Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5603/2012 Sentenza del 6 novembre 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...) Marocco, c/o Ufficio federale della migrazione, via Motta 1B, 6830 Chiasso ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 ottobre 2012 / N [...]. Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data 8 agosto 2011; la decisione del 25 aprile 2012 dell'UFM, cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, siccome lecita, esigibile e possibile; la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data 25 settembre 2012; il verbale di audizione sulle generalità del 10 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) ed il verbale relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del medesimo giorno (di seguito: verbale 2); la decisione del 22 ottobre 2012 dell'UFM, notificata al richiedente lo stesso giorno, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 26 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), ricevuto dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] in data 29 ottobre 2012; la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale il 29 ottobre 2012; ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di essere cittadino marocchino di etnia Sahrawi e religione islamica, nato e cresciuto a B._______ (Marocco), dove vi avrebbe vissuto sino al 2010, data del suo espatrio, (cfr. verbale 1, pagg. 3 - 5); che, nella decisione del 22 ottobre 2012, l'UFM ha innanzitutto considerato inverosimile la minore età dichiarata dal richiedente; che, inoltre, l'autorità ha considerato da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che, dall'altro lato, egli non avrebbe adotto motivi propri a motivare la qualità di rifugiato, ritenuto che gli stessi, segnatamente i problemi che l'interessato avrebbe in Patria in ragione della sua attività a sostengo del Polisario, sarebbero i medesimi già dichiarati inverosimili nel corso della precedente procedura di asilo; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente sostiene che in Svizzera non avrebbe mai avuto la possibilità di ottenere un esame materiale e approfondito della propria domanda di asilo; che, inoltre, non sarebbe riuscito a contestare precedentemente la non entrata in materia della precedente procedura di asilo; che a causa del suo impegno politico sarebbe esposto in Patria a gravi persecuzioni senza che le autorità marocchine possano garantirgli adeguata protezione; che, in merito alla propria età, ribadisce di essere minorenne; che, infine, il suo allontanamento non dovrebbe essere ritenuto ragionevolmente esigibile in quanto in Marocco vi sarebbe una situazione di violenza e di corruzione dilagante; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione e la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo; che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minore età (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che, segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'altronde, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 1, pag. 7-8) che, inoltre, nel corso della precedente procedura di asilo ha dichiarato di essere nato il 25 agosto 1987 (cfr. verbale 1, pag. 3); che, sono al limite del temerario le dichiarazioni secondo cui una terza persona avrebbe scritto tale data di nascita in occasione della prima procedura di asilo o che sarebbe stato obbligato a firmare i verbali indicanti tale data (cfr. verbale 1, pag. 3); che, per di più, ha reso numerose dichiarazioni inattendibili e contraddittorie relative alla propria biografia in merito alle quali si fa rimando alla decisione dell'autorità inferiore; che, nel concreto, non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età; che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopra evocate del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali ed all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, vi è ragione di concludere alla maggiore età del ricorrente e di confermare la mancata designazione all'insorgente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che tale disposto si basa sulla nozione di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi per cui vi sono esigenze ridotte circa il grado di prova (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata); che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 10 maggio 2012 a seguito della mancata impugnazione della decisione del 22 aprile 2012 dell'autorità di prime cure; che, in casu, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, il ricorrente, ha più volte affermato che i motivi d'asilo presentati nella presente procedura sono gli stessi già fatti valere in occasione della prima domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 9, verbale 2, pag. 1) e, non avendo fatto rientro al suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 5), non ha né in sede di audizioni, né in sede ricorsuale allegato nuovi fatti atti ad implicare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, per giunta, non soccorre il ricorrente l'aver cercato di ingannare le autorità svizzere circa la sua identità; che tale comportamento è di per sé atipico per un cittadino che cerca una concreta protezione dalla parte di un altro Stato; che, per quanto concerne l'argomento ricorsuale secondo cui non avrebbe potuto contestare la decisione dell'UFM relativa alla prima domanda d'asilo, il Tribunale osserva che lo stesso ricorrente ha confermato che, in quell'occasione, gli sono stati debitamente spiegati i rimedi giuridici ma che li avrebbe dimenticati (cfr. verbale 1, pag. 6); che tale giustificazione è palesemente inconsistente; che, per il resto, si rinvia alla decisione dell'UFM; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti adotti dall'insorgente nella presente procedura di asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria nonostante le esigenze ridotte circa il grado di prova richiesto (DTAF 2009/53 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata); che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone di una scolarizzazione di base; che, inoltre, dispone certamente di una rete familiare nel proprio Paese di origine; che, d'altronde, in ragione del atteggiamento poco collaborativo assunto nel corso delle audizioni, vi è ragione di credere che l'insorgente disponga in Patria, dove ha sostanzialmente vissuto tutto l'arco della sua vita, di una rete sociale più ampia di quella dichiarata nel corso delle audizioni; che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: