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D-6245/2017

D-6245/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-18 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino nigeriano di etnia edo, è nato e cresciuto a Benin City fino all'espatrio avvenuto l'8 marzo 2016 (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2017 [di seguito: verbale 1]). Il 20 agosto 2017 è entrato in Svizzera ed il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo. B. A fronte dell'asserita minore età, il richiedente è stato sottoposto ad un esame radiologico della mano al fine di stimarne l'età ossea (cfr. atto A10). Tale esame ha confermato la minore età dell'interessato, ragione per cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha nominato una persona di fiducia in conformità all'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi (RS 142.31; cfr. atti A16 e A17). C. In presenza della persona di fiducia, il richiedente è stato sentito sui motivi d'asilo ed ha allegato di essere espatriato per poter studiare e migliorare la propria vita (cfr. verbale d'audizione del 14 settembre 2017, D14). D. Con decisione del 2 ottobre 2017, notificata il 5 ottobre 2017 all'interessato ed alla persona di fiducia (cfr. atti A23 e A24), la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 6 novembre 2017 l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per nuovo esame. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protestate spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, esentandolo nel contempo dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha inoltre invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. G. La SEM, con osservazioni del 5 dicembre 2017, ritiene che il ricorso non contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa valutazione e propone la reiezione del gravame. H. Con replica del 18 gennaio 2018 l'insorgente chiede nuovamente l'accoglimento del ricorso. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, non avendo il ricorrente contestato il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d'asilo così come la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile ai sensi del diritto internazionale e della LAsi. Segnatamente, l'allontanamento non sarebbe contrario ai principi fissati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. In seguito, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile e possibile. Malgrado la minore età del richiedente, egli avrebbe in Nigeria una fitta rete sociale sia a Benin City, dove aveva già vissuto e lavorato e dove potrebbe soggiornare in una casa di famiglia, sia nel villaggio di B._______ dove vivrebbero i genitori i quali sarebbero disposti a riceverlo a casa. Data la vicinanza di Benin City al villaggio egli potrebbe addirittura fare il pendolare qualora trovasse un lavoro in città. Tale situazione sarebbe conforme all'interesse superiore del richiedente. Peraltro, egli sarebbe giovane, in buona salute, con una buona istruzione e con un'esperienza lavorativa pregressa. Infine, il richiedente avrebbe un'età che gli permetterebbe di lavorare e aiutare economicamente i famigliari, avendo già portato a termine la scuola dell'obbligo.

E. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, a mente del ricorrente, non sarebbe sufficiente chiarire la situazione per quanto riguarda eventuali pericoli concreti legati al rinvio, ma sarebbe pure necessario verificare che il rinvio non sia in contrasto con l'interesse superiore del fanciullo. Per effettuare tale analisi non andrebbe tenuto conto soltanto dell'età e del grado di maturità del minore, ma bensì anche della capacità effettiva della famiglia di accudire il fanciullo, la formazione e le prospettive future nel Paese d'origine, così come il grado di integrazione in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza, le autorità di asilo dovrebbero chiarire se il fanciullo può far ritorno presso i genitori e se questi ultimi sono in grado di coprire i bisogni dello stesso. Se ciò risulta incerto, occorrerebbe valutare la possibilità di collocamento presso terzi o in istituzioni specializzare. Infine, la SEM dovrebbe prendere tutte le misure atte ad accertare se al momento del ritorno nel Paese d'origine il fanciullo sia effettivamente accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate. Nel caso in disamina, il ricorrente sostiene che non risulta che l'autorità di prime cure, prima della pronuncia della decisione, abbia verificato che i genitori siano effettivamente disposti a riaccogliere il ricorrente. Il semplice fatto che il ricorrente disponga di una rete familiare in Nigeria non sarebbe sufficiente per considerare esigibile l'allontanamento. Nella fattispecie, la disponibilità e volontà dei genitori non apparirebbe certa dal momento che il ricorrente non ha mai vissuto con loro.

E. 5 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 6 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso la Nigeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, dagli atti di causa non risultano esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Tale punto non è altresì stato contestato dal ricorrente in sede ricorsuale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 7 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 7.2 Altresì, in presenza di minorenni non accompagnati, occorre prendere in considerazione - in materia d'allontanamento e della relativa esecuzione - le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati come è stato rettamente rilevato nella decisione impugnata. L'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.1 e GICRA 1998 n. 13 consid. 5e).

E. 7.3 Nel caso in disamina, per quanto riguarda il contesto generale, malgrado i problemi e gli scontri locali che avvengono episodicamente, in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. In seguito, neppure dalla situazione personale del ricorrente emergono indizi per ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Nigeria. Nel ricorso, si allega che il ricorrente è minorenne e quindi la SEM avrebbe dovuto verificare se egli avrebbe potuto effettivamente tornare dai genitori. In questo contesto il Tribunale osserva che nell'evenienza concreta, quand'anche si ritenesse il ricorrente minorenne - situazione frattanto superata dal tempo trascorso - egli avrebbe avuto, come da lui stesso allegato, la possibilità di andare a vivere presso i genitori i quali si sarebbero dichiarati pronti ad accoglierlo. In effetti i genitori, con i quattro tra fratelli e sorelle, risiedono nel villaggio di B._______, ad un paio d'ore di viaggio dalla città di Benin City ed alla morte del nonno hanno domandato all'interessato di far ritorno al villaggio (cfr. verbale 2, D24, D103-D106). Egli ha tuttavia, di sua spontanea volontà, preferito continuare a vivere da solo con i cugini nell'abitazione del nonno, non avendo mai vissuto con i genitori ed essendo il padre contrario al fatto che andasse a scuola (cfr. verbale 2, D91-D95). Altresì, in Patria, vivono diversi tra zii e cugini, con i quali l'insorgente aveva oltretutto già vissuto per diversi anni nella casa del nonno ora appartenente alla famiglia (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D26-D36, D66, D73 e D77). A maggior ragione, da maggiorenne non si intravvedono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che l'insorgente gode di esperienza professionale quale piastrellista. Altresì, non di poco conto risulta il fatto che l'insorgente dopo la morte del nonno avvenuta nel 2009 e fino all'espatrio - malgrado la sua giovanissima età - sia riuscito da solo a provvedere al suo sostentamento, riuscendo inizialmente a lavorare e a continuare gli studi, per poi abbandonarli e svolgere la professione di piastrellista (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D14). Di conseguenza, non vi sono nella fattispecie indizi per ritenere che egli non sarà in grado di trovare un occupazione e provvedere a sé stesso una volta tornato in Patria. Infine, il ricorrente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9 La SEM, con la decisione impugnata, non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 12 La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6245/2017 Sentenza del 18 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 2 ottobre 2017 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino nigeriano di etnia edo, è nato e cresciuto a Benin City fino all'espatrio avvenuto l'8 marzo 2016 (cfr. verbale d'audizione del 30 agosto 2017 [di seguito: verbale 1]). Il 20 agosto 2017 è entrato in Svizzera ed il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo. B. A fronte dell'asserita minore età, il richiedente è stato sottoposto ad un esame radiologico della mano al fine di stimarne l'età ossea (cfr. atto A10). Tale esame ha confermato la minore età dell'interessato, ragione per cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha nominato una persona di fiducia in conformità all'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi (RS 142.31; cfr. atti A16 e A17). C. In presenza della persona di fiducia, il richiedente è stato sentito sui motivi d'asilo ed ha allegato di essere espatriato per poter studiare e migliorare la propria vita (cfr. verbale d'audizione del 14 settembre 2017, D14). D. Con decisione del 2 ottobre 2017, notificata il 5 ottobre 2017 all'interessato ed alla persona di fiducia (cfr. atti A23 e A24), la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 6 novembre 2017 l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per nuovo esame. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protestate spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, esentandolo nel contempo dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha inoltre invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. G. La SEM, con osservazioni del 5 dicembre 2017, ritiene che il ricorso non contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa valutazione e propone la reiezione del gravame. H. Con replica del 18 gennaio 2018 l'insorgente chiede nuovamente l'accoglimento del ricorso. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, non avendo il ricorrente contestato il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d'asilo così come la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. 4. 4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile ai sensi del diritto internazionale e della LAsi. Segnatamente, l'allontanamento non sarebbe contrario ai principi fissati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. In seguito, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile e possibile. Malgrado la minore età del richiedente, egli avrebbe in Nigeria una fitta rete sociale sia a Benin City, dove aveva già vissuto e lavorato e dove potrebbe soggiornare in una casa di famiglia, sia nel villaggio di B._______ dove vivrebbero i genitori i quali sarebbero disposti a riceverlo a casa. Data la vicinanza di Benin City al villaggio egli potrebbe addirittura fare il pendolare qualora trovasse un lavoro in città. Tale situazione sarebbe conforme all'interesse superiore del richiedente. Peraltro, egli sarebbe giovane, in buona salute, con una buona istruzione e con un'esperienza lavorativa pregressa. Infine, il richiedente avrebbe un'età che gli permetterebbe di lavorare e aiutare economicamente i famigliari, avendo già portato a termine la scuola dell'obbligo. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, a mente del ricorrente, non sarebbe sufficiente chiarire la situazione per quanto riguarda eventuali pericoli concreti legati al rinvio, ma sarebbe pure necessario verificare che il rinvio non sia in contrasto con l'interesse superiore del fanciullo. Per effettuare tale analisi non andrebbe tenuto conto soltanto dell'età e del grado di maturità del minore, ma bensì anche della capacità effettiva della famiglia di accudire il fanciullo, la formazione e le prospettive future nel Paese d'origine, così come il grado di integrazione in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza, le autorità di asilo dovrebbero chiarire se il fanciullo può far ritorno presso i genitori e se questi ultimi sono in grado di coprire i bisogni dello stesso. Se ciò risulta incerto, occorrerebbe valutare la possibilità di collocamento presso terzi o in istituzioni specializzare. Infine, la SEM dovrebbe prendere tutte le misure atte ad accertare se al momento del ritorno nel Paese d'origine il fanciullo sia effettivamente accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate. Nel caso in disamina, il ricorrente sostiene che non risulta che l'autorità di prime cure, prima della pronuncia della decisione, abbia verificato che i genitori siano effettivamente disposti a riaccogliere il ricorrente. Il semplice fatto che il ricorrente disponga di una rete familiare in Nigeria non sarebbe sufficiente per considerare esigibile l'allontanamento. Nella fattispecie, la disponibilità e volontà dei genitori non apparirebbe certa dal momento che il ricorrente non ha mai vissuto con loro.

5. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

6. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso la Nigeria è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, dagli atti di causa non risultano esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Tale punto non è altresì stato contestato dal ricorrente in sede ricorsuale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

7. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 7.2 Altresì, in presenza di minorenni non accompagnati, occorre prendere in considerazione - in materia d'allontanamento e della relativa esecuzione - le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati come è stato rettamente rilevato nella decisione impugnata. L'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.1 e GICRA 1998 n. 13 consid. 5e). 7.3 Nel caso in disamina, per quanto riguarda il contesto generale, malgrado i problemi e gli scontri locali che avvengono episodicamente, in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. In seguito, neppure dalla situazione personale del ricorrente emergono indizi per ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Nigeria. Nel ricorso, si allega che il ricorrente è minorenne e quindi la SEM avrebbe dovuto verificare se egli avrebbe potuto effettivamente tornare dai genitori. In questo contesto il Tribunale osserva che nell'evenienza concreta, quand'anche si ritenesse il ricorrente minorenne - situazione frattanto superata dal tempo trascorso - egli avrebbe avuto, come da lui stesso allegato, la possibilità di andare a vivere presso i genitori i quali si sarebbero dichiarati pronti ad accoglierlo. In effetti i genitori, con i quattro tra fratelli e sorelle, risiedono nel villaggio di B._______, ad un paio d'ore di viaggio dalla città di Benin City ed alla morte del nonno hanno domandato all'interessato di far ritorno al villaggio (cfr. verbale 2, D24, D103-D106). Egli ha tuttavia, di sua spontanea volontà, preferito continuare a vivere da solo con i cugini nell'abitazione del nonno, non avendo mai vissuto con i genitori ed essendo il padre contrario al fatto che andasse a scuola (cfr. verbale 2, D91-D95). Altresì, in Patria, vivono diversi tra zii e cugini, con i quali l'insorgente aveva oltretutto già vissuto per diversi anni nella casa del nonno ora appartenente alla famiglia (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D26-D36, D66, D73 e D77). A maggior ragione, da maggiorenne non si intravvedono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che l'insorgente gode di esperienza professionale quale piastrellista. Altresì, non di poco conto risulta il fatto che l'insorgente dopo la morte del nonno avvenuta nel 2009 e fino all'espatrio - malgrado la sua giovanissima età - sia riuscito da solo a provvedere al suo sostentamento, riuscendo inizialmente a lavorare e a continuare gli studi, per poi abbandonarli e svolgere la professione di piastrellista (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D14). Di conseguenza, non vi sono nella fattispecie indizi per ritenere che egli non sarà in grado di trovare un occupazione e provvedere a sé stesso una volta tornato in Patria. Infine, il ricorrente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

8. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

9. La SEM, con la decisione impugnata, non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

12. La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: