Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'8 marzo 2005 l'interessata, accompagnata dal consorte e dalla loro figlia, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 24 marzo 2005, l'UFM ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. Il 25 aprile 2005, quest'ultimi hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Con decisione del 2 maggio 2005, la CRA ha respinto il ricorso in questione. B. L'(...), l'interessata, assieme al compagno ed alla figlia, è rientrata in Patria. C. L'8 febbraio 2006, le interessate hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 20 febbraio 2006 come pure la nota di conversazione del 14 febbraio 2006), di essere espatriata con la figlia in data (...) per gli stessi motivi che le avevano indotte a lasciare il loro Paese d'origine la prima volta. In data (...), e quindi il giorno successivo al loro arrivo in Patria, a C._______, quattro malviventi - gli stessi che avrebbero perseguitato il compagno già in passato - avrebbero fatto irruzione nella loro abitazione e picchiato quest'ultimo chiedendogli una somma di ? 10'000.-. L'interessata avrebbe tentato di aiutarlo, ma sarebbe ugualmente stata aggredita. Dopo l'accaduto, avrebbe accompagnato il compagno all'ospedale, dove la polizia l'avrebbe interrogata sul fatto. Da quel momento, ella non avrebbe più avuto contatto con il suo compagno. Insieme alla figlia si sarebbe infatti dap- prima rifugiata a casa della (...) a C._______ (Serbia), proseguendo il giorno successivo per D._______ (Serbia), dove si sarebbe nascosta in casa di (...) fino al (...). In tale data, quattro individui avrebbero bussato all'abitazione, tentando di entrarvi. A quel punto le interessate sarebbero scappate, recandosi a C._______, dove avrebbero soggiornato fino al (...), quando sarebbero partite per la Svizzera. D. Il 27 febbraio 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 29 marzo 2006, le interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la citata decisione dell'UFM e hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo rispettivamente e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle presumibili spese processuali. F. La CRA, con decisione incidentale del 5 maggio 2006, ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato le ricorrenti a versare, entro il 22 maggio 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. G. Il 22 maggio 2006, le interessate hanno tempestivamente effettuato il richiesto versamento.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impuganta è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che gli autori delle persecuzioni allegate da parte della ricorrente sono persone terze e quindi non imputabili alle autorità serbe. La polizia avrebbe, altresì, steso un verbale delle aggressioni ai danni del compagno ed assicurato alla ricorrente di cercare i colpevoli. Per di più, l'insorgente non avrebbe mai denunciato l'accaduto del (...) e non si sarebbe mai interessata di sapere a che punto fossero arrivate le indagini in merito all'aggressione nei confronti del compagno. Al contrario, dopo tale aggressione e la conseguente denuncia, la ricorrente si sarebbe resa irreperibile. Non sarebbe dunque consentito rimproverare alle autorità serbe di non averla protetta in modo adeguato dalle persecuzioni da parte dei malviventi. Non ci sarebbero, quindi, indizi per ritenere che le autorità serbe abbiano mancato al loro obbligo di proteggere le insorgenti da ulteriori violenze da parte dei malviventi. Infine, i motivi espressi dalle ricorrenti non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento verso la Serbia sarebbe lecita, esigibile e possibile.
E. 6 Nel gravame, le ricorrenti hanno sottolineato di non negare il fatto che le minacce allegate fossero state pronunciate da terzi e non dallo Stato serbo. Le autorità statali non sarebbero però in grado di tutelare la loro incolumità, motivo per cui avrebbero deciso di lasciare nuovamente il loro Paese d'origine. Inoltre, sarebbe perfettamente comprensibile che - per paura - si sarebbero nascoste, e quindi rese irreperibili, dopo l'aggressione ai danni del compagno della ricorrente. Per di più, il fatto che le autorità non sarebbero state in grado di garantire la loro incolumità una prima volta - nonostante la denuncia e la testimonianza depositata - ma che i malviventi si sarebbero presentati una seconda volta alla loro porta di casa, dimostrerebbe l'incapacità dello Stato di proteggerle e giustificherebbe la mancata denuncia dell'evento del (...). Infine, in caso di rimpatrio, sarebbero esposte al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine quindi manifestamente contraria a tale articolo.
E. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18).
E. 8 Preliminarmente, il TAF costata che una prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 marzo 2005 in seguito alla sentenza da parte della CRA del 2 maggio 2005.
E. 8.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che le allegazioni delle insorgenti in merito agli avvenimenti, verificatisi dopo la conclusione della prima procedura d'asilo in Svizzera, i quali le avrebbero indotte a lasciare il loro Paese d'origine una seconda volta, ed in merito ai loro timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
E. 8.2 In particolare, il TAF rileva, che le affermazioni della ricorrente riguardo agli avvenimenti accaduti dopo l'aggressione ai danni del compagno, segnatamente al proprio soggiorno a D._______, sono da ritenere come manifestamente inverosimili. Basti rilevare, che il fatto che la ricorrente afferma di essersi nascosta per quasi (...) mesi nell'abitazione di una conoscente della (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 1), senza conoscerne il cognome o l'indirizzo e senza uscire di casa o tentare di contattare il proprio compagno - che avrebbe lasciato in condizioni incerte all'ospedale dopo l'aggressione subita - è saldamente inattendibile e contro ogni logica dell'agire umano. Inoltre, la ricorrente avrebbe appreso tramite la sua ospite della seconda aggressione ai danni del compagno e della rottura dei vetri della sua abitazione e di quella della (...) e non si sarebbe adoperata per avere ulteriori notizie né su tale attacco, né sullo stato del compagno (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2006 pagg. 7 e 8). Ciò non può che convalidare la fondatezza della conclusione dell'autorità inferiore circa l'inattendibilità del suo racconto al punto tale che non può essere escluso che l'allegato isolamento sia stato costruito ad arte per i bisogni della causa. Per di più, appare fortemente inverosimile che la ricorrente si sia recata con la figlia in Svizzera, senza avere avuto alcun contatto con il compagno, il quale ha però depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera solo un mese dopo le ricorrenti.
E. 8.3 Premesso ciò, dagli atti di causa risulta che le insorgenti non hanno mai avuto alcun problema con le autorità in Patria. Non vi è dunque ragione di ritenere che quest'ultime, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero alle ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che alle autorità serbe siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini. Al contrario di quanto preteso nel gravame, non è ammesso rimproverare alle autorità serbe di non avere protetto le ricorrenti in modo sufficiente, visto che esse si sono rese irreperibili subito dopo l'aggressione del (...) e hanno così impedito alle autorità di effettuare ulteriori indagini al riguardo.
E. 9 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
E. 11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio di esposizione delle insorgenti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, le ricorrenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi, concordanti e pertinenti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate.
E. 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 12 Occorre quindi esaminare se per le ricorrenti vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
E. 12.1 Come noto, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.
E. 12.2 Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, il TAF constata che A._______ è (...) ed ha una certa esperienza professionale come (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 2). Inoltre, nulla esclude che dispongano ancora di una rete sociale in Patria. Secondo le dichiarazioni di A._______, infatti, a C._______ risiedono ancora i suoi (...), le tre (...) e probabilmente anche il (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 2). Oltre a ciò, il compagno, rispettivamente il padre, delle insorgenti verrà anch'egli allontanato verso la Serbia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente alle insorgenti, una volta rientrate in Patria. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffrano di seri problemi medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Inoltre, questo Tribunale constata, che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione (cfr. la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107). Infatti, secondo la giurisprudenza istituita nella GICRA 2005 n. 6, delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (v. decisione del Tribunale amministrativo federale E-4465/2006 del 16 dicembre 2008). Nella fattispecie, la bambina della ricorrente è nata in Patria e raggiungerà prossimamente l'eta di (...) anni. Questo Tribunale riconosce che la bambina ha vissuto in Svizzera una prima volta dal (...) al (...) e vi risiede oramai da (...) anni (dal [...]). Vale, però, sottolineare che la bambina ha comunque trascorso la maggior parte della sua vita in Serbia e che, presumibilmente, la madre è tuttora la sua figura di riferimento privilegiata. Non si può, dunque, partire dal presupposto che la bambina abbia raggiunto un avanzato grado di integrazione nel nostro Paese che le causerebbe delle eccessive difficoltà di reinserimento nel suo Paese d'origine. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Serbia, anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi anche ragionevolmente esigibile.
E. 13 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo versato il 22 maggio 2006.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Le stesse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-, versato il 22 maggio 2006.
- Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5552/2006 {T 0/2} Sentenza del 13 maggio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Emilia Antonioni e Gérald Bovier; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, nata il (...) e B._______, nata il (...), Repubblica della Serbia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 febbraio 2006 / N (...). Fatti: A. L'8 marzo 2005 l'interessata, accompagnata dal consorte e dalla loro figlia, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 24 marzo 2005, l'UFM ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. Il 25 aprile 2005, quest'ultimi hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Con decisione del 2 maggio 2005, la CRA ha respinto il ricorso in questione. B. L'(...), l'interessata, assieme al compagno ed alla figlia, è rientrata in Patria. C. L'8 febbraio 2006, le interessate hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 20 febbraio 2006 come pure la nota di conversazione del 14 febbraio 2006), di essere espatriata con la figlia in data (...) per gli stessi motivi che le avevano indotte a lasciare il loro Paese d'origine la prima volta. In data (...), e quindi il giorno successivo al loro arrivo in Patria, a C._______, quattro malviventi - gli stessi che avrebbero perseguitato il compagno già in passato - avrebbero fatto irruzione nella loro abitazione e picchiato quest'ultimo chiedendogli una somma di ? 10'000.-. L'interessata avrebbe tentato di aiutarlo, ma sarebbe ugualmente stata aggredita. Dopo l'accaduto, avrebbe accompagnato il compagno all'ospedale, dove la polizia l'avrebbe interrogata sul fatto. Da quel momento, ella non avrebbe più avuto contatto con il suo compagno. Insieme alla figlia si sarebbe infatti dap- prima rifugiata a casa della (...) a C._______ (Serbia), proseguendo il giorno successivo per D._______ (Serbia), dove si sarebbe nascosta in casa di (...) fino al (...). In tale data, quattro individui avrebbero bussato all'abitazione, tentando di entrarvi. A quel punto le interessate sarebbero scappate, recandosi a C._______, dove avrebbero soggiornato fino al (...), quando sarebbero partite per la Svizzera. D. Il 27 febbraio 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 29 marzo 2006, le interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la citata decisione dell'UFM e hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo rispettivamente e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle presumibili spese processuali. F. La CRA, con decisione incidentale del 5 maggio 2006, ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato le ricorrenti a versare, entro il 22 maggio 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. G. Il 22 maggio 2006, le interessate hanno tempestivamente effettuato il richiesto versamento. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impuganta è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che gli autori delle persecuzioni allegate da parte della ricorrente sono persone terze e quindi non imputabili alle autorità serbe. La polizia avrebbe, altresì, steso un verbale delle aggressioni ai danni del compagno ed assicurato alla ricorrente di cercare i colpevoli. Per di più, l'insorgente non avrebbe mai denunciato l'accaduto del (...) e non si sarebbe mai interessata di sapere a che punto fossero arrivate le indagini in merito all'aggressione nei confronti del compagno. Al contrario, dopo tale aggressione e la conseguente denuncia, la ricorrente si sarebbe resa irreperibile. Non sarebbe dunque consentito rimproverare alle autorità serbe di non averla protetta in modo adeguato dalle persecuzioni da parte dei malviventi. Non ci sarebbero, quindi, indizi per ritenere che le autorità serbe abbiano mancato al loro obbligo di proteggere le insorgenti da ulteriori violenze da parte dei malviventi. Infine, i motivi espressi dalle ricorrenti non sarebbero pertinenti in materia d'asilo e di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento verso la Serbia sarebbe lecita, esigibile e possibile. 6. Nel gravame, le ricorrenti hanno sottolineato di non negare il fatto che le minacce allegate fossero state pronunciate da terzi e non dallo Stato serbo. Le autorità statali non sarebbero però in grado di tutelare la loro incolumità, motivo per cui avrebbero deciso di lasciare nuovamente il loro Paese d'origine. Inoltre, sarebbe perfettamente comprensibile che - per paura - si sarebbero nascoste, e quindi rese irreperibili, dopo l'aggressione ai danni del compagno della ricorrente. Per di più, il fatto che le autorità non sarebbero state in grado di garantire la loro incolumità una prima volta - nonostante la denuncia e la testimonianza depositata - ma che i malviventi si sarebbero presentati una seconda volta alla loro porta di casa, dimostrerebbe l'incapacità dello Stato di proteggerle e giustificherebbe la mancata denuncia dell'evento del (...). Infine, in caso di rimpatrio, sarebbero esposte al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine quindi manifestamente contraria a tale articolo. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). 8. Preliminarmente, il TAF costata che una prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 marzo 2005 in seguito alla sentenza da parte della CRA del 2 maggio 2005. 8.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che le allegazioni delle insorgenti in merito agli avvenimenti, verificatisi dopo la conclusione della prima procedura d'asilo in Svizzera, i quali le avrebbero indotte a lasciare il loro Paese d'origine una seconda volta, ed in merito ai loro timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. 8.2 In particolare, il TAF rileva, che le affermazioni della ricorrente riguardo agli avvenimenti accaduti dopo l'aggressione ai danni del compagno, segnatamente al proprio soggiorno a D._______, sono da ritenere come manifestamente inverosimili. Basti rilevare, che il fatto che la ricorrente afferma di essersi nascosta per quasi (...) mesi nell'abitazione di una conoscente della (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 1), senza conoscerne il cognome o l'indirizzo e senza uscire di casa o tentare di contattare il proprio compagno - che avrebbe lasciato in condizioni incerte all'ospedale dopo l'aggressione subita - è saldamente inattendibile e contro ogni logica dell'agire umano. Inoltre, la ricorrente avrebbe appreso tramite la sua ospite della seconda aggressione ai danni del compagno e della rottura dei vetri della sua abitazione e di quella della (...) e non si sarebbe adoperata per avere ulteriori notizie né su tale attacco, né sullo stato del compagno (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2006 pagg. 7 e 8). Ciò non può che convalidare la fondatezza della conclusione dell'autorità inferiore circa l'inattendibilità del suo racconto al punto tale che non può essere escluso che l'allegato isolamento sia stato costruito ad arte per i bisogni della causa. Per di più, appare fortemente inverosimile che la ricorrente si sia recata con la figlia in Svizzera, senza avere avuto alcun contatto con il compagno, il quale ha però depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera solo un mese dopo le ricorrenti. 8.3 Premesso ciò, dagli atti di causa risulta che le insorgenti non hanno mai avuto alcun problema con le autorità in Patria. Non vi è dunque ragione di ritenere che quest'ultime, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero alle ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che alle autorità serbe siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini. Al contrario di quanto preteso nel gravame, non è ammesso rimproverare alle autorità serbe di non avere protetto le ricorrenti in modo sufficiente, visto che esse si sono rese irreperibili subito dopo l'aggressione del (...) e hanno così impedito alle autorità di effettuare ulteriori indagini al riguardo. 9. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. 11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio di esposizione delle insorgenti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, le ricorrenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi, concordanti e pertinenti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12. Occorre quindi esaminare se per le ricorrenti vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. 12.1 Come noto, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. 12.2 Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, il TAF constata che A._______ è (...) ed ha una certa esperienza professionale come (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 2). Inoltre, nulla esclude che dispongano ancora di una rete sociale in Patria. Secondo le dichiarazioni di A._______, infatti, a C._______ risiedono ancora i suoi (...), le tre (...) e probabilmente anche il (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 2). Oltre a ciò, il compagno, rispettivamente il padre, delle insorgenti verrà anch'egli allontanato verso la Serbia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente alle insorgenti, una volta rientrate in Patria. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffrano di seri problemi medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Inoltre, questo Tribunale constata, che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione (cfr. la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107). Infatti, secondo la giurisprudenza istituita nella GICRA 2005 n. 6, delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (v. decisione del Tribunale amministrativo federale E-4465/2006 del 16 dicembre 2008). Nella fattispecie, la bambina della ricorrente è nata in Patria e raggiungerà prossimamente l'eta di (...) anni. Questo Tribunale riconosce che la bambina ha vissuto in Svizzera una prima volta dal (...) al (...) e vi risiede oramai da (...) anni (dal [...]). Vale, però, sottolineare che la bambina ha comunque trascorso la maggior parte della sua vita in Serbia e che, presumibilmente, la madre è tuttora la sua figura di riferimento privilegiata. Non si può, dunque, partire dal presupposto che la bambina abbia raggiunto un avanzato grado di integrazione nel nostro Paese che le causerebbe delle eccessive difficoltà di reinserimento nel suo Paese d'origine. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Serbia, anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi anche ragionevolmente esigibile. 13. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo versato il 22 maggio 2006. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Le stesse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-, versato il 22 maggio 2006. 3. Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: