Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, nato il (…), di etnia hazara e proveniente dal villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______, sarebbe arrivato in Svizzera il 10 luglio 2021 e vi ha depositato, il medesimo giorno, una do- manda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” o “autorità inferiore” n. (…)-1/1, 2/2 e 2/3). B. Il 10 luglio 2021, nel questionario “Europa”, l’interessato ha dichiarato che sarebbe espatriato nel 2019 e che avrebbe raggiunto l’Europa, e meglio la Grecia, nel 2020 (cfr. atto SEM n. 3/2). C. Dal riscontro della banca dati “EURODAC” del 12 luglio 2021, è risultato che il 16 settembre 2019 lo stesso ha depositato una domanda d’asilo in Grecia e che, il medesimo giorno, le autorità greche hanno provveduto alla registrazione delle sue impronte (cfr. atto SEM n. 10/1). D. Il 9 agosto 2021, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua per- sona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale re- datto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 16/14) si evince, sostanzialmente, che l’interessato ha dichiarato, quale sua data di nascita, il (…) 2004. Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli avrebbe iniziato a frequen- tare la scuola all’età di 7 anni e l’avrebbe lasciata una settimana prima di espatriare, nel giugno o luglio del 2018, all’età di 14 anni e 6 mesi. Per quanto riguarda i suoi motivi d’asilo, egli sostiene di essere espatriato a causa dei problemi che il padre avrebbe avuto con il proprio datore di la- voro. Egli avrebbe infatti lavorato, per tre mesi, quale autista di E._______ (anche chiamato E._______), un uomo di potere che avrebbe avuto legami stretti con il Governo. Tale uomo sarebbe, inoltre, stato solito esercitare delle attività di estorsione-protezione, come pure commettere degli assas- sinii e delle violenze sessuali. Egli avrebbe deciso di far uccidere suo padre una volta che quest’ultimo avrebbe deciso di rifiutarsi di lavorare per lui. In particolare, il (…) l’interessato e suo padre, mentre si recavano presso la loro abitazione in motocicletta, nei pressi del ponte B._______, sarebbero
D-5602/2021 Pagina 3 stati vittima di un’imboscata, con colpi di kalashnikov, da parte di due uo- mini, che si sarebbero avvicinati a loro, in motocicletta, in senso opposto. Per salvare la sua vita e quella del proprio figlio, il padre dell’interessato avrebbe deciso di gettarsi nel fiume sottostante riuscendo a salvare la vita di entrambi. Una volta raggiunta la riva del fiume, suo padre avrebbe co- municato alla moglie di prepararsi a lasciare il villaggio e di nascondersi, nel frattempo, presso i loro vicini. L’intera famiglia sarebbe poi fuggita in auto e si sarebbe recata al confine con l’Iran con l’intenzione di espatriare. Durante quella stessa notte, secondo quanto riferito dallo zio paterno dell’interessato, degli uomini avrebbero appiccato un incendio alla loro abi- tazione. Il 28 giugno 2018, l’interessato sarebbe riuscito, a differenza degli altri membri della famiglia, ad attraversare la frontiera e fuggire in Iran. E. Il 10 agosto 2021, considerato che le dichiarazioni rilasciate dall’interes- sato in merito alla propria età risultavano essere di dubbia attendibilità, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinare la reale età dell’in- teressato (cfr. atto SEM n. 17/2). Da tali esami, che hanno avuto luogo il 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 19/2), è risultato che la minore età del ricorrente era possibile. Egli avrebbe tuttavia avuto al minimo circa dicias- sette anni. F. Il 16 novembre 2021, la SEM ha dunque provveduto all’audizione sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM
n. 24/10) risulta che lo stesso si è limitato a precisare quanto già esposto in precedenza aggiungendo tuttavia che siccome non si riterrebbe più mu- sulmano dal mese di febbraio 2020, temerebbe di essere ritenuto infedele e, per questo motivo, di venire ucciso in caso di ritorno nel proprio Paese. G. Il 22 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all’interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d’asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 27/7), facoltà da lui eser- citata con scritto del medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 28/5). H. Con decisione del 24 novembre 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 30/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interes- sato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo
D-5602/2021 Pagina 4 non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvi- soriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 29/12). I. Con ricorso del 23 dicembre 2021 (notificato il medesimo giorno; cfr. trac- ciamento dell’invio) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: “Tribunale”) avverso la predetta decisione chie- dendo, principalmente, l’annullamento della decisione impugnata, il ricono- scimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subor- dinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori con passaggio alla procedura am- pliata. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggra- varsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus
D-5602/2021 Pagina 5 del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4.1 Preliminarmente, il ricorrente parrebbe sostenere che la sua domanda d’asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata e non secondo la procedura celere.
E. 4.2 In merito a questa prima censura formale, il Tribunale rileva d’ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4).
E. 4.3 Premesso che, nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo il 10 luglio 2021. Sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sommaria RMNA del 9 agosto 2021, l’autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dei dubbi inerenti la minore età del ricorrente e i successivi approfondimenti della SEM in merito. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi dalla conclusione della stessa, come previsto dall’art. 37 cpv. 2 LAsi. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha tuttavia comportato per l’insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 9 agosto 2021 e 16 novembre 2021. Il ricorrente stesso non spiega quali eventuali altri
D-5602/2021 Pagina 6 accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. Egli ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato non debba essere annullato esclusivamente per il superamento dei sum- menzionati termini. La censura dev’essere pertanto respinta.
E. 5 Ritenuto il riconoscimento dell’ammissione provvisoria, oggetti di contro- versia risultano esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi), il respingimento della sua domanda d’asilo (art. 2 LAsi) e la pronuncia dell’allontanamento (art. 44 LAsi).
E. 6.1 Per quanto concerne la qualità di rifugiato, la SEM ha considerato invero- simili le allegazioni addotte dal ricorrente (art. 7 LAsi) e rinunciato, per que- sto motivo, a riconoscere a quest’ultimo lo statuto di rifugiato (art. 3 LAsi) e, di conseguenza, a concedergli l’asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene, invece, che, pervenendo a tale conclusione, la SEM avrebbe violato il diritto (art. 106 cpv. 1 lett. a Lasi) e accertato in modo incompleto e inesatto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).
E. 6.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
D-5602/2021 Pagina 7 sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi.
E. 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richie- dente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ri- corrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli ele- menti importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; deci- sivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra que- sti risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l’età dev’essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016, consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un’esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capa- cità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall’immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. NORA LISCHETTI, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asyl- verfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d’altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l’asilo, minore è il grado di ve- rosimiglianza richiesto (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d’asile mineur non accompagné dans la procédure d’asile, Lausanne 2000,
n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audi- zione di richiedenti d’asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sen- tenza di principio DTAF 2014/30, consid. 3.
D-5602/2021 Pagina 8
E. 6.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva, dapprima, che non si ravvedono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua identità, alla sua minore età e al suo luogo d’origine. Dalle risultanze istruttorie (cfr. atto SEM n. 20/11), si evince infatti che il ricorrente potrebbe essere minorenne. Queste evidenze non ven- gono d’altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedi- mento impugnato.
E. 6.3.2 Ciò posto, il ricorrente non ha tuttavia, in primo luogo, fornito dichia- razioni sufficientemente fondate in merito al datore di lavoro del padre, E._______, e alla presunta imboscata che avrebbe subito da parte del me- desimo (cfr. atto SEM n. 29/12, R14, R15, R17, R18, R19). Inoltre, egli riesce, a domanda dell’interrogante, ad essere preciso nella sua descri- zione dei periodi temporali relativi ai fatti da lui descritti, fornendo delle ri- sposte univoche (cfr. atto SEM n. 29/12, R14, R15, R23, R32, R34, R55) ma non fornisce tuttavia una sufficiente descrizione del luogo in cui è nato e cresciuto (cfr. atto SEM n. 16/14, R2.01). Pur tenendo conto della verosimile età del ricorrente e del contesto dal quale egli proviene, ci si sarebbe potuti aspettare, da un adolescente con una formazione scolastica completa (cfr. lettera D), una descrizione più precisa riguardante un elemento centrale della sua domanda d’asilo. Ciò a maggior ragione se si tiene in conto che egli ha dimostrato una singolare maturità, considerata l’età che egli avrebbe avuto al momento dell’espatrio, nell’affrontare quest’ultimo senza l’appoggio dei propri genitori. Egli avrebbe, per di più, transitato in ben otto Paesi prima di arrivare in Sviz- zera. Il ricorrente, al momento dell’audizione, aveva inoltre verosimilmente quasi raggiunto la maggiore età. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di inverosimiglianza unicamente al fatto che fosse minorenne quando ha fornito le proprie dichiarazioni. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un’astrazione delle imprecisioni presenti nel suo racconto, soprattutto se esse risultano manifestamente dalla lettura dei verbali. A ciò si aggiunga che la capacità di discernimento del ricorrente non è mai stata posta in discussione. Del resto, il verbale sui motivi d’asilo non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario né per ammettere che l’audizione si sia svolta in spregio alle esigenze dettate dalla giurisprudenza. Neppure la persona di fiducia, presente durante le audizioni, ha evidenziato problematiche di sorta al mo- mento in cui esse hanno avuto luogo. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione
D-5602/2021 Pagina 9 a un’eventuale immaturità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d’altronde alcuna carenza di capacità cognitiva. Dagli stessi risulta unicamente che il ricorrente avrebbe potuto soffrire di una possibile sindrome di disadattamento o di una reazione depressiva prolungata, ele- menti che sarebbero stati presi in considerazione nell’esame dell’esigibilità dell’allontanamento dello stesso nel suo Paese d’origine.
E. 6.3.3 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, di aver conosciuto E._______ di persona (cfr. atto SEM n. 16/14, 7.02) per poi, successivamente, confermare il contrario (cfr. atto SEM n. 29/12, R25). Inoltre, in un primo momento, egli sostiene che sarebbe stato E._______ stesso ad aver tentato di uccidere lui e suo padre utilizzando un “kalasch- nikov” (cfr. atto SEM n. 16/14, 7.01); allorché invece, dopo la richiesta di maggiore precisione, egli ha dichiarato che l’imboscata sarebbe stata opera di due uomini a lui sconosciuti che avrebbero utilizzato, quale arma, un fucile (cfr. atto SEM n. 29/12, R15, R33). In aggiunta a ciò, egli sostiene di aver visto che i suoi assalitori portavano un cappello e una sciarpa (cfr. atto SEM n. 29/12, R36) per poi invece dichiarare che non era riuscito a vederli (cfr. atto SEM n. 29/12, R37). Il ricorrente si contraddice ancora sull’ordine cronologico degli eventi: egli dichiara inizialmente che sarebbe espatriato nel 2019 (cfr. atto SEM n. 3/2); in un secondo momento, dichiara invece che l’imboscata sarebbe avvenuta il (…) (cfr. atto SEM n. 29/12, R32) e che sarebbe espatriato il (…) 2018 (cfr. atto SEM n. 29/12, R34). Quest’ultima versione sarebbe tuttavia in contrasto con quella secondo cui lo stesso avrebbe impiegato sei giorni, dal momento dell’imboscata, per raggiungere il confine (cfr. atto SEM n. 29/12, R34).
E. 6.3.4 In terzo luogo, la veridicità del suo intero racconto sui fatti accaduti prima dell’espatrio può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, l’intero racconto relativo alla persona di E._______ e all’imboscata che avrebbe organizzato nei confronti del ricorrente e di suo padre come pure la loro fuga risulta stereotipato. Egli non ha, inoltre, reso verosimile che in caso di ritorno in Afghanistan potrebbe essere ritenuto un infedele. Non risulta, infatti, es- sere plausibile che egli abbia un reale e concreto timore di essere ucciso per questo motivo. Egli stesso ammette d’altronde di non sapere neppure chi sia a conoscenza delle sue convinzioni religiose, confermando che a lui non importerebbe se qualcuno lo venisse o meno a sapere (cfr. atto SEM n. 29/12, R57). Questo argomento, avanzato solamente in conclu- sione del verbale del 16 novembre 2021 risulta pertanto essere, in virtù del suo carattere estremamente generico e impreciso, pretestuoso.
D-5602/2021 Pagina 10
E. 6.4 In sintesi il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano es- sere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, effettiva- mente, numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi d’asilo inverosimile (art. 7 LAsi). Ne consegue che un esame in merito all’esistenza di motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi non risulta essere necessario.
E. 7 Per questo motivo, la decisione della SEM dev’essere confermata e le cen- sure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnata- mente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell’art. 3 LAsi, dei motivi da lui addotti.
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142311).
E. 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessato è stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni
D-5602/2021 Pagina 11 ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, appena maggiorenne, sia indi- gente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5602/2021 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5602/2021 Sentenza del 26 maggio 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Daniela Brüschweiler, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 24 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, privo di documenti di identità, dichiaratosi cittadino afgano, nato il (...), di etnia hazara e proveniente dal villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______, sarebbe arrivato in Svizzera il 10 luglio 2021 e vi ha depositato, il medesimo giorno, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" o "autorità inferiore" n. (...)-1/1, 2/2 e 2/3). B. Il 10 luglio 2021, nel questionario "Europa", l'interessato ha dichiarato che sarebbe espatriato nel 2019 e che avrebbe raggiunto l'Europa, e meglio la Grecia, nel 2020 (cfr. atto SEM n. 3/2). C. Dal riscontro della banca dati "EURODAC" del 12 luglio 2021, è risultato che il 16 settembre 2019 lo stesso ha depositato una domanda d'asilo in Grecia e che, il medesimo giorno, le autorità greche hanno provveduto alla registrazione delle sue impronte (cfr. atto SEM n. 10/1). D. Il 9 agosto 2021, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 16/14) si evince, sostanzialmente, che l'interessato ha dichiarato, quale sua data di nascita, il (...) 2004. Egli sarebbe nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______, nella provincia di D._______. Egli avrebbe iniziato a frequentare la scuola all'età di 7 anni e l'avrebbe lasciata una settimana prima di espatriare, nel giugno o luglio del 2018, all'età di 14 anni e 6 mesi. Per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, egli sostiene di essere espatriato a causa dei problemi che il padre avrebbe avuto con il proprio datore di lavoro. Egli avrebbe infatti lavorato, per tre mesi, quale autista di E._______ (anche chiamato E._______), un uomo di potere che avrebbe avuto legami stretti con il Governo. Tale uomo sarebbe, inoltre, stato solito esercitare delle attività di estorsione-protezione, come pure commettere degli assassinii e delle violenze sessuali. Egli avrebbe deciso di far uccidere suo padre una volta che quest'ultimo avrebbe deciso di rifiutarsi di lavorare per lui. In particolare, il (...) l'interessato e suo padre, mentre si recavano presso la loro abitazione in motocicletta, nei pressi del ponte B._______, sarebbero stati vittima di un'imboscata, con colpi di kalashnikov, da parte di due uomini, che si sarebbero avvicinati a loro, in motocicletta, in senso opposto. Per salvare la sua vita e quella del proprio figlio, il padre dell'interessato avrebbe deciso di gettarsi nel fiume sottostante riuscendo a salvare la vita di entrambi. Una volta raggiunta la riva del fiume, suo padre avrebbe comunicato alla moglie di prepararsi a lasciare il villaggio e di nascondersi, nel frattempo, presso i loro vicini. L'intera famiglia sarebbe poi fuggita in auto e si sarebbe recata al confine con l'Iran con l'intenzione di espatriare. Durante quella stessa notte, secondo quanto riferito dallo zio paterno dell'interessato, degli uomini avrebbero appiccato un incendio alla loro abitazione. Il 28 giugno 2018, l'interessato sarebbe riuscito, a differenza degli altri membri della famiglia, ad attraversare la frontiera e fuggire in Iran. E. Il 10 agosto 2021, considerato che le dichiarazioni rilasciate dall'interessato in merito alla propria età risultavano essere di dubbia attendibilità, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinare la reale età dell'interessato (cfr. atto SEM n. 17/2). Da tali esami, che hanno avuto luogo il 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 19/2), è risultato che la minore età del ricorrente era possibile. Egli avrebbe tuttavia avuto al minimo circa diciassette anni. F. Il 16 novembre 2021, la SEM ha dunque provveduto all'audizione sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 24/10) risulta che lo stesso si è limitato a precisare quanto già esposto in precedenza aggiungendo tuttavia che siccome non si riterrebbe più musulmano dal mese di febbraio 2020, temerebbe di essere ritenuto infedele e, per questo motivo, di venire ucciso in caso di ritorno nel proprio Paese. G. Il 22 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all'interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d'asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 27/7), facoltà da lui esercitata con scritto del medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 28/5). H. Con decisione del 24 novembre 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 30/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 29/12). I. Con ricorso del 23 dicembre 2021 (notificato il medesimo giorno; cfr. tracciamento dell'invio) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: "Tribunale") avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori con passaggio alla procedura ampliata. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Preliminarmente, il ricorrente parrebbe sostenere che la sua domanda d'asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata e non secondo la procedura celere. 4.2 In merito a questa prima censura formale, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 4.3 Premesso che, nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo il 10 luglio 2021. Sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l'audizione sommaria RMNA del 9 agosto 2021, l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dei dubbi inerenti la minore età del ricorrente e i successivi approfondimenti della SEM in merito. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell'autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi dalla conclusione della stessa, come previsto dall'art. 37 cpv. 2 LAsi. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha tuttavia comportato per l'insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 9 agosto 2021 e 16 novembre 2021. Il ricorrente stesso non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. Egli ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato non debba essere annullato esclusivamente per il superamento dei summenzionati termini. La censura dev'essere pertanto respinta.
5. Ritenuto il riconoscimento dell'ammissione provvisoria, oggetti di controversia risultano esclusivamente essere il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi), il respingimento della sua domanda d'asilo (art. 2 LAsi) e la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Per quanto concerne la qualità di rifugiato, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni addotte dal ricorrente (art. 7 LAsi) e rinunciato, per questo motivo, a riconoscere a quest'ultimo lo statuto di rifugiato (art. 3 LAsi) e, di conseguenza, a concedergli l'asilo (art. 2 LAsi). Il ricorrente sostiene, invece, che, pervenendo a tale conclusione, la SEM avrebbe violato il diritto (art. 106 cpv. 1 lett. a Lasi) e accertato in modo incompleto e inesatto i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). 6.2 6.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016, consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. Nora Lischetti, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30, consid. 3. 6.3 6.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale rileva, dapprima, che non si ravvedono ragioni per le quali occorrerebbe ritenere inverosimili le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua identità, alla sua minore età e al suo luogo d'origine. Dalle risultanze istruttorie (cfr. atto SEM n. 20/11), si evince infatti che il ricorrente potrebbe essere minorenne. Queste evidenze non vengono d'altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. 6.3.2 Ciò posto, il ricorrente non ha tuttavia, in primo luogo, fornito dichiarazioni sufficientemente fondate in merito al datore di lavoro del padre, E._______, e alla presunta imboscata che avrebbe subito da parte del medesimo (cfr. atto SEM n. 29/12, R14, R15, R17, R18, R19). Inoltre, egli riesce, a domanda dell'interrogante, ad essere preciso nella sua descrizione dei periodi temporali relativi ai fatti da lui descritti, fornendo delle risposte univoche (cfr. atto SEM n. 29/12, R14, R15, R23, R32, R34, R55) ma non fornisce tuttavia una sufficiente descrizione del luogo in cui è nato e cresciuto (cfr. atto SEM n. 16/14, R2.01). Pur tenendo conto della verosimile età del ricorrente e del contesto dal quale egli proviene, ci si sarebbe potuti aspettare, da un adolescente con una formazione scolastica completa (cfr. lettera D), una descrizione più precisa riguardante un elemento centrale della sua domanda d'asilo. Ciò a maggior ragione se si tiene in conto che egli ha dimostrato una singolare maturità, considerata l'età che egli avrebbe avuto al momento dell'espatrio, nell'affrontare quest'ultimo senza l'appoggio dei propri genitori. Egli avrebbe, per di più, transitato in ben otto Paesi prima di arrivare in Svizzera. Il ricorrente, al momento dell'audizione, aveva inoltre verosimilmente quasi raggiunto la maggiore età. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di inverosimiglianza unicamente al fatto che fosse minorenne quando ha fornito le proprie dichiarazioni. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un'astrazione delle imprecisioni presenti nel suo racconto, soprattutto se esse risultano manifestamente dalla lettura dei verbali. A ciò si aggiunga che la capacità di discernimento del ricorrente non è mai stata posta in discussione. Del resto, il verbale sui motivi d'asilo non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario né per ammettere che l'audizione si sia svolta in spregio alle esigenze dettate dalla giurisprudenza. Neppure la persona di fiducia, presente durante le audizioni, ha evidenziato problematiche di sorta al momento in cui esse hanno avuto luogo. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, non è infine possibile attribuire la mancanza di precisione a un'eventuale immaturità del ricorrente. Dai referti medici presenti agli atti non emerge d'altronde alcuna carenza di capacità cognitiva. Dagli stessi risulta unicamente che il ricorrente avrebbe potuto soffrire di una possibile sindrome di disadattamento o di una reazione depressiva prolungata, elementi che sarebbero stati presi in considerazione nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento dello stesso nel suo Paese d'origine. 6.3.3 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, di aver conosciuto E._______ di persona (cfr. atto SEM n. 16/14, 7.02) per poi, successivamente, confermare il contrario (cfr. atto SEM n. 29/12, R25). Inoltre, in un primo momento, egli sostiene che sarebbe stato E._______ stesso ad aver tentato di uccidere lui e suo padre utilizzando un "kalaschnikov" (cfr. atto SEM n. 16/14, 7.01); allorché invece, dopo la richiesta di maggiore precisione, egli ha dichiarato che l'imboscata sarebbe stata opera di due uomini a lui sconosciuti che avrebbero utilizzato, quale arma, un fucile (cfr. atto SEM n. 29/12, R15, R33). In aggiunta a ciò, egli sostiene di aver visto che i suoi assalitori portavano un cappello e una sciarpa (cfr. atto SEM n. 29/12, R36) per poi invece dichiarare che non era riuscito a vederli (cfr. atto SEM n. 29/12, R37). Il ricorrente si contraddice ancora sull'ordine cronologico degli eventi: egli dichiara inizialmente che sarebbe espatriato nel 2019 (cfr. atto SEM n. 3/2); in un secondo momento, dichiara invece che l'imboscata sarebbe avvenuta il (...) (cfr. atto SEM n. 29/12, R32) e che sarebbe espatriato il (...) 2018 (cfr. atto SEM n. 29/12, R34). Quest'ultima versione sarebbe tuttavia in contrasto con quella secondo cui lo stesso avrebbe impiegato sei giorni, dal momento dell'imboscata, per raggiungere il confine (cfr. atto SEM n. 29/12, R34). 6.3.4 In terzo luogo, la veridicità del suo intero racconto sui fatti accaduti prima dell'espatrio può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, l'intero racconto relativo alla persona di E._______ e all'imboscata che avrebbe organizzato nei confronti del ricorrente e di suo padre come pure la loro fuga risulta stereotipato. Egli non ha, inoltre, reso verosimile che in caso di ritorno in Afghanistan potrebbe essere ritenuto un infedele. Non risulta, infatti, essere plausibile che egli abbia un reale e concreto timore di essere ucciso per questo motivo. Egli stesso ammette d'altronde di non sapere neppure chi sia a conoscenza delle sue convinzioni religiose, confermando che a lui non importerebbe se qualcuno lo venisse o meno a sapere (cfr. atto SEM n. 29/12, R57). Questo argomento, avanzato solamente in conclusione del verbale del 16 novembre 2021 risulta pertanto essere, in virtù del suo carattere estremamente generico e impreciso, pretestuoso. 6.4 In sintesi il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, effettivamente, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi d'asilo inverosimile (art. 7 LAsi). Ne consegue che un esame in merito all'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario.
7. Per questo motivo, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi da lui addotti. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 OAsi 1, RS 142311 ). 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, appena maggiorenne, sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni