Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica, originario del villaggio di E._______, distretto F._______, provincia di G._______ dove ha vissuto praticamente tutta la sua vita, salvo per un periodo a H._______ ed a I._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2016 (cfr. verbale d'audizione del 13 maggio 2016, atto A8/15, di seguito: verbale 1, pag. 4 segg.). B. L'(...) è stato sottoposto ad una radiografia della mano al fine di ottenere una stima della sua età ossea (cfr. atto A7/1). Dallo stesso è risultata un'età ossea di 19 anni o più. Nel corso dell'audizione sulle generalità, la SEM, dopo concessione del diritto di essere sentito, ha dunque ritenuto il richiedente maggiorenne e modificato la sua data di in (...) (cfr. verbale 1, pag. 11). C. Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo con audizioni del 6 giugno 2018 e dell'11 giugno 2018 l'interessato ha asserito di essere innanzitutto espatriato poiché sarebbe spesso maltrattato e punito per le sue scarse conoscenze ed il suo scarso interesse dell'islam. Inoltre, egli ha addotto di essere stato sequestrato per (...) giorni dai Talebani, i quali lo avrebbero interrogato sulla religione islamica, picchiato se non conosceva le risposte e gli avrebbero infine richiesto di collaborare. Dopo aver accettato la richiesta l'interessato sarebbe stato obbligato a vestirsi con abiti femminili e ad esercitarsi nella danza e nel canto. In seguito, egli sarebbe stato rilasciato, i Talebani tuttavia sarebbero andati a prenderlo ogni giorno a casa dei genitori per continuare a farlo esercitare nel canto e nella danza. Dopo (...) giorni egli sarebbe fuggito a I._______ e poi espatriato (cfr. verbale d'audizione del 6 giugno 2018, atto A29/16 [di seguito: verbale 2]; verbale d'audizione dell'11 giugno 2018, atto A31/21 [di seguito: verbale 3]). A sostegno della sua domanda d'asilo ha presentato la copia di una lettera di minaccia da parte dei Talebani così come la taskara in originale. D. Con decisione del 17 agosto 2018, notificata il 31 agosto 2018 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo del richiedente, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 28 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° ottobre 2018), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, ed in via subordinata, la conferma dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, egli ha presentato una domanda di rettifica dell'età anagrafica al (...) ed una richiesta di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate spese e ripetibili. F. Con comunicazione e-mail dell'8 ottobre 2018, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di poter trasmettere uno scritto. G. Con decisione incidentale del 23 ottobre 2018 il Tribunale ha anzitutto preso atto che il ricorrente è rappresentato sia dall'Avv. Immacolata Iglio Rezzonico, sia dalla lic. iur. Elisabetta Luda del (...) e stabilito che gli atti sono considerati regolarmente notificati al domicilio di (...). In seguito, in merito alla richiesta dell'insorgente di poter trasmettere uno scritto il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art. 32 PA, prima di decidere l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile e può tenere conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Infine, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso una copia del ricorso alla SEM invitandola a presentare una risposta. H. L'autorità inferiore, con osservazioni del 26 ottobre 2018, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi, cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Il ricorrente postula preliminarmente la rettifica della data di nascita al (...). Quale unico documento in suo possesso al fine di provare la sua età, il ricorrente ha prodotto la sua taskara in originale. Dalla stessa si evincerebbe che egli avrebbe avuto (...) anni il (...) e quindi sarebbe nato nel (...). La taskara sarebbe comunque soltanto un elemento che concorrerebbe a definire l'età, insieme all'aspetto fisico e a volte anche all'esame osseo. Tale esame sarebbe stato effettuato in data (...) ed avrebbe attestato un'età di 19 anni o più. Questo test tuttavia, come riportato nel referto, non sarebbe riconosciuto per determinare l'età cronologica. L'applicazione di tale metodo violerebbe palesemente i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia ed in particolare la considerazione dell'interesse superiore del fanciullo. La decisione di considerare maggiorenne l'interessato, senza possibilità di ricorrere contro la stessa, costituirebbe una gravissima violazione di tutti i diritti del minore. Al fine di dimostrare la fallibilità del primo esame osseo effettuato, il richiedente si sarebbe nuovamente sottoposto alla radiografia del polso in data (...), dalla quale gli sarebbe stata attribuita un'età superiore a 16 anni. Tale indagine, oltre a non avere alcuna portata risolutoria in materia di contestazioni relative all'età, rischierebbe pure di essere fuorviante. Considerando dunque la scarsa attendibilità del suddetto esame e la scarsa attendibilità della taskara per statuire l'età del ricorrente sarebbe necessario basarsi sulle sue allegazioni, sull'aspetto fisico, ma soprattutto sull'interesse superiore del minore, che non dovrebbe essere pregiudicato da legislazioni restrittive e discrezionalità delle autorità. Seppure di difficile ricostruzione la biografia del ricorrente e l'aspetto fisico dello stesso sembrerebbero confermare che nel 2016, al momento dell'audizione sulle generalità, lo stesso avrebbe avuto circa (...)-(...) anni. Di conseguenza, l'audizione sui motivi d'asilo si sarebbe dovuta tenere in presenza di una persona di fiducia ed egli avrebbe dovuto godere delle maggiori tutele riservate ai minori non accompagnati. Invece, nel corso della prima audizione al ricorrente sarebbero state poste delle domande supplementari in ordine alla sua età, presupponendo così che lo stesso avesse mentito. La procedura non avrebbe dunque tenuto conto l'interesse superiore del fanciullo. Inoltre, l'audizione dei minori non accompagnati dovrebbe essere svolta, oltre che alla presenza di una persona di fiducia, anche con criteri e metodi completamente diversi da quelli usati per un maggiorenne. Altresì, senza tale presa di posizione sulla maggiore età, le successive audizioni non si sarebbero svolte a distanza di circa due anni dalla prima audizione.
E. 3.2 Il Tribunale rileva anzitutto che qualora la conclusione ricorsuale di rettifica dell'età anagrafica al (...) dovesse essere intesa quale richiesta di modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento a tale punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3)
E. 4 Diversamente, allorquando le argomentazioni del ricorrente siano da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta in sede di prima istanza, le medesime sono ricevibili e si necessita di dirimerle preliminarmente in quanto determinanti sulla validità degli atti procedurali svolti in prima istanza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30, DTAF 2014/30, sentenze del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6 e E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6). Si rammenti tuttavia che per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. sentenza del Tribunale DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 - 5.2 e riferimenti citati), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3 - 5.4 e riferimenti citati).
E. 4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Egli non sarebbe né stato in grado di renderla verosimile né di provarla con un documento d'identità attendibile. Invero, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'interessato avrebbe dapprima dichiarato di avere (...) anni e (...) salvo poi dichiarare poco dopo che tra dieci mesi avrebbe compiuto (...) anni. Inoltre, egli avrebbe dimostrato d'ignorare la sua data di nascita dichiarando il (...). Altresì, l'interessato avrebbe fornito identità divergenti nei Paesi europei in cui sarebbe transitato prima di raggiungere la Svizzera. La molteplicità di identità fornite indurrebbe a ritenere che anche in Svizzera egli avrebbe potuto aver mentito per i bisogni della sua causa. Peraltro, il richiedente non ricorderebbe in che anno avrebbe smesso di andare a scuola a I._______ né in che periodo avrebbe vissuto in tale (...). Inoltre, anche se l'esito dell'esame osseo da solo non sarebbe sufficiente per contrastare l'allegazione della minore età, il risultato attesterebbe un'età di 19 anni o più. Per quanto riguarda invece la taskara fornita in originale, la SEM ha rilevato che il documento non attesterebbe una data di nascita effettiva, ma costituirebbe una mera indicazione sull'aspetto fisico della persona a partire da una soggettiva approssimazione. L'autorità inferiore sarebbe dunque giunta alla conclusione che l'età dell'interessato sarebbe superiore a quella allegata.
E. 4.2 In sede ricorsuale l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore ed osserva innanzitutto che non potrebbe descrivere più precisamente i suoi primi anni di vita poiché sarebbe stato molto piccolo al momento degli avvenimenti e d'altra parte le informazioni gli sarebbero state trasmesse dai famigliari. In seguito, alla scomparsa del fratello, la famiglia si sarebbe trasferita per uno-due anni a I._______ fino alla morte della sorella in un (...), per poi fare ritorno a G._______ per circa tre anni. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe arrivato in Svizzera a circa (...)-(...) anni.
E. 4.3 Con successiva risposta al ricorso la SEM osserva che la valutazione della pretesa minor età del ricorrente sarebbe stata effettuata attentamente nel corso dell'audizione sulle generalità e l'autorità sarebbe giunta alla conclusione in maniera oggettiva e ponderata che l'interessato fosse già maggiorenne al momento della prima audizione. Difatti, gli sarebbe stato accordato il relativo diritto di essere sentito. L'esame osseo costituirebbe soltanto uno degli elementi della valutazione.
E. 4.4 Con replica, il ricorrente rileva che le osservazioni dell'autorità inferiore sembrerebbero ridondanti e sprovviste di elementi utili ad una migliore analisi del caso di specie. L'autorità non avrebbe infatti indicato quali fossero gli elementi dell'oggettività della ponderazione.
E. 4.5 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene effettivamente che il richiedente non sia riuscito a rendere verosimile la sua minore età. Da una parte, egli non ha fornito alcun documento d'identità. Invero, per quanto riguarda la taskara versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Nella fattispecie, nel documento non sono stati riscontrati indizi di falsificazione. Ciò nonostante, visto quanto precede, il valore probatorio della stessa rimane limitato anche in assenza di siffatti indicatori. Ciò a maggior ragione dal momento che in specie la taskara non indica alcuna data di nascita, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di (...) anni. Una tale indicazione non risulta dunque in nessun modo concludente. In secondo luogo, nel corso della procedura di prima istanza il richiedente asilo ha fornito informazioni parziali e frammentarie circa la sua stessa data di nascita ed i suoi soggiorni. Altresì, egli ha fornito delle generalità divergenti sia alle (...), sia alle autorità di altri paesi. All'arrivo in Svizzera egli si è invero presentato alle (...) come C._______ nato l'(...)(cfr. atto A5/27), mentre invece ha depositato una domanda d'asilo a nome di A._______, nato il (...). In O._______ egli è invece stato registrato come D._______, rispettivamente come B._______, nato il (...) oppure il (...) oppure ancora il (...). In P._______ è stato registrato anche con il nome di D._______, nato però (...). Infine, egli portava con sé una carta di credito Mastercard a nome di D._______. Alla domanda di spiegare l'incongruenza tra il nome sulla carta di credito e quanto dichiarato al momento del deposito della domanda d'asilo, egli ha riferito di portare tre nomi: da una parte Q._______ come suo nonno, dall'altra a casa verrebbe invece chiamato dalla famiglia R._______ ed infine i suoi amici lo conoscerebbero come S._______. Il problema sarebbe che la taskara sarebbe stata emessa a nome di Q._______, tuttavia egli sarebbe conosciuto da tutti come D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3). In seguito, anche le allegazioni in merito al percorso scolastico risultano oltremodo vaghe e non costituiscono un indizio a favore della verosimiglianza della sua minore età dal momento che non permettono di concludere in maniera certa alla sua data di nascita. Invero, egli ha saputo riferire unicamente di aver frequentato 5 anni e mezzo o 6 di scuola e di avere smesso di andarci (...) o (...) anni prima e dell'espatrio poiché la scuola sarebbe stata chiusa con l'inizio della guerra (cfr. verbale 1, pag. 6). Tenuto conto del fatto che i bambini in Afghanistan iniziano generalmente la loro scolarizzazione tra i 6 e gli 8 anni (cfr. Education in Afghanistan, 6.09.2016, < https://wenr.wes.org/2016/09/education-afghanistan , consultato il 22.09.2020) si giungerebbe a 4 possibili anni di nascita che spaziano tra il (...) ed il (...). Al momento del deposito della domanda d'asilo l'interessato avrebbe dunque potuto avere tra i (...) ed i (...) anni. Il fatto che il ricorrente sia nato e cresciuto in un contesto sociale e culturale diverso non giunge neppure in soccorso alla sua versione dal momento che nel complesso egli non ha fornito alle autorità d'asilo alcun elemento valido a sostegno dell'asserita minore età. In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che ad ogni modo la questione risulta nella fattispecie priva di rilevanza per il giudizio dal momento che - anche considerata la data di nascita dichiarata dal ricorrente al deposito della domanda d'asilo (ovvero il [...]) - al momento dell'audizione sui motivi d'asilo effettuata il 6 giugno 2018, il ricorrente era oramai maggiorenne. Non essendovi stata violazione di disposizioni processuali (in particolare art. 17 LAsi), la censura va dunque respinta.
E. 5.1 Per quanto riguarda ora il merito della questione, nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato. Anzitutto, le difficoltà di ricostruzione della biografia del richiedente avrebbero avuto un impatto sulla credibilità degli specifici motivi d'asilo riguardanti il genere. Non sarebbe infatti stato possibile determinare o perlomeno approssimare con un certo rigore quanti anni egli avesse allorché sarebbe stato sequestrato dai Talebani a G._______. Egli avrebbe infatti corretto ed approssimato la sua età e la durata dei soggiorni a I._______ nel corso delle audizioni. In tale contesto temporale precedente il trasferimento a I._______ si iscriverebbero i vari tentativi di adescamento con intenzioni pedofile da parte dei Talebani e di persone del governo. Invitato a raccontare se gli fosse capitato qualcosa di particolare, quando un comandante l'avrebbe mandato a cercare, l'interessato avrebbe tergiversato più volte cercando di raccontare le dinamiche generali che si verificano in queste casistiche. Egli avrebbe dato l'impressione di non aver vissuto in prima persona l'episodio narrato, il racconto apparirebbe invero forzato ed artefatto, senza impressioni o emozioni personali ed infine egli avrebbe asserito di non aver mai ricevuto alcuna proposta concreta a sfondo sessuale. Se egli avesse vissuto i fatti evocati, li avrebbe sicuramente esposti in maniera personale, più precisa e convincente. Per quanto riguarda i fatti successivi al suo rientro a I._______, gli stessi sarebbero caratterizzati per la loro dubbia credibilità. Il contesto socioeconomico in cui sarebbe cresciuto striderebbe con l'allegata connivenza del padre con i Talebani. Le sue allegazioni dimostrerebbero che la situazione della sua famiglia sarebbe piuttosto agiata, di conseguenza apparirebbe altamente improbabile che il padre lo avrebbe venduto ai Talebani per essere iniziato al ballo con abiti femminili. Sarebbe infatti noto che in Afghanistan il target di fanciulli per simili attività sarebbe da ricercare nei contesti meno abbienti e di precarietà famigliare, ciò che non sarebbe il caso nella fattispecie. Il racconto risulterebbe dunque fittizio e costruito. Per quanto riguarda il sequestro da parte dei talebani apparirebbe evidente che qualora egli avesse vissuto un periodo così tragico e drammatico, l'avrebbe sicuramente esposto con maggior dovizia di dettagli e precisione, nonché con maggior trasporto. Anche la descrizione dei giorni successivi al rilascio sarebbe poco attendibile poiché egli si sarebbe accontentato di addurre in modo vago, generico e stereotipato di tornare quotidianamente da loro e di fare gli esercizi. Infine, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'interessato la SEM ha rinunciato ad effettuare un esame oculato dei documenti depositati agli atti. L'autorità inferiore ha però rilevato che la copia scansionata di una lettera di dubbia autenticità fornita non proverebbe i motivi per cui egli allegherebbe di essere fuggito dai Talebani. Dal documento emergerebbero chiari indizi che indicherebbero che lo stesso parrebbe essere un falso in quanto il supporto cartaceo parrebbe essere logoro, nonché l'intestazione in alto a destra parzialmente sbiadita mentre la scrittura ed i timbri apposti sembrerebbero essere ben più recenti. Peraltro il secondo foglio del documento sarebbe pure compilato al contrario dell'intestazione. Tali dichiarazioni sarebbero dunque da ritenersi inverosimili. In seguito, la SEM ha analizzato dal punto di vista della rilevanza le allegazioni del richiedente inerenti alle percosse e punizioni subite da parte del padre e di persone religiose di G._______ denominate Talebani in quanto egli non avrebbe risposto a domande riguardante la religione secondo le loro attese. L'autorità inferiore ha ritenuto che l'agire di tali persone non sarebbe motivato da questioni religiose, ma bensì dalla mancanza di conoscenza da bambino di tali questioni, le punizioni non configurerebbero dunque delle misure vessatorie per uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Allo stesso modo, il contenzioso che la famiglia avrebbe con lo zio residente a H._______ riguarderebbe un'eredità della quale il parente si sarebbe impossessato e non sarebbe pertanto pertinente in materia d'asilo.
E. 5.2 In sede ricorsuale l'insorgente rileva per quanto riguarda la ricostruzione della biografia che non gli sarebbe stato possibile essere più preciso nel delimitare l'arco temporale degli eventi per un duplice ordine di motivi. Da una parte egli sarebbe stato molto piccolo al momento del soggiorno a H._______. La successione degli eventi, pur non essendo temporalmente ben definita, risponderebbe in ogni caso ad un modo di agire perfettamente logico. La famiglia si sarebbe infatti trasferita dopo un fatto doloroso (scomparsa di un figlio) a I._______ per circa 1-2 anni finché la sorella del ricorrente non avrebbe perso la vita in un (...). A quel punto la famiglia avrebbe fatto ritorno a G._______ dove non avrebbe dovuto pagare l'affitto di casa ed il padre avrebbe potuto tornare a fare il (...). Proprio a G._______ si sarebbero verificati i fatti più dolorosi per il ricorrente che lo avrebbero spinto ad abbandonare il suo Paese d'origine. A G._______ infatti l'insorgente sarebbe stato più volte punito dal padre per non aver alcun interesse a studiare il Corano. Altresì, una notte i Talebani l'avrebbero rapito e tenuto rinchiuso per (...) giorni in una casa sotterranea. Dai verbali delle audizioni si evincerebbe che l'approfondimento di cosa sarebbe avvenuto in questo luogo sarebbe stato difficoltoso ed il racconto, seppure abbastanza completo, sarebbe sicuramente frammentato. Tutto ciò tuttavia dimostrerebbe che il ricorrente avrebbe subito realmente le violenze raccontate, compresa, probabilmente la violenza sessuale. Il fatto di essere stato privato della libertà e di essere costretto a vestire abiti femminili nonché a ballare e cantare con movenze femminili configurerebbero in ogni caso una violenza. La descrizione degli abusi/molestie subiti ancora minorenne non potrebbero non essere considerati gravi traumi che hanno segnato il ricorrente. Su questi presupposti andrebbero relativizzate le supposte contraddizioni e l'eventuale genericità del racconto degli episodi di molestie. D'altra parte questo sarebbe anche confermato dalla lettera di minaccia dalla quale si potrebbe chiaramente evincere che il ricorrente sarebbe stato imprigionato proprio come avrebbe raccontato e che per aver salva la vita avrebbe dovuto cooperare con i mittenti della missiva. Il ricorrente non sarebbe più dunque stato al sicuro e sarebbe stato condannato a subire ulteriori violenze, oltre a quelle già subite. Senza contare le eventuali conseguenze del suo disinteresse per il Corano che già in passato gli avrebbero provocato diversi problemi in un Paese come l'Afghanistan. Per quanto riguarda in seguito la situazione economica della famiglia, l'insorgente osserva che la stessa non potrebbe essere considerata agiata. Invero, il padre guadagnerebbe quanto basta per pagare l'affitto dei terreni e procurarsi da mangiare. Di conseguenza, pur essendo vero che normalmente i ragazzi reclutati come Bacha Bazi provengono da realtà più misere, sarebbe anche vero che essendo di etnia tagica la famiglia avrebbe dovuto pagare una tassa ai Talebani. Per questo motivo il ricorrente sarebbe stato venduto dal padre. Infine, le caratteristiche fisiche del ricorrente, di corporatura sottile, dalla voce dolce e dai tratti estremamente delicati lo renderebbero un candidato perfetto per essere un Bacha Bazi. In ogni caso, a causa dell'esperienza vissuta, il ricorrente sarebbe stato in cura dal Dott. J._______ ed attualmente presso il (...). Al Dott. J._______ egli avrebbe raccontato gli abusi subiti.
E. 5.3 In sede di risposta al ricorso l'autorità inferiore ritiene di aver accuratamente analizzato il contesto generale fornito nelle audizioni, adottando i necessari accorgimenti anche procedurali e restando altamente vigile quanto all'effettiva natura e portata delle persecuzioni addotte dall'interessato. La SEM non esclude infatti che il ricorrente possa aver vissuto dei fatti altamente drammatici e traumatici, quali ad esempio la vicinanza con un padre dispotico, la scomparsa misteriosa di un fratello o la morte violenta della sorella, eventi che potrebbero aver influito in qualche modo sul suo stato emotivo e psicologico. Il fatto che egli sia in cura presso uno specialista non avvalorerebbe tuttavia la tesi del rappresentante legale secondo la quale egli abbia vissuto le allegate persecuzioni da parte dei Talebani.
E. 5.4 Con replica il ricorrente contesta le osservazioni dell'autorità inferiore in particolare per la loro genericità. Non sarebbe invero stato specificato il modo in cui l'autorità inferiore avrebbe effettuato la sua analisi.
E. 5.5 Con scritto del 18 gennaio 2019 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un certificato medico del Dottor J._______, che l'ha avuto in cura al suo arrivo in K._______ ed un certificato della Dottoressa L._______ che lo segue attualmente. Dal certificato del Dr. J._______ emergerebbe in particolare un importante disagio psichico comportante pure contrazione dell'alimentazione. Durante i colloqui egli avrebbe riferito di avere subito gravi traumi conseguenti alla guerra in Afghanistan. Una sorella sarebbe deceduta allo (...), un fratello sarebbe stato catturato dai Talebani risultando poi disperso. Egli confermerebbe delle minacce da parte dei Talebani ma pure importanti tensioni a livello intra familiare con vessazioni da parte del padre che avrebbero ulteriormente gravato sulla sua vita in patria. Vi sarebbe stato un continuo conflitto tra i genitori. Egli sarebbe stato relegato dal padre per diversi anni entro le mura domestiche, con l'unico aspetto positivo che ciò gli avrebbe permesso di studiare da autodidatta la lingua (...). Il viaggio di espatrio sarebbe durato 7 mesi e sarebbe stato altrettanto traumatico. Purtroppo pure nel nuovo contesto il ricorrente non si è sentito accolto come avrebbe desiderato, ciò che avrebbe contribuito ad acuire il suo sgomento.
E. 6 Il Tribunale rileva che essendo stato posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 17 agosto 2018 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 7 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 8 È anzitutto d'uopo determinare se le allegazioni del ricorrente in merito alle vicissitudini con i Talebani - ed in particolare in merito al periodo di prigionia - adempiano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 8.1 Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'insorgente presentano alcune incongruenze. In primo luogo, interrogato in merito a che cosa fosse accaduto prima del trasferimento dell'interessato e della famiglia a I._______, l'insorgente ha in un primo tempo asserito che un comandante dei Talebani avrebbe mandato qualcuno a cercarlo offrendogli soldi o altro (cfr. verbale 2, D70). Egli in un secondo tempo ha tuttavia menzionato ben 3 comandanti - di cui uno del governo - ed ha pure asserito che le richieste e le visite si sarebbero susseguite per due o tre anni all'incirca, con una frequenza di due volte a settimana (cfr. verbale 3, D40-D60). Orbene, se le richieste si fossero susseguite davvero per un lasso di tempo così importante ed egli fosse stato ricercato da ben tre comandanti, vi è motivo di credere che avrebbe dovuto essere in grado di raccontare i fatti in maniera più congruente tra le due audizioni sui motivi d'asilo, peraltro effettuate a cinque giorni di distanza l'una dall'altra. In seguito, per quanto riguarda il periodo in cui è stato imprigionato dai Talebani, l'insorgente ha dapprima riferito di essere stato picchiato nel corso della prigionia quando non sapeva rispondere a domande sulla religione (cfr. verbale 2, D85), salvo poi dichiarare di essere stato picchiato per non aver voluto indossare i vestiti femminili (cfr. verbale 3, D128). Confrontato in merito, egli ha asserito di non ricordare tutti i motivi per i quali veniva picchiato e di non essersi ricordato in precedenza degli abiti femminili (cfr. verbale 2, D129). Tale spiegazione non risulta convincente dal momento che l'imprigionamento risulta essere l'evento decisivo che avrebbe portato l'interessato ad espatriare. Di conseguenza, anche su questo punto ci si attende che egli sappia riferire con precisione che cosa gli sia capitato. In seguito, il ricorrente ha dapprima riferito di un solo episodio nel quale gli è stato dato uno (...) che doveva consegnare senza guardarne il contenuto (cfr. verbale 2 D70 e D86), salvo poi dichiarare in seguito che gli episodi in cui ha dovuto effettuare una consegna sarebbero stati due (cfr. verbale 3, D123). Anche sul numero di persone presenti in auto per effettuare la consegna egli ha fornito diverse versioni, da una parte ha dichiarato di essere stato con almeno una persona oltre all'autista (cfr. verbale 2, D70) e dall'altro l'interessato ha asserito di essere stato solo (cfr. verbale 3, D123). Altresì, non meno incongruenti risultano le sue allegazioni in merito al luogo in cui l'insorgente ha dovuto recarsi ogni giorno dopo il rilascio, dichiarando in un primo tempo di tornare al medesimo posto dove aveva trascorso la prigionia (cfr. verbale 2, D72, D87 e D103), per poi invece asserire successivamente di essere stato portato in un'altra casa più vicina (cfr. verbale 3, D150-D151). Infine, il ricorrente ha fornito differenti versioni e poco logiche tra loro in merito ai motivi dell'arresto e del rilascio. Da una parte egli ha riferito di credere di essere stato venduto dal padre ai Talebani (cfr. verbale 2, D76), salvo poi dichiarare poco dopo di essere stato invitato a ballare in cambio di soldi, armi o quello che lui desiderava (cfr. verbale 2, D83) ed infine dichiarare che il padre avrebbe probabilmente interceduto per farlo rilasciare (cfr. verbale 2, D104). Confrontato in merito al fatto che il comportamento del genitore risulti tuttavia piuttosto paradossale dal momento che da una parte avrebbe venduto il figlio mentre dall'altra sarebbe intervenuto per fare in modo che venisse rilasciato, l'insorgente ha dichiarato di non sapere che cosa abbiano fatto i genitori (cfr. verbale 2, D108). Allo scrivente Tribunale appare tuttavia poco credibile che egli non si sia informato presso i genitori per sapere se essi fossero intervenuti per fare in modo che egli venisse rilasciato. Anche in sede ricorsuale l'interessato non ha fornito una spiegazione convincente, limitandosi nuovamente ad asserire che il padre avrebbe venduto il figlio ai Talebani (cfr. ricorso pag. 7). Altresì, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, il profilo del ricorrente non pare nemmeno corrispondere al profilo di coloro che solitamente vengono reclutati per queste pratiche di abuso sessuale note come "Bacha Bazi". Invero, i giovani ragazzi provengono generalmente da ambienti svantaggiati, ciò che non risulta essere il caso per l'interessato. Invero, la situazione economica della famiglia pur non essendo agiata, era buona, nella media (cfr. verbale 2, D52 segg.).
E. 8.2 Proseguendo nell'analisi delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale rileva che le stesse, oltre a presentare diverse incongruenze, non possono neppure essere ritenute sufficientemente motivate. Il racconto della prigionia stupisce per la sua impersonalità e la mancanza di dettagli. A titolo d'esempio, egli non è riuscito a descrivere in maniera concreta gli abiti femminili che ha dovuto indossare per ballare, limitandosi ad affermare che l'abito era colorato, dai piedi alla testa (cfr. verbale 3, D145 segg.). In seguito, pure il racconto di una giornata tipo risulta stereotipato e senza alcun riferimento personale. Il ricorrente si è infatti limitato a riferire di non fare nulla di speciale, di fare gli esercizi, ascoltare la radio, fare degli scarabocchi e dormire (cfr. verbale 2, D105; verbale 3, D125). Alla domanda se si ricordasse qualcos'altro egli non ha risposto (cfr. verbale 3, D126 seg.). Anche su questo punto il Tribunale condivide l'opinione dell'autorità inferiore, ovvero che se egli avesse vissuto un periodo così tragico e drammatico, l'avrebbe sicuramente esposto con maggiore dovizia di dettagli e precisione, nonché con maggior trasporto. In seguito, risulta quantomeno singolare il fatto che siano state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM affinché il ricorrente raccontasse che cosa gli è personalmente successo con il comandante dei Talebani T._______ prima di trasferirsi con la famiglia a I._______ (cfr. verbale 3, D39). Invero, pur avendo dichiarato che il comandante aveva intenzioni di pedofilia nei suoi confronti, egli si è limitato a descrivere più volte le usanze generali dei comandanti, i quali avrebbero avuto ognuno tre o quattro bambini che farebbero ballare alle loro feste (cfr. verbale 3, D40 segg.). Soltanto alla fine ha asserito di non aver mai ricevuto delle proposte concrete a sfondo sessuale (cfr. verbale 3, D68-D69).
E. 8.3 In seguito, neppure i documenti forniti dall'insorgente risultano essere atti a provare i suoi motivi d'asilo. Per quanto concerne la lettera dei Talebani, fornita in originale in sede ricorsuale, non risulta innanzitutto chiaro come e a che momento l'interessato ne sia entrato in possesso. Da una parte egli ha dichiarato di esserne entrato in possesso recentemente (ovvero nel 2018; cfr. verbale 2, D8), salvo poi dichiarare di esserne entrato in possesso già un mese o venti giorni prima della partenza (ovvero tra il 2015 ed il 2016, cfr. verbale 3, D9, D11). In seguito, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, il contenuto fa genericamente riferimento ad un "imprigionamento", senza tuttavia presentare ulteriori dettagli. Altresì, risulta poco comprensibile il rimando alla collaborazione del ricorrente con gli (...). Su questo punto inoltre, la spiegazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che egli non avrebbe smesso di cooperare con gli (...) - risulta quantomeno ipotetica e frutto di un'interpretazione che non trova alcun riscontro nelle allegazioni dell'interessato in sede di audizione. Infine, anche l'identità del ricorrente riportata nella lettera solleva ulteriori dubbi quanto all'autenticità del documento. Invero, egli ha dichiarato di essere stato identificato come U._______ da parte dei Talebani e di essere conosciuto in generale con questo nome (cfr. verbale 3, D60; verbale 1, pag. 3), mentre nella lettera si sono rivolti a lui come "Signor Q._______", ovvero il medesimo nome riportato sulla sua taskara. Di conseguenza, vi sono motivi di credere che il documento sia stato prodotto ai fini della causa. Per quanto riguarda invece i certificati medici forniti in sede ricorsuale dall'insorgente, il Tribunale rileva che anch'essi non risultano atti a comprovare i problemi avuti dall'insorgente con i Talebani e lasciano piuttosto intendere che i principali problemi avuti dall'interessato siano dovuti a traumi e tensioni a livello intra-familiare (cfr. certificati medici del Dr. J._______ del [...] e della Dr.ssa L._______ del [...]). Nel certificato medico del Dr. J._______ viene infatti riferito del decesso della sorella, della scomparsa del fratello catturato dai talebani e da vessazioni da parte del padre. Le minacce da parte dei Talebani vengono riportate in maniera soltanto generica e senza essere ulteriormente approfondite. In particolare non risultano esservi riferimenti all'imprigionamento da parte dei Talebani o alle violenze da essi subite (ad esempio il fatto di doversi vestire con abiti femminili e ballare), malgrado l'atteggiamento di fiducia e di apertura mostrato dal ricorrente verso il medico curante.
E. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, parte delle allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili.
E. 9 Occorre ora determinare se le ulteriori allegazioni del ricorrente siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 9.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilitoall'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 9.2 Per quanto riguarda i maltrattamenti e le punizioni subite dal padre, lo scrivente Tribunale ritiene che le stesse, oltre a non essere riconducibili ad un motivo dell'art. 3 LAsi, non risultano neppure più attuali. Invero, al ritorno a G._______ dopo il soggiorno a I._______ l'insorgente non è più stato maltrattato dal padre, salvo in due occasioni (cfr. verbale 3, D16). Di conseguenza, i maltrattamenti non risultano rilevanti nella fattispecie.
E. 9.3 Per quanto concerne il rischio di subire dei maltrattamenti da parte dei Talebani, il Tribunale ritiene che il ricorrente non possa far valere un timore fondato di subire delle persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo. Invero, essendo state ritenute inverosimili le allegazioni in merito al sequestro di (...) giorni da parte degli stessi, nonché le proposte subite dagli stessi prima del trasferimento a I._______, non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di ritorno in Patria egli rischi di venire punito dai Talebani. Le interrogazioni ed i maltrattamenti subiti da bambino in merito alla religione non risultano infatti essere più attuali (cfr. verbale 3, D35).
E. 9.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, gli ulteriori motivi d'asilo dell'insorgente non adempiono dunque le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5547/2018 Sentenza del 21 settembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias C._______, nato l'(...), alias D._______, nato il (...), alias D._______, nato l'(...), Afghanistan, patrocinato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, e dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 17 agosto 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica, originario del villaggio di E._______, distretto F._______, provincia di G._______ dove ha vissuto praticamente tutta la sua vita, salvo per un periodo a H._______ ed a I._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2016 (cfr. verbale d'audizione del 13 maggio 2016, atto A8/15, di seguito: verbale 1, pag. 4 segg.). B. L'(...) è stato sottoposto ad una radiografia della mano al fine di ottenere una stima della sua età ossea (cfr. atto A7/1). Dallo stesso è risultata un'età ossea di 19 anni o più. Nel corso dell'audizione sulle generalità, la SEM, dopo concessione del diritto di essere sentito, ha dunque ritenuto il richiedente maggiorenne e modificato la sua data di in (...) (cfr. verbale 1, pag. 11). C. Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo con audizioni del 6 giugno 2018 e dell'11 giugno 2018 l'interessato ha asserito di essere innanzitutto espatriato poiché sarebbe spesso maltrattato e punito per le sue scarse conoscenze ed il suo scarso interesse dell'islam. Inoltre, egli ha addotto di essere stato sequestrato per (...) giorni dai Talebani, i quali lo avrebbero interrogato sulla religione islamica, picchiato se non conosceva le risposte e gli avrebbero infine richiesto di collaborare. Dopo aver accettato la richiesta l'interessato sarebbe stato obbligato a vestirsi con abiti femminili e ad esercitarsi nella danza e nel canto. In seguito, egli sarebbe stato rilasciato, i Talebani tuttavia sarebbero andati a prenderlo ogni giorno a casa dei genitori per continuare a farlo esercitare nel canto e nella danza. Dopo (...) giorni egli sarebbe fuggito a I._______ e poi espatriato (cfr. verbale d'audizione del 6 giugno 2018, atto A29/16 [di seguito: verbale 2]; verbale d'audizione dell'11 giugno 2018, atto A31/21 [di seguito: verbale 3]). A sostegno della sua domanda d'asilo ha presentato la copia di una lettera di minaccia da parte dei Talebani così come la taskara in originale. D. Con decisione del 17 agosto 2018, notificata il 31 agosto 2018 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo del richiedente, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 28 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° ottobre 2018), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, ed in via subordinata, la conferma dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, egli ha presentato una domanda di rettifica dell'età anagrafica al (...) ed una richiesta di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate spese e ripetibili. F. Con comunicazione e-mail dell'8 ottobre 2018, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di poter trasmettere uno scritto. G. Con decisione incidentale del 23 ottobre 2018 il Tribunale ha anzitutto preso atto che il ricorrente è rappresentato sia dall'Avv. Immacolata Iglio Rezzonico, sia dalla lic. iur. Elisabetta Luda del (...) e stabilito che gli atti sono considerati regolarmente notificati al domicilio di (...). In seguito, in merito alla richiesta dell'insorgente di poter trasmettere uno scritto il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art. 32 PA, prima di decidere l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile e può tenere conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Infine, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso una copia del ricorso alla SEM invitandola a presentare una risposta. H. L'autorità inferiore, con osservazioni del 26 ottobre 2018, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata considerando che il ricorso non contenesse elementi nuovi suscettibili di indurre una diversa valutazione. I. Con scritto del 16 novembre 2018 il ricorrente ha replicato alle osservazioni della SEM chiedendo l'accoglimento del ricorso. J. La SEM, con duplica del 30 novembre 2018 trasmessa all'insorgente per conoscenza, non ha aggiunto ulteriori osservazioni e rinviato alla propria decisione ed alla presa di posizione del 26 ottobre 2018. K. Con scritto spontaneo del 5 dicembre 2018 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di attendere, prima dell'emissione della sentenza, la documentazione medica che sarebbe seguita dall'incontro di rete tra i medici che hanno in cura l'interessato. L. Il 18 gennaio 2019 (recte: 28 gennaio 2019) l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un certificato medico del Dottor J._______ del (...), che ha avuto in cura l'interessato al suo arrivo in K._______, ed un certificato della Dottoressa L._______ del (...) che segue attualmente il ricorrente. M. Il 5 settembre 2019 il ricorrente ha chiesto informazioni in merito allo stato della procedura. A tale richiesta il Tribunale ha risposto con lettera del 2 ottobre 2019. N. Con scritto del 25 ottobre 2019 l'autorità inferiore, in riferimento alla richiesta del ricorrente del 21 ottobre 2019 di restituzione dei documenti confiscatigli l'(...) dalle autorità svizzere, ha informato l'interessato che l'M._______ ([N._______]) - nella verifica del contenuto degli invii postali relativi alla merce sottoposta a dazio e conformemente all'art. 10 cpv. 2 della LAsi - ha messo in sicurezza diversi documenti e li ha trasmessi alla SEM. L'N._______ ha segnatamente trasmesso all'autorità inferiore il certificato di stato civile afghano con relativa traduzione in lingua inglese e in lingua italiana ed il certificato di nascita afghano con relativa traduzione. Dai chiarimenti della SEM tali documenti presenterebbero dei segni di falsificazione. Essendo tali documenti necessari al fine di determinare l'età del ricorrente, gli stessi sono stati trasmessi al Tribunale. O. Con scritto del 14 novembre 2019 l'interessato ha di conseguenza richiesto al Tribunale la trasmissione dei documenti confiscati, al fine di poter cominciare le procedure in vista di matrimonio presso i competenti uffici dello stato civile. P. Con scritto del 4 dicembre 2019 il Tribunale ha invitato la SEM a voler evadere la richiesta del ricorrente. Q. L'autorità inferiore, con scritto del 10 dicembre 2019 ha trasmesso al ricorrente la copia dei documenti confiscati in modo da poter intraprendere le pratiche del caso presso le autorità cantonali competenti ed informato l'interessato che le stesse potranno rivolgersi direttamente alla SEM per richiedere i documenti originali. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi, cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Il ricorrente postula preliminarmente la rettifica della data di nascita al (...). Quale unico documento in suo possesso al fine di provare la sua età, il ricorrente ha prodotto la sua taskara in originale. Dalla stessa si evincerebbe che egli avrebbe avuto (...) anni il (...) e quindi sarebbe nato nel (...). La taskara sarebbe comunque soltanto un elemento che concorrerebbe a definire l'età, insieme all'aspetto fisico e a volte anche all'esame osseo. Tale esame sarebbe stato effettuato in data (...) ed avrebbe attestato un'età di 19 anni o più. Questo test tuttavia, come riportato nel referto, non sarebbe riconosciuto per determinare l'età cronologica. L'applicazione di tale metodo violerebbe palesemente i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia ed in particolare la considerazione dell'interesse superiore del fanciullo. La decisione di considerare maggiorenne l'interessato, senza possibilità di ricorrere contro la stessa, costituirebbe una gravissima violazione di tutti i diritti del minore. Al fine di dimostrare la fallibilità del primo esame osseo effettuato, il richiedente si sarebbe nuovamente sottoposto alla radiografia del polso in data (...), dalla quale gli sarebbe stata attribuita un'età superiore a 16 anni. Tale indagine, oltre a non avere alcuna portata risolutoria in materia di contestazioni relative all'età, rischierebbe pure di essere fuorviante. Considerando dunque la scarsa attendibilità del suddetto esame e la scarsa attendibilità della taskara per statuire l'età del ricorrente sarebbe necessario basarsi sulle sue allegazioni, sull'aspetto fisico, ma soprattutto sull'interesse superiore del minore, che non dovrebbe essere pregiudicato da legislazioni restrittive e discrezionalità delle autorità. Seppure di difficile ricostruzione la biografia del ricorrente e l'aspetto fisico dello stesso sembrerebbero confermare che nel 2016, al momento dell'audizione sulle generalità, lo stesso avrebbe avuto circa (...)-(...) anni. Di conseguenza, l'audizione sui motivi d'asilo si sarebbe dovuta tenere in presenza di una persona di fiducia ed egli avrebbe dovuto godere delle maggiori tutele riservate ai minori non accompagnati. Invece, nel corso della prima audizione al ricorrente sarebbero state poste delle domande supplementari in ordine alla sua età, presupponendo così che lo stesso avesse mentito. La procedura non avrebbe dunque tenuto conto l'interesse superiore del fanciullo. Inoltre, l'audizione dei minori non accompagnati dovrebbe essere svolta, oltre che alla presenza di una persona di fiducia, anche con criteri e metodi completamente diversi da quelli usati per un maggiorenne. Altresì, senza tale presa di posizione sulla maggiore età, le successive audizioni non si sarebbero svolte a distanza di circa due anni dalla prima audizione. 3.2 Il Tribunale rileva anzitutto che qualora la conclusione ricorsuale di rettifica dell'età anagrafica al (...) dovesse essere intesa quale richiesta di modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento a tale punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3)
4. Diversamente, allorquando le argomentazioni del ricorrente siano da intendersi quale censura in merito alla valutazione dell'età svolta in sede di prima istanza, le medesime sono ricevibili e si necessita di dirimerle preliminarmente in quanto determinanti sulla validità degli atti procedurali svolti in prima istanza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30, DTAF 2014/30, sentenze del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6 e E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6). Si rammenti tuttavia che per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. sentenza del Tribunale DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 - 5.2 e riferimenti citati), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3 - 5.4 e riferimenti citati). 4.1 Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Egli non sarebbe né stato in grado di renderla verosimile né di provarla con un documento d'identità attendibile. Invero, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'interessato avrebbe dapprima dichiarato di avere (...) anni e (...) salvo poi dichiarare poco dopo che tra dieci mesi avrebbe compiuto (...) anni. Inoltre, egli avrebbe dimostrato d'ignorare la sua data di nascita dichiarando il (...). Altresì, l'interessato avrebbe fornito identità divergenti nei Paesi europei in cui sarebbe transitato prima di raggiungere la Svizzera. La molteplicità di identità fornite indurrebbe a ritenere che anche in Svizzera egli avrebbe potuto aver mentito per i bisogni della sua causa. Peraltro, il richiedente non ricorderebbe in che anno avrebbe smesso di andare a scuola a I._______ né in che periodo avrebbe vissuto in tale (...). Inoltre, anche se l'esito dell'esame osseo da solo non sarebbe sufficiente per contrastare l'allegazione della minore età, il risultato attesterebbe un'età di 19 anni o più. Per quanto riguarda invece la taskara fornita in originale, la SEM ha rilevato che il documento non attesterebbe una data di nascita effettiva, ma costituirebbe una mera indicazione sull'aspetto fisico della persona a partire da una soggettiva approssimazione. L'autorità inferiore sarebbe dunque giunta alla conclusione che l'età dell'interessato sarebbe superiore a quella allegata. 4.2 In sede ricorsuale l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore ed osserva innanzitutto che non potrebbe descrivere più precisamente i suoi primi anni di vita poiché sarebbe stato molto piccolo al momento degli avvenimenti e d'altra parte le informazioni gli sarebbero state trasmesse dai famigliari. In seguito, alla scomparsa del fratello, la famiglia si sarebbe trasferita per uno-due anni a I._______ fino alla morte della sorella in un (...), per poi fare ritorno a G._______ per circa tre anni. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe arrivato in Svizzera a circa (...)-(...) anni. 4.3 Con successiva risposta al ricorso la SEM osserva che la valutazione della pretesa minor età del ricorrente sarebbe stata effettuata attentamente nel corso dell'audizione sulle generalità e l'autorità sarebbe giunta alla conclusione in maniera oggettiva e ponderata che l'interessato fosse già maggiorenne al momento della prima audizione. Difatti, gli sarebbe stato accordato il relativo diritto di essere sentito. L'esame osseo costituirebbe soltanto uno degli elementi della valutazione. 4.4 Con replica, il ricorrente rileva che le osservazioni dell'autorità inferiore sembrerebbero ridondanti e sprovviste di elementi utili ad una migliore analisi del caso di specie. L'autorità non avrebbe infatti indicato quali fossero gli elementi dell'oggettività della ponderazione. 4.5 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene effettivamente che il richiedente non sia riuscito a rendere verosimile la sua minore età. Da una parte, egli non ha fornito alcun documento d'identità. Invero, per quanto riguarda la taskara versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Nella fattispecie, nel documento non sono stati riscontrati indizi di falsificazione. Ciò nonostante, visto quanto precede, il valore probatorio della stessa rimane limitato anche in assenza di siffatti indicatori. Ciò a maggior ragione dal momento che in specie la taskara non indica alcuna data di nascita, limitandosi a riportare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto l'aspetto di una persona di (...) anni. Una tale indicazione non risulta dunque in nessun modo concludente. In secondo luogo, nel corso della procedura di prima istanza il richiedente asilo ha fornito informazioni parziali e frammentarie circa la sua stessa data di nascita ed i suoi soggiorni. Altresì, egli ha fornito delle generalità divergenti sia alle (...), sia alle autorità di altri paesi. All'arrivo in Svizzera egli si è invero presentato alle (...) come C._______ nato l'(...)(cfr. atto A5/27), mentre invece ha depositato una domanda d'asilo a nome di A._______, nato il (...). In O._______ egli è invece stato registrato come D._______, rispettivamente come B._______, nato il (...) oppure il (...) oppure ancora il (...). In P._______ è stato registrato anche con il nome di D._______, nato però (...). Infine, egli portava con sé una carta di credito Mastercard a nome di D._______. Alla domanda di spiegare l'incongruenza tra il nome sulla carta di credito e quanto dichiarato al momento del deposito della domanda d'asilo, egli ha riferito di portare tre nomi: da una parte Q._______ come suo nonno, dall'altra a casa verrebbe invece chiamato dalla famiglia R._______ ed infine i suoi amici lo conoscerebbero come S._______. Il problema sarebbe che la taskara sarebbe stata emessa a nome di Q._______, tuttavia egli sarebbe conosciuto da tutti come D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3). In seguito, anche le allegazioni in merito al percorso scolastico risultano oltremodo vaghe e non costituiscono un indizio a favore della verosimiglianza della sua minore età dal momento che non permettono di concludere in maniera certa alla sua data di nascita. Invero, egli ha saputo riferire unicamente di aver frequentato 5 anni e mezzo o 6 di scuola e di avere smesso di andarci (...) o (...) anni prima e dell'espatrio poiché la scuola sarebbe stata chiusa con l'inizio della guerra (cfr. verbale 1, pag. 6). Tenuto conto del fatto che i bambini in Afghanistan iniziano generalmente la loro scolarizzazione tra i 6 e gli 8 anni (cfr. Education in Afghanistan, 6.09.2016, < https://wenr.wes.org/2016/09/education-afghanistan , consultato il 22.09.2020) si giungerebbe a 4 possibili anni di nascita che spaziano tra il (...) ed il (...). Al momento del deposito della domanda d'asilo l'interessato avrebbe dunque potuto avere tra i (...) ed i (...) anni. Il fatto che il ricorrente sia nato e cresciuto in un contesto sociale e culturale diverso non giunge neppure in soccorso alla sua versione dal momento che nel complesso egli non ha fornito alle autorità d'asilo alcun elemento valido a sostegno dell'asserita minore età. In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che ad ogni modo la questione risulta nella fattispecie priva di rilevanza per il giudizio dal momento che - anche considerata la data di nascita dichiarata dal ricorrente al deposito della domanda d'asilo (ovvero il [...]) - al momento dell'audizione sui motivi d'asilo effettuata il 6 giugno 2018, il ricorrente era oramai maggiorenne. Non essendovi stata violazione di disposizioni processuali (in particolare art. 17 LAsi), la censura va dunque respinta. 5. 5.1 Per quanto riguarda ora il merito della questione, nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato. Anzitutto, le difficoltà di ricostruzione della biografia del richiedente avrebbero avuto un impatto sulla credibilità degli specifici motivi d'asilo riguardanti il genere. Non sarebbe infatti stato possibile determinare o perlomeno approssimare con un certo rigore quanti anni egli avesse allorché sarebbe stato sequestrato dai Talebani a G._______. Egli avrebbe infatti corretto ed approssimato la sua età e la durata dei soggiorni a I._______ nel corso delle audizioni. In tale contesto temporale precedente il trasferimento a I._______ si iscriverebbero i vari tentativi di adescamento con intenzioni pedofile da parte dei Talebani e di persone del governo. Invitato a raccontare se gli fosse capitato qualcosa di particolare, quando un comandante l'avrebbe mandato a cercare, l'interessato avrebbe tergiversato più volte cercando di raccontare le dinamiche generali che si verificano in queste casistiche. Egli avrebbe dato l'impressione di non aver vissuto in prima persona l'episodio narrato, il racconto apparirebbe invero forzato ed artefatto, senza impressioni o emozioni personali ed infine egli avrebbe asserito di non aver mai ricevuto alcuna proposta concreta a sfondo sessuale. Se egli avesse vissuto i fatti evocati, li avrebbe sicuramente esposti in maniera personale, più precisa e convincente. Per quanto riguarda i fatti successivi al suo rientro a I._______, gli stessi sarebbero caratterizzati per la loro dubbia credibilità. Il contesto socioeconomico in cui sarebbe cresciuto striderebbe con l'allegata connivenza del padre con i Talebani. Le sue allegazioni dimostrerebbero che la situazione della sua famiglia sarebbe piuttosto agiata, di conseguenza apparirebbe altamente improbabile che il padre lo avrebbe venduto ai Talebani per essere iniziato al ballo con abiti femminili. Sarebbe infatti noto che in Afghanistan il target di fanciulli per simili attività sarebbe da ricercare nei contesti meno abbienti e di precarietà famigliare, ciò che non sarebbe il caso nella fattispecie. Il racconto risulterebbe dunque fittizio e costruito. Per quanto riguarda il sequestro da parte dei talebani apparirebbe evidente che qualora egli avesse vissuto un periodo così tragico e drammatico, l'avrebbe sicuramente esposto con maggior dovizia di dettagli e precisione, nonché con maggior trasporto. Anche la descrizione dei giorni successivi al rilascio sarebbe poco attendibile poiché egli si sarebbe accontentato di addurre in modo vago, generico e stereotipato di tornare quotidianamente da loro e di fare gli esercizi. Infine, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'interessato la SEM ha rinunciato ad effettuare un esame oculato dei documenti depositati agli atti. L'autorità inferiore ha però rilevato che la copia scansionata di una lettera di dubbia autenticità fornita non proverebbe i motivi per cui egli allegherebbe di essere fuggito dai Talebani. Dal documento emergerebbero chiari indizi che indicherebbero che lo stesso parrebbe essere un falso in quanto il supporto cartaceo parrebbe essere logoro, nonché l'intestazione in alto a destra parzialmente sbiadita mentre la scrittura ed i timbri apposti sembrerebbero essere ben più recenti. Peraltro il secondo foglio del documento sarebbe pure compilato al contrario dell'intestazione. Tali dichiarazioni sarebbero dunque da ritenersi inverosimili. In seguito, la SEM ha analizzato dal punto di vista della rilevanza le allegazioni del richiedente inerenti alle percosse e punizioni subite da parte del padre e di persone religiose di G._______ denominate Talebani in quanto egli non avrebbe risposto a domande riguardante la religione secondo le loro attese. L'autorità inferiore ha ritenuto che l'agire di tali persone non sarebbe motivato da questioni religiose, ma bensì dalla mancanza di conoscenza da bambino di tali questioni, le punizioni non configurerebbero dunque delle misure vessatorie per uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Allo stesso modo, il contenzioso che la famiglia avrebbe con lo zio residente a H._______ riguarderebbe un'eredità della quale il parente si sarebbe impossessato e non sarebbe pertanto pertinente in materia d'asilo. 5.2 In sede ricorsuale l'insorgente rileva per quanto riguarda la ricostruzione della biografia che non gli sarebbe stato possibile essere più preciso nel delimitare l'arco temporale degli eventi per un duplice ordine di motivi. Da una parte egli sarebbe stato molto piccolo al momento del soggiorno a H._______. La successione degli eventi, pur non essendo temporalmente ben definita, risponderebbe in ogni caso ad un modo di agire perfettamente logico. La famiglia si sarebbe infatti trasferita dopo un fatto doloroso (scomparsa di un figlio) a I._______ per circa 1-2 anni finché la sorella del ricorrente non avrebbe perso la vita in un (...). A quel punto la famiglia avrebbe fatto ritorno a G._______ dove non avrebbe dovuto pagare l'affitto di casa ed il padre avrebbe potuto tornare a fare il (...). Proprio a G._______ si sarebbero verificati i fatti più dolorosi per il ricorrente che lo avrebbero spinto ad abbandonare il suo Paese d'origine. A G._______ infatti l'insorgente sarebbe stato più volte punito dal padre per non aver alcun interesse a studiare il Corano. Altresì, una notte i Talebani l'avrebbero rapito e tenuto rinchiuso per (...) giorni in una casa sotterranea. Dai verbali delle audizioni si evincerebbe che l'approfondimento di cosa sarebbe avvenuto in questo luogo sarebbe stato difficoltoso ed il racconto, seppure abbastanza completo, sarebbe sicuramente frammentato. Tutto ciò tuttavia dimostrerebbe che il ricorrente avrebbe subito realmente le violenze raccontate, compresa, probabilmente la violenza sessuale. Il fatto di essere stato privato della libertà e di essere costretto a vestire abiti femminili nonché a ballare e cantare con movenze femminili configurerebbero in ogni caso una violenza. La descrizione degli abusi/molestie subiti ancora minorenne non potrebbero non essere considerati gravi traumi che hanno segnato il ricorrente. Su questi presupposti andrebbero relativizzate le supposte contraddizioni e l'eventuale genericità del racconto degli episodi di molestie. D'altra parte questo sarebbe anche confermato dalla lettera di minaccia dalla quale si potrebbe chiaramente evincere che il ricorrente sarebbe stato imprigionato proprio come avrebbe raccontato e che per aver salva la vita avrebbe dovuto cooperare con i mittenti della missiva. Il ricorrente non sarebbe più dunque stato al sicuro e sarebbe stato condannato a subire ulteriori violenze, oltre a quelle già subite. Senza contare le eventuali conseguenze del suo disinteresse per il Corano che già in passato gli avrebbero provocato diversi problemi in un Paese come l'Afghanistan. Per quanto riguarda in seguito la situazione economica della famiglia, l'insorgente osserva che la stessa non potrebbe essere considerata agiata. Invero, il padre guadagnerebbe quanto basta per pagare l'affitto dei terreni e procurarsi da mangiare. Di conseguenza, pur essendo vero che normalmente i ragazzi reclutati come Bacha Bazi provengono da realtà più misere, sarebbe anche vero che essendo di etnia tagica la famiglia avrebbe dovuto pagare una tassa ai Talebani. Per questo motivo il ricorrente sarebbe stato venduto dal padre. Infine, le caratteristiche fisiche del ricorrente, di corporatura sottile, dalla voce dolce e dai tratti estremamente delicati lo renderebbero un candidato perfetto per essere un Bacha Bazi. In ogni caso, a causa dell'esperienza vissuta, il ricorrente sarebbe stato in cura dal Dott. J._______ ed attualmente presso il (...). Al Dott. J._______ egli avrebbe raccontato gli abusi subiti. 5.3 In sede di risposta al ricorso l'autorità inferiore ritiene di aver accuratamente analizzato il contesto generale fornito nelle audizioni, adottando i necessari accorgimenti anche procedurali e restando altamente vigile quanto all'effettiva natura e portata delle persecuzioni addotte dall'interessato. La SEM non esclude infatti che il ricorrente possa aver vissuto dei fatti altamente drammatici e traumatici, quali ad esempio la vicinanza con un padre dispotico, la scomparsa misteriosa di un fratello o la morte violenta della sorella, eventi che potrebbero aver influito in qualche modo sul suo stato emotivo e psicologico. Il fatto che egli sia in cura presso uno specialista non avvalorerebbe tuttavia la tesi del rappresentante legale secondo la quale egli abbia vissuto le allegate persecuzioni da parte dei Talebani. 5.4 Con replica il ricorrente contesta le osservazioni dell'autorità inferiore in particolare per la loro genericità. Non sarebbe invero stato specificato il modo in cui l'autorità inferiore avrebbe effettuato la sua analisi. 5.5 Con scritto del 18 gennaio 2019 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un certificato medico del Dottor J._______, che l'ha avuto in cura al suo arrivo in K._______ ed un certificato della Dottoressa L._______ che lo segue attualmente. Dal certificato del Dr. J._______ emergerebbe in particolare un importante disagio psichico comportante pure contrazione dell'alimentazione. Durante i colloqui egli avrebbe riferito di avere subito gravi traumi conseguenti alla guerra in Afghanistan. Una sorella sarebbe deceduta allo (...), un fratello sarebbe stato catturato dai Talebani risultando poi disperso. Egli confermerebbe delle minacce da parte dei Talebani ma pure importanti tensioni a livello intra familiare con vessazioni da parte del padre che avrebbero ulteriormente gravato sulla sua vita in patria. Vi sarebbe stato un continuo conflitto tra i genitori. Egli sarebbe stato relegato dal padre per diversi anni entro le mura domestiche, con l'unico aspetto positivo che ciò gli avrebbe permesso di studiare da autodidatta la lingua (...). Il viaggio di espatrio sarebbe durato 7 mesi e sarebbe stato altrettanto traumatico. Purtroppo pure nel nuovo contesto il ricorrente non si è sentito accolto come avrebbe desiderato, ciò che avrebbe contribuito ad acuire il suo sgomento.
6. Il Tribunale rileva che essendo stato posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 17 agosto 2018 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
8. È anzitutto d'uopo determinare se le allegazioni del ricorrente in merito alle vicissitudini con i Talebani - ed in particolare in merito al periodo di prigionia - adempiano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 8.1 Il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'insorgente presentano alcune incongruenze. In primo luogo, interrogato in merito a che cosa fosse accaduto prima del trasferimento dell'interessato e della famiglia a I._______, l'insorgente ha in un primo tempo asserito che un comandante dei Talebani avrebbe mandato qualcuno a cercarlo offrendogli soldi o altro (cfr. verbale 2, D70). Egli in un secondo tempo ha tuttavia menzionato ben 3 comandanti - di cui uno del governo - ed ha pure asserito che le richieste e le visite si sarebbero susseguite per due o tre anni all'incirca, con una frequenza di due volte a settimana (cfr. verbale 3, D40-D60). Orbene, se le richieste si fossero susseguite davvero per un lasso di tempo così importante ed egli fosse stato ricercato da ben tre comandanti, vi è motivo di credere che avrebbe dovuto essere in grado di raccontare i fatti in maniera più congruente tra le due audizioni sui motivi d'asilo, peraltro effettuate a cinque giorni di distanza l'una dall'altra. In seguito, per quanto riguarda il periodo in cui è stato imprigionato dai Talebani, l'insorgente ha dapprima riferito di essere stato picchiato nel corso della prigionia quando non sapeva rispondere a domande sulla religione (cfr. verbale 2, D85), salvo poi dichiarare di essere stato picchiato per non aver voluto indossare i vestiti femminili (cfr. verbale 3, D128). Confrontato in merito, egli ha asserito di non ricordare tutti i motivi per i quali veniva picchiato e di non essersi ricordato in precedenza degli abiti femminili (cfr. verbale 2, D129). Tale spiegazione non risulta convincente dal momento che l'imprigionamento risulta essere l'evento decisivo che avrebbe portato l'interessato ad espatriare. Di conseguenza, anche su questo punto ci si attende che egli sappia riferire con precisione che cosa gli sia capitato. In seguito, il ricorrente ha dapprima riferito di un solo episodio nel quale gli è stato dato uno (...) che doveva consegnare senza guardarne il contenuto (cfr. verbale 2 D70 e D86), salvo poi dichiarare in seguito che gli episodi in cui ha dovuto effettuare una consegna sarebbero stati due (cfr. verbale 3, D123). Anche sul numero di persone presenti in auto per effettuare la consegna egli ha fornito diverse versioni, da una parte ha dichiarato di essere stato con almeno una persona oltre all'autista (cfr. verbale 2, D70) e dall'altro l'interessato ha asserito di essere stato solo (cfr. verbale 3, D123). Altresì, non meno incongruenti risultano le sue allegazioni in merito al luogo in cui l'insorgente ha dovuto recarsi ogni giorno dopo il rilascio, dichiarando in un primo tempo di tornare al medesimo posto dove aveva trascorso la prigionia (cfr. verbale 2, D72, D87 e D103), per poi invece asserire successivamente di essere stato portato in un'altra casa più vicina (cfr. verbale 3, D150-D151). Infine, il ricorrente ha fornito differenti versioni e poco logiche tra loro in merito ai motivi dell'arresto e del rilascio. Da una parte egli ha riferito di credere di essere stato venduto dal padre ai Talebani (cfr. verbale 2, D76), salvo poi dichiarare poco dopo di essere stato invitato a ballare in cambio di soldi, armi o quello che lui desiderava (cfr. verbale 2, D83) ed infine dichiarare che il padre avrebbe probabilmente interceduto per farlo rilasciare (cfr. verbale 2, D104). Confrontato in merito al fatto che il comportamento del genitore risulti tuttavia piuttosto paradossale dal momento che da una parte avrebbe venduto il figlio mentre dall'altra sarebbe intervenuto per fare in modo che venisse rilasciato, l'insorgente ha dichiarato di non sapere che cosa abbiano fatto i genitori (cfr. verbale 2, D108). Allo scrivente Tribunale appare tuttavia poco credibile che egli non si sia informato presso i genitori per sapere se essi fossero intervenuti per fare in modo che egli venisse rilasciato. Anche in sede ricorsuale l'interessato non ha fornito una spiegazione convincente, limitandosi nuovamente ad asserire che il padre avrebbe venduto il figlio ai Talebani (cfr. ricorso pag. 7). Altresì, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, il profilo del ricorrente non pare nemmeno corrispondere al profilo di coloro che solitamente vengono reclutati per queste pratiche di abuso sessuale note come "Bacha Bazi". Invero, i giovani ragazzi provengono generalmente da ambienti svantaggiati, ciò che non risulta essere il caso per l'interessato. Invero, la situazione economica della famiglia pur non essendo agiata, era buona, nella media (cfr. verbale 2, D52 segg.). 8.2 Proseguendo nell'analisi delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale rileva che le stesse, oltre a presentare diverse incongruenze, non possono neppure essere ritenute sufficientemente motivate. Il racconto della prigionia stupisce per la sua impersonalità e la mancanza di dettagli. A titolo d'esempio, egli non è riuscito a descrivere in maniera concreta gli abiti femminili che ha dovuto indossare per ballare, limitandosi ad affermare che l'abito era colorato, dai piedi alla testa (cfr. verbale 3, D145 segg.). In seguito, pure il racconto di una giornata tipo risulta stereotipato e senza alcun riferimento personale. Il ricorrente si è infatti limitato a riferire di non fare nulla di speciale, di fare gli esercizi, ascoltare la radio, fare degli scarabocchi e dormire (cfr. verbale 2, D105; verbale 3, D125). Alla domanda se si ricordasse qualcos'altro egli non ha risposto (cfr. verbale 3, D126 seg.). Anche su questo punto il Tribunale condivide l'opinione dell'autorità inferiore, ovvero che se egli avesse vissuto un periodo così tragico e drammatico, l'avrebbe sicuramente esposto con maggiore dovizia di dettagli e precisione, nonché con maggior trasporto. In seguito, risulta quantomeno singolare il fatto che siano state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM affinché il ricorrente raccontasse che cosa gli è personalmente successo con il comandante dei Talebani T._______ prima di trasferirsi con la famiglia a I._______ (cfr. verbale 3, D39). Invero, pur avendo dichiarato che il comandante aveva intenzioni di pedofilia nei suoi confronti, egli si è limitato a descrivere più volte le usanze generali dei comandanti, i quali avrebbero avuto ognuno tre o quattro bambini che farebbero ballare alle loro feste (cfr. verbale 3, D40 segg.). Soltanto alla fine ha asserito di non aver mai ricevuto delle proposte concrete a sfondo sessuale (cfr. verbale 3, D68-D69). 8.3 In seguito, neppure i documenti forniti dall'insorgente risultano essere atti a provare i suoi motivi d'asilo. Per quanto concerne la lettera dei Talebani, fornita in originale in sede ricorsuale, non risulta innanzitutto chiaro come e a che momento l'interessato ne sia entrato in possesso. Da una parte egli ha dichiarato di esserne entrato in possesso recentemente (ovvero nel 2018; cfr. verbale 2, D8), salvo poi dichiarare di esserne entrato in possesso già un mese o venti giorni prima della partenza (ovvero tra il 2015 ed il 2016, cfr. verbale 3, D9, D11). In seguito, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, il contenuto fa genericamente riferimento ad un "imprigionamento", senza tuttavia presentare ulteriori dettagli. Altresì, risulta poco comprensibile il rimando alla collaborazione del ricorrente con gli (...). Su questo punto inoltre, la spiegazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che egli non avrebbe smesso di cooperare con gli (...) - risulta quantomeno ipotetica e frutto di un'interpretazione che non trova alcun riscontro nelle allegazioni dell'interessato in sede di audizione. Infine, anche l'identità del ricorrente riportata nella lettera solleva ulteriori dubbi quanto all'autenticità del documento. Invero, egli ha dichiarato di essere stato identificato come U._______ da parte dei Talebani e di essere conosciuto in generale con questo nome (cfr. verbale 3, D60; verbale 1, pag. 3), mentre nella lettera si sono rivolti a lui come "Signor Q._______", ovvero il medesimo nome riportato sulla sua taskara. Di conseguenza, vi sono motivi di credere che il documento sia stato prodotto ai fini della causa. Per quanto riguarda invece i certificati medici forniti in sede ricorsuale dall'insorgente, il Tribunale rileva che anch'essi non risultano atti a comprovare i problemi avuti dall'insorgente con i Talebani e lasciano piuttosto intendere che i principali problemi avuti dall'interessato siano dovuti a traumi e tensioni a livello intra-familiare (cfr. certificati medici del Dr. J._______ del [...] e della Dr.ssa L._______ del [...]). Nel certificato medico del Dr. J._______ viene infatti riferito del decesso della sorella, della scomparsa del fratello catturato dai talebani e da vessazioni da parte del padre. Le minacce da parte dei Talebani vengono riportate in maniera soltanto generica e senza essere ulteriormente approfondite. In particolare non risultano esservi riferimenti all'imprigionamento da parte dei Talebani o alle violenze da essi subite (ad esempio il fatto di doversi vestire con abiti femminili e ballare), malgrado l'atteggiamento di fiducia e di apertura mostrato dal ricorrente verso il medico curante. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, parte delle allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili.
9. Occorre ora determinare se le ulteriori allegazioni del ricorrente siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilitoall'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 9.2 Per quanto riguarda i maltrattamenti e le punizioni subite dal padre, lo scrivente Tribunale ritiene che le stesse, oltre a non essere riconducibili ad un motivo dell'art. 3 LAsi, non risultano neppure più attuali. Invero, al ritorno a G._______ dopo il soggiorno a I._______ l'insorgente non è più stato maltrattato dal padre, salvo in due occasioni (cfr. verbale 3, D16). Di conseguenza, i maltrattamenti non risultano rilevanti nella fattispecie. 9.3 Per quanto concerne il rischio di subire dei maltrattamenti da parte dei Talebani, il Tribunale ritiene che il ricorrente non possa far valere un timore fondato di subire delle persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo. Invero, essendo state ritenute inverosimili le allegazioni in merito al sequestro di (...) giorni da parte degli stessi, nonché le proposte subite dagli stessi prima del trasferimento a I._______, non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di ritorno in Patria egli rischi di venire punito dai Talebani. Le interrogazioni ed i maltrattamenti subiti da bambino in merito alla religione non risultano infatti essere più attuali (cfr. verbale 3, D35). 9.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, gli ulteriori motivi d'asilo dell'insorgente non adempiono dunque le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: