10). Tuttavia, malgrado la difficile situazione economica prevalente in tale Paese e l'insufficienza del sistema di assistenza sociale - le prestazioni assistenziali versate non sono infatti in grado di coprire i bisogni esistenziali (cfr. rapporto OSAR, n. 6.4, pag. 48) - gli elementi presenti agli atti non lasciano comunque presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento del ricorrente tali da ritenere che l'esecuzione dello stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. 5.2.4 In conclusione dunque, non è stato dimostrato che in caso di allontanamento in Italia per il ricorrente via sia un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. 5.3 Infine, non permette una diversa valutazione del caso di specie il fatto che in Svizzera risiedano dei famigliari del ricorrente. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e con l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora vivano in Svizzera parenti prossimi del richiedente. 5.4 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra e non avendo inoltre l'insorgente invocato di rischiare di essere rinviato in Eritrea in caso di ritorno in Italia - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - egli non ha alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Tale interesse non può infatti essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo (cfr. tra le altre: sentenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008 pag. 10, D-6106/2008 del 9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.1.1). Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono nel caso di specie soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente. Su questo punto, il ricorso non merita quindi tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia - di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TAF D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) - impone avantutto alle autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati a differenza di altri, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il membro della famiglia ha ottenuto un permesso di soggiorno prima dell'arrivo in Svizzera della persona che si avvale del principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Ammettere il contrario equivarrebbe a svuotare del senso i disposti legali della LStr in materia di ricongiungimento familiare. In effetti, sarebbe sufficiente depositare una domanda d'asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenza del TAF D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3). Nel caso che ci occupa, C._______, moglie del qui ricorrente, è stata riconosciuta quale rifugiata ed ammessa provvisoriamente in Svizzera con decisione della SEM del 10 aprile 2015 mentre l'insorgente ha depositato la domanda d'asilo in oggetto soltanto il 6 giugno 2015. Di conseguenza, egli non può prevalersi del principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Inoltre, egli può eventualmente introdurre una domanda di ricongiungimento familiare in Italia (cfr. infra consid. 7.1.5). La decisione impugnata va dunque su questo punto confermata (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti). 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente (cfr. supra consid. 5), quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Inoltre, come visto sopra (cfr. supra consid. 5), essendo l'Italia stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri e non avendo l'insorgente dimostrato un rischio di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese è sotto tale aspetto pacifica. 7.1.1 L'interessato sostiene dappoi che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia violerebbe d'una parte l'art. 8 CEDU e dall'altra sarebbe contraria all'interesse preminente dei figli a poter crescere con le cure di entrambi i genitori. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). 7.1.2 In relazione all'esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e C._______ il Tribunale rileva innanzitutto che essi si sono sposati religiosamente il 12 febbraio 2012 in Eritrea. Nel corso della procedura concernente la compagna, ella ha inoltrato all'autorità inferiore il certificato di matrimonio in originale. La validità di tale certificato non è stata né contestata da parte dell'autorità inferiore, né presa in conto nella procedura del qui ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale ha già stabilito che il matrimonio religioso costituisce una forma d'unione valevolmente conclusa in Eritrea e che nulla si oppone al suo riconoscimento in Svizzera (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5.3). Di conseguenza, il Tribunale non ha pertanto motivi di dubitare del matrimonio tra l'insorgente e la compagna, ragione per cui l'esistenza di una relazione stretta tra loro dev'essere ritenuta. Quanto all'effettività della loro relazione, va rilevato che il ricorrente e la moglie hanno convissuto in Eritrea per circa tre mesi dopo il matrimonio ed in Etiopia per circa un anno e mezzo (cfr. verbale, pagg. 3-4). Tuttavia, l'insorgente ha proseguito da solo il viaggio d'espatrio lasciando la moglie e la figlia in Etiopia senza più avere loro notizie (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado egli soggiornasse da novembre 2013 in Italia e la compagna da giugno 2014 in Svizzera, l'ha raggiunta in questo paese e depositato domanda d'asilo soltanto il 6 giugno 2015, ovvero meno di due mesi dopo che alla moglie fosse concessa l'ammissione provvisoria. In sunto, essi coabitano in Svizzera da poco più di un anno benché avessero potuto ricongiungersi prima. Di conseguenza, appare dubbiosa l'effettività della loro relazione, per lo meno al momento dell'entrata del ricorrente in Svizzera. Tuttavia, per i motivi che seguiranno (cfr. infra consid. 7.1.4-7.1.7), la questione può essere nella fattispecie lasciata aperta. 7.1.3 Quo alla relazione tra il ricorrente e le due figlie, la giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che una relazione tra genitore e figlio è intatta ed effettiva se essa può essere ritenuta intatta. Ciò può essere il caso anche qualora il padre non abbia l'autorità parentale sul figlio o la sua custodia (DTF 120 Ib 1 consid. 1d) e relativi riferimenti). Nel caso in disamina, il ricorrente coabita con la secondogenita dalla sua nascita, tuttavia non vi è stato alcun riconoscimento di paternità e l'interessato non ha indicato in che modo si occupa della bambina o intrattiene una relazione con la stessa. Per quanto attiene alla relazione tra l'insorgente e la primogenita, il Tribunale rileva che gli interessati hanno coabitato in Etiopia per circa nove mesi ed in Svizzera per poco più di un anno. Tuttavia, anche in questo caso, il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno dell'effettività della relazione con la figlia. Anche in questo caso comunque la questione può essere lasciata aperta. 7.1.4 Occorre invero ora esaminare se i famigliari del ricorrente dispongono di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera. Ai sensi della giurisprudenza ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti). Nel caso in narrativa, la moglie e le figlie dell'insorgente sono state ammesse provvisoriamente in Svizzera con decisione del 10 aprile 2015. Di conseguenza, non dispongono di un diritto di presenza assicurato. Nulla cambia il fatto che esse siano state ammesse provvisoriamente dopo essere state riconosciute quale rifugiate (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2aa e 2bb). Tuttavia, l'assenza di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non potrebbe comunque, a lei sola, costituire un ostacolo all'applicazione dell'art. 8 CEDU. In effetti, il Tribunale federale, riprendendo la giurisprudenza della CorteEDU (cfr. in particolare sentenze della CorteEDU Gezginci c. Svizzera del 9 dicembre 2010, n. 16327/05; Mengesha Kimfe c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 24404/05 e Agraw c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 3295/06), ha stemperato la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera ritenendo che la stessa, a seconda delle circostanze del caso di specie, non possa fare ostacolo all'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenze del TF 2C_639/2012 del 13 febbraio 2013; DTF 130 II 281; 139 I 37; cfr. anche, tra le altre, sentenza del TAF D-5993/2014 del 6 aprile 2016 consid. 9.3). In alcuni casi, l'applicazione restrittiva di tale condizione deve così cedere il passo ad un esame della situazione famigliare della persona soggiornante in Svizzera, tenendo inoltre conto di eventuali circostanze particolari favorevoli, come ad esempio il grado d'integrazione o la durata del soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3). Nel caso in disamina, dagli atti all'incarto non risultano elementi specifici che permettano di derogare alla condizione del diritto di presenza assicurato. Invero, né l'insorgente, entrato in Svizzera il 6 giugno 2015, né la compagna, entrata il 10 giugno 2014, né le loro figlie, possono avvalersi di un soggiorno di lunga durata in questo Paese o di un'integrazione particolare. Inoltre, per la famiglia esiste un'alternativa di soggiorno in Italia. 7.1.5 Di conseguenza, se C._______ desidera ricongiungersi in Svizzera con il marito, dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in applicazione dell'art. 85 cpv. 7 LStr allorché le condizioni previste dalla disposizione, in particolare la durata dell'ammissione provvisoria, saranno adempiute. Inoltre, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce al ricorrente di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese. Questo diritto è infatti garantito dall'art. 23 direttiva qualificazione ed è stato codificato dall'Italia nella legislazione interna. In effetti gli art. 29 e 29-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", entrato in vigore il 2 settembre 1998 (e le successive modifiche), permettono allo straniero riconosciuto quale rifugiato di richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli minorenni. In ogni caso, prima di introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in Italia o in Svizzera, sarà comunque possibile per il ricorrente mantenere i contatti con la famiglia (cfr. art. 25 direttiva qualificazione). A tal proposito, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse superiore delle figlie, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), di poter intrattenere dei rapporti personali e diretti con il genitore, poiché, questa convenzione non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3). Inoltre, non è necessario che il genitore viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con essi (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a) e il diritto di visita può essere esercitato con dei soggiorni di breve durata (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2). Pertanto, il mantenimento dei contatti tra il ricorrente e le figlie è possibile, anche tenuto conto del fatto che Svizzera e Italia sono paesi limitrofi. 7.1.6 Di conseguenza, dall'insorgente e dalla compagna può essere preteso che si rivolgano alle competenti autorità italiane o svizzere per inoltrare la richiesta di ricongiungimento familiare e che egli attenda l'esito di tale procedura in Italia. Invero, la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr (cfr. sentenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1; D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4). 7.1.7 Visto tutto quanto precede, il ricorrente non può avvalersi del diritto al rispetto della vita famigliare sancito dall'art. 8 CEDU ed ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr). 7.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 7.3 In sunto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

9. Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 12 ottobre 2016 sono revocate.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che si può concludere allo stato d'indigenza (cfr. doc. 7), v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3. Le misure supercautelari pronunciate il 12 ottobre 2016 sono revocate.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: