Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto.
E. 2 La decisione della SEM dell'8 novembre 2019 è annullata.
E. 3 Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 4 Non si prelevano spese processuali.
E. 5 Non sono accordate spese ripetibili.
E. 6 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6076/2019 Sentenza del 25 novembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM dell'8 novembre 2019 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 23 ottobre 2019, la domanda di ripresa in carico della richiedente del 29 ottobre 2019, da parte della Svizzera alle autorità svedesi preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 1054768-9/5), il verbale di rilevamento dei dati personali del 30 ottobre 2019 nel corso del quale l'interessata ha segnatamente asserito di essere cittadina eritrea di etnia tigrina e confessione ortodossa (cfr. atto 1054768-14/9), il verbale del colloquio personale di A._______ del 5 novembre 2019 ai sensi dell'art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1054768-15/2), l'accettazione di trasferimento delle autorità svedesi del 6 novembre 2019 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. 1054768-18/1), la decisione della SEM dell'8 novembre 2019, notificata l'11 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Svezia, intimandole di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso con comminatoria di utilizzare dei mezzi coercitivi in caso di trasgressione, come pure incaricando il C._______ di eseguire la decisione di allontanamento (recte: trasferimento) togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione, lo scritto spontaneo dell'11 novembre 2019, trasmesso dalla ricorrente all'autorità di prima istanza, il ricorso del 18 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 19 novembre 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale la ricorrente ha postulato l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; contestualmente la sospensione, con misura supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento, come pure l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, i documenti prodotti in sede ricorsuale dall'insorgente a sostegno della propria impugnativa, già acquisiti agli atti nell'ambito del procedimento di prima istanza, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda di asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno dell'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono altresì meno se l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda (cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda presentata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivela-to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-DAC», che l'interessata aveva già depositato delle domande di asilo in Svezia il 9 gennaio 2014 e il 12 febbraio 2016, che sulla base di tali elementi, il 29 ottobre 2019 la SEM ha presentato alle autorità svedesi, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III, la ricorrente ha dichiarato che la domanda di asilo depositata in Svezia avrebbe avuto esito sfavorevole a seguito del quale sarebbe stata inoltre allontanata dal Paese (cfr. atto 1054768-15/2); che in proposito A._______ sarebbe stata allontanata verso D._______, e che giunta all'aeroporto di E._______sarebbe stata incarcerata, che nella decisione dell'8 novembre 2019, con la quale la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessata verso la Svezia, l'autorità in parola ha omesso di esaminare l'asserito avvenuto allontanamento della richiedente, limitandosi a rilevare che le dichiarazioni di A._______ non permetterebbero di confutare la competenza della Svezia, che nella propria impugnativa, la ricorrente, oltre a ribadire di essere stata effettivamente allontanata dalla Svezia, ha pure evidenziato delle incongruenze circa la domanda di ripresa in carico inviata dalla SEM alle preposte autorità svedesi; che in questo senso, i punti 12 e 13 del formulario compilato dall'autorità inferiore non corrisponderebbero a quanto dichiarato in sede di audizione, che, in primo luogo, il punto 12 del formulario compilato dall'autorità inferiore, secondo cui la SEM non sarebbe stata a conoscenza dello stato della procedura di asilo avviata in Svezia, non sarebbe veritiero poiché in sede di audizione la ricorrente l'avrebbe informata di essere stata allontanata a seguito di una decisione negativa delle autorità svedesi; che parimenti il punto 13, secondo cui l'insorgente non avrebbe sostenuto di aver lasciato il territorio di uno Stato membro, sarebbe in conflitto con quanto dichiarato nell'ambito delle seguiti audizioni, che oltracciò, a mente dell'insorgente anche il testo libero aggiunto alla fine del summenzionato documento sarebbe difforme da quanto in realtà affermato poiché riporterebbe "According to his declarations, the applicant entered in Europe in 23.10.2019. Therefore, there is no indication that the applicant left the territory of the Member State since 23.10.2019" (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3); che in proposito, quanto indicato nella domanda di ripresa in carico non potrebbe essere corrispondente al vero poiché la medesima sarebbe stata effettuata prima di qualsivoglia audizione, e quindi dichiarazione, dell'interessata, che infine, la richiesta alle autorità svedesi sarebbe altresì lacunosa giacché non riportante le dichiarazioni della ricorrente circa il suo avvenuto allontanamento da parte della Svezia, che conseguentemente, A._______ censura implicitamente una violazione del principio della buona fede fra gli Stati, che dall'interpretazione degli art. 19 par. 2 e 3 Regolamento Dublino III, l'onere della prova e quindi della censura, di un motivo di cessazione delle competenze ai sensi dell'art. 18 Regolamento Dublino III, grava lo Stato membro richiesto (in specie, la Svezia) nell'ambito del processo di determinazione dello Stato membro competente (cfr. sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28 aprile 2016, con riferimenti; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständingkeitsystem, Vienna 2014, punti 6 e 9 ad art. 19, pag. 178 e 179), che tuttavia, lo Stato membro richiedente (in casu, la Svizzera) ha il dovere di comunicare allo Stato membro richiesto ogni fattualità importante, del quale è a conoscenza, affinché questi possa opporre, se del caso, la cessazione delle competenze (cfr. sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28 aprile 2016; Filzwieser/Sprung, op. cit., punto 10 ad art. 19, pag. 179 e 180), che più in generale, la richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessata, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino III (cfr. art. 23 cpv. 4 Regolamento di Dublino III; sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28 aprile 2016), che nel caso in disamina, codesto Tribunale rileva che la richiesta di ripresa in carico inoltrata alle autorità svedesi dalla SEM, appare effettivamente pervasa da vizi sostanziali, che difatti, come rettamente osservato dalla ricorrente, l'autorità inferiore ha in primo luogo compilato l'apposito formulario di contatto senza tuttavia disporre delle necessarie informazioni; che in particolare, la SEM indicando che A._______ non allegava di aver lasciato il territorio degli Stati membri, ha omesso di attirare l'attenzione delle autorità svedesi su un fatto importante quale l'asserito allontanamento, e che così agendo l'autorità inferiore ha finanche trasmesso indicazioni fuorvianti, che ne discende una palese violazione del principio di buona fede nelle relazioni fra Stati, che a titolo abbondanziale, posta la potenziale rilevanza dell'asserito espatrio della ricorrente, la SEM, omettendo di esaminare tale aspetto ha violato anche il dovere di accertare in modo esaustivo i fatti giuridicamente rilevanti, che in effetti, alla luce delle incertezze di cui al presente incarto, l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto procedere con delle misure istruttorie supplementari, in particolare interrogando dettagliatamente l'interessata in merito al suo allontanamento in D._______, ovvero richiedendo la cooperazione delle autorità svedesi in applicazione dell'art. 34 Regolamento di Dublino III, che tali accertamenti avrebbero potuto contribuire a chiarire un aspetto potenzialmente determinante quale l'espatrio della ricorrente in ossequio di una decisione di allontanamento dalla Svezia, che pertanto, già solo in considerazione di quanto enucleato sopra, il ricorso è accolto, la decisione della SEM dell'8 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, per una nuova eventuale richiesta di ripresa in carico alle autorità svedesi e per l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che ciò detto, il Tribunale può esimersi dall'esaminare l'ulteriore censura ricorsuale secondo cui la trattazione della domanda da parte della Svezia sarebbe inopportuna in ragione dell'allontanamento in D._______, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande tendenti alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare, risultano prive di oggetto, che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che non sono altresì attribuite indennità ripetibili, che con la pronuncia di questa decisione, la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo è pure divenuta priva di oggetto, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM dell'8 novembre 2019 è annullata.
3. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non sono accordate spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: