Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6247/2023 Sentenza del 16 novembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Davide Borgni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 novembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) ottobre 2023, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svezia il (...) settembre 2022 e il (...) dicembre 2015, il verbale del colloquio Dublino del (...) ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-13/2), la richiesta di ripresa in carico del (...) ottobre 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità svedesi (cfr. atto SEM n. 14/5) e la risposta positiva da parte di queste ultime del (...) ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 17/1), la decisione della SEM del (...) novembre 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 20/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Svezia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (...) novembre 2023 (data d'entrata: [...]), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Svezia, poiché la propria domanda d'asilo è stata rifiutata, che l'autorità inferiore ha escluso che in Svezia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l'insorgente rimprovera alla SEM di non aver valutato il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, visto che il ricorrente potrebbe essere allontanato in Afghanistan e che l'autorità inferiore non avrebbe acclarato sufficientemente la situazione medica dell'interessato, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che le allegazioni sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischiano in realtà con il merito della vertenza; che esse, in altre parole, riguardano piuttosto l'apprezzamento della SEM; che, in quanto tali, verranno trattate nei considerandi seguenti; che per quanto concerne l'accertamento dello stato di salute del ricorrente, al momento dell'emissione della decisione l'incarto non conteneva documenti medici e le problematiche descritte dal ricorrente durante il Colloquio Dublino erano di lieve entità; che pertanto alla SEM non incombeva un obbligo di attendere ulteriori accertamenti; che in ogni caso le problematiche da egli menzionate sono state analizzate dall'autorità inferiore nella decisione avversata, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che la Svezia ha riconosciuto la propria competenza, che, di conseguenza, la competenza della Svezia è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Svezia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-5908/2022 del 23 dicembre 2022); che la presunzione secondo cui la Svezia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che la Svezia non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità svedesi allontanino l'insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Svezia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 22/2); che la Svezia dispone notoriamente di un sistema sanitario paragonabile a quello svizzero, che la Svezia è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di misure supercautelari e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, risultano senza oggetto, che essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: