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D-60/2016

D-60/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-60/2016 Sentenza del 14 gennaio 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 15 settembre 2015 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 giugno 2015, l'audizione sulle generalità del 10 giugno 2015 (di seguito: verbale) nella quale, tra le altre cose, all'interessata è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 settembre 2015, notificata il 29 dicembre 2015 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso l'Italia, il ricorso del 5 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 gennaio 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale la ricorrente ha concluso all'accoglimento del ricorso, alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria ed alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 7 gennaio 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare in Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale pag. 7), che il 14 luglio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dalla ricorrente, è data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che invero, la CorteEDU, nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 § 114, ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola­mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che con l'argomento secondo cui le condizioni d'accoglienza in Italia sarebbero inadeguate e rischierebbe di finire in prigione anche per dodici mesi, la ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la ricorrente sostiene che la SEM avrebbe dovuto acquisire idonee garanzie dalle autorità italiane in merito all'effettività delle condizioni d'accoglienza in applicazione delle condizioni poste dalla sentenza Tarakhel, applicabili anche ad altri gruppi vulnerabili oltre che alle famiglie con figli minorenni; che la ricorrente sarebbe una donna sola che avrebbe già sperimentato sulla propria pelle i limiti del sistema d'accoglienza in Italia; che ella sarebbe infatti rimasta per ben quattro giorni a Milano senza un alloggio e senza che le autorità intervenissero in alcun modo, che in casu, la censura ricorsuale non soccorre l'insorgente; che la sentenza Tarakhel prevede l'ottenimento delle garanzie individuali allorquando il trasferimento verso l'Italia concerne una famiglia nucleare con minori; che ciò non è il caso nella presente fattispecie, che al di là di ciò, il caso di specie non presenta indizi o particolarità tali da poter ritenere che la SEM avrebbe dovuto acquisire delle garanzie individuali per la ricorrente; che infatti, una violazione dell'art. 3 CEDU può essere esclusa, che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che non avendo depositato una domanda d'asilo in Italia non ha dato la possibilità alle autorità italiane di esaminare il suo caso e di accordarle un eventuale sostegno, che inoltre, il fatto di essere rimasta per quattro giorni senza fissa dimora a Milano, pare non essere imputabile alle autorità italiane, bensì alla ricorrente stessa; che dopo essere stata accompagnata dalle autorità italiane al campo profughi di Mineo dove vi è rimasta qualche ora, l'insorgente è partita in autobus fino a Milano (cfr. verbale pag. 7), che in queste condizioni non può essere rimproverato alle autorità italiane di non essere intervenute e di non averla presa in carico; che le censure ricorsuali appaiono pertanto pretestuose e dilatorie, che i rapporti allegati in sede ricorsuale non possono indurre il Tribunale ad una diversa valutazione, che inoltre, neanche il rischio di venire trattenuta in Italia e la possibile illegittimità del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015 n. 142 (G.U. 15 settembre 2015, n. 214), costituiscono un impedimento al trasferimento, giacché appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (art. 26 direttiva accoglienza), che circa la presenza dell'amico in Svizzera, il Tribunale rileva che la relazione è iniziata unicamente dopo l'arrivo della richiedente in Svizzera; che nel corso dell'audizione sulle generalità non ne aveva ancora fatta menzione, ragione per cui il Tribunale ne deduce che la relazione sia iniziata soltanto da alcuni mesi; che tale relazione non può essere ritenuta stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1); che con il trasferimento dell'interessata verso l'Italia, il Tribunale non ravvede quindi una violazione dell'art. 8 CEDU, che infine, il trasferimento non costituisce un impedimento ad un eventuale matrimonio poiché la procedura di preparazione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015 del 25 agosto 2015 pag. 9), che il trasferimento dell'insorgente in Italia è dunque conforme agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: