Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino siriano di religione sunnita, è nato a D._______ presso Tartus dove ha vissuto sino all'espatrio. Ha presentato domanda d'asilo il 24 ottobre 2014, dopo aver raggiunto la Svizzera via Italia, sbarcando dal natante sul quale lavorava come marinaio. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo che sarebbe stato richiamato come riservista (dopo aver svolto il servizio militare dal 7 marzo 2004 al 1° maggio 2006) dall'esercito siriano (le forze armate regolari della Repubblica Araba di Siria). A seguito della mancata presentazione alla convocazione, nell'aprile dell'anno seguente, le autorità avrebbero cercato l'interessato presso il suo domicilio effettuando anche una perquisizione dei locali in presenza del padre e della sorellastra (cfr. atto A12, pagg. 13 e seg.). A fronte del mancato riscontro, il richiedente sarebbe poi stato inserito in una lista di ricercati renitenti affissa in tutti i posti di polizia nei territori controllati dal regime di Bachar al-Assad (cfr. atto A12, pag. 12). Egli sarebbe inoltre ricercato dai servizi segreti siriani in quanto sospettato di traffico di armi. Il fratello sarebbe stato arrestato per la stessa ragione e la famiglia dell'interessato avrebbe elargito del denaro alle autorità per ottenerne il rilascio. Da ultimo, il richiedente ed i suoi famigliari avrebbero subito delle discriminazioni sfociate in atti di violenza verbale ed in parte fisica ad opera delle autorità del luogo, i cui membri sarebbero in larga maggioranza di fede alauita (cfr. atto A12, pag. 13). A sostegno della domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
- il libretto militare;
- la denuncia riguardante il furto del suo portafogli con annessa carta d'identità provvisoria;
- certificato medico internazionale emesso dal ministero dei trasporti siriano il 3 ottobre 2013. C. Con decisione del 25 agosto 2015, notificata il 26 agosto 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso il paese d'origine o di provenienza non ragionevolmente esigibile, ammettendo quindi provvisoriamente l'interessato. D. In data 23 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 settembre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa l'esistenza della suddetta qualità di rifugiato. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 novembre 2015, ha respinto la domanda tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria, invitando quindi l'insorgente a versare, entro il 9 dicembre 2015, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del gravame. Il 3 dicembre 2015, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. F. L'8 febbraio 2016 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un nuovo mezzo di prova. Si tratta di un documento in arabo che attesterebbe la precedente convocazione al servizio militare obbligatorio. Il 12 febbraio seguente l'insorgente ha fatto pervenire al Tribunale anche una traduzione dello stesso. La SEM, chiamata ad esprimersi a tal proposito, ha rilevato come si tratti di un documento interno all'esercito siriano e come sia quindi di difficile comprensione il fatto che l'insorgente ne sia entrato in possesso; ella ha parimenti aggiunto che sia notoria la disponibilità per l'acquisto di tali documenti, falsificati, concludendo alla carenza di necessità di procedere ad un esame oculato dello stesso. Il 4 marzo 2016, il ricorrente ha nuovamente ribadito la necessità di prendere in considerazione il mezzo di prova addotto nell'ambito dell'evasione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 25 agosto 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d'asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in se sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato riguardanti i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire.
E. 5.1 In particolare, le indicazioni circa la chiamata alle armi fornite dall'interessato nel corso delle due audizioni conterrebbero indicazioni temporali discordanti. Inoltre, il comportamento del ricorrente tra il ricevimento della convocazione e il definitivo espatrio non sarebbe compatibile con la logica dell'agire in quanto egli avrebbe fatto due volte ritorno al suo villaggio in Siria dopo aver appreso della convocazione militare. Ora, mal si comprenderebbe come il ricorrente abbia potuto assumersi tali rischi, dal momento che quest'ultimo sarebbe stato ben cosciente delle conseguenze del mancamento agli obblighi militari, ferma considerata la presenza di funzionari del regime siriano in loco. In egual modo inverosimile risulterebbe essere l'allegazione secondo la quale l'insorgente sarebbe ricercato dai servizi segreti del suo paese in quanto le dichiarazioni da lui fornite al riguardo non andrebbero oltre mere affermazioni di parte. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Ne è derivata la reiezione della domanda d'asilo.
E. 5.2 Il ricorrente contesta la valutazione fattuale effettuata dalla SEM e chiede l'annullamento della decisione impugnata. A suo dire, le incongruenze nelle indicazioni temporali sarebbero da ricondurre al fatto che in sede di audizione egli sarebbe stato confuso e non avrebbe ricordato con precisione gli accadimenti tant'è che avrebbe affermato di non poter rispondere, fornendo poi volontariamente risposte approssimative. Oltre a ciò, sempre secondo il memoriale ricorsuale, la mancata logica ritenuta dalla SEM a riguardo del fatto che il ricorrente sarebbe ritornato più a volte al suo villaggio nonostante la situazione di pericolo, troverebbe anch'essa origine nell'errato apprezzamento delle dichiarazioni dell'interessato: se infatti si facesse risalire l'ordine di presentarsi in servizio all'aprile 2014 e si considerassero i tre mesi per l'emanazione dell'ordine di ricerca alle autorità militari a far data dal quel momento, ecco che tutto seguirebbe una propria logica e la data da ritenuta per l'espatrio definitivo risulterebbe ora perfettamente congrua. Con un ulteriore scambio di scritti le parti hanno infine disquisito sul valore probatorio del documento addotto ulteriormente dal ricorrente in separata sede.
E. 6 Per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, il Tribunale è del parere che, come rettamente ritenuto dalla SEM, l'insorgente abbia fornito delle indicazioni temporali non particolarmente lineari in occasione delle audizioni alle quali ha preso parte.
E. 6.1 In sede di audizione sulle generalità, avvenuta il 2 giugno 2014, il ricorrente ha infatti dichiarato aver ricevuto la convocazione due mesi prima, senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa (cfr. atto A6, pag. 15). Se ne può quindi dedurre che tale evento vada collocato agli inizi di aprile dello stesso anno. Nella susseguente audizione del 24 ottobre 2014 circa i motivi d'asilo egli ha dichiarato (cfr. atto A12, pag. 11 e segg.) dapprima di essere stato convocato 7-8 mesi prima dell'audizione in questione, ovvero entro fine febbraio e fine marzo 2014, salvo poi collocare, a precisa domanda, la chiamata alle armi nel periodo temporale compreso entro "uno o due mesi prima dell'inizio dell'anno corrente", ovvero a novembre/dicembre 2013.
E. 6.2 Qualora ritenessimo tale lasso di tempo determinante al fine della fissazione del momento nel quale il ricorrente è stato chiamato in servizio, pure degna di tutela sarebbe la posizione della SEM secondo la quale il comportamento del ricorrente tra la convocazione ed il definitivo espatrio dal paese non sarebbe compatibile con la logica dell'agire.
E. 6.3 Ad ogni modo, a prescindere dalle incongruenze presenti nelle summenzionate audizioni e considerata l'attuale situazione nel paese d'origine, a mente del Tribunale apparrebbe quantomeno verosimile che il ricorrente abbia espletato il servizio militare e che sia stato poi incluso tra i riservisti e richiamato in servizio in un secondo tempo a fronte della disastrosa situazione bellica. Ciò detto, nel caso che ci occupa la questione del soddisfacimento delle condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, cosi come le considerazioni in merito alla validità del documento successivamente addotto possono essere lasciate aperte (in tal senso cfr. sentenze del Tribunale E-3305/2016 del 22 giugno 2016, consid. 4.2.2 e D-5018/2015 del 26 ottobre 2015, consid. 5.2), dal momento che, quandanche la convocazione litigiosa sia da considerarsi come verosimile, la stessa non sarebbe, ad essa sola, rilevante in materia d'asilo, e ciò per i motivi esposti in infra considerando 7.
E. 6.4 Per quanto riguarda infine l'allegazione secondo la quale il ricorrente sarebbe ricercato dai servizi segreti del suo paese poiché sospettato di traffico d'armi, il Tribunale non può che condividere la posizione della SEM. Il racconto riguardo a tale vicissitudine risulta infatti privo di indizi concreti che lascino presagire la verosimiglianza dello stesso. In primo luogo va rilevato che in sede di audizione sulle generalità l'interessato ha omesso qualsivoglia riferimento alla questione (cfr. atto A6). Egli ha poi sollevato la problematica solo in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo, sostenendo dapprima di aver ricevuto una non meglio precisata telefonata dal fratello, il quale gli avrebbe comunicato di essere ricercato dai servizi segreti (cfr. atto A12, pag. 12) salvo poi riferire di essere stato informato della problematica dal padre (cfr. atto A12, pag. 22). A precisa domanda dell'intervistatore, il richiedente ha poi dichiarato che si trattava di una storia di contrabbando d'armi nell'ambito della quale un presunto e non meglio precisato trafficante avrebbe fatto alcuni nomi di persone che conosceva tra le quali figurava il fratello del ricorrente ed il ricorrente stesso (cfr. atto A12, pag. 19), senza tuttavia fornire alcun elemento concreto e plausibile a supporto di tale tesi, già peraltro esposta in maniera contraddittoria quanto alla fonte stessa delle informazioni.
E. 7 Come già enunciato in precedenza (v. supra, consid. 4.1), la renitenza, se è resa verosimile, può essere atta a validare la qualità di rifugiato qualora l'interessato, in ragione delle conseguenze di quest'ultima, abbia fondato timore di essere esposto a dei trattamenti che si apparentano a dei seri pregiudizi.
E. 7.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare a più riprese la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. Richiamando tale giurisprudenza, occorre rilevare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori se in passato l'interessato è già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore del regime può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona interessata appartenga ad una famiglia oppositrice o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la stessa venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. Ibidem).
E. 7.2 Nel presente caso, avendo riguardo per quanto enunciato in precedenza relativamente al soddisfacimento del criterio di verosimiglianza, non traspare tuttavia dagli atti alcun elemento concreto indicante che il ricorrente potrebbe essere minacciato da sanzioni determinanti sotto l'aspetto dell'art. 3 LAsi. Considerato infatti che quanto asserito a proposito dei sospetti di traffico d'armi e del relativo interessamento dei servizi segreti non sia stato reso verosimile dal ricorrente, anche laddove la verosimiglianza si voglia ritenere adempiuta - e ciò nonostante le dichiarazioni in parte contraddittorie dell'insorgente - per quanto riguarda la convocazione e la mancata presentazione in servizio, non vi sono altri elementi validi che lascino propendere verso una precedente catalogazione del ricorrente quale oppositore al regime. Il ricorrente non risulta infatti appartenere ad un famiglia oppositrice ed ha inoltre dichiarato espressamente di non aver preso parte alla guerra civile e di non aver svolto attività politiche in Siria (cfr. atto A6, pag. 15). Salvo poi comunicare in un secondo momento la questione del traffico d'armi, la quale è già stata scartata in quanto inverosimile, l'insorgente ha inoltre affermato di non aver mai avuto problemi particolari con le autorità del regime (cfr. atto A6, pag. 15). Tale ultima dichiarazione è peraltro suffragata anche dai mezzi di prova versati agli atti, quali la carta d'identità provvisoria ed il certificato medico internazionale, entrambi rilasciati dalle autorità siriane nel corso del 2013 e che non lasciano trasparire indizi di precedenti problematiche in essere con le autorità.
E. 7.3 Come già determinato dal Tribunale in una precedente occasione, anche le ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto da parte delle autorità militari per via del suo rifiuto di servire - per quanto verosimili - non sono da ritenersi sufficienti per convalidare l'esistenza di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4340/2015 del 22 ottobre 2015, consid. 4.3).
E. 7.4 Per questi motivi, l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe tuttalpiù di essere sanzionato dalle autorità governative siriane per la semplice violazione dei propri obblighi militari, senza che ciò consista in un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.
E. 7.5 Infine, gli altri motivi sollevati dal ricorrente, sono da ricondurre all'attuale precaria situazione in Siria, già constatata dal Tribunale in altre occasioni (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2 e sentenza del Tribunale D-1495/2015, consid. 9) e non costituiscono motivi rilevanti in materia di asilo. Tra questi figurano in particolare le allegazioni circa le angherie subite da parte dei membri della comunità Alauita le quali, per quanto verosimili, non sono di entità tale a fondare un motivo d'asilo e, come sostenuto dall'insorgente stesso, risultano inoltre generalizzate a tutti gli abitanti dei villaggi di etnia Sunnita (cfr. atto 12, pag. 13).
E. 8 Va quindi ritenuto che, in definitiva, il ricorrente non soddisfa i presupposti di cui agli artt. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 10 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 3 dicembre 2015.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 3 dicembre 2015.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5930/2015 Sentenza del 6 settembre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...), Siria, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 25 agosto 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di religione sunnita, è nato a D._______ presso Tartus dove ha vissuto sino all'espatrio. Ha presentato domanda d'asilo il 24 ottobre 2014, dopo aver raggiunto la Svizzera via Italia, sbarcando dal natante sul quale lavorava come marinaio. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo che sarebbe stato richiamato come riservista (dopo aver svolto il servizio militare dal 7 marzo 2004 al 1° maggio 2006) dall'esercito siriano (le forze armate regolari della Repubblica Araba di Siria). A seguito della mancata presentazione alla convocazione, nell'aprile dell'anno seguente, le autorità avrebbero cercato l'interessato presso il suo domicilio effettuando anche una perquisizione dei locali in presenza del padre e della sorellastra (cfr. atto A12, pagg. 13 e seg.). A fronte del mancato riscontro, il richiedente sarebbe poi stato inserito in una lista di ricercati renitenti affissa in tutti i posti di polizia nei territori controllati dal regime di Bachar al-Assad (cfr. atto A12, pag. 12). Egli sarebbe inoltre ricercato dai servizi segreti siriani in quanto sospettato di traffico di armi. Il fratello sarebbe stato arrestato per la stessa ragione e la famiglia dell'interessato avrebbe elargito del denaro alle autorità per ottenerne il rilascio. Da ultimo, il richiedente ed i suoi famigliari avrebbero subito delle discriminazioni sfociate in atti di violenza verbale ed in parte fisica ad opera delle autorità del luogo, i cui membri sarebbero in larga maggioranza di fede alauita (cfr. atto A12, pag. 13). A sostegno della domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
- il libretto militare;
- la denuncia riguardante il furto del suo portafogli con annessa carta d'identità provvisoria;
- certificato medico internazionale emesso dal ministero dei trasporti siriano il 3 ottobre 2013. C. Con decisione del 25 agosto 2015, notificata il 26 agosto 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso il paese d'origine o di provenienza non ragionevolmente esigibile, ammettendo quindi provvisoriamente l'interessato. D. In data 23 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 settembre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa l'esistenza della suddetta qualità di rifugiato. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 novembre 2015, ha respinto la domanda tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria, invitando quindi l'insorgente a versare, entro il 9 dicembre 2015, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del gravame. Il 3 dicembre 2015, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. F. L'8 febbraio 2016 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un nuovo mezzo di prova. Si tratta di un documento in arabo che attesterebbe la precedente convocazione al servizio militare obbligatorio. Il 12 febbraio seguente l'insorgente ha fatto pervenire al Tribunale anche una traduzione dello stesso. La SEM, chiamata ad esprimersi a tal proposito, ha rilevato come si tratti di un documento interno all'esercito siriano e come sia quindi di difficile comprensione il fatto che l'insorgente ne sia entrato in possesso; ella ha parimenti aggiunto che sia notoria la disponibilità per l'acquisto di tali documenti, falsificati, concludendo alla carenza di necessità di procedere ad un esame oculato dello stesso. Il 4 marzo 2016, il ricorrente ha nuovamente ribadito la necessità di prendere in considerazione il mezzo di prova addotto nell'ambito dell'evasione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 25 agosto 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d'asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in se sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
5. Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato riguardanti i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. 5.1 In particolare, le indicazioni circa la chiamata alle armi fornite dall'interessato nel corso delle due audizioni conterrebbero indicazioni temporali discordanti. Inoltre, il comportamento del ricorrente tra il ricevimento della convocazione e il definitivo espatrio non sarebbe compatibile con la logica dell'agire in quanto egli avrebbe fatto due volte ritorno al suo villaggio in Siria dopo aver appreso della convocazione militare. Ora, mal si comprenderebbe come il ricorrente abbia potuto assumersi tali rischi, dal momento che quest'ultimo sarebbe stato ben cosciente delle conseguenze del mancamento agli obblighi militari, ferma considerata la presenza di funzionari del regime siriano in loco. In egual modo inverosimile risulterebbe essere l'allegazione secondo la quale l'insorgente sarebbe ricercato dai servizi segreti del suo paese in quanto le dichiarazioni da lui fornite al riguardo non andrebbero oltre mere affermazioni di parte. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Ne è derivata la reiezione della domanda d'asilo. 5.2 Il ricorrente contesta la valutazione fattuale effettuata dalla SEM e chiede l'annullamento della decisione impugnata. A suo dire, le incongruenze nelle indicazioni temporali sarebbero da ricondurre al fatto che in sede di audizione egli sarebbe stato confuso e non avrebbe ricordato con precisione gli accadimenti tant'è che avrebbe affermato di non poter rispondere, fornendo poi volontariamente risposte approssimative. Oltre a ciò, sempre secondo il memoriale ricorsuale, la mancata logica ritenuta dalla SEM a riguardo del fatto che il ricorrente sarebbe ritornato più a volte al suo villaggio nonostante la situazione di pericolo, troverebbe anch'essa origine nell'errato apprezzamento delle dichiarazioni dell'interessato: se infatti si facesse risalire l'ordine di presentarsi in servizio all'aprile 2014 e si considerassero i tre mesi per l'emanazione dell'ordine di ricerca alle autorità militari a far data dal quel momento, ecco che tutto seguirebbe una propria logica e la data da ritenuta per l'espatrio definitivo risulterebbe ora perfettamente congrua. Con un ulteriore scambio di scritti le parti hanno infine disquisito sul valore probatorio del documento addotto ulteriormente dal ricorrente in separata sede.
6. Per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, il Tribunale è del parere che, come rettamente ritenuto dalla SEM, l'insorgente abbia fornito delle indicazioni temporali non particolarmente lineari in occasione delle audizioni alle quali ha preso parte. 6.1 In sede di audizione sulle generalità, avvenuta il 2 giugno 2014, il ricorrente ha infatti dichiarato aver ricevuto la convocazione due mesi prima, senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa (cfr. atto A6, pag. 15). Se ne può quindi dedurre che tale evento vada collocato agli inizi di aprile dello stesso anno. Nella susseguente audizione del 24 ottobre 2014 circa i motivi d'asilo egli ha dichiarato (cfr. atto A12, pag. 11 e segg.) dapprima di essere stato convocato 7-8 mesi prima dell'audizione in questione, ovvero entro fine febbraio e fine marzo 2014, salvo poi collocare, a precisa domanda, la chiamata alle armi nel periodo temporale compreso entro "uno o due mesi prima dell'inizio dell'anno corrente", ovvero a novembre/dicembre 2013. 6.2 Qualora ritenessimo tale lasso di tempo determinante al fine della fissazione del momento nel quale il ricorrente è stato chiamato in servizio, pure degna di tutela sarebbe la posizione della SEM secondo la quale il comportamento del ricorrente tra la convocazione ed il definitivo espatrio dal paese non sarebbe compatibile con la logica dell'agire. 6.3 Ad ogni modo, a prescindere dalle incongruenze presenti nelle summenzionate audizioni e considerata l'attuale situazione nel paese d'origine, a mente del Tribunale apparrebbe quantomeno verosimile che il ricorrente abbia espletato il servizio militare e che sia stato poi incluso tra i riservisti e richiamato in servizio in un secondo tempo a fronte della disastrosa situazione bellica. Ciò detto, nel caso che ci occupa la questione del soddisfacimento delle condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, cosi come le considerazioni in merito alla validità del documento successivamente addotto possono essere lasciate aperte (in tal senso cfr. sentenze del Tribunale E-3305/2016 del 22 giugno 2016, consid. 4.2.2 e D-5018/2015 del 26 ottobre 2015, consid. 5.2), dal momento che, quandanche la convocazione litigiosa sia da considerarsi come verosimile, la stessa non sarebbe, ad essa sola, rilevante in materia d'asilo, e ciò per i motivi esposti in infra considerando 7. 6.4 Per quanto riguarda infine l'allegazione secondo la quale il ricorrente sarebbe ricercato dai servizi segreti del suo paese poiché sospettato di traffico d'armi, il Tribunale non può che condividere la posizione della SEM. Il racconto riguardo a tale vicissitudine risulta infatti privo di indizi concreti che lascino presagire la verosimiglianza dello stesso. In primo luogo va rilevato che in sede di audizione sulle generalità l'interessato ha omesso qualsivoglia riferimento alla questione (cfr. atto A6). Egli ha poi sollevato la problematica solo in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo, sostenendo dapprima di aver ricevuto una non meglio precisata telefonata dal fratello, il quale gli avrebbe comunicato di essere ricercato dai servizi segreti (cfr. atto A12, pag. 12) salvo poi riferire di essere stato informato della problematica dal padre (cfr. atto A12, pag. 22). A precisa domanda dell'intervistatore, il richiedente ha poi dichiarato che si trattava di una storia di contrabbando d'armi nell'ambito della quale un presunto e non meglio precisato trafficante avrebbe fatto alcuni nomi di persone che conosceva tra le quali figurava il fratello del ricorrente ed il ricorrente stesso (cfr. atto A12, pag. 19), senza tuttavia fornire alcun elemento concreto e plausibile a supporto di tale tesi, già peraltro esposta in maniera contraddittoria quanto alla fonte stessa delle informazioni.
7. Come già enunciato in precedenza (v. supra, consid. 4.1), la renitenza, se è resa verosimile, può essere atta a validare la qualità di rifugiato qualora l'interessato, in ragione delle conseguenze di quest'ultima, abbia fondato timore di essere esposto a dei trattamenti che si apparentano a dei seri pregiudizi. 7.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esaminare a più riprese la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. Richiamando tale giurisprudenza, occorre rilevare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori se in passato l'interessato è già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore del regime può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona interessata appartenga ad una famiglia oppositrice o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la stessa venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. Ibidem). 7.2 Nel presente caso, avendo riguardo per quanto enunciato in precedenza relativamente al soddisfacimento del criterio di verosimiglianza, non traspare tuttavia dagli atti alcun elemento concreto indicante che il ricorrente potrebbe essere minacciato da sanzioni determinanti sotto l'aspetto dell'art. 3 LAsi. Considerato infatti che quanto asserito a proposito dei sospetti di traffico d'armi e del relativo interessamento dei servizi segreti non sia stato reso verosimile dal ricorrente, anche laddove la verosimiglianza si voglia ritenere adempiuta - e ciò nonostante le dichiarazioni in parte contraddittorie dell'insorgente - per quanto riguarda la convocazione e la mancata presentazione in servizio, non vi sono altri elementi validi che lascino propendere verso una precedente catalogazione del ricorrente quale oppositore al regime. Il ricorrente non risulta infatti appartenere ad un famiglia oppositrice ed ha inoltre dichiarato espressamente di non aver preso parte alla guerra civile e di non aver svolto attività politiche in Siria (cfr. atto A6, pag. 15). Salvo poi comunicare in un secondo momento la questione del traffico d'armi, la quale è già stata scartata in quanto inverosimile, l'insorgente ha inoltre affermato di non aver mai avuto problemi particolari con le autorità del regime (cfr. atto A6, pag. 15). Tale ultima dichiarazione è peraltro suffragata anche dai mezzi di prova versati agli atti, quali la carta d'identità provvisoria ed il certificato medico internazionale, entrambi rilasciati dalle autorità siriane nel corso del 2013 e che non lasciano trasparire indizi di precedenti problematiche in essere con le autorità. 7.3 Come già determinato dal Tribunale in una precedente occasione, anche le ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto da parte delle autorità militari per via del suo rifiuto di servire - per quanto verosimili - non sono da ritenersi sufficienti per convalidare l'esistenza di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4340/2015 del 22 ottobre 2015, consid. 4.3). 7.4 Per questi motivi, l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe tuttalpiù di essere sanzionato dalle autorità governative siriane per la semplice violazione dei propri obblighi militari, senza che ciò consista in un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. 7.5 Infine, gli altri motivi sollevati dal ricorrente, sono da ricondurre all'attuale precaria situazione in Siria, già constatata dal Tribunale in altre occasioni (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2 e sentenza del Tribunale D-1495/2015, consid. 9) e non costituiscono motivi rilevanti in materia di asilo. Tra questi figurano in particolare le allegazioni circa le angherie subite da parte dei membri della comunità Alauita le quali, per quanto verosimili, non sono di entità tale a fondare un motivo d'asilo e, come sostenuto dall'insorgente stesso, risultano inoltre generalizzate a tutti gli abitanti dei villaggi di etnia Sunnita (cfr. atto 12, pag. 13).
8. Va quindi ritenuto che, in definitiva, il ricorrente non soddisfa i presupposti di cui agli artt. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
10. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 3 dicembre 2015.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 3 dicembre 2015.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: