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D-5545/2018

D-5545/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-24 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il ricorrente, cittadino iraniano di estrazione etnica curda, avrebbe lasciato il proprio paese d'origine nel novembre del 2015, per poi giungere illegalmente in Svizzera e depositarvi, il 2 dicembre 2015, una domanda d'asilo. B. Sentito sui motivi alla base della medesima, egli ha dichiarato di aver disertato dal servizio militare nell'ottobre del 2015 a seguito di alcune problematiche intercorse a causa di alcuni oggetti trovati nei suoi effetti personali. In particolare, egli ha riferito che avrebbe subito una perquisizione, verosimilmente dietro segnalazione di un commilitone di etnia persiana, nel corso della quale sarebbero state rinvenute delle fotografie che lo ritraevano armato e in contesti marziali. Chiamato a riferire circa l'origine delle medesime, egli avrebbe affermato che le immagini in questione sarebbero stata scattate dallo stesso servizio politico dell'esercito. Non venendo creduto, la squadra investigativa avrebbe proseguito nelle indagini, finendo per rinvenire anche un portafoglio con apposta una bandiera del Kurdistan ed un deodorante di marca B.______. A seguito di tali eventi, egli sarebbe stato bistrattato ed invitato a sottoscrivere un verbale di confisca, per poi venir trasferito in una cella di contenimento. In loco egli avrebbe conosciuto un altro detenuto di etnia persiana con il quale si sarebbe subitamente confidato maturando l'idea di darsi all'evasione vista l'impossibilità a sopportare la situazione. Questi avrebbe a suo volta accettato senza indugio di aiutarlo, prodigandosi per facilitare la sua fuga. Infatti, quattro notti dopo, ossia il 12 ottobre 2015, l'insorgente sarebbe evaso proprio grazie all'aiuto del compagno di reclusione. L'interessato si sarebbe quindi recato ad Ourmia per poi organizzare l'espatrio (cfr. atti A22 e A24). A sostegno della sua domanda egli ha versato agli atti la sua carta d'identità e alcune fotografie che lo ritraggono durante il servizio (cfr. atto A19). C. Con decisione del 27 agosto 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 28 settembre 2018 A.______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; contestualmente di essere esentato dal versamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo (assistenza giudiziaria), il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 31 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della trasmissione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente inoltrata dall'insorgente. In seguito, ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. F. Il 21 novembre 2018 l'autorità intimata ha emesso le proprie osservazioni al riguardo. G. Il 19 dicembre 2018 il ricorrente ha preso posizione sulle considerazioni dell'autorità inferiore. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è leggitimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'insorgente a proposito delle vicissitudini vissute nel corso del servizio militare e della successiva diserzione. Questi si sarebbe invero contraddetto in merito alle ragioni e alle circostanze dell'imprigionamento. Inoltre, il solo fatto di essere stato in possesso di una bandiera del Kurdistan risulterebbe incomprensibile vista la sorveglianza cui il ricorrente avrebbe dichiarato di essere stato sottoposto in quanto curdo. D'altro canto, sarebbe pure inconcepibile che l'insorgente abbia deciso di confidarsi subitamente con un estraneo di etnia persiana così come che quest'ultimo si sia esposto in quel modo in suo favore. La stessa evasione ed i rischi da essa derivanti mal si sposerebbero con i leggeri capi di imputazione cui l'insorgente avrebbe con ogni probabilità dovuto far fronte. Il luogo di detenzione sarebbe inoltre stato descritto in modo insufficientemente circostanziato. Il comportamento successivo alla diserzione, così come esposto, mal si sposerebbe con quello di una persona nella sua condizione. Oltremodo, i mezzi di prova presentati attesterebbero unicamente la sua incorporazione nell'esercito ma non le problematiche annesse.

E. 3.2 Nel gravame, l'insorgente contesta la lettura della SEM. A suo dire, l'apprezzamento di quest'ultima si fonderebbe su di esigenze troppo elevate in relazione alla contraddizione circa i motivi di arresto e l'esistenza di una sorveglianza pregressa. L'autorità avrebbe invero omesso di tenere in debita considerazione il carattere sommario dell'audizione sulle generalità. Oltremodo, il nesso tra l'estensione delle misure di sorveglianza a danno dei curdi in Iran e la detenzione per motivi politici avrebbe meritato un'analisi in relazione al fondato rischio di persecuzione di persone sospettate di appartenenza o prossimità a partiti politici. Difatti, il racconto in merito alla perquisizione subita la sera dell'8 ottobre 2019 lascerebbe intendere la premeditazione della medesima. Con ciò, le dichiarazioni rilasciate dell'insorgente in sede di audizione sommaria indicherebbero una sua supposizione basata sulle modalità, gli autori e le potenziali conseguenze dell'arresto. Le medesime parrebbero d'acchito plausibili, conto tenuto dell'origine etnica e della situazione nella regione di provenienza del ricorrente, per la quale il Democratic Party of Iranian Kurdistan chiederebbe da decenni l'autonomia. Il ricorrente rileva poi che nella constatazione della fattispecie sarebbe occorso un errore, non essendo egli in possesso di alcuna bandiera del Kurdistan, bensì di un portafoglio su cui era raffigurata la medesima, ossia di un oggetto di uso quotidiano e dimensioni ridotte. Quo alle presunte contraddizioni, la patrocinatrice dell'interessato ritiene vi sia stata una constatazione erronea dei fatti allegati dal suo mandante. Questi avrebbe infatti inizialmente asserito di essere stato interrogato e sottoposto a torture psicologiche durante il "Militarzeit" e non nell'ambito del periodo di detenzione. Del resto, nemmeno la descrizione del luogo di prigionia presterebbe il fianco a critiche

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.3 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).

E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5 Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura relativamente alle vicissitudini intercorse nell'ambito del servizio militare si esauriscono in delle imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza. È in primo luogo difficilmente comprensibile che l'insorgente abbia intrapreso il servizio militare con al seguito un portafoglio con affissa la rappresentazione della bandiera del Kurdistan (la sostanza non cambia quandanche non si trattasse di un vessillo ma piuttosto di un accessorio ornato con il medesimo), dandosi il caso che la medesima sembra essere vietata già nel contesto civile (cfr. Hengaw Organization for Human Rights, A young boy from Saqqez city was sentenced to prison for wearing a T-Shirt of the Kurdistan flag, 11.06.2019, consultato il 12.11.2019 < https://hengaw.net/en/news/a-young-boy-from-saqqez-city-was-sentenced-to-prison-for-wearing-a-t-shirt-of-the-kurdistan-flag ). Inoltre, quanto appare vieppiù illogico sono le confidenze che il richiedente asilo avrebbe subitamente fatto dapprima al compagno di detenzione di etnia persiana ed il fatto stesso che questi si sarebbe esposto favorendone l'evasione coinvolgendo apparentemente anche una terza persona (cfr. atto A22, pag. 9-10; atto A24, pag. 5). Ciò a maggior ragione viste le supposte attenzioni particolari nei suoi confronti da parte dei commilitoni persiani e l'esternata sua generale malfidenza verso gli stessi (cfr. atto A22, pag. 17 e 25). Sui medesimi presupposti, lascia pure dubbi il fatto che l'interessato, dopo essersi dato alla fuga, si sia bellamente recato dapprima a Hamadan e poi a Ourmia prendendo taxi e mezzi di trasporto in comune e sostando per oltre un'ora nei pressi dell'autostazione chiedendo pure indicazioni sui collegamenti viari (cfr. A22, pag. 10 e A24, pag. 6-7). Del resto, nel caso in esame gli indicatori di inverosimiglianza non si esauriscono nelle considerazioni a margine. L'insorgente, a fronte di una descrizione piuttosto dettagliata della caserma, ha infatti figurato in modo del tutto superficiale la cella in cui sarebbe stato detenuto per diversi giorni. Chiamato a rendere edotto l'auditore al riguardo, egli si è limitato a menzionare la presenza di un letto con corredi sporchi e null'altro (cfr. atto A24, pag. 4). Da ultimo, nel suo esposto si denota pure un aspetto contradditorio avendo l'insorgente in un primo momento ricondotto il presunto arresto ad alcuni sospetti di attività sovversive ed alla sua etnia e non alle già citate risultanze della perquisizione (cfr. atto A7, pag. 7). Ebbene, vien da sé che visto quanto precede è sufficiente per dubitare quanto alla veridicità della versione proposta dall'insorgente. Partendo da tali assunti, non vi è modo di sposare le tesi e le relativizzazioni addotte contestualmente al ricorso. Le allegazioni, nel complesso, erano e permangono inattendibili. Ne deriva che il richiedente asilo non ha reso verosimile il presunto fermo e la consequenziale diserzione.

E. 6 Su tali presupposti, il solo fatto che l'insorgente sia stato incorporato nell'esercito onde svolgervi il servizio militare non costituisce pregiudizio rilevante in materia d'asilo. Nel contesto iraniano tutti i cittadini in età di leva sono indistintamente sottoposti a tale obbligazione a prescindere dalla loro estrazione etnica e sociale, di modo che non si può ricondurre l'assolvimento di tale onere civico ad un pregiudizio rilevante per l'asilo. Allo stesso modo, in condizioni normali anche l'eventualità di un sanzionamento per renitenza e diserzione non configurerebbe una persecuzione ai sensi delle fonti citate (cfr. i principi esposti in supra consid. 4.3; principi che trovano puntuale conferma anche nella giurisprudenza relativa a cittadini iraniani di etnia curda, si veda sentenza del Tribunale E-7270/2017 del 30 luglio 2019 consid. 7.1).

E. 7 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 10.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 10.2 Nel gravame, l'insorgente non si esprime al riguardo né conclude quanto alla concessione dell'ammissione provvisoria.

E. 10.3 Anche agli occhi del Tribunale, non sussistono ad ogni modo motivi per ritenere che l'esecuzione del provvedimento contravvenga ai disposti citati.

E. 11.1 Innanzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 11.2 Inoltre, stante il fatto che in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non da adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 11.3 Infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi)

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 ottobre 2018 e non essendo possibile evincere dagli atti alcuna modifica della sua situazione finanziaria, non sono riscosse spese.

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità ripetibili.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5545/2018 Sentenza del 24 gennaio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A.______, nato il 21 marzo 1982, Iran, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, Consultorio giuridico di SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 agosto 2018. Fatti: A. Il ricorrente, cittadino iraniano di estrazione etnica curda, avrebbe lasciato il proprio paese d'origine nel novembre del 2015, per poi giungere illegalmente in Svizzera e depositarvi, il 2 dicembre 2015, una domanda d'asilo. B. Sentito sui motivi alla base della medesima, egli ha dichiarato di aver disertato dal servizio militare nell'ottobre del 2015 a seguito di alcune problematiche intercorse a causa di alcuni oggetti trovati nei suoi effetti personali. In particolare, egli ha riferito che avrebbe subito una perquisizione, verosimilmente dietro segnalazione di un commilitone di etnia persiana, nel corso della quale sarebbero state rinvenute delle fotografie che lo ritraevano armato e in contesti marziali. Chiamato a riferire circa l'origine delle medesime, egli avrebbe affermato che le immagini in questione sarebbero stata scattate dallo stesso servizio politico dell'esercito. Non venendo creduto, la squadra investigativa avrebbe proseguito nelle indagini, finendo per rinvenire anche un portafoglio con apposta una bandiera del Kurdistan ed un deodorante di marca B.______. A seguito di tali eventi, egli sarebbe stato bistrattato ed invitato a sottoscrivere un verbale di confisca, per poi venir trasferito in una cella di contenimento. In loco egli avrebbe conosciuto un altro detenuto di etnia persiana con il quale si sarebbe subitamente confidato maturando l'idea di darsi all'evasione vista l'impossibilità a sopportare la situazione. Questi avrebbe a suo volta accettato senza indugio di aiutarlo, prodigandosi per facilitare la sua fuga. Infatti, quattro notti dopo, ossia il 12 ottobre 2015, l'insorgente sarebbe evaso proprio grazie all'aiuto del compagno di reclusione. L'interessato si sarebbe quindi recato ad Ourmia per poi organizzare l'espatrio (cfr. atti A22 e A24). A sostegno della sua domanda egli ha versato agli atti la sua carta d'identità e alcune fotografie che lo ritraggono durante il servizio (cfr. atto A19). C. Con decisione del 27 agosto 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 28 settembre 2018 A.______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; contestualmente di essere esentato dal versamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo (assistenza giudiziaria), il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 31 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della trasmissione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente inoltrata dall'insorgente. In seguito, ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. F. Il 21 novembre 2018 l'autorità intimata ha emesso le proprie osservazioni al riguardo. G. Il 19 dicembre 2018 il ricorrente ha preso posizione sulle considerazioni dell'autorità inferiore. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è leggitimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'insorgente a proposito delle vicissitudini vissute nel corso del servizio militare e della successiva diserzione. Questi si sarebbe invero contraddetto in merito alle ragioni e alle circostanze dell'imprigionamento. Inoltre, il solo fatto di essere stato in possesso di una bandiera del Kurdistan risulterebbe incomprensibile vista la sorveglianza cui il ricorrente avrebbe dichiarato di essere stato sottoposto in quanto curdo. D'altro canto, sarebbe pure inconcepibile che l'insorgente abbia deciso di confidarsi subitamente con un estraneo di etnia persiana così come che quest'ultimo si sia esposto in quel modo in suo favore. La stessa evasione ed i rischi da essa derivanti mal si sposerebbero con i leggeri capi di imputazione cui l'insorgente avrebbe con ogni probabilità dovuto far fronte. Il luogo di detenzione sarebbe inoltre stato descritto in modo insufficientemente circostanziato. Il comportamento successivo alla diserzione, così come esposto, mal si sposerebbe con quello di una persona nella sua condizione. Oltremodo, i mezzi di prova presentati attesterebbero unicamente la sua incorporazione nell'esercito ma non le problematiche annesse. 3.2 Nel gravame, l'insorgente contesta la lettura della SEM. A suo dire, l'apprezzamento di quest'ultima si fonderebbe su di esigenze troppo elevate in relazione alla contraddizione circa i motivi di arresto e l'esistenza di una sorveglianza pregressa. L'autorità avrebbe invero omesso di tenere in debita considerazione il carattere sommario dell'audizione sulle generalità. Oltremodo, il nesso tra l'estensione delle misure di sorveglianza a danno dei curdi in Iran e la detenzione per motivi politici avrebbe meritato un'analisi in relazione al fondato rischio di persecuzione di persone sospettate di appartenenza o prossimità a partiti politici. Difatti, il racconto in merito alla perquisizione subita la sera dell'8 ottobre 2019 lascerebbe intendere la premeditazione della medesima. Con ciò, le dichiarazioni rilasciate dell'insorgente in sede di audizione sommaria indicherebbero una sua supposizione basata sulle modalità, gli autori e le potenziali conseguenze dell'arresto. Le medesime parrebbero d'acchito plausibili, conto tenuto dell'origine etnica e della situazione nella regione di provenienza del ricorrente, per la quale il Democratic Party of Iranian Kurdistan chiederebbe da decenni l'autonomia. Il ricorrente rileva poi che nella constatazione della fattispecie sarebbe occorso un errore, non essendo egli in possesso di alcuna bandiera del Kurdistan, bensì di un portafoglio su cui era raffigurata la medesima, ossia di un oggetto di uso quotidiano e dimensioni ridotte. Quo alle presunte contraddizioni, la patrocinatrice dell'interessato ritiene vi sia stata una constatazione erronea dei fatti allegati dal suo mandante. Questi avrebbe infatti inizialmente asserito di essere stato interrogato e sottoposto a torture psicologiche durante il "Militarzeit" e non nell'ambito del periodo di detenzione. Del resto, nemmeno la descrizione del luogo di prigionia presterebbe il fianco a critiche 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.3 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura relativamente alle vicissitudini intercorse nell'ambito del servizio militare si esauriscono in delle imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza. È in primo luogo difficilmente comprensibile che l'insorgente abbia intrapreso il servizio militare con al seguito un portafoglio con affissa la rappresentazione della bandiera del Kurdistan (la sostanza non cambia quandanche non si trattasse di un vessillo ma piuttosto di un accessorio ornato con il medesimo), dandosi il caso che la medesima sembra essere vietata già nel contesto civile (cfr. Hengaw Organization for Human Rights, A young boy from Saqqez city was sentenced to prison for wearing a T-Shirt of the Kurdistan flag, 11.06.2019, consultato il 12.11.2019 < https://hengaw.net/en/news/a-young-boy-from-saqqez-city-was-sentenced-to-prison-for-wearing-a-t-shirt-of-the-kurdistan-flag ). Inoltre, quanto appare vieppiù illogico sono le confidenze che il richiedente asilo avrebbe subitamente fatto dapprima al compagno di detenzione di etnia persiana ed il fatto stesso che questi si sarebbe esposto favorendone l'evasione coinvolgendo apparentemente anche una terza persona (cfr. atto A22, pag. 9-10; atto A24, pag. 5). Ciò a maggior ragione viste le supposte attenzioni particolari nei suoi confronti da parte dei commilitoni persiani e l'esternata sua generale malfidenza verso gli stessi (cfr. atto A22, pag. 17 e 25). Sui medesimi presupposti, lascia pure dubbi il fatto che l'interessato, dopo essersi dato alla fuga, si sia bellamente recato dapprima a Hamadan e poi a Ourmia prendendo taxi e mezzi di trasporto in comune e sostando per oltre un'ora nei pressi dell'autostazione chiedendo pure indicazioni sui collegamenti viari (cfr. A22, pag. 10 e A24, pag. 6-7). Del resto, nel caso in esame gli indicatori di inverosimiglianza non si esauriscono nelle considerazioni a margine. L'insorgente, a fronte di una descrizione piuttosto dettagliata della caserma, ha infatti figurato in modo del tutto superficiale la cella in cui sarebbe stato detenuto per diversi giorni. Chiamato a rendere edotto l'auditore al riguardo, egli si è limitato a menzionare la presenza di un letto con corredi sporchi e null'altro (cfr. atto A24, pag. 4). Da ultimo, nel suo esposto si denota pure un aspetto contradditorio avendo l'insorgente in un primo momento ricondotto il presunto arresto ad alcuni sospetti di attività sovversive ed alla sua etnia e non alle già citate risultanze della perquisizione (cfr. atto A7, pag. 7). Ebbene, vien da sé che visto quanto precede è sufficiente per dubitare quanto alla veridicità della versione proposta dall'insorgente. Partendo da tali assunti, non vi è modo di sposare le tesi e le relativizzazioni addotte contestualmente al ricorso. Le allegazioni, nel complesso, erano e permangono inattendibili. Ne deriva che il richiedente asilo non ha reso verosimile il presunto fermo e la consequenziale diserzione.

6. Su tali presupposti, il solo fatto che l'insorgente sia stato incorporato nell'esercito onde svolgervi il servizio militare non costituisce pregiudizio rilevante in materia d'asilo. Nel contesto iraniano tutti i cittadini in età di leva sono indistintamente sottoposti a tale obbligazione a prescindere dalla loro estrazione etnica e sociale, di modo che non si può ricondurre l'assolvimento di tale onere civico ad un pregiudizio rilevante per l'asilo. Allo stesso modo, in condizioni normali anche l'eventualità di un sanzionamento per renitenza e diserzione non configurerebbe una persecuzione ai sensi delle fonti citate (cfr. i principi esposti in supra consid. 4.3; principi che trovano puntuale conferma anche nella giurisprudenza relativa a cittadini iraniani di etnia curda, si veda sentenza del Tribunale E-7270/2017 del 30 luglio 2019 consid. 7.1). 7. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Nel gravame, l'insorgente non si esprime al riguardo né conclude quanto alla concessione dell'ammissione provvisoria. 10.3 Anche agli occhi del Tribunale, non sussistono ad ogni modo motivi per ritenere che l'esecuzione del provvedimento contravvenga ai disposti citati. 11. 11.1 Innanzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.2 Inoltre, stante il fatto che in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non da adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI). 11.3 Infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi)

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 ottobre 2018 e non essendo possibile evincere dagli atti alcuna modifica della sua situazione finanziaria, non sono riscosse spese.

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità ripetibili.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: